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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2973/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 9/01/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2973/2023 R.G.A.L. vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Sergio Massimo Mancusi
E
In persona del legale rappresentante pro tempore, Resistente CP_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Angelo Bellaroba
Oggetto: Merito dopo ATP.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accerta e dichiara che è affetta dalle patologie di cui in Parte_1 motivazione e, per l'effetto, ha diritto ad essere riconosciuta invalida civile all'85% con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa
(6.07.2021), così come accertato all'esito del procedimento di ATPO n. 2162/2022, con conseguente diritto a beneficiare della contribuzione figurativa. di cui all'art. 80
pagina 1 di 4 della L. 388/2000. e ad ottenere l'esenzione parziale dal pagamento della quota della spesa sanitaria.
2. Rigetta il ricorso di merito.
3. Compensa della metà le spese processuali e condanna l' in persona del l.r.p.t., CP_1
a rimborsare alla ricorrente il residuo, liquidato in complessivi € 1.200,00 oltre IVA
CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario.
4. Pone a carico dell' le spese di CTU del procedimento di ATPO n. 2162/2022 CP_1 liquidate con separato decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente epigrafata, con ricorso depositato in data 5.09.2023 ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c., ritualmente notificato, conviene in giudizio l in persona del CP_1 legale rappresentante pro-tempore, chiedendo che sia accertato che, a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa all'Istituto (6.07.2021), si trova nelle condizioni sanitarie per essere riconosciuta invalida al 100%, con diritto a percepire la pensione di inabilità di cui all'art. 12 L. 118/1971, o al 75% per ottenere il riconoscimento della contribuzione figurativa ai fini dello scivolo pensionistico di cui all'art 80 della L.
388/2000, o, infine, al 67% per ottenere l'esenzione parziale dal pagamento della quota della spesa sanitaria, ai sensi dei DM 20/12/1988, 239/1999, 279/2001. Riferisce di non essere stata sottoposta a visita dalla CMC dell' nei termini di legge, per cui CP_1 presentava ricorso di ATPO, iscritto al n. 2162/2022 RGAL, al cui esito il CTU nominato dal Tribunale di Velletri la riconosceva invalida nella misura dell'85% con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Contestava, quindi, parzialmente le conclusioni del CTU, limitatamente al mancato riconoscimento delle condizioni sanitarie per accedere alla pensione di inabilità, dando così corso all'odierno giudizio di merito.
L' si costituisce in giudizio eccependo l'improponibilità e/o l'inammissibilità del CP_1 ricorso e ne chiede, quindi, il rigetto in via principale per quanto eccepito. In subordine, ne chiede il rigetto nel merito per la sua infondatezza in fatto e in diritto, con vittoria di spese competenze e onorari di lite.
Giova premettere che le contestazioni alla CTU proposte nell'ambito del procedimento di
ATPO sono state depositate dalla parte in Cancelleria entro il termine assegnato dall'art. 445 bis, comma 4, c.p.c. (tenuto conto dei termini fissati nel verbale di conferimento pagina 2 di 4 incarico e giuramento del CTU), e, nei successivi 30 giorni, è stato proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Inoltre va precisato che, in conformità con i principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia, non è stato emesso decreto di omologa parziale con riferimento alla sussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'invalidità all'85% (con conseguente diritto al cd scivolo pensionistico e all'esenzione parziale dal pagamento della quota della spesa sanitaria), per cui l'esito (in parte) favorevole per la ricorrente dell'accertamento sanitario condotto nel procedimento di
ATPO va dichiarato con sentenza nel presente giudizio.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalla parte ricorrente e con l'acquisizione degli atti del procedimento di ATPO n. 2162/2022. L'istanza di rinnovazione della CTU medico-legale non veniva, invece, ammessa, per i motivi di seguito esposti. All'odierna udienza, dopo la discussione, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa, osserva il giudicante che, all'esito dell'accertamento peritale condotto nel procedimento di ATPO Dr. previo esame della Persona_1 documentazione sanitaria in atti, tenuto conto della relazione diabetologia attuale dal medesimo richiesta, e sottoposta la ricorrente a visita medico-legale, pone la diagnosi di:
“Diabete mellito insulino dipendente complicato da nefropatia con insufficienza renale cronica di grado 3, polineuropatia ed iniziale retinopatia;
Sfumata emisindrome sensitivo- motoria sinistra in esito a spondilodiscite C4-C5 (2017); Ipertensione arteriosa in buon controllo;
Tiroidite autoimmune in trattamento sostitutivo;
Pregressi episodi di orticaria gigante”.
