Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 20/06/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n. 11/2021
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11/2021 R.G. di appello avverso la sentenza n. 398/2020 del Tribunale
civile di Larino in composizione monocratica pubblicata il 16.11.2020 a conclusione del giudizio n.
1235/2015 R.G., avente ad oggetto: “appalto privato”, vertente tra
Arch. c.f. Arch.. c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 CP_1 C.F._2
Ing. D c.f. elettivamente domiciliati in
[...] Parte_2 CodiceFiscale_3
Campobasso, v. Fondaco della Farina n. 24, presso lo studio dell'avv. Daniele Di Gregorio,
rappresentati e difesi dall'avv. Annunziata De Michele, per procure in calce all'atto di appello.
-APPELLANTI e APPELLATI INCIDENTALI-
e
p.t., elettivamente domiciliata in Bari, v. Mazzitelli n. 264 presso lo studio dell'avv. Emilio
d'Antona che la rappresenta e difende per procura rilasciata in atti.
-APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE-
e in qualità di titolare della ditta individuale denominata “Conchiglia Azzurra di Controparte_3
Balante Clemente”, P. iva , elettivamente domiciliato in Campomarino, v. Licausi n. 5 P.IVA_2
presso lo studio dell'avv. Antonella Balante che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello.
CP_4
e
Controparte_5
-APPELLATO CONTUMACE-
CONCLUSIONI: come da note, depositate in via telematica, in sostituzione dell'udienza del
29.01.2025, entro i termini assegnati per la trattazione scritta del procedimento, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti costituite, che di seguito si trascrivono integralmente:
Per gli appellanti principali: “La sottoscritta Avvocata si riporta ai propri scritti difensivi,
chiedendone l'integrale accoglimento, ed impugnando ogni avverso dedotto, prodotto ed eccepito, conclude ribadendo le conclusioni già rassegnate e quindi chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con la dichiarazione che la terza chiamata in causa è tenuta a manvelarlo da ogni pretesa del condannando l'Assicurazione a rifondere gli importi CP_3
che quanto ha già pagato e/o sarà eventualmente tenuto a pagare al con Controparte_3
vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio..”;
Per la Compagnia assicuratrice appellante incidentale: “In via principale, rigettare le domande tutte formulate dagli appellanti nei confronti di TE
perché inammissibili, infondate in fatto e in diritto e non provate,
[...] confermando sul punto la sentenza n. 389/2020 del Tribunale di Larino del 16.11.2020;
dichiarare cessata la materia del contendere anche in relazione alle domande degli appellanti nei confronti della stante l'intervenuta TE
transazione tra i predetti appellanti e l'appellato in via subordinata, in CP_3
accoglimento del proposto appello incidentale condizionato, in parziale riforma della sentenza n. 389/2020: - dichiarare l'intervenuta prescrizione estintiva ex art. 2952 c.c. di ogni diritto dell'arch. nei confronti di Parte_1 TE
riveniente dalla polizza assicurativa e conseguentemente rigettare ogni domanda di manleva;
- dichiarare l'intervenuta perdita del diritto all'indennizzo ai sensi e per gli effetti degli artt. 1913 e 1915 Cod. Civ. e dell'art. 7 della C.G.A. dell'arch. Parte_1
nei confronti di in via ulteriormente
[...] TE
subordinata: - ridurre l'indennizzo eventualmente dovuto da TE
in proporzione alla misura del pregiudizio subito dalla stessa per la
[...]
mancata e/o tardiva denunzia del sinistro ai sensi e per gli effetti degli artt. 1913 e 1915
Cod. Civ. e dell'art. 7 della C,,G,A, e per la quota parte di responsabilità da attribuirsi all'arch. e all'ing. contenere l'eventuale condanna entro i limiti del CP_1 Pt_1
massimale di polizza di € 258,228,00 per qualsivoglia titolo e/o ragione, ivi compreso sorte capitale, interessi, danno da svalutazione monetaria, spese e competenze legali;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio, oltre maggiorazione per pese generale, cpa ed iva come per legge”.
