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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 20/03/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima civile riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Riccardo Baudinelli -Presidente
Dott. Stefano Tarantola -Consigliere
Dott. Francesca Traverso -Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 627/2022 R.G. promossa da
(COD. FISC: ) elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso il difensore con studio sito in VIA RIVAROLA 55 16043
CHIAVARI rappresentato e difeso dall'Avv. BONGIORNO GALLEGRA
ANTONINO appellante nei confronti di
E - Controparte_1 CP_2
elettivamente domiciliato presso il difensore con studio sito in VIA CUSANI 10
MILANO rappresentato e difeso dall'Avv. POGLIANI ANDREA appellato
1 CONCLUSIONI
Per l'appellante : “Voglia la Ecc.ma Corte di Appello in Parte_1
accoglimento del proposto appello e in riforma della sentenza impugnata: A) In via principale respingere ogni domanda attrice in quanto inammissibile ed infondata;
B) In stretto subordine e salvo ricorso ridurre l'importo della condanna in relazione al periodo in cui il convenuto ha esercitato la custodia e quindi ad € 50.794,69 o in ulteriore subordine in relazione all'errore contabile costituito dall'avvenuta sottrazione di € da CHF e quindi ad €
95.712,63; C) Accogliere la domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta con condanna dell'attore al pagamento di € 82.956,68 oltre interessi o della somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia;
A) Dichiarare tenuto e condannare l'appellata alla restituzione in favore dell'appellante di tutto quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado e quindi alla restituzione dell'importo di € 188.336,81; B)
Vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
Per l'appellato CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CP_2
: “rigettare integralmente le domande proposte da mediante atto
[...] Parte_1
di citazione in appello e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.
949/2022 n. R.G. 5707/2019 emessa dal Tribunale di Genova, Giudice Dott. Daniele
Bianchi.
Con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da sentenza impugnata “Rilevato in fatto e considerato in diritto:
-che CONSIGLIO DI STATO DELLE REPUBBLICA E DEL CANTONE TICINO con ricorso ex art. 702 bis cc conveniva in giudizio il convenuto
[...]
allegando: Parte_1
- che a seguito di richiesta di rogatoria da parte del pubblico ministero del TO
IC, l'imbarcazione denominata YR veniva sottoposta a sequestro preventivo dal tribunale di Chiavari presso il porto di Lavagna in data 26 maggio 2005;
2 - che nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale era Parte_1
nominato custode giudiziale con verbale di affidamento del 15 Marzo 2006;
- che – sempre su istanza delle autorità giudiziaria elvetica - con successivo atto del 22 settembre 2016 la medesima imbarcazione veniva sottoposta a sequestro conservativo da parte del tribunale di Genova, con successiva nomina in data 28 settembre 2016 del convenuto quale custode giudiziale;
- che successivamente il Tribunale di Genova disponeva la vendita dell'imbarcazione trasferendo il sequestro conservativo sul ricavato (euro 172.000, doc. 12);
- che nel corso della custodia le autorità svizzere versavano al convenuto Parte_1
l'importo di 559.127,63 franchi svizzeri (doc. 4 att.), per i titoli richiesti da quest'ultimo relativi alla custodia affidatagli;
- che in data 20 Aprile 2018 il Gip di Genova respingeva l'istanza con cui il convenuto chiedeva il riconoscimento di ulteriori euro 82.956,68 a titolo di servizi resi sulla imbarcazione successivamente al gennaio 2017 (docc. 13 e 14 conv.);
- che quindi l'autorità attrice chiedeva in data 30 gennaio 2019 (doc. 15 att.) la restituzione al convenuto ex art. 2033 CC degli importi versati allo stesso nel corso della custodia;
- che si costituiva eccependo la prescrizione del credito, la Parte_1
mancanza di legittimazione attiva la parte dell'autorità attorea e comunque resistendo alla domanda e avanzando domanda riconvenzionale;
- che veniva trasformato il rito;
- che concesse le memorie ex art. 183 VI co. cpc, le parti precisavano le conclusioni come da verbale di udienza a trattazione scritta del 20.10.21”, sentenza di primo grado, pagg. 2 e 3.