Ciò posto riferisce che la ricorrente, all'epoca 56enne, è portatrice di un complesso patologico a carico di vari organi ed apparati che determina una condizione di perdita della capacità lavorativa del soggetto pari all'85% della totale. Evidenzia, infatti, che la periziata è affetta da circa 22 anni da diabete mellito complicato da una componente neurologia da ascriversi, pertanto, alla classe III^-IV^ percentuale del 75% (cod. 9310 e
9311, per interpolazione); la Emisindrome sensitivo motoria sinistra in esito a spondilodiscite C4-C5' risalente al 2017 ha evidenziato alla visita peritale una modesta limitazione antalgica della motilità del collo ed una sfumata persistenza di minimo deficit stenico in emisoma sinistro condizionante un accenno a zoppia nella deambulazione che appare comunque autonoma e sicura, da valutarsi quindi nella misura del 20%-25% (cod.
7306, in parte). Le altre forme morbose indicate in diagnosi, invece, tutte non tabellate,
pagina 3 di 4 non risultano documentate in atti da accertamenti e/o visite specialistiche e comunque con reperto peritale negativo, ed in ogni caso implicano una ricaduta sulla capacità di lavoro assai modesta, da valutarsi in termini di modico incremento dell'invalidità globale.
Conclude, quindi, che dalla sommatoria delle predette percentuali si ottiene una percentuale complessiva di perdita della capacità di lavoro in un range compreso tra l'80% e l'82%; quindi, con l'incremento di cui sopra, pari all'85%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, in quanto le menomazioni riscontrate risultavano nella attuale valenza clinica anche a quell'epoca.
In relazione alle riferite conclusioni ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base della certificazione sanitaria prodotta dalla parte ricorrente e su quanto direttamente obiettivato nel corso della visita peritale. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, completo, logico, coerente e sorretto da condivisibili argomentazioni medico- legali.
Il ricorso di merito è, quindi, infondato e va rigettato.
L'infondatezza del ricorso di merito e l'accertamento nella fase dell'ATPO del requisito sanitario utile per il riconoscimento della contribuzione figurativa e per il riconoscimento del diritto all'esenzione dal pagamento della quota di spesa sanitaria, con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa, giustificano la compensazione parziale delle spese di lite, ex art. 92 c.p.c., che vengono liquidate come in dispositivo e distratte in favore del procuratore della ricorrente che se ne dichiara antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Le spese di CTU del procedimento di ATPO n. 2162/2022 sono poste a carico dell CP_1
Velletri, 9 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 9/01/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2973/2023 R.G.A.L. vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Sergio Massimo Mancusi
E
In persona del legale rappresentante pro tempore, Resistente CP_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Angelo Bellaroba
Oggetto: Merito dopo ATP.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accerta e dichiara che è affetta dalle patologie di cui in Parte_1 motivazione e, per l'effetto, ha diritto ad essere riconosciuta invalida civile all'85% con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa
(6.07.2021), così come accertato all'esito del procedimento di ATPO n. 2162/2022, con conseguente diritto a beneficiare della contribuzione figurativa. di cui all'art. 80
pagina 1 di 4 della L. 388/2000. e ad ottenere l'esenzione parziale dal pagamento della quota della spesa sanitaria.
2. Rigetta il ricorso di merito.
3. Compensa della metà le spese processuali e condanna l' in persona del l.r.p.t., CP_1
a rimborsare alla ricorrente il residuo, liquidato in complessivi € 1.200,00 oltre IVA
CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario.
4. Pone a carico dell' le spese di CTU del procedimento di ATPO n. 2162/2022 CP_1 liquidate con separato decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente epigrafata, con ricorso depositato in data 5.09.2023 ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c., ritualmente notificato, conviene in giudizio l in persona del CP_1 legale rappresentante pro-tempore, chiedendo che sia accertato che, a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa all'Istituto (6.07.2021), si trova nelle condizioni sanitarie per essere riconosciuta invalida al 100%, con diritto a percepire la pensione di inabilità di cui all'art. 12 L. 118/1971, o al 75% per ottenere il riconoscimento della contribuzione figurativa ai fini dello scivolo pensionistico di cui all'art 80 della L.
388/2000, o, infine, al 67% per ottenere l'esenzione parziale dal pagamento della quota della spesa sanitaria, ai sensi dei DM 20/12/1988, 239/1999, 279/2001. Riferisce di non essere stata sottoposta a visita dalla CMC dell' nei termini di legge, per cui CP_1 presentava ricorso di ATPO, iscritto al n. 2162/2022 RGAL, al cui esito il CTU nominato dal Tribunale di Velletri la riconosceva invalida nella misura dell'85% con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Contestava, quindi, parzialmente le conclusioni del CTU, limitatamente al mancato riconoscimento delle condizioni sanitarie per accedere alla pensione di inabilità, dando così corso all'odierno giudizio di merito.