Per l'appellato “A) dichiarare cessata la materia del contendere ed Controparte_3
estinguere il giudizio anche ai sensi ed agli effetti dell'art. 306 c.p.c. in quanto tra gli appellanti e e l'appellato Parte_1 CP_1 CP_6 CP_3
è intervenuto un accordo transattivo, con espressa rinuncia agli atti del
[...]
presente giudizio ex art. 306 c.p.c. ed all'azione. In merito alle spese Voglia il Collegio
adito disporre la compensazione delle spese del presente giudizio, così come indicato dalle parti nel predetto accordo transattivo;
per estremo scrupolo difensivo in subordine
Voglia il Collegio adito imputare ogni ulteriore ed eventuale spesa agli appellanti quali rinunciatari del giudizio;
B) in via meramente subordinata e solo nel caso in cui l'On
Collegio adito non intenda ritenere assorbito anche l'appello incidentale nella dichiarazione di cessazione della materia del contendere dell'appello principale, Voglia
l'On. le Collegio adito estromettere il sig. dall'appello incidentale Controparte_3
atteso che il convenuto appellato non vanta alcun interesse sul thema Controparte_3
decidendum precisato dall'appellante incidentale;
C) in estremo subordine, ove mai la
Corte adita non accolga le precedenti conclusioni, ci si riporta a quanto rassegnato e concluso nella comparsa di costituzione”.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, la causa è stata trattenuta per la decisione,
assegnati i doppi termini ordinari per il deposito di memorie conclusionali e repliche di cui all'art. 190 c.p.c..
FATTO
Il Tribunale di Campobasso, decidendo sulla domanda di risarcimento dei danni proposta da CP_3
n.q., nei confronti dell' Arch. dell' Arch. e dell'ing.
[...] Parte_1 CP_1 [...]
e sulle domande di manleva proposte da tutti i convenuti nei confronti della CP_7 [...]
e sull'analoga domanda del solo convenuto Controparte_5 Parte_1
nei confronti della , sua assicuratrice per la responsabilità TE
professionale, con sentenza n. 398/2020, così disponeva: “ – accoglie la domanda proposta dall'attore nei soli limiti di cui alla parte motiva della presente sentenza e, per l'effetto, accerta e dichiara la corresponsabilità nella misura del 60% in capo ai progettisti e al direttore dei lavori,
e in solido tra loro, nella causazione dei gravi Parte_1 CP_8 CP_7
difetti riscontrati nell'opera oggetto di appalto, e nella misura del 10% in capo alla ditta esecutrice dei , in persona del legale rappresentante p.t.: in Controparte_9
conseguenza, condanna i corresponsabili al pagamento, nelle rispettive quote, della somma complessiva di euro 219.432,63, oltre oneri fiscali e interessi e rivalutazione come in parte motiva
(313.475,19 – 30% a carico dell'attore) nei confronti di - condanna Controparte_3 [...]
al rimborso delle spese sostenute da in relazione alla vicenda sfociata Pt_1 Controparte_3
nel procedimento penale conclusosi con sentenza n. 99/2012 del Tribunale Penale di Termoli, stimate in euro 12.272,40 per spese di ripristino dell'area oggetto di sequestro ed euro 6.851,52 per spese legali;
- rigetta le ulteriori domande di risarcimento del danno formulate dall'attore; - compensa le spese di lite nella misura del 30% e condanna i convenuti e Parte_1 CP_1 [...]
in solido tra loro nella misura del 60%, e nella misura del 10% in capo alla ditta CP_7
esecutrice dei lavori, in persona del legale Controparte_5
rappresentante p.t., a rifondere le spese di lite stimate nella misura complessiva di euro 13,430,00,
oltre i,v,a,, c.p.a. e 15% per spese generali, per il presente giudizio;
per il giudizio di cui all'art. 696
bis c.p.c. compensa le spese di lite nella misura del 30% e condanna i convenuti Parte_1
e in solido tra loro, a rifondere, per la parte restante, le dette spese, CP_1 CP_7
che si liquidano nella misura complessiva (e dunque, a detrarre il 30%), in euro 3.645,00, oltre i,v,a,,
c.p.a. e 15% per spese generali, tutte nei confronti del procuratore dell'attore, dichiaratosi antistatario;
- condanna a rifondere le spese di lite sostenute dalla terza chiamata, Parte_1
, che si liquidano in euro 11.405,00, oltre i,v,a, c.p.a. e 15% per spese generali;
Controparte_10
- pone definitivamente a carico dei convenuti e della terza chiamata, Controparte_5
, in persona del legale rappresentante p.t, le spese di consulenza tecnica sostenute
[...]
nel presente giudizio, liquidate con separati decreti nel corso del processo, nella misura già indicata e pari, rispettivamente, al 60% e al 10%; nel giudizio di cui all'art. 696 bis c.p.c., pone definitivamente a carico dei convenuti e in solido Parte_1 CP_1 CP_7
tra loro, le spese di ctu nella misura del 60%; dichiara l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. resa del corso del giudizio interamente assorbita dalla presente sentenza, anche per la parte concernente le spese processuali”. Con citazione notificata il 9.01.2021, l'Arch. l' Arch. D' e l' Ing. Parte_1 CP_1 [...]
hanno convenuto innanzi a questa Corte, per l'udienza del 10.05.2021, la CP_7 TE
, nonchè n.q., e la ,
[...] Controparte_3 Controparte_5
per ivi sentir: ”previa sospensione in limine dell'esecutività della sentenza impugnata, voglia l'Acc.
