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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/02/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6412/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
AREA CIVILE-SEZ. 2°
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Valerio L.G. Seclì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6412/2022 promossa da:
, con l'Avv. Giuseppe D'Agostino (PEC: Parte_1 Email_1
ATTORE contro
, con l'Avv. Roberto D'Onghia (PEC: Controparte_1 Email_2
CONVENUTO
, in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_2
CONVENUTA-CONTUMACE
CONCLUSIONI
come da verbale dell'udienza del 28/5/2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con la citazione introduttiva, , premesso che: Parte_1
1) In data 22/03/2022 tramite la mandataria Controparte_3 sottoscriveva la proposta per l'acquisto dell'appartamento in Crispiano sito al Primo piano del Corso
Umberto I n. 189 con annesso garage, asseritamente di proprietà del SI. , per il Controparte_1 concordato corrispettivo di Euro 83.000,00. (cfr. doc. n. 1 proposta d'acquisto).
2) Ai fini del pagamento si conveniva che il corrispettivo dovesse essere versato quanto ad Euro 500,00 a titolo di acconto in sede di sottoscrizione della proposta, cosa che avvenne in quanto il SI. Parte_1 CP_ emetteva l'assegno bancario n. 9325519512-1 tratto Banca Intesa Sanpaolo, assegno trattenuto dalla intermediaria Agenzia, (cfr. doc. n. 2 assegno bancario) e quanto ad Euro 82.500,00 in sede di rogito notarile, da stipularsi entro il 30/06/2022, quale netto ricavo di un mutuo deliberato dalla detta
Banca Intesa Sanpaolo.
3) Poiché la proposta veniva accettata dal SI. l'esponente versava alla detta Agenzia, per CP_1 intervenuta mediazione, la somma di Euro 3.050,00, (cfr. doc. n. 3 assegno bancario con quietanza in calce – doc. n. 4 fattura) oltre Euro 301,50 per l'istruttoria sull'erogando mutuo (cfr. doc. n. 5 ricevuta su carta money) intestata al marito della SI.ra . Pt_2 pagina 1 di 4 4) Veniva designato lo studio del Dott. Notaio in Taranto ed allo stesso il SI. consegnava Per_1 CP_1
i documenti utili per la stipula dell'atto pubblico e della contestuale ipoteca, e tuttavia il professionista delegato, in sede di redazione della relazione preliminare da sottoporre all'attenzione della banca erogante,
a) se da un lato, accertava, gli identificativi catastali relativi all'appartamento in foglio 56 particella 1574 sub. 14, Categoria A/3 classe 4 consistenza 6,5 vani rendita catastale Euro 486,76,
b) dall'altro, accertava la omissione dei pari identificativi catastali del garage, quindi unità mai accatastata,
c) ma per quel che più rileva in questa sede, accertava il Notaio rogante l'inesistenza di un passaggio intermedio che certificasse il titolo petitorio del SI. , quindi impossibilità della stipula Controparte_1 dell'atto pubblico di compravendita per mancanza di continuità nelle trascrizioni, ergo della pregiudiziale legittimazione attiva del SI. alla stipula, ed in via conseguenziale impossibilità CP_1
a stipulare ipoteca per il mutuo deliberato.
d) Infatti, (cfr. doc. n. 6 visura catastale) emerge, alla pagina 1 “” 1- Atti di passaggi intermedi non esistenti”” reiterata nella riserva alla pagina 2 della prodotta certificazione e vengono omessi gli identificati del garage.
5) Considerata la sospensione nella erogazione del mutuo da parte della banca, ed asseverato il gravissimo inadempimento, con la correlata impossibilità di stipula dei collegati atti pubblici, su proposta dell'Agenzia intermediaria, si conveniva la composizione in bonis della vicenda, mediante la risoluzione della proposta d'acquisto, con restituzione, a favore del SI. sia dell'assegno trattenuto Parte_1 dall' e sia delle somme anticipate come compensi di mediazione e istruttoria mutuo delle quali si CP_3
è innanzi detto, dal momento che il Notaio rogante alcunchè ebbe a richiedere per l'attività professionale svolta.
