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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 04/12/2025, n. 1452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1452 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6704/2023
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6704/2023 tra
Parte_1 [...]
Pt_2 Pt_2
ATTORE e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 4 dicembre 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza.
All'esito di discussione virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6704/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PELLA Parte_3 C.F._1 WALTER e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA TASSO 6/B CIVITA CASTELLANA presso il difensore avv. PELLA WALTER
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PELLA WALTER e dell'avv. , elettivamente Parte_2 domiciliato in VIA TASSO 6/B CIVITA CASTELLANa presso il difensore avv. PELLA WALTER
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI IA e dell'avv., CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in PIAZZA MAZZINI 51 41121 MODENApresso il difensore avv. ROSSI
IA
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. in proprio, nonché anche con Parte_3 Parte_2 quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale della figlia pagina 2 di 7 minore hanno convenuto in giudizio quale impresa Per_1 CP_1 designata da CONSAP per la liquidazione per l'Emilia Romagna per la liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S. per sentire dichiararla tenuta e condannare al risarcimento dei danni riflessi subiti per effetto delle gravissime lesioni subite da . Parte_2
La convenuta si costituiva in giudizio contestando la domanda.
In corso di causa si dava luogo a c.t.u. sui postumi subiti dai famigliari per effetto delle gravissime lesioni patite dal congiunto in seguito a sinistro stradale.
II. E'stato acclarato che in data 13 agosto 2016, Parte_2 mentre transitava a bordo della sua vettura sull'autostrada A 1, approssimandosi alla località di Cognento, subiva l'impatto di un pezzo di balestra che, staccandosi da un veicolo che lo precedeva, sfondava il parabrezza della vettura, cagionandogli gravissime lesioni personali.
Con sentenza in data 6 giugno 2022, il Tribunale, ritenuta la responsabilità del Fondo di Garanzia vittime della strada, dato che il responsabile del sinistro era ignoto, condannava al CP_1 risarcimento dei danni subiti dal sig, determinando Parte_2 un'invalidità permanente del 75 %. La pronunzia passava in cosa giudicata.
In questa sede hanno agito la moglie e la figlia minore del ES, per conseguire ristoro dei danni non patrimoniali riflessi subiti in seguito alle lesioni patite del congiunto.
III. In primis ha sollevato talune eccezioni CP_1 pregiudiziali e preliminari che vanno delibate.
Assumendo, anzitutto, l'improponibilità dell'azione, non essendo stata inviata la richiesta risarcitoria ex art. 287 del t.u. assicurazioni.
L'eccezione è infondata e va reietta.
pagina 3 di 7 La difesa degli attori in data 28 luglio 2021 avanzò richiesta di negoziazione assistita.
Ebbene, una tale richiesta, volta a transigere la vertenza, ovvero “a stipulare una convenzione di negoziazione assistita” (art. 3 d.l. n. 132 del 2014), è equivalente alla richiesta risarcitoria prevista dal t.u. assic. Dato che la richiesta di negoziazione presuppone la richiesta risarcitoria ed anzi la supera, laddove si formula tentativo di componimento transattivo.
IV. Si assume ancora l'inopponibilità del giudicato (come da sentenza del Tribunale) formatosi tra il ed il Fondo di Parte_2 garanzia rispetto alle attuali attrici.
Ma il giudicato comporta che sia immutabile e certa la dinamica del sinistro ed il grado di responsabilità acclarato anche per le attuali attrici, non potendo essere più posto in discussione.
V. Ancora è stata eccepita la prescrizione del diritto alla liquidazione del danno riflesso, dato che il sinistro è avvenuto il
13 agosto 2016 e la prima richiesta risarcitoria data al 28 luglio
2021.
In vero, a tenore dell'art. 2947, 3° comma, c.c., dato che il sinistro subito dallo è astrattamente qualificabile come reato Pt_2
(art. 590 bis c.p.), è applicabile “la prescrizione più lunga” prevista dal codice penale. L'art. 157 di questo codice prevede che il reato si prescriva in sei anni “se si tratta di delitto”, come nella specie è astrattamente qualificabile la condanna del conducente del veicolo ignoto responsabile.
