Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/05/2025, n. 1433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1433 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 14.05.2025, promossa da rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Polo Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso dagli avv. Giuseppe Gentile e Enrico Claudio Schiavone
Resistente
Oggetto: differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 01.02.2024 il ricorrente - premesso di aver lavorato per la società dal 15.02.2017 al 15.11.2017, con contratto a tempo indeterminato CP_1 part time verticale con limitazione della prestazione al periodo dal 01 gennaio al 14 ottobre e dal 18 al 31 dicembre, e dal 15.11.2017 fino alle dimissioni del
07.01.2021, con contratto a tempo pieno, nonché di essere inquadrato come operatore di esercizio parametro 140 e di aver svolto Controparte_2 mansioni di guida di automezzi per servizi di linea con prestazioni di servizio ad agente unico (accensione, controllo e stazionamento dell'obliteratrice, controllo visivo dei titoli di viaggio, emissione dei titoli di viaggio, riscossione delle relative somme, compilazione dei fogli di corsa, delle distinte di versamento dei relativi incassi e altre operazioni accessorie e complementari alla guida, nonché carico scarico bagagli e ogni altra prestazione di accoglienza del mezzo e controllo) – conveniva in giudizio la società ex datrice di lavoro per ottenere la condanna della stessa al pagamento della complessiva somma di € 66.921,42 a titolo di differenze retributive per indennità non corrisposta di lavoro straordinario, indennità di pernottamento, maggiorazione per lavoro notturno, indennità diaria ridotta, lavoro
In particolare, il ricorrente si doleva che, per effetto dell'omesso riconoscimento delle predette indennità ovvero a causa del riconoscimento delle stesse in misura inferiore al dovuto, aveva percepito nel corso del rapporto di lavoro una retribuzione non sufficiente e proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato con violazione dell'art. 36 Cost..
Si costituiva in giudizio la società convenuta la quale, con propria memoria, eccepiva la nullità del ricorso per genericità della domanda, contestava nel merito quanto dedotto dal ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, era discussa oralmente e a mezzo di note scritte all'udienza del
14.05.2025 e, ritenuta matura per la decisione, era decisa con la presente sentenza contestuale.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di nullità del ricorso sollevata da parte convenuta. E difatti dalla lettura complessiva dell'atto si comprende la pretesa del ricorrente (cfr. Cass. n.18378/09).
La Cassazione ha rimarcato in modo del tutto condivisibile che: “nel rito del lavoro la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, non ricorre ove si deducano pretesi errori di prospettazione in diritto e la mancata allegazione di fatti limitativi della pretesa invocata, trattandosi di elementi idonei ad incidere solo sulla fondatezza di merito della domanda” (cfr.
Cass. n.1629/09).
Tanto premesso il ricorso non è fondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
Si osserva, infatti, che la giurisprudenza, in materia di riparto dell'onere probatorio nei giudizi per differenze retributive, ha chiarito che “a norma del comma 1 dell'art.
2697 c.c. incombe al lavoratore l'onere di fornire la prova della prestazione del lavoro straordinario (o supplementare), nonché del maggior numero annuale delle giornate lavorative da computare per la determinazione dell'importo delle differenze retributive pretese” (Cassazione civile sez. lav., 21/03/1980, n.1917; Cfr. Cass.
n.8006/98, n.1389/03, n.12434/06). Tanto vale anche quando oggetto delle pretese creditorie del ricorrente sono specifiche indennità, in relazione alle quali chi agisce dovrà dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti fornendo elementi specifici ai fini della relativa quantificazione (cfr. Tribunale, Cassino, sez. lav., 28/09/2023, n. 664 “Sono assoggettate all'onere generale della prova ( affirmanti incumbit probatio ) le voci relative al lavoro straordinario e/o supplementare, alla maggiorazione per lavoro festivo e domenicale, alle ferie non godute e non retribuite, ai permessi non goduti e non retribuiti, alle indennità pasto per trasferte effettuate. Viceversa, godono del regime probatorio più vantaggioso (per cui il lavoratore creditore ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del contratto e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda) le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13a ed alla 14a mensilità, al t.f.r., nonché l'indennità di mancato preavviso”).
