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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 2464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2464 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1)dott. Donatella Casablanca__________ Presidente
2)dott. Eliana Romeo _______________ Consigliere rel.
3)dott. Maria Vittoria Valente __________ Consigliere
All'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2025 ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.258/2025 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 12406/2024 emessa in data 4 dicembre 2024-13 gennaio 2025 dal
Tribunale- GL di Roma e vertente tra
P.Iva ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro-tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Giovanni Lazzara
PEC: ; -APPELLANTE- Email_1
E
(C.F. rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._1 procura in atti, dagli Avvocati Marco Petrocelli e Fabio Ponis pec
; -APPELLATO - Email_2
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di impugnazione, qualificato dalla parte come reclamo, e da intendersi più correttamente quale appello, depositato il 10 febbraio 2025, la società Parte_1 ha impugnato la sentenza n. 12406/2024 emessa dal Tribunale di Roma,
[...]
Sezione Lavoro, il 4 dicembre 2024 e depositata il 13 gennaio 2025.
Il Tribunale ha accolto integralmente la domanda, ritenendo che il licenziamento intimato il 25 giugno 2019, in ragione dei motivi già enunciati dall'impresa con la precedente missiva del 5 giugno 2019, e con decorrenza dalla data di tale comunicazione, avesse natura ritorsiva ed ha, pertanto, dichiarato la nullità del licenziamento disponendo al reintegrazione del lavoratore.
Avverso la sentenza è stata proposta impugnazione da per i motivi Parte_1 di seguito esposti.
Si è costituito chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Controparte_1
La causa, fissata per la decisione all'udienza del giorno 8 luglio 2025 (originariamente per trattazione scritta, determinazione collegiale poi revocata su richiesta dell'appellante, e poi fissata per la trattazione in presenza ), dato atto che i difensori che hanno discusso oralmente la causa, all'esito della Camera di Consiglio, è stata definita dal Collegio con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che l'impugnazione va qualificata come appello essendo stata depositata nella vigenza del disposto abrogativo della legge n.92/2012 ( impugnazione depositata dopo il 28 febbraio 2023).
Già questo Collegio si è espresso con ampia ed articolata motivazione nella sentenza n.4355/2024 del 10-16 dicembre 2024 che qui si richiama integralmente ex art.118 cpc con affermazione che qui può sintetizzarsi nel senso che <<... la disciplina transitoria relativa all'abrogazione della legge n.92/2012 commi da 49 a 60, disposta dall'art.37 lettera e) del dlgs n.149/2022 ed alla nuova disciplina processuale che trae fonte dal medesimo testo normativo, è desumibile dal combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art.35 del medesimo testo normativo.
Infatti, mentre il primo comma dell'art.35 prevede, nel testo vigente ratione temporis, in via generale, che:<< Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti>>, il quarto comma, disponendo in deroga al primo, dispone:<< Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023.>>.
Pag. 2 di 14 Quest'ultimo comma intende sottrarre alla regola delineata al primo comma, concernente la disciplina dei processi “pendenti” al 28 febbraio 2023, le impugnazioni successive al 28 febbraio 2023, come la presente.
Senza dubbio, infatti, nel caso si fa questione di una impugnazione, che è dunque assoggettata a tale previsione.
In base a tale disposto, se l'impugnazione è proposta prima del 28 febbraio 2023 essa continua ad essere regolata dalla disciplina previgente, se è proposta dopo, essa è soggetta alla nuova disciplina. ..>>
Ciò detto, nel merito va chiarito che la presente controversia trae origine dal licenziamento intimato il 25 giugno 2019 da nei confronti di Parte_1 con effetti dal 5 giugno 2019, data in cui la società in questione Controparte_1 preannunciava il licenziamento indicandone le ragioni.
Come si è detto, la lettera di licenziamento confermava le motivazioni, cui rimandava, della precedente lettera del 5 giugno 2019 in cui si legge: <<“Lettera di riammissione in servizio e contestuale comunicazione ex art. 7 co.1 e 2, L . 604/66, come modif. dall'art.1, co. 40 L. 92/12. Con riferimento alla sentenza del Tribunale di Roma,
Sezione Lavoro, n. 4783/2019, pubblicata in data 20 maggio 2019 nel procedimento da Lei intrapreso nei confronti de e ed iscritto sub Parte_2 Parte_3
N.r.g. 38171/2016, e alla successiva pec del Suo procuratore del 21 maggio u.s., nella quale, in considerazione del contenuto del provvedimento ora citato, viene formulata la richiesta che qui ai seguito integralmente si trascrive: "in nome e per conto del Sig.
Vi invito a reintegrarlo in servizio presso il Messaggero, nel suo precedente CP_1 posto di lavoro, ed a corrispondergli la retribuzione, significandoVi che egli rimane in ogni caso a disposizione ed in attesa di Vostre istruzioni per la ripresa immediata del servizio", letta, inoltre, la Sua mail in data 30 maggio u.s., Le comunichiamo quanto segue.
La scrivente, al solo scopo di dare ottemperanza all'ordine del Giudice ed in ossequio alla Sua richiesta come reiterata con lettera e.mail del 31 maggio u.s. nella quale LL offriva la prestazione lavorativa insistendo altresì per il pagamento delle retribuzioni asseritamente maturate dalla data della sua "illegittima estromissione", senza che ciò costituisca in alcun modo acquiescenza al provvedimento in parola e, quindi, con salvezza degli effetti delle future fasi e gradi del giudizio, Le comunica la riammissione provvisoria ed in sovrannumero nel posto di lavoro. Contestualmente, tuttavia, informiamo il competente Ispettorato Territoriale del Lavoro in indirizzo e
Pag. 3 di 14 Lei per opportuna conoscenza che, a seguito della Sua riammissione in servizio, intende procedere al Suo contestuale licenziamento per il seguente Parte_1 motivo oggettivo e con esonero della lavorazione durante il periodo del preavviso.
Infatti, come a Lei ben noto, la scrivente società, ad eccezione di due figure apicali, occupa attualmente e da tempo solo ed esclusivamente personale giornalistico con applicazione del ccnl di categoria, svolgendo esclusivamente attività editoriale.
In tale contesto, considerato che, presso l'intero complesso aziendale si è realizzata la completa dismissione delle attività estranee al settore giornalistico, con la conseguente cessazione dei relativi rapporti individuali di lavoro e la disdetta dei contratti collettivi ivi precedentemente applicati e che il Suo bagaglio professionale e lavorativo non presentano alcun elemento di omogeneità con l'attività oggi svolta in via esclusiva presso la scrivente società, non abbiamo la possibilità di poter individuare posizioni lavorative che, anche attraverso la ricollocazione in una diversa sede e/o con mansioni inferiori nell'ambito aziendale, possano consentire una Sua utile ricollocazione.
La informiamo, inoltre, che la scrivente società, a seguito dalla cessazione di tutte le attività estranee a quella editoriale, non ha assunto dipendenti con le Sue medesime competenze e qualifica professionale, né ha provveduto alla Sua sostituzione con alcuno nelle precedenti mansioni svolte. Non si ravvisano, allo stato, eventuali misure alternative di assistenza.
Per tutta la durata della procedura di conciliazione prevista dalla normativa in oggetto, LL sarà dispensato dal prestare attività lavorativa. Ai sensi dell'art. 1 co.41
L. 92/12, resta inteso che tale periodo e/o la relativa indennità sostitutiva saranno computati nell'ambito dell'eventuale preavviso di licenziamento spettante>>.