6) Di fatto la prospettata composizione non ha avuto seguito, per una diatriba intercorsa tra il SI.
e la SI.ra in quanto non chiaro su chi dovesse incombere l'onere della restituzione CP_1 Pt_2 somme erogate dal SI. se a carico della SI.ra come assumeva il SI. Parte_1 Pt_2 CP_1
e/o a carico di questo per come sosteneva la SI.ra in un contesto in cui il SI. non Pt_2 Parte_1 era e non è a conoscenza dei rapporti che li legavano, ed in particolare del contenuto del mandato alla vendita conferita all'intermediaria.
7)
Per questi motivi
, a mezzo del sottoscritto procuratore veniva notificata diffida ad adempiere sia al SI. che alla SI.ra (cfr. doc. n. 7 diffida), mediante la quale si eccepiva la risoluzione della CP_1 Pt_2 proposta d'acquisto sottoscritta in data 22/03/2022 relativamente all'appartamento in Crispiano sito al Primo piano del Corso Umberto I n. 205 Scala B con annesso garage, dovuta a una gravissima patologia del rapporto contrattuale, nonché alla restituzione dell'assegno n. 9325519512-1 tratto dal SI. sulla Banca Intesa Sanpaolo, di Euro 500,00, consegnato alla intermediaria, ed Parte_1 ulteriormente con restituzione di tutte le somme esborsate, e delle quali si è innanzi detto.
8) Per compiutezza, e per come si evince dalla notifica della diffida, la . così CP_2 CP_2 come la sua titolare ed unica firmataria , hanno trasferito sede della ditta e residenza Parte_3 anagrafica, senza le dovute annotazioni camerali (cfr. doc. n. 8 visura e ciò ha indotto questo CP_5 procuratore a notificare nella nuova residenza della citata (cfr. doc. n. 9 – Parte_3 certificazione anagrafica), dopo le relative richieste anagrafiche.
9) Di fatto il suddetto termine è ampiamente decorso, la richiesta ad oggi non ha avuto alcun positivo riscontro, non è stato precisato tra i contraddittori, su chi dovesse ridondare il relativo onere di restituzione, sicchè si rende necessario sottoporre la questione all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria.
pagina 2 di 4 L'esponente conveniva quindi in giudizio e la per ivi sentir Controparte_1 Controparte_6 dichiarare il diritto di esso attore, preliminarmente alla declaratoria di risoluzione della proposta d'acquisto,
a riottenere la somma indebitamente pagata, con condanna, in solido, dei convenuti alla ripetizione dell'importo corrisposto di 3.351,50, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del pagamento sino al saldo nonché con condanna della alla restituzione dell'assegno bancario n. Controparte_6
9325519512-1 tratto sulla Banca Intesa Sanpaolo, di Euro 500,00, vinte le spese con distrazione.
All'udienza del 17/03/23023, verificata la regolarità della notifica della citazione introduttiva, veniva dichiarata la contumacia dei convenuti;
concessi i termini di cui all'art. 183 c,p.c, il giudizio veniva quindi rimesso all'udienza del 07/07/2023 per il prosieguo.
Alla predetta udienza veniva ammesso l'interrogatorio formale dei convenuti. Successivamente, all'udienza del 31/10/2023, l'attore instava per la concessione di un termine per la rinotifica del verbale ammissivo dell'interrogatorio nei confronti del solo convenuto non andata a buon fine. CP_1
All'udienza del 09/01/2024, compariva il difensore del convenuto , il quale si riportava alla Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata. Il difensore dell'attore, preso atto delle conclusioni contenute in comparsa, rinunciava agli atti ed all'azione nei confronti del convenuto CP_1 con compensazione delle spese, dichiarando di voler proseguire l'azione nei soli confronti della sig.ra Pt_3
titolare dell'agenzia , insistendo nell'ammissione della prova per testi per come
[...] Controparte_2 articolata nella memoria 183/2 c.p.c. Il difensore del convenuto dopo aver conferito col proprio CP_1 cliente, presente in udienza, dichiarava, unitamente al di accettare la rinuncia agli atti e all'azione CP_1 per come formulata dall'attore. Disposta la estromissione dal giudizio del convenuto ammessa la CP_1 prova orale richiesta dall'attore, veniva fissata l'udienza del 12/3/2024 per l'escussione dei testi.
