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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/04/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 274/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 274 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
appellante rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Fantin contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
appellato rappresentato e difeso dagli avv.ti Christian Ndo 'Zoao Nsundi, Gianluca Recher e Matteo
Balasso
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1983/2023 del Tribunale di Vicenza emessa in data 14.07.2023 e depositata in data 18.07.2023.
Conclusioni di parte appellante:
1 “NEL MERITO
In via principale
- accertato e dichiarato, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che i pagamenti effettuati dalla sig.ra in favore del rag. e in forza del riconoscimento di Parte_1 CP_1
debito/accordo dichiarato nullo, costituiscono circostanza di fatto mai contestata e anzi espressamente ammessa dal convenuto;
- per l'effetto, condannare il rag. a rifondere alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
tutti gli importi versati in virtù dell'accordo già dichiarato invalido, e così per
[...]
complessivi 22.500,00 Euro, oltre interessi di legge dai singoli pagamenti al saldo effettivo ovvero quantomeno dalla domanda sino al saldo effettivo, o la diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa;
- per l'ulteriore effetto, condannare il rag. all'integrale rifusione delle spese e CP_1
competenze di lite riferibili al primo grado di giudizio, con maggiorazione del 30% prevista ex art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/2014 “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché' la navigazione all'interno dell'atto”;
In via subordinata
Nella remota e inverosimile ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia ritenesse di non disporre la riforma del capo II della sentenza de qua, ritenendo anch'essa non provata in giudizio l'effettiva dazione di danaro dall'attrice al convenuto, voglia così diversamente decidere in riforma del solo capo V della sentenza impugnata:
- accertata e dichiarata la prevalente soccombenza del convenuto rag. Controparte_1
per tutte le ragioni espresse in atti;
- per l'effetto, condannare il convenuto alla rifusione delle spese e competenze di lite per il giudizio di primo grado in favore dell'attrice in misura integrale, ovvero nella misura minima di due terzi del totale, ferma restando la maggiorazione del 30% prevista ex art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/2014 “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché' la navigazione all'interno dell'atto”
2 In ogni caso
- spese e competenze del presente grado di appello integralmente rifuse, oltre accessori di legge, con maggiorazione nella misura del 30% prevista ex art. 4, comma 1 bis, del D.M.
55/2014 “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”.
IN VIA ISTRUTTORIA
- Si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie così come formulate in atti ed eventualmente non ammesse in corso di causa”.
Conclusioni di parte appellata:
“- rigettare integralmente l'appello ex adverso proposto;
- con rifusione di competenze e spese di lite del presente grado di giudizio in favore dell'appellato rag. ”. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1
davanti al Tribunale di Vicenza, , esponendo che: Controparte_1
- con contratto stipulato in data 23.05.2017 Macucchi s.r.l.s., di cui l'attrice era socia e legale rappresentante, aveva preso in affitto da di cui era socio il rag. CP_2 CP_1
l'azienda commerciale, precedentemente gestita dall'impresa individuale
[...]
