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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/06/2025, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 290/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 290/2024 promossa ex art. 392 cpc da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALOTTI SISTO e dell'avv. Parte_1 C.F._1 CELLA ANTONINO
contro
CP_1
CP_2 Entrambi con il patrocinio dell'avv. LOSINI ELENA e dell'avv. STAMPAIS ALESSANDRO
contro
E nella riunita causa civile iscritta al n. r.g. 332/24 promossa ex art. 392 cpc da:
Parte_2
[...] Entrambi con il patrocinio dell'avv. LOSINI ELENA e dell'avv. STAMPAIS ALESSANDRO contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALOTTI SISTO e dell'avv. Parte_1 C.F._1 CELLA ANTONINO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VEZZULLI ELENA e Controparte_3 P.IVA_1 dell'avv. BRIDELLI EMILIA
PUBBLICA ASSISTENZA E (C.F. ), con il patrocinio Controparte_4 P.IVA_2 dell'avv. LIVERA FRANCO
pagina 1 di 9 [...]
[...]
[...]
Controparte_5
Controparte_6
Parte_3
CONCLUSIONI
Per la Pt_1
<< In via principale
- dichiarare l'estinzione della servitù di passaggio sulla strada che insiste sul podere Gazzoli Di Sotto di proprietà dell'appellante in favore del podere di proprietà dei convenuti Parte_1 Parte_4 Signori e , in forza della cessata interclusione del fondo CP_2 CP_1 Parte_4
e/o ai sensi dell'art. 1455 c.c. per l'abuso derivante all'aggravamento della servitù.
In via subordinata
- accertare e dichiarare come abusivo l'uso dell'uso della servitù di passaggio costituita a favore del fondo “ ” per raggiungere anche un fondo diverso, denominato “Fondo Pillerone”, ed Parte_4 interdire ai convenuti l'uso di detto tratto di strada costituende all'evidenza “innovazione” vietata dalla servitù di passaggio a carico del fondo servente di proprietà dell'attrice;
e conseguentemente condannare gli appellati sigg.ri l risarcimento dei danni da quantificare in CP_1 separato giudizio;
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio>>
per i CP_1
<< Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adìta, in funzione di Giudice di rinvio in appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvedere a seguito di rinvio:
1. – in conformità con il disposto della sentenza n. 32818/20223 della Suprema Corte, dichiarare nullo e/o inammissibile e/o come altrimenti ritenuto l'atto di appello proposto da e, per Parte_1
l'effetto, dichiarare res judicata la sentenza di primo grado;
2. – respingere altrimenti l'appello della signora perché infondato in fatto ed in diritto ed Parte_1 in quanto contenente domande nuove e come tali inammissibili, con conseguente conferma della sentenza di primo grado;
3. – rigettare le domande tutte proposte sia dal , sia dalla Controparte_3 Parte_5
, per mancanza di interesse ad agire e, comunque sia, perché irrilevanti ed
[...] infondate in fatto ed in diritto;
3. – in estremo subordine, ed ove ritenute ammissibili le domande nuove della signora , Parte_1 accertare e dichiarare il diritto di servitù attiva di passaggio e senza limitazioni di sorta del fondo di titolarità dei Signori e su quello oggi di titolarità di e CP_2 CP_1 Parte_1 ciò anche, ed eventualmente, per intervenuta usucapione per possesso ultraventennale già compiutosi prima dello spoglio. Con vittoria di spese e competenze di lite di tutti i gradi di giudizio, compreso il presente.»
pagina 2 di 9 per il CP_3
<< Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accertare la carenza di interesse nel presente giudizio del
. Con riconoscimento delle spese di costituzione>> Controparte_3
per la Pubblica Assistenza e Soccorso Valtrebbia: <<dichiarare estinta la servit di passaggio costituita a favore del fondo denominato>
” di proprietà dei signori e ed a carico del fondo denominato “Gazzoli Pt_4 CP_2 CP_1 di sotto” a suo tempo di proprietà di ed oggi della signora tutti in Persona_1 Parte_1 territorio del Comune di Travo, ai sensi dell'art. 1055 c.c. o comunque per ogni eventuale ulteriore e giusta ragione di legge;
In ogni caso, rigettare ogni pretesa e domanda a danno di Pubblica Assistenza e Soccorso CP_7 quale avente causa di;
Persona_1
Condannare la parte soccombente alla refusione delle spese di ogni grado di giudizio a favore dell'attuale conchiudente, richiedendosi in proposito distrazione a favore del sottoscritto difensore.>>
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con ricorso depositato l'11.4.2001 e , proprietari del Controparte_2 CP_1 fondo Gazzoli di Sotto sito nel Comune di Travo, convenivano dinanzi al Tribunale di Piacenza e , per ottenere tutela possessoria della Persona_1 CP_8 servitù di passaggio, pedonale e carrabile, costituita il 9.8.1955 con l'atto di divisione a rogito del Notaio sulla strada posta sul fondo di proprietà dei convenuti. Si Per_2 dolevano gli attori dello spoglio perpetrato in loro danno dai proprietari del fondo servente mediante condotte omissive e commissive atte ad ostacolare il passaggio, e che avevano anche provocato un danno all'autovettura di essi CP_2 proponevano poi, nella fase di merito, actio confessoria servitutis.
Nella contumacia del si costituiva la la quale formulava in via CP_8 Per_1 riconvenzionale domanda di decadenza della servitù e, in via subordinata, proponeva domanda di aggravamento della servitù con richiesta di indennizzo. Il Tribunale, riconosciuta agli attori, con ordinanza del 28.6.2001, la tutela possessoria mediante ordine di rimozione di alcuni paletti e massi, con sentenza n. 392/08 accoglieva la domanda petitoria dei rigettando le domande della rigettava altresì la CP_1 Per_1 richiesta risarcitoria per il danno all'autovettura di CP_2
Avverso detta sentenza proponeva appello succeduta alla nel Parte_1 Per_1 diritto controverso in forza di contratto di compravendita del fondo servente, stipulato in data 12.12.2005, deducendo che quella costituita in favore del fondo dei era una CP_1 servitù coattiva, ed essendo venuta meno l'interclusione per effetto dell'accorpamento con il fondo Pillerone, acquistato dai il 16.3.2000, il Tribunale avrebbe dovuto CP_1 dichiararne l'estinzione in applicazione dell'art. 1055 cc;
inoltre, l'utilizzo della strada pagina 3 di 9 da parte dei per raggiungere il fondo Pillerone, e dunque in difformità del titolo CP_1 costitutivo, legittimava la domanda di risoluzione per grave inadempimento ai sensi dell'art. 1453 cc.
