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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 27/05/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 931/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 931/2022 promossa da:
(C.F. ), domiciliato in indirizzo telematico;
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. URZI' ORAZIO giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), domiciliato in VIA TORTONA 25 MILANO;
Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. GAGLIARDI CARLO giusta procura in atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 05/03/2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO E IN DIRITTO
ha convenuto chiedendone la condanna al risarcimento dei danni Parte_1 Controparte_1
patiti a causa del sinistro stradale occorso in data 6 maggio 2011, in Lentini, tra la via Etnea e la Via
Eschilo, allorquando si trovava a percorrere in qualità di passeggero sul motociclo modello Malaguti tg.
DT76388, condotto dal proprietario del veicolo e assicurato con Controparte_2 CP_1
Parte attrice in particolare ha dedotto di aver subito danni fisici a causa della perdita del controllo del mezzo da parte del conducente. Risultate vane le richieste stragiudiziali di risarcimento del danno,
ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la condanna di al Parte_1 Controparte_1
pagamento di una somma non inferiore ad euro 50.851,00.
Si è costituita chiedendo il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti. CP_1
La causa è stata istruita come in atti e all'udienza del 5 marzo 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Sulla fondatezza della domanda.
In primo luogo, considerato che il sinistro ha visto coinvolto soltanto il motociclo a bordo del quale viaggiava l'attore, l'azione va ricondotta all'art. 144 cod. ass. e non già all'art. 141.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di risarcimento danni da circolazione di
veicoli, l'art.141 del d.lgs. n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti
dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso
causale, "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel
sinistro", introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il
solo "caso fortuito", da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo
coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione;
ne consegue
pagina 2 di 6 che tale norma non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo
veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile l'art. 144 c. ass. che consente al
trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo,
chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quato stabilito dall'art.2054, comma 1, c.c.,
con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art.141, spettando al
vettore la prova liberatoria "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", che è previsione
sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito” (Cass civ., Sez. III, 13 febbraio 2019 n.
4147).
Anche in tal caso, quindi, pur sulla base di una diversa disposizione, il terzo trasportato può limitarsi a provare il danno e il nesso causale al fine di ottenere il risarcimento.
Tuttavia, è necessario che parte attrice offra la prova innanzitutto dell'evento generatore di danno, vale a dire del sinistro.
Nella fattispecie in esame, invece, tale prova non è stata in alcun modo offerta.
Ed infatti parte attrice non ha documentato in alcun modo il sinistro, non avendo prodotto né fotografie né verbali della polizia. L'unico documento prodotto è il verbale di p.s. dell' che nulla Controparte_3
dimostra in relazione al presunto sinistro occorso.
La prova del sinistro peraltro non può ritenersi dimostrata nemmeno sulla base delle dichiarazioni rese dal testimone tenuto conto della totale inattendibilità della deposizione resa. Testimone_1
Invero, si rileva che la descrizione dei fatti è generica, scarna, imprecisa e lacunosa, nonché
contraddittoria, quindi, tale da non provare le modalità del sinistro verificatosi il giorno 6 maggio 2011.
Nello specifico, il teste escusso all'udienza del 26.6.2024, pur indicando il luogo e il Testimone_1
tempo del fatto, ha dichiarato di trovarsi sui luoghi per soccorrere un amico che era rimasto a piedi con la macchina. Ma a domanda del giudice ha dichiarato di non ricordare il nome dell'amico né il nome pagina 3 di 6 del bar ove lo stesso si trovava. Ha infine ricordato di aver visto due persone che camminavano sul motorino “quello che è caduto era dietro. Quello davanti aveva il sangue in faccia e quello dietro
problemi di bacino e ho visto che si sono avvicinate persone e non so se erano parenti loro. Ho visto
direttamente il motorino cadere a terra. Non c'era ambulanza, ho visto che avevo i caschi e quello
davanti aveva il sangue in faccia. Io ho visto che c'erano amici loro, non li ho accompagnati in
ospedale, ho solo lasciato il mio numero alla persona che è caduta. Ricordo con precisione che erano
le 2.30 di notte”.
A ben vedere appare singolare che il teste non è stato in grado di ricordare il nome dell'amico che nel cuore della notte lo ha chiamato perché era rimasto a piedi con la macchina e invece ha dichiarato di ricordare perfettamente giorno e ora del presunto sinistro.