Grava, pertanto, sul lavoratore che agisce per la corresponsione delle differenze retributive l'onere di provare non solo l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa e le modalità di espletamento della stessa (es. straordinario, lavoro notturno, lavoro festivo), ma anche che essa si è protratta oltre il limite dell'orario contrattualmente previsto, nonché l'effettiva consistenza di tale superamento e la sua collocazione cronologica, al fine di consentire la quantificazione della differenza retributiva, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni equitative. Parimenti, dovrà dimostrare la sussistenza e la collocazione temporale dei presupposti per il riconoscimento di specifiche indennità (indennità di pernottamento, indennità di turno, indennità di fuori nastro ecc.).
Ebbene, nel caso di specie il ricorrente non ha fornito prova adeguata e sufficiente al fine di dimostrare la spettanza delle differenze retributive richieste e la relativa consistenza.
In particolare, il ricorrente deduceva di aver espletato turni di servizio su tratte, quali quelle indicate in ricorso, che hanno comportato lo svolgimento di numerose ore di straordinario oltre allo svolgimento di lavoro notturno, domenicale e festivo, il pernottamento e il pasto fuori dalla residenza lavorativa assegnata, lo svolgimento di lavoro in trasferta e il superamento del nastro lavorativo di 12 ore e che, per tutti questi disagi non era stato adeguatamente remunerato.
Analizzando le singole voci retributive richieste, si evidenzia che lo svolgimento di lavoro straordinario e la relativa remunerazione sono disciplinati dagli artt. 39 e 81 Ccnl Autoferrotranvieri versione coord. 2018, pacificamente applicato al ricorrente (cfr. Unilav e lettera di assunzione).
Dalla lettura di tali disposizioni si evince che si considera lavoro straordinario quello che nel periodo di 26 settimane supera il limite medio settimanale di 39 ore,
“fatti salvi gli accordi aziendali per i quali le ore di prestazione straordinaria sono conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono svolte dal lavoratore”.
Pertanto, il lavoro straordinario nel settore in esame, fatti salvi specifici accordi non richiamati né prodotti nel caso di specie, viene computato non su base mensile bensì su un arco temporale plurisettimanale (26 settimane) verificando se all'esito di periodiche compensazioni settimanali in eccesso e in difetto risulta superato il limite settimanale medio di 39 ore.
Il lavoro straordinario, conteggiato con le modalità indicate, viene remunerato con una maggiorazione del 10% sulla retribuzione normale.
Ebbene, nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito prova adeguata e sufficiente della sussistenza di ore di lavoro straordinario prestate in eccedenza rispetto a quelle già riconosciute e retribuite dalla società convenuta.
Difatti, dalla documentazione in atti (fogli presenza allegati da entrambe le parti e buste paga), risulta conteggiato il lavoro straordinario prestato nell'arco di periodi di 26 settimane e che lo stesso è stato retribuito in misura corrispondente a quanto risultante dai fogli presenza, non contestati dal ricorrente, applicando la prevista maggiorazione del 10% (ad es. cfr. fogli presenza/rapporti di servizio dicembre 2017 ove risultano 20,53 ore di straordinario residuate all'esito dei conguagli operati nell'arco di 26 sett. e che tali ore di straordinario sono state liquidate e corrisposte con la busta paga di dicembre 2017).
A fronte di tanto, parte ricorrente non ha fornito prova specifica in ordine alle ore di lavoro straordinario prestate in eccedenza rispetto a quelle già riconosciute e liquidate dal datore di lavoro. Sul punto, la mera allegazione in ricorso delle tratte di percorrenza e dei turni coperti dal ricorrente non è sufficiente ad assolvere al relativo onere probatorio in quanto non reca indicazione dei giorni e della collocazione temporale dei viaggi né della consistenza dell'eventuale ulteriore lavoro straordinario, anche e soprattutto in ragione delle particolari modalità di calcolo dello stesso ai sensi dell'art. 81 Ccnl cit.. Irrilevante, sotto il profilo dello straordinario e del computo dell'orario lavorativo, è il riferimento, fatto dal ricorrente, alla c.d. multipresenza (tempo di lavoro svolto a bordo dell'autobus in attesa di alternarsi alla guida con un altro conducente).
