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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 18/03/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2068/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2068/2022 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'avv. SCIPIONI Parte_1 C.F._1
ANTONELLA giusta procura in atti;
attrice contro
( ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. CAMELI CORRADO giusta procura in atti;
convenuta
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato chiamava in giudizio la Parte_1 [...]
(ora spiegando che a seguito di diagnosi di Mieloma multiplo IgK/K StadioII/ CP_1 CP_2
A DS, crab + lesionilitiche, era arruolata nel protocollo UNITO – FORTE, protocollo Per_1
sperimentale della durata di 12 mesi che prevedeva un trattamento chemioterapico particolarmente impegnativo presso l'ospedale di Ascoli Piceno. La paziente, dunque, era costantemente monitorata – anche con esami strumentali - presentando, in aggiunta alle problematiche collegate alle proprie pregresse patologie, anche febbre e tosse che perduravano per diversi mesi. Nel mese di marzo 2018 i sanitari della ematologia di Ascoli Piceno che la seguivano disponevano, come di routine, una PET di controllo, eseguita in data 14.3.2018 presso l'UOC di Medicina Nucleare dell'Ospedale di Ascoli
Piceno. All'esito dell'esame i sanitari refertavano “sfumata iperfissazione a livello ilare polmonare bilaterale, con area di focale iperfissazione del tracciante in sede ilare a sinistra (SUVmax=4.74), reperto in prima ipotesi da riferire a flogosi aspecifica, ma meritevole di correlazione con i dati clinici/monitoraggio evolutivo”. Nonostante i ripetuti e successivi controlli e nonostante le visite pagina 1 di 13 ematologiche eseguite come da protocollo Unito-Forte i sanitari non prescrivevano alcun approfondimento in relazione alla situazione polmonare evidenziata nella PET del 14 marzo 2018, pure in loro possesso. Perdurando il dolore al torace e la tosse la si sottoponeva ad ulteriori Parte_1
visite e controlli, tra cui un RX torace presso l'Ospedale Mazzini di Teramo. L'esito dell'esame indicava, tra l'altro, la necessità di una urgente valutazione clinica con altri dati ed ulteriori indagini sicché l'attrice, inviata al P.S. veniva ricoverata in data 18.07.2019 per tosse persistente e dispnea presso l'unità di medicina interna del presidio ospedaliero di Teramo e dimessa in data 27.07.2019 con la seguente diagnosi: «Neoformazione bronco lobare superiore di sinistra (esame istologico in corso) in paziente con mieloma multiplo igG/lambda Stadio III/ A DS, crab+ per lesionilitiche. LES in follow
-up specialistico». Pertanto, in data 23.08.2019, era sottoposta a nuova PET presso l'ospedale di Ascoli
Piceno che, per quanto qui interessa, evidenziava una “persistenza dell'area di focale iperfissazione del tracciante in sede ilare polmonare a sinistra (SUVmax=21,48, VS precedente 4.74) reperto marcatamente incrementato per indice di captazione e dimensione con attuale estensione a carico del bronco omolaterale e della regione sottocarenale. Si associa verosimile polmonare a sinistra e moderata captazione a carico di un linfonodo paraortico (SUVmax 3,62). Il quadro necessita di ulteriore accertamento diagnostico (come peraltro già in programma)”.
Ricoverata presso la divisione di pneumologia dell'Ospedale civile di Ascoli Piceno, dopo una serie di accertamenti, l'attrice riceveva la diagnosi di “carcinoma polmonare squamo cellulare del lobo superiore di sn. T2N1Mx. Anamnesi di mieloma multiplo”. Pertanto, in data 30.9.2019, era sottoposta presso l' di Roma, ad intervento chirurgico di toracotomia Controparte_3
sinistra – pneumectomia e il 1° ottobre ad un ulteriore intervento chirurgico di toracotomia sinistra per drenaggio e dimessa il 9 ottobre 2019. In data 4.11.2019 l'istante veniva nuovamente ricoverata, questa volta presso ospedale civile di Teramo per febbre con versamento pleuropericardico e, sottoposta ad esame e ad idonea terapia, dimessa in data 14.11.2019 e poi successivamente ricoverata il 25 novembre sino al 28 novembre 2019 sempre per pericardite post pneumectomia per K con reliquato di esile versamento pleurico sn.
Pertanto, affermava che il ritardo diagnostico del “carcinoma polmonare squamo cellulare del lobo superiore di sn. T2N1Mx. Anamnesi di mieloma multiplo” - già valutabile sulla base della PET del
14.3.2018, letta unitamente alle manifestazioni di tosse e febbre da parte della paziente e alle ripetute segnalazioni di dolore al torace – aveva avuto quale conseguenza la necessità di asportazione dell'organo polmonare, asportazione che avrebbe potuto essere evitata qualora i sanitari dell'Ospedale civile di Ascoli Piceno avessero eseguito l'approfondimento diagnostico suggerito nel referto della PET del 14.03.2018. Aggiungeva, tra l'altro, di dover sopportare, per via dell'errore sanitario, tutti i disagi pagina 2 di 13 collegati alla perdita del polmone, con inevitabili ripercussioni sul proprio stato di salute e benessere anche psichico. Sottolineava, poi, tutti i limiti e i rischi connessi alla mancanza di un polmone in relazione alla chemioterapia e la radio terapia alla quale era sottoposta per via della pregressa patologia mielomatosa. Concludeva, dunque, chiedendo di “1) accertare e dichiarare che l'attrice, in conseguenza del ritardo diagnostico e delle omissioni compiute nelle prestazioni sanitarie presso la struttura ospedaliera (UOC Ematologia e Terapia Cellulare) appartenente alla
[...]
ha subito un danno biologico Controparte_4
permanente valutabile nella misura del 30% con un periodo di inabilità temporanea quantificata in complessivi gg. 140, di cui gg. 50 al 100%, gg. 30 al 75% e gg. 60 al 50% o nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa;
2) accertare e dichiarare la responsabilità della
[...]
anche ai sensi dell'art. 1228 Cod. Civ., nella causazione del Controparte_4
danno subito dall'attrice in conseguenza del ritardo diagnostico e delle omissioni compiute nelle prestazioni sanitarie presso la struttura ospedaliera (UOC Ematologia e Terapia Cellulare) appartenente alla Ascoli Piceno;
3) condannare, pertanto, la convenuta Controparte_4 CP_4
c.f. e p.Iva Controparte_5
, in persona del Direttore Generale, legale rappresentante p.t, al risarcimento del danno P.IVA_1 in favore dell'attrice, nella misura complessiva di €183.258,50, per le causali di cui in narrativa o nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento e sino all'effettivo soddisfo;
4) con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Si costituiva in giudizio - subentrata all' quale ente liquidatore CP_2 CP_1 designato, ai sensi del comma 9 dell'art. 42 L.R. Marche n.19/2022, per la gestione della
[...]
- contestando in fatto ed in diritto quanto affermato dall'attrice. Negava la sussistenza di CP_6
profili di responsabilità rintracciabili nell'operato dei sanitari del nosocomio ascolano e, nel quantum, contestava la pretesa dell'attrice, ritenuta eccessiva e sproporzionata. Concludeva, dunque, chiedendo
“nel merito rigettare la domanda attorea perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto;
in via del tutto subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda e delle pretese di parte attrice, ricondurle nei limiti del giusto e dell'equo e delimitare, circoscrivere, contenere
Cont l'eventuale condanna della convenuta nei limiti del grado-quota di colpa-responsabilità che in denegata ipotesi dovesse essere riconosciuta in capo al personale medico-sanitario di quest'ultima, ponendo a carico della struttura sanitaria solo i danni e le conseguenze dirette dell'operato del proprio personale medico-sanitario. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
pagina 3 di 13 Disposta una CTU medico legale, il procedimento era trattenuto in decisione all'udienza del
29.11.2024 – poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella loro massima estensione.