Con sentenza definitiva n. 949/2022, pubblicata il 13.04.2022 e notificata il
26.05.2022, il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, così decideva:
“Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così provvede:
3 1. condanna al pagamento, in favore di Consiglio di Stato della Parte_1
Repubblica e del , della somma di Euro 164.778,55 oltre interessi legali CP_2
dal 30.1.2019 fino al soddisfo;
2. condanna alla rifusione, in favore del Consiglio di Stato della Parte_1
Repubblica e del TOe IC, delle spese del presente procedimento, liquidate in
€uro 1.241,00 per anticipazioni non imponibili, in €uro 15.000 per spettanza professionali, oltre rimborso forfettario e accessori di legge”.
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte Parte_1
, con atto notificato in data 22.06.2022. Chiedeva altresì la sospensione della
[...]
provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata.
Con comparsa si costituiva il CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E
, il quale instava per il rigetto dell'appello. CP_2
All'udienza del 23.11.2022, la Corte respingeva l'istanza di sospensione non sussistendone i presupposti e, visto l'art. 352 c.p.c., rinviava all'udienza del 17.01.2024
- poi rinviata al 2.10.2024 – per precisazione delle conclusioni disponendone lo svolgimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Infine, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe all'udienza collegiale in data 2.10.2024, e quindi la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c. 1 c.p.c. (gg. 60 per le conclusionali e gg. 20 per le repliche).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso della Corte, l'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto, nei limiti infra specificati.
PRIMO MOTIVO: Errori compiuti dal Giudice del primo grado nella determinazione dell'importo restitutorio.
Parte appellante si duole della pronuncia di prime cure in quanto conterrebbe errori di calcolo inerenti alle diverse valute utilizzate per il pagamento e per l'ordinata restituzione ed all'inserimento dell'iva in detto importo.
4 SECONDO MOTIVO: Errata applicazione degli artt. 2033 c.c. Omessa applicazione dell'art. 1193 c.c. Infondatezza della domanda. Motivazione contraddittoria e perplessa.
L'appellante lamenta che la sentenza di primo grado sarebbe erronea in quanto
“Appariva pacifico e per di più provato dai documenti provenienti da parte attrice, aventi efficacia confessoria e in particolare dalla imputazione dei pagamenti data dallo stesso attore nei bonifici, che tutti i pagamenti stessi avessero avuto come causale
“l'affitto dell'area di sosta” Lo stesso Giudice in sentenza rileva che l'affermazione del convenuto di non aver mai richiesto l'indennità di custodia, ma il pagamento dell'affitto è sostanzialmente fondata e risulta anche dalle fatture prodotte, ma ha sostenuto che il convenuto aveva diritto al rimborso delle spese sostenute per la custodia, ma non nella totalità in quanto il 40% dell'importo di tali spese era a suo beneficio. Che i pagamenti effettuati dall'attore non fossero relativi alla attività di custodia e neppure alle spese di custodia è però incontestabile alla luce delle seguenti circostanze:
-La imbarcazione è stata assoggettata a sequestro il 26.05.2005, ma il signor
è stato nominato custode solo il 15.03.2006 in luogo del precedente Parte_1
custode. La Procura del TO ha però pagato al l'affitto anche per CP_2 Parte_1
il periodo 26.05.2005- 15.03.2006 ad evidente dimostrazione che tale pagamento nulla ha a ché vedere con l'attività di custodia né con le spese di custodia. - Con sentenza
14.12.2012 la Corte delle Assise criminali di Lugano ha disposto il dissequestro della imbarcazione che è però rimasta nell'area di sosta nel porto di Lavagna. A seguito dell'avvenuto dissequestro il signor ha cessato la propria funzione, ma sino Parte_1
al febbraio del 2017 l'imbarcazione è rimasta in sosta nell'area e l'autorità giudiziaria elvetica ha provveduto al pagamento dei canoni di affitto dell'area stessa. Tali pagamenti, indipendentemente dalla espressa imputazione data dal solvens e che è irrevocabile ex art. 1193 c.c., non potevano avere come causa “compenso” o “indennità per la custodia” o anche “spese di custodia” posto che il signor in Parte_1
tale periodo non era custode! - La imbarcazione fu poi nuovamente assoggettata a
5 sequestro conservativo solo il 28.09.2016 con provvedimento del G.I.P. Dott.ssa del 22.09.2016 ed in tale occasione il signor fu nominato custode Per_1 Parte_1
e precisò che la imbarcazione era stata dissequestrata il 14.12.2012 dalla Corte di
Assise di Lugano, consegnando all'ufficiale giudiziario – che eseguiva il sequestro – il relativo provvedimento” (atto d'appello pagg. 24 e segg.).
