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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente e relatore Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2450 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
23/05/2024, vertente
TRA
(c.f. ), ATI CON Pt_1 P.VA_1 [...]
(c.f. ), Parte_2 C.F._1
difesi dall'Avv. GENOVESE STEFANO (c.f. ), unitamente C.F._2
all'Avv. MARASCIO FRANCESCO ) Indirizzo Telematico;
C.F._3
APPELLANTI
E
(c.f. , difesa dall'Avv. FORGIONE EMILIA (c.f. CP_1 P.VA_2
, unitamente all'Avv. ANGELINI GIORGIA C.F._4
( ; C.F._5
APPELLATI
E
(c.f. , difesa dall'Avv. Parte_2 P.VA_3
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
APPELLATA
E
[...]
Controparte_2
(c.f. ), difesa
[...] P.VA_4
dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
r.g. n. 1 APPELLATA
OGGETTO: appello contro l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma in data
25/01/2020 nel proc. n°77639 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2018.
Conclusioni delle parti: come nei rispettivi atti di costituzione.
FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza emessa in forza dell'art. 186 quater cpc il tribunale di Roma ha così disposto: “- accoglie per quanto di ragione la domanda di condanna formulata, dalla nell'atto introduttivo della lite, e per l'effetto condanna Parte_1
l' al pagamento, in favore della della somma di € Controparte_1 Parte_1
60.864,60, oltre interessi legali dal 23 maggio 2018, al saldo;
- respinge la domanda svolta, dall'attrice, nei riguardi delle altre parti convenute. - dichiara le spese del giudizio integralmente compensate tra tutte le parti.”.
Per la compiuta comprensione dei fatti di causa si rimanda alla lettura integrale dell'ordinanza contro al quale ha interposto appello il Sig. , Parte_3
specificando di non agire in proprio bensì in qualità di: - legale rappresentante della
P.VA ; - procuratore speciale della Parte_1 P.VA_1 [...]
on socio Unico. Parte_4
ha resistito al gravame, così come e CP_1 Parte_2
[...]
Controparte_3
.
[...]
L'appello è stato trattenuto in decisione all'udienza del 23/05/2024, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
Prima della disamina dei motivi è opportuno dar conto che l'accoglimento soltanto parziale della domanda (di adempimento della transazione intercorsa con CP_1
meglio descritta nell'ordinanza appellata) ed a favore della sola era dipeso Pt_1
dall'esclusione della legittimazione attiva dell'ATI che, secondo il primo giudice, non era ritualmente parte del giudizio in quanto non poteva essere rappresentata da
[...]
CP_4 [...
L'appellante sostiene, al riguardo, che “L'assunto del Tribunale, secondo cui Part l'azione sarebbe stata effettuata dalla quale “procuratrice” dell' è frutto Pt_1 unicamente di un mero refuso contenuto nell'epigrafe dell'atto, ove si è scritto
“procuratrice” in luogo di “procuratore”, evidenziandosi da una lettura unitaria dello Part stesso, al contrario, che il procuratore dell' è sempre stato individuato nella figura del sig. e allo stesso si è sempre fatto riferimento.”. Parte_3
Il motivo trascura che il tribunale non s'era limitato a valorizzare il dato testuale
(procuratrice, riferito alla anziché procuratore riferibile al signor ) ma Pt_1 Pt_3 aveva altresì rilevato “… vale aggiungere che non sussistono dubbi in ordine all'identificazione della parte attrice, anche considerando: (a) l'indicazione della partita VA della , e l'omissione del codice fiscale del sig. , Pt_1 Parte_3 semplicemente nominato quale “legale rappresentante” della prima;
(b) la relata di notifica predisposta, nell'interesse della , dal legale costituito in giudizio, acclusa Pt_1
alla pec con cui (è stato) notificato l'atto introduttivo.”.
L'impugnante nulla ha dedotto al riguardo ed il motivo risulta pertanto inammissibile perché non sottopone a critica tutti i passaggi argomentativi che hanno
Parte indotto il tribunale a reputare non costituita in giudizio l
Col secondo motivo è dedotto l'errore nel quale sarebbe incorso il tribunale nell'affermare lo scioglimento dell'ATI, per giunta in difetto di domanda e quindi in violazione dell'art. 112 cpc.
Il motivo partecipa dell'inammissibilità di quello precedente: se l'ATI non è parte in causa in quanto non debitamente rappresentata, nessun altro soggetto può farne valere le ragioni. Peraltro, va notato, lo scioglimento dell'ATI è stato affermato dal tribunale in via meramente incidentale nello scrutinio della legittimazione ad causam, senza violare l'art. 112 cpc.
Con il terzo e quarto motivo sono sottoposte a critica la negazione dell'efficacia della procura (irrevocabile) per la gestione del contenzioso con l' conferita da CP_1
al signor e della cessione del credito;
anche tali motivi non Parte_2 Pt_3
superano il rilievo del primo giudice per il quale “ad assumere la veste di parte attrice nel presente giudizio, non è stato il sig. , personalmente e quale Parte_3 procuratore speciale dell' (ormai disciolta), bensì la sia pure in Pt_4 Parte_1
r.g. n. 3 persona del suo organo rappresentativo, che pour cause coincide con il “procuratore speciale” già precedentemente designato, dall'Impresa mandataria e capogruppo.”
Ne discende la loro inammissibilità.
Il quinto motivo lamenta che (e per essa l' non sia stata Parte_2 CP_2
condannata al pagamento di quanto previsto nell'atto di cessione del credito.
Basterà al riguardo notare che lo stesso atto di cessione invocato dall'appellante prevedeva non già che dovesse pagare quanto riconosciutole dall ma Parte_2 CP_1
che avesse diritto soltanto al 10% di quanto incassato dalla cessionaria del suo credito a fronte dell'esenzione dai costi del contenzioso (art. 2 della scrittura del 6.3.2015, all. n.
3 nel fascicolo di parte appellante).
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) dichiara l'appello inammissibile;
b) condanna l'appellante al rimborso in favore di ciascuna delle controparti delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 4.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge se dovuti;
⎯ dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 28/01/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 4