Espletato il mezzo istruttorio, il giudizio approdava all'udienza del 28/5/2024 per la precisazione delle conclusioni ed a tale udienza veniva introitato per le decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Tanto premesso in punto di fatto, osserva il Tribunale che la domanda attorea è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
I fatti prospettati dall'attore sono comprovati e trovano puntuale riscontro nella documentazione versata in atti dall'attore, rimasta sostanzialmente incontestata (art. 2719 c.c.), stante altresì la mancata comparizione della convenuta-contumace quale titolare della all'udienza del Parte_3 Controparte_6
31/10/2023 per rendere l'interrogatorio formale deferitole.
La mancata presentazione della convenuta a rendere l'interrogatorio, in assenza di alcuna valida giustificazione, pur non potendo equivalere ad una confessione, importa che si possano ritenere come ammessi i fatti dedotti dall'attore (art. 232 c.p.c.), tanto più in presenza di idonea prova documentale dei fatti medesimi (art. 116 c.p.c.), sostanzialmente confermati dai testi escussi, nonché dalla mancanza di elementi probatori di segno contrario.
Dalla compiuta degli atti e documenti di causa risulta che, la formale proposta d'acquisto dell'immobile sito in Crispiano (TA), al piano 1° del Corso Umberto I n. 205 Scala B, presuntivamente di proprietà di CP_1
(promittente venditore), sottoscritta da (promittente acquirente) in data
[...] Parte_1
22/03/2022, tramite la mandataria non ha avuto seguito per Controparte_3 irregolarità catastali e l'assenza di passaggi intermedi nella titolarità dell'immobile.
Risulta, altresì, che, in sede di sottoscrizione della proposta d'acquisto l'odierno attore versava, a titolo di acconto sul prezzo, la somma di €. 500,00 tramite assegno bancario n. 9325519512-1 tratto sulla Banca Intesa
Sanpaolo, trattenuto dalla intermediaria Agenzia (cfr. doc. n. 2).
pagina 3 di 4 L'odierno attore versava, altresì, alla predetta Agenzia, a titolo di provvigione per l'attività di intermediazione, la somma di €. 3.050,00, (cfr. doc. n. 3 assegno bancario con quietanza in calce – doc. n. 4 fattura) oltre ad
€. 301,50 per l'istruttoria sull'erogando mutuo (cfr. doc. n. 5 ricevuta su carta money, intestata al marito della
SI.ra . Pt_2
Accertata l'assenza di passaggi intermedi nella titolarità dell'immobile e, quindi, il difetto di un valido titolo di proprietà in capo al promittente venditore , la proposta d'acquisto deve ritenersi nulla per Controparte_1 impossibilità giuridica dell'oggetto, sicché va accolta la domanda di risoluzione del rapporto contrattuale intercorso tra l'attore e l'intermediario , con effetto retroattivo. Controparte_3
Nei contratti a prestazioni corrispettive, come noto, la risoluzione comporta per le parti due effetti: quello liberatorio ex nunc delle prestazioni ancora da eseguire e quello recuperatorio ex tunc delle prestazioni già eseguite, che dovranno, dunque, essere restituite o rimborsate.