La responsabilità dell'azienda sanitaria convenuta andrà certamente dichiarata, essendo emersi, nel corso dell'istruttoria, evidenti profili di colpa a carico dei sanitari dipendenti della struttura pubblica.
E' pacifico che nel caso di paziente preso in carico presso una struttura deputata a fornire assistenza sanitaria, la responsabilità della stessa per danni cagionati dai medici propri dipendenti agli utenti si instaura sulla base del contratto tra il paziente stesso ed il soggetto gestore della struttura (c.d. contratto di spetalità). Sul punto la Cassazione è stata costante nell'affermare che “l'accettazione di un paziente in una struttura ospedaliera (pubblica o privata) ai fini del ricovero o di una visita comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, laddove la responsabilità del medico dipendente dell'ente ospedaliero verso il paziente è fondata sul contatto sociale instauratosi tra questo ultimo e il medico” (ex multis Cass. 7768 del 2015). In particolare, l'adempimento di tale contratto, con riguardo alle prestazioni di natura sanitaria, è regolato dalle norme che disciplinano la corrispondente attività del medico nell'ambito del contratto di prestazione d'opera professionale, con la conseguenza che l'azienda sanitaria risponde dei danni derivati al paziente da trattamenti sanitari praticatigli con colpa dai suoi dipendenti, alla stregua delle norme di cui agli art. 1176 e 2236 c.c., essendo ravvisabile una responsabilità contrattuale del committente per l'errore commesso dai suoi preposti (ex multis Cass. Sez. 3, 8 maggio 2001, n. 6386). La responsabilità del medico, poi, si espande alla struttura sanitaria ove lo stesso opera e nella cui organizzazione è inserito: l'art. 1228 c.c., infatti, esplica una forma di responsabilità contrattuale indiretta secondo cui: “il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde dei fatti dolosi e colposi di questi”. La struttura sanitaria, pertanto, sarà responsabile (Cass. Civ., Sez. III, 28/8/2009, n. 18805;
Cass. Civ., Sez. III, 31/03/2015, n. 6436) in caso di malpractice del proprio dipendente: la stessa per essere esente da responsabilità dovrà dimostrare di aver predisposto in maniera ottimale e tempestiva tutti i servizi richiestigli e di essersi avvalsa, nell'esplicazione degli stessi, di personale idoneo e competente.
La predetta impostazione, come noto, è stata pienamente recepita dalla legge ” che, CP_7
facendo propri gli approdi della giurisprudenza sul punto, ha qualificato positivamente la responsabilità della struttura sanitaria come contrattuale ex art. 1218 c.c. e ss. Ne consegue che la struttura o il professionista sanitario sono tenuti a svolgere la propria attività utilizzando i mezzi scientifici più idonei a raggiungere il risultato favorevole al paziente-creditore, mentre non è richiesto l'effettivo raggiungimento di un determinato risultato, nella specie la guarigione.
pagina 4 di 13 L'inadempimento all'obbligazione, pertanto, deve essere desunto non già semplicemente dal mancato raggiungimento del risultato, bensì dalla diligenza richiesta ai fini dell'esecuzione della prestazione professionale. La diligenza, a propria, volta, dovrà essere valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata (ai sensi dell'art. 1176 c.c.) e, ai sensi dell'art. 2236 c.c., qualora la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non potrà rispondere dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.
Colpa grave che, nel caso di specie può dirsi sussistente in capo ai sanitari dipendenti dell'
[...]
CP_1
Ciò chiarito, come anticipato, sui fatti di causa era richiesta la consulenza medico legale di un collegio peritale che, con massimo rigore scientifico, ricostruiva nel dettaglio la vicenda esplicitando, nel rispetto del contraddittorio delle parti, le ragioni che conducevano a concludere per l'esistenza di un errore iatrogeno.
Pertanto, avendo i CCTTUU adempiuto al proprio incarico mediante il deposito di una perizia del tutto coerente con la documentazione in atti e priva di vizi logici e giuridici, questo giudice intende farla propria.
In particolare, i consulenti nominati, spiegavano che – sulla base dell'ampia letteratura scientifica citata
– il referto della PET eseguita il 14.3.2018 presso la Medicina Nucleare dell'H di Ascoli Piceno, ove si legge “sfumata iperfissazione a livello ilare a Sn (SUV max=4,74) , reperto in prima ipotesi da riferire
a flogosi aspecifica, ma meritevole di correlazione con dati clinici/monitoraggio evolutivo”, letto unitamente alla tosse ed alla febbre manifestate dalla paziente, “suggerivano di effettuare un monitoraggio che non è stato fatto ( ved. il caso “discusso in equipe” dalla Ematologia di Ascoli
Piceno), considerando il SUV max = 4,74. Anche gli alti indici di flogosi - seppur dato molto
“aspecifico”- accompagnati da astenia, ipotensione e dolori diffusi, avrebbero dovuto rappresentare un “campanello d'allarme” per i Sanitari che avevano in cura la ” (così pag. 6 II Parte_1
relazione depositata a chiarimenti in data 18.7.2024).
Ed invece, i sanitari, omettendo di prescrivere, nonostante le evidenze, “indagini quali una broncoscopia;
una consulenza pneumologica;
Rx e TC toracica, come correttamente eseguito – tardivamente- dopo essersi rivolta in un'altra struttura (H di Teramo)” che avrebbero permesso di giungere ad una pronta diagnosi del “carcinoma polmonare squamo cellulare del lobo superiore di sn.
T2N1Mx. Anamnesi di mieloma multiplo” hanno costretto l'attrice a subire l'intervento di pneumectomia Sn anziché una meno invasiva lobectomia selettiva (vedi pag. 7 II relazione depositata a chiarimenti in data 18.7.2024).
pagina 5 di 13 Ed infatti, come condivisibilmente evidenziato dai CCTTUU “la PET del 14.3.2018 segnalava un incremento del SUV a 4,74”, valore che, seppur non indice patognomico, era comunque relativamente alto, anche considerato il fatto che, oltre alla sintomatologia presentata dalla paziente, il referto stesso del 14.3.2018 consigliava un monitoraggio evolutivo, monitoraggio che, concludono i ccttuu “avrebbe modificato il decorso della neoplasia, intervenendo più tempestivamente e in maniera meno demolitiva” (vedi pag. 7 II relazione depositata a chiarimenti in data 18.7.2024). Alla luce di tali dati, dunque, l'evoluzione progressiva della neoplasia polmonare può dirsi – in base alla regola del più probabile che non – strettamente correlata alla ritardata diagnosi.
Non convincono, sul punto, le osservazioni della parte convenuta e relative alla “confusione” creata nei sanitari dalla presenza della precedente bronchite del dicembre 2017 che si era risolta favorevolmente con la terapia antibiotica. Si ritiene, infatti, non scusabile il comportamento di un sanitario che, a fronte di un seppur debole indice di carcinoma, a fronte della persistente tosse e febbre della paziente, ed a fronte di una chiara indicazione contenuta nel referto della PET del 14.3.2018 di correlazione con dati clinici/monitoraggio evolutivo, supponga – errando – che trattasi dell'evoluzione di una banale bronchite in un soggetto che già presentava importanti comorbilità.
Si condividono, poi, le risposte dei CCTTUU alle osservazioni dell' ove i consulenti CP_1 sottolineavano che “non è accettabile la osservazione da parte resistente di “voler evitare
l'esposizione a radiazioni ionizzanti, in un soggetto che ha già preso tanti raggi”, come affermato in sede di discussione con i CTP. Ugualmente non convincenti risultano le affermazioni da parte ricorrente sui falsi positivi del SUV, indicando un valore di 2.5 come riferimento, dato che nel caso in esame il valore riscontrato era molto più elevato ( 4.74)”. Come anticipato, infatti, anche il sospetto di un “falso positivo”, non giustifica una superficiale valutazione del caso, soprattutto in considerazione della gravità della malattia di cui poteva essere indicatore.