Difatti, non è stata articolata prova specifica in ordine ai giorni in cui questa alternanza con altro guidatore si sarebbe verificata, né tale voce retributiva è stata fatta oggetto di specifica richiesta non essendo indicata in sede di conteggi.
Sul punto deve, peraltro, considerarsi che “la mera disponibilità del lavoratore presso il posto di lavoro, quando sia accertata la natura qualitativamente diversa della prestazione rispetto a quella lavorativa, non è omologabile al lavoro effettivo e non è computabile ai fini della determinazione delle ore retribuibili come lavoro straordinario” (Cass. Sez. L, Sent. n. 19425/2006).
Con riferimento al lavoro notturno ad alla spettanza della relativa maggiorazione si richiama l'art. 81 co. 3 e 7 Ccnl vers. coord. 2018 per cui si Controparte_2 considera lavoro notturno quello eseguito tra le 22:00 e le 05:00. Il lavoro notturno viene retribuito con una maggiorazione sulla retribuzione normale pari al 20%, in caso di lavoro notturno compreso in turni avvicendati, e del 30% per lavoro notturno non compreso in turni avvicendati.
Nel caso di specie, dai rapporti di servizio e dalle buste paga risulta che lo svolgimento di lavoro notturno è stato computato e liquidato in proporzione con l'applicazione di una maggiorazione al 20%.
Il ricorrente non ha provato in maniera specifica e puntuale, come richiesto dalla giurisprudenza in precedenza citata, lo svolgimento di lavoro notturno in misura superiore a quella già riconosciuta dal datore di lavoro, posto che l'elencazione di turni coperti dal ricorrente non reca ulteriori indicazioni di tempo e risulta sovrapponibile a quanto risultante dai fogli presenza. Né viene giustificata e provata l'applicazione di una maggiorazione percentuale superiore a quella liquidata, non essendo stata articolata prova sullo svolgimento di turni non avvicendati. Non si giustificano, pertanto, le pretese differenze retributive a titolo di lavoro notturno quantificate in sede di conteggi in € 24,01.
Con riferimento alle differenze pretese a titolo di lavoro festivo e domenicale la normativa contrattuale di riferimento è rappresentata dall'art. 81 co. 6 e 2 e dall'art. 42 co. 4 coord. 2018. Tali disposizioni prevedono che Controparte_3 la prestazione lavorativa svolta in giorno domenicale o festivo è retribuita con il doppio della retribuzione prevista per lo straordinario (c.d. straordinario al 20%). Dalle buste paga in atti risultano computate e retribuite le ore di lavoro svolte in giorno festivo o domenicale, in misura corrispondente a quelle conteggiate nei fogli presenza allegati (es. fogli presenza dicembre 2018 da cui risultano cinque giorni di lavoro domenicale e 19 ore di lavoro festivo nei giorni dell'08 e del 26 dicembre, retribuiti nella misura conteggiata nella corrispondente busta paga sotto le voci
“lavoro straord. 20%” e “lavoro domenicale”).
Analogamente a quanto detto in precedenza, anche in questo caso il ricorrente non ha specificatamente indicato nè dimostrato, sotto il profilo dell'an, lo svolgimento di ulteriori giorni/ore di lavoro festivo rispetto a quelle computate dal datore di lavoro. Né viene dedotta e provata l'applicazione di una modalità di calcolo diversa da quella applicata. Non si giustificano, pertanto, le pretese differenze retributive a titolo di lavoro straordinario al 20% quantificate in sede di conteggi in € 65,13.
