Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 1343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1343 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del Tribunale di Napoli, dr.ssa Maria Gallo, in funzione di giudice unico del lavoro, all'udienza di discussione del 19.2.2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9051/2024 del Ruolo Generale Previdenza
TRA
elettivamente domiciliato in Napoli alla via A. Ciccone n.15, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Amedeo Diana dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti in calce al ricorso;
Ricorrente
E
Controparte_1
in persona del pro tempore, rappresentato e difeso
[...] CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici, in Napoli, alla
Via Diaz n. 11, domicilia per legge;
NONCHE'
in persona del legale rapp.te Controparte_3 rappresentata e difesa, giusta mandato in calce alla memoria difensiva , dall'Avv.
Rosa Maria Landi, presso la quale elettivamente domicilia in Salerno, alla Via F.
Cantarella n. 7;
Convenuti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)Con ricorso depositato in data 15.4.2024 ha proposto ricorso Parte_1 avverso i convenuti in epigrafe e si è opposto all'intimazione di pagamento n. 071
2024 90138634 65/000 dell'01/03/2024 emessa dall' Controparte_3
per conto dell'ente impositore Ministero dell'Economia e delle Finanze -
[...]
Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli, notificata in data
26/03/2024,scaturente dalla cartella di pagamento n. 07120140116845082000 . A sostegno dell'opposizione ha dedotto l'illegittimità del comportamento del convenuto
, per non aver mai ricevuto la notifica della cartella esattoriale sottostante CP_1
l'intimazione, e , dunque, l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati , ed ha concluso chiedendo al Tribunale di :
In via principale, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito complessivo di € 13.512,09 vantato dal
[...]
e, per l'effetto, annullare l'intimazione di Controparte_4 pagamento n. 071 2024 90138634 65/000 e la sottostante cartella di pagamento n.
07120140116845082000;
Condannare i resistenti, in persona dei rispettivi l.r.p.t., in via solidale e/o disgiunta, al pagamento delle spese, incluso il rimborso spese forfetarie ex art. 2 del D.M.
55/2014, e dei compensi del presente giudizio.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, si è costituito in giudizio e ripercorso l'iter della vicenda, relativa ad un indebito stipendiale peraltro riconosciuto dal
, ha concluso chiedendo di rigettare la domanda attrice perché infondata Pt_1 in fatto ed in diritto.
Si è altresì costituita l' che ha eccepito : -l'improcedibilità e tardività CP_5 dell'opposizione avverso la cartella esattoriale notificata in data 11/10/2014; -la carenza di legittimazione passiva dell' rispetto Controparte_6 alle censure svolte relativamente alle attività anteriori alla notifica della cartella di pagamento;
- nel merito, la regolarità della notifica eseguita e dunque l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Ha concluso pertanto chiedendo dichiarare la inammissibilità ed improcedibilità dell'azione ovvero l'assoluto difetto di legittimazione passiva dell' ; in via subordinata, Controparte_7 nel merito, rigettare l'azione, con manleva dall'Ente impositore da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi compresa quella relative ad una eventuale condanna alle spese di lite;
con vittoria di spese e compenso legale. 3
All'odierna udienza, sulla documentazione in atti , la causa è stata decisa , come da dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
2)La domanda non è fondata e va respinta .
Le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità saranno esaminate unitamente al merito della domanda , risultando le questioni strettamente connesse le une con le altre. Quanto alla legittimazione passiva di , per il tenore delle questioni CP_5 sollevate dal ricorrente, attinenti alla ritualità della notifica della cartella esattoriale del 2014 , deve ritenersene sussistente la sua legittimazione passiva .
NN , poi , ricapitolati i fatti ai fini di una migliore comprensione della decisione.
La vicenda per cui è causa nasce, invero, da un indebito stipendiale , per assegni percepiti e non dovuti , dall'1/10/2001 al 31/01/2002 dal prof. , indebito Pt_1 maturato successivamente al suo pensionamento , decorrente dall'1.9.2001 .
Ed invero, con prot. n. 626/B3 del 25/01/2002, la Direzione Didattica XXVIII circolo di Napoli comunicava alla Ragioneria che il ricorrente era stato collocato a riposo a decorrere dall'1/09/2001, con conseguente obbligo di restituzione dei “modelli SM
39, cedolini di stipendio, dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2001, e del mese di gennaio 2002” . Il comunque , in data 20/01/2002, con lettera Pt_1 autografa , accettava espressamente il debito pari per £12.830,520, dichiarandosi disponibile a restituirlo ( cfr. all. 2, produzione , prot. 206105 del CP_1
25.01.2002).