Alla luce di quanto sopra, dunque, può dirsi che qualora i sanitari che avevano in cura la paziente avessero correttamente eseguito ulteriori accertamenti - tra l'altro suggeriti dal Medico Nucleare – certamente la paziente avrebbe evitato la progressione della neoplasia polmonare e la necessità di procedere ad un intervento ben più demolitivo eseguito dopo un anno e mezzo (pneumectomia anziché lobectomia selettiva).
Accertato il ritardo diagnostico e il nesso causale tra lo stesso e il maggior danno subito dalla paziente, il collegio peritale nominato valutava correttamente le conseguenze pregiudizievoli causalmente ricollegabili all'errore iatrogeno in termini di danno differenziale dal momento che, “al di là dal comportamento imputabile dei Sanitari, la progressione del Ca polmonare sarebbe stata inevitabile,
pagina 6 di 13 portando ad una invalidità di grado differente se precocemente trattato” (così pag. 9 II relazione depositata a chiarimenti in data 18.7.2024).
Sulla scorta di quanto sopra, dunque, i CCTTUU tenuto ampiamente conto di tutti i fattori incidenti nel caso di specie - compresa la condizione psichica residuata in capo all'attrice – concludevano affermando che – applicando le indicazioni della SIMLA (Soc. It. Medicina Legale e delle
Assicurazioni) – “i postumi permanenti non sono migliorabili;
secondo le tabelle di riferimento dei testi sopracitati sono stati calcolati al 30%” mentre “in assenza di “danno iatrogeno”, con una inevitabile lobectomia sarebbero residuati postumi permanenti del 10%, in relazione alle Tabelle di riferimento”. Determinavano motivatamente, poi, la ITT in giorni 66 gg – “corrispondenti ai vari ricoveri del 18.7.19 all' H di Teramo, fino alla PET del 23.8.19 ; ricovero dal 9.9.=>19.9.19 (Ascoli
Piceno); ricovero dal 27.9.19=>9.10.19 (Roma); e le complicanze relative alla pericardite, con i successivi ricoveri a Teramo ( 4.11=> 14.11.19 e 25.11=> 28.11.19)” - la parziale al 75% corrispondente ai periodi di convalescenza tra i vari ricoveri in 30 gg;
mentre non ritenevano imputabile all'errore iatrogeno la ITP al 50% ed al 25%, ritenuta sovrapponibile a quella di una lobectomia (v. pag. 10 II relazione depositata a chiarimenti in data 18.7.2024)
Si tratta, dunque, di un danno iatrogeno differenziale ossia quello che, in giurisprudenza, viene definito come la percentuale di danno che si sarebbe potuta evitare se l'intervento medico fosse stato adeguato, distinguendosi così dal danno complessivo subito dal paziente.
Il danno iatrogeno differenziale, pertanto, andrà calcolato “monetizzando il grado complessivo di invalidità permanente accertato in corpore;
monetizzando il grado verosimile di invalidità permanente che sarebbe comunque residuato all'infortunio anche in assenza dell'errore medico;
detraendo il secondo importo dal primo” (Cass. III, 27/09/2021, n. 26117).
Passando alla quantificazione economica di tale danno, come noto, la l. 8 marzo 2017, n. 24, art. 7, comma 4, ha previsto che il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto art. 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli.
Tuttavia, benchè la citata tabella unica per le lesioni macropermaenti sia stata di recente pubblicata ed è entrata in vigore a partire dal 5 marzo 2025, la stessa, per espressa previsione normativa si applica ai sinistri verificatisi in data successiva alla sua entrata in vigore. Ne discende che, nel caso di specie, in continuità con quanto ritenuto in passato dalla condivisibile ed assolutamente maggioritaria giurisprudenza, al fine di garantire uniformità di valutazioni su tutto il territorio nazionale, saranno pagina 7 di 13 ancora applicabili – nei casi di cui all'art. 138 del Codice delle Assicurazioni private – le Tabelle adottate dal Tribunale di Milano.
Tali tabelle, infatti, oltre alla “vocazione nazionale” - evidenziata anche dalla Suprema Corte di
Cassazione nella sentenza n. 12408/11 - sono state rielaborate all'esito delle pronunzie delle Sezioni
Unite del 2008, facendo dunque propri i condivisibili insegnamenti del Supremo Consesso.
In particolare, esse hanno determinato il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente, procedendo ad un aumento dell'originario punto tabellare tenuto conto della gravità delle lesioni e dell'età del soggetto leso, posto in relazione il concreto evento biologico con il quadro completo delle funzioni vitali in cui poteva e potrà estrinsecarsi l'efficienza psicofisica dell'attrice.
Sul punto è bene ricordare come, alla luce del costante orientamento della Corte di Cassazione, non è più ammesso il riconoscimento di molteplici voci di liquidazione del danno non patrimoniale e ciò al fine di evitare inammissibili duplicazioni risarcitorie. Com'è noto, infatti, si è avuto espresso riconoscimento di un sistema di risarcimento del danno alla persona bipolare - ossia di danno patrimoniale e non patrimoniale - ove quest'ultimo comprende il danno biologico in senso stretto
(inteso come lesione del diritto della persona alla salute consistente in una menomazione dell'integrità dell'organismo umano nella sua struttura psicofisica), il danno morale come tradizionalmente inteso
(inteso come sofferenza morale, non necessariamente transeunte, turbamento dello stato d'animo del danneggiato), nonché tutti quei pregiudizi diversi e ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto ovvero di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.
In sostanza, secondo il costante orientamento, ribadito dalla storica sentenza della Suprema Corte a
Sezioni unite n. 26972 del 2008, condiviso da questo Tribunale, “nel bipolarismo risarcitorio (danni patrimoniali e danni non patrimoniali) previsto dalla legge, al di là della questione puramente nominalistica, non è possibile creare nuove categorie di danni, ma solo adottare, per chiarezza del percorso liquidatorio, voci o profili di danno, con contenuto descrittivo – ed in questo senso ed a questo fine può essere utilizzata anche la locuzione danno esistenziale, accanto a quella di danno morale e danno biologico – tenendo conto che, da una parte, deve essere liquidato tutto il danno, non lasciando privi di risarcimento profili di detto danno, ma che, dall'altra, deve essere evitata la duplicazione dello stesso che urta contro la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana” (cfr. anche ex multis Cass. Sez. III n. 22884 del 30.10.2007).
Più di recente è stato precisato dalla Cassazione con la sentenza del 17/01/2018 n. 901 che la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle richiamate Sezioni
pagina 8 di 13 Unite della S.C., deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
Da ciò discende che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti occorrerà valutare rigorosamente, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in pejus rispetto alla vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte Costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017, n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti.
Seguendo tale insegnamento, dunque, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel “vulnus” arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute, mentre una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno morale).
Proprio in relazione al danno morale è ormai pacifico “il principio dell'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma danno morale allude a una realtà che (diversamente dal danno biologico) rimane in sé insuscettibile di alcun accertamento medico-legale, e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo e indipendente
(pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (v. Sez. 3,
Sentenza n. 25164 del 10/11/2020); da tali premesse discende che, nel procedere alla liquidazione del complessivo danno non patrimoniale, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale (c.d. danno biologico) e del danno
pagina 9 di 13 morale; 2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto
3) all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale (biologico)” (così Cass.
15733/22).
