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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/01/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
2. GUARAGNELLA dott.ssa Valeria - giudice -
3. PINTO dott. Emanuele - giudice - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 5909/2024 R. G.
T R A
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv.to MA Milillo;
Parte_1
- ATTORE –
E
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv.to Mauro Todisco;
Controparte_1
- CONVENUTA–
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza figurata del 13/12/2024 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni conformi rassegnate dai procuratori nelle note scritte datate 10/12/2024.
Il P.M. interveniva in giudizio con nota del 18/06/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo il 12/06/2024 chiedeva al Tribunale di Bari di Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con Controparte_1 in Sannicandro di Bari (BA) il 27/01/1997, dalla cui unione era nato il figlio MA il
[...]
20/08/2002, emettendo i consequenziali provvedimenti di giustizia.
A fondamento della domanda l'attore deduceva che con accordo di negoziazione assistita del
22.08.2023 era stata disciplinata la loro separazione;
poiché erano decorsi ormai i termini di legge dall'udienza presidenziale e non vi era stata tra i coniugi alcuna riconciliazione, era impossibile ricostruire fra di loro la comunione materiale e spirituale tipica del matrimonio.
Chiedeva, in particolare, confermarsi quanto statuito in sede separativa.
Si costituiva in giudizio la convenuta in data 30/09/2024 e, non opponendosi Controparte_1 alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio richiesta ex adverso, chiedeva confermarsi quanto statuito in sede separativa.
Con istanza di trasformazione del rito da giudiziale a consensuale i coniugi davano atto di aver raggiunto un accordo e chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni concordate nella convenzione dagli stessi depositata il 23/10/2024. All'udienza figurata del 13.12.2024 il rito veniva trasformato da giudiziale in consensuale e la causa veniva contestualmente riservata per la decisione;
il P.M. interveniva in giudizio con nota del
18/06/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, divenuta congiunta in corso di causa,
è fondata e merita, pertanto, pieno accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche.
Invero, dalla copia dell'accordo di negoziazione assistita emerge non solo che i coniugi sono separati consensualmente ma che dalla data dell'udienza presidenziale tenutasi nel procedimento separativo a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge di sei mesi richiesto dalla citata norma, come modificata dalla L. n. 74/87 e successive (L. n. 55/2015).
Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla comparizione nel giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio.
2.- Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sannicandro di Bari (BA), nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D. P. R. n. 396/2000.
3.- Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni di cui alla convenzione depositata il 23/10/2024, da loro sottoscritta e depositata telematicamente, sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza.
4.- Le spese processuali sono compensate integralmente in ragione della consensualizzazione della lite.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
il Tribunale di Bari, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta con ricorso iscritto a ruolo il 12/06/2024 e presentato da nei confronti di così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
a Sannicandro di Bari (BA) il 27/01/1997 e trascritto nel registro Controparte_1 degli atti di matrimonio del Comune di Sannicandro Bari al n. 1, parte II, serie A, anno 1997;
2. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
4. dispone che i rapporti personali ed economici tra le parti siano regolati secondo le conclusioni congiunte rassegnate nella convenzione divorzile depositata il 23/10/2024;
5. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
6. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, il 28/01/2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Rosella Nocera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
2. GUARAGNELLA dott.ssa Valeria - giudice -
3. PINTO dott. Emanuele - giudice - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 5909/2024 R. G.
T R A
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv.to MA Milillo;
Parte_1
- ATTORE –
E
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv.to Mauro Todisco;
Controparte_1
- CONVENUTA–
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza figurata del 13/12/2024 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni conformi rassegnate dai procuratori nelle note scritte datate 10/12/2024.
Il P.M. interveniva in giudizio con nota del 18/06/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo il 12/06/2024 chiedeva al Tribunale di Bari di Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con Controparte_1 in Sannicandro di Bari (BA) il 27/01/1997, dalla cui unione era nato il figlio MA il
[...]
20/08/2002, emettendo i consequenziali provvedimenti di giustizia.
A fondamento della domanda l'attore deduceva che con accordo di negoziazione assistita del
22.08.2023 era stata disciplinata la loro separazione;
poiché erano decorsi ormai i termini di legge dall'udienza presidenziale e non vi era stata tra i coniugi alcuna riconciliazione, era impossibile ricostruire fra di loro la comunione materiale e spirituale tipica del matrimonio.
Chiedeva, in particolare, confermarsi quanto statuito in sede separativa.
Si costituiva in giudizio la convenuta in data 30/09/2024 e, non opponendosi Controparte_1 alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio richiesta ex adverso, chiedeva confermarsi quanto statuito in sede separativa.
Con istanza di trasformazione del rito da giudiziale a consensuale i coniugi davano atto di aver raggiunto un accordo e chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni concordate nella convenzione dagli stessi depositata il 23/10/2024. All'udienza figurata del 13.12.2024 il rito veniva trasformato da giudiziale in consensuale e la causa veniva contestualmente riservata per la decisione;
il P.M. interveniva in giudizio con nota del
18/06/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, divenuta congiunta in corso di causa,
è fondata e merita, pertanto, pieno accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche.
Invero, dalla copia dell'accordo di negoziazione assistita emerge non solo che i coniugi sono separati consensualmente ma che dalla data dell'udienza presidenziale tenutasi nel procedimento separativo a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge di sei mesi richiesto dalla citata norma, come modificata dalla L. n. 74/87 e successive (L. n. 55/2015).
Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla comparizione nel giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio.
2.- Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sannicandro di Bari (BA), nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D. P. R. n. 396/2000.
3.- Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni di cui alla convenzione depositata il 23/10/2024, da loro sottoscritta e depositata telematicamente, sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza.
4.- Le spese processuali sono compensate integralmente in ragione della consensualizzazione della lite.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
il Tribunale di Bari, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta con ricorso iscritto a ruolo il 12/06/2024 e presentato da nei confronti di così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
a Sannicandro di Bari (BA) il 27/01/1997 e trascritto nel registro Controparte_1 degli atti di matrimonio del Comune di Sannicandro Bari al n. 1, parte II, serie A, anno 1997;
2. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
4. dispone che i rapporti personali ed economici tra le parti siano regolati secondo le conclusioni congiunte rassegnate nella convenzione divorzile depositata il 23/10/2024;
5. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
6. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, il 28/01/2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Rosella Nocera