Si costituivano i ccependo la carenza di legittimazione ad impugnare della CP_1 Pt_1
e l'inammissibilità delle sue nuove domande, e proponendo appello incidentale quanto rigetto della domanda di risarcimento dei danni alla vettura e quanto alla compensazione per un terzo delle spese di primo grado.
Con sentenza n. 1708/16 la Corte d'Appello, respinta l'eccezione di carenza di legittimazione ad impugnare della ne accoglieva l'appello principale dichiarando Pt_1 estinta ex art. 1055 cc la servitù coattiva di passaggio costituita a favore del fondo dominante originariamente intercluso, per il sopravvenuto venir meno dell'interclusione; rigettava l'appello incidentale dei CP_1
Con ordinanza n.32818/23 la S.C. accoglieva il primo motivo di ricorso dei e CP_1 cassava la decisione impugnata non essendo stato in appello integrato il contraddittorio con la mai estromessa dal giudizio ex art. 111 c3 cpc, e dichiarava assorbiti Per_1 il secondo motivo, con il quale si ribadiva la novità e quindi l'inammissibilità ex art. 345 cpc della pretesa di estinzione della servitù ex art. 1055 cc, ed il secondo, con il quale si affermava che la costituzione della servitù volontaria del 9.8.1955 andava sussunta sotto l'ipotesi di cui all'art. 1062 cc (costituzione per destinazione del padre di famiglia) anziché ex art. 1051 cc, e si deduceva in subordine che, nonostante l'acquisto del fondo Pillerone, permaneva comunque una situazione di interclusione relativa del fondo dominante.
Il giudizio veniva riassunto tanto dalla (NRG 290/24), che notificava l'atto ai Pt_1 nonché, quali eredi della a CP_1 Per_1 Controparte_5 CP_6
, ,
[...] Parte_3 CP_5 CP_5 Parte_6 CP_9
, Comune di Piacenza e Pubblica Assistenza e Soccorso Valtrebbia, quanto dai
[...]
NRG 334/24). CP_1
Costituitisi il per rappresentare di non avere alcun interesse nella controversia, CP_3
e la Pubblica Assistenza, per associarsi alle difese della e rimasti contumaci gli Pt_1 altri eredi della i procedimenti riuniti venivano posti in decisione sulle Per_1 conclusioni di cui in epigrafe in esito all'udienza del 28.1.2025 sostituita ex art. 127 ter cpc con il deposito di note.
2)Va sempre in via preliminare chiarito che sia il che la Pubblica Controparte_3
Assistenza sono eredi della e non legatari, avendo la de cuius disposto in loro Per_1 favore -così come in favore di tutti gli altri eredi- di una quota del suo patrimonio.
3)La nell'appellare la sentenza del Tribunale, non ha mai dedotto di avere Pt_1 proposto in primo grado una domanda di estinzione della servitù ai sensi dell'art. 1055 cc non esaminata dal primo giudice, ma si è limitata (come poi anche nell'atto di riassunzione) ad invocare l'applicazione di tale norma allegando che, per effetto pagina 4 di 9 dell'accorpamento del fondo dominante con il fondo Pillerone acquistato dai e CP_1 dotato di accesso alla pubblica via, era venuta meno la condizione di interclusione che aveva giustificato la convenzione del 9.8.1955.
Orbene, è costante l'insegnamento della S.C. per il quale il venir meno della interclusione del fondo dominante, cioè della situazione che aveva determinato la costituzione della servitù coattiva di passaggio, non comporta l'estinzione di questa in modo automatico, neanche nel caso in cui la servitù sia stata costituita convenzionalmente, ma richiede una domanda del soggetto interessato, non essendo sufficiente una semplice eccezione di estinzione della servitù per paralizzare la "actio confessoria" diretta all'accertamento della sussistenza e difesa di una servitù coattiva (Cass. 22989/13, 6235/93, 151/85).
Ritiene questa Corte che, come dai eccepito nel giudizio di appello e ribadito in CP_1 tutte le successive difese, la domanda della di estinzione della servitù ex art. 1055 Pt_1 cc sia inammissibile ex art. 345 cpc poiché avanzata per la prima volta in appello.
Diversamente da quanto ritenuto dal giudice dell'appello, non è possibile rinvenire la proposizione di una domanda ex art. 1055 cc -ed invero neppure di una eccezione- nelle seguenti affermazioni contenute nella comparsa di costituzione della in Per_1 primo grado del 13.1.2001: <Il Tribunale (nella fase interdittale- ndr) doveva accertare e dichiarare che la servitù di passaggio spettava (al) podere non anche Parte_4 al e quindi la titolarità della servitù non può essere dichiarata in Parte_7 favore dei sigg.ri e dal momento che gli stessi sono CP_2 CP_1 proprietari anche del fondo e con la CP_10 CP_2 CP_1 confusione dei fondi e Pillerone hanno fatto venire meno la servitù di Parte_4 cui godeva il fondo non potendosi ipotizzare un aggravamento del peso Pt_4 preesistente bensì un'abusiva imposizione sul fondo servente di un peso diverso da quello originariamente costituito>>, e neppure < e hanno CP_2 CP_1 provveduto a collegare con una strada carrabile i fondi...Il fondo aveva Parte_4 diritto di passaggio sulla strada che attraversa il fondo di sotto ma il fondo Pt_4
Pillerone no. Il fondo Pillerone scaricava e deve scaricare sulla strada comunale Cabella-Boelli…la servitù di passaggio spettava al podere e non anche Parte_4
Pillerone. e , con la confusione dei fondi CP_2 CP_1 Parte_4
e Pillerone hanno fatto venir meno la servitù di cui godeva il fondo , Parte_4 non potendo ipotizzarsi un aggravamento del peso preesistente bensì un'abusiva imposizione sul fondo servente di un peso diverso da quello originariamente costituito>>.
