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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 17611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17611 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Lilla De Nuccio, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritto al r.g.n. 23852/2024 e promossa da Parte_1
nato il [...] a [...] – Brasile, con il patrocinio dell'avv. Luigi
[...]
OM (c.f. ); C.F._1
nei confronti del
, in persona del p.t., difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Il ricorrente ha chiesto che venga dichiarato il suo status di cittadino italiano in virtù di matrimonio contratto con , riconosciuta Controparte_3 cittadina italiana jure sanguinis con Ordinanza del Tribunale di Roma del 27.05.2021 (RG 23397/2019). Il ricorrente ha dichiarato che in ragione del matrimonio, celebrato il 14.01.1972, ovvero in data precedente al 1983, ha diritto al riconoscimento dello status di cittadino italiano in via automatica per iure matrimonii;
Il convenuto, nel costituirsi, ha dichiarato di non opporsi CP_1 all'accoglimento della domanda, invocando un provvedimento di compensazione delle spese. Vista la documentazione in atti, la domanda merita accoglimento. Le nozze sono state contratte infatti prima del 27.04.1983, data di entrata in vigore della legge 123/1983, il cui articolo 1 ha introdotto un meccanismo diverso da quello previsto dagli artt. 10 e 11 della legge 555/1912, escludendo ogni automatismo nell'acquisto della cittadinanza italiana iure matrimonii, ed abrogando il 2° comma dell'art. 10 ed il 2° comma dell'art. 11 della legge
1 555/1912, che disciplinavano l'acquisto automatico della cittadinanza da parte della straniera per matrimonio con cittadino italiano (art. 10) o per naturalizzazione italiana del marito straniero (art. 11), senza che fosse necessario alcun ulteriore elemento temporale o qualitativo-personale – così come avviene oggi – e, soprattutto, senza che vi fosse una specifica procedura amministrativa da seguire per ottenere l'acquisizione dello status. Le spese di lite possono compensarsi considerata la mancata contestazione dell'amministrazione resistente.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- spese compensate. Così deciso in Roma, in data 31 ottobre 2025
Il Giudice
Lilla De Nuccio
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Lilla De Nuccio, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritto al r.g.n. 23852/2024 e promossa da Parte_1
nato il [...] a [...] – Brasile, con il patrocinio dell'avv. Luigi
[...]
OM (c.f. ); C.F._1
nei confronti del
, in persona del p.t., difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Il ricorrente ha chiesto che venga dichiarato il suo status di cittadino italiano in virtù di matrimonio contratto con , riconosciuta Controparte_3 cittadina italiana jure sanguinis con Ordinanza del Tribunale di Roma del 27.05.2021 (RG 23397/2019). Il ricorrente ha dichiarato che in ragione del matrimonio, celebrato il 14.01.1972, ovvero in data precedente al 1983, ha diritto al riconoscimento dello status di cittadino italiano in via automatica per iure matrimonii;
Il convenuto, nel costituirsi, ha dichiarato di non opporsi CP_1 all'accoglimento della domanda, invocando un provvedimento di compensazione delle spese. Vista la documentazione in atti, la domanda merita accoglimento. Le nozze sono state contratte infatti prima del 27.04.1983, data di entrata in vigore della legge 123/1983, il cui articolo 1 ha introdotto un meccanismo diverso da quello previsto dagli artt. 10 e 11 della legge 555/1912, escludendo ogni automatismo nell'acquisto della cittadinanza italiana iure matrimonii, ed abrogando il 2° comma dell'art. 10 ed il 2° comma dell'art. 11 della legge
1 555/1912, che disciplinavano l'acquisto automatico della cittadinanza da parte della straniera per matrimonio con cittadino italiano (art. 10) o per naturalizzazione italiana del marito straniero (art. 11), senza che fosse necessario alcun ulteriore elemento temporale o qualitativo-personale – così come avviene oggi – e, soprattutto, senza che vi fosse una specifica procedura amministrativa da seguire per ottenere l'acquisizione dello status. Le spese di lite possono compensarsi considerata la mancata contestazione dell'amministrazione resistente.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- spese compensate. Così deciso in Roma, in data 31 ottobre 2025
Il Giudice
Lilla De Nuccio
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