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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 13/01/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 11946/2024 R.G. A.C.
TRIBUNALE DI GENOVA SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA ex art. 127 ter c.p.c. (udienza fissata ex art. 281 sexies c.p.c.) tenuta in data 2.1.2025
Il giudice Viste le note di udienza contenenti la precisazione delle conclusioni :
per l'attore: “voglia l'Ill.mo Giudice adito, dichiarare l'estinzione del presente giudizio a spese compensate”. Per il convenuto: “chiede che venga dichiarata l'estinzione del procedimento RGN 11946/2024 del Tribunale di Genova (già RGN 10065/2022), contestualmente depositando la ricevuta di avvenuta consegna della notifica a mezzo pec della sua accettazione alla rinuncia agli atti del giudizio da parte del Sig. ”. Parte_1
Ha emesso la seguente sentenza Il Giudice
M.C. Scarzella
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice Unico dott.ssa Maria Cristina Scarzella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 11946/2024 (a seguito di separazione dalla controversia n. 10065/2024) promossa da
, (C.F. elettivamente Parte_2 C.F._1 domiciliato in Indirizzo Telematico, presso lo studio dell''avv. Parte_3
, che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce all'atto di
[...] citazione.
PARTE ATTRICE
CONTRO
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore Dott. , elettivamente domiciliata presso lo CP_2 studio dell'avv. BOZZOLA GIAMPIETRO che la rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
PARTE CONVENUTA
Conclusioni delle parti:
per l'attore: “voglia l'Ill.mo Giudice adito, dichiarare l'estinzione del presente giudizio a spese compensate”.
per il convenuto: “ rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata Controparte_1 come in atti, chiede che venga dichiarata l'estinzione del procedimento RGN 11946/2024 del
Tribunale di Genova (già RGN 10065/2022)”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
In data 11/11/2022, il Sig. ha citato in giudizio Parte_2 CP_3
e per sentir accertare la loro responsabilità per il sinistro
[...] Controparte_1
2 avvenuto in Genova in data 13/09/2019, e, per l'effetto, sentirle condannare al risarcimento dei danni derivati. Tale giudizio è stato iscritto a r.g. n. 10065/2022.
In fatto l'attore ha dedotto che in data 13/09/2019, mentre transitava a piedi nei pressi del punto vendita “ ” (Genova Via Renata Bianchi 60), era stato colpito da CP_1 una putrella d'acciaio posta a delimitazione dell'altezza consentita in ingresso agli automezzi, urtata e fatta cadere da un furgone Iveco targato EZ820WG, che si avviava
– contromano – nell'ingresso del parcheggio. Da ciò erano ad esso attore derivati danni stimato in complessivi € 154.526,00 (danno biologico con personalizzazione come da relazione medico-legale Dott. 31/03/2021, oltre danni Persona_1 patrimoniali per sei mesi senza lavoro, con particolare riferimento all'impossibilità di eseguire lavori per prevenivi già accettati).
Per quel che rileva nel presente procedimento, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16/12/2022, nel predetto proc. 10065/2022 si è costituito tempestivamente il convenuto chiedendo il rigetto delle Controparte_1 domande attoree in quanto infondate, e comunque non provate.
Nello specifico, il convenuto ha sostenuto che responsabile per Controparte_1 il montaggio e per l'attività manutentiva avrebbe dovuto essere ritenuto, al più, il di cui è parte il punto vendita Controparte_4 CP_1 in questione), ovvero la società anch'esso convenuto. Ha Controparte_3 sottolineato, inoltre, l'assenza di prove allegate dall'attore con riferimento all'evento di danno descritto nell'atto di citazione e con riferimento ai presupposti della responsabilità del convenuto ex art. 2051, ovvero ex art. 2043 c.p.c. .
Si è costituito in giudizio il convenuto e, a seguito di Controparte_3 autorizzazione alla chiamata in causa, si sono costituite anche (parte Controparte_5 terza chiamata da , il (terza Controparte_3 Controparte_4 chiamata dal Sig. ), (terza chiamata dal Parte_1 Controparte_6
; all'udienza del 03/12/2024 il Giudice, preso atto della domanda di parte CP_4 attrice di estromissione dal giudizio della convenuta , ha disposto la CP_1 separazione della domanda svolta dall'attore, Sig. , nei confronti di Parte_1 [...]
al fine di procedere alla definizione con sentenza del rapporto Controparte_1 processuale fra l'attore e il convenuto Controparte_1
È stata quindi iscritta a ruolo la presente causa, al n. r.g. n. 11946/2024; all'udienza 02/01/2025 tenuta con le forme dell'art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le rispettive conclusioni così come trascritte in epigrafe.
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Ciò premesso le conclusioni congiunte rese dalle parti (di declaratoria di estinzione del presente procedimento a norma dell'art. 306 c.p.c. stante la regolarità della rinuncia e relativa accettazione ) possono essere accolte.
Quanto alle spese di lite il giudice richiamato il disposto dell'art. 306 comma 4
c.p.c. dà atto dell'accordo intervenuto fra le parti in merito alla compensazione delle spese (vedi atto di rinuncia e relativa accettazione 18.12.2024 a firma Giampietro
Bozzola: “accetta la rinuncia a spese compensate”)
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) dichiara estinto il presente procedimento ex art. 306 c.p.c. come da conclusioni congiunte rese dalle parti;
2) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite come da accordo intercorso fra le parti .
Così deciso in Genova lì 13/01/2025.
Il Giudice
M.C.Scarzella
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