Deve ritenersi del tutto inverosimile infatti la ricostruzione del teste, il quale peraltro ha iniziato la deposizione prima ancora della formulazione della domanda da parte del giudice. Tali circostanze rendono del tutto inattendibile la deposizione resa.
Alla luce di quanto sopra, stante l'inattendibilità del narrato del testimone escusso, non può dirsi provata la dinamica dei fatti come descritti dalla parte attrice, né che le lesioni riportate dall'istante,
siano causalmente ricollegabili al presunto sinistro.
In assenza di prova dell'evento lesivo la domanda di parte attrice va integralmente rigettata.
Parte attrice va – infine – condannata al pagamento di una somma in favore di parte convenuta ed interveniente ex art. 96 comma III c.p.c..
Al riguardo, va osservato che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la prova del danno, ma esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente quest'ultima nell'ipotesi di violazione del pagina 4 di 6 grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza delle tesi prospettate (
Cass. Civ. Sez. Un. 20 /04/2018, n.9912; Cass. Civ. n. 15017/2016).
Nel caso di specie, tenuto conto degli argomenti difensivi svolti dall'attore, dell'assenza di documentazione a sostegno della domanda e della falsità delle dichiarazioni rese dall'unico teste indicato da parte attrice si ritiene sussistano i presupposti per la condanna dell'attore al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., che si stima equo quantificare in circa un terzo delle spese processuali.
Le spese di lite seguono l'integrale soccombenza e si liquidano ai parametri medi di cui al d.m.
55/2014 (aggiornati dal d.m. 147/2022), avendo riguardo allo scaglione corrispondente al valore della causa (scaglione tra € 26.001,00 e € 52.000,00), a tutte le fasi del giudizio, concretamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa – II Sezione Civile – in persona del giudice monocratico Dott. Alessia Romeo,
definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta le domande attoree;
2. Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite sostenute da parte convenuta costituita, che liquida in euro 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15% per spese generali, iva e c.p.a come per legge;
3) condanna al pagamento in favore di ai sensi dell'art. 96, Parte_1 Controparte_1
comma 3, c.p.c., della somma di € 2.538,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Così deciso in Siracusa, il 27 maggio 2025
Il GIUDICE
dott. Alessia Romeo
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 931/2022 promossa da:
(C.F. ), domiciliato in indirizzo telematico;
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. URZI' ORAZIO giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), domiciliato in VIA TORTONA 25 MILANO;
Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. GAGLIARDI CARLO giusta procura in atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 05/03/2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO E IN DIRITTO
ha convenuto chiedendone la condanna al risarcimento dei danni Parte_1 Controparte_1
patiti a causa del sinistro stradale occorso in data 6 maggio 2011, in Lentini, tra la via Etnea e la Via
Eschilo, allorquando si trovava a percorrere in qualità di passeggero sul motociclo modello Malaguti tg.
DT76388, condotto dal proprietario del veicolo e assicurato con Controparte_2 CP_1
Parte attrice in particolare ha dedotto di aver subito danni fisici a causa della perdita del controllo del mezzo da parte del conducente. Risultate vane le richieste stragiudiziali di risarcimento del danno,
ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la condanna di al Parte_1 Controparte_1
pagamento di una somma non inferiore ad euro 50.851,00.
Si è costituita chiedendo il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti. CP_1
La causa è stata istruita come in atti e all'udienza del 5 marzo 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Sulla fondatezza della domanda.
In primo luogo, considerato che il sinistro ha visto coinvolto soltanto il motociclo a bordo del quale viaggiava l'attore, l'azione va ricondotta all'art. 144 cod. ass. e non già all'art. 141.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di risarcimento danni da circolazione di
veicoli, l'art.141 del d.lgs. n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti
dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso
causale, "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel
sinistro", introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il
solo "caso fortuito", da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo
coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione;
ne consegue
pagina 2 di 6 che tale norma non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo
veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile l'art. 144 c. ass. che consente al
trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo,
chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quato stabilito dall'art.2054, comma 1, c.c.,
con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art.141, spettando al
vettore la prova liberatoria "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", che è previsione
sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito” (Cass civ., Sez. III, 13 febbraio 2019 n.
4147).
Anche in tal caso, quindi, pur sulla base di una diversa disposizione, il terzo trasportato può limitarsi a provare il danno e il nesso causale al fine di ottenere il risarcimento.