Trasponendo tali principi al caso che ci occupa può certamente dirsi che nella percentuale di invalidità biologica correttamente e motivatamente riconosciuta dal collegio peritale, andranno ricomprese tutte le ripercussioni negative – considerate quali conseguenze dirette ed immediate dell'errore medico - che l'attrice ha subito e subirà per il resto della propria esistenza alla stregua di un qualunque altro soggetto nella medesima condizione.
Pertanto se, per dirla con le parole della Suprema Corte, la misura standard del risarcimento potrà essere aumentata “solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e affatto peculiari” e di cui, chiaramente, la parte abbia fornito adeguata prova (cfr. Cassazione civile, sez. III, ordinanza
27/03/2018 n° 7513) - e se, nel caso di specie, le citate conseguenze dannose ulteriori e peculiari non sono state dimostrate dalla parte, ne discende che le stesse non potrebbero in questa sede essere risarcite.
Ed infatti, da un lato, l'attrice non ha in alcun modo dimostrato che il danno iatrogeno che ci occupa abbia cagionato conseguenze anomale e peculiari, rispetto a quelle che qualunque soggetto, nella medesima situazione della stessa, avrebbe patito, dall'altro è evidente come questo giudice non potrebbe ritenere l'esistenza di danni in re ipsa.
È vero, infatti, che l'attrice, in sede di citazione, accennava al fatto che “la chemioterapia e la radio terapia alla quale l'attrice anche attulamente si sta sottoponendo sempre per la patologia mielomatosa, presenta dei limiti e dei rischi commessi alla mancanza di un polmone” e che “la presenza di un solo polmone risulta sicuramente più rischioso un eventuale intervento di trapianto o autotrapianto di midollo e/o di cellule staminali che infatti, allo stato gli specialisti che hanno in cura la deducente per tale patologia, sconsigliano proprio per la specifica condizione della paziente”, ma di tali affermazioni non vi è evidenza nemmeno nella relazione del CTP di parte.
Ne discende che non potrebbe, nel caso che ci occupa, essere riconosciuta alcuna personalizzazione.
pagina 10 di 13 Sotto altro profilo, andrà invece riconosciuto il c.d. danno morale in considerazione dell'aggravamento
– certamente in misura più che proporzionale – della sofferenza soggettiva patita dall'attrice e diretta conseguenza del ritardo diagnostico che ci occupa.
Si può ragionevolmente presumere, infatti, che un soggetto già colpito – come accertato dai CCTTUU - da una sindrome “ansioso-depressiva, più che comprensibile data la storia clinica”, sindrome “già presente alla dimissione del 22.4.17 ( risulta già prescritta da allora terapia con Xanax 0,5 mg x3/die e
Cipralex 5-10 gtt/die al controllo del 22.8.17 e seguenti)” abbia dovuto sopportare una maggiore sofferenza – a seguito dell'errore iatrogeno - rispetto ad un soggetto con una “normale” storia clinica.
Come più volte ribadito, infatti, l'errore iatrogeno che ci occupa si è inserito nell'alveo di un già gravemente compromesso quadro clinico (Sjogren, LES, mieloma multiplo), con la conseguenza che la crescita in maniera più che esponenziale della sofferenza interiore giustifica, in questo caso, il riconoscimento di un danno morale nella misura percentuale prevista dalle tabelle di Milano del 2024
(46%).
Ciò chiarito, come visto, in capo all'attrice sono residuati postumi invalidanti complessivi pari al 30% che - tenuto conto della gravità delle lesioni e dell'età dei soggetto leso al momento dell'errore iatrogeno (48 anni al mese di maggio 2018) posto in relazione il concreto evento biologico con il quadro completo delle funzioni vitali in cui poteva e potrà estrinsecarsi l'efficienza psicofisica dell'attrice – corrispondono, in applicazione delle Tabelle di Milano del 2024, ad euro € 114.913,00 che, incrementati – per quanto detto – del 46% per il danno morale, conducono ad una monetizzazione del danno non patrimoniale, per invalidità permanente, astrattamente risarcibile di € 167.773,00.
Come visto, invece, in assenza dell'errore diagnostico, i postumi invalidanti residuati sarebbero stati pari al 10%, liquidabili – in applicazione dei medesimi criteri di cui sopra – in complessivi € 19.985,00 che sarebbero stati incrementati – per quanto detto – nella misura del 26% prevista dalle Tabelle
Milanesi per il danno morale, per un totale di euro 25.181,00.
Ne discende che, può dirsi – in applicazione di quanto sopra detto in ordine al calcolo del danno differenziale – all'attrice spetterà, a titolo di danno non patrimoniale permanente “differenziale”, la complessiva somma di euro 142.592,00, somma già rivalutata.
A tale somma andrà aggiunto il danno liquidabile per l'invalidità temporanea “differenziale” calcolata dai CCTTUU in complessivi giorni 66 di Temporaneo Totale, giorni 30 di Temporanea Parziale al
75%. Ne discende che a titolo di risarcimento del danno derivante da inabilità temporanea totale andrà liquidata la somma di € 7.590,00 (partendo da un punto base I.T.T. di euro 115,00); a titolo di risarcimento del danno derivante da inabilità temporanea parziale al 75% andrà liquidata la somma di €
pagina 11 di 13 2.587,50 (partendo da un punto base I.T.T. di euro 115,00), per un totale, a titolo di danno biologico temporaneo “differenziale” pari ad € 10.177,50, somma già rivalutata.
Su tale somma dovranno conteggiarsi gli interessi dal giorno del fatto alla data della presente pronuncia. Al fine di effettuare tale calcolo, in base al costante insegnamento della Corte di Cassazione sarà necessario “devalutare” tale somma al giorno in cui si è consumato l'illecito e sull'importo così ottenuto calcolare gli interessi sulla somma anno per anno rivalutata (Cass. Civ. Sez. Un. 17/02/95
n.1712).
Passando alla valutazione del danno patrimoniale richiesto, si tratta delle spese sostenute dall'attrice per la redazione della consulenza tecnica di parte, spese che possono certamente considerarsi necessarie all'attrice al fine di veder tutelato il proprio diritto.
Si è detto, sul punto, che “sono ripetibili dalla parte vittoriosa gli onorari del consulente tecnico da essa assunto (Cass. n. 1626 del 1965; conf. n. 625 del 1972)” (Cass. 16990/2017) pertanto, “le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi
l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell' art. 92 cod. proc. civ. (Cass. n. 3716 del
11 giugno 1980: conf. Cass. n. 10173 del 2015, n. 84 del 2013, n. 6056 del 1990, n. 625 del 1972, n.
1626 del 1965). Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa (art. 75 disp. att. cod. proc. civ.)” (Cassazione, ordinanza n. 26729 del 15 ottobre 2024).
Pertanto, ritenuta la congruità dei citati esborsi, il danno patrimoniale andrà riconosciuto nella misura richiesta di euro 1220,00 oltre interessi dal giorno dell'effettivo esborso al giorno della presente pronuncia.
Dalla data della presente decisione (che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta), sul totale delle somme così come sopra liquidate per sorte capitale e lucro cessante, competono gli interessi legali fino al soddisfo ex art. 1282 c.c.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in favore dello
Stato ex art. 133 TUSG – stante l'ammissione dell'attrice al Patrocinio a spese dello Stato - in relazione al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte attrice.
Le spese di CTU andranno definitivamente ed integralmente poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 2068 del 2022, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed pagina 12 di 13 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie la domanda come specificato in parte motiva e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di euro 142.592,00 per danno biologico permanente, euro 10.177,50 per danno biologico temporaneo ed euro 1220,00 per danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione come specificato in parte motiva;
- condanna la parte convenuta a rimborsare allo Stato ex art. 133 TUSG le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 14.103,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Ascoli Piceno, 18 marzo 2025
Il Giudice
Enza Foti
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2068/2022 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'avv. SCIPIONI Parte_1 C.F._1
ANTONELLA giusta procura in atti;
attrice contro
( ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. CAMELI CORRADO giusta procura in atti;
convenuta
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato chiamava in giudizio la Parte_1 [...]