Detta comunicazione interveniva dopo che il lavoratore aveva notificato il titolo costituto dalla sentenza del medesimo Tribunale n.4783/2019 del 20 maggio 2019, con la quale era stata dichiarata nulla la cessione del rapporto del ad altra società, la CP_1
Servizi Italia 15 srl, ed era stato affermato che il rapporto di lavoro con “ Parte_1
” non si era mai validamente interrotto, conseguentemete condannando il
[...]
a riammettere in servizio il nel precedente posto di lavoro, con Parte_1 CP_1 versamento dei contributi previdenziali integrativi a favore del dal Parte_4 momento della illegittima interruzione del rapporto di lavoro, chiedendo esecuzione.
Dunque, lungi dal provvedere in conformità all'ordine giudiziale, il datore di lavoro gli intimava il recesso.
Pag. 4 di 14 Il Tribunale Gl di Roma, investito della domanda del lavoratore che assumeva l'insussistenza sia del motivo oggettivo indicato nella missiva del 5 giugno, che la natura ritorsiva del licenziamento, si pronunciava accogliendo integralmente la domanda del lavoratore ritenendo fondati entrambi gli asserti.
Ciò sia in sede sommaria che in sede di opposizione.
In sede di opposizione, escluse le ragioni organizzative che alla stregua del giudicato inter partes, caduto medio tempore sulla decisione del Tribunale del 20 maggio 2019, non potevano più essere addotte a sostegno della risoluzione, il Giudice affermava che questa restava motivata unicamente dall'avvenuta riammissione in servizio del CP_1 con provvedimento giudiziale e dall'intento dell'impresa di non ottemperare al dictume, dunque, in ultima analisi, la risoluzione era riconducibile ad una reazione all'iniziativa giudiziale del lavoratore che aveva portato all'affermazione della natura fittizia della cessione del suo rapporto (e di altri lavoratori) intervenuta fra il e la Servizi Parte_1
Italia 15 s.r.l. (acclarando il suo diritto alla riammissone nella compagine aziendale del
) nochè all'ulterioe iniziativa consistita nella richiesta indirizzata Parte_1 all'impresa di procedere in ottemperanza alla sentenza del Tribunale.
La società Servizi Italia 15 s.r.l. era stata costituita con una scissione nell'ambito del
Gruppo Editoriale Caltagirone al quale appartiene anche il Messaggero al fine di assorbire proprio il comparto aziendale in cui era compreso il relativo alla CP_1 gestione dei servizi amministrativi, alla gestione ed amministrazione del personale, dei servizi legali, dei servizi di supporto alle redazioni, dei servizi generali, dei servizi commerciali e diffusionali e dei servizi tecnici informativi della società scissa in favore della costituenda società.
Il Tribunale, in sintesi, in sede di opposizione promossa dalla società editoriale così si esprimeva : 1) esaminata in via preliminare la doglianza dell'opponente circa la mancanza di motivazione o la presenza di una motivazione apparente nell'ordinanza emessa in fase sommaria, evidenziava che la questione andava risolta negativamente considendo la struttura bifasica del rito fornero che escludeva di potere ravvisare nell'opposizione un rimedio impugnatorio, sicchè l'oggetto della seconda fase del rito non avrebbe potuto ritenersi circoscritto alla cognizione degli errores in procedendo o in iudicando eventualmente commessi dal giudice della prima fase, ma il giudizio di opposizione poteva riguardare profili soggettivi ed oggettivi diversi da quelli oggetto della cognizione sommari. Inoltre, l'ordinanza in cui esita la fase sommaria, benché
Pag. 5 di 14 immediatamente esecutiva, è comunque un provvedimento eminentemente provvisorio, di norma destinato ad essere sostituto dalla sentenza che definisce la fase di opposizione ove proposta;
2) esiste un giudicato esterno fra le parti nascente dall'ordinanza della Suprema Corte
n. 20083/24 del 22 luglio 24 di rigetto del ricorso proposto da “ Parte_1 avveso la sentenza n. 2827/22 della Corte di appello di Roma – Sezione lavoro che confermava la sentenza di primo grado che dichiarava la nullità del trasferimento del rapporto di lavoro del a SERVIZI ITALIA s.r.l. essendo meramente fittizia la CP_1 cessione del ramo di azienda e affermava persistente il suo rapporto di lavoro alle dipendenze de “ ondannando quest'ultima società a riammettere in Parte_1 servizio il lavoratore ed a versare i contributi previdenziali al Fondo dal Pt_4 momento dell'illegittima interruzione del rapporto di lavoro
3) la ragione illustrata (con rinvio per relationem) nella lettera di licenziamento consistente nell'assetto organizzativo dell'azienda licenziante si appalesa insussistente poiché in diretta contraddizione con l'accertamento passato in giudicato < atteso che fa riferimento alla “completa dismissione delle attività estranee al settore giornalistico, con la risoluzione di tutti i rapporti di lavoro e la disdetta dei relativi contratti collettivi, posta alla base del successivo licenziamento, che è stata ritenuta illegittima e non sussistente alla luce della situazione fattuale accertata definitivamente in quel giudizio, come affermato dal giudice di prime cure, in quanto la sentenza di primo grado >>;
4) l'accertamento definitivo del giudizio culminato nell'ordinanza della Corte di
Legittimità n.20083/2024 ha portato all'affermazione della natura fittizia o meramente apparente della cessione (quello che il Tribunale investito del vaglio della legittimità della cessione aveva denominato “un mero cambio di casacca”) mentre i lavoratori in apparenza ceduti avevano, in realtà, continuato prestare lavoro alle dipendenze del ed all'interno della sua organizzazione;
Parte_1
5) la prova orale richiesta dal è inammissibile in quanto tesa a dimostrare Parte_1 fatti in contrasto con l'accertamento passato in giudicato (<isulta formulata al fine di asseverare probatoriamente circostanze di fatto che contrastino con l'accertamento, ormai definitivo, dell'illegittimità della cessione di ramo di azienda e per tale motivo non è stata ammessa dal sottoscritto Giudice>>);
Pag. 6 di 14 6) l'illegittimità del recesso è, in via ulteriore, sostenuta dall'assenza dell'utile esperimento del repèchage, che presuppone la soppressione del posto e l'impossibilità di riutilizzo in altre mansioni anche inferiori;
7) escluso il motivo oggettivo, l'unica ragione che giustifica il recesso alla stegua della lettera comunicata al è l'ordine di riammissione emanato dall'autorità CP_1 giudiziaria e la richiesta del lavoratore di darvi ottemperanza e che lo stesso tenore della lettera di licenziamento ( < La scrivente, al solo scopo di dare ottemperanza all'ordine del Giudice ed in ossequio alla Sua richiesta … Le comunica la riammissione provvisoria ed in sovrannumero nel posto di lavoro. Contestualmente, tuttavia, informiamo il competente Ispettorato Territoriale del Lavoro in indirizzo e Lei per opportuna conoscenza che, a seguito della Sua riammissione in servizio, intende procedere al Suo contestuale licenziamento …”. ) evidenzia Parte_1 la connessione con l'ordine giudiziale per cui appare evidente la natura ritorsiva o fraudolenta del recesso, sostenuto da un motivo illecito unico e determinante in quanto
<il licenziamento non sarebbe stato intimato se esso ci fosse stato< i>>> .
8) Il licenziamento risulta avvenuto in stretta connessione temporale con la sentenza che disponeva la riammissione in servizio ed appare posto al< fine di non dare concreta ed effettiva attuazione all'ordine di reintegrazione emesso, come deve ritenersi provato, innanzitutto, dal fatto che la società in un breve lasso di tempo trascorso dalla sentenza ha dato comunicazione al convenuto della sua riammissione
“provvisoria ed in soprannumero” nel posto di lavoro senza un effettivo e concreto ripristino del rapporto di lavoro e contestuale comunicazione ex art. 7 della L.n.
604/66 dell'intenzione di procedere al suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo>>.