CO Vescovi, consistente nel complesso di beni organizzato per l'esercizio di attività alberghiera con somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in località Gallio, presso l'immobile di proprietà della medesima società concedente denominato “La lepre bianca”;
- sin dall'inizio di tale rapporto contrattuale il rag. aveva preteso che la CP_1
versasse nelle sue mani l'importo di €1.000,00 mensili, oltre all'importo di Parte_1
€1.500,00 una tantum, subordinando a tali versamenti di denaro il buon esito del rapporto tra le due società;
3 - l'attrice aveva deciso di assecondare tali richieste, provvedendo a corrispondere allo stesso il complessivo importo di €22.500,00 a far data dall'aprile 2017 e sino alla fine dell'anno 2019, quando la aveva sospeso ogni ulteriore pagamento in favore Parte_1
del rag. a causa dell'incrinarsi dei rapporti tra concedente ed affittuaria;
CP_1
- con missiva datata 30.10.2020 il legale del rag. le aveva intimato di pagare gli CP_1
ulteriori importi dovuti per l'attività di consulenza asseritamente da lui svolta in favore della costituenda Macucchi s.r.l.s. e che l'attrice si era obbligata a versare sottoscrivendo una scrittura privata datata 27.03.2017, con cui si era impegnata a corrispondere “la somma di € 1000 (mille) al mese a partire dal primo giugno 2017 e per tutta la durata del contratto di affitto della struttura denominata “La lepre bianca” nonché “la somma di €
1.500 (millecinquecento) entro il trenta aprile 2017 a titolo di concorso affitto aprile
Vescovi”;
- il rag. non aveva mai reso alcuna prestazione professionale a favore dell'attrice e CP_1
della società da lei rappresentata e attraverso la sottoscrizione di tale scrittura egli si era assicurato una illegittima maggiorazione del canone d'affitto d'azienda, occultandola al
Fisco, sicché non aveva alcun titolo a trattenere le somme sino a quel momento riscosse.
Sulla scorta di tali premesse la chiedeva l'accertamento della nullità Parte_1
dell'accordo sotteso alla scrittura privata del 27.03.2017 in quanto privo di causa o con causa illecita per contrarietà a norma imperativa o perché in frode alla legge e la condanna del convenuto alla restituzione della somma di €22.500,00.
Si costituiva , il quale chiedeva il rigetto delle domande attoree e la Controparte_1
condanna, in via riconvenzionale, della al pagamento di quanto dovuto in forza Parte_1 dell'accordo intervenuto tra le parti, che quantificava nell'importo di €28.000,00 alla data della domanda, tenendo conto dei pagamenti sino a quel momento effettuati dall'attrice, oltre alla somma mensile di €1.000,00 per ogni mese successivo, fino al raggiungimento della somma di €73.500,00.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Vicenza qualificava la scrittura privata del 27.03.2017 come promessa di pagamento e dichiarava la nullità del rapporto fondamentale sottostante, in quanto diretto ad occultare un canone di affitto superiore a quello indicato nel contratto;
rigettava la domanda riconvenzionale del convenuto, non avendo questi provato di aver svolto alcuna attività di consulenza in favore della
4 ; rigettava altresì la pretesa dell'attrice alla restituzione della somma di Parte_1
€22.500,00, ritenendo non provato che tale importo fosse stato corrisposto al rag. CP_1
in attuazione della citata scrittura privata del 27.03.2017; infine compensava interamente le spese di lite tra le parti.
2. Avverso l'indicata pronuncia ha interposto tempestivo appello, Parte_1
affidato a due motivi di gravame.
2.1 Con il primo motivo si duole che il tribunale, pur avendo riconosciuto la nullità dell'accordo sotteso alla sottoscrizione della scrittura privata del 27.03.2017, non abbia condannato il alla restituzione delle somme da questi ricevute per non essere stata CP_1 fornita la prova dell'effettiva dazione di tale somma di danaro da parte dell'attrice in favore del convenuto, senza considerare che lo stesso aveva esplicitamente ammesso di CP_1
aver ricevuto tali somme e che in un altro punto della motivazione della sentenza impugnata si dava atto dell'effettiva sussistenza di tali pagamenti.
2.2 Con il secondo motivo di gravame si lamenta che il tribunale abbia compensato interamente le spese di lite, malgrado la prevalente soccombenza del convenuto.
3. Si è costituito , chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della Controparte_1
sentenza impugnata.
4. Il primo motivo di appello è manifestamente infondato.
La critica formulata dall'appellante non coglie la ratio decidendi su cui si fonda la statuizione censurata.