In data 23.05.2011 il di Napoli, con prot. 86560, comunicava l'avvio del CP_8 procedimento di recupero del credito erariale , notificandolo per il tramite del
Comune di Napoli (all.ti 4 e 5). In data 06/06/2011 veniva acquisito dall'Amministrazione il certificato di residenza del ricorrente (all. 6). In data 20 luglio
2012, con prot. n. 130388 (all. 7), con notifica tramite racc. a/r (all. 8) , si ingiungeva al di pagare il debito netto di euro 9.784,53 per gli assegni Pt_1 percepiti e non dovuti dall'1/09/2001 al 31/01/2002. Le notifiche , indirizzate a
Napoli Via F.lli Cervi - indirizzo risultante dalla certificazione anagrafica acquisita- si perfezionavano ai sensi dell'art. 140 c.p.c. a causa della irreperibilità del destinatario . Successivamente, in data 14/11/2012 , con raccomandata ricevuta a mani del destinatario , veniva inviato un sollecito di pagamento, con prot. n. 198446
(all.ti 9 e 10), cui il ricorrente, per il tramite del suo procuratore, in data 4
20/12/2012 , replicava (cfr. prot. n. 11898/2013, all. 11) adducendo l'intervenuta prescrizione.
La con prot. n. 44736/2013 rilevava che : “con nota prot. n. Controparte_1
86560 del 23/05/2011, notificata tramite messo comunale in data 15/6/2011 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., si comunicava l'avvio del procedimento di recupero del credito erariale. Successivamente, con nota prot. n. 130388 del 20/07/2012 notificata tramite raccomandata A.R. si inviava ordinanza/ingiunzione preordinata al recupero del credito erariale in parola .È di tutta evidenza, dunque che la prescrizione decennale non può considerarsi maturata atteso che il credito erariale si riferisce a stipendi ricossi e non dovuti dal 1/09/2001 al 31/1/2002”.
Di fronte al mancato pagamento, con prot. 2014900011 del 23/04/2014 , si procedeva ad effettuare l'iscrizione a ruolo del credito erariale per complessivi euro
9.794,53 (all.ti 12 e 13) e quindi all'emissione e notificazione della cartella esattoriale n. 07120140116845082000, sottostante l'intimazione oggi impugnata, di cui il ricorrente ha contestato la rituale notifica .
L' , invero, ha prodotto la documentazione attestante il Controparte_9 procedimento seguito, ai sensi dell'art. 26 comma 4 del D.P.R 602/1973, con un primo tentativo di notifica, con esito negativo, per cui il messo notificatore faceva formale richiesta di visura anagrafica . In data 26/09/2014 Controparte_6
richiedeva visura da cui apprendeva che il sig. risiedeva presso
[...] Pt_1 via Fratelli Cervi n. 108 sc. 1 int. 14 ; tale indirizzo è quello indicato , per il periodo
2011-2017 , anche dal certificato di residenza storica prodotto dal con l'all. Pt_1
3 del ricorso . A seguito di ciò, si concretizzavano altri due tentativi di notifica all'indirizzo su indicato anch'essi privi di riscontro positivo, il primo in data
02/10/2014 e l'altro in data 10/10/2014.( all.7 prod. ADER ) In occasione di quest'ultimo, il messo notificatore dichiarava la “irreperibilità assoluta” del destinatario e procedeva ai sensi dell'art. 60 comma 1 lett. e) del D.P.R 600/1973 ovvero mediante il deposito del plico contenente la cartella di pagamento n.
07120140116845082000 presso la casa Comunale di Napoli. Infatti, per espresso richiamo dell'art. 26 comma 4 D.P.R 602/1973, “Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune. Ed infatti , a seguito della 5
sentenza della Corte Costituzionale n. 258 del 22.11.2012, la notificazione, per irreperibilità assoluta, si intende eseguita il giorno successivo a quello di affissione dell'avviso all'albo comunale.
Nel caso di specie, l'avviso di deposito veniva affisso in data 10/10/2014 e dunque la notificazione si perfezionava in data 11/10/2014.
La dichiarazione di irreperibilità assoluta del messo notificatore comporta l'applicazione della disciplina di cui al citato art. 60 comma 1 lett. e) del D.P.R.