Avverso tale statuizione ha proposto impugnazione “ articolando Parte_1 tre motivi .
Con il primo si assume l'erroneità del rigetto della questione di nullità dell'ordinanza della fase sommaria per difetto di motivazione o motivazione apparente.
Sostiene la parte che propone gravame che la fase sommaria, non possa ritenersi priva di rilevanza e, dunque, del tutto svincolata dall'osservanza di principi costituzionali, riferiti al giusto processo, nell'ambito del quale deve certamente ricomprendersi anche l'obbligo di motivazione dei provvedimenti.
Il motivo è infondato.
Pag. 7 di 14 Correttamente il Tribunale ha risolto la questione sottoposta , richiamando e le Sezioni
Unite n. 19674/14 e la nota sentenza della Corte Costituzionale 78/2015, in considerazione della struttura del giudizio e della natura della decisione sommaria affermando, per un verso, la possibilità in sede di opposizione della parte soccombente di ottenere una considerazione ex novo di tutte le questioni originariamente oggetto di devoluzione, anche in ragione di circostanze di fatto o di diritto non prospettate originariamente e, dunque, senza che operino rispetto alla fase sommaria preclusioni o limiti connessi alla fase sommaria, sia in ragione della capacità della sentenza di superare integralmente l'ordinanza sicchè il Giudice dell'opposizione è comunque chiamato a dare risposta alle questioni sottoposte dalle parti in tale fase a cognizione piena.
Da tale struttura del processo deriva che nessun pregiudizio può derivare già in astratto in capo parte, cui è data facoltà di proporre opposizione, ma soprattutto nessun pregiudizio è derivato nel caso concreto, posto che la possibilità della definitività della statuizione sommaria è un'opzione solo ipotetica e nel caso non è intevenuta.
Inoltre, il Tribunale ha dato in sede di opposizione puntuale risposta a tutte le questioni sottoposte da sicchè anche la capacità sostitutiva di tale decisione Parte_1 esclude qualsivoglia interesse tutelabile in questa sede.
Ed in tale prospettiva che deve rilevarsi che il difetto di motivazione, ammesso che fosse sussistente non essendo neppure specificato in questa sede quali fossero gli aspetti specifici censurati e dei quali sarebbe stata omessa la considerazione, può rilevare solo laddove concretamente abbia compromesso la facoltà dell'allora opponente di ottenere una motivata considerazione delle proprie ragioni. Viceversa, il diritto di difendersi della parte ed ad ottenere in sede giudiziale una risposta motivata è stato pienamente garantito all'interno del grado (il primo), condizione sicuramente avveratasi alla luce delle motivazioni della sentenza sopra sinteticamente riportate.
Con il secondo motivo, “ lamenta che il Tribunale avrebbe Parte_1 immotivatamente ritenuto il licenziamento nullo, conclusione cui sarebbe pervenuto accertando l'insussistenza del giustificato motivo e la violazione dell'onere direpêchage, ma senza verificare se l'intento ritorsivo fosse stato motivo unico e determinante del recesso.
Il primo Giudice non avrebbe considerato che l'ordine di reintegrazione, emesso per l'accertata illegittimità della cessione di ramo aziendale, non era ancora definitivo quando era stato intimato il licenziamento, e comunque si riferiva ad una situazione di
Pag. 8 di 14 fatto di tre anni prima. Altresì, aveva omesso di considerare che, al momento dell'intimazione del licenziamento, la società aveva dismesso tutte le attività non giornalistiche e, quindi, non aveva alcuna possibilità di reimpiegare che non è CP_1 giornalista.
Il motivo è infondato.
Con l'impugnazione si omette di considerare il dato saliente della decisione
(congruamente motivata) impugnata, costituito dagli effetti del giudicato formatosi in relazione alla fittizietà della procedura che aveva portato alla cessione/trasferimento del personale dal Messaggero alla e dunque la capacità conformativa Parte_3 della sentenza definitiva ( “de albo facit nigrum” ) nonché del vincolo che ne deriva per le parti ( il giudicato fa stato fra le parti) .
In altri termini, la sentenza intervenuta sulla procedura di traslazione del personale si traduce nell'accertamento irrevocabile dell'insussistenza di tutte le circostanze organizzative indicate come ragioni oggettive del recesso e riportate nella lettera di licenziamento.
Non solo, ma a nulla vale rilevare, come ha fatto la difesa dell'appellante in sede di discussone orale, che dal momento in cui il lavoratore subiva il trasferimento per effetto della cessione del ramo di azienda (cessione ritenuta illegittima con giudicato come da ordinanza Cassazione n.20083/2024 ) nel 2016, fino al momento in cui questi veniva licenziato nel 2019, vi era uno stato di fatto che andava accertato in sede giudiziale, poichè tale argomento dimostra di trascurare che lo stato di fatto cui si fa riferimento è esattamente quello che è determinato dalla fittizia cessione del ramo di azienda acclarata come tale in via definitiva con l'ordinanza della Suprema Corte appena citata.
Si tratta dunque di uno stato di fatto che, rimasto inalterato e protratto nel tempo è esso stesso espressione di quell'illecità o inadempimento già sanzionato con statuizione definitiva dal giudice e dunque da ritenenersi in buona sostanza espunto dalla realtà materiale e superato dal dato giuridico in virtù degli effetti conformativi del giudicato che continua a produrre effetti in presenza della persistenza della situazione di fatto da cui si originava.
Come già motivato dal Tribunale, sono, dunque, insussistenti, in base al contenuto ed alla portata dell'accertamento passato in giudicato, tutti i fatti giustificativi richiamati nella lettera della società e cioè che essa <occupa attualmente e da tempo solo ed esclusivamente personale giornalistico con applicazione del ccnl di categoria,
Pag. 9 di 14 svolgendo esclusivamente attività editoriale>>, <<la completa dismissione delle attività estranee al settore giornalistico>>, la
a quella editoriale>>.
Trattasi, infatti, di affermazioni direttamente contrastate dall'accertamento, conformativo della realtà, che la dismissione dei rapporti di lavoro diversi da quelli giornalistici stricto sensu era solo fittizia, essendo stato affermato, al contrario che, al di là dell'apparenza, detti rapporti di lavoro erano proseguiti alle dipendenze del e dunque anche il settore cui era addetto il continuava ad essere Parte_1 CP_1 parte integrante dell'organizzazione aziendale facente capo al . Parte_1
E' evidente che la parte che impugna la decisione non può pretendere in questa sede la riconsiderazione di circostanze di fatto (come, ad esempio, la circostanza del trasferimento a dell'archivio cui era addetto il una volta Parte_3 CP_1 accorpato all'Ufficio di Staff redazionale ), già esaminate in altro processo e sulle quali è caduto il giudicato, né può formulare prove intese a smentire quanto già accertato in quella sede con sentenza definitiva ( e, dunque, non può dolersi, come ancora fa in sede di impugnazione, del fatto che il Tribunale abbia < omesso una indagine di fatto sulla sussistenza di un fatto materiale>> con l'intento di devolvere a questo Giudice
l'accertamento di una realtà di fatto del tutto opposta a quella già affermata con statuizione definitiva).
La definitività della statuizione, acquisita con effetti “ora per allora”, esclude ogni rilevanza della circostanza dedotta in appello che, al momento in cui parte datoriale emetteva il provvedimento risolutivo del rapporto ponendo a base dello stesso fatti e circostanze escluse da una sentenza di primo grado del Gl, per altro provvisoriamente esecutiva, l'accertamento non avesse ancora acquisito irretrattabilità; infatti, tale evenienza si prospettata come una delle possibili evoluzioni future della vicenda porocessuale, sicché il datore di lavoro potendo prevedere la possibilità che detto accertamento venisse confermato nei successivi gradi giudizio, al momento in cui formulava le ragioni, in buona sostanza accettava il rischio che essa si verificasse.