Tuttavia, è necessario che parte attrice offra la prova innanzitutto dell'evento generatore di danno, vale a dire del sinistro.
Nella fattispecie in esame, invece, tale prova non è stata in alcun modo offerta.
Ed infatti parte attrice non ha documentato in alcun modo il sinistro, non avendo prodotto né fotografie né verbali della polizia. L'unico documento prodotto è il verbale di p.s. dell' che nulla Controparte_3
dimostra in relazione al presunto sinistro occorso.
La prova del sinistro peraltro non può ritenersi dimostrata nemmeno sulla base delle dichiarazioni rese dal testimone tenuto conto della totale inattendibilità della deposizione resa. Testimone_1
Invero, si rileva che la descrizione dei fatti è generica, scarna, imprecisa e lacunosa, nonché
contraddittoria, quindi, tale da non provare le modalità del sinistro verificatosi il giorno 6 maggio 2011.
Nello specifico, il teste escusso all'udienza del 26.6.2024, pur indicando il luogo e il Testimone_1
tempo del fatto, ha dichiarato di trovarsi sui luoghi per soccorrere un amico che era rimasto a piedi con la macchina. Ma a domanda del giudice ha dichiarato di non ricordare il nome dell'amico né il nome pagina 3 di 6 del bar ove lo stesso si trovava. Ha infine ricordato di aver visto due persone che camminavano sul motorino “quello che è caduto era dietro. Quello davanti aveva il sangue in faccia e quello dietro
problemi di bacino e ho visto che si sono avvicinate persone e non so se erano parenti loro. Ho visto
direttamente il motorino cadere a terra. Non c'era ambulanza, ho visto che avevo i caschi e quello
davanti aveva il sangue in faccia. Io ho visto che c'erano amici loro, non li ho accompagnati in
ospedale, ho solo lasciato il mio numero alla persona che è caduta. Ricordo con precisione che erano
le 2.30 di notte”.
A ben vedere appare singolare che il teste non è stato in grado di ricordare il nome dell'amico che nel cuore della notte lo ha chiamato perché era rimasto a piedi con la macchina e invece ha dichiarato di ricordare perfettamente giorno e ora del presunto sinistro.
Deve ritenersi del tutto inverosimile infatti la ricostruzione del teste, il quale peraltro ha iniziato la deposizione prima ancora della formulazione della domanda da parte del giudice. Tali circostanze rendono del tutto inattendibile la deposizione resa.
Alla luce di quanto sopra, stante l'inattendibilità del narrato del testimone escusso, non può dirsi provata la dinamica dei fatti come descritti dalla parte attrice, né che le lesioni riportate dall'istante,
siano causalmente ricollegabili al presunto sinistro.
In assenza di prova dell'evento lesivo la domanda di parte attrice va integralmente rigettata.
Parte attrice va – infine – condannata al pagamento di una somma in favore di parte convenuta ed interveniente ex art. 96 comma III c.p.c..
Al riguardo, va osservato che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la prova del danno, ma esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente quest'ultima nell'ipotesi di violazione del pagina 4 di 6 grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza delle tesi prospettate (
Cass. Civ. Sez. Un. 20 /04/2018, n.9912; Cass. Civ. n. 15017/2016).
Nel caso di specie, tenuto conto degli argomenti difensivi svolti dall'attore, dell'assenza di documentazione a sostegno della domanda e della falsità delle dichiarazioni rese dall'unico teste indicato da parte attrice si ritiene sussistano i presupposti per la condanna dell'attore al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., che si stima equo quantificare in circa un terzo delle spese processuali.
Le spese di lite seguono l'integrale soccombenza e si liquidano ai parametri medi di cui al d.m.
55/2014 (aggiornati dal d.m. 147/2022), avendo riguardo allo scaglione corrispondente al valore della causa (scaglione tra € 26.001,00 e € 52.000,00), a tutte le fasi del giudizio, concretamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa – II Sezione Civile – in persona del giudice monocratico Dott. Alessia Romeo,
definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta le domande attoree;
2. Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite sostenute da parte convenuta costituita, che liquida in euro 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15% per spese generali, iva e c.p.a come per legge;
3) condanna al pagamento in favore di ai sensi dell'art. 96, Parte_1 Controparte_1
comma 3, c.p.c., della somma di € 2.538,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Così deciso in Siracusa, il 27 maggio 2025
Il GIUDICE
dott. Alessia Romeo
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