Conclude l'appellante nel senso che “è evidente che ha errato il Giudice del primo grado nell'affermare che quanto richiesto in restituzione dall'attore sia stato pagato per
“spese di giudiziale custodia” poiché la maggior parte dei pagamenti sono relativi ad un periodo in cui neppure era custode ed è poi pacifico che gli Parte_1
importi furono pagati a titolo di canone di affitto dell'area. Ove sempre in linea di assurdo si volesse seguire il ragionamento del Giudice e ove si volesse ritenere che il convenuto debba restituire l'importo del 40% di quanto incassato al netto dell'IVA nel periodo in cui era stato custode, occorrerebbe formulare il corretto calcolo. Dal febbraio del 2009 al 14.12.12, data nella quale è stato revocato il provvedimento di sequestro, l'attore ha corrisposto al netto dell'IVA € 114.714,78, mentre dall'ottobre
2016 al febbraio 2017 ha pagato € 12.271,96. In totale quindi nel periodo in cui
è stato giudiziale custode l'attore ha versato la somma di Parte_1
€126.986,74 e a tutto concedere alla tesi attorea l'importo da restituirsi sarebbe
€50.794,69! Non può infatti affermarsi, proprio sulla base del ragionamento effettuato dal Giudice del primo grado, che nel periodo in cui non era custode Parte_1
dell'imbarcazione debba restituire parte di quanto ricevuto in applicazione dell'art. 58 comma 2 e 3 del TUSG (DPR 115/2002) cioè delle norme sulla custodia giudiziale!
Ma non ha tenuto conto il Giudice del primo grado che quando è stato Parte_1
nominato custode, l'imbarcazione oggetto di sequestro già si trovava nell'area di sosta a terra in virtù di un contratto di locazione di area nuda stipulato con Controparte_3
, proprietaria del natante prima del sequestro, contratto nel quale è
[...]
subentrata l'Autorità Giudiziaria elvetica, non come afferma il Giudice del primo grado alla pag. 3 della sentenza per “facta concludentia”, ma sulla base di una espressa
6 convenzione contrattuale provata dai documenti provenienti dal Ministero Pubblico di
Lugano.
Neppure ha tenuto conto il Giudice del regolamento del porto turistico, che ha valore normativo in quanto reso pubblico dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione, e peraltro in concreto neppure della circostanza che il sig. paga alla Parte_1
concessionaria, oltre al 60% del canone corrisposto dai singoli utilizzatori, anche
€200.000,00 ogni anno. Ma la domanda svolta dall'attore avrebbe dovuto essere respinta in quanto infondata.
La parte che esercita la azione di ripetizione di indebito deve superare la tacita ricognizione del debito stesso che è implicita nel pagamento e quindi deve dimostrare sia l'avvenuto pagamento, sia che tale pagamento era inerente ad un rapporto inidoneo a generare una causa petendi.
La tesi di parte attrice è di aver pagato tutto quanto richiede in restituzione a titolo di compenso per la custodia e avrebbe dovuto dimostrare per vedere accolta la sua domanda tale circostanza.