Infine, il Tribunale ha individuato la ragione del licenziamento nell'avere il lavoratore, dopo avere ottenuto piena tutela con l'ordine di riammissione in servizio emesso dall'autorità giudiziaria, preteso attuazione da parte datoriale.
Ha quindi affermato che si trattasse della ragione unica e decisiva che sostiene il licenziamento e dunque <motivo unico e determinante>> dopo avere escluso, per via del giudicato, l'effettività delle ragioni organizzative richiamate nella lettera di
Pag. 10 di 14 licenziamento a sostegno dell'iniziativa datoriale in uno alla richiesta del lavoratore di essere riammesso in esecuzione della sentenza del Tribunale.
Circa la strumentalità del licenziamento a non ottemperare alla statuizione giudiziale di riammissione in servizio dopo che il lavoratore aveva notificato il titolo e, con patrocinio del proprio difensore, aveva chiesto esecuzione del dictum giudiziale, il primo giudice ha fornito una motivazione -condivisibile- che tiene conto e del dato cronologico, consistente nella stretta connessione temporale fra la sentenza e la lettera di risoluzione, ma anche della connessione logica sul piano causale giacché era lo stesso datore di lavoro ad affermare, nell'intimare il recesso, di dovere licenziare il lavoratore per effetto dell'ordine di reintegra.
In ordine al repechage si osserva (e qui si richiama la capacità della sentenza di appello in sede di conferma di integrare la motivazione di primo grado - v. ex multis
Cass.22032/2013- ovvero di sostituirla - v. ex multis Cass.17681/2021-) che la possibilità di reimpiego emerge già ictu oculi ed è conseguenza logica immediata e diretta del fatto stesso che, in forza del giudicato, il settore cui era addetto il lavoratore non è mai stato dismesso, sicché anche la cd prova dell'impossibilità del reimpiego è logicamente esclusa dalla portata di quel giudicato esterno ripetutamente richiamato ed operante fra le parti.
Del tutto erronea ed infondata è l'asserzione che il primo giudice sarebbe incorso nella violazione della disciplina applicabile per avere fatto derivare dall'inosservanza dell'obbligo di repechage e dall'insussistenza del fatto materiale la nullità e la tutela reintegratoria piena, mentre le violazoni acclarate, secondo l'art. 18 della Legge n.
300/1970, sarebbero riconducibili alla sola annullabilità, con conseguente applicazione della cosiddetta tutela reintegratoria attenuata..
Infatti, la parte dimostra di non confrontarsi del tutto con le ragioni enunciate nella sentenza impugnata che ha ritenuto la nullità del licenziamento per motivo ritorsivo.
Da ciò ha fatto derivare le esatte conseguenze normative in tema di condanna <'art.
18 c.1 L.n. 300/70 come modificato dalla L.n. 92/12 prevede la sanzione della nullità del recesso determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'art. 1345 c.c.; ne consegue che, sulla base della normativa applicabile ratione temporis, deve essere dichiarata la nullità del recesso, deve essere ordinata la reintegrazione del convenuto nel posto di lavoro e la società convenuta deve essere condannata al pagamento dell'indennità risarcitoria del danno subìto dal convenuto liquidato in misura pari
Pag. 11 di 14 alle retribuzioni mensili maturate dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegra...>>.
Con il terzo ed ultimo motivo, si censura l'assenza di una indagine di fatto e l'omesso esame delle allegazioni formulate dalla società reclamante in ordine al motivo oggettivo, su circostanze che sarebbero rimaste incontestate, e l'erronea determinazione in ordine alla prova della natura ritorsiva del licenziamento che non sarebbe mai stata fornita dal lavoratore.
Anche il motivo in esame è infondato.
Si tratta di profili, quelli relativi all'omesso esame di circostanze di fatto dimostrative del motivo oggettivo che legittimava il recesso e alla mancata ammissione di prove articolate dall'impresa, relative all'assetto aziendale derivato dalla cessione dei dipendenti e dei settori ulteriori rispetto a quelli relativi ai giornalisti, che ancora una volta non tengono conto della forza del giudicato e delle preclusioni che ne derivano.
Poi in ordine all'accertamento del motivo ritorsivo si è già detto nell'esaminare il precedente motivo.Deve solo aggiungersi che, così come correttamente osservato nella sentenza gravata, nel caso specifico non occorre alcuna prova di esso, posto che la ragione in questione era enunciata nella stessa lettera di licenziamento, riconnessa immediatamente alla legittima pretesa del lavoratore di essere riammesso in servizio dopo il provvedimento favorevole.
Dunque era la stessa impresa a dichiarare di licenziare il lavoratore per effetto della sentenza di reintegra, esonerando così il lavoratore dalla prova.
Appare a questo punto necessario sottolineare che il significato dell'iniziativa dell'impresa appare quanto mai univoco nella lettera del 6 giugno 2020.
In essa la premessa di determinarsi <al solo scopo di dare ottemperanza all'ordine del Giudice ed in ossequio alla Sua richiesta come reiterata con lettera e.mail del 31 maggio u.s. nella quale LL offriva la prestazione lavorativa ( con la sottolineatura polemica maturate dalla data della sua "illegittima estromissione"...>>) è immediatamente smentita dalla comunicazione dell'assunzione di una determinazione di segno diametralmente opposto a quella legittimata dal provvedimento giudiziale, con il preannunciare dell'intenzione di procedere al contestuale licenziamento dispensando da subito il lavoratore dal rendere la prestazione.
Pag. 12 di 14 Non pare irrilevante che la circostanza che la riammissione <provvisoria ed in soprannumero>> sia neutralizzata e privata di significato con l'immediata dispensa dal servizio.
Dunque è corretta l'inferenza del Tribunale che la riammissione sia stata solo di facciata o apparente e dunque sia stata lo spunto per una iniziativa che era l'esatto opposto di quanto derivante dalla statuizione giudiziale.
Non solo, ma una riammissione con contestuale comunicazione dell'intenzione di procedere al licenziamento, oltre che una contraddizione in termini, è assai poco compatibile con una reale e seria volontà di ottemperare ad una sentenza di condanna alla reintegrazione ed assume piuttosto il senso di una chiara elusione della statuizione giudiziale (<Contestualmente, tuttavia, informiamo il competente Ispettorato
Territoriale del Lavoro in indirizzo e Lei per opportuna conoscenza che, a seguito della Sua riammissione in servizio, intende procedere al Suo Parte_1 contestuale licenziamento ...>>).
In ultima analisi, il messaggio che si voleva veicolare con la missiva era l'inutilità della tutela giudiziaria di cui si era avvalso il lavoratore, che l'impresa riteneva ( ed intendeva dimostrare) fosse priva di reale capacità coercitiva ed assolutamente vana posta l'immediata reazione (contraria) dell'impresa al disposto giudiziale.
Significato che non poteva non essere compreso non solo dal lavoratore, ma da chiunque avesse letto la lettera in questione e che fanno della complessiva condotta datoriale un comportamento connotato da particolare e quanto mai intenso disvalore.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore,con ricorso depositato in data 10 febraio 2025 nei confronti di CP_1 con riferimento alla sentenza n.12406/2024 emessa il giorno 4 dicembre
[...]
2024-13 gennaio 2025 dal Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1)Rigetta l'appello.
2)Condanna anche alla rifusione delle spese del presente grado che Parte_1 liquida in euro 10.000,00 oltre iva, cpa e spese generali.
2) Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla
L. 24.12.12 n. 228, dà atto della ricorrenza delle condizioni processuali per il
Pag. 13 di 14 versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 8 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Pag. 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1)dott. Donatella Casablanca__________ Presidente
2)dott. Eliana Romeo _______________ Consigliere rel.
