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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 07/03/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5823/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 26/2/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 19/12/2024 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato SILVIA LEONI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Seravezza (LU), via G. Marconi n. 65/69, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«I. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel mutuo rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
II. La casa familiare di proprietà della moglie, , sita nel Comune di Seravezza, in Parte_1
Piazza Mazzini n. 19 int.1, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene alla stessa assegnata, nell'interesse del figlio minore, residente e con collocazione prevalente presso la madre;
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
III. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente Per_1 presso la madre;
I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni
e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
SUL DIRITTO DI VISITA. Il padre vedrà e terrà con sé il figlio quando vorrà, nel rispetto Per_1
1 delle esigenze scolastiche, sociali e sportive del figlio;
e comunque si impegna alla massima collaborazione con la madre;
In caso di disaccordo fra le parti e comunque in considerazione dell'attività lavorativa svolta su turni dalla OR , il padre prenderà e terrà con Parte_1 sé il figlio a fine settimana alternati dal venerdi, quando lo prenderà da scuola o dalla casa materna
e lo riporterà a scuola il lunedi mattina;
per due giorni infrasettimanali quando lo prenderà da scuola
e lo riporterà a scuola la mattina successiva e comunque con pernotto dal padre durante i turni lavorativi della madre, accompagnandolo a calcio nei giorni di attività sportiva quando il minore è presso il padre e riaccompagnandolo a scuola, o presso la casa materna, la mattina seguente;
- durante le festività di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza, fatti salvi i turni lavorativi della madre;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore almeno 15 giorni e fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il giorno 31 maggio di ogni anno.
SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO MINORE.
Il padre verserà alla OR tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di Parte_1 ogni mese, il contributo al mantenimento per il figlio pari ad € 400,00= nei periodi di attività lavorativa;
assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
- in caso di disoccupazione il padre verserà un assegno mensile di €200,00=, con rivalutazione Istat;
- Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il Protocollo del Tribunale di Lucca;
IV. la OR percepirà per intero l'assegno unico. Parte_1
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
V. I coniugi in considerazione delle capacità reddituali e comunque lavorative rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento;
VI. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in RR (MS) il 23/10/2010, dal quale è nato il figlio
(nato il [...]) ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la Per_1 pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
2 La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di scioglimento del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia.
Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2 uniti in matrimonio in RR (MS) in data 23/10/2010, debitamente trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di RR (MS) all'Atto Numero 65, Parte 1, Ufficio
1, dell'Anno 2010, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di RR (MS) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 26/2/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 26/2/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 19/12/2024 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato SILVIA LEONI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Seravezza (LU), via G. Marconi n. 65/69, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«I. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel mutuo rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
II. La casa familiare di proprietà della moglie, , sita nel Comune di Seravezza, in Parte_1
Piazza Mazzini n. 19 int.1, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene alla stessa assegnata, nell'interesse del figlio minore, residente e con collocazione prevalente presso la madre;
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
III. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente Per_1 presso la madre;
I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni
e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
SUL DIRITTO DI VISITA. Il padre vedrà e terrà con sé il figlio quando vorrà, nel rispetto Per_1
1 delle esigenze scolastiche, sociali e sportive del figlio;
e comunque si impegna alla massima collaborazione con la madre;
In caso di disaccordo fra le parti e comunque in considerazione dell'attività lavorativa svolta su turni dalla OR , il padre prenderà e terrà con Parte_1 sé il figlio a fine settimana alternati dal venerdi, quando lo prenderà da scuola o dalla casa materna
e lo riporterà a scuola il lunedi mattina;
per due giorni infrasettimanali quando lo prenderà da scuola
e lo riporterà a scuola la mattina successiva e comunque con pernotto dal padre durante i turni lavorativi della madre, accompagnandolo a calcio nei giorni di attività sportiva quando il minore è presso il padre e riaccompagnandolo a scuola, o presso la casa materna, la mattina seguente;
- durante le festività di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza, fatti salvi i turni lavorativi della madre;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore almeno 15 giorni e fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il giorno 31 maggio di ogni anno.
SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO MINORE.
Il padre verserà alla OR tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di Parte_1 ogni mese, il contributo al mantenimento per il figlio pari ad € 400,00= nei periodi di attività lavorativa;
assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
- in caso di disoccupazione il padre verserà un assegno mensile di €200,00=, con rivalutazione Istat;
- Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il Protocollo del Tribunale di Lucca;
IV. la OR percepirà per intero l'assegno unico. Parte_1
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
V. I coniugi in considerazione delle capacità reddituali e comunque lavorative rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento;
VI. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in RR (MS) il 23/10/2010, dal quale è nato il figlio
(nato il [...]) ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la Per_1 pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
2 La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di scioglimento del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia.
Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2 uniti in matrimonio in RR (MS) in data 23/10/2010, debitamente trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di RR (MS) all'Atto Numero 65, Parte 1, Ufficio
1, dell'Anno 2010, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di RR (MS) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 26/2/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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