Corte di Appello: In accoglimento dell'appello, riformare in toto la sentenza impugnata e per l'effetto: - Rigettare la domanda proposta da per i motivi su esposti, con condanna Parte_3
dello stesso a rimborsare agli appellanti quanto incassato (con rivalutazione ed interessi) in virtù
dell'esecuzione provvisoria della sentenza, con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio;
-In ogni caso dichiarare il diritto del ad essere manlevato dalla Parte_1
con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio;
in linea Controparte_11
gradata, - riformare la sentenza e dichiarare che la terza chiamata in causa, è tenuta Controparte_11
a manlevare il convenuto da ogni pretesa del condannando la stessa terza Parte_1 CP_3
a rifondere gli importi che ha già pagato e/o sarà eventualmente tenuto a pagare all'appellato; -
riformare in parte la sentenza per le motivazioni suesposte e, previa se del caso rinnovazione della
CTU, rideterminare le quote di responsabilità nella causazione dei danni attribuendo al CP_3
una quota di responsabilità prevalente rispetto al totale del danno per le ragioni esposte
[...]
ai sensi dell'art. 1227 c.c., in ogni caso nei limiti del giusto e del dovuto, con diritto del Giuseppe
Part D ad essere manlevato dalla in ogni caso con vittoria di spese, Controparte_12
diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Nella narrativa dell'atto di appello, gli appellanti assumono di impugnare la sentenza n. 389/2020
del Tribunale di Larino per i seguenti motivi;
1) “Erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione formulata dalla 2) Erroneo rigetto dell'eccezione di nullità della CTU per TE
violazione del principio del contraddittorio;
3) Erronea valutazione delle risultanze della CTU in merito ai presunti errori di progettazione;
4) Erronea equiparazione della posizione dei progettisti e del progettista e direttore dei lavori – illogicità della sentenza impugnata;
5) Erronea imputazione ai professionisti della responsabilità nella causazione dei danni;
6) Erronea quantificazione delle quote di responsabilità; 7) Erroneo rigetto della domanda di manleva proposta da Parte_1
nei confronti della 8) Erronea attribuzione di responsabilità al Controparte_12
per la vicenda del sequestro;
9) Omessa decisione sull'inammissibilità del petitum Parte_1
decisorio; 10) Erronea quantificazione del danno;
11) Erronea ripartizione delle spese di giudizio.
Con comparsa del 29.03.2021 si è costituita la e, nel TE
contestare, per quanto di interesse, i motivi nn. 4 e 7 dell'appello avversario, nonché le conclusioni degli appellanti ove si legge:” In ogni caso dichiarare il diritto del D'Uva
ad essere manlevato dalla con vittoria di spese, diritti ed onorari Pt_1 Controparte_11
del doppio grado di giudizio;
in linea gradata, - riformare la sentenza e dichiarare che la terza chiamata in causa, è tenuta a manlevare il convenuto Controparte_11 Parte_1
da ogni pretesa del condannando la stessa terza a rifondere gli importi che ha già CP_3
pagato e/o sarà eventualmente tenuto a pagare all'appellato; - riformare in parte la sentenza per le motivazioni suesposte e, previa se del caso rinnovazione della CTU, rideterminare le quote di responsabilità nella causazione dei danni attribuendo al una quota Controparte_3
di responsabilità prevalente rispetto al totale del danno per le ragioni esposte ai sensi dell'art. 1227 c.c., in ogni caso nei limiti del giusto e del dovuto, con diritto del ad Parte_1
essere manlevato dalla , ne ha chiesto il rigetto, e ha dispiegato Controparte_12
appello incidentale condizionato all'ipotesi di ritenuta fondatezza della domanda di manleva dell'arch. riproponendo al riguardo le eccezioni formulate nel giudizio di Parte_1
primo grado e in ordine alle quali il Tribunale – ritenendole assorbite non si è pronunciato -
: l'intervenuta prescrizione di ogni diritto dell'Arch. riveniente CP_13 Parte_1
dalla polizza assicurativa dedotta in giudizio ai sensi dell'art. 2952 c.c.; la perdita del diritto all'indennizzo (o, in subordine, la sua riduzione) ai sensi e per gli effetti degli artt. 1913 e
1915 c.c. e dell'art. 7 delle C.G.A., nonché ha riproposto l'eccezione relativa al massimale di polizza., con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio. Con comparsa del 20.04.2021 si è altresì costituito l'appellato n.q., Controparte_3
chiedendo di dichiarare inammissibile e/o di rigettare l'appello principale e per l'effetto di confermare la sentenza di primo grado;
in subordine, ove si palesasse il benchè mimino rilievo negativo dell'appello incidentale dispiegato dalla sulla posizione Controparte_14
processuale e/o sostanziale dell'istante, rigettare e/o dichiarare inammissibile l'appello incidentale, confermando per l'effetto ogni statuizione della sentenza di primo grado afferente la posizione del;
in subordine, nell'ipotesi in cui si ritenesse ammissibile l'appello CP_3
proposto e la domanda istruttoria di rinnovazione della c.t.u., rigettare l'appello principale e,
per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio;
in via subordinata, ove si ritenesse ammissibile l'appello proposto, ed all'esito dell'eventuale rinnovazione della CTU non risultasse minata la posizione vantata e riconosciuta in primo grado, voglia l'On. Collegio adito considerare l'ingente danno subito dal , e compensare le spese del primo e/o del secondo Controparte_3
grado.