Va con ciò reietta anche quest'eccezione.
VI. A questo punto, stante il giudicato sulla dinamica del sinistro e sulla responsabilità, va liquidato il quantum.
E' ormai divenuto pacifico, anzitutto, che le macrolesioni subite dal familiare possono determinare compromissioni dinamico pagina 4 di 7 relazionali nell'ambito del rapporto famigliare, oltrechè incidere sui famigliari da un punto di vista non patrimoniale, in termini di dolore ed ansie, come è agevolmente constatabile e rientra nell'id quod plerumque accidit: “la lesione del rapporto parentale può produrre dei danni apprezzabili in termini dinamico relazionali o, sul piano morale soggettivo, come sofferenza, non richiedendosi necessariamente la concorrente sussistenza di una lesione dell'integrità psicofisica del congiunto;
tali danni possono essere dimostrati con ricorso alla prova presuntiva, in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta illecita” (Cass. 28 agosto
2024, n. 23.300; Cass. 28 settembre 2018, n. 23.469; Cass. 11 novembre 2019, n. 28.989).
Il danno non patrimoniale può essere dimostrato mediante il ricorso alla prova presuntiva del rapporto parentale (Cass. 17 maggio
2023, n. 13.540; Cass. 28 agosto 2024, cit.).
Nella specie il profilo della prova dell'afflittiva del danno riflesso sui congiunti è dimostrato, dato che le attrici rivestono lo status di moglie e di figlia minore.
VII. Nella liquidazione del danno riflesso in discorso il giudice può applicare le tabelle del Tribunale di Roma, specificamente dedicate alla liquidazione dei danni riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di sue lesioni (Cass. 17 maggio 2023, cit.).
In concreto, in forza dello schema tabellare indicato dalle tabelle del Tribunale di Roma per il danno patrimoniale riflesso, nella versione del 2023, a competono: punti 20 per Parte_3 vincolo di coniugio, punti 6 per età del congiunto da risarcire (anni
34), punti 7 per l'età del danneggiato ES (anni 35) moltiplicando tale punteggio per il coefficiente relativo al numero dei familiari, 1.
pagina 5 di 7 Il valore a punto 33 va poi moltiplicato per € 6000 per danno morale e dinamico relazionale (senza diritto ad assistenza) moltiplicandolo per la percentuale di invalidità del familiare, permanente al 75%.
Consegue che a va liquidato un danno riflesso pari Parte_3 ad € 148.500.
VIII. In forza dello schema tabellare indicato dalle tabelle del Tribunale di Roma per il danno patrimoniale riflesso, nella versione del 2023, alla minore competono: punti 15 Per_1 in quanto figlia minore, punti 7 per età del congiunto da risarcire
(figlia minore tra 1-10 anni), punti 7 per l'età del danneggiato ES (anni 35) moltiplicando tale punteggio per il coefficiente relativo al numero dei familiari, 0,7.
Il valore a punto 20,3 va poi moltiplicato per € 6000 per danno morale e dinamico relazionale (senza diritto ad assistenza) moltiplicandolo per la percentuale di invalidità del familiare, permanente al 75%. Consegue che alla minore va liquidato Per_1 un danno riflesso pari ad € 91.135.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto della complessità delle questioni trattate e della difesa di una pluralità di parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa con atto di citazione in data 19 novembre 2023,
1. dichiara tenuta e condanna la convenuta a risarcire i danni riflessi subiti da danni che sono liquidati, nella Parte_3 somma di € 148.500, con interessi al saggio legale decorrenti dal 14 agosto 2016 e fino al saldo;
pagina 6 di 7 2. dichiara tenuta e condanna la convenuta a risarcire i danni riflessi subiti da danni che sono liquidati, nella somma Per_1 di € 91.135, con interessi al saggio legale decorrenti dal 14 agosto
2016 e fino al saldo;
3. dichiara tenuto e condanna la convenuta a rimborsare al difensore dichiaratosi antistatario le spese processuali che si liquidano in complessivi € 35.000 (di cui € 600 per anticipazioni), oltre accessori, con diritto al recupero delle spese di c.t.u. e c.t.p.
