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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/05/2025, n. 3767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3767 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17676/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 17676/2024, promossa con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 10.5.2024
DA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Milano via Borgospesso n. 12 presso l'avv. Loris Tosi, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Damiano Zardini per procura in calce al ricorso,
ATTRICE
CONTRO
C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano Corso Italia 22 presso l'avv. Alberto Alfredo Ferrario, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTA
pagina 1 di 11
Oggetto: cessione di crediti
All'udienza del 10.4.2025 le parti hanno discusso la causa ex art. 281 sexies c.p.c., riportandosi alle conclusioni precisate come da verbale.
L'attrice ha così concluso:
“In via principale, accertare l'inadempimento, da parte di , dell'obbligo di Controparte_1
riacquisto del credito Iva previsto dall'art. 4 bis del contratto di cui al doc. 6 e, per l'effetto, pronunciare una sentenza che produca gli effetti di tale contratto di riacquisto non concluso. Per
l'ulteriore effetto disporre che restituisca il citato credito Iva a e Pt_1 Controparte_1 quest'ultima versi ad 900.000,00 Euro oltre ad almeno 18.000,00 Euro (e/o la somma Pt_1
maggiore o minore ritenuta di giustizia) a titolo di interessi fino al 27 luglio 2023, ad almeno 87.637,56
Euro fino all'8 maggio 2024 (e/o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche, eventualmente e in subordine, calcolando tali interessi nella misura del 2% annuo), ad almeno
56.700,00 Euro a titolo di rivalutazione fino al 31 marzo 2024, agli ulteriori interessi e all'ulteriore rivalutazione fino al dì del saldo e a 11.117,57 Euro dovuti al notaio per l'atto di riacquisto e/o condannare alla restituzione del citato credito Iva a Per_1 Pt_1
e condannare ai versamenti, a favore di , poco sopra Controparte_1 Controparte_1 Pt_1
meglio specificati;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale non ritenesse di poter provvedere ai sensi dell'art. 2932 c.c., comunque accertare che non ha adempiuto Controparte_1 all'obbligo di riacquisto previsto dall'art. 4 bis del contratto di cui al doc. 6 e, per l'effetto, risolvere il predetto contratto e condannare a versare, a fronte della restituzione del credito Iva Controparte_1 da parte di , a quest'ultima 900.000,00 Euro, oltre ad almeno 18.000,00 Euro a titolo di Pt_1
interessi fino al 27 luglio 2023 (e/o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia), ad almeno
87.637,56 Euro fino all'8 maggio 2024 (e/o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche, eventualmente e in subordine, calcolando tali interessi nella misura del 2% annuo), ad almeno
56.700,00 Euro a titolo di rivalutazione fino al 31 marzo 2024, 11.117,57 Euro dovuti al notaio Per_1 per il riacquisto e gli ulteriori interessi e l'ulteriore rivalutazione fino al dì del saldo;
in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale non ritenesse di poter provvedere ai sensi dell'art. 2932 c.c. e non ritenesse di poter risolvere il contratto di cui al doc. pagina 2 di 11 6, comunque accertare che non ha adempiuto all'obbligo di riacquisto previsto Controparte_1 dall'art. 4 bis del predetto contratto e, per l'effetto, condannare a versare ad Controparte_1
900.000,00 Euro, oltre ad almeno 18.000,00 Euro a titolo di interessi fino al 27 luglio 2023 Pt_1
(e/o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia), ad almeno 87.637,56 Euro fino all'8 maggio 2024 (e/o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche, eventualmente e in subordine, calcolando tali interessi nella misura del 2% annuo), ad almeno 56.700,00 Euro a titolo di rivalutazione fino al 31 marzo 2024, 11.117,57 Euro dovuti al notaio per l'atto di riacquisto e gli ulteriori interessi e Per_1
l'ulteriore rivalutazione fino al dì del saldo;
in ogni caso, condannare al pagamento di compensi e spese di lite.” Controparte_1
La convenuta ha così concluso:
“In via preliminare, autorizzare il resistente ai sensi dell'art. 281 undecies quinto comma c.p.c. a chiamare in causa l' via Giorgione n. 106, 00147 Roma Codice Fiscale e Partita Controparte_2
Iva: (e quindi ad integrare il contraddittorio) e di conseguenza chiede che il Giudice P.IVA_3 voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 281 undecies quinto comma la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la chiamata del terzo e la relativa costituzione in giudizio;
•In via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del ricorso anche ai sensi dell'art. 100 c.p.c. in quanto il pagamento di quanto preteso è già avvenuto;
•In via principale, accertare e dichiarare la manifesta infondatezza delle domande di controparte
•in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il credito di per le Controparte_1 somme pagate per € 44.596,49 oltre ad interessi;
•in ogni caso, condannare al pagamento di compensi e spese di lite.” Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 10.5.2024 la società ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_1
esponendo che:
[...]
pagina 3 di 11 -in data 23.2.2022 la società ha presentato la Controparte_1
dichiarazione Iva per il periodo d'imposta 2021 chiedendo il rimborso di un credito Iva pari a euro 900.000,00;
-in data 27.2.2022 essa ha ceduto alla la partecipazione nella Nuova Controparte_3
Calendula s.r.l. con atto notarile;
-in data 27.7.2022 essa ha acquistato dalla società convenuta il predetto credito Iva al prezzo di euro 900.000,00, regolarmente poi versato;
-l'art. 4 bis del contratto di cessione del credito Iva ha previsto la natura pro solvendo della cessione e l'assunzione della responsabilità da parte della società convenuta della solvenza del debitore ceduto;
inoltre, tale articolo afferma che Controparte_2
“Trascorsi dodici mesi dalla sottoscrizione del presente atto senza che il debitore ceduto abbia provveduto al pagamento del capitale e dei relativi interessi, la Cedente si impegna a riacquistare il credito al prezzo di euro 900.000,00 (novecentomila/00) più gli interessi maturati nel periodo trascorso al tasso normalmente applicato dall'Amministrazione
Finanziaria su analoghe operazioni”;
-la cessione del credito risulta essere stata comunicata all;
Controparte_2
-il debitore ceduto ha negato il rimborso e la società convenuta ha impugnato il diniego di fronte alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, ottenendo l'annullamento di tale diniego;
allo stato, secondo quanto riferito dalla , è pendente il Controparte_1
giudizio di secondo grado del processo tributario;
-ha chiesto più volte alla società convenuta di riacquistare il predetto credito Iva, atteso che erano trascorsi 12 mesi dalla cessione del medesimo e che l' Controparte_2
non ne aveva effettuato il rimborso;
-la società convenuta ha affermato che il diniego di rimborso da parte dell CP_2
è ingiustificato e che, secondo uno “spirito di massima collaborazione”,
[...]
dovrebbe attendere l'esito della vicenda giudiziaria tributaria in corso;
Pt_1
-il richiamo dello “spirito di massima collaborazione” è del tutto improprio poiché, in primo luogo, la società attrice proprio in ossequio a tale spirito ha atteso ben oltre i 12
pagina 4 di 11 mesi pattuiti nel contratto e, in secondo luogo, pretendere un'ulteriore attesa da parte della stessa violerebbe non solo la lettera dell'art. 4 bis, ma anche la sua ratio considerato che l'obbligo di riacquisto era stato previsto proprio per non far gravare sulla società attrice il rischio di eventuali contestazioni sul rimborso da parte dell;
Controparte_2
-in data 2.5.2024 ha intimato alla società convenuta di presentarsi dal notaio per il riacquisto, ma quest'ultima non si è presentata all'appuntamento.
Parte attrice, in particolare, deduce che:
-sussistono tutti i presupposti di applicazione dell'art. 2932 c.c. che consente di ottenere una sentenza che produce gli effetti del contratto di riacquisto del credito Iva;
difatti, il debitore ceduto non ha provveduto al rimborso Iva di euro 900.000,00 entro il
27.7.2023, la società convenuta non ha adempiuto all'obbligo di riacquistare il predetto credito nonostante le intimazioni e ha offerto la sua prestazione di rivendita del Pt_1
credito Iva;
-alla luce dell'art. 4 bis, gli interessi devono essere calcolati, per il periodo trascorso e cioè dal 27.7.22 al 27.7.23, nella misura del 2% annuo previsto dall'art. 38 bis del
D.P.R. n. 633/1972 e per il periodo successivo, e cioè dal 28.7.23, nella misura prevista dal D. Lgs. n. 231/2002, atteso che il riacquisto del credito Iva è una delle obbligazioni nascenti dalla transazione commerciale rappresentata dalla cessione del predetto credito, la quale a sua volta nasce dalla transazione commerciale rappresentata dalla cessione della partecipazione della Nuova Calendula s.r.l.; pertanto, gli interessi per il periodo trascorso ammontano a euro 18.000,00 e quelli per il periodo successivo, alla data dell'8.5.2024 ammontano a euro 87.637,56;
-oltre agli interessi occorre applicare anche la rivalutazione monetaria fino al giorno del saldo, rivalutazione che dal 27.7.22 al 31.3.24 ammonta ad euro 56.700,00;
-inoltre, la convenuta, in relazione all'atto di riacquisto, dovrà farsi carico del costo del notaio pari ad euro 11.117,50;
pagina 5 di 11 -la società convenuta è comunque inadempiente rispetto all'obbligo di riacquistare il credito Iva e ciò legittima la richiesta di risoluzione del contratto e il conseguente versamento della somma di euro 900.000,00, oltre interessi, da parte della società convenuta a fronte della restituzione del credito Iva da parte dell'attrice.
Pertanto, la società attrice chiede, in via principale, di accertare l'inadempimento dell'obbligo di riacquisto del credito Iva e, per l'effetto, di pronunciare una sentenza che produca gli stessi effetti di tale contratto non concluso ex art. 2932 c.c., oltre interessi e rivalutazione;
in via subordinata, chiede di accertare il predetto inadempimento e, per l'effetto, di risolvere il contratto e condannare la società convenuta a versare, a fronte della restituzione del credito Iva da parte dell'attrice, la somma di euro 900.000,00 oltre agli interessi, rivalutazione e euro 11.117,57 dovuti al notaio per il riacquisto;
in Per_1
via ulteriormente subordinata, di accertare comunque l'inadempimento e condannare la convenuta a versare a titolo di risarcimento del danno la somma di euro 900.000,00 oltre a interessi, rivalutazione e euro 11.117,57 dovuti al notaio per il riacquisto.
Si è costituita in giudizio la società la Controparte_1
quale contesta quanto ex adverso dedotto e chiede in via riconvenzionale di accertare il suo credito per le somme pagate di euro 44.596,49, oltre interessi.
La società convenuta, in particolare, deduce che:
-il ricorso è inammissibile e/o improcedibile poiché l ha già Controparte_2
rimborsato in corso di causa all'attrice in data 18.9.2024 sia il credito Iva di euro
900.000,00 sia gli interessi nell'importo correttamente determinato dalla legge per i rimborsi Iva e, pertanto, tale domanda sarebbe volta ad ottenere due volte il medesimo importo;
l'avvenuto rimborso è stato comunicato dall alla Controparte_2
e anche confermato da parte attrice;
Controparte_1
-il ricorso è, altresì, improcedibile per sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. considerato l'avvenuto pagamento dell'importo richiesto da parte attrice;
-per lo stesso motivo è inammissibile anche la domanda subordinata di risoluzione del contratto;
pagina 6 di 11 -è infondata anche la domanda dell'attrice relativa agli interessi pretesi poiché l CP_2
ha rimborsato anche gli interessi al tasso previsto dalla legge del 2% dal CP_2
90° giorno dalla data di presentazione della richiesta fino alla data di effettuazione del rimborso per l'importo di euro 40.487,67, importo che per espressa richiesta della
è stato posto nella garanzia fideiussoria ex art. 38 bis D.P.R. n. 633/72; CP_2
-è infondata l'interpretazione del contratto formulata dall'attrice in quanto l'art. 4 del medesimo fissa chiaramente il tasso degli interessi al 2% da applicare a partire dal
27.7.2022 fino all'adempimento; non c'è alcuna difforme disciplina in relazione al periodo futuro, dopo che siano trascorsi i 12 mesi;
l'interpretazione fatta dall'attrice di tale articolo comporterebbe una riqualificazione del credito tributario in credito commerciale, ponendosi in contrasto con l'intenzione delle parti e l'oggetto del contratto;
-è, altresì, infondata la domanda di risarcimento del danno da rivalutazione poiché si tratta di un debito di valuta che, per sua natura, non è oggetto di variazioni e soggiace al principio nominalistico;
-il rimborso degli oneri della fideiussione di importo pari a 44.596,49, illegittimamente richiesto dall' alla convenuta e pagato da quest'ultima, sarebbe Controparte_2
dovuto essere richiesto alla società attrice in quanto cessionaria del credito Iva e non alla cedente;
peraltro, l non avrebbe dovuto chiedere una fideiussione Controparte_2
ex art. 38 bis D.P.R. n. 633/1972 poiché non sussistevano i presupposti di legge.
Orbene, il Tribunale ritiene che le domande attoree siano infondate.
Preliminarmente, si rileva che in base al condivisibile insegnamento della Suprema
Corte (v. Cass. n. 12652/20 e Cass. n. 21830/21), il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i pagina 7 di 11 rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.
In merito alla domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre, ritiene invero il Tribunale che non sussistano i presupposti di applicazione previsti dall'art. 2932 c.c. e in particolare quello della possibilità (“qualora sia possibile”) di ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.
Nel contratto di cessione del credito Iva le parti all'art. 4 (v. doc. n. 6 attrice) hanno pattuito un obbligo di riacquisto del credito in capo alla società cedente solo qualora il debitore ceduto non avesse provveduto, trascorsi dodici mesi dal 27.7.2022, al pagamento del capitale e dei relativi interessi.
Risulta, tuttavia, fatto non contestato la circostanza che la società attrice, divenuta cessionaria del credito con contratto stipulato in data 27.7.22 (v. doc. n. 6 attrice), ha ottenuto in corso di causa in data 16.9.2024 il rimborso di tale credito da parte dell , oltre agli interessi previsti dall'art. 38 bis comma 1 D.P.R. n. Controparte_2
633/72 pari all'importo di euro 40.487,67 (v. doc. nn. 2 e 3 convenuta).
Pertanto, il pagamento effettuato dal debitore ceduto -soggetto che Controparte_2
in conseguenza della cessione del credito ha subito la modifica nel lato attivo dell'obbligazione e che, dopo aver ricevuto in data 2.9.2022 la notifica della cessione (v. doc. n. 9 attrice), ha poi effettuato il rimborso in data 16.9.2024- non consente di pronunciare una sentenza ex art. 2932 c.c. che imporrebbe al debitore ceduto la reviviscenza dell'obbligazione, peraltro nei confronti di un diverso creditore.
D'altro canto, l'asserito carattere provvisorio del rimborso effettuato, dovuto alla pendenza di un contenzioso relativo all'accertamento del credito Iva, non rileva atteso che l'art. 57 del D.P.R. n. 633/1972 prevede il potere dell'Agenzia delle entrate di compiere accertamenti entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione e l'art. 38 bis comma 9 stabilisce che, se successivamente al rimborso viene notificato avviso di rettifica, residua solo l'obbligo di pagare il rimborso indebito, evidentemente ex art. 2033 c.c., cosicché il Legislatore non pagina 8 di 11 ha configurato i rimborsi della quali rimborsi sottoposti a Controparte_2
condizione.
Ne consegue che la domanda di condanna ex art. 2932 c.c. è infondata e va rigettata.
Ritiene il Tribunale che sia, altresì, infondata la domanda di risoluzione del contratto di cessione del credito Iva per inadempimento e, difatti, manca il presupposto della gravità dell'inadempimento previsto dall'art. 1453 c.c..
In effetti le obbligazioni principali di cui al contratto di cessione del credito IVA a fronte del pagamento di un prezzo sono state adempiute da entrambe le due parti.
L'obbligo di riacquisto del cedente previsto all'art. 4 del contratto, che non è
l'obbligazione principale del contratto di cessione, nell'economia del regolamento contrattuale si connota per la mera funzione di rafforzare la garanzia della solvenza del debitore, come si evince dal tenore della predetta clausola.
E quindi l'inadempimento all'obbligo di riacquisto non può ritenersi di gravità tale da condurre alla risoluzione del contratto.
D'altro canto, le parti non hanno previsto un'apposita clausola risolutiva espressa con riferimento all'inadempimento all'obbligo di riacquisto, ciò che avrebbe tutelato in modo pieno gli interessi della cessionaria proprio attesa la tipologia del credito che veniva ceduto, tenuto conto del previsto potere di accertamento spettante al debitore ceduto nel successivo quinquennio.
Ne consegue che anche la domanda di risoluzione per inadempimento è infondata e va rigettata.
Ritiene, inoltre, il Tribunale che sia del pari infondata -e va quindi rigettata- la domanda svolta in via ulteriormente subordinata di condanna al risarcimento del danno ed invero, seppure l aveva negato il rimborso in data 19.6.2023 (v. doc. n. 10 Controparte_2
attrice) e poi proposto appello avverso la decisione della Corte di Giustizia tributaria di primo grado (v. doc. n. 11 attrice) e seppure la convenuta era rimasta inadempiente all'obbligo di riacquisto decorrente dal 27.7.2023 e il rimborso sia avvenuto in corso di causa in data 16.9.2024, in ogni caso la società attrice non ha dedotto -né comunque pagina 9 di 11 provato- quale specifico danno abbia subito in conseguenza dell'inadempimento all'obbligo di riacquisto, né ha dedotto uno specifico pregiudizio che non risulti risarcito tramite la corresponsione degli interessi previsti dal comma 1 dell'art. 38 bis D.P.R. n.
633/72, pari all'importo di euro 40.487,67 (v. doc. nn. 2 e 3 convenuta), effettivamente liquidati dall al momento del rimborso. Controparte_2
Ritiene, infine, il Tribunale che la domanda riconvenzionale di accertamento del credito della società convenuta pari a euro 44.596,49 sia infondata poiché era suo onere prestare la fideiussione ex art. 38 bis D.P.R. 633/1972 per garantire il rimborso del credito Iva anche nel caso in cui quest'ultimo fosse stato ceduto.
L'art. 38 bis D.P.R. n. 633/1972 prevede, difatti, il dovere del contribuente – e quindi la di prestare garanzia per i rimborsi di Controparte_1
ammontare superiore a euro 30.000,00 in determinati casi, come quello in cui la richiesta di rimborso viene fatta da soggetti passivi che esercitano un'attività d'impresa da meno di due anni, come nel caso della società cedente (v. Controparte_1
doc. n. 5 attrice).
Inoltre, l'art. 4 ter del D.P.R. n. 70/1988 ha integrato l'art. 38 bis, e in particolare il suo comma 9, affermando che, in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale e qualora in seguito al rimborso venga notificato avviso di accertamento,
l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto può ripetere anche dal cessionario le somme rimborsate, salvo che questi non presti la garanzia oggetto dell'art. 38 bis comma 2.
Dalla lettura congiunta dei due articoli si evince la mera possibilità del cessionario di prestare la fideiussione a garanzia del rimborso del credito Iva ceduto, fermo l'obbligo del cedente, quale soggetto contribuente, a prestarla nelle condizioni previste dalla medesima legge.
D'altro canto, le stesse parti nel contratto di cessione del credito Iva hanno espressamente pattuito all'art. 4 ultimo comma (v. doc. n. 6 attrice) che la cessione non produce effetti sul rapporto giuridico di imposta da cui è originato il credito ceduto, nel pagina 10 di 11 senso che destinatario esclusivo dei controlli, nonché degli eventuali accertamenti e sanzioni, resta il solo contribuente cedente.
La fideiussione richiesta dalla legge ha lo scopo di garantire il rimborso del credito Iva in seguito ad eventuali accertamenti e, pertanto, destinatario esclusivo di tale obbligo rimane la società cedente.
La domanda riconvenzionale va, dunque, rigettata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, tenuto conto della soccombenza parziale (v. Cass. n. 3438/16 e Cass. n. 26918/18) sussistono motivi per compensarle nella misura di un terzo e l'attrice va condannata a rimborsare alla convenuta la restante parte come liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-rigetta le domande proposte dalla società Parte_1
-rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla società Controparte_1
[...]
-compensa le spese di giudizio tra le parti nella misura di un terzo e, per l'effetto,
-condanna la società a rimborsare alla Parte_1 Controparte_1
la restante parte che viene liquidata nella somma, già ridotta, di euro
[...]
12.000,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
Milano, 9.5.2025
Il Giudice dott. Guido Macripò
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 17676/2024, promossa con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 10.5.2024
DA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Milano via Borgospesso n. 12 presso l'avv. Loris Tosi, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Damiano Zardini per procura in calce al ricorso,
ATTRICE
CONTRO
C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano Corso Italia 22 presso l'avv. Alberto Alfredo Ferrario, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTA
pagina 1 di 11
Oggetto: cessione di crediti
All'udienza del 10.4.2025 le parti hanno discusso la causa ex art. 281 sexies c.p.c., riportandosi alle conclusioni precisate come da verbale.
L'attrice ha così concluso:
“In via principale, accertare l'inadempimento, da parte di , dell'obbligo di Controparte_1
riacquisto del credito Iva previsto dall'art. 4 bis del contratto di cui al doc. 6 e, per l'effetto, pronunciare una sentenza che produca gli effetti di tale contratto di riacquisto non concluso. Per
l'ulteriore effetto disporre che restituisca il citato credito Iva a e Pt_1 Controparte_1 quest'ultima versi ad 900.000,00 Euro oltre ad almeno 18.000,00 Euro (e/o la somma Pt_1
maggiore o minore ritenuta di giustizia) a titolo di interessi fino al 27 luglio 2023, ad almeno 87.637,56
Euro fino all'8 maggio 2024 (e/o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche, eventualmente e in subordine, calcolando tali interessi nella misura del 2% annuo), ad almeno
56.700,00 Euro a titolo di rivalutazione fino al 31 marzo 2024, agli ulteriori interessi e all'ulteriore rivalutazione fino al dì del saldo e a 11.117,57 Euro dovuti al notaio per l'atto di riacquisto e/o condannare alla restituzione del citato credito Iva a Per_1 Pt_1
e condannare ai versamenti, a favore di , poco sopra Controparte_1 Controparte_1 Pt_1
meglio specificati;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale non ritenesse di poter provvedere ai sensi dell'art. 2932 c.c., comunque accertare che non ha adempiuto Controparte_1 all'obbligo di riacquisto previsto dall'art. 4 bis del contratto di cui al doc. 6 e, per l'effetto, risolvere il predetto contratto e condannare a versare, a fronte della restituzione del credito Iva Controparte_1 da parte di , a quest'ultima 900.000,00 Euro, oltre ad almeno 18.000,00 Euro a titolo di Pt_1
interessi fino al 27 luglio 2023 (e/o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia), ad almeno
87.637,56 Euro fino all'8 maggio 2024 (e/o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche, eventualmente e in subordine, calcolando tali interessi nella misura del 2% annuo), ad almeno
56.700,00 Euro a titolo di rivalutazione fino al 31 marzo 2024, 11.117,57 Euro dovuti al notaio Per_1 per il riacquisto e gli ulteriori interessi e l'ulteriore rivalutazione fino al dì del saldo;
in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale non ritenesse di poter provvedere ai sensi dell'art. 2932 c.c. e non ritenesse di poter risolvere il contratto di cui al doc. pagina 2 di 11 6, comunque accertare che non ha adempiuto all'obbligo di riacquisto previsto Controparte_1 dall'art. 4 bis del predetto contratto e, per l'effetto, condannare a versare ad Controparte_1
900.000,00 Euro, oltre ad almeno 18.000,00 Euro a titolo di interessi fino al 27 luglio 2023 Pt_1
(e/o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia), ad almeno 87.637,56 Euro fino all'8 maggio 2024 (e/o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche, eventualmente e in subordine, calcolando tali interessi nella misura del 2% annuo), ad almeno 56.700,00 Euro a titolo di rivalutazione fino al 31 marzo 2024, 11.117,57 Euro dovuti al notaio per l'atto di riacquisto e gli ulteriori interessi e Per_1
l'ulteriore rivalutazione fino al dì del saldo;
in ogni caso, condannare al pagamento di compensi e spese di lite.” Controparte_1
La convenuta ha così concluso:
“In via preliminare, autorizzare il resistente ai sensi dell'art. 281 undecies quinto comma c.p.c. a chiamare in causa l' via Giorgione n. 106, 00147 Roma Codice Fiscale e Partita Controparte_2
Iva: (e quindi ad integrare il contraddittorio) e di conseguenza chiede che il Giudice P.IVA_3 voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 281 undecies quinto comma la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la chiamata del terzo e la relativa costituzione in giudizio;
•In via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del ricorso anche ai sensi dell'art. 100 c.p.c. in quanto il pagamento di quanto preteso è già avvenuto;
•In via principale, accertare e dichiarare la manifesta infondatezza delle domande di controparte
•in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il credito di per le Controparte_1 somme pagate per € 44.596,49 oltre ad interessi;
•in ogni caso, condannare al pagamento di compensi e spese di lite.” Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 10.5.2024 la società ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_1
esponendo che:
[...]
pagina 3 di 11 -in data 23.2.2022 la società ha presentato la Controparte_1
dichiarazione Iva per il periodo d'imposta 2021 chiedendo il rimborso di un credito Iva pari a euro 900.000,00;
-in data 27.2.2022 essa ha ceduto alla la partecipazione nella Nuova Controparte_3
Calendula s.r.l. con atto notarile;
-in data 27.7.2022 essa ha acquistato dalla società convenuta il predetto credito Iva al prezzo di euro 900.000,00, regolarmente poi versato;
-l'art. 4 bis del contratto di cessione del credito Iva ha previsto la natura pro solvendo della cessione e l'assunzione della responsabilità da parte della società convenuta della solvenza del debitore ceduto;
inoltre, tale articolo afferma che Controparte_2
“Trascorsi dodici mesi dalla sottoscrizione del presente atto senza che il debitore ceduto abbia provveduto al pagamento del capitale e dei relativi interessi, la Cedente si impegna a riacquistare il credito al prezzo di euro 900.000,00 (novecentomila/00) più gli interessi maturati nel periodo trascorso al tasso normalmente applicato dall'Amministrazione
Finanziaria su analoghe operazioni”;
-la cessione del credito risulta essere stata comunicata all;
Controparte_2
-il debitore ceduto ha negato il rimborso e la società convenuta ha impugnato il diniego di fronte alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, ottenendo l'annullamento di tale diniego;
allo stato, secondo quanto riferito dalla , è pendente il Controparte_1
giudizio di secondo grado del processo tributario;
-ha chiesto più volte alla società convenuta di riacquistare il predetto credito Iva, atteso che erano trascorsi 12 mesi dalla cessione del medesimo e che l' Controparte_2
non ne aveva effettuato il rimborso;
-la società convenuta ha affermato che il diniego di rimborso da parte dell CP_2
è ingiustificato e che, secondo uno “spirito di massima collaborazione”,
[...]
dovrebbe attendere l'esito della vicenda giudiziaria tributaria in corso;
Pt_1
-il richiamo dello “spirito di massima collaborazione” è del tutto improprio poiché, in primo luogo, la società attrice proprio in ossequio a tale spirito ha atteso ben oltre i 12
pagina 4 di 11 mesi pattuiti nel contratto e, in secondo luogo, pretendere un'ulteriore attesa da parte della stessa violerebbe non solo la lettera dell'art. 4 bis, ma anche la sua ratio considerato che l'obbligo di riacquisto era stato previsto proprio per non far gravare sulla società attrice il rischio di eventuali contestazioni sul rimborso da parte dell;
Controparte_2
-in data 2.5.2024 ha intimato alla società convenuta di presentarsi dal notaio per il riacquisto, ma quest'ultima non si è presentata all'appuntamento.
Parte attrice, in particolare, deduce che:
-sussistono tutti i presupposti di applicazione dell'art. 2932 c.c. che consente di ottenere una sentenza che produce gli effetti del contratto di riacquisto del credito Iva;
difatti, il debitore ceduto non ha provveduto al rimborso Iva di euro 900.000,00 entro il
27.7.2023, la società convenuta non ha adempiuto all'obbligo di riacquistare il predetto credito nonostante le intimazioni e ha offerto la sua prestazione di rivendita del Pt_1
credito Iva;
-alla luce dell'art. 4 bis, gli interessi devono essere calcolati, per il periodo trascorso e cioè dal 27.7.22 al 27.7.23, nella misura del 2% annuo previsto dall'art. 38 bis del
D.P.R. n. 633/1972 e per il periodo successivo, e cioè dal 28.7.23, nella misura prevista dal D. Lgs. n. 231/2002, atteso che il riacquisto del credito Iva è una delle obbligazioni nascenti dalla transazione commerciale rappresentata dalla cessione del predetto credito, la quale a sua volta nasce dalla transazione commerciale rappresentata dalla cessione della partecipazione della Nuova Calendula s.r.l.; pertanto, gli interessi per il periodo trascorso ammontano a euro 18.000,00 e quelli per il periodo successivo, alla data dell'8.5.2024 ammontano a euro 87.637,56;
-oltre agli interessi occorre applicare anche la rivalutazione monetaria fino al giorno del saldo, rivalutazione che dal 27.7.22 al 31.3.24 ammonta ad euro 56.700,00;
-inoltre, la convenuta, in relazione all'atto di riacquisto, dovrà farsi carico del costo del notaio pari ad euro 11.117,50;
pagina 5 di 11 -la società convenuta è comunque inadempiente rispetto all'obbligo di riacquistare il credito Iva e ciò legittima la richiesta di risoluzione del contratto e il conseguente versamento della somma di euro 900.000,00, oltre interessi, da parte della società convenuta a fronte della restituzione del credito Iva da parte dell'attrice.
Pertanto, la società attrice chiede, in via principale, di accertare l'inadempimento dell'obbligo di riacquisto del credito Iva e, per l'effetto, di pronunciare una sentenza che produca gli stessi effetti di tale contratto non concluso ex art. 2932 c.c., oltre interessi e rivalutazione;
in via subordinata, chiede di accertare il predetto inadempimento e, per l'effetto, di risolvere il contratto e condannare la società convenuta a versare, a fronte della restituzione del credito Iva da parte dell'attrice, la somma di euro 900.000,00 oltre agli interessi, rivalutazione e euro 11.117,57 dovuti al notaio per il riacquisto;
in Per_1
via ulteriormente subordinata, di accertare comunque l'inadempimento e condannare la convenuta a versare a titolo di risarcimento del danno la somma di euro 900.000,00 oltre a interessi, rivalutazione e euro 11.117,57 dovuti al notaio per il riacquisto.
Si è costituita in giudizio la società la Controparte_1
quale contesta quanto ex adverso dedotto e chiede in via riconvenzionale di accertare il suo credito per le somme pagate di euro 44.596,49, oltre interessi.
La società convenuta, in particolare, deduce che:
-il ricorso è inammissibile e/o improcedibile poiché l ha già Controparte_2
rimborsato in corso di causa all'attrice in data 18.9.2024 sia il credito Iva di euro
900.000,00 sia gli interessi nell'importo correttamente determinato dalla legge per i rimborsi Iva e, pertanto, tale domanda sarebbe volta ad ottenere due volte il medesimo importo;
l'avvenuto rimborso è stato comunicato dall alla Controparte_2
e anche confermato da parte attrice;
Controparte_1
-il ricorso è, altresì, improcedibile per sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. considerato l'avvenuto pagamento dell'importo richiesto da parte attrice;
-per lo stesso motivo è inammissibile anche la domanda subordinata di risoluzione del contratto;
pagina 6 di 11 -è infondata anche la domanda dell'attrice relativa agli interessi pretesi poiché l CP_2
ha rimborsato anche gli interessi al tasso previsto dalla legge del 2% dal CP_2
90° giorno dalla data di presentazione della richiesta fino alla data di effettuazione del rimborso per l'importo di euro 40.487,67, importo che per espressa richiesta della
è stato posto nella garanzia fideiussoria ex art. 38 bis D.P.R. n. 633/72; CP_2
-è infondata l'interpretazione del contratto formulata dall'attrice in quanto l'art. 4 del medesimo fissa chiaramente il tasso degli interessi al 2% da applicare a partire dal
27.7.2022 fino all'adempimento; non c'è alcuna difforme disciplina in relazione al periodo futuro, dopo che siano trascorsi i 12 mesi;
l'interpretazione fatta dall'attrice di tale articolo comporterebbe una riqualificazione del credito tributario in credito commerciale, ponendosi in contrasto con l'intenzione delle parti e l'oggetto del contratto;
-è, altresì, infondata la domanda di risarcimento del danno da rivalutazione poiché si tratta di un debito di valuta che, per sua natura, non è oggetto di variazioni e soggiace al principio nominalistico;
-il rimborso degli oneri della fideiussione di importo pari a 44.596,49, illegittimamente richiesto dall' alla convenuta e pagato da quest'ultima, sarebbe Controparte_2
dovuto essere richiesto alla società attrice in quanto cessionaria del credito Iva e non alla cedente;
peraltro, l non avrebbe dovuto chiedere una fideiussione Controparte_2
ex art. 38 bis D.P.R. n. 633/1972 poiché non sussistevano i presupposti di legge.
Orbene, il Tribunale ritiene che le domande attoree siano infondate.
Preliminarmente, si rileva che in base al condivisibile insegnamento della Suprema
Corte (v. Cass. n. 12652/20 e Cass. n. 21830/21), il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i pagina 7 di 11 rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.
In merito alla domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre, ritiene invero il Tribunale che non sussistano i presupposti di applicazione previsti dall'art. 2932 c.c. e in particolare quello della possibilità (“qualora sia possibile”) di ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.
Nel contratto di cessione del credito Iva le parti all'art. 4 (v. doc. n. 6 attrice) hanno pattuito un obbligo di riacquisto del credito in capo alla società cedente solo qualora il debitore ceduto non avesse provveduto, trascorsi dodici mesi dal 27.7.2022, al pagamento del capitale e dei relativi interessi.
Risulta, tuttavia, fatto non contestato la circostanza che la società attrice, divenuta cessionaria del credito con contratto stipulato in data 27.7.22 (v. doc. n. 6 attrice), ha ottenuto in corso di causa in data 16.9.2024 il rimborso di tale credito da parte dell , oltre agli interessi previsti dall'art. 38 bis comma 1 D.P.R. n. Controparte_2
633/72 pari all'importo di euro 40.487,67 (v. doc. nn. 2 e 3 convenuta).
Pertanto, il pagamento effettuato dal debitore ceduto -soggetto che Controparte_2
in conseguenza della cessione del credito ha subito la modifica nel lato attivo dell'obbligazione e che, dopo aver ricevuto in data 2.9.2022 la notifica della cessione (v. doc. n. 9 attrice), ha poi effettuato il rimborso in data 16.9.2024- non consente di pronunciare una sentenza ex art. 2932 c.c. che imporrebbe al debitore ceduto la reviviscenza dell'obbligazione, peraltro nei confronti di un diverso creditore.
D'altro canto, l'asserito carattere provvisorio del rimborso effettuato, dovuto alla pendenza di un contenzioso relativo all'accertamento del credito Iva, non rileva atteso che l'art. 57 del D.P.R. n. 633/1972 prevede il potere dell'Agenzia delle entrate di compiere accertamenti entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione e l'art. 38 bis comma 9 stabilisce che, se successivamente al rimborso viene notificato avviso di rettifica, residua solo l'obbligo di pagare il rimborso indebito, evidentemente ex art. 2033 c.c., cosicché il Legislatore non pagina 8 di 11 ha configurato i rimborsi della quali rimborsi sottoposti a Controparte_2
condizione.
Ne consegue che la domanda di condanna ex art. 2932 c.c. è infondata e va rigettata.
Ritiene il Tribunale che sia, altresì, infondata la domanda di risoluzione del contratto di cessione del credito Iva per inadempimento e, difatti, manca il presupposto della gravità dell'inadempimento previsto dall'art. 1453 c.c..
In effetti le obbligazioni principali di cui al contratto di cessione del credito IVA a fronte del pagamento di un prezzo sono state adempiute da entrambe le due parti.
L'obbligo di riacquisto del cedente previsto all'art. 4 del contratto, che non è
l'obbligazione principale del contratto di cessione, nell'economia del regolamento contrattuale si connota per la mera funzione di rafforzare la garanzia della solvenza del debitore, come si evince dal tenore della predetta clausola.
E quindi l'inadempimento all'obbligo di riacquisto non può ritenersi di gravità tale da condurre alla risoluzione del contratto.
D'altro canto, le parti non hanno previsto un'apposita clausola risolutiva espressa con riferimento all'inadempimento all'obbligo di riacquisto, ciò che avrebbe tutelato in modo pieno gli interessi della cessionaria proprio attesa la tipologia del credito che veniva ceduto, tenuto conto del previsto potere di accertamento spettante al debitore ceduto nel successivo quinquennio.
Ne consegue che anche la domanda di risoluzione per inadempimento è infondata e va rigettata.
Ritiene, inoltre, il Tribunale che sia del pari infondata -e va quindi rigettata- la domanda svolta in via ulteriormente subordinata di condanna al risarcimento del danno ed invero, seppure l aveva negato il rimborso in data 19.6.2023 (v. doc. n. 10 Controparte_2
attrice) e poi proposto appello avverso la decisione della Corte di Giustizia tributaria di primo grado (v. doc. n. 11 attrice) e seppure la convenuta era rimasta inadempiente all'obbligo di riacquisto decorrente dal 27.7.2023 e il rimborso sia avvenuto in corso di causa in data 16.9.2024, in ogni caso la società attrice non ha dedotto -né comunque pagina 9 di 11 provato- quale specifico danno abbia subito in conseguenza dell'inadempimento all'obbligo di riacquisto, né ha dedotto uno specifico pregiudizio che non risulti risarcito tramite la corresponsione degli interessi previsti dal comma 1 dell'art. 38 bis D.P.R. n.
633/72, pari all'importo di euro 40.487,67 (v. doc. nn. 2 e 3 convenuta), effettivamente liquidati dall al momento del rimborso. Controparte_2
Ritiene, infine, il Tribunale che la domanda riconvenzionale di accertamento del credito della società convenuta pari a euro 44.596,49 sia infondata poiché era suo onere prestare la fideiussione ex art. 38 bis D.P.R. 633/1972 per garantire il rimborso del credito Iva anche nel caso in cui quest'ultimo fosse stato ceduto.
L'art. 38 bis D.P.R. n. 633/1972 prevede, difatti, il dovere del contribuente – e quindi la di prestare garanzia per i rimborsi di Controparte_1
ammontare superiore a euro 30.000,00 in determinati casi, come quello in cui la richiesta di rimborso viene fatta da soggetti passivi che esercitano un'attività d'impresa da meno di due anni, come nel caso della società cedente (v. Controparte_1
doc. n. 5 attrice).
Inoltre, l'art. 4 ter del D.P.R. n. 70/1988 ha integrato l'art. 38 bis, e in particolare il suo comma 9, affermando che, in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale e qualora in seguito al rimborso venga notificato avviso di accertamento,
l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto può ripetere anche dal cessionario le somme rimborsate, salvo che questi non presti la garanzia oggetto dell'art. 38 bis comma 2.
Dalla lettura congiunta dei due articoli si evince la mera possibilità del cessionario di prestare la fideiussione a garanzia del rimborso del credito Iva ceduto, fermo l'obbligo del cedente, quale soggetto contribuente, a prestarla nelle condizioni previste dalla medesima legge.
D'altro canto, le stesse parti nel contratto di cessione del credito Iva hanno espressamente pattuito all'art. 4 ultimo comma (v. doc. n. 6 attrice) che la cessione non produce effetti sul rapporto giuridico di imposta da cui è originato il credito ceduto, nel pagina 10 di 11 senso che destinatario esclusivo dei controlli, nonché degli eventuali accertamenti e sanzioni, resta il solo contribuente cedente.
La fideiussione richiesta dalla legge ha lo scopo di garantire il rimborso del credito Iva in seguito ad eventuali accertamenti e, pertanto, destinatario esclusivo di tale obbligo rimane la società cedente.
La domanda riconvenzionale va, dunque, rigettata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, tenuto conto della soccombenza parziale (v. Cass. n. 3438/16 e Cass. n. 26918/18) sussistono motivi per compensarle nella misura di un terzo e l'attrice va condannata a rimborsare alla convenuta la restante parte come liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-rigetta le domande proposte dalla società Parte_1
-rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla società Controparte_1
[...]
-compensa le spese di giudizio tra le parti nella misura di un terzo e, per l'effetto,
-condanna la società a rimborsare alla Parte_1 Controparte_1
la restante parte che viene liquidata nella somma, già ridotta, di euro
[...]
12.000,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
Milano, 9.5.2025
Il Giudice dott. Guido Macripò
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