La ha piuttosto domandato, nella citazione ed in tutte le sue difese successive Per_1 di primo grado, la “decadenza” della servitù a causa del lamentato aggravamento costituito dal passaggio esercitato per raggiungere anche il fondo Pillerone;
questa è la domanda che, come si dirà appresso, è stata esaminata e rigettata dal Tribunale, e questo è stato il tema della CTU del geom. disposta dal primo giudice nel corso della Per_3 fase di merito. pagina 5 di 9 Viceversa, non è possibile rinvenire nelle frasi sopra riportate, né in alcuna altra parte delle difese di primo grado, alcun riferimento ad una originaria condizione (comunque descritta) di interclusione del fondo dominante, e nemmeno alla cessazione di tale condizione per effetto dell'accorpamento con il fondo Pillerone per essere questo dotato di accesso alla pubblica via.
Anche nella memoria ex art. 183 c 5 cpc pro tempore vigente, la senza Per_1 alcuna specificazione delle proprie allegazioni, aveva d'altronde chiesto di <dichiarare decaduta la servitù di passaggio sulla strada che insiste sul podere di Sotto in Pt_4 favore del podere . In subordine: ove non si ritenesse accoglibile la Parte_4 domanda principale, accertare l'aggravamento della servitù di passaggio, derivante dalla confusione in capo ai sig.ri e dei poderi CP_2 CP_1 [...]
e dal conseguente maggior utilizzo della servitù che di fatto viene Parte_8 estesa anche al fondo Pillerone, determinando l'ammontare dell'indennizzo dovuto ai proprietari del podere di Sotto per detto aggravamento>>. Pt_4
L'inammissibilità della domanda ex art. 1055 cc rende superfluo l'esame delle eccezione di merito sollevate dai ossia la pretesa inoperatività della causa di estinzione ex CP_1 art. 1055 cc per effetto della costituzione negoziale della servitù, e la inapplicabilità della norma per il fatto che, nel caso di specie, la servitù era stata costituita per destinazione del padre di famiglia in occasione della divisione dei fondi, divenuti dominante e servente, originariamente appartenenti ai medesimi comproprietari in comunione indivisa.
5)Nell'atto di appello, come nel presente giudizio di rinvio, la ha chiesto anche Pt_1 pronunciarsi la risoluzione ex art. 1453 cc per inadempimento dei alla CP_1 convenzione costitutiva della servitù in favore del fondo inadempimento Pt_4 consistito nell'essersi essi serviti del passaggio per raggiungere il diverso fondo Pillerone, e dunque in modo contrario a quanto previsto dal titolo, costitutivo di servitù solo in favore del fondo Pt_4
Tale motivo non può trovare accoglimento.
Il Tribunale ha escluso che l'aggravamento della servitù di cui all'art. 1067 cc possa dare luogo alla estinzione della servitù, non rientrando esso fra le ipotesi di estinzione previste dalla legge (confusione, prescrizione per non uso o impossibilità di utilizzo), o elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (quali la rinuncia, il perimento di uno dei fondi, o le vicende caducative che possono riguardare il negozio costitutivo di servitù); l'aggravamento della servitù legittima il proprietario del fondo servente solo alle azioni volte al ripristino delle condizioni originarie di esercizio (oltre al risarcimento dei danni), fatto salvo il suo diritto, previsto anche per il caso di maggior gravosità dell'esercizio (art. 1068 c2 cc), di offrire lo spostamento della servitù in altro luogo ugualmente comodo.
Il primo giudice ha inoltre, in fatto, escluso essersi verificato l'aggravamento lamentato dalla tale non potendo intendersi il solo aumento di intensità del passaggio Per_1
pagina 6 di 9 verso il fondo Pillerone, tanto più che il titolo costitutivo non poneva alcun limite di sorta;
né risultavano allegati o provati altri disagi, danni o costi aggiuntivi cagionati a dall'asserito incremento dell'utilizzo, anzi positivamente esclusi dalle risultanze della CTU Per_3
Orbene, anche la domanda di risoluzione per inadempimento, come eccepito dai CP_1
è inammissibile perché formulata per la prima volta in appello;
non occorre quindi esaminare il tema dell'ammissibilità della stessa azione ex art. 1453 cc per preteso utilizzo della servitù per finalità esclusa dal titolo, e ciò a prescindere dalla ovvia considerazione che non vi alcun accesso diretto dal fondo servente al fondo Pillerone.
Ove volesse invece intendersi il richiamo all'art. 1453 cc nel senso di una mera (sempre ammissibile) qualificazione giuridica della domanda già tempestivamente proposta di
“decadenza” o estinzione della servitù per suo aggravamento per effetto dell'intensificato passaggio verso il fondo Pillerone, deve rilevarsi che la difesa della non ha invero svolto alcuna censura alle estese argomentazioni del Tribunale, così Pt_1 che prima che infondato, il motivo di appello volto ad ottenere l'accoglimento della domanda di “decadenza” si appalesa inammissibile per difetto di specificità.
In particolare la non ha addotto alcuna argomentazione volta a confutare la tesi, Pt_1 peraltro pacifica (v. Cass. 3849/89), per la quale l'aggravamento di una servitù non implica l'estinzione della servitù medesima, ma abilita il proprietario del fondo servente unicamente a chiedere la rimozione dell'aggravio, con ripristino delle originarie modalità di esercizio.
Neppure la ha censurato il rilievo di mancanza di prova della stessa esistenza Pt_9 dell'aggravamento, tanto più che, in mancanza di chiare limitazioni ricavabili dal titolo, non ogni mutamento di destinazione o trasformazione del fondo dominante, tale da determinare un maggiore traffico di persone sul fondo servente, costituisce di per sé un aggravamento della servitù, ma solo quei mutamenti o quelle trasformazioni che sono idonei, considerato lo stato dei luoghi, ad aumentare il transito di persone in maniera dannosa per il fondo servente, dando luogo a molestie che, secondo la comune valutazione, siano più gravose in quanto necessarie per soddisfare bisogni del fondo dominante non oggettivamente prevedibili al tempo della costituzione della servitù (Cass. 40319/21).
