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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/11/2025, n. 3252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3252 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
R.G. 1647/2024
La Corte D'Appello di Venezia, Sezione Terza Civile, in persona dei magistrati: dott. Luca Boccuni Presidente dott. ssa Silvia Barison Consigliere relatore dott. ssa Silvia Franzoso Consigliere ha pronunciato
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del curatore avv. Ilaria Andreoli
Con l'Avv. ALBERTO RINALDI appellante
e
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
Con l'Avv. ANTHONY HERNEST ALIANO appellato avente ad oggetto: vendita di beni immobili – appello contro la sentenza
Tribunale di Verona, n. 556/2024, pubblicata il 5.3.2024
posta in decisione il 27 ottobre 2025 sulle
CONCLUSIONI di parte appellante, che ha chiesto: - “rimettersi in termini il Parte_1
autorizzando la produzione della sentenza del Tribunale di Venezia n. 1099 del
[...]
3.3.2025;
riformare, per i motivi esposti, la sentenza del Tribunale di Verona, n. 556/2024,
Repert. 733/2024, pubblicata il 5.3.2024 nel procedimento 9273/2021 R.G. e pertanto nel merito:
- in via principale: previa dichiarazione di simulazione ex art. 1414 c.c. o di inefficacia ex art. 2901 c.c., anche parziale, nei confronti del anche in via Parte_1
di eccezione, della quietanza contenuta nell'atto nel notaio rep. 47915 Per_1
dell'8.9.2017 e previa eventuale dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti del anche in via di eccezione, della delegazione di pagamento tra Parte_1 Parte_1
in bonis e condannarsi a pagare al
[...] Controparte_1 Controparte_1
la somma di € 500.000,00, o la diversa somma, maggiore o Parte_1
minore, che risulterà in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi legali dal giorno
8.9.2017 al saldo;
- in via alternativa graduata:
1) dichiararsi la nullità ai sensi degli artt. art. 1418, 1419 e 1344 c.c., in combinato con
l'art. 216, comma 1, n. 1, l.fall., del contratto di compravendita dell'8.9.2017, n. repertorio 47915, n. raccolta 18249, del Notaio di Roma, con il quale Persona_2
trasferiva a la piena proprietà dell'immobile in Parte_1 CP_1 Controparte_1
Selargius (CA), via del Lavoro, così identificato: Catasto Fabbricato del Comune di
Selargius: foglio 25, particella 1531, subalterno 25 e subalterno 14 e i 3/5 dell'intero sul bene comune non censibile così identificato: Catasto Fabbricato del Comune di Selargius: foglio 25, particella 1531, subalterno 29; con ordine, se dovuto, al competente Conservatore dei registri immobiliari della trascrizione della sentenza;
conseguentemente condannarsi all'immediato rilascio in favore del Controparte_1 Parte_2
del compendio immobiliare sopra descritto;
[...]
pag. 2/16 2) dichiararsi la nullità parziale ai sensi degli artt. art. 1419, in combinato con l'art. 216, comma 1, n. 1, l. fall. e l'art. 1453 c.c., del contratto di compravendita dell'8.9.2017, n. repertorio 47915, n. raccolta 18249, del Notaio di Roma;
Persona_2
conseguentemente condannarsi a pagare al Controparte_1 Parte_1
la somma di € 500.000,00, o la diversa somma, maggiore o minore, che
[...]
risulterà in corso di causa, oltre riva-lutazione ed interessi legali dal giorno 8.9.2017 al saldo;
- in via istruttoria: si chiede che vengano ammessi per testi i … capitoli di prova” riprodotti nella citazione in appello e nella nota di precisazione delle conclusioni;
di parte appellata, che ha chiesto: - “che la causa sia decisa, insistendo per il rigetto integrale dell'appello e per la condanna alle spese del doppio grado di giudizio e al risarcimento del danno per lite temeraria ex art 96 cpc”; per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 556/2024 il Tribunale di VERONA ha rigettato la domanda di condanna al pagamento di € 500.000,00 proposta da
[...]
(inde: FALLIMENTO) contro Parte_1 [...]
quale saldo prezzo del contratto di compravendita tra Controparte_1
loro stipulato con rogito dell'8 settembre 2017 sull'immobile commerciale – di proprietà di allora in bonis – specificato in atti e Parte_1
condannato l'attrice soccombente alla refusione delle spese processuali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Il Tribunale premetteva, per l'effetto, che il aveva convenuto Parte_1
in giudizio deducendo che, sebbene nel Controparte_1
contratto di compravendita si desse atto dell'intervenuto pagamento di parte del prezzo (€ 1.200.000,00 su complessivi € 2.200.000,00) alla venditrice, dopo pag. 3/16 la sua dichiarazione di fallimento – intervenuta il 3 ottobre 2018 (doc. 1 appellante) – era emerso che tre degli assegni a tal fine menzionati nel contratto, per complessivi € 500.000,00, erano stati emessi da
[...]
non in favore della venditrice, ma di una società terza, Controparte_1
la spagnola IM RU (inde: IM) s.l.