600/1973 ovvero “quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune”, ed infatti l' ha allegato agli atti del Controparte_9 fascicolo telematico l'avviso di deposito di atti nella casa comunale di Napoli avvenuta il 10/10/2014 al cui n. 85 figura il nome e Parte_1
l'identificativo della cartella ad esso destinata.
3)Conseguentemente, la cartella esattoriale sottostante l'intimazione è stata regolarmente notificata e andava impugnata tempestivamente.
L'azione recuperatoria esperita con l'odierno ricorso deve considerarsi tardiva ed inammissibile .
Il termine di prescrizione del credito azionato , trattandosi di indebito, è quello ordinario decennale, il cui corso è stato ripetutamente interrotto nel corso degli anni.
Ed anche successivamente alla notifica del 10.10.2014 , a partire dalla quale decorre un nuovo decennio , non ancora spirato alla data di notifica dell'intimazione opposta, il 26.3.2024 , invero, ha inviato un ulteriore atto idoneo ad CP_5 interrompere la prescrizione.
La prescrizione decennale, dunque, a maggior ragione non si è compiuta poiché CP_5 ha inviato al ricorrente anche l'avviso di intimazione n. 07120189040445508000 notificato in data 22/10/2018 e perfezionatosi il 15/11/2018.
La notifica del suddetto avviso di intimazione si perfezionava con la consegna del plico a soggetto individuato ai sensi dell'art. 139 c.p.c ovvero “Sig. ” CP_10 il quale si qualificava al messo notificatore quale “portiere” dello stabile sito in Via
Onofrio Fragnito n. 102. Tale indirizzo è da ritenersi corretto, per stessa ammissione del ricorrente, il quale a pagina 3 del ricorso introduttivo del presente giudizio, testualmente riferiva che “nel periodo 05/05/2017 ad oggi ha risieduto alla via
Onofrio Fragnito n. 102, scala A, piano 5, interno 11”. Il messo notificatore sig. 6
redigeva regolare avviso di avvenuta notifica di cui provvedeva Parte_2 all'invio mediante raccomandata n. 57316605631-1 come si evince dal prospetto riepilogativo delle accettazioni relative alle singole raccomandate spedite ex art 139
c.p.c. e che regolarmente si deposita agli atti. “La notifica di un atto al portiere dello stabile dove si trova il domicilio del destinatario – infatti - si perfeziona al momento della spedizione della raccomandata c.d “informativa” prevista dall'articolo 139, comma 3 e 4, c.p.c (nel caso di notifica a mezzo ufficiale giudiziario) e dall'articolo 7 comma 3-6 della legge n. 890/1982 (nel caso di notifica a mezzo del servizio postale)
e non al momento della ricezione della stessa da parte del destinatario”. (Corte di
Cassazione con l'ordinanza n. 14722/2018, pubblicata il 7 giugno 2018). Nel caso di specie, la raccomandata n. 57316605631 – 1 contenente l'avviso di avvenuta notifica risulta spedita in data 15/11/2018 con conseguente perfezionarsi della notifica nella medesima data per l'Ente di Riscossione. Contro In definitiva, dunque, tutti gli atti con i quali dapprima il , con la CP_1
e poi l'Agente della Riscossione , hanno tentato di recuperare l'indebito
[...] sono stati ritualmente notificati , così interrompendo il corso decennale della prescrizione . Il ricorrente è dunque tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite negli anni 2001 e 2002 di cui all'epoca aveva pure riconosciuto la natura e la debenza , dichiarandosi disposto alla restituzione.
Va ,dunque, respinta l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 071 2024
90138634 65/000 cui è sottostante la cartella di pagamento n.
07120140116845082000.
4)Per la natura degli interessi contrapposti, la qualità di pensionato del ricorrente, il passaggio del tempo rispetto all'indebita percezione , che potrebbe aver ingenerato nella parte un mal riposto affidamento nel mancato recupero delle somme da parte Contro del ricorrono ragioni che inducono il giudicante alla compensazione delle spese del presente giudizio .
Esigenze di ruolo della scrivente hanno comportato l'adozione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale così decide : 7
a)Rigetta l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 071 2024 90138634
65/000 notificata in data 26/03/2024.
b)Compensa le spese tra tutte le parti.
c)Fissa il termine di 60 gg per il deposito della sentenza .
Così deciso in Napoli il 19.2.2025 Il Giudice
Dr.ssa Maria Gallo