Al contrario, come osservato dal Tribunale, non è stata fornita dalla parte convenuta alcuna prova dell'avvenuto aggravamento, che neppure è stata riscontrata in loco dal CTU il quale ha osservato che, al contrario, l'accesso ad entrambi i fondi, Per_3
Pillerone e Gazzoli di Sotto, è più facilmente esercitabile attraverso la strada che non passa sulla proprietà strada che, anche se più lunga, presenta una Per_1 massicciata più curata ed è decisamente più facilmente trasnsitabile. Si osserva solo per completezza (perché la questione non è stata più posta in appello) che il CTU aveva anche escluso un aggravamento da cambio di colture sui fondi dei sia perché la CP_1 convenzione di servitù non prevede alcuna limitazione relativamente ai mezzi cui il pagina 7 di 9 transito è consentito, sia perché non era possibile stabilire quali colture si fossero succedute sui fondi, e quando.
Non può trovare accoglimento la domanda subordinata di condanna generica al risarcimento dei danni, proposta dalla in via subordinata al rigetto della domanda Pt_1 di decadenza, sia nel giudizio di appello che nel presente procedimento.
Infatti non solo, come si è detto, non vi è alcuna prova dell'avvenuto aggravamento, ma, ancor prima, come rilevato dal Tribunale, è inammissibile la domanda nuova di risarcimento del danno, proposta dalla per la prima volta con la memoria ex Per_1 art. 183 c5 cpc, dalla legge prevista solo per la modifica e la precisazione delle domande già proposte.
4) Nonostante nel presente giudizio di rinvio i abbiano omesso, nella CP_1 formulazione delle conclusioni, di riproporre la richiesta di modifica della sentenza del Tribunale, deve rilevarsi come, sia negli atti difensivi introduttivi che nella comparsa conclusionale, essi hanno mostrato chiaramente di voler riproporre l'appello incidentale, relativo al risarcimento dei danni riportati dalla vettura di a causa del CP_2 restringimento del passaggio operato dalla mediante il posizionamento di Per_1 paletti non segnalati, nonché alla richiesta di rifusione integrale delle spese processuali.
Tale appello va respinto.
La domanda di risarcimento danni è stata rigettata dal Tribunale per totale mancanza di prova della esistenza del danno, del nesso causale con la condotta della e del Per_1 quantum, risultando prodotte solo due fotografie nelle quali non si vede altro che un graffio, peraltro di entità irrilevante e prodottosi non si sa come, su una automobile che neppure è provato essere di proprietà del CP_1
A fronte di tali precisi e condivisibili rilievi, i non hanno messo in luce alcun CP_1 elemento di prova che il Tribunale avrebbe omesso di valutare, tale non essendo certo l'esiguità dell'importo domandato, <tale da escludere in radice…intendimenti speculativi>>.
Quanto alla compensazione per un terzo delle spese processuali di primo grado, del tutto condivisibilmente il Tribunale, dopo aver comparato i rispettivi valori e la rispettiva importanza, le ha compensate per un terzo, tenuto conto, in particolare, del rigetto non solo della domanda dei relativa al danno alla vettura, ma anche di quella di CP_1 risarcimento di altri danni patrimoniali e non, asseritamente derivati dallo spoglio, e respinta dal primo giudice perché del tutto indimostrati, tanto più che il passaggio non era stato mai completamente impedito, e che all'ordinanza possessoria era stata data immediata esecuzione.
A giustificazione della parziale compensazione, il Tribunale ha altresì rilevato come solo parziale fosse stato l'accoglimento della reintegra nel possesso, essendo stato escluso che vi fosse stato alcun restringimento della carraia, questione che aveva costituito l'oggetto della CTU del geom. svolta nella fase possessoria. Per_4
pagina 8 di 9 5)Ferma dunque la statuizione del primo giudice quanto alle spese del primo grado, secondo il principio di soccombenza vanno poste a carico della e, in solido, degli Pt_1 eredi (questi ultimi, nei rapporti interni, secondo le quote successorie) le Per_1 spese dell'appello, del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio, previa compensazione per un terzo.
Va osservato che, per quanto il possa ragionevolmente non avere alcun CP_3 interesse di fatto alla controversia, esso rimane, al pari degli altri coeredi, anche contumaci, soccombente per il solo fatto di essere erede della Per_1
Le spese vanno liquidate come da dispositivo (scaglione di valore indeterminato basso), senza aumento per la difesa di più parti stante la pressoché totale identità delle posizioni dei comproprietari del fondo dominante, e tenuto conto della effettiva attività difensiva svolta, la quale non giustifica la liquidazione dei maggiori compensi come richiesti nella nota spese.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nei riuniti procedimenti NRG 290/24 e NRG 334/24 in seguito a rinvio ex art. 392 cpc disposto dalla S.C. con ordinanza n. 32818/2, così provvede: rigetta l'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 CP_2 CP_1
avverso la sentenza n. 392/08 del Tribunale di Piacenza;
[...] rigetta l'appello incidentale proposto dai nei confronti della nonché, quali CP_1 Pt_1 eredi di di , Persona_1 Controparte_5 Controparte_6 Parte_3
, , , Comune di
[...] CP_5 CP_5 Parte_6 Controparte_9
Piacenza e Pubblica Assistenza e Soccorso Valtrebbia.
Previa compensazione per un terzo, condanna in solido la con gli eredi Pt_1 Per_1 tenuti, nel rapporto interno, secondo le rispettive quote ereditarie, a rifondere ai e CP_1 ulteriori spese processuali che liquida, già in misura di tre quarti, in euro 232,00 per anticipazioni ed euro 4.000,00 per compensi quanto al giudizio di appello, in euro 846,98 per anticipazioni ed euro 4.000,00 per compensi quanto al giudizio di cassazione, ed in euro 363,35 per anticipazioni ed euro 4.000,00 per compensi quanto al presente giudizio di rinvio, oltre al 15% dei compensi per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 20.6.2025.
Il Consigliere est.