Al contrario dai documenti prodotti dallo stesso attore risulta che egli ha provveduto al pagamento del canone di affitto dell'area di sosta e peraltro in virtù di un accordo formalizzato a mezzo scambio di lettere.
Per vedere accolta la propria domanda l'attore avrebbe quindi dovuto in via preliminare dimostrare l'inesistenza e l'invalidità del titolo e quindi la nullità dell'accordo intercorso tra le parti sul corrispettivo pagato per l'affitto dell'area a terra, ma l'attore nulla sul punto ha dedotto, né ha avanzato domanda per far dichiarare ed accertare la nullità dell'accordo circa il canone e il suo pagamento.
Parte convenuta ha prodotto la lettera 18.12.12 del Presidente della Corte di Assise del
TO IC avente evidente valore confessorio in quanto lo scrivente ammette di aver provveduto al “pagamento dei costi mensili di rimessaggio”.
Aggiungasi che la qualificazione data dal debitore circa la imputazione al momento del pagamento ha efficacia negoziale così come l'atto di adempimentoe conseguentemente l'attore che ha pagato per oltre dieci anni le somme indicate espressamente nel bonifico
7 a titolo di “affitto”, non può oggi con pretesa di credito sostenere di aver pagato tali somme a titolo di compenso per la custodia!
Ma l'art. 2033 c.c. era inapplicabile al caso di specie sulla base delle stesse affermazioni dell'attore.
Infatti, l'indebito oggettivo si verifica quando manchi la causa originaria del rapporto o questa sia nel tempo venuta meno.
Nel caso di specie l'attore però non deduce la mancanza originaria di causa, ma deduce che il convenuto nominato custode, avrebbe richiesto, in violazione di legge e quindi dolosamente, e ottenuto somme superiori a quelle a lui dovute normativamente.
E' noto che quando viene dedotto un comportamento doloso dell'accipiens per aver preteso somme superiori al dovuto con violazione di legge, la domanda di restituzione di tali somme esula dalla azione di ripetizione di indebito e l'attore dovrà eventualmente proporre azione risarcitoria per fatto illecito ex art 2043 c.c.
Anche per tale motivo il Giudice del primo grado avrebbe dovuto respingere la domanda attrice” (atto d'appello pagg.26 e segg).
LA CORTE OSSERVA QUANTO SEGUE.
Il secondo motivo di appello (che deve essere previamente esaminato, essendo il primo motivo logicamente subordinato allo stesso) ad avviso della Corte è fondato e merita accoglimento.
Il Consiglio di Stato della Repubblica e del TO IC agiva ex art. 2033 c.c. per ripetere quanto pagato a per carenza di un titolo autorizzativo Parte_1
valido, mancando la liquidazione del giudice competente, per mancata applicazione delle tabelle ministeriali per il pagamento dell'indennità di custodia , per non avere adempiuto il custode all'obbligo di rendiconto e non avere richiesto la liquidazione “al magistrato competente per l'esecuzione del sequestro”, rectius il magistrato italiano
(cfr. ricorso primo grado pag. 7).
Emerge dai documenti allegati che: i) in data 26.05.2005 è stato disposto il sequestro preventivo dell'imbarcazione LY in esecuzione di rogatoria proveniente dalla
8 Svizzera senza oneri per lo Stato italiano con assunzione delle spese da parte dell'autorità richiedente (cfr. doc. 1 convenuto):
ii) il 15.03.2006, in luogo di altro soggetto, veniva nominato custode Parte_1
titolare dalla ditta individuale ove il natante era collocato (doc. 2 Parte_1
conv.); iii) nelle stesse circostanze di tempo e di luogo il veniva sentito a Parte_1
sommarie informazioni dalla P.G. operante (che acquisiva i documenti indicati trasmettendoli, unitamente alle dichiarazioni all'autorità elvetica), precisando di avere già fatturato i costi della sosta a terra a decorrere dall'1.09.2005 e di aver versato quanto di competenza al Porto di Lavagna e l'Iva su tali somme (doc. 3):
iv) il Procuratore Pubblico di Lugano chiedeva al di tramettere la Parte_1
documentazione relativa alle “fatture scoperte” e di inviare un preventivo diversificato per la tenuta in acqua e la sosta a terra (doc. 4):
9 v) a tale comunicazione rispondeva il inviando il preventivo richiesto nel Parte_1
quale specificava che i costi per la sosta a terra erano pari ad euro 80,73 oltre iva (doc.