Il tribunale ha, infatti, rigettato la pretesa restitutoria dell'attrice non perché ha ritenuto non provata l'effettiva dazione da parte della in favore del di somme di Parte_1 CP_1 denaro per complessivi €22.500,00, ma perché ha ritenuto che tali versamenti siano stati effettuati in attuazione di un titolo diverso dall'accordo sottostante alla promessa di pagamento del 27.03.2017 e dichiarato nullo in quanto caratterizzato da una causa illecita per contrarietà a norma imperativa ex art. 1418 cod. civ., come si evince agevolmente dalla
5 lettura della sentenza impugnata (“Deve inoltre procedersi al rigetto della domanda di rifusione della complessiva somma di € 22.500,00 formulata dall'attrice nei confronti del convenuto poiché non risulta minimamente provato agli atti che tale somma sia stata corrisposta dalla prima al secondo in forza della scrittura privata del 27.03.2017 che si è appunto dichiarata nulla. Anzi, a voler rileggere le parole usate dall'attrice nell'atto introduttivo del giudizio appare vero il contrario, ossia che tale importo, che “il rag.
pretendeva che la sig.ra versasse nelle sue mani ... Controparte_1 Parte_1 subordinando a tali pagamenti il buon esito del rapporto tra le società di cui sopra”, sarebbe stato corrisposto “al fine di non pregiudicare l'avvio delle attività imprenditoriali della costituenda società Macucchi s.r.l.s.”: v. pag. 19 della sentenza).
Poiché dunque l'appellante non ha sottoposto ad alcuna specifica censura il motivo per il quale il primo giudice ha rigettato la domanda restitutoria, la doglianza va disattesa.
5. Il secondo motivo di appello è fondato nei termini infra precisati.
Nel regolare le spese di lite in caso di reciproca soccombenza, il giudice di merito deve effettuare una valutazione discrezionale, non arbitraria ma fondata sul principio di causalità, che si specifica nell'imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per aver resistito a pretese fondate, ovvero per aver avanzato pretese infondate, e nell'operare una ideale compensazione tra essi, sempre che non sussistano particolari motivi, da esplicitare in motivazione, per una integrale compensazione o comunque una modifica del carico delle spese in base alle circostanze di cui è possibile tenere conto ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., nel testo temporalmente vigente (v. Cass. n.
3438 del 22/02/2016)
In applicazione di tale principio, deve ritenersi che sia stato il ad aver causato in CP_1
via prevalente gli oneri processuali ricollegabili all'attività svolta per la istruzione e decisione delle varie domande proposte, in quanto egli ha avanzato una domanda riconvenzionale che è risultata totalmente infondata ed ha resistito alla domanda avversaria di accertamento della nullità dell'accordo del 27.03.2017, rivelatasi al contrario fondata, mentre una sola è la domanda rispetto alla quale la è risultata soccombente ed Parte_1
in relazione alla quale gli oneri ricollegabili alle attività processuali svolte per l'accertamento della sua infondatezza sono a lei imputabili.
6 Rispetto alle spese del secondo grado, poiché la pronuncia di rideterminazione della condanna che si va ad assumere può essere assimilata ad una riforma della sentenza resa in primo grado, vale il principio secondo cui in caso di riforma deve procedersi, «quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione» (tra le molte, v.
Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. 18 marzo 2014, n. 6259).
L'ipotesi di specie individua uno specifico sottocaso di tale consolidata regola processuale, in quanto la sentenza impugnata viene riformata solo con riferimento al capo relativo alle spese di lite, che va declinato coerentemente con i principi di causalità e soccombenza che regolano la disciplina sulle spese.
Sulla base della valutazione dell'esito complessivo della lite, si reputa congruo compensare le spese del giudizio di entrambi i gradi di giudizio in ragione della metà e condannare il alla rifusione della quota residua, che si liquida come in dispositivo. CP_1
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata:
1) compensa in ragione della metà le spese del primo grado di giudizio e condanna a rifondere a la quota residua, che si liquida in Controparte_1 Parte_1
€7.000,00 per compensi ed in €272,50 per esborsi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
2) compensa in ragione della metà le spese del secondo grado di giudizio e condanna a rifondere a la quota residua, che si liquida in Controparte_1 Parte_1
€2.904,50 per compensi ed in €191,25 per esborsi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.