Mariacolomba Giuliano
Il Presidente
Maria Cristina Salvadori
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 290/2024 promossa ex art. 392 cpc da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALOTTI SISTO e dell'avv. Parte_1 C.F._1 CELLA ANTONINO
contro
CP_1
CP_2 Entrambi con il patrocinio dell'avv. LOSINI ELENA e dell'avv. STAMPAIS ALESSANDRO
contro
E nella riunita causa civile iscritta al n. r.g. 332/24 promossa ex art. 392 cpc da:
Parte_2
[...] Entrambi con il patrocinio dell'avv. LOSINI ELENA e dell'avv. STAMPAIS ALESSANDRO contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALOTTI SISTO e dell'avv. Parte_1 C.F._1 CELLA ANTONINO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VEZZULLI ELENA e Controparte_3 P.IVA_1 dell'avv. BRIDELLI EMILIA
PUBBLICA ASSISTENZA E (C.F. ), con il patrocinio Controparte_4 P.IVA_2 dell'avv. LIVERA FRANCO
pagina 1 di 9 [...]
[...]
[...]
Controparte_5
Controparte_6
Parte_3
CONCLUSIONI
Per la Pt_1
<< In via principale
- dichiarare l'estinzione della servitù di passaggio sulla strada che insiste sul podere Gazzoli Di Sotto di proprietà dell'appellante in favore del podere di proprietà dei convenuti Parte_1 Parte_4 Signori e , in forza della cessata interclusione del fondo CP_2 CP_1 Parte_4
e/o ai sensi dell'art. 1455 c.c. per l'abuso derivante all'aggravamento della servitù.
In via subordinata
- accertare e dichiarare come abusivo l'uso dell'uso della servitù di passaggio costituita a favore del fondo “ ” per raggiungere anche un fondo diverso, denominato “Fondo Pillerone”, ed Parte_4 interdire ai convenuti l'uso di detto tratto di strada costituende all'evidenza “innovazione” vietata dalla servitù di passaggio a carico del fondo servente di proprietà dell'attrice;
e conseguentemente condannare gli appellati sigg.ri l risarcimento dei danni da quantificare in CP_1 separato giudizio;
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio>>
per i CP_1
<< Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adìta, in funzione di Giudice di rinvio in appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvedere a seguito di rinvio:
1. – in conformità con il disposto della sentenza n. 32818/20223 della Suprema Corte, dichiarare nullo e/o inammissibile e/o come altrimenti ritenuto l'atto di appello proposto da e, per Parte_1
l'effetto, dichiarare res judicata la sentenza di primo grado;
2. – respingere altrimenti l'appello della signora perché infondato in fatto ed in diritto ed Parte_1 in quanto contenente domande nuove e come tali inammissibili, con conseguente conferma della sentenza di primo grado;
3. – rigettare le domande tutte proposte sia dal , sia dalla Controparte_3 Parte_5
, per mancanza di interesse ad agire e, comunque sia, perché irrilevanti ed
[...] infondate in fatto ed in diritto;
3. – in estremo subordine, ed ove ritenute ammissibili le domande nuove della signora , Parte_1 accertare e dichiarare il diritto di servitù attiva di passaggio e senza limitazioni di sorta del fondo di titolarità dei Signori e su quello oggi di titolarità di e CP_2 CP_1 Parte_1 ciò anche, ed eventualmente, per intervenuta usucapione per possesso ultraventennale già compiutosi prima dello spoglio. Con vittoria di spese e competenze di lite di tutti i gradi di giudizio, compreso il presente.»
pagina 2 di 9 per il CP_3
<< Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accertare la carenza di interesse nel presente giudizio del
. Con riconoscimento delle spese di costituzione>> Controparte_3
per la Pubblica Assistenza e Soccorso Valtrebbia: <<dichiarare estinta la servit di passaggio costituita a favore del fondo denominato>
” di proprietà dei signori e ed a carico del fondo denominato “Gazzoli Pt_4 CP_2 CP_1 di sotto” a suo tempo di proprietà di ed oggi della signora tutti in Persona_1 Parte_1 territorio del Comune di Travo, ai sensi dell'art. 1055 c.c. o comunque per ogni eventuale ulteriore e giusta ragione di legge;
In ogni caso, rigettare ogni pretesa e domanda a danno di Pubblica Assistenza e Soccorso CP_7 quale avente causa di;
Persona_1
Condannare la parte soccombente alla refusione delle spese di ogni grado di giudizio a favore dell'attuale conchiudente, richiedendosi in proposito distrazione a favore del sottoscritto difensore.>>
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con ricorso depositato l'11.4.2001 e , proprietari del Controparte_2 CP_1 fondo Gazzoli di Sotto sito nel Comune di Travo, convenivano dinanzi al Tribunale di Piacenza e , per ottenere tutela possessoria della Persona_1 CP_8 servitù di passaggio, pedonale e carrabile, costituita il 9.8.1955 con l'atto di divisione a rogito del Notaio sulla strada posta sul fondo di proprietà dei convenuti. Si Per_2 dolevano gli attori dello spoglio perpetrato in loro danno dai proprietari del fondo servente mediante condotte omissive e commissive atte ad ostacolare il passaggio, e che avevano anche provocato un danno all'autovettura di essi CP_2 proponevano poi, nella fase di merito, actio confessoria servitutis.
Nella contumacia del si costituiva la la quale formulava in via CP_8 Per_1 riconvenzionale domanda di decadenza della servitù e, in via subordinata, proponeva domanda di aggravamento della servitù con richiesta di indennizzo. Il Tribunale, riconosciuta agli attori, con ordinanza del 28.6.2001, la tutela possessoria mediante ordine di rimozione di alcuni paletti e massi, con sentenza n. 392/08 accoglieva la domanda petitoria dei rigettando le domande della rigettava altresì la CP_1 Per_1 richiesta risarcitoria per il danno all'autovettura di CP_2
Avverso detta sentenza proponeva appello succeduta alla nel Parte_1 Per_1 diritto controverso in forza di contratto di compravendita del fondo servente, stipulato in data 12.12.2005, deducendo che quella costituita in favore del fondo dei era una CP_1 servitù coattiva, ed essendo venuta meno l'interclusione per effetto dell'accorpamento con il fondo Pillerone, acquistato dai il 16.3.2000, il Tribunale avrebbe dovuto CP_1 dichiararne l'estinzione in applicazione dell'art. 1055 cc;
inoltre, l'utilizzo della strada pagina 3 di 9 da parte dei per raggiungere il fondo Pillerone, e dunque in difformità del titolo CP_1 costitutivo, legittimava la domanda di risoluzione per grave inadempimento ai sensi dell'art. 1453 cc.