5):
vi) le fatture emesse nei confronti di , società cui era Controparte_3
intestata l'imbarcazione, venivano regolarmente vistate dal Procuratore pubblico e saldate dal dipartimento finanze (cfr. doc. ti 4 a), 4 b), 4 c) attore primo grado); vii) successivamente al rinvio a giudizio degli imputati le fatture venivano vistate dal
Procuratore Pubblico e dalla Corte delle Assisi Criminali TO IC (doc. 4 d) attore); vii) in data 8.12.2012 la Corte delle Assisi Criminali del TO IC comunicava al di avere emesso sentenza e di aver disposto il dissequestro del natante, Parte_1
10 precisando di non essere più competente al pagamento dei costi di rimessaggio e che ogni questione relativa alla rogatoria sarebbe stata gestita dalla Corte d'appello (cfr. doc. 31):
viii) con successiva comunicazione dell'8.03.2013 la Corte di appello e di revisione penale di Locarno comunicava al di essere l'organo competente cui inviare Parte_1
le richieste di pagamento per il rimessaggio dell'imbarcazione (doc.37):
ix) con provvedimento del 22.09.2016, in seguito alla dichiarazione di esecutività della rogatoria internazionale veniva disposto dal GIP di Genova il sequestro conservativo del natante con esclusione di qualsiasi onere per spese di mantenimento e custodia del natante (doc. 49):
11 x) successivamente all'adozione del provvedimento di sequestro conservativo
(disposto solo nelle forme della trascrizione inalterate le precedenti condizioni),
veniva dichiarato nuovamente custode (doc. 50); Parte_1
xi) dal febbraio 2017 non venivano più saldate le fatture relative all'imbarcazione della quale veniva disposta la vendita con provvedimento de 17.08.2017 eseguita da
(cfr. doc.ti 56 e 60); Pt_2
xii) con missiva del 4.07.2027 la Corte d'appello di Locarno comunicava a Pt_3
di non essere più competente per i pagamenti e che l'organo cui rivolgersi per tali incombenti era la Divisione giustizia di Bellinzona in persona della Direttrice (doc.
51), cui veniva indirizzata la comunicazione:
12 xiii) con lettera raccomandata del 6.12.2017 sollecitava il pagamento delle Parte_1
fatture insolute, nonché di altri costi oggetto del quarto motivo di appello (cfr. doc.62); xiv) con successiva comunicazione del 3.01.2018 la Divisione giustizia procrastinava i pagamenti ad una successiva “correzione” dei costi, contestando i pagamenti richiesti per causali diverse dalla custodia dell'imbarcazione (doc 63):
13 Da questo lungo excursus emerge che: i) la gestione ed i costi relativi al sequestro del natante erano di esclusiva competenza dell'autorità elvetica, (che, peraltro, ha mantenuto un costante contratto con per le diverse questioni relative Parte_1
all'imbarcazione, quali rimozioni di sigilli, visite di periti, richieste informazioni;
ii) tali costi, ed in specie quelli di rimessaggio dell'imbarcazione (sosta a terra), furono concordati tra la predetta autorità (Procuratore Pubblico, Corte delle Assisi e Corte di appello) e , senza che possa farsi riferimento al DM 265/2006, norma Parte_1
certamente non ignota all'autorità procedente e senza che la mancata applicazione delle tariffe indicate costituisca causa di nullità della pattuizione, vizio neppure dedotto da parte appellata che lamenta la mera violazione delle regole stabilite per la remunerazione dell'attività del custode;
ii) le spese di custodia in caso di rogatoria non sono espressamente indicate nella Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 ratificata dalla Svizzera il 20 dicembre 1966 nel quale
è previsto che le spese per i periti e testimoni non possano essere inferiori a quanto stabilito nel paese ove si deve compiere l'attività; iii) il ha dunque Parte_1
correttamente fatturato (contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure)
l'importo relativo alla sosta a secco dell'imbarcazione LYRA all'autorità elvetica, costituendo le fatture allegate da parte appellata titolo idoneo al pagamento delle somme indicate, non essendo in contestazione le attività prestate (costi sosta a terra imbarcazione LYRA), in quanto approvate dall'Autorità Elvetica, che ha proceduto al pagamento;