3)dott. Maria Vittoria Valente __________ Consigliere
All'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2025 ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.258/2025 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 12406/2024 emessa in data 4 dicembre 2024-13 gennaio 2025 dal
Tribunale- GL di Roma e vertente tra
P.Iva ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro-tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Giovanni Lazzara
PEC: ; -APPELLANTE- Email_1
E
(C.F. rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._1 procura in atti, dagli Avvocati Marco Petrocelli e Fabio Ponis pec
; -APPELLATO - Email_2
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di impugnazione, qualificato dalla parte come reclamo, e da intendersi più correttamente quale appello, depositato il 10 febbraio 2025, la società Parte_1 ha impugnato la sentenza n. 12406/2024 emessa dal Tribunale di Roma,
[...]
Sezione Lavoro, il 4 dicembre 2024 e depositata il 13 gennaio 2025.
Il Tribunale ha accolto integralmente la domanda, ritenendo che il licenziamento intimato il 25 giugno 2019, in ragione dei motivi già enunciati dall'impresa con la precedente missiva del 5 giugno 2019, e con decorrenza dalla data di tale comunicazione, avesse natura ritorsiva ed ha, pertanto, dichiarato la nullità del licenziamento disponendo al reintegrazione del lavoratore.
Avverso la sentenza è stata proposta impugnazione da per i motivi Parte_1 di seguito esposti.
Si è costituito chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Controparte_1
La causa, fissata per la decisione all'udienza del giorno 8 luglio 2025 (originariamente per trattazione scritta, determinazione collegiale poi revocata su richiesta dell'appellante, e poi fissata per la trattazione in presenza ), dato atto che i difensori che hanno discusso oralmente la causa, all'esito della Camera di Consiglio, è stata definita dal Collegio con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che l'impugnazione va qualificata come appello essendo stata depositata nella vigenza del disposto abrogativo della legge n.92/2012 ( impugnazione depositata dopo il 28 febbraio 2023).
Già questo Collegio si è espresso con ampia ed articolata motivazione nella sentenza n.4355/2024 del 10-16 dicembre 2024 che qui si richiama integralmente ex art.118 cpc con affermazione che qui può sintetizzarsi nel senso che <<... la disciplina transitoria relativa all'abrogazione della legge n.92/2012 commi da 49 a 60, disposta dall'art.37 lettera e) del dlgs n.149/2022 ed alla nuova disciplina processuale che trae fonte dal medesimo testo normativo, è desumibile dal combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art.35 del medesimo testo normativo.
Infatti, mentre il primo comma dell'art.35 prevede, nel testo vigente ratione temporis, in via generale, che:<< Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti>>, il quarto comma, disponendo in deroga al primo, dispone:<< Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023.>>.
Pag. 2 di 14 Quest'ultimo comma intende sottrarre alla regola delineata al primo comma, concernente la disciplina dei processi “pendenti” al 28 febbraio 2023, le impugnazioni successive al 28 febbraio 2023, come la presente.
Senza dubbio, infatti, nel caso si fa questione di una impugnazione, che è dunque assoggettata a tale previsione.
In base a tale disposto, se l'impugnazione è proposta prima del 28 febbraio 2023 essa continua ad essere regolata dalla disciplina previgente, se è proposta dopo, essa è soggetta alla nuova disciplina. ..>>
Ciò detto, nel merito va chiarito che la presente controversia trae origine dal licenziamento intimato il 25 giugno 2019 da nei confronti di Parte_1 con effetti dal 5 giugno 2019, data in cui la società in questione Controparte_1 preannunciava il licenziamento indicandone le ragioni.
Come si è detto, la lettera di licenziamento confermava le motivazioni, cui rimandava, della precedente lettera del 5 giugno 2019 in cui si legge: <<“Lettera di riammissione in servizio e contestuale comunicazione ex art. 7 co.1 e 2, L . 604/66, come modif. dall'art.1, co. 40 L. 92/12. Con riferimento alla sentenza del Tribunale di Roma,
Sezione Lavoro, n. 4783/2019, pubblicata in data 20 maggio 2019 nel procedimento da Lei intrapreso nei confronti de e ed iscritto sub Parte_2 Parte_3
N.r.g. 38171/2016, e alla successiva pec del Suo procuratore del 21 maggio u.s., nella quale, in considerazione del contenuto del provvedimento ora citato, viene formulata la richiesta che qui ai seguito integralmente si trascrive: "in nome e per conto del Sig.
Vi invito a reintegrarlo in servizio presso il Messaggero, nel suo precedente CP_1 posto di lavoro, ed a corrispondergli la retribuzione, significandoVi che egli rimane in ogni caso a disposizione ed in attesa di Vostre istruzioni per la ripresa immediata del servizio", letta, inoltre, la Sua mail in data 30 maggio u.s., Le comunichiamo quanto segue.
La scrivente, al solo scopo di dare ottemperanza all'ordine del Giudice ed in ossequio alla Sua richiesta come reiterata con lettera e.mail del 31 maggio u.s. nella quale LL offriva la prestazione lavorativa insistendo altresì per il pagamento delle retribuzioni asseritamente maturate dalla data della sua "illegittima estromissione", senza che ciò costituisca in alcun modo acquiescenza al provvedimento in parola e, quindi, con salvezza degli effetti delle future fasi e gradi del giudizio, Le comunica la riammissione provvisoria ed in sovrannumero nel posto di lavoro. Contestualmente, tuttavia, informiamo il competente Ispettorato Territoriale del Lavoro in indirizzo e
Pag. 3 di 14 Lei per opportuna conoscenza che, a seguito della Sua riammissione in servizio, intende procedere al Suo contestuale licenziamento per il seguente Parte_1 motivo oggettivo e con esonero della lavorazione durante il periodo del preavviso.
Infatti, come a Lei ben noto, la scrivente società, ad eccezione di due figure apicali, occupa attualmente e da tempo solo ed esclusivamente personale giornalistico con applicazione del ccnl di categoria, svolgendo esclusivamente attività editoriale.
In tale contesto, considerato che, presso l'intero complesso aziendale si è realizzata la completa dismissione delle attività estranee al settore giornalistico, con la conseguente cessazione dei relativi rapporti individuali di lavoro e la disdetta dei contratti collettivi ivi precedentemente applicati e che il Suo bagaglio professionale e lavorativo non presentano alcun elemento di omogeneità con l'attività oggi svolta in via esclusiva presso la scrivente società, non abbiamo la possibilità di poter individuare posizioni lavorative che, anche attraverso la ricollocazione in una diversa sede e/o con mansioni inferiori nell'ambito aziendale, possano consentire una Sua utile ricollocazione.
La informiamo, inoltre, che la scrivente società, a seguito dalla cessazione di tutte le attività estranee a quella editoriale, non ha assunto dipendenti con le Sue medesime competenze e qualifica professionale, né ha provveduto alla Sua sostituzione con alcuno nelle precedenti mansioni svolte. Non si ravvisano, allo stato, eventuali misure alternative di assistenza.
Per tutta la durata della procedura di conciliazione prevista dalla normativa in oggetto, LL sarà dispensato dal prestare attività lavorativa. Ai sensi dell'art. 1 co.41
L. 92/12, resta inteso che tale periodo e/o la relativa indennità sostitutiva saranno computati nell'ambito dell'eventuale preavviso di licenziamento spettante>>.