L' si costituisce in giudizio eccependo l'improponibilità e/o l'inammissibilità del CP_1 ricorso e ne chiede, quindi, il rigetto in via principale per quanto eccepito. In subordine, ne chiede il rigetto nel merito per la sua infondatezza in fatto e in diritto, con vittoria di spese competenze e onorari di lite.
Giova premettere che le contestazioni alla CTU proposte nell'ambito del procedimento di
ATPO sono state depositate dalla parte in Cancelleria entro il termine assegnato dall'art. 445 bis, comma 4, c.p.c. (tenuto conto dei termini fissati nel verbale di conferimento pagina 2 di 4 incarico e giuramento del CTU), e, nei successivi 30 giorni, è stato proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Inoltre va precisato che, in conformità con i principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia, non è stato emesso decreto di omologa parziale con riferimento alla sussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'invalidità all'85% (con conseguente diritto al cd scivolo pensionistico e all'esenzione parziale dal pagamento della quota della spesa sanitaria), per cui l'esito (in parte) favorevole per la ricorrente dell'accertamento sanitario condotto nel procedimento di
ATPO va dichiarato con sentenza nel presente giudizio.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalla parte ricorrente e con l'acquisizione degli atti del procedimento di ATPO n. 2162/2022. L'istanza di rinnovazione della CTU medico-legale non veniva, invece, ammessa, per i motivi di seguito esposti. All'odierna udienza, dopo la discussione, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa, osserva il giudicante che, all'esito dell'accertamento peritale condotto nel procedimento di ATPO Dr. previo esame della Persona_1 documentazione sanitaria in atti, tenuto conto della relazione diabetologia attuale dal medesimo richiesta, e sottoposta la ricorrente a visita medico-legale, pone la diagnosi di:
“Diabete mellito insulino dipendente complicato da nefropatia con insufficienza renale cronica di grado 3, polineuropatia ed iniziale retinopatia;
Sfumata emisindrome sensitivo- motoria sinistra in esito a spondilodiscite C4-C5 (2017); Ipertensione arteriosa in buon controllo;
Tiroidite autoimmune in trattamento sostitutivo;
Pregressi episodi di orticaria gigante”.
Ciò posto riferisce che la ricorrente, all'epoca 56enne, è portatrice di un complesso patologico a carico di vari organi ed apparati che determina una condizione di perdita della capacità lavorativa del soggetto pari all'85% della totale. Evidenzia, infatti, che la periziata è affetta da circa 22 anni da diabete mellito complicato da una componente neurologia da ascriversi, pertanto, alla classe III^-IV^ percentuale del 75% (cod. 9310 e
9311, per interpolazione); la Emisindrome sensitivo motoria sinistra in esito a spondilodiscite C4-C5' risalente al 2017 ha evidenziato alla visita peritale una modesta limitazione antalgica della motilità del collo ed una sfumata persistenza di minimo deficit stenico in emisoma sinistro condizionante un accenno a zoppia nella deambulazione che appare comunque autonoma e sicura, da valutarsi quindi nella misura del 20%-25% (cod.
7306, in parte). Le altre forme morbose indicate in diagnosi, invece, tutte non tabellate,
pagina 3 di 4 non risultano documentate in atti da accertamenti e/o visite specialistiche e comunque con reperto peritale negativo, ed in ogni caso implicano una ricaduta sulla capacità di lavoro assai modesta, da valutarsi in termini di modico incremento dell'invalidità globale.
Conclude, quindi, che dalla sommatoria delle predette percentuali si ottiene una percentuale complessiva di perdita della capacità di lavoro in un range compreso tra l'80% e l'82%; quindi, con l'incremento di cui sopra, pari all'85%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, in quanto le menomazioni riscontrate risultavano nella attuale valenza clinica anche a quell'epoca.
In relazione alle riferite conclusioni ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base della certificazione sanitaria prodotta dalla parte ricorrente e su quanto direttamente obiettivato nel corso della visita peritale. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, completo, logico, coerente e sorretto da condivisibili argomentazioni medico- legali.
Il ricorso di merito è, quindi, infondato e va rigettato.
L'infondatezza del ricorso di merito e l'accertamento nella fase dell'ATPO del requisito sanitario utile per il riconoscimento della contribuzione figurativa e per il riconoscimento del diritto all'esenzione dal pagamento della quota di spesa sanitaria, con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa, giustificano la compensazione parziale delle spese di lite, ex art. 92 c.p.c., che vengono liquidate come in dispositivo e distratte in favore del procuratore della ricorrente che se ne dichiara antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Le spese di CTU del procedimento di ATPO n. 2162/2022 sono poste a carico dell CP_1
Velletri, 9 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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