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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/12/2025, n. 2763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2763 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4051 / 2023 Ruolo gen. (atp 3014/2022)
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Caporale all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 1.12.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
rapp. e dif. giusta procura in atti dagli avv.ti DI NUZZO DANIELA Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
CP_
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avvocatura distrettuale interna
RESISTENTE
OGGETTO: Giudizio ex art 445 bis c.p.c.
Con ricorso depositato in data 26/06/2023 parte ricorrente premettendo di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento di requisiti invalidanti e di essersi inutilmente esaurito l'iter procedimentale e l'accertamento tecnico preventivo, contestò il giudizio reso dal consulente e chiese, previo espletamento di nuova CTU, accertarsi il proprio status di invalido in misura pari al 100% al fine della pensione di inabilità ex l 118/71 ed il proprio diritto al riconoscimento dell'handicap grave ex art 3 CP_ comma 3 della legge 104/92 con decorrenza dalla domanda amministrativa;
l' si costituì in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso;
la causa veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed oggi, previa acquisizione del fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non può essere accolta;
La consulenza medica espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo ha infatti posto in rilevo l'infondatezza della pretesa azionata da escludendo la sussistenza del requisito Parte_1 sanitario al fine dell'ottenimento della prestazione richiesta;
Il CTU teneva conto, in particolare, della seguente documentazione (certificato medico del 17.02.2022 attestante diagnosi di “Sindrome ostruttiva
– restrittiva di grado moderato da pregresso intervento di subsegmentectomia piramide basale sinistra e
1 lobo superiore sinistro”; relazione medica pneumologica del 09.02.2022, referto di spirometria del
07.02.2022) ed anche in base alla visita effettuata e riteneva il ricorrente affetto da “Sindrome ostruttiva restrittiva di grado moderato, esiti da pregresso intervento di subsegmentectomia piramide basale sinistra e lobo superiore sinistro per flogosi cronica” ritenendolo portatore di invalidità in misura pari all'80% applicando, per l'attribuzione della suddetta percentuale, in via analogica il codice 6469
“PNEUMONECTOMIA CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA MEDIA” (cfr CTU in atti )
Ritenuta la condivisibilità dell'anzidetta relazione -in quanto adeguatamente motivata ed immune da errori sul piano logico giuridico- considerato inoltre che parte ricorrente non ha allegato documentazione medica che attesti che la sindrome ostruttiva-restrittiva da cui è affetto sia invece di grado severo non è stato ritenuto opportuno rinnovare le operazioni peritali in questa sede;
Nulla per spese di lite ex art 152 disp att c.p.c.
CP_ Spese di CTU della fase di ATP a carico dell' liquidate con separato decreto
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede:
Rigetta il ricorso e nulla per spese di lite
Santa Maria Capua Vetere,11/12/2025 Il giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
2
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Caporale all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 1.12.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
rapp. e dif. giusta procura in atti dagli avv.ti DI NUZZO DANIELA Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
CP_
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avvocatura distrettuale interna
RESISTENTE
OGGETTO: Giudizio ex art 445 bis c.p.c.
Con ricorso depositato in data 26/06/2023 parte ricorrente premettendo di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento di requisiti invalidanti e di essersi inutilmente esaurito l'iter procedimentale e l'accertamento tecnico preventivo, contestò il giudizio reso dal consulente e chiese, previo espletamento di nuova CTU, accertarsi il proprio status di invalido in misura pari al 100% al fine della pensione di inabilità ex l 118/71 ed il proprio diritto al riconoscimento dell'handicap grave ex art 3 CP_ comma 3 della legge 104/92 con decorrenza dalla domanda amministrativa;
l' si costituì in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso;
la causa veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed oggi, previa acquisizione del fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non può essere accolta;
La consulenza medica espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo ha infatti posto in rilevo l'infondatezza della pretesa azionata da escludendo la sussistenza del requisito Parte_1 sanitario al fine dell'ottenimento della prestazione richiesta;
Il CTU teneva conto, in particolare, della seguente documentazione (certificato medico del 17.02.2022 attestante diagnosi di “Sindrome ostruttiva
– restrittiva di grado moderato da pregresso intervento di subsegmentectomia piramide basale sinistra e
1 lobo superiore sinistro”; relazione medica pneumologica del 09.02.2022, referto di spirometria del
07.02.2022) ed anche in base alla visita effettuata e riteneva il ricorrente affetto da “Sindrome ostruttiva restrittiva di grado moderato, esiti da pregresso intervento di subsegmentectomia piramide basale sinistra e lobo superiore sinistro per flogosi cronica” ritenendolo portatore di invalidità in misura pari all'80% applicando, per l'attribuzione della suddetta percentuale, in via analogica il codice 6469
“PNEUMONECTOMIA CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA MEDIA” (cfr CTU in atti )
Ritenuta la condivisibilità dell'anzidetta relazione -in quanto adeguatamente motivata ed immune da errori sul piano logico giuridico- considerato inoltre che parte ricorrente non ha allegato documentazione medica che attesti che la sindrome ostruttiva-restrittiva da cui è affetto sia invece di grado severo non è stato ritenuto opportuno rinnovare le operazioni peritali in questa sede;
Nulla per spese di lite ex art 152 disp att c.p.c.
CP_ Spese di CTU della fase di ATP a carico dell' liquidate con separato decreto
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede:
Rigetta il ricorso e nulla per spese di lite
Santa Maria Capua Vetere,11/12/2025 Il giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
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