Con riguardo all'indennità di trasferta rivendicata dal ricorrente, essa è disciplinata dall'art. 82/B lett. B) Ccnl cit. per cui essa è corrisposta nella misura intera (€ 39,82) per assenza dalla residenza superiore a 21 ore e fino a 24 ore;
nella misura di 2/3 (€ 26,55) per assenza dalla residenza superiore a 14 ore e fino a 21 ore;
nella misura di 1/3 (€ 13,27) per assenze dalla residenza superiore a 07 ore fino a 14 ore.
Ebbene, dai fogli presenza allegati e non contestati dal ricorrente, risultano conteggiate mensilmente le ore di trasferta intera, in misura di 2/3 e di 1/3 (cfr. ad es. busta paga gennaio 2019), poi retribuite nella relativa misura nelle corrispondenti buste paga con applicazione degli importi previsti dal Ccnl di settore.
A fronte di ciò il ricorrente non ha provato la spettanza dell'indennità di trasferta in misura superiore a quella corrisposta per complessivi € 955,62 fissi mensili, non avendo fornito specifica prova di una consistenza oraria della trasferta superiore a quella indicata nei fogli presenza.
Con riguardo, poi, alla pretesa indennità di agente unico il ricorrente deduceva di aver svolto, oltre all'attività di giuda del mezzo, anche quelle di emissione e controllo dei titoli di viaggio e di incasso del relativo corrispettivo. Tali circostanze non erano contestate.
Sul punto si osserva che tale emolumento è disciplinato dall'art. 48 Ccnl
23.07.1976 e viene riconosciuto al conducente guidatore che, ai fini del miglioramento dell'efficienza aziendale, provvedeva alla distribuzione e al controllo dei titoli di viaggio, nonché al movimento e alle soste dei viaggiatori in attesa di fornirsi del titolo di viaggio. Tale indennità, dunque, ha lo scopo di compensare l'autista per il maggior disagio connesso allo svolgimento di compiti aggiuntivi propri di altra figura professionale (bigliettaio).
Con il Ccnl del 2000 all'art. 2 lett. B), poi trasfuso nell'art. 35 lett. b) Ccnl 2018, è stata modificata la declaratoria di inquadramento contrattuale dell'operatore di esercizio par. 140 con la previsione che rientrano in tale categoria “i lavoratori che svolgono mansioni di guida di mezzi aziendali per il trasporto di persone e svolgono all'occorrenza le attività di vendita e verifica dei titoli di viaggio di informazioni alla clientela e di versamento di incassi ed effettuano altresì in alternativa alle prevalenti mansioni di guida le attività di riscossione e incassi di capolinea di polizia amministrativa”. Pertanto, a seguito di tale modifica, le mansioni ordinariamente ricomprese nella qualifica di operatore di esercizio hanno assorbito le attività per le quali era prevista l'indennità di agente unico.
Ne consegue che al ricorrente non spetta l'indennità in esame, in quanto al momento della assunzione (febbraio 2017) le mansioni aggiuntive cui era correlato il maggior disagio che giustificava l'indennità di agente unico erano già confluite nelle mansioni ordinarie dell'operatore di esercizio, venendo meno la ratio ed il disagio che giustificava la corresponsione dell'indennità di agente unico.
Tanto è confermato anche dal verbale di accordo del 2013 (cfr. all. 10 resist.) in cui si stabilisce che, in tema di indennità di agente unico, “l'azienda comunica che tale indennità a seguito dell'intervenuto Ccnl del 2000 è stato superato dalla nuova declaratoria parametrale, pertanto tale valore continuerà ad essere riconosciuto per tutti i dipendenti individuati con i medesimi criteri di cui al punto precedente”, in cui
è previsto che “l'indennizzo è riconosciuto per gli attuali turni e per quelli futuri al solo personale già beneficiario del compenso di cui trattasi”.
Tale soluzione appare in linea con il richiamato principio di irriducibilità della retribuzione richiamato dalla giurisprudenza in casi analoghi (cfr. Cass. n.
35383/2022; Cass. n. 5280/2024).