Detta comunicazione interveniva dopo che il lavoratore aveva notificato il titolo costituto dalla sentenza del medesimo Tribunale n.4783/2019 del 20 maggio 2019, con la quale era stata dichiarata nulla la cessione del rapporto del ad altra società, la CP_1
Servizi Italia 15 srl, ed era stato affermato che il rapporto di lavoro con “ Parte_1
” non si era mai validamente interrotto, conseguentemete condannando il
[...]
a riammettere in servizio il nel precedente posto di lavoro, con Parte_1 CP_1 versamento dei contributi previdenziali integrativi a favore del dal Parte_4 momento della illegittima interruzione del rapporto di lavoro, chiedendo esecuzione.
Dunque, lungi dal provvedere in conformità all'ordine giudiziale, il datore di lavoro gli intimava il recesso.
Pag. 4 di 14 Il Tribunale Gl di Roma, investito della domanda del lavoratore che assumeva l'insussistenza sia del motivo oggettivo indicato nella missiva del 5 giugno, che la natura ritorsiva del licenziamento, si pronunciava accogliendo integralmente la domanda del lavoratore ritenendo fondati entrambi gli asserti.
Ciò sia in sede sommaria che in sede di opposizione.
In sede di opposizione, escluse le ragioni organizzative che alla stregua del giudicato inter partes, caduto medio tempore sulla decisione del Tribunale del 20 maggio 2019, non potevano più essere addotte a sostegno della risoluzione, il Giudice affermava che questa restava motivata unicamente dall'avvenuta riammissione in servizio del CP_1 con provvedimento giudiziale e dall'intento dell'impresa di non ottemperare al dictume, dunque, in ultima analisi, la risoluzione era riconducibile ad una reazione all'iniziativa giudiziale del lavoratore che aveva portato all'affermazione della natura fittizia della cessione del suo rapporto (e di altri lavoratori) intervenuta fra il e la Servizi Parte_1
Italia 15 s.r.l. (acclarando il suo diritto alla riammissone nella compagine aziendale del
) nochè all'ulterioe iniziativa consistita nella richiesta indirizzata Parte_1 all'impresa di procedere in ottemperanza alla sentenza del Tribunale.
La società Servizi Italia 15 s.r.l. era stata costituita con una scissione nell'ambito del
Gruppo Editoriale Caltagirone al quale appartiene anche il Messaggero al fine di assorbire proprio il comparto aziendale in cui era compreso il relativo alla CP_1 gestione dei servizi amministrativi, alla gestione ed amministrazione del personale, dei servizi legali, dei servizi di supporto alle redazioni, dei servizi generali, dei servizi commerciali e diffusionali e dei servizi tecnici informativi della società scissa in favore della costituenda società.
Il Tribunale, in sintesi, in sede di opposizione promossa dalla società editoriale così si esprimeva : 1) esaminata in via preliminare la doglianza dell'opponente circa la mancanza di motivazione o la presenza di una motivazione apparente nell'ordinanza emessa in fase sommaria, evidenziava che la questione andava risolta negativamente considendo la struttura bifasica del rito fornero che escludeva di potere ravvisare nell'opposizione un rimedio impugnatorio, sicchè l'oggetto della seconda fase del rito non avrebbe potuto ritenersi circoscritto alla cognizione degli errores in procedendo o in iudicando eventualmente commessi dal giudice della prima fase, ma il giudizio di opposizione poteva riguardare profili soggettivi ed oggettivi diversi da quelli oggetto della cognizione sommari. Inoltre, l'ordinanza in cui esita la fase sommaria, benché
Pag. 5 di 14 immediatamente esecutiva, è comunque un provvedimento eminentemente provvisorio, di norma destinato ad essere sostituto dalla sentenza che definisce la fase di opposizione ove proposta;
2) esiste un giudicato esterno fra le parti nascente dall'ordinanza della Suprema Corte
n. 20083/24 del 22 luglio 24 di rigetto del ricorso proposto da “ Parte_1 avveso la sentenza n. 2827/22 della Corte di appello di Roma – Sezione lavoro che confermava la sentenza di primo grado che dichiarava la nullità del trasferimento del rapporto di lavoro del a SERVIZI ITALIA s.r.l. essendo meramente fittizia la CP_1 cessione del ramo di azienda e affermava persistente il suo rapporto di lavoro alle dipendenze de “ ondannando quest'ultima società a riammettere in Parte_1 servizio il lavoratore ed a versare i contributi previdenziali al Fondo dal Pt_4 momento dell'illegittima interruzione del rapporto di lavoro
3) la ragione illustrata (con rinvio per relationem) nella lettera di licenziamento consistente nell'assetto organizzativo dell'azienda licenziante si appalesa insussistente poiché in diretta contraddizione con l'accertamento passato in giudicato < atteso che fa riferimento alla “completa dismissione delle attività estranee al settore giornalistico, con la risoluzione di tutti i rapporti di lavoro e la disdetta dei relativi contratti collettivi, posta alla base del successivo licenziamento, che è stata ritenuta illegittima e non sussistente alla luce della situazione fattuale accertata definitivamente in quel giudizio, come affermato dal giudice di prime cure, in quanto la sentenza di primo grado >>;
4) l'accertamento definitivo del giudizio culminato nell'ordinanza della Corte di
Legittimità n.20083/2024 ha portato all'affermazione della natura fittizia o meramente apparente della cessione (quello che il Tribunale investito del vaglio della legittimità della cessione aveva denominato “un mero cambio di casacca”) mentre i lavoratori in apparenza ceduti avevano, in realtà, continuato prestare lavoro alle dipendenze del ed all'interno della sua organizzazione;
Parte_1
5) la prova orale richiesta dal è inammissibile in quanto tesa a dimostrare Parte_1 fatti in contrasto con l'accertamento passato in giudicato (<isulta formulata al fine di asseverare probatoriamente circostanze di fatto che contrastino con l'accertamento, ormai definitivo, dell'illegittimità della cessione di ramo di azienda e per tale motivo non è stata ammessa dal sottoscritto Giudice>>);
Pag. 6 di 14 6) l'illegittimità del recesso è, in via ulteriore, sostenuta dall'assenza dell'utile esperimento del repèchage, che presuppone la soppressione del posto e l'impossibilità di riutilizzo in altre mansioni anche inferiori;
7) escluso il motivo oggettivo, l'unica ragione che giustifica il recesso alla stegua della lettera comunicata al è l'ordine di riammissione emanato dall'autorità CP_1 giudiziaria e la richiesta del lavoratore di darvi ottemperanza e che lo stesso tenore della lettera di licenziamento ( < La scrivente, al solo scopo di dare ottemperanza all'ordine del Giudice ed in ossequio alla Sua richiesta … Le comunica la riammissione provvisoria ed in sovrannumero nel posto di lavoro. Contestualmente, tuttavia, informiamo il competente Ispettorato Territoriale del Lavoro in indirizzo e Lei per opportuna conoscenza che, a seguito della Sua riammissione in servizio, intende procedere al Suo contestuale licenziamento …”. ) evidenzia Parte_1 la connessione con l'ordine giudiziale per cui appare evidente la natura ritorsiva o fraudolenta del recesso, sostenuto da un motivo illecito unico e determinante in quanto
<il licenziamento non sarebbe stato intimato se esso ci fosse stato< i>>> .
8) Il licenziamento risulta avvenuto in stretta connessione temporale con la sentenza che disponeva la riammissione in servizio ed appare posto al< fine di non dare concreta ed effettiva attuazione all'ordine di reintegrazione emesso, come deve ritenersi provato, innanzitutto, dal fatto che la società in un breve lasso di tempo trascorso dalla sentenza ha dato comunicazione al convenuto della sua riammissione
“provvisoria ed in soprannumero” nel posto di lavoro senza un effettivo e concreto ripristino del rapporto di lavoro e contestuale comunicazione ex art. 7 della L.n.
604/66 dell'intenzione di procedere al suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo>>.