Si costituivano i ccependo la carenza di legittimazione ad impugnare della CP_1 Pt_1
e l'inammissibilità delle sue nuove domande, e proponendo appello incidentale quanto rigetto della domanda di risarcimento dei danni alla vettura e quanto alla compensazione per un terzo delle spese di primo grado.
Con sentenza n. 1708/16 la Corte d'Appello, respinta l'eccezione di carenza di legittimazione ad impugnare della ne accoglieva l'appello principale dichiarando Pt_1 estinta ex art. 1055 cc la servitù coattiva di passaggio costituita a favore del fondo dominante originariamente intercluso, per il sopravvenuto venir meno dell'interclusione; rigettava l'appello incidentale dei CP_1
Con ordinanza n.32818/23 la S.C. accoglieva il primo motivo di ricorso dei e CP_1 cassava la decisione impugnata non essendo stato in appello integrato il contraddittorio con la mai estromessa dal giudizio ex art. 111 c3 cpc, e dichiarava assorbiti Per_1 il secondo motivo, con il quale si ribadiva la novità e quindi l'inammissibilità ex art. 345 cpc della pretesa di estinzione della servitù ex art. 1055 cc, ed il secondo, con il quale si affermava che la costituzione della servitù volontaria del 9.8.1955 andava sussunta sotto l'ipotesi di cui all'art. 1062 cc (costituzione per destinazione del padre di famiglia) anziché ex art. 1051 cc, e si deduceva in subordine che, nonostante l'acquisto del fondo Pillerone, permaneva comunque una situazione di interclusione relativa del fondo dominante.
Il giudizio veniva riassunto tanto dalla (NRG 290/24), che notificava l'atto ai Pt_1 nonché, quali eredi della a CP_1 Per_1 Controparte_5 CP_6
, ,
[...] Parte_3 CP_5 CP_5 Parte_6 CP_9
, Comune di Piacenza e Pubblica Assistenza e Soccorso Valtrebbia, quanto dai
[...]
NRG 334/24). CP_1
Costituitisi il per rappresentare di non avere alcun interesse nella controversia, CP_3
e la Pubblica Assistenza, per associarsi alle difese della e rimasti contumaci gli Pt_1 altri eredi della i procedimenti riuniti venivano posti in decisione sulle Per_1 conclusioni di cui in epigrafe in esito all'udienza del 28.1.2025 sostituita ex art. 127 ter cpc con il deposito di note.
2)Va sempre in via preliminare chiarito che sia il che la Pubblica Controparte_3
Assistenza sono eredi della e non legatari, avendo la de cuius disposto in loro Per_1 favore -così come in favore di tutti gli altri eredi- di una quota del suo patrimonio.
3)La nell'appellare la sentenza del Tribunale, non ha mai dedotto di avere Pt_1 proposto in primo grado una domanda di estinzione della servitù ai sensi dell'art. 1055 cc non esaminata dal primo giudice, ma si è limitata (come poi anche nell'atto di riassunzione) ad invocare l'applicazione di tale norma allegando che, per effetto pagina 4 di 9 dell'accorpamento del fondo dominante con il fondo Pillerone acquistato dai e CP_1 dotato di accesso alla pubblica via, era venuta meno la condizione di interclusione che aveva giustificato la convenzione del 9.8.1955.
Orbene, è costante l'insegnamento della S.C. per il quale il venir meno della interclusione del fondo dominante, cioè della situazione che aveva determinato la costituzione della servitù coattiva di passaggio, non comporta l'estinzione di questa in modo automatico, neanche nel caso in cui la servitù sia stata costituita convenzionalmente, ma richiede una domanda del soggetto interessato, non essendo sufficiente una semplice eccezione di estinzione della servitù per paralizzare la "actio confessoria" diretta all'accertamento della sussistenza e difesa di una servitù coattiva (Cass. 22989/13, 6235/93, 151/85).
Ritiene questa Corte che, come dai eccepito nel giudizio di appello e ribadito in CP_1 tutte le successive difese, la domanda della di estinzione della servitù ex art. 1055 Pt_1 cc sia inammissibile ex art. 345 cpc poiché avanzata per la prima volta in appello.
Diversamente da quanto ritenuto dal giudice dell'appello, non è possibile rinvenire la proposizione di una domanda ex art. 1055 cc -ed invero neppure di una eccezione- nelle seguenti affermazioni contenute nella comparsa di costituzione della in Per_1 primo grado del 13.1.2001: <Il Tribunale (nella fase interdittale- ndr) doveva accertare e dichiarare che la servitù di passaggio spettava (al) podere non anche Parte_4 al e quindi la titolarità della servitù non può essere dichiarata in Parte_7 favore dei sigg.ri e dal momento che gli stessi sono CP_2 CP_1 proprietari anche del fondo e con la CP_10 CP_2 CP_1 confusione dei fondi e Pillerone hanno fatto venire meno la servitù di Parte_4 cui godeva il fondo non potendosi ipotizzare un aggravamento del peso Pt_4 preesistente bensì un'abusiva imposizione sul fondo servente di un peso diverso da quello originariamente costituito>>, e neppure < e hanno CP_2 CP_1 provveduto a collegare con una strada carrabile i fondi...Il fondo aveva Parte_4 diritto di passaggio sulla strada che attraversa il fondo di sotto ma il fondo Pt_4
Pillerone no. Il fondo Pillerone scaricava e deve scaricare sulla strada comunale Cabella-Boelli…la servitù di passaggio spettava al podere e non anche Parte_4
Pillerone. e , con la confusione dei fondi CP_2 CP_1 Parte_4
e Pillerone hanno fatto venir meno la servitù di cui godeva il fondo , Parte_4 non potendo ipotizzarsi un aggravamento del peso preesistente bensì un'abusiva imposizione sul fondo servente di un peso diverso da quello originariamente costituito>>.