L'applicazione di tale principio, tuttavia, non si giustifica nel caso di specie posto che l'ampliamento delle mansioni ordinarie dell'operatore d'esercizio, fino a ricomprendere il disagio compensato dall'indennità di agente unico, è antecedente alla data di assunzione del ricorrente, così che alcuna riduzione della retribuzione si avrebbe nel corso del suo rapporto di lavoro. Deve, dunque, escludersi il diritto del ricorrente all'indennità in questione.
Circa le differenze retributive pretese a titolo di indennità fuori nastro, la normativa di riferimento è rappresentata dall'art. 38/B Ccnl Autoferrotranvieri vers. coord. 2018 il quale prevede, al comma 2, che “il nastro lavorativo del personale viaggiante è di 12 ore giornaliere. Le eventuali eccedenze per comprovate esigenze di servizio sono individuate e regolate aziendalmente dalle parti”.
Dalla documentazione in atti (rapporti di servizio e buste paga) risultano computate mensilmente le ore prestate in eccedenza sul nastro lavorativo, le quali risultano retribuite in busta paga in misura corrispondente a quanto risultante dai rapporti di servizio.
La parte ricorrente non ha specificatamente adempiuto all'onere di provare, articolando capitoli di prova in relazione alle singole mensilità, lo svolgimento di un numero di ore lavorative fuori nastro superiori a quelle risultanti dalla documentazione in atti. Né risulta possibile risalire, attraverso i conteggi allegati da parte ricorrente, alle modalità di computo dell'emolumento in esame per verificare se vi siano difformità con l'importo già corrisposto, considerato che l'indennità in questione viene conteggiata congiuntamente all'indennità di agente unico.
Analogo discorso vale per l'indennità di turno, di cui all'art. 80 Ccnl cit., rivendicata dal ricorrente in ricorso.
Difatti, in questo caso le pretese articolate in ricorso dal ricorrente non sono corredate da un adeguato supporto probatorio circa il diritto al riconoscimento di tale indennità in misura diversa o superiore rispetto a quanto già liquidato dal datore di lavoro, anche considerando che nulla viene quantificato, in sede di conteggi, a titolo di indennità di turno essendovi corrispondenza tra quanto spettante e quanto percepito.
Il ricorrente agiva, altresì, per il riconoscimento e la retribuzione del tempo impiegato a compiere le attività preparatorie ed accessorie di cui all'art. 6 l.
138/58, asserendo di recarsi sul luogo di lavoro mezz'ora prima della partenza della corsa. La disposizione invocata stabilisce che si computa come orario effettivo del personale viaggiante anche quello impiegato in attività accessorie e preparatorie, specificamente individuate dalla normativa, quali il tempo di preparazione del veicolo, il tempo di sosta, il tempo per la presa in carico dei bagagli ecc. Ebbene, sul punto, si ritiene di condividere quanto dedotto da parte della società convenuta circa l'inapplicabilità al caso in esame della l. 138/58. Con Difatti, come si evince dal parere reso dall' in tema di disciplina applicabile per l'individuazione del tempo di lavoro e della tutela del lavoratore, in caso di attività lavorativa costituita da corse, ancorché ripetute o effettuate su linee diverse, singolarmente non superiori a 50 km troverà applicazione esclusivamente la normativa nazionale costituita dalla l. 138/1958 e, di conseguenza, il relativo art. 6 invocato dal ricorrente. Laddove, invece, il percorso lavorativo sia “misto” con tratte di cui almeno una sia superiore ai 50 km, troverà applicazione unicamente la disciplina del Reg. CE 561/06.
Ne consegue che, nel caso di specie, avendo lo stesso ricorrente sostenuto di aver svolto tratte superiori ai 50Km (pag. 6 punto 15 del ricorso) non troverà applicazione la l. 138/58 ed il relativo art. 6.