Avverso tale statuizione ha proposto impugnazione “ articolando Parte_1 tre motivi .
Con il primo si assume l'erroneità del rigetto della questione di nullità dell'ordinanza della fase sommaria per difetto di motivazione o motivazione apparente.
Sostiene la parte che propone gravame che la fase sommaria, non possa ritenersi priva di rilevanza e, dunque, del tutto svincolata dall'osservanza di principi costituzionali, riferiti al giusto processo, nell'ambito del quale deve certamente ricomprendersi anche l'obbligo di motivazione dei provvedimenti.
Il motivo è infondato.
Pag. 7 di 14 Correttamente il Tribunale ha risolto la questione sottoposta , richiamando e le Sezioni
Unite n. 19674/14 e la nota sentenza della Corte Costituzionale 78/2015, in considerazione della struttura del giudizio e della natura della decisione sommaria affermando, per un verso, la possibilità in sede di opposizione della parte soccombente di ottenere una considerazione ex novo di tutte le questioni originariamente oggetto di devoluzione, anche in ragione di circostanze di fatto o di diritto non prospettate originariamente e, dunque, senza che operino rispetto alla fase sommaria preclusioni o limiti connessi alla fase sommaria, sia in ragione della capacità della sentenza di superare integralmente l'ordinanza sicchè il Giudice dell'opposizione è comunque chiamato a dare risposta alle questioni sottoposte dalle parti in tale fase a cognizione piena.
Da tale struttura del processo deriva che nessun pregiudizio può derivare già in astratto in capo parte, cui è data facoltà di proporre opposizione, ma soprattutto nessun pregiudizio è derivato nel caso concreto, posto che la possibilità della definitività della statuizione sommaria è un'opzione solo ipotetica e nel caso non è intevenuta.
Inoltre, il Tribunale ha dato in sede di opposizione puntuale risposta a tutte le questioni sottoposte da sicchè anche la capacità sostitutiva di tale decisione Parte_1 esclude qualsivoglia interesse tutelabile in questa sede.
Ed in tale prospettiva che deve rilevarsi che il difetto di motivazione, ammesso che fosse sussistente non essendo neppure specificato in questa sede quali fossero gli aspetti specifici censurati e dei quali sarebbe stata omessa la considerazione, può rilevare solo laddove concretamente abbia compromesso la facoltà dell'allora opponente di ottenere una motivata considerazione delle proprie ragioni. Viceversa, il diritto di difendersi della parte ed ad ottenere in sede giudiziale una risposta motivata è stato pienamente garantito all'interno del grado (il primo), condizione sicuramente avveratasi alla luce delle motivazioni della sentenza sopra sinteticamente riportate.
Con il secondo motivo, “ lamenta che il Tribunale avrebbe Parte_1 immotivatamente ritenuto il licenziamento nullo, conclusione cui sarebbe pervenuto accertando l'insussistenza del giustificato motivo e la violazione dell'onere direpêchage, ma senza verificare se l'intento ritorsivo fosse stato motivo unico e determinante del recesso.
Il primo Giudice non avrebbe considerato che l'ordine di reintegrazione, emesso per l'accertata illegittimità della cessione di ramo aziendale, non era ancora definitivo quando era stato intimato il licenziamento, e comunque si riferiva ad una situazione di
Pag. 8 di 14 fatto di tre anni prima. Altresì, aveva omesso di considerare che, al momento dell'intimazione del licenziamento, la società aveva dismesso tutte le attività non giornalistiche e, quindi, non aveva alcuna possibilità di reimpiegare che non è CP_1 giornalista.
Il motivo è infondato.
Con l'impugnazione si omette di considerare il dato saliente della decisione
(congruamente motivata) impugnata, costituito dagli effetti del giudicato formatosi in relazione alla fittizietà della procedura che aveva portato alla cessione/trasferimento del personale dal Messaggero alla e dunque la capacità conformativa Parte_3 della sentenza definitiva ( “de albo facit nigrum” ) nonché del vincolo che ne deriva per le parti ( il giudicato fa stato fra le parti) .
In altri termini, la sentenza intervenuta sulla procedura di traslazione del personale si traduce nell'accertamento irrevocabile dell'insussistenza di tutte le circostanze organizzative indicate come ragioni oggettive del recesso e riportate nella lettera di licenziamento.
Non solo, ma a nulla vale rilevare, come ha fatto la difesa dell'appellante in sede di discussone orale, che dal momento in cui il lavoratore subiva il trasferimento per effetto della cessione del ramo di azienda (cessione ritenuta illegittima con giudicato come da ordinanza Cassazione n.20083/2024 ) nel 2016, fino al momento in cui questi veniva licenziato nel 2019, vi era uno stato di fatto che andava accertato in sede giudiziale, poichè tale argomento dimostra di trascurare che lo stato di fatto cui si fa riferimento è esattamente quello che è determinato dalla fittizia cessione del ramo di azienda acclarata come tale in via definitiva con l'ordinanza della Suprema Corte appena citata.
Si tratta dunque di uno stato di fatto che, rimasto inalterato e protratto nel tempo è esso stesso espressione di quell'illecità o inadempimento già sanzionato con statuizione definitiva dal giudice e dunque da ritenenersi in buona sostanza espunto dalla realtà materiale e superato dal dato giuridico in virtù degli effetti conformativi del giudicato che continua a produrre effetti in presenza della persistenza della situazione di fatto da cui si originava.
Come già motivato dal Tribunale, sono, dunque, insussistenti, in base al contenuto ed alla portata dell'accertamento passato in giudicato, tutti i fatti giustificativi richiamati nella lettera della società e cioè che essa <occupa attualmente e da tempo solo ed esclusivamente personale giornalistico con applicazione del ccnl di categoria,
Pag. 9 di 14 svolgendo esclusivamente attività editoriale>>, <<la completa dismissione delle attività estranee al settore giornalistico>>, la
a quella editoriale>>.
Trattasi, infatti, di affermazioni direttamente contrastate dall'accertamento, conformativo della realtà, che la dismissione dei rapporti di lavoro diversi da quelli giornalistici stricto sensu era solo fittizia, essendo stato affermato, al contrario che, al di là dell'apparenza, detti rapporti di lavoro erano proseguiti alle dipendenze del e dunque anche il settore cui era addetto il continuava ad essere Parte_1 CP_1 parte integrante dell'organizzazione aziendale facente capo al . Parte_1
E' evidente che la parte che impugna la decisione non può pretendere in questa sede la riconsiderazione di circostanze di fatto (come, ad esempio, la circostanza del trasferimento a dell'archivio cui era addetto il una volta Parte_3 CP_1 accorpato all'Ufficio di Staff redazionale ), già esaminate in altro processo e sulle quali è caduto il giudicato, né può formulare prove intese a smentire quanto già accertato in quella sede con sentenza definitiva ( e, dunque, non può dolersi, come ancora fa in sede di impugnazione, del fatto che il Tribunale abbia < omesso una indagine di fatto sulla sussistenza di un fatto materiale>> con l'intento di devolvere a questo Giudice
l'accertamento di una realtà di fatto del tutto opposta a quella già affermata con statuizione definitiva).
La definitività della statuizione, acquisita con effetti “ora per allora”, esclude ogni rilevanza della circostanza dedotta in appello che, al momento in cui parte datoriale emetteva il provvedimento risolutivo del rapporto ponendo a base dello stesso fatti e circostanze escluse da una sentenza di primo grado del Gl, per altro provvisoriamente esecutiva, l'accertamento non avesse ancora acquisito irretrattabilità; infatti, tale evenienza si prospettata come una delle possibili evoluzioni future della vicenda porocessuale, sicché il datore di lavoro potendo prevedere la possibilità che detto accertamento venisse confermato nei successivi gradi giudizio, al momento in cui formulava le ragioni, in buona sostanza accettava il rischio che essa si verificasse.