Modena, 4 dicembre 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 7 di 7
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6704/2023 tra
Parte_1 [...]
Pt_2 Pt_2
ATTORE e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 4 dicembre 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza.
All'esito di discussione virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6704/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PELLA Parte_3 C.F._1 WALTER e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA TASSO 6/B CIVITA CASTELLANA presso il difensore avv. PELLA WALTER
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PELLA WALTER e dell'avv. , elettivamente Parte_2 domiciliato in VIA TASSO 6/B CIVITA CASTELLANa presso il difensore avv. PELLA WALTER
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI IA e dell'avv., CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in PIAZZA MAZZINI 51 41121 MODENApresso il difensore avv. ROSSI
IA
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. in proprio, nonché anche con Parte_3 Parte_2 quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale della figlia pagina 2 di 7 minore hanno convenuto in giudizio quale impresa Per_1 CP_1 designata da CONSAP per la liquidazione per l'Emilia Romagna per la liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S. per sentire dichiararla tenuta e condannare al risarcimento dei danni riflessi subiti per effetto delle gravissime lesioni subite da . Parte_2
La convenuta si costituiva in giudizio contestando la domanda.
In corso di causa si dava luogo a c.t.u. sui postumi subiti dai famigliari per effetto delle gravissime lesioni patite dal congiunto in seguito a sinistro stradale.
II. E'stato acclarato che in data 13 agosto 2016, Parte_2 mentre transitava a bordo della sua vettura sull'autostrada A 1, approssimandosi alla località di Cognento, subiva l'impatto di un pezzo di balestra che, staccandosi da un veicolo che lo precedeva, sfondava il parabrezza della vettura, cagionandogli gravissime lesioni personali.
Con sentenza in data 6 giugno 2022, il Tribunale, ritenuta la responsabilità del Fondo di Garanzia vittime della strada, dato che il responsabile del sinistro era ignoto, condannava al CP_1 risarcimento dei danni subiti dal sig, determinando Parte_2 un'invalidità permanente del 75 %. La pronunzia passava in cosa giudicata.
In questa sede hanno agito la moglie e la figlia minore del ES, per conseguire ristoro dei danni non patrimoniali riflessi subiti in seguito alle lesioni patite del congiunto.
III. In primis ha sollevato talune eccezioni CP_1 pregiudiziali e preliminari che vanno delibate.
Assumendo, anzitutto, l'improponibilità dell'azione, non essendo stata inviata la richiesta risarcitoria ex art. 287 del t.u. assicurazioni.
L'eccezione è infondata e va reietta.
pagina 3 di 7 La difesa degli attori in data 28 luglio 2021 avanzò richiesta di negoziazione assistita.
Ebbene, una tale richiesta, volta a transigere la vertenza, ovvero “a stipulare una convenzione di negoziazione assistita” (art. 3 d.l. n. 132 del 2014), è equivalente alla richiesta risarcitoria prevista dal t.u. assic. Dato che la richiesta di negoziazione presuppone la richiesta risarcitoria ed anzi la supera, laddove si formula tentativo di componimento transattivo.
IV. Si assume ancora l'inopponibilità del giudicato (come da sentenza del Tribunale) formatosi tra il ed il Fondo di Parte_2 garanzia rispetto alle attuali attrici.
Ma il giudicato comporta che sia immutabile e certa la dinamica del sinistro ed il grado di responsabilità acclarato anche per le attuali attrici, non potendo essere più posto in discussione.
V. Ancora è stata eccepita la prescrizione del diritto alla liquidazione del danno riflesso, dato che il sinistro è avvenuto il
13 agosto 2016 e la prima richiesta risarcitoria data al 28 luglio
2021.
In vero, a tenore dell'art. 2947, 3° comma, c.c., dato che il sinistro subito dallo è astrattamente qualificabile come reato Pt_2
(art. 590 bis c.p.), è applicabile “la prescrizione più lunga” prevista dal codice penale. L'art. 157 di questo codice prevede che il reato si prescriva in sei anni “se si tratta di delitto”, come nella specie è astrattamente qualificabile la condanna del conducente del veicolo ignoto responsabile.