iv) tali somme non possono essere oggetto di ripetizione di indebito oggettivo del quale non ricorrono i presupposti (“Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento è proponibile ove la diversa azione si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico”; cfr. Cass. Sez. 3, 18/10/2024, n. 27008, Rv. 672490 - 01); v) come è noto
“Ricorre l'ipotesi di indebito oggettivo nel caso in cui manchi una originaria causa
14 contrattuale giustificativa del pagamento o quando la causa, originariamente esistente, sia venuta meno. Si ha, invece, indebito soggettivo quando taluno paghi un debito altrui, credendosi debitore in base ad errore scusabile”. ( Conf 1339'67, mass n 327926'
686'66, mass n 321369' 1302'63).* (Cass. Sez. 1, 20/09/1971, n. 2611, Rv. 353731 -
01).
L'accoglimento del secondo motivo di appello è dirimente ed assorbente delle altre censure formulate con il primo motivo (Errori compiuti dal Giudice del primo grado nella determinazione dell'importo restitutorio).
TERZO MOTIVO: Erroneità della decisione relativamente alla legittimazione di parte attrice.
L'appellante si duole che il giudice abbia ritenuto sussistente la legittimazione ad agire in capo all'autorità attrice.
Secondo l'appellante, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice, l'art. 70 lett. H della costituzione della Repubblica e prevederebbe che il Consiglio di CP_2
Stato rappresenta il cantone nei confronti della degli altri cantoni e di CP_4
ogni altra autorità, ma non i singoli dipartimenti amministrativi. Per parte appellante ogni autorità che ha effettuato il pagamento avrebbe dovuto proporre azione di ripetizione dell'indebito. Peraltro osserva come “le singole unità amministrative sono autonome, stipulano contratti e determinano la relativa spesa;
Infine è espressamente previsto che i singoli dipartimenti sono responsabili delle riscossioni e dei pagamenti” come risulta dal “testo dell'art. 28: “I dipartimenti e per delega i servizi loro subordinati sono responsabili dei pagamenti a terzi e in particolare: a) Verificano l'ammontare e la giustificazione della richiesta di pagamento del terzo e, se del caso, rifiutano o riducono la pretesa: b) Propongono, o per delega, decidono, il pagamento attestando l'esistenza della base legale e del credito di preventivo indicandoli espressamente nella proposta o nella decisione;
c) Dispongono l'esecuzione tempestiva del pagamento tramite la
Sezione delle finanze”. Secondo l'appellante dunque “il Consiglio rappresenta il
TOe nei confronti della degli altri TOi e di ogni altra autorità, CP_4
non il singolo dipartimento o ministero” (atto d'appello, pagg. 30 ed s.). Ciò sarebbe
15 confermato dalla “lettera 30.01.2019 del difensore di parte attrice con la quale ha richiesto il rimborso delle somme versate “in nome e per conto del Ministero Pubblico della repubblica con sede in Lugano Via Pretorio 16 della Corte di CP_2
Appello di revisione penale con sede in Lugano, Via della Pace 6, nonché dell'ufficio dell'incasso e delle pene alternative con sede in Bellinzona Piazza Governo”. Sempre nella lettera del 30.01.2019 è espressamente precisato “I miei assistiti hanno corrisposto in suo favore per il periodo da maggio 2005 a febbraio 2017 una somma complessiva pari a CHF 559.127,63 (di cui CHF 362.645,78 da parte del Ministero
Pubblico della repubblica del TOe , CHF 117.070,21 da parte della Corte di CP_2
Appello e di revisione penale e CHF 79.411,64 da parte dell'ufficio dell'incasso delle pene alternative…”. Ne consegue che gli unici legittimati alla domanda di ripetizione erano quindi gli enti indicati nella lettera dell'Avv. Pogliani in quanto coloro che hanno effettuato i pagamenti con conseguente erroneità della decisione impugnata” (atto d'appello pag. 34).