La ha piuttosto domandato, nella citazione ed in tutte le sue difese successive Per_1 di primo grado, la “decadenza” della servitù a causa del lamentato aggravamento costituito dal passaggio esercitato per raggiungere anche il fondo Pillerone;
questa è la domanda che, come si dirà appresso, è stata esaminata e rigettata dal Tribunale, e questo è stato il tema della CTU del geom. disposta dal primo giudice nel corso della Per_3 fase di merito. pagina 5 di 9 Viceversa, non è possibile rinvenire nelle frasi sopra riportate, né in alcuna altra parte delle difese di primo grado, alcun riferimento ad una originaria condizione (comunque descritta) di interclusione del fondo dominante, e nemmeno alla cessazione di tale condizione per effetto dell'accorpamento con il fondo Pillerone per essere questo dotato di accesso alla pubblica via.
Anche nella memoria ex art. 183 c 5 cpc pro tempore vigente, la senza Per_1 alcuna specificazione delle proprie allegazioni, aveva d'altronde chiesto di <dichiarare decaduta la servitù di passaggio sulla strada che insiste sul podere di Sotto in Pt_4 favore del podere . In subordine: ove non si ritenesse accoglibile la Parte_4 domanda principale, accertare l'aggravamento della servitù di passaggio, derivante dalla confusione in capo ai sig.ri e dei poderi CP_2 CP_1 [...]
e dal conseguente maggior utilizzo della servitù che di fatto viene Parte_8 estesa anche al fondo Pillerone, determinando l'ammontare dell'indennizzo dovuto ai proprietari del podere di Sotto per detto aggravamento>>. Pt_4
L'inammissibilità della domanda ex art. 1055 cc rende superfluo l'esame delle eccezione di merito sollevate dai ossia la pretesa inoperatività della causa di estinzione ex CP_1 art. 1055 cc per effetto della costituzione negoziale della servitù, e la inapplicabilità della norma per il fatto che, nel caso di specie, la servitù era stata costituita per destinazione del padre di famiglia in occasione della divisione dei fondi, divenuti dominante e servente, originariamente appartenenti ai medesimi comproprietari in comunione indivisa.
5)Nell'atto di appello, come nel presente giudizio di rinvio, la ha chiesto anche Pt_1 pronunciarsi la risoluzione ex art. 1453 cc per inadempimento dei alla CP_1 convenzione costitutiva della servitù in favore del fondo inadempimento Pt_4 consistito nell'essersi essi serviti del passaggio per raggiungere il diverso fondo Pillerone, e dunque in modo contrario a quanto previsto dal titolo, costitutivo di servitù solo in favore del fondo Pt_4
Tale motivo non può trovare accoglimento.
Il Tribunale ha escluso che l'aggravamento della servitù di cui all'art. 1067 cc possa dare luogo alla estinzione della servitù, non rientrando esso fra le ipotesi di estinzione previste dalla legge (confusione, prescrizione per non uso o impossibilità di utilizzo), o elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (quali la rinuncia, il perimento di uno dei fondi, o le vicende caducative che possono riguardare il negozio costitutivo di servitù); l'aggravamento della servitù legittima il proprietario del fondo servente solo alle azioni volte al ripristino delle condizioni originarie di esercizio (oltre al risarcimento dei danni), fatto salvo il suo diritto, previsto anche per il caso di maggior gravosità dell'esercizio (art. 1068 c2 cc), di offrire lo spostamento della servitù in altro luogo ugualmente comodo.
Il primo giudice ha inoltre, in fatto, escluso essersi verificato l'aggravamento lamentato dalla tale non potendo intendersi il solo aumento di intensità del passaggio Per_1
pagina 6 di 9 verso il fondo Pillerone, tanto più che il titolo costitutivo non poneva alcun limite di sorta;
né risultavano allegati o provati altri disagi, danni o costi aggiuntivi cagionati a dall'asserito incremento dell'utilizzo, anzi positivamente esclusi dalle risultanze della CTU Per_3
Orbene, anche la domanda di risoluzione per inadempimento, come eccepito dai CP_1
è inammissibile perché formulata per la prima volta in appello;
non occorre quindi esaminare il tema dell'ammissibilità della stessa azione ex art. 1453 cc per preteso utilizzo della servitù per finalità esclusa dal titolo, e ciò a prescindere dalla ovvia considerazione che non vi alcun accesso diretto dal fondo servente al fondo Pillerone.
Ove volesse invece intendersi il richiamo all'art. 1453 cc nel senso di una mera (sempre ammissibile) qualificazione giuridica della domanda già tempestivamente proposta di
“decadenza” o estinzione della servitù per suo aggravamento per effetto dell'intensificato passaggio verso il fondo Pillerone, deve rilevarsi che la difesa della non ha invero svolto alcuna censura alle estese argomentazioni del Tribunale, così Pt_1 che prima che infondato, il motivo di appello volto ad ottenere l'accoglimento della domanda di “decadenza” si appalesa inammissibile per difetto di specificità.
In particolare la non ha addotto alcuna argomentazione volta a confutare la tesi, Pt_1 peraltro pacifica (v. Cass. 3849/89), per la quale l'aggravamento di una servitù non implica l'estinzione della servitù medesima, ma abilita il proprietario del fondo servente unicamente a chiedere la rimozione dell'aggravio, con ripristino delle originarie modalità di esercizio.
Neppure la ha censurato il rilievo di mancanza di prova della stessa esistenza Pt_9 dell'aggravamento, tanto più che, in mancanza di chiare limitazioni ricavabili dal titolo, non ogni mutamento di destinazione o trasformazione del fondo dominante, tale da determinare un maggiore traffico di persone sul fondo servente, costituisce di per sé un aggravamento della servitù, ma solo quei mutamenti o quelle trasformazioni che sono idonei, considerato lo stato dei luoghi, ad aumentare il transito di persone in maniera dannosa per il fondo servente, dando luogo a molestie che, secondo la comune valutazione, siano più gravose in quanto necessarie per soddisfare bisogni del fondo dominante non oggettivamente prevedibili al tempo della costituzione della servitù (Cass. 40319/21).