Nella specie, la risoluzione del rapporto contrattuale comporta che, le somme versate dall'attore a titolo di acconto (€. 500,00 tramite assegno bancario) di provvigione (€. 3.050,00) e di istruttoria sull'erogando mutuo (€. 301,50) all , sulla quale incombeva il compito di Controparte_3 verificare la piena titolarità dell'immobile in capo al promittente venditore, in adempimento del dovere di informazione previsto dall'art. 1759 c.c., devono essere pertanto restituite siccome indebite e prive di causa, non sussistendo alcun titolo per la loro ritenzione.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM n. 55/2014 aggiornati con DM n. 147/2022, nell'importo medio tabellare, secondo il principio della causalità, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara nulla la proposta d'acquisto e la risoluzione del mandato immobiliare ovvero del contratto di intermediazione intercorso tra l'attore e la convenuta Parte_1 [...]
in relazione alla compravendita dell'appartamento in premessa indicato;
Controparte_3
- dichiara indebita e priva di causa la somma di €. 3.351,50, versata da alla Parte_1 convenuta Controparte_3 per l'effetto,
- condanna la convenuta in persona della sua titolare alla Controparte_3 Parte_3 restituzione in favore dell'attore della predetta somma di €. 3.351,50, oltre interessi legali dal dì della maturazione del diritto all'effettivo soddisfo;
- condanna la convenuta in persona della sua titolare alla Controparte_3 Parte_3 restituzione in favore dell'attore dell'assegno bancario n. 9325519512-1 dell'importo di €. 500,00, tratto sulla Banca Intesa Sanpaolo;
- condanna la medesima convenuta-contumace in Controparte_3 persona della sua titolare , alla refusione in favore dell'attore delle spese di lite, che si Parte_3 liquidano in €. 2.677,00, di cui €. 125,00 per spese iscrizione a ruolo ed €. 2.552,00 per onorari, oltre rimborso forf. spese gen. 15%, C.p.a. ed I.v.a., se ed in quanto dovuta, nella misura di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Giuseppe D'Agostino, che ha reso la dichiarazione di rito.
Così deciso in Taranto il 20/02/2025.
Il Giudice
dr. Valerio L.G. Seclì
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
AREA CIVILE-SEZ. 2°
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Valerio L.G. Seclì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6412/2022 promossa da:
, con l'Avv. Giuseppe D'Agostino (PEC: Parte_1 Email_1
ATTORE contro
, con l'Avv. Roberto D'Onghia (PEC: Controparte_1 Email_2
CONVENUTO
, in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_2
CONVENUTA-CONTUMACE
CONCLUSIONI
come da verbale dell'udienza del 28/5/2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con la citazione introduttiva, , premesso che: Parte_1
1) In data 22/03/2022 tramite la mandataria Controparte_3 sottoscriveva la proposta per l'acquisto dell'appartamento in Crispiano sito al Primo piano del Corso
Umberto I n. 189 con annesso garage, asseritamente di proprietà del SI. , per il Controparte_1 concordato corrispettivo di Euro 83.000,00. (cfr. doc. n. 1 proposta d'acquisto).
2) Ai fini del pagamento si conveniva che il corrispettivo dovesse essere versato quanto ad Euro 500,00 a titolo di acconto in sede di sottoscrizione della proposta, cosa che avvenne in quanto il SI. Parte_1 CP_ emetteva l'assegno bancario n. 9325519512-1 tratto Banca Intesa Sanpaolo, assegno trattenuto dalla intermediaria Agenzia, (cfr. doc. n. 2 assegno bancario) e quanto ad Euro 82.500,00 in sede di rogito notarile, da stipularsi entro il 30/06/2022, quale netto ricavo di un mutuo deliberato dalla detta
Banca Intesa Sanpaolo.