(ora spiegando che a seguito di diagnosi di Mieloma multiplo IgK/K StadioII/ CP_1 CP_2
A DS, crab + lesionilitiche, era arruolata nel protocollo UNITO – FORTE, protocollo Per_1
sperimentale della durata di 12 mesi che prevedeva un trattamento chemioterapico particolarmente impegnativo presso l'ospedale di Ascoli Piceno. La paziente, dunque, era costantemente monitorata – anche con esami strumentali - presentando, in aggiunta alle problematiche collegate alle proprie pregresse patologie, anche febbre e tosse che perduravano per diversi mesi. Nel mese di marzo 2018 i sanitari della ematologia di Ascoli Piceno che la seguivano disponevano, come di routine, una PET di controllo, eseguita in data 14.3.2018 presso l'UOC di Medicina Nucleare dell'Ospedale di Ascoli
Piceno. All'esito dell'esame i sanitari refertavano “sfumata iperfissazione a livello ilare polmonare bilaterale, con area di focale iperfissazione del tracciante in sede ilare a sinistra (SUVmax=4.74), reperto in prima ipotesi da riferire a flogosi aspecifica, ma meritevole di correlazione con i dati clinici/monitoraggio evolutivo”. Nonostante i ripetuti e successivi controlli e nonostante le visite pagina 1 di 13 ematologiche eseguite come da protocollo Unito-Forte i sanitari non prescrivevano alcun approfondimento in relazione alla situazione polmonare evidenziata nella PET del 14 marzo 2018, pure in loro possesso. Perdurando il dolore al torace e la tosse la si sottoponeva ad ulteriori Parte_1
visite e controlli, tra cui un RX torace presso l'Ospedale Mazzini di Teramo. L'esito dell'esame indicava, tra l'altro, la necessità di una urgente valutazione clinica con altri dati ed ulteriori indagini sicché l'attrice, inviata al P.S. veniva ricoverata in data 18.07.2019 per tosse persistente e dispnea presso l'unità di medicina interna del presidio ospedaliero di Teramo e dimessa in data 27.07.2019 con la seguente diagnosi: «Neoformazione bronco lobare superiore di sinistra (esame istologico in corso) in paziente con mieloma multiplo igG/lambda Stadio III/ A DS, crab+ per lesionilitiche. LES in follow
-up specialistico». Pertanto, in data 23.08.2019, era sottoposta a nuova PET presso l'ospedale di Ascoli
Piceno che, per quanto qui interessa, evidenziava una “persistenza dell'area di focale iperfissazione del tracciante in sede ilare polmonare a sinistra (SUVmax=21,48, VS precedente 4.74) reperto marcatamente incrementato per indice di captazione e dimensione con attuale estensione a carico del bronco omolaterale e della regione sottocarenale. Si associa verosimile polmonare a sinistra e moderata captazione a carico di un linfonodo paraortico (SUVmax 3,62). Il quadro necessita di ulteriore accertamento diagnostico (come peraltro già in programma)”.
Ricoverata presso la divisione di pneumologia dell'Ospedale civile di Ascoli Piceno, dopo una serie di accertamenti, l'attrice riceveva la diagnosi di “carcinoma polmonare squamo cellulare del lobo superiore di sn. T2N1Mx. Anamnesi di mieloma multiplo”. Pertanto, in data 30.9.2019, era sottoposta presso l' di Roma, ad intervento chirurgico di toracotomia Controparte_3
sinistra – pneumectomia e il 1° ottobre ad un ulteriore intervento chirurgico di toracotomia sinistra per drenaggio e dimessa il 9 ottobre 2019. In data 4.11.2019 l'istante veniva nuovamente ricoverata, questa volta presso ospedale civile di Teramo per febbre con versamento pleuropericardico e, sottoposta ad esame e ad idonea terapia, dimessa in data 14.11.2019 e poi successivamente ricoverata il 25 novembre sino al 28 novembre 2019 sempre per pericardite post pneumectomia per K con reliquato di esile versamento pleurico sn.
Pertanto, affermava che il ritardo diagnostico del “carcinoma polmonare squamo cellulare del lobo superiore di sn. T2N1Mx. Anamnesi di mieloma multiplo” - già valutabile sulla base della PET del
14.3.2018, letta unitamente alle manifestazioni di tosse e febbre da parte della paziente e alle ripetute segnalazioni di dolore al torace – aveva avuto quale conseguenza la necessità di asportazione dell'organo polmonare, asportazione che avrebbe potuto essere evitata qualora i sanitari dell'Ospedale civile di Ascoli Piceno avessero eseguito l'approfondimento diagnostico suggerito nel referto della PET del 14.03.2018. Aggiungeva, tra l'altro, di dover sopportare, per via dell'errore sanitario, tutti i disagi pagina 2 di 13 collegati alla perdita del polmone, con inevitabili ripercussioni sul proprio stato di salute e benessere anche psichico. Sottolineava, poi, tutti i limiti e i rischi connessi alla mancanza di un polmone in relazione alla chemioterapia e la radio terapia alla quale era sottoposta per via della pregressa patologia mielomatosa. Concludeva, dunque, chiedendo di “1) accertare e dichiarare che l'attrice, in conseguenza del ritardo diagnostico e delle omissioni compiute nelle prestazioni sanitarie presso la struttura ospedaliera (UOC Ematologia e Terapia Cellulare) appartenente alla
[...]
ha subito un danno biologico Controparte_4
permanente valutabile nella misura del 30% con un periodo di inabilità temporanea quantificata in complessivi gg. 140, di cui gg. 50 al 100%, gg. 30 al 75% e gg. 60 al 50% o nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa;
2) accertare e dichiarare la responsabilità della
[...]
anche ai sensi dell'art. 1228 Cod. Civ., nella causazione del Controparte_4
danno subito dall'attrice in conseguenza del ritardo diagnostico e delle omissioni compiute nelle prestazioni sanitarie presso la struttura ospedaliera (UOC Ematologia e Terapia Cellulare) appartenente alla Ascoli Piceno;
3) condannare, pertanto, la convenuta Controparte_4 CP_4
c.f. e p.Iva Controparte_5
, in persona del Direttore Generale, legale rappresentante p.t, al risarcimento del danno P.IVA_1 in favore dell'attrice, nella misura complessiva di €183.258,50, per le causali di cui in narrativa o nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento e sino all'effettivo soddisfo;
4) con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Si costituiva in giudizio - subentrata all' quale ente liquidatore CP_2 CP_1 designato, ai sensi del comma 9 dell'art. 42 L.R. Marche n.19/2022, per la gestione della
[...]
- contestando in fatto ed in diritto quanto affermato dall'attrice. Negava la sussistenza di CP_6
profili di responsabilità rintracciabili nell'operato dei sanitari del nosocomio ascolano e, nel quantum, contestava la pretesa dell'attrice, ritenuta eccessiva e sproporzionata. Concludeva, dunque, chiedendo
“nel merito rigettare la domanda attorea perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto;
in via del tutto subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda e delle pretese di parte attrice, ricondurle nei limiti del giusto e dell'equo e delimitare, circoscrivere, contenere
Cont l'eventuale condanna della convenuta nei limiti del grado-quota di colpa-responsabilità che in denegata ipotesi dovesse essere riconosciuta in capo al personale medico-sanitario di quest'ultima, ponendo a carico della struttura sanitaria solo i danni e le conseguenze dirette dell'operato del proprio personale medico-sanitario. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
pagina 3 di 13 Disposta una CTU medico legale, il procedimento era trattenuto in decisione all'udienza del
29.11.2024 – poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella loro massima estensione.