Invece l'altro appellato non si è costituito e con ordinanza Controparte_5
del 21.06.2021 è stato dichiarato contumace (in proposito si osserva che né nell'appello principale né
in quello incidentale condizionato sono censurate le statuizioni adottate dal Tribunale relativamente alla posizione della , né gli impugnanti hanno avanzato Controparte_5
qualsivoglia domanda nei confronti della stessa); con la stessa ordinanza è stata respinta l'istanza di inibitoria della sentenza impugnata avanzata dagli appellanti principali, nonchè dichiarata inammissibile, come già in primo grado, la prova testimoniale articolata dalla stessa parte e, infine,
non si è reputato necessario l'espletamento della nuova c.t.u. sollecitata dai D'Uva.
Con successiva ordinanza del 26.10.2023 la Corte ha dato atto della dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio di appello effettuata dagli appellanti principali nei confronti di e Controparte_3
dell'accettazione fatta da quest'ultimo, ragione per la quale, applicati gli artt. 306 e 359 c.p.c., è
stato dichiarato estinto il processo limitatamente al rapporto fra Parte_1 CP_1 e con compensazione integrale fra gli stessi delle spese CP_7 Controparte_3
processuali, tenuto conto dell'accordo in tal senso raggiunto dalle parti suddette;
e si è disposta la prosecuzione del giudizio fra e e le altre parti. Parte_1 CP_1 CP_7
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata cessata la materia del contendere tra Parte_1 CP_1
e di seguito all' estinzione del processo, limitatamente a dette CP_7 Controparte_3
parti, dichiarata dal Collegio con la suddetta ordinanza.
Il corollario che ne segue è che, ritualmente accettata dal danneggiato la rinuncia all'appello dei danneggianti, costoro e, in ispecie, l'arch. non ha più interesse, ex art. 100 c.p.c., Parte_1
(interesse che, come la legitimatio ad causam, è condizione dell'azione, il cui difetto può essere rilevato d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo, tranne che sulla questione si sia formato il giudicato) a continuare ad agire per far valere la domanda di manleva nei confronti della propria Compagnia assicuratrice, in quanto quella domanda TE
presuppone, logicamente e giuridicamente, la richiesta risarcitoria del terzo danneggiato all'assicurato; richiesta che, nel caso che occupa, è stata oggetto di rinuncia da parte del nel CP_3
momento in cui il medesimo ha accettato l'altrui rinuncia agli atti, anche dell'arch. Parte_1
Per ragioni analoghe e speculari la Compagnia assicuratrice non ha più interesse a contraddire i motivi del gravame principale aventi ad oggetto la domanda di rivalsa.
Rimane così assorbito l'appello incidentale condizionato della Società assicuratrice.
Per tali ragioni va dichiarata cessata la materia del contendere fra tutte le parti, per sopravvenuta carenza di interesse ad impugnare e a contraddire all'impugnazione.
Le spese processuali del grado, attesa la soluzione adottata, si compensano integralmente fra tutte le parti costituite.
P.Q.M
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - definitivamente pronunciando nella causa civile n.11/2021 R.G. sull'appello principale proposto con atto di citazione notificato in data 9.01.2021 da Arch.. Ing. nei confronti della Parte_4 CP_1 CP_7 [...]
e, altresì, di n.q. e di TE Controparte_3 Controparte_5
, avverso la sentenza n. 398/2020 del Tribunale civile di Larino in composizione
[...]
monocratica pubblicata il 16.11.2020 a conclusione del giudizio n. 1235/2015 R.G., e sull'appello incidentale condizionato proposto dalla , ogni contraria TE
domanda, deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere fra tutte le parti;
2) Dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato;
3) Compensa integralmente le spese processuali del grado fra tutte le parti costituite.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del 6.06.2025
Il Consigliere est.
Dr.ssa Rita Carosella IL PRESIDENTE
Dr.ssa Maria Grazia d'Errico