3) Poiché la proposta veniva accettata dal SI. l'esponente versava alla detta Agenzia, per CP_1 intervenuta mediazione, la somma di Euro 3.050,00, (cfr. doc. n. 3 assegno bancario con quietanza in calce – doc. n. 4 fattura) oltre Euro 301,50 per l'istruttoria sull'erogando mutuo (cfr. doc. n. 5 ricevuta su carta money) intestata al marito della SI.ra . Pt_2 pagina 1 di 4 4) Veniva designato lo studio del Dott. Notaio in Taranto ed allo stesso il SI. consegnava Per_1 CP_1
i documenti utili per la stipula dell'atto pubblico e della contestuale ipoteca, e tuttavia il professionista delegato, in sede di redazione della relazione preliminare da sottoporre all'attenzione della banca erogante,
a) se da un lato, accertava, gli identificativi catastali relativi all'appartamento in foglio 56 particella 1574 sub. 14, Categoria A/3 classe 4 consistenza 6,5 vani rendita catastale Euro 486,76,
b) dall'altro, accertava la omissione dei pari identificativi catastali del garage, quindi unità mai accatastata,
c) ma per quel che più rileva in questa sede, accertava il Notaio rogante l'inesistenza di un passaggio intermedio che certificasse il titolo petitorio del SI. , quindi impossibilità della stipula Controparte_1 dell'atto pubblico di compravendita per mancanza di continuità nelle trascrizioni, ergo della pregiudiziale legittimazione attiva del SI. alla stipula, ed in via conseguenziale impossibilità CP_1
a stipulare ipoteca per il mutuo deliberato.
d) Infatti, (cfr. doc. n. 6 visura catastale) emerge, alla pagina 1 “” 1- Atti di passaggi intermedi non esistenti”” reiterata nella riserva alla pagina 2 della prodotta certificazione e vengono omessi gli identificati del garage.
5) Considerata la sospensione nella erogazione del mutuo da parte della banca, ed asseverato il gravissimo inadempimento, con la correlata impossibilità di stipula dei collegati atti pubblici, su proposta dell'Agenzia intermediaria, si conveniva la composizione in bonis della vicenda, mediante la risoluzione della proposta d'acquisto, con restituzione, a favore del SI. sia dell'assegno trattenuto Parte_1 dall' e sia delle somme anticipate come compensi di mediazione e istruttoria mutuo delle quali si CP_3
è innanzi detto, dal momento che il Notaio rogante alcunchè ebbe a richiedere per l'attività professionale svolta.
6) Di fatto la prospettata composizione non ha avuto seguito, per una diatriba intercorsa tra il SI.
e la SI.ra in quanto non chiaro su chi dovesse incombere l'onere della restituzione CP_1 Pt_2 somme erogate dal SI. se a carico della SI.ra come assumeva il SI. Parte_1 Pt_2 CP_1
e/o a carico di questo per come sosteneva la SI.ra in un contesto in cui il SI. non Pt_2 Parte_1 era e non è a conoscenza dei rapporti che li legavano, ed in particolare del contenuto del mandato alla vendita conferita all'intermediaria.
7)
Per questi motivi
, a mezzo del sottoscritto procuratore veniva notificata diffida ad adempiere sia al SI. che alla SI.ra (cfr. doc. n. 7 diffida), mediante la quale si eccepiva la risoluzione della CP_1 Pt_2 proposta d'acquisto sottoscritta in data 22/03/2022 relativamente all'appartamento in Crispiano sito al Primo piano del Corso Umberto I n. 205 Scala B con annesso garage, dovuta a una gravissima patologia del rapporto contrattuale, nonché alla restituzione dell'assegno n. 9325519512-1 tratto dal SI. sulla Banca Intesa Sanpaolo, di Euro 500,00, consegnato alla intermediaria, ed Parte_1 ulteriormente con restituzione di tutte le somme esborsate, e delle quali si è innanzi detto.
8) Per compiutezza, e per come si evince dalla notifica della diffida, la . così CP_2 CP_2 come la sua titolare ed unica firmataria , hanno trasferito sede della ditta e residenza Parte_3 anagrafica, senza le dovute annotazioni camerali (cfr. doc. n. 8 visura e ciò ha indotto questo CP_5 procuratore a notificare nella nuova residenza della citata (cfr. doc. n. 9 – Parte_3 certificazione anagrafica), dopo le relative richieste anagrafiche.
