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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 08/07/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 453/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 8 luglio 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato GIORGIO LUCA, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
Per la parte resistente nessuno compare;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 4 N. R.G. 453/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 453/2025 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
GIORGIO LUCA
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso roponeva opposizione Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 57/2025 – con il quale il Tribunale di Ravenna la aveva pagina 2 di 4 condannata al pagamento in favore di , della somma di € Controparte_1
2814,45 netti relativi alla retribuzione del mese di febbraio 2025, oltre accessori e spese della fase monitoria – eccependo l'intervenuto pagamento, come da disposizione di bonifico del 3.4.2025 dell'importo di € 1.092,00 netti (come da busta paga del mese di febbraio).
Nessuno si costituiva per nella fase di opposizione, con la Controparte_1
conseguenza che – essendoci regolare notifica – lo stesso va dichiarato contumace.
Il ricorso è fondato.
Il pagamento (dell'importo netto di € 1.092,00, corrispondente al netto della busta di febbraio, per lordi € 2814,45) è stato disposto con bonifico il 3.4.2025, stessa data del deposito del decreto ingiuntivo ed è arrivato a destinazione il successivo 4.4.2025, comunque ben prima della notifica del decreto ingiuntivo (emesso il 2.5.2025) e del precetto (evidentemente in data a quest'ultima successiva).
Dunque, il decreto ingiuntivo va revocato.
Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. alla luce dei fatti così come appena esposti (non risultando la mala fede o la colpa grave del lavoratore).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) revoca il decreto ingiuntivo;
2) condanna a rimborsare al difensore antistatario di Controparte_1
le spese di lite, che si Parte_1
liquidano in € 49,00 per spese ed € 1.250,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e
15,00 % per rimborso spese generali.
pagina 3 di 4 Ravenna, 8 luglio 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 8 luglio 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato GIORGIO LUCA, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
Per la parte resistente nessuno compare;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 4 N. R.G. 453/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 453/2025 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
GIORGIO LUCA
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso roponeva opposizione Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 57/2025 – con il quale il Tribunale di Ravenna la aveva pagina 2 di 4 condannata al pagamento in favore di , della somma di € Controparte_1
2814,45 netti relativi alla retribuzione del mese di febbraio 2025, oltre accessori e spese della fase monitoria – eccependo l'intervenuto pagamento, come da disposizione di bonifico del 3.4.2025 dell'importo di € 1.092,00 netti (come da busta paga del mese di febbraio).
Nessuno si costituiva per nella fase di opposizione, con la Controparte_1
conseguenza che – essendoci regolare notifica – lo stesso va dichiarato contumace.
Il ricorso è fondato.
Il pagamento (dell'importo netto di € 1.092,00, corrispondente al netto della busta di febbraio, per lordi € 2814,45) è stato disposto con bonifico il 3.4.2025, stessa data del deposito del decreto ingiuntivo ed è arrivato a destinazione il successivo 4.4.2025, comunque ben prima della notifica del decreto ingiuntivo (emesso il 2.5.2025) e del precetto (evidentemente in data a quest'ultima successiva).
Dunque, il decreto ingiuntivo va revocato.
Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. alla luce dei fatti così come appena esposti (non risultando la mala fede o la colpa grave del lavoratore).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) revoca il decreto ingiuntivo;
2) condanna a rimborsare al difensore antistatario di Controparte_1
le spese di lite, che si Parte_1
liquidano in € 49,00 per spese ed € 1.250,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e
15,00 % per rimborso spese generali.
pagina 3 di 4 Ravenna, 8 luglio 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 4 di 4