La responsabilità dell'azienda sanitaria convenuta andrà certamente dichiarata, essendo emersi, nel corso dell'istruttoria, evidenti profili di colpa a carico dei sanitari dipendenti della struttura pubblica.
E' pacifico che nel caso di paziente preso in carico presso una struttura deputata a fornire assistenza sanitaria, la responsabilità della stessa per danni cagionati dai medici propri dipendenti agli utenti si instaura sulla base del contratto tra il paziente stesso ed il soggetto gestore della struttura (c.d. contratto di spetalità). Sul punto la Cassazione è stata costante nell'affermare che “l'accettazione di un paziente in una struttura ospedaliera (pubblica o privata) ai fini del ricovero o di una visita comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, laddove la responsabilità del medico dipendente dell'ente ospedaliero verso il paziente è fondata sul contatto sociale instauratosi tra questo ultimo e il medico” (ex multis Cass. 7768 del 2015). In particolare, l'adempimento di tale contratto, con riguardo alle prestazioni di natura sanitaria, è regolato dalle norme che disciplinano la corrispondente attività del medico nell'ambito del contratto di prestazione d'opera professionale, con la conseguenza che l'azienda sanitaria risponde dei danni derivati al paziente da trattamenti sanitari praticatigli con colpa dai suoi dipendenti, alla stregua delle norme di cui agli art. 1176 e 2236 c.c., essendo ravvisabile una responsabilità contrattuale del committente per l'errore commesso dai suoi preposti (ex multis Cass. Sez. 3, 8 maggio 2001, n. 6386). La responsabilità del medico, poi, si espande alla struttura sanitaria ove lo stesso opera e nella cui organizzazione è inserito: l'art. 1228 c.c., infatti, esplica una forma di responsabilità contrattuale indiretta secondo cui: “il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde dei fatti dolosi e colposi di questi”. La struttura sanitaria, pertanto, sarà responsabile (Cass. Civ., Sez. III, 28/8/2009, n. 18805;
Cass. Civ., Sez. III, 31/03/2015, n. 6436) in caso di malpractice del proprio dipendente: la stessa per essere esente da responsabilità dovrà dimostrare di aver predisposto in maniera ottimale e tempestiva tutti i servizi richiestigli e di essersi avvalsa, nell'esplicazione degli stessi, di personale idoneo e competente.
La predetta impostazione, come noto, è stata pienamente recepita dalla legge ” che, CP_7
facendo propri gli approdi della giurisprudenza sul punto, ha qualificato positivamente la responsabilità della struttura sanitaria come contrattuale ex art. 1218 c.c. e ss. Ne consegue che la struttura o il professionista sanitario sono tenuti a svolgere la propria attività utilizzando i mezzi scientifici più idonei a raggiungere il risultato favorevole al paziente-creditore, mentre non è richiesto l'effettivo raggiungimento di un determinato risultato, nella specie la guarigione.
pagina 4 di 13 L'inadempimento all'obbligazione, pertanto, deve essere desunto non già semplicemente dal mancato raggiungimento del risultato, bensì dalla diligenza richiesta ai fini dell'esecuzione della prestazione professionale. La diligenza, a propria, volta, dovrà essere valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata (ai sensi dell'art. 1176 c.c.) e, ai sensi dell'art. 2236 c.c., qualora la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non potrà rispondere dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.
Colpa grave che, nel caso di specie può dirsi sussistente in capo ai sanitari dipendenti dell'
[...]
CP_1
Ciò chiarito, come anticipato, sui fatti di causa era richiesta la consulenza medico legale di un collegio peritale che, con massimo rigore scientifico, ricostruiva nel dettaglio la vicenda esplicitando, nel rispetto del contraddittorio delle parti, le ragioni che conducevano a concludere per l'esistenza di un errore iatrogeno.
Pertanto, avendo i CCTTUU adempiuto al proprio incarico mediante il deposito di una perizia del tutto coerente con la documentazione in atti e priva di vizi logici e giuridici, questo giudice intende farla propria.
In particolare, i consulenti nominati, spiegavano che – sulla base dell'ampia letteratura scientifica citata
– il referto della PET eseguita il 14.3.2018 presso la Medicina Nucleare dell'H di Ascoli Piceno, ove si legge “sfumata iperfissazione a livello ilare a Sn (SUV max=4,74) , reperto in prima ipotesi da riferire
a flogosi aspecifica, ma meritevole di correlazione con dati clinici/monitoraggio evolutivo”, letto unitamente alla tosse ed alla febbre manifestate dalla paziente, “suggerivano di effettuare un monitoraggio che non è stato fatto ( ved. il caso “discusso in equipe” dalla Ematologia di Ascoli
Piceno), considerando il SUV max = 4,74. Anche gli alti indici di flogosi - seppur dato molto
“aspecifico”- accompagnati da astenia, ipotensione e dolori diffusi, avrebbero dovuto rappresentare un “campanello d'allarme” per i Sanitari che avevano in cura la ” (così pag. 6 II Parte_1
relazione depositata a chiarimenti in data 18.7.2024).
Ed invece, i sanitari, omettendo di prescrivere, nonostante le evidenze, “indagini quali una broncoscopia;
una consulenza pneumologica;
Rx e TC toracica, come correttamente eseguito – tardivamente- dopo essersi rivolta in un'altra struttura (H di Teramo)” che avrebbero permesso di giungere ad una pronta diagnosi del “carcinoma polmonare squamo cellulare del lobo superiore di sn.
T2N1Mx. Anamnesi di mieloma multiplo” hanno costretto l'attrice a subire l'intervento di pneumectomia Sn anziché una meno invasiva lobectomia selettiva (vedi pag. 7 II relazione depositata a chiarimenti in data 18.7.2024).
pagina 5 di 13 Ed infatti, come condivisibilmente evidenziato dai CCTTUU “la PET del 14.3.2018 segnalava un incremento del SUV a 4,74”, valore che, seppur non indice patognomico, era comunque relativamente alto, anche considerato il fatto che, oltre alla sintomatologia presentata dalla paziente, il referto stesso del 14.3.2018 consigliava un monitoraggio evolutivo, monitoraggio che, concludono i ccttuu “avrebbe modificato il decorso della neoplasia, intervenendo più tempestivamente e in maniera meno demolitiva” (vedi pag. 7 II relazione depositata a chiarimenti in data 18.7.2024). Alla luce di tali dati, dunque, l'evoluzione progressiva della neoplasia polmonare può dirsi – in base alla regola del più probabile che non – strettamente correlata alla ritardata diagnosi.
Non convincono, sul punto, le osservazioni della parte convenuta e relative alla “confusione” creata nei sanitari dalla presenza della precedente bronchite del dicembre 2017 che si era risolta favorevolmente con la terapia antibiotica. Si ritiene, infatti, non scusabile il comportamento di un sanitario che, a fronte di un seppur debole indice di carcinoma, a fronte della persistente tosse e febbre della paziente, ed a fronte di una chiara indicazione contenuta nel referto della PET del 14.3.2018 di correlazione con dati clinici/monitoraggio evolutivo, supponga – errando – che trattasi dell'evoluzione di una banale bronchite in un soggetto che già presentava importanti comorbilità.
Si condividono, poi, le risposte dei CCTTUU alle osservazioni dell' ove i consulenti CP_1 sottolineavano che “non è accettabile la osservazione da parte resistente di “voler evitare
l'esposizione a radiazioni ionizzanti, in un soggetto che ha già preso tanti raggi”, come affermato in sede di discussione con i CTP. Ugualmente non convincenti risultano le affermazioni da parte ricorrente sui falsi positivi del SUV, indicando un valore di 2.5 come riferimento, dato che nel caso in esame il valore riscontrato era molto più elevato ( 4.74)”. Come anticipato, infatti, anche il sospetto di un “falso positivo”, non giustifica una superficiale valutazione del caso, soprattutto in considerazione della gravità della malattia di cui poteva essere indicatore.