Infine, il Tribunale ha individuato la ragione del licenziamento nell'avere il lavoratore, dopo avere ottenuto piena tutela con l'ordine di riammissione in servizio emesso dall'autorità giudiziaria, preteso attuazione da parte datoriale.
Ha quindi affermato che si trattasse della ragione unica e decisiva che sostiene il licenziamento e dunque <motivo unico e determinante>> dopo avere escluso, per via del giudicato, l'effettività delle ragioni organizzative richiamate nella lettera di
Pag. 10 di 14 licenziamento a sostegno dell'iniziativa datoriale in uno alla richiesta del lavoratore di essere riammesso in esecuzione della sentenza del Tribunale.
Circa la strumentalità del licenziamento a non ottemperare alla statuizione giudiziale di riammissione in servizio dopo che il lavoratore aveva notificato il titolo e, con patrocinio del proprio difensore, aveva chiesto esecuzione del dictum giudiziale, il primo giudice ha fornito una motivazione -condivisibile- che tiene conto e del dato cronologico, consistente nella stretta connessione temporale fra la sentenza e la lettera di risoluzione, ma anche della connessione logica sul piano causale giacché era lo stesso datore di lavoro ad affermare, nell'intimare il recesso, di dovere licenziare il lavoratore per effetto dell'ordine di reintegra.
In ordine al repechage si osserva (e qui si richiama la capacità della sentenza di appello in sede di conferma di integrare la motivazione di primo grado - v. ex multis
Cass.22032/2013- ovvero di sostituirla - v. ex multis Cass.17681/2021-) che la possibilità di reimpiego emerge già ictu oculi ed è conseguenza logica immediata e diretta del fatto stesso che, in forza del giudicato, il settore cui era addetto il lavoratore non è mai stato dismesso, sicché anche la cd prova dell'impossibilità del reimpiego è logicamente esclusa dalla portata di quel giudicato esterno ripetutamente richiamato ed operante fra le parti.
Del tutto erronea ed infondata è l'asserzione che il primo giudice sarebbe incorso nella violazione della disciplina applicabile per avere fatto derivare dall'inosservanza dell'obbligo di repechage e dall'insussistenza del fatto materiale la nullità e la tutela reintegratoria piena, mentre le violazoni acclarate, secondo l'art. 18 della Legge n.
300/1970, sarebbero riconducibili alla sola annullabilità, con conseguente applicazione della cosiddetta tutela reintegratoria attenuata..
Infatti, la parte dimostra di non confrontarsi del tutto con le ragioni enunciate nella sentenza impugnata che ha ritenuto la nullità del licenziamento per motivo ritorsivo.
Da ciò ha fatto derivare le esatte conseguenze normative in tema di condanna <'art.
18 c.1 L.n. 300/70 come modificato dalla L.n. 92/12 prevede la sanzione della nullità del recesso determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'art. 1345 c.c.; ne consegue che, sulla base della normativa applicabile ratione temporis, deve essere dichiarata la nullità del recesso, deve essere ordinata la reintegrazione del convenuto nel posto di lavoro e la società convenuta deve essere condannata al pagamento dell'indennità risarcitoria del danno subìto dal convenuto liquidato in misura pari
Pag. 11 di 14 alle retribuzioni mensili maturate dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegra...>>.
Con il terzo ed ultimo motivo, si censura l'assenza di una indagine di fatto e l'omesso esame delle allegazioni formulate dalla società reclamante in ordine al motivo oggettivo, su circostanze che sarebbero rimaste incontestate, e l'erronea determinazione in ordine alla prova della natura ritorsiva del licenziamento che non sarebbe mai stata fornita dal lavoratore.
Anche il motivo in esame è infondato.
Si tratta di profili, quelli relativi all'omesso esame di circostanze di fatto dimostrative del motivo oggettivo che legittimava il recesso e alla mancata ammissione di prove articolate dall'impresa, relative all'assetto aziendale derivato dalla cessione dei dipendenti e dei settori ulteriori rispetto a quelli relativi ai giornalisti, che ancora una volta non tengono conto della forza del giudicato e delle preclusioni che ne derivano.
Poi in ordine all'accertamento del motivo ritorsivo si è già detto nell'esaminare il precedente motivo.Deve solo aggiungersi che, così come correttamente osservato nella sentenza gravata, nel caso specifico non occorre alcuna prova di esso, posto che la ragione in questione era enunciata nella stessa lettera di licenziamento, riconnessa immediatamente alla legittima pretesa del lavoratore di essere riammesso in servizio dopo il provvedimento favorevole.
Dunque era la stessa impresa a dichiarare di licenziare il lavoratore per effetto della sentenza di reintegra, esonerando così il lavoratore dalla prova.
Appare a questo punto necessario sottolineare che il significato dell'iniziativa dell'impresa appare quanto mai univoco nella lettera del 6 giugno 2020.
In essa la premessa di determinarsi <al solo scopo di dare ottemperanza all'ordine del Giudice ed in ossequio alla Sua richiesta come reiterata con lettera e.mail del 31 maggio u.s. nella quale LL offriva la prestazione lavorativa ( con la sottolineatura polemica maturate dalla data della sua "illegittima estromissione"...>>) è immediatamente smentita dalla comunicazione dell'assunzione di una determinazione di segno diametralmente opposto a quella legittimata dal provvedimento giudiziale, con il preannunciare dell'intenzione di procedere al contestuale licenziamento dispensando da subito il lavoratore dal rendere la prestazione.
Pag. 12 di 14 Non pare irrilevante che la circostanza che la riammissione <provvisoria ed in soprannumero>> sia neutralizzata e privata di significato con l'immediata dispensa dal servizio.
Dunque è corretta l'inferenza del Tribunale che la riammissione sia stata solo di facciata o apparente e dunque sia stata lo spunto per una iniziativa che era l'esatto opposto di quanto derivante dalla statuizione giudiziale.
Non solo, ma una riammissione con contestuale comunicazione dell'intenzione di procedere al licenziamento, oltre che una contraddizione in termini, è assai poco compatibile con una reale e seria volontà di ottemperare ad una sentenza di condanna alla reintegrazione ed assume piuttosto il senso di una chiara elusione della statuizione giudiziale (<Contestualmente, tuttavia, informiamo il competente Ispettorato
Territoriale del Lavoro in indirizzo e Lei per opportuna conoscenza che, a seguito della Sua riammissione in servizio, intende procedere al Suo Parte_1 contestuale licenziamento ...>>).
In ultima analisi, il messaggio che si voleva veicolare con la missiva era l'inutilità della tutela giudiziaria di cui si era avvalso il lavoratore, che l'impresa riteneva ( ed intendeva dimostrare) fosse priva di reale capacità coercitiva ed assolutamente vana posta l'immediata reazione (contraria) dell'impresa al disposto giudiziale.
Significato che non poteva non essere compreso non solo dal lavoratore, ma da chiunque avesse letto la lettera in questione e che fanno della complessiva condotta datoriale un comportamento connotato da particolare e quanto mai intenso disvalore.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore,con ricorso depositato in data 10 febraio 2025 nei confronti di CP_1 con riferimento alla sentenza n.12406/2024 emessa il giorno 4 dicembre
[...]
2024-13 gennaio 2025 dal Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1)Rigetta l'appello.
2)Condanna anche alla rifusione delle spese del presente grado che Parte_1 liquida in euro 10.000,00 oltre iva, cpa e spese generali.
2) Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla
L. 24.12.12 n. 228, dà atto della ricorrenza delle condizioni processuali per il
Pag. 13 di 14 versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 8 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
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