Al contrario, come osservato dal Tribunale, non è stata fornita dalla parte convenuta alcuna prova dell'avvenuto aggravamento, che neppure è stata riscontrata in loco dal CTU il quale ha osservato che, al contrario, l'accesso ad entrambi i fondi, Per_3
Pillerone e Gazzoli di Sotto, è più facilmente esercitabile attraverso la strada che non passa sulla proprietà strada che, anche se più lunga, presenta una Per_1 massicciata più curata ed è decisamente più facilmente trasnsitabile. Si osserva solo per completezza (perché la questione non è stata più posta in appello) che il CTU aveva anche escluso un aggravamento da cambio di colture sui fondi dei sia perché la CP_1 convenzione di servitù non prevede alcuna limitazione relativamente ai mezzi cui il pagina 7 di 9 transito è consentito, sia perché non era possibile stabilire quali colture si fossero succedute sui fondi, e quando.
Non può trovare accoglimento la domanda subordinata di condanna generica al risarcimento dei danni, proposta dalla in via subordinata al rigetto della domanda Pt_1 di decadenza, sia nel giudizio di appello che nel presente procedimento.
Infatti non solo, come si è detto, non vi è alcuna prova dell'avvenuto aggravamento, ma, ancor prima, come rilevato dal Tribunale, è inammissibile la domanda nuova di risarcimento del danno, proposta dalla per la prima volta con la memoria ex Per_1 art. 183 c5 cpc, dalla legge prevista solo per la modifica e la precisazione delle domande già proposte.
4) Nonostante nel presente giudizio di rinvio i abbiano omesso, nella CP_1 formulazione delle conclusioni, di riproporre la richiesta di modifica della sentenza del Tribunale, deve rilevarsi come, sia negli atti difensivi introduttivi che nella comparsa conclusionale, essi hanno mostrato chiaramente di voler riproporre l'appello incidentale, relativo al risarcimento dei danni riportati dalla vettura di a causa del CP_2 restringimento del passaggio operato dalla mediante il posizionamento di Per_1 paletti non segnalati, nonché alla richiesta di rifusione integrale delle spese processuali.
Tale appello va respinto.
La domanda di risarcimento danni è stata rigettata dal Tribunale per totale mancanza di prova della esistenza del danno, del nesso causale con la condotta della e del Per_1 quantum, risultando prodotte solo due fotografie nelle quali non si vede altro che un graffio, peraltro di entità irrilevante e prodottosi non si sa come, su una automobile che neppure è provato essere di proprietà del CP_1
A fronte di tali precisi e condivisibili rilievi, i non hanno messo in luce alcun CP_1 elemento di prova che il Tribunale avrebbe omesso di valutare, tale non essendo certo l'esiguità dell'importo domandato, <tale da escludere in radice…intendimenti speculativi>>.
Quanto alla compensazione per un terzo delle spese processuali di primo grado, del tutto condivisibilmente il Tribunale, dopo aver comparato i rispettivi valori e la rispettiva importanza, le ha compensate per un terzo, tenuto conto, in particolare, del rigetto non solo della domanda dei relativa al danno alla vettura, ma anche di quella di CP_1 risarcimento di altri danni patrimoniali e non, asseritamente derivati dallo spoglio, e respinta dal primo giudice perché del tutto indimostrati, tanto più che il passaggio non era stato mai completamente impedito, e che all'ordinanza possessoria era stata data immediata esecuzione.
A giustificazione della parziale compensazione, il Tribunale ha altresì rilevato come solo parziale fosse stato l'accoglimento della reintegra nel possesso, essendo stato escluso che vi fosse stato alcun restringimento della carraia, questione che aveva costituito l'oggetto della CTU del geom. svolta nella fase possessoria. Per_4
pagina 8 di 9 5)Ferma dunque la statuizione del primo giudice quanto alle spese del primo grado, secondo il principio di soccombenza vanno poste a carico della e, in solido, degli Pt_1 eredi (questi ultimi, nei rapporti interni, secondo le quote successorie) le Per_1 spese dell'appello, del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio, previa compensazione per un terzo.
Va osservato che, per quanto il possa ragionevolmente non avere alcun CP_3 interesse di fatto alla controversia, esso rimane, al pari degli altri coeredi, anche contumaci, soccombente per il solo fatto di essere erede della Per_1
Le spese vanno liquidate come da dispositivo (scaglione di valore indeterminato basso), senza aumento per la difesa di più parti stante la pressoché totale identità delle posizioni dei comproprietari del fondo dominante, e tenuto conto della effettiva attività difensiva svolta, la quale non giustifica la liquidazione dei maggiori compensi come richiesti nella nota spese.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nei riuniti procedimenti NRG 290/24 e NRG 334/24 in seguito a rinvio ex art. 392 cpc disposto dalla S.C. con ordinanza n. 32818/2, così provvede: rigetta l'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 CP_2 CP_1
avverso la sentenza n. 392/08 del Tribunale di Piacenza;
[...] rigetta l'appello incidentale proposto dai nei confronti della nonché, quali CP_1 Pt_1 eredi di di , Persona_1 Controparte_5 Controparte_6 Parte_3
, , , Comune di
[...] CP_5 CP_5 Parte_6 Controparte_9
Piacenza e Pubblica Assistenza e Soccorso Valtrebbia.
Previa compensazione per un terzo, condanna in solido la con gli eredi Pt_1 Per_1 tenuti, nel rapporto interno, secondo le rispettive quote ereditarie, a rifondere ai e CP_1 ulteriori spese processuali che liquida, già in misura di tre quarti, in euro 232,00 per anticipazioni ed euro 4.000,00 per compensi quanto al giudizio di appello, in euro 846,98 per anticipazioni ed euro 4.000,00 per compensi quanto al giudizio di cassazione, ed in euro 363,35 per anticipazioni ed euro 4.000,00 per compensi quanto al presente giudizio di rinvio, oltre al 15% dei compensi per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 20.6.2025.
Il Consigliere est.
Mariacolomba Giuliano
Il Presidente
Maria Cristina Salvadori
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