Alla luce di quanto sopra, dunque, può dirsi che qualora i sanitari che avevano in cura la paziente avessero correttamente eseguito ulteriori accertamenti - tra l'altro suggeriti dal Medico Nucleare – certamente la paziente avrebbe evitato la progressione della neoplasia polmonare e la necessità di procedere ad un intervento ben più demolitivo eseguito dopo un anno e mezzo (pneumectomia anziché lobectomia selettiva).
Accertato il ritardo diagnostico e il nesso causale tra lo stesso e il maggior danno subito dalla paziente, il collegio peritale nominato valutava correttamente le conseguenze pregiudizievoli causalmente ricollegabili all'errore iatrogeno in termini di danno differenziale dal momento che, “al di là dal comportamento imputabile dei Sanitari, la progressione del Ca polmonare sarebbe stata inevitabile,
pagina 6 di 13 portando ad una invalidità di grado differente se precocemente trattato” (così pag. 9 II relazione depositata a chiarimenti in data 18.7.2024).
Sulla scorta di quanto sopra, dunque, i CCTTUU tenuto ampiamente conto di tutti i fattori incidenti nel caso di specie - compresa la condizione psichica residuata in capo all'attrice – concludevano affermando che – applicando le indicazioni della SIMLA (Soc. It. Medicina Legale e delle
Assicurazioni) – “i postumi permanenti non sono migliorabili;
secondo le tabelle di riferimento dei testi sopracitati sono stati calcolati al 30%” mentre “in assenza di “danno iatrogeno”, con una inevitabile lobectomia sarebbero residuati postumi permanenti del 10%, in relazione alle Tabelle di riferimento”. Determinavano motivatamente, poi, la ITT in giorni 66 gg – “corrispondenti ai vari ricoveri del 18.7.19 all' H di Teramo, fino alla PET del 23.8.19 ; ricovero dal 9.9.=>19.9.19 (Ascoli
Piceno); ricovero dal 27.9.19=>9.10.19 (Roma); e le complicanze relative alla pericardite, con i successivi ricoveri a Teramo ( 4.11=> 14.11.19 e 25.11=> 28.11.19)” - la parziale al 75% corrispondente ai periodi di convalescenza tra i vari ricoveri in 30 gg;
mentre non ritenevano imputabile all'errore iatrogeno la ITP al 50% ed al 25%, ritenuta sovrapponibile a quella di una lobectomia (v. pag. 10 II relazione depositata a chiarimenti in data 18.7.2024)
Si tratta, dunque, di un danno iatrogeno differenziale ossia quello che, in giurisprudenza, viene definito come la percentuale di danno che si sarebbe potuta evitare se l'intervento medico fosse stato adeguato, distinguendosi così dal danno complessivo subito dal paziente.
Il danno iatrogeno differenziale, pertanto, andrà calcolato “monetizzando il grado complessivo di invalidità permanente accertato in corpore;
monetizzando il grado verosimile di invalidità permanente che sarebbe comunque residuato all'infortunio anche in assenza dell'errore medico;
detraendo il secondo importo dal primo” (Cass. III, 27/09/2021, n. 26117).
Passando alla quantificazione economica di tale danno, come noto, la l. 8 marzo 2017, n. 24, art. 7, comma 4, ha previsto che il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto art. 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli.
Tuttavia, benchè la citata tabella unica per le lesioni macropermaenti sia stata di recente pubblicata ed è entrata in vigore a partire dal 5 marzo 2025, la stessa, per espressa previsione normativa si applica ai sinistri verificatisi in data successiva alla sua entrata in vigore. Ne discende che, nel caso di specie, in continuità con quanto ritenuto in passato dalla condivisibile ed assolutamente maggioritaria giurisprudenza, al fine di garantire uniformità di valutazioni su tutto il territorio nazionale, saranno pagina 7 di 13 ancora applicabili – nei casi di cui all'art. 138 del Codice delle Assicurazioni private – le Tabelle adottate dal Tribunale di Milano.
Tali tabelle, infatti, oltre alla “vocazione nazionale” - evidenziata anche dalla Suprema Corte di
Cassazione nella sentenza n. 12408/11 - sono state rielaborate all'esito delle pronunzie delle Sezioni
Unite del 2008, facendo dunque propri i condivisibili insegnamenti del Supremo Consesso.
In particolare, esse hanno determinato il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente, procedendo ad un aumento dell'originario punto tabellare tenuto conto della gravità delle lesioni e dell'età del soggetto leso, posto in relazione il concreto evento biologico con il quadro completo delle funzioni vitali in cui poteva e potrà estrinsecarsi l'efficienza psicofisica dell'attrice.
Sul punto è bene ricordare come, alla luce del costante orientamento della Corte di Cassazione, non è più ammesso il riconoscimento di molteplici voci di liquidazione del danno non patrimoniale e ciò al fine di evitare inammissibili duplicazioni risarcitorie. Com'è noto, infatti, si è avuto espresso riconoscimento di un sistema di risarcimento del danno alla persona bipolare - ossia di danno patrimoniale e non patrimoniale - ove quest'ultimo comprende il danno biologico in senso stretto
(inteso come lesione del diritto della persona alla salute consistente in una menomazione dell'integrità dell'organismo umano nella sua struttura psicofisica), il danno morale come tradizionalmente inteso
(inteso come sofferenza morale, non necessariamente transeunte, turbamento dello stato d'animo del danneggiato), nonché tutti quei pregiudizi diversi e ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto ovvero di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.
In sostanza, secondo il costante orientamento, ribadito dalla storica sentenza della Suprema Corte a
Sezioni unite n. 26972 del 2008, condiviso da questo Tribunale, “nel bipolarismo risarcitorio (danni patrimoniali e danni non patrimoniali) previsto dalla legge, al di là della questione puramente nominalistica, non è possibile creare nuove categorie di danni, ma solo adottare, per chiarezza del percorso liquidatorio, voci o profili di danno, con contenuto descrittivo – ed in questo senso ed a questo fine può essere utilizzata anche la locuzione danno esistenziale, accanto a quella di danno morale e danno biologico – tenendo conto che, da una parte, deve essere liquidato tutto il danno, non lasciando privi di risarcimento profili di detto danno, ma che, dall'altra, deve essere evitata la duplicazione dello stesso che urta contro la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana” (cfr. anche ex multis Cass. Sez. III n. 22884 del 30.10.2007).
Più di recente è stato precisato dalla Cassazione con la sentenza del 17/01/2018 n. 901 che la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle richiamate Sezioni
pagina 8 di 13 Unite della S.C., deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
Da ciò discende che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti occorrerà valutare rigorosamente, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in pejus rispetto alla vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte Costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017, n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti.
Seguendo tale insegnamento, dunque, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel “vulnus” arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute, mentre una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno morale).
Proprio in relazione al danno morale è ormai pacifico “il principio dell'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma danno morale allude a una realtà che (diversamente dal danno biologico) rimane in sé insuscettibile di alcun accertamento medico-legale, e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo e indipendente
(pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (v. Sez. 3,
Sentenza n. 25164 del 10/11/2020); da tali premesse discende che, nel procedere alla liquidazione del complessivo danno non patrimoniale, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale (c.d. danno biologico) e del danno
pagina 9 di 13 morale; 2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto
3) all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale (biologico)” (così Cass.
15733/22).