7 Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 02.04.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 274 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
appellante rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Fantin contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
appellato rappresentato e difeso dagli avv.ti Christian Ndo 'Zoao Nsundi, Gianluca Recher e Matteo
Balasso
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1983/2023 del Tribunale di Vicenza emessa in data 14.07.2023 e depositata in data 18.07.2023.
Conclusioni di parte appellante:
1 “NEL MERITO
In via principale
- accertato e dichiarato, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che i pagamenti effettuati dalla sig.ra in favore del rag. e in forza del riconoscimento di Parte_1 CP_1
debito/accordo dichiarato nullo, costituiscono circostanza di fatto mai contestata e anzi espressamente ammessa dal convenuto;
- per l'effetto, condannare il rag. a rifondere alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
tutti gli importi versati in virtù dell'accordo già dichiarato invalido, e così per
[...]
complessivi 22.500,00 Euro, oltre interessi di legge dai singoli pagamenti al saldo effettivo ovvero quantomeno dalla domanda sino al saldo effettivo, o la diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa;
- per l'ulteriore effetto, condannare il rag. all'integrale rifusione delle spese e CP_1
competenze di lite riferibili al primo grado di giudizio, con maggiorazione del 30% prevista ex art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/2014 “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché' la navigazione all'interno dell'atto”;
In via subordinata
Nella remota e inverosimile ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia ritenesse di non disporre la riforma del capo II della sentenza de qua, ritenendo anch'essa non provata in giudizio l'effettiva dazione di danaro dall'attrice al convenuto, voglia così diversamente decidere in riforma del solo capo V della sentenza impugnata:
- accertata e dichiarata la prevalente soccombenza del convenuto rag. Controparte_1
per tutte le ragioni espresse in atti;
- per l'effetto, condannare il convenuto alla rifusione delle spese e competenze di lite per il giudizio di primo grado in favore dell'attrice in misura integrale, ovvero nella misura minima di due terzi del totale, ferma restando la maggiorazione del 30% prevista ex art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/2014 “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché' la navigazione all'interno dell'atto”
2 In ogni caso
- spese e competenze del presente grado di appello integralmente rifuse, oltre accessori di legge, con maggiorazione nella misura del 30% prevista ex art. 4, comma 1 bis, del D.M.
55/2014 “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”.
IN VIA ISTRUTTORIA
- Si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie così come formulate in atti ed eventualmente non ammesse in corso di causa”.
Conclusioni di parte appellata:
“- rigettare integralmente l'appello ex adverso proposto;
- con rifusione di competenze e spese di lite del presente grado di giudizio in favore dell'appellato rag. ”. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1
davanti al Tribunale di Vicenza, , esponendo che: Controparte_1
- con contratto stipulato in data 23.05.2017 Macucchi s.r.l.s., di cui l'attrice era socia e legale rappresentante, aveva preso in affitto da di cui era socio il rag. CP_2 CP_1
l'azienda commerciale, precedentemente gestita dall'impresa individuale
[...]
CO Vescovi, consistente nel complesso di beni organizzato per l'esercizio di attività alberghiera con somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in località Gallio, presso l'immobile di proprietà della medesima società concedente denominato “La lepre bianca”;
- sin dall'inizio di tale rapporto contrattuale il rag. aveva preteso che la CP_1
versasse nelle sue mani l'importo di €1.000,00 mensili, oltre all'importo di Parte_1
€1.500,00 una tantum, subordinando a tali versamenti di denaro il buon esito del rapporto tra le due società;
3 - l'attrice aveva deciso di assecondare tali richieste, provvedendo a corrispondere allo stesso il complessivo importo di €22.500,00 a far data dall'aprile 2017 e sino alla fine dell'anno 2019, quando la aveva sospeso ogni ulteriore pagamento in favore Parte_1
del rag. a causa dell'incrinarsi dei rapporti tra concedente ed affittuaria;
CP_1
- con missiva datata 30.10.2020 il legale del rag. le aveva intimato di pagare gli CP_1
ulteriori importi dovuti per l'attività di consulenza asseritamente da lui svolta in favore della costituenda Macucchi s.r.l.s. e che l'attrice si era obbligata a versare sottoscrivendo una scrittura privata datata 27.03.2017, con cui si era impegnata a corrispondere “la somma di € 1000 (mille) al mese a partire dal primo giugno 2017 e per tutta la durata del contratto di affitto della struttura denominata “La lepre bianca” nonché “la somma di €
1.500 (millecinquecento) entro il trenta aprile 2017 a titolo di concorso affitto aprile
Vescovi”;
- il rag. non aveva mai reso alcuna prestazione professionale a favore dell'attrice e CP_1
della società da lei rappresentata e attraverso la sottoscrizione di tale scrittura egli si era assicurato una illegittima maggiorazione del canone d'affitto d'azienda, occultandola al
Fisco, sicché non aveva alcun titolo a trattenere le somme sino a quel momento riscosse.