9) Di fatto il suddetto termine è ampiamente decorso, la richiesta ad oggi non ha avuto alcun positivo riscontro, non è stato precisato tra i contraddittori, su chi dovesse ridondare il relativo onere di restituzione, sicchè si rende necessario sottoporre la questione all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria.
pagina 2 di 4 L'esponente conveniva quindi in giudizio e la per ivi sentir Controparte_1 Controparte_6 dichiarare il diritto di esso attore, preliminarmente alla declaratoria di risoluzione della proposta d'acquisto,
a riottenere la somma indebitamente pagata, con condanna, in solido, dei convenuti alla ripetizione dell'importo corrisposto di 3.351,50, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del pagamento sino al saldo nonché con condanna della alla restituzione dell'assegno bancario n. Controparte_6
9325519512-1 tratto sulla Banca Intesa Sanpaolo, di Euro 500,00, vinte le spese con distrazione.
All'udienza del 17/03/23023, verificata la regolarità della notifica della citazione introduttiva, veniva dichiarata la contumacia dei convenuti;
concessi i termini di cui all'art. 183 c,p.c, il giudizio veniva quindi rimesso all'udienza del 07/07/2023 per il prosieguo.
Alla predetta udienza veniva ammesso l'interrogatorio formale dei convenuti. Successivamente, all'udienza del 31/10/2023, l'attore instava per la concessione di un termine per la rinotifica del verbale ammissivo dell'interrogatorio nei confronti del solo convenuto non andata a buon fine. CP_1
All'udienza del 09/01/2024, compariva il difensore del convenuto , il quale si riportava alla Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata. Il difensore dell'attore, preso atto delle conclusioni contenute in comparsa, rinunciava agli atti ed all'azione nei confronti del convenuto CP_1 con compensazione delle spese, dichiarando di voler proseguire l'azione nei soli confronti della sig.ra Pt_3
titolare dell'agenzia , insistendo nell'ammissione della prova per testi per come
[...] Controparte_2 articolata nella memoria 183/2 c.p.c. Il difensore del convenuto dopo aver conferito col proprio CP_1 cliente, presente in udienza, dichiarava, unitamente al di accettare la rinuncia agli atti e all'azione CP_1 per come formulata dall'attore. Disposta la estromissione dal giudizio del convenuto ammessa la CP_1 prova orale richiesta dall'attore, veniva fissata l'udienza del 12/3/2024 per l'escussione dei testi.
Espletato il mezzo istruttorio, il giudizio approdava all'udienza del 28/5/2024 per la precisazione delle conclusioni ed a tale udienza veniva introitato per le decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Tanto premesso in punto di fatto, osserva il Tribunale che la domanda attorea è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
I fatti prospettati dall'attore sono comprovati e trovano puntuale riscontro nella documentazione versata in atti dall'attore, rimasta sostanzialmente incontestata (art. 2719 c.c.), stante altresì la mancata comparizione della convenuta-contumace quale titolare della all'udienza del Parte_3 Controparte_6
31/10/2023 per rendere l'interrogatorio formale deferitole.
La mancata presentazione della convenuta a rendere l'interrogatorio, in assenza di alcuna valida giustificazione, pur non potendo equivalere ad una confessione, importa che si possano ritenere come ammessi i fatti dedotti dall'attore (art. 232 c.p.c.), tanto più in presenza di idonea prova documentale dei fatti medesimi (art. 116 c.p.c.), sostanzialmente confermati dai testi escussi, nonché dalla mancanza di elementi probatori di segno contrario.
Dalla compiuta degli atti e documenti di causa risulta che, la formale proposta d'acquisto dell'immobile sito in Crispiano (TA), al piano 1° del Corso Umberto I n. 205 Scala B, presuntivamente di proprietà di CP_1
(promittente venditore), sottoscritta da (promittente acquirente) in data
[...] Parte_1
22/03/2022, tramite la mandataria non ha avuto seguito per Controparte_3 irregolarità catastali e l'assenza di passaggi intermedi nella titolarità dell'immobile.