Con riferimento all'indennità di pernottamento si evidenzia che essa è disciplinata dall'art. 82/B Ccnl cit. il quale dispone che “l'indennità di pernottamento nella misura di 1/3 dell'indennità di trasferta compete al personale salariato costretto a pernottare fuori residenza, a meno che non percepisca la trasferta comprensiva della quota di 1/3 relativa al pernottamento. Qualora l'azienda fornisca un idoneo alloggio l'indennità di pernottamento viene ridotta ad € 0,26”.
Dai rapporti di servizio e dalle buste paga in atti si evince che l'indennità di pernottamento è stata riconosciuta e liquidata, nella misura di € 0,26, in proporzione alle ore/giorni in cui si è avuto il pernottamento al di fuori della residenza lavorativa (cfr. ad es. foglio presenza e busta paga maggio 2019 da cui risulta “indennità pernottamento”).
Il ricorrente, sotto tale profilo, non ha provato né ha articolato specifica prova diretta a dimostrare di aver pernottato fuori residenza un numero di giorni superiore a quello riportato nei fogli presenza non contestati e liquidato in busta paga.
Parimenti, con riguardo al quantum non ha contestato l'applicazione dell'importo di € 0,26, applicato in caso di personale che usufruisce di alloggio, né ha dimostrato, con capitoli di prova specifici sul punto, di non aver goduto dell'alloggio.
Infine, con riguardo all'indennità diaria rivendicata dal ricorrente si osserva quanto segue. Tale indennità è prevista dall'art. 83/A Ccnl vers. coord. 2018 e non risulta applicabile al caso in esame in quanto tale disposizione si riferisce al personale delle aziende ASSTRA, e non alle aziende ANAV cui aderisce la società convenuta
(cfr. all. 08 resist.).
Alla ricorrente risulta, piuttosto, applicabile l'indennità di “concorso pasti” di cui all'art 83/B Ccnl cit. in cui è confluito l'art. 21/b Ccnl 23.07.1976.
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti (cfr. buste paga ad es. novembre
2019) si evince che il ricorrente ha percepito “indennità di pasto”. Lo stesso non ha, peraltro, allegato e dimostrato che l'indennità liquidata dalla convenuta a titolo di compensazione del pasto avrebbe dovuto essere quantificata in misura maggiore.
Sul punto, infatti, il ricorrente non ha specificato nè fornito prova del numero di giorni in cui avrebbe dovuto consumare il pasto fuori dalla residenza lavorativa, anche al fine di consentire un confronto tra quanto liquidato e quanto eventualmente spettante. Tale deficit probatorio non può essere superato nemmeno attingendo ai conteggi elaborati dalla parte posto che vengono riportate le voci dell'indennità di pernottamento e dell'indennità diaria congiuntamente.
La domanda deve, pertanto, essere rigettata in quanto non provata.
Difatti, anche la prova orale richiesta dal ricorrente deve ritenersi inammissibile stante la genericità dei capitoli di prova articolati in ricorso, inidonei a dimostrare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle voci retributive richieste in misura maggiore rispetto a quanto documentato in atti da controparte.
Parimenti, in mancanza di una specifica prova dell'an deve ritenersi inammissibile anche la richiesta Ctu in quanto la stessa avrebbe natura meramente esplorativa.
In riferimento all'ordine di esibizione articolato in ricorso, il ricorrente non ha provato di aver richiesto al datore di lavoro di produrre la documentazione indicata
(es. registri cronotachigrafi) e che tale produzione sia stata rifiutata. Trattandosi di documentazione relativa a fatti il cui onere probatorio grava su parte ricorrente, la relativa richiesta di esibizione non può essere accolta.
Il mancato riconoscimento delle differenze retributive richieste a titolo di straordinario, lavoro notturno, lavoro festivo e indennità domenicale, indennità di trasferta, indennità di agente unico, indennità fuori nastro, indennità di turno, differenze per tempo di lavoro ex art. 6 l. 138/58, indennità di pernottamento, indennità diaria determina l'assenza di differenze dovute anche sulla tredicesima e quattordicesima, nonché sul Tfr. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al Dm 55/14 con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1. Rigetta il ricorso
2.Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 2.700,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso.
Taranto, 14.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli