Articolo 6 della Legge 1 dicembre 1986, n. 831
Articolo 5Articolo 7
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11 dicembre 1986
Art. 6.
1. Gli atti di trasferimento di immobili in attuazione della presente legge, alla cui acquisizione si provvede a trattativa privata, non
sono sottoposti alle limitazioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1925, n. 2000 , convertito in legge dalla legge 17 aprile 1925, n. 473 .
Nota all' art. 6:
Il R.D. n. 2000/1923 , reca: "Permuta di immobili demaniali adibiti ad uso di pubblici uffici".
Entrata in vigore il 11 dicembre 1986