Il motivo ad avviso della Corte non è fondato.
LA CORTE OSSERVA QUANTO SEGUE.
II) Il Consiglio di Stato non agisce motu proprio ma in rappresentanza del TOe che
è il soggetto agente;
come allegato dall'attore in primo grado “Il Consiglio di Stato della Repubblica e TOe IC è, ai sensi dell'art. 65 della Costituzione della
Repubblica e TOe , l'autorità governativa ed esecutiva del TOe. Esso CP_2
rappresenta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 70, lett. h) (doc. 2), della suddetta
Costituzione, il TOe nei confronti della Confederazione, degli altri TOi e di ogni altra autorità.
II) In virtù del suindicato art. 70, lett. h), della Costituzione della Repubblica e CP_2
IC, l'odierno ricorrente rappresenta, quindi, ad ogni effetto di legge, nel presente giudizio, il TO IC e, nel caso di specie, la sua Sezione delle finanze del
Dipartimento dell'economia e delle finanze, Ufficio tesoreria. Quest'ultima, ai sensi dell'art. 28, lett. c), del “Regolamento sulla gestione finanziaria dello Stato del
21.12.2004” (doc. 3) è unica responsabile dei pagamenti per tutta l'Amministrazione
16 cantonale ticinese”. (cfr. pag. 1 ricorso). Il dipartimento delle finanze che ha provveduto al pagamento di tutte le fatture inviate da (e non i singoli uffici Parte_1
giudiziari che hanno esclusivamente approvato la spesa) non ha una autonoma personalità giuridica, essendo un organo attraverso il quale viene esercitata l'attività esecutiva del TOe privo di personalità giuridica, rappresentato nei confronti delle altre autorità dal Consiglio di Stato;
correttamente, dunque il giudice di primo grado ha ritenuto sussistente la legittimazione ad agire del Consiglio.
QUARTO MOTIVO: Erroneità della decisione relativamente alla domanda riconvenzionale.
Parte appellante si duole della decisione di primo grado laddove non ha accolto la domanda riconvenzionale pur avendo statuito che avrebbe diritto al Parte_1
rimborso delle spese quantomeno nella quota fissa del 60% ; per l'appellante a fronte del mancato pagamento da parte dell'autorità giudiziaria elvetica delle fatture per la sosta a secco indicate nell'allegato 37 per il “periodo successivo al febbraio 2017 per un importo complessivo di € 30.567,62” (atto d'appello pag. 35), il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere, quantomeno il 60% di tale importo e dunque € 18.340,57.
Secondo l'appellante il rigetto dell'istanza di presentata al Gip di Genova non avrebbe alcuna rilevanza, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, trattandosi di istanza presentata a soggetto incompetente.
A PARERE DELLA CORTE LE DOGLIANZE SONO FONDATE.
Preliminarmente la Corte osserva che l'appellante ha limitato la domanda alla somma di euro 30.567,62 relativa alle sole somme inerenti le spese per la sosta a terra con esclusione delle ulteriori somme richieste per diversi servizi, che debbono pertanto ritenersi rinunciate.
