Articolo 65 della Costituzione
Articolo 64Articolo 66
Versione
1 gennaio 1948
Art. 65.
La legge determina i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' con l'ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno puo' appartenere contemporaneamente alle due Camere.



Entrata in vigore il 1 gennaio 1948
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