Sulla scorta di tali premesse la chiedeva l'accertamento della nullità Parte_1
dell'accordo sotteso alla scrittura privata del 27.03.2017 in quanto privo di causa o con causa illecita per contrarietà a norma imperativa o perché in frode alla legge e la condanna del convenuto alla restituzione della somma di €22.500,00.
Si costituiva , il quale chiedeva il rigetto delle domande attoree e la Controparte_1
condanna, in via riconvenzionale, della al pagamento di quanto dovuto in forza Parte_1 dell'accordo intervenuto tra le parti, che quantificava nell'importo di €28.000,00 alla data della domanda, tenendo conto dei pagamenti sino a quel momento effettuati dall'attrice, oltre alla somma mensile di €1.000,00 per ogni mese successivo, fino al raggiungimento della somma di €73.500,00.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Vicenza qualificava la scrittura privata del 27.03.2017 come promessa di pagamento e dichiarava la nullità del rapporto fondamentale sottostante, in quanto diretto ad occultare un canone di affitto superiore a quello indicato nel contratto;
rigettava la domanda riconvenzionale del convenuto, non avendo questi provato di aver svolto alcuna attività di consulenza in favore della
4 ; rigettava altresì la pretesa dell'attrice alla restituzione della somma di Parte_1
€22.500,00, ritenendo non provato che tale importo fosse stato corrisposto al rag. CP_1
in attuazione della citata scrittura privata del 27.03.2017; infine compensava interamente le spese di lite tra le parti.
2. Avverso l'indicata pronuncia ha interposto tempestivo appello, Parte_1
affidato a due motivi di gravame.
2.1 Con il primo motivo si duole che il tribunale, pur avendo riconosciuto la nullità dell'accordo sotteso alla sottoscrizione della scrittura privata del 27.03.2017, non abbia condannato il alla restituzione delle somme da questi ricevute per non essere stata CP_1 fornita la prova dell'effettiva dazione di tale somma di danaro da parte dell'attrice in favore del convenuto, senza considerare che lo stesso aveva esplicitamente ammesso di CP_1
aver ricevuto tali somme e che in un altro punto della motivazione della sentenza impugnata si dava atto dell'effettiva sussistenza di tali pagamenti.
2.2 Con il secondo motivo di gravame si lamenta che il tribunale abbia compensato interamente le spese di lite, malgrado la prevalente soccombenza del convenuto.
3. Si è costituito , chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della Controparte_1
sentenza impugnata.
4. Il primo motivo di appello è manifestamente infondato.
La critica formulata dall'appellante non coglie la ratio decidendi su cui si fonda la statuizione censurata.
