Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 04/06/2025, n. 10912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10912 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 10912/2025 REG.PROV.COLL.
N. 16993/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16993 del 2023, proposto da da OV AR, rappresentata e difesa dall’avvocato Bruno De Maria, elettivamente domiciliata in Roma, alla Piazza San Bernardo, n. 101 presso lo studio Terracciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
- Ministero della Giustizia;
- Consiglio Superiore della Magistratura;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12
per l'annullamento
- del provvedimento di cui si ignorano numero e data recante gli esiti delle prove scritte del concorso a 500 posti di Magistrato ordinario indetto con D.M. Giustizia 1° dicembre 2021, pubblicato in G.U. n. 98 del 10 dicembre 2021 - IV Serie Speciale, nella parte in cui non ha ammesso la Dott.ssa OV AR alle prove orali;
- della pedissequa comunicazione degli anzidetti esiti avvenuta in data 26 ottobre 2023 mediante pubblicazione nella piattaforma telematica del Ministero;
- del verbale n. 137 relativo alla seduta del 24 novembre 2022 della Commissione di concorso, Sottocommissione II, nel corso della quale i tre Collegi suddivisi per materia hanno esaminato i temi della candidata odierna ricorrente esprimendo un giudizio di non idoneità;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi, con particolare riguardo, ove necessario e per quanto di ragione, al verbale n. 9 del 5 settembre 2022 con il quale la Commissione esaminatrice dell’anzidetto concorso ha definito i criteri di valutazione e le modalità di svolgimento delle operazioni di correzione degli elaborati scritti; al bando della procedura concorsuale approvato con l’anzidetto D.M. Giustizia 1° dicembre 2021; al D.M. Giustizia del 29 giugno 2022 di nomina della Commissione esaminatrice del ridetto concorso, siccome modificato dal successivo D.M. Giustizia 11 luglio 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del C.S.M. - Consiglio Superiore della Magistratura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone la ricorrente di aver preso parte all’anzidetta selezione concorsuale e di essere stata esclusa in conseguenza del giudizio di inidoneità espresso dalla competente Commissione in esito alla correzione delle prove scritte.
2. A sostegno della proposta impugnativa, ha dedotto i seguenti argomenti di censura:
2.1) Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, artt. da 1 a 7; del R.D. 15 ottobre 1925, n. 1860, artt. 6, 8, 12, 13, 16; dell’art. 26-bis del d.l. 28 agosto 2021, n. 118, convertito in legge 21 ottobre 2021, n. 147. Violazione e falsa applicazione dei criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti definiti dalla Commissione di concorso nella sua seduta del 6 settembre 2022, verbale n. 9. Violazione del principio del buon andamento. Eccesso di potere. Sviamento. Contraddittorietà. Manifesta illogicità. Erroneità. Irragionevolezza. Abnormità valutativa. Arbitrarietà. Travisamento dei fatti;
2.2) Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 160/2006, artt. da 1 a 7; del R.D. n. 1860/1925, artt. 6, 8, 12, 13, 16; dell’art. 26-bis del d.l. n. 118/2021, convertito in legge n. 147/2021. Violazione e falsa applicazione dei criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti definiti dalla Commissione di concorso nella sua seduta del 6 settembre 2022, verbale n. 9. Violazione del principio del buon andamento. Eccesso di potere. Sviamento. Contraddittorietà. Manifesta illogicità. Erroneità. Irragionevolezza. Abnormità valutativa arbitrarietà. Travisamento dei fatti. Disparità di trattamento;
2.3) Difetto di motivazione. Eccezione di incostituzionalità dell’art. 1 comma 5, ultima parte, del D.Lgs. n. 160/2006 per contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 97, 113 e 117 comma 1 Cost. con riferimento agli artt. 41, 52 e 54 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e con riferimento all’art. 6 della C.E.D.U. Motivo subordinato;
2.4) Violazione e falsa applicazione dell'art. 16 del R.D. n. 1806/1925. Eccesso di potere per carenza di adeguata istruttoria. Violazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa e dell’art. 97 Cost.
3. Conclude la parte per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti con esso avversati.
4. In data 5 gennaio 2024 e 24 aprile 2025 si sono costituiti in giudizio, rispettivamente, il Ministero della Giustizia ed il C.S.M.
5. Il ricorso – trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 4 giugno 2025 – è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Rileva, in tal senso, l’omogenea dichiarazione dalla parte ricorrente depositata in atti alla data del 6 maggio 2025.
Sussistono, in ragione della peculiarità della controversia, giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente, Estensore
Angelo Fanizza, Consigliere
Alberto Ugo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Roberto Politi |
IL SEGRETARIO