Risulta, altresì, che, in sede di sottoscrizione della proposta d'acquisto l'odierno attore versava, a titolo di acconto sul prezzo, la somma di €. 500,00 tramite assegno bancario n. 9325519512-1 tratto sulla Banca Intesa
Sanpaolo, trattenuto dalla intermediaria Agenzia (cfr. doc. n. 2).
pagina 3 di 4 L'odierno attore versava, altresì, alla predetta Agenzia, a titolo di provvigione per l'attività di intermediazione, la somma di €. 3.050,00, (cfr. doc. n. 3 assegno bancario con quietanza in calce – doc. n. 4 fattura) oltre ad
€. 301,50 per l'istruttoria sull'erogando mutuo (cfr. doc. n. 5 ricevuta su carta money, intestata al marito della
SI.ra . Pt_2
Accertata l'assenza di passaggi intermedi nella titolarità dell'immobile e, quindi, il difetto di un valido titolo di proprietà in capo al promittente venditore , la proposta d'acquisto deve ritenersi nulla per Controparte_1 impossibilità giuridica dell'oggetto, sicché va accolta la domanda di risoluzione del rapporto contrattuale intercorso tra l'attore e l'intermediario , con effetto retroattivo. Controparte_3
Nei contratti a prestazioni corrispettive, come noto, la risoluzione comporta per le parti due effetti: quello liberatorio ex nunc delle prestazioni ancora da eseguire e quello recuperatorio ex tunc delle prestazioni già eseguite, che dovranno, dunque, essere restituite o rimborsate.
Nella specie, la risoluzione del rapporto contrattuale comporta che, le somme versate dall'attore a titolo di acconto (€. 500,00 tramite assegno bancario) di provvigione (€. 3.050,00) e di istruttoria sull'erogando mutuo (€. 301,50) all , sulla quale incombeva il compito di Controparte_3 verificare la piena titolarità dell'immobile in capo al promittente venditore, in adempimento del dovere di informazione previsto dall'art. 1759 c.c., devono essere pertanto restituite siccome indebite e prive di causa, non sussistendo alcun titolo per la loro ritenzione.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM n. 55/2014 aggiornati con DM n. 147/2022, nell'importo medio tabellare, secondo il principio della causalità, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara nulla la proposta d'acquisto e la risoluzione del mandato immobiliare ovvero del contratto di intermediazione intercorso tra l'attore e la convenuta Parte_1 [...]
in relazione alla compravendita dell'appartamento in premessa indicato;
Controparte_3
- dichiara indebita e priva di causa la somma di €. 3.351,50, versata da alla Parte_1 convenuta Controparte_3 per l'effetto,
- condanna la convenuta in persona della sua titolare alla Controparte_3 Parte_3 restituzione in favore dell'attore della predetta somma di €. 3.351,50, oltre interessi legali dal dì della maturazione del diritto all'effettivo soddisfo;
- condanna la convenuta in persona della sua titolare alla Controparte_3 Parte_3 restituzione in favore dell'attore dell'assegno bancario n. 9325519512-1 dell'importo di €. 500,00, tratto sulla Banca Intesa Sanpaolo;
- condanna la medesima convenuta-contumace in Controparte_3 persona della sua titolare , alla refusione in favore dell'attore delle spese di lite, che si Parte_3 liquidano in €. 2.677,00, di cui €. 125,00 per spese iscrizione a ruolo ed €. 2.552,00 per onorari, oltre rimborso forf. spese gen. 15%, C.p.a. ed I.v.a., se ed in quanto dovuta, nella misura di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Giuseppe D'Agostino, che ha reso la dichiarazione di rito.
Così deciso in Taranto il 20/02/2025.
Il Giudice
dr. Valerio L.G. Seclì
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