Va con ciò reietta anche quest'eccezione.
VI. A questo punto, stante il giudicato sulla dinamica del sinistro e sulla responsabilità, va liquidato il quantum.
E' ormai divenuto pacifico, anzitutto, che le macrolesioni subite dal familiare possono determinare compromissioni dinamico pagina 4 di 7 relazionali nell'ambito del rapporto famigliare, oltrechè incidere sui famigliari da un punto di vista non patrimoniale, in termini di dolore ed ansie, come è agevolmente constatabile e rientra nell'id quod plerumque accidit: “la lesione del rapporto parentale può produrre dei danni apprezzabili in termini dinamico relazionali o, sul piano morale soggettivo, come sofferenza, non richiedendosi necessariamente la concorrente sussistenza di una lesione dell'integrità psicofisica del congiunto;
tali danni possono essere dimostrati con ricorso alla prova presuntiva, in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta illecita” (Cass. 28 agosto
2024, n. 23.300; Cass. 28 settembre 2018, n. 23.469; Cass. 11 novembre 2019, n. 28.989).
Il danno non patrimoniale può essere dimostrato mediante il ricorso alla prova presuntiva del rapporto parentale (Cass. 17 maggio
2023, n. 13.540; Cass. 28 agosto 2024, cit.).
Nella specie il profilo della prova dell'afflittiva del danno riflesso sui congiunti è dimostrato, dato che le attrici rivestono lo status di moglie e di figlia minore.
VII. Nella liquidazione del danno riflesso in discorso il giudice può applicare le tabelle del Tribunale di Roma, specificamente dedicate alla liquidazione dei danni riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di sue lesioni (Cass. 17 maggio 2023, cit.).
In concreto, in forza dello schema tabellare indicato dalle tabelle del Tribunale di Roma per il danno patrimoniale riflesso, nella versione del 2023, a competono: punti 20 per Parte_3 vincolo di coniugio, punti 6 per età del congiunto da risarcire (anni
34), punti 7 per l'età del danneggiato ES (anni 35) moltiplicando tale punteggio per il coefficiente relativo al numero dei familiari, 1.
pagina 5 di 7 Il valore a punto 33 va poi moltiplicato per € 6000 per danno morale e dinamico relazionale (senza diritto ad assistenza) moltiplicandolo per la percentuale di invalidità del familiare, permanente al 75%.
Consegue che a va liquidato un danno riflesso pari Parte_3 ad € 148.500.
VIII. In forza dello schema tabellare indicato dalle tabelle del Tribunale di Roma per il danno patrimoniale riflesso, nella versione del 2023, alla minore competono: punti 15 Per_1 in quanto figlia minore, punti 7 per età del congiunto da risarcire
(figlia minore tra 1-10 anni), punti 7 per l'età del danneggiato ES (anni 35) moltiplicando tale punteggio per il coefficiente relativo al numero dei familiari, 0,7.
Il valore a punto 20,3 va poi moltiplicato per € 6000 per danno morale e dinamico relazionale (senza diritto ad assistenza) moltiplicandolo per la percentuale di invalidità del familiare, permanente al 75%. Consegue che alla minore va liquidato Per_1 un danno riflesso pari ad € 91.135.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto della complessità delle questioni trattate e della difesa di una pluralità di parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa con atto di citazione in data 19 novembre 2023,
1. dichiara tenuta e condanna la convenuta a risarcire i danni riflessi subiti da danni che sono liquidati, nella Parte_3 somma di € 148.500, con interessi al saggio legale decorrenti dal 14 agosto 2016 e fino al saldo;
pagina 6 di 7 2. dichiara tenuta e condanna la convenuta a risarcire i danni riflessi subiti da danni che sono liquidati, nella somma Per_1 di € 91.135, con interessi al saggio legale decorrenti dal 14 agosto
2016 e fino al saldo;
3. dichiara tenuto e condanna la convenuta a rimborsare al difensore dichiaratosi antistatario le spese processuali che si liquidano in complessivi € 35.000 (di cui € 600 per anticipazioni), oltre accessori, con diritto al recupero delle spese di c.t.u. e c.t.p.
Modena, 4 dicembre 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
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