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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 18/02/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2256 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eleonora Polidori Presidente relatore
Dott. Teresa Guerrieri Giudice
Dott. Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2256 /2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. TORRE Parte_1 C.F._1
GIUSEPPINA, elettivamente domiciliata in Larciano (PT), Via Marconi n.10, presso lo studio del difensore.
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
BARTOLI MICHELE, elettivamente domiciliato in Empoli (FI), Via Mascagni n.8, presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. BARTOLI Controparte_2 C.F._3
MICHELE, elettivamente domiciliato in Empoli (FI), Via Mascagni n.8, presso lo studio del difensore.
INTERVENUTO
CONCLUSIONI Le parti concludono, congiuntamente, come da note scritte depositate in data 22/10/2024.
OGGETTO: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso presentato in data 29/07/2024, il sig. chiedeva venisse pronunciata, alle Parte_1
condizioni meglio specificate in ricorso, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 22 Aprile 1982 nel Comune di Canicattì (AG) con la Sig.ra , Atto trascritto Controparte_1 presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Canicattì, n. 25 parte II, serie B.
Da tale unione sono nati i figli: il 22.06.1985, il 28.03.1987 e in Persona_1 Per_2 CP_2
26.12.1993.
La separazione personale tra le parti veniva omologata dal Tribunale di Pisa con decreto n.13627/2020 del 19/08/202 nel procedimento n. 3462/2019.
Il 18/10/2024, si costituiva la resistente sig.ra , senza nulla allegare. Controparte_1
Si costituiva, inoltre, in data 18/10/2024 la parte intervenuta, sig. , figlio di Controparte_2
e , convenuto dal ricorrente, dando atto della propria Parte_1 Controparte_1
autosufficienza economica.
Con note scritte depositate in data 22/10/2024, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni cui pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 19/11/2024, il Presidente rimetteva la causa al Collegio per la sentenza, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 e della l. 107/2015, essendo trascorso il prescritto termine dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione. Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori, possono recepirsi gli accordi dei coniugi, considerato che le condizioni concordate dalle parti appaiono coerenti con la situazione personale e patrimoniale delle stesse.
Le spese devono essere compensate stante l'accordo inter-partes e considerata la natura della causa promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, accogliendo le condizioni dell'accordo raggiunto tra le parti, definitivamente pronunciando:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
(C.F. ) e (C.F. ), in C.F._1 Controparte_1 C.F._2
data 22 Aprile 1982 nel Comune di Canicattì (AG), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Canicattì, nel Registro degli Atti civili n. 25 parte II, serie B, Anno 1982.
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
- i sig.ri e continuano a vivere separati serbandosi reciproco Parte_1 Controparte_1
rispetto;
- essendo i coniugi autonomi ed indipendenti economicamente, hanno rinunciato reciprocamente ad ogni pretesa economica;
- i coniugi hanno regolarizzato le questioni economico-patrimoniali tra di loro, con la sola esclusione delle pretese oggetto di accertamento nella causa pendente tra e Parte_1 Controparte_1
innanzi al Tribunale di Pisa rubricata al n.R.G. 3886/2021.
2. DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Canicattì (AG) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio.
Così deciso nella camera di consiglio del 17/02/2025
Il Presidente est.
dott.ssa Eleonora Polidori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eleonora Polidori Presidente relatore
Dott. Teresa Guerrieri Giudice
Dott. Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2256 /2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. TORRE Parte_1 C.F._1
GIUSEPPINA, elettivamente domiciliata in Larciano (PT), Via Marconi n.10, presso lo studio del difensore.
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
BARTOLI MICHELE, elettivamente domiciliato in Empoli (FI), Via Mascagni n.8, presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. BARTOLI Controparte_2 C.F._3
MICHELE, elettivamente domiciliato in Empoli (FI), Via Mascagni n.8, presso lo studio del difensore.
INTERVENUTO
CONCLUSIONI Le parti concludono, congiuntamente, come da note scritte depositate in data 22/10/2024.
OGGETTO: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso presentato in data 29/07/2024, il sig. chiedeva venisse pronunciata, alle Parte_1
condizioni meglio specificate in ricorso, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 22 Aprile 1982 nel Comune di Canicattì (AG) con la Sig.ra , Atto trascritto Controparte_1 presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Canicattì, n. 25 parte II, serie B.
Da tale unione sono nati i figli: il 22.06.1985, il 28.03.1987 e in Persona_1 Per_2 CP_2
26.12.1993.
La separazione personale tra le parti veniva omologata dal Tribunale di Pisa con decreto n.13627/2020 del 19/08/202 nel procedimento n. 3462/2019.
Il 18/10/2024, si costituiva la resistente sig.ra , senza nulla allegare. Controparte_1
Si costituiva, inoltre, in data 18/10/2024 la parte intervenuta, sig. , figlio di Controparte_2
e , convenuto dal ricorrente, dando atto della propria Parte_1 Controparte_1
autosufficienza economica.
Con note scritte depositate in data 22/10/2024, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni cui pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 19/11/2024, il Presidente rimetteva la causa al Collegio per la sentenza, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 e della l. 107/2015, essendo trascorso il prescritto termine dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione. Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori, possono recepirsi gli accordi dei coniugi, considerato che le condizioni concordate dalle parti appaiono coerenti con la situazione personale e patrimoniale delle stesse.
Le spese devono essere compensate stante l'accordo inter-partes e considerata la natura della causa promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, accogliendo le condizioni dell'accordo raggiunto tra le parti, definitivamente pronunciando:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
(C.F. ) e (C.F. ), in C.F._1 Controparte_1 C.F._2
data 22 Aprile 1982 nel Comune di Canicattì (AG), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Canicattì, nel Registro degli Atti civili n. 25 parte II, serie B, Anno 1982.
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
- i sig.ri e continuano a vivere separati serbandosi reciproco Parte_1 Controparte_1
rispetto;
- essendo i coniugi autonomi ed indipendenti economicamente, hanno rinunciato reciprocamente ad ogni pretesa economica;
- i coniugi hanno regolarizzato le questioni economico-patrimoniali tra di loro, con la sola esclusione delle pretese oggetto di accertamento nella causa pendente tra e Parte_1 Controparte_1
innanzi al Tribunale di Pisa rubricata al n.R.G. 3886/2021.
2. DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Canicattì (AG) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio.
Così deciso nella camera di consiglio del 17/02/2025
Il Presidente est.
dott.ssa Eleonora Polidori