Il tribunale ha, infatti, rigettato la pretesa restitutoria dell'attrice non perché ha ritenuto non provata l'effettiva dazione da parte della in favore del di somme di Parte_1 CP_1 denaro per complessivi €22.500,00, ma perché ha ritenuto che tali versamenti siano stati effettuati in attuazione di un titolo diverso dall'accordo sottostante alla promessa di pagamento del 27.03.2017 e dichiarato nullo in quanto caratterizzato da una causa illecita per contrarietà a norma imperativa ex art. 1418 cod. civ., come si evince agevolmente dalla
5 lettura della sentenza impugnata (“Deve inoltre procedersi al rigetto della domanda di rifusione della complessiva somma di € 22.500,00 formulata dall'attrice nei confronti del convenuto poiché non risulta minimamente provato agli atti che tale somma sia stata corrisposta dalla prima al secondo in forza della scrittura privata del 27.03.2017 che si è appunto dichiarata nulla. Anzi, a voler rileggere le parole usate dall'attrice nell'atto introduttivo del giudizio appare vero il contrario, ossia che tale importo, che “il rag.
pretendeva che la sig.ra versasse nelle sue mani ... Controparte_1 Parte_1 subordinando a tali pagamenti il buon esito del rapporto tra le società di cui sopra”, sarebbe stato corrisposto “al fine di non pregiudicare l'avvio delle attività imprenditoriali della costituenda società Macucchi s.r.l.s.”: v. pag. 19 della sentenza).
Poiché dunque l'appellante non ha sottoposto ad alcuna specifica censura il motivo per il quale il primo giudice ha rigettato la domanda restitutoria, la doglianza va disattesa.
5. Il secondo motivo di appello è fondato nei termini infra precisati.
Nel regolare le spese di lite in caso di reciproca soccombenza, il giudice di merito deve effettuare una valutazione discrezionale, non arbitraria ma fondata sul principio di causalità, che si specifica nell'imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per aver resistito a pretese fondate, ovvero per aver avanzato pretese infondate, e nell'operare una ideale compensazione tra essi, sempre che non sussistano particolari motivi, da esplicitare in motivazione, per una integrale compensazione o comunque una modifica del carico delle spese in base alle circostanze di cui è possibile tenere conto ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., nel testo temporalmente vigente (v. Cass. n.
3438 del 22/02/2016)
In applicazione di tale principio, deve ritenersi che sia stato il ad aver causato in CP_1
via prevalente gli oneri processuali ricollegabili all'attività svolta per la istruzione e decisione delle varie domande proposte, in quanto egli ha avanzato una domanda riconvenzionale che è risultata totalmente infondata ed ha resistito alla domanda avversaria di accertamento della nullità dell'accordo del 27.03.2017, rivelatasi al contrario fondata, mentre una sola è la domanda rispetto alla quale la è risultata soccombente ed Parte_1
in relazione alla quale gli oneri ricollegabili alle attività processuali svolte per l'accertamento della sua infondatezza sono a lei imputabili.
6 Rispetto alle spese del secondo grado, poiché la pronuncia di rideterminazione della condanna che si va ad assumere può essere assimilata ad una riforma della sentenza resa in primo grado, vale il principio secondo cui in caso di riforma deve procedersi, «quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione» (tra le molte, v.
Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. 18 marzo 2014, n. 6259).
L'ipotesi di specie individua uno specifico sottocaso di tale consolidata regola processuale, in quanto la sentenza impugnata viene riformata solo con riferimento al capo relativo alle spese di lite, che va declinato coerentemente con i principi di causalità e soccombenza che regolano la disciplina sulle spese.
Sulla base della valutazione dell'esito complessivo della lite, si reputa congruo compensare le spese del giudizio di entrambi i gradi di giudizio in ragione della metà e condannare il alla rifusione della quota residua, che si liquida come in dispositivo. CP_1
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata:
1) compensa in ragione della metà le spese del primo grado di giudizio e condanna a rifondere a la quota residua, che si liquida in Controparte_1 Parte_1
€7.000,00 per compensi ed in €272,50 per esborsi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
2) compensa in ragione della metà le spese del secondo grado di giudizio e condanna a rifondere a la quota residua, che si liquida in Controparte_1 Parte_1
€2.904,50 per compensi ed in €191,25 per esborsi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.
7 Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 02.04.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
8