Trasponendo tali principi al caso che ci occupa può certamente dirsi che nella percentuale di invalidità biologica correttamente e motivatamente riconosciuta dal collegio peritale, andranno ricomprese tutte le ripercussioni negative – considerate quali conseguenze dirette ed immediate dell'errore medico - che l'attrice ha subito e subirà per il resto della propria esistenza alla stregua di un qualunque altro soggetto nella medesima condizione.
Pertanto se, per dirla con le parole della Suprema Corte, la misura standard del risarcimento potrà essere aumentata “solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e affatto peculiari” e di cui, chiaramente, la parte abbia fornito adeguata prova (cfr. Cassazione civile, sez. III, ordinanza
27/03/2018 n° 7513) - e se, nel caso di specie, le citate conseguenze dannose ulteriori e peculiari non sono state dimostrate dalla parte, ne discende che le stesse non potrebbero in questa sede essere risarcite.
Ed infatti, da un lato, l'attrice non ha in alcun modo dimostrato che il danno iatrogeno che ci occupa abbia cagionato conseguenze anomale e peculiari, rispetto a quelle che qualunque soggetto, nella medesima situazione della stessa, avrebbe patito, dall'altro è evidente come questo giudice non potrebbe ritenere l'esistenza di danni in re ipsa.
È vero, infatti, che l'attrice, in sede di citazione, accennava al fatto che “la chemioterapia e la radio terapia alla quale l'attrice anche attulamente si sta sottoponendo sempre per la patologia mielomatosa, presenta dei limiti e dei rischi commessi alla mancanza di un polmone” e che “la presenza di un solo polmone risulta sicuramente più rischioso un eventuale intervento di trapianto o autotrapianto di midollo e/o di cellule staminali che infatti, allo stato gli specialisti che hanno in cura la deducente per tale patologia, sconsigliano proprio per la specifica condizione della paziente”, ma di tali affermazioni non vi è evidenza nemmeno nella relazione del CTP di parte.
Ne discende che non potrebbe, nel caso che ci occupa, essere riconosciuta alcuna personalizzazione.
pagina 10 di 13 Sotto altro profilo, andrà invece riconosciuto il c.d. danno morale in considerazione dell'aggravamento
– certamente in misura più che proporzionale – della sofferenza soggettiva patita dall'attrice e diretta conseguenza del ritardo diagnostico che ci occupa.
Si può ragionevolmente presumere, infatti, che un soggetto già colpito – come accertato dai CCTTUU - da una sindrome “ansioso-depressiva, più che comprensibile data la storia clinica”, sindrome “già presente alla dimissione del 22.4.17 ( risulta già prescritta da allora terapia con Xanax 0,5 mg x3/die e
Cipralex 5-10 gtt/die al controllo del 22.8.17 e seguenti)” abbia dovuto sopportare una maggiore sofferenza – a seguito dell'errore iatrogeno - rispetto ad un soggetto con una “normale” storia clinica.
Come più volte ribadito, infatti, l'errore iatrogeno che ci occupa si è inserito nell'alveo di un già gravemente compromesso quadro clinico (Sjogren, LES, mieloma multiplo), con la conseguenza che la crescita in maniera più che esponenziale della sofferenza interiore giustifica, in questo caso, il riconoscimento di un danno morale nella misura percentuale prevista dalle tabelle di Milano del 2024
(46%).
Ciò chiarito, come visto, in capo all'attrice sono residuati postumi invalidanti complessivi pari al 30% che - tenuto conto della gravità delle lesioni e dell'età dei soggetto leso al momento dell'errore iatrogeno (48 anni al mese di maggio 2018) posto in relazione il concreto evento biologico con il quadro completo delle funzioni vitali in cui poteva e potrà estrinsecarsi l'efficienza psicofisica dell'attrice – corrispondono, in applicazione delle Tabelle di Milano del 2024, ad euro € 114.913,00 che, incrementati – per quanto detto – del 46% per il danno morale, conducono ad una monetizzazione del danno non patrimoniale, per invalidità permanente, astrattamente risarcibile di € 167.773,00.
Come visto, invece, in assenza dell'errore diagnostico, i postumi invalidanti residuati sarebbero stati pari al 10%, liquidabili – in applicazione dei medesimi criteri di cui sopra – in complessivi € 19.985,00 che sarebbero stati incrementati – per quanto detto – nella misura del 26% prevista dalle Tabelle
Milanesi per il danno morale, per un totale di euro 25.181,00.
Ne discende che, può dirsi – in applicazione di quanto sopra detto in ordine al calcolo del danno differenziale – all'attrice spetterà, a titolo di danno non patrimoniale permanente “differenziale”, la complessiva somma di euro 142.592,00, somma già rivalutata.
A tale somma andrà aggiunto il danno liquidabile per l'invalidità temporanea “differenziale” calcolata dai CCTTUU in complessivi giorni 66 di Temporaneo Totale, giorni 30 di Temporanea Parziale al
75%. Ne discende che a titolo di risarcimento del danno derivante da inabilità temporanea totale andrà liquidata la somma di € 7.590,00 (partendo da un punto base I.T.T. di euro 115,00); a titolo di risarcimento del danno derivante da inabilità temporanea parziale al 75% andrà liquidata la somma di €
pagina 11 di 13 2.587,50 (partendo da un punto base I.T.T. di euro 115,00), per un totale, a titolo di danno biologico temporaneo “differenziale” pari ad € 10.177,50, somma già rivalutata.
Su tale somma dovranno conteggiarsi gli interessi dal giorno del fatto alla data della presente pronuncia. Al fine di effettuare tale calcolo, in base al costante insegnamento della Corte di Cassazione sarà necessario “devalutare” tale somma al giorno in cui si è consumato l'illecito e sull'importo così ottenuto calcolare gli interessi sulla somma anno per anno rivalutata (Cass. Civ. Sez. Un. 17/02/95
n.1712).
Passando alla valutazione del danno patrimoniale richiesto, si tratta delle spese sostenute dall'attrice per la redazione della consulenza tecnica di parte, spese che possono certamente considerarsi necessarie all'attrice al fine di veder tutelato il proprio diritto.
Si è detto, sul punto, che “sono ripetibili dalla parte vittoriosa gli onorari del consulente tecnico da essa assunto (Cass. n. 1626 del 1965; conf. n. 625 del 1972)” (Cass. 16990/2017) pertanto, “le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi
l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell' art. 92 cod. proc. civ. (Cass. n. 3716 del
11 giugno 1980: conf. Cass. n. 10173 del 2015, n. 84 del 2013, n. 6056 del 1990, n. 625 del 1972, n.
1626 del 1965). Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa (art. 75 disp. att. cod. proc. civ.)” (Cassazione, ordinanza n. 26729 del 15 ottobre 2024).
Pertanto, ritenuta la congruità dei citati esborsi, il danno patrimoniale andrà riconosciuto nella misura richiesta di euro 1220,00 oltre interessi dal giorno dell'effettivo esborso al giorno della presente pronuncia.
Dalla data della presente decisione (che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta), sul totale delle somme così come sopra liquidate per sorte capitale e lucro cessante, competono gli interessi legali fino al soddisfo ex art. 1282 c.c.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in favore dello
Stato ex art. 133 TUSG – stante l'ammissione dell'attrice al Patrocinio a spese dello Stato - in relazione al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte attrice.
Le spese di CTU andranno definitivamente ed integralmente poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 2068 del 2022, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed pagina 12 di 13 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie la domanda come specificato in parte motiva e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di euro 142.592,00 per danno biologico permanente, euro 10.177,50 per danno biologico temporaneo ed euro 1220,00 per danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione come specificato in parte motiva;
- condanna la parte convenuta a rimborsare allo Stato ex art. 133 TUSG le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 14.103,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Ascoli Piceno, 18 marzo 2025
Il Giudice
Enza Foti
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