La somma di euro 30.567,62 comprende quanto dovuto per la sosta a terra per l'anno
2017 come riepilogato nel documento 65 inviato alla direttrice della Divisione
Giustizia del Dipartimento delle Istituzioni del TO IC, ovvero euro 20.880,02 oltre euro 8.073,00 (più iva) per il periodo da settembre 2017 fino al 9.12.2017.
17 Le medesime considerazioni espresse in ordine all'accoglimento del secondo motivo di appello determinano l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in primo grado nei limiti sopra indicati.
In particolare, per quanto riguarda gli importi fatturati a partire dal mese di marzo 2017, gli stessi appaiono il frutto dell'applicazione delle medesime tariffe concordate con l'autorità elvetica, per la sosta a terra del natante (ovvero euro 80,73 iva esclusa al giorno moltiplicato per i giorni di sosta) come emerge dal confronto dell'ultima fattura pagata del febbraio (cfr. allegato d e), ultimo documento inserito):
con quelle emesse successivamente rimaste insolute (cfr. doc.ti 54 e 65 convenuto):
Tutte le somme indicate nelle fatture insolute derivano dall'applicazione del medesimo metodo di calcolo (nella specie, per esempio, quella del marzo 2017
80,73*28=2.266,44 oltre iva); l'ultimo importo fatturato (cfr. doc. 65 convenuto) è relativo al periodo dall'1.12.2027 al 9.12.2017 è infatti pari ad euro 626,46 iva compresa.
18 Come correttamente evidenziato da parte appellante, inoltre, nessuna rilevanza in ordine a tale domanda assume il provvedimento del 20.04.18 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, che richiesto di fornire un
“riconoscimento” del credito vantato da per sosta a terra ed altri servizi e Parte_1
una “comunicazione” circa l'ufficio competente ad effettuare il pagamento (se il
Tribunale di Genova o l'autorità elvetica) (cfr. istanza doc. 14 ricorrente Parte_1
primo grado), dichiarava il non luogo a provvedere sull'istanza in virtù della mancata autorizzazione all'effettuazione di spese straordinarie, indicando quale somma spettante al quella di euro 3.051, 6 oltre iva (cfr. doc. 13): Parte_1
Tale provvedimento, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, risulta tamquam non esset essendo le questioni relative al sequestro ed ai costi dello stesso di competenza esclusiva dell'autorità elvetica.
In virtù dell'accoglimento del presente motivo di appello parte appellata deve essere pertanto condannata al pagamento delle somme di euro 30.567,62 oltre interessi dalla data delle singole fatture al saldo.
TANTO PREMESSO, RITENUTANE LA FONDATEZZA, L'APPELLO DEVE
ESSERE ACCOLTO, ENTRO I LIMITI SOPRA SPECIFICATI.
L'accoglimento dell'appello comporta che si deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993).
19 Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., pertanto, devono essere poste a carico della parte
CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo in favore della parte
, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, Parte_1
avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014 e successive modificazioni, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, ed in particolare:
Primo grado:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 3.544,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.338,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 10.411,00
Fase decisionale, valore medio: € 6.164,00
E così complessivamente € 22.457,00 per compensi di avvocato.
Appello:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.389,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.552,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.880,00
Fase decisionale, valore medio: € 7.298,00
E così complessivamente € 20.119,00 per compensi di avvocato.
P. Q. M.
La Corte di Appello
20 Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da
, in riforma della sentenza pronunciata inter partes, Parte_1
1. respinge la domanda di CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E
; CP_2
2. dichiara tenuto e condanna CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E
al pagamento della somma di euro 30.567,62 oltre interessi dalle CP_2
singole fatture al saldo;
3. condanna CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE
TICINO a rifondere, in favore della parte , le spese di Parte_1
entrambi i gradi di giudizio, liquidate in € 22.457,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, per il primo grado;
in € 20.119,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, per l'appello in favore della parte . Parte_1
Genova, 12.03.2025
Il Consigliere estensore
Dott. Francesca Traverso
Il Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli
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