Il aveva chiesto al Tribunale di Parte_1
Verona la condanna di al pagamento, in suo Controparte_1
favore, della somma di € 500.000,00, oltre rivalutazione ed interessi, in quanto nei conti correnti bancari di non risultava il Parte_1
versamento di assegni per il totale di € 500.000,00, che invece l'ex amministratore sosteneva di avere incassato. L'importo era Controparte_2
dovuto in conseguenza dell'inadempimento parziale da parte di
[...]
all'obbligazione contenuta nell'atto di compravendita Controparte_1
dell'8.9.2017, con il quale vendeva a Pt_1 Parte_1 Controparte_1
l'immobile commerciale, adibito a supermercato, sito in Selargius (CA),
[...]
via del Lavoro, al corrispettivo totale di € 2.200.000,00. L'atto prevedeva, all'art. 8, che il corrispettivo venisse pagato, quanto a € 1.200.000,00 (lettera a), mediante assegni bancari e, quanto a € 1.000.000,00 (lettera b), in sei rate semestrali. Gli assegni bancari erano descritti al successivo art. 10, che prevedeva che “il prezzo pagato dalla parte acquirente alla parte venditrice è stato corrisposto con i seguenti mezzi di pagamento”: seguiva la descrizione di cinque assegni, uno bancario di € 200.000,00; uno bancario di € 100.000,00; uno bancario di € 500.000,00; uno circolare di € 200.000,00 e un ulteriore assegno circolare di € 200.000,00, per un totale di € 1.200.000,00. Quanto all'importo di € 1.000.000,00, l'atto prevedeva la contestuale cessione del credito alla società spagnola IM RU S.L., con sede in Barcellona (Spagna), come testualmente previsto dall'art. 8 lettera b: “la CP_3
pag. 4/16 in soddisfacimento del credito vantato dalla IM RU Parte_1
S.L. di cui all'iscrizione ipotecaria n. 67 del 9 gennaio 2017 citata all'art. 6 del presente atto, cede alla stessa IM RU S.L. il credito derivante dal prezzo dilazionato di cui al punto b) del presente art.
8. Per effetto della presente cessione la
IM RU S.L. dichiara di non avere più nulla a che pretendere dalla
. Parte_1
Con riferimento alla citata iscrizione ipotecaria, era risultato che, con atto del
17.12.2016 (all. 6 ad atto di citazione), – ancora in Parte_1
bonis – aveva costituito sull'immobile successivamente venduto a
[...]
ipoteca volontaria di € 1.500.000,00 a favore di Controparte_1
IM RU S.L., a garanzia del credito di quest'ultima per l'importo capitale di € 980.276,47, oltre ad € 519.723,53 a titolo di interessi. Con l'atto dell'8.9.2017 IM RU S.L., a fronte della cessione del credito di €
1.000.000,00, dichiarava di non avere più alcuna pretesa nei confronti di
Parte_1
Contrariamente a quanto previsto nel contratto di compravendita sopra richiamato, era invece accaduto che non tutto l'importo € 1.200.000,00, di cui agli assegni citati fosse stato versato nel conto corrente della società fallita dato che in corso di causa erano risultati intestati a Parte_1
IM RU S.L. tre assegni per complessivi € 500.000,00 (all. 9, cit. I grado): assegno bancario n. 5007172888-03 di € 100.000,00; assegno circolare n. 2200079381-06 di € 200.000,00; assegno circolare n. 2200079382-07 di €
200.000,00.
Dopo la costituzione da che aveva ricostruito Controparte_1
diversamente i fatti di causa, sostenendo che correttamente gli assegni sopra ricordati erano stati emessi in favore di IM S.L. in forza di delegazione di pagamento e che quindi nulla più fosse dovuto a Pt_1
pag. 5/16 la controversia tra le parti si era appuntata sull'attitudine o Parte_1
meno del pagamento di 500.000,00 € da ad Controparte_1
a soddisfare il credito da questa vantato verso Controparte_4 [...]
Parte_1
Secondo il , infatti, per un verso il credito di Parte_1 CP_4
era stato estinto mediante cessione – per il minor importo di €
1.000.000,00 – del credito vantato da verso Parte_1 [...]
saldo prezzo della vendita e pacificamente corrisposto Controparte_1
da questa alla società spagnola;
per altro verso, la quietanza con cui al momento del rogito l'allora legale rappresentante della società in bonis dichiarava di avere già ricevuto € 1.200.000,00 non poteva considerarsi tale o comunque non valeva come confessione per il curatore fallimentare od ancora doveva ritenersi simulata o revocabile ex art. 2901 c.c.
Il Giudice di prime cure – istruita la causa documentalmente, con rigetto delle istanze di prova testimoniale della delegazione di pagamento per inammissibilità ex artt. 2722 ss. c.c. – rigettava la domanda attorea, ritenendo dimostrata presuntivamente, in aggiunta alle clausole contrattuali formalizzate nella compravendita d.d. 8.9.2017, anche una coeva delegazione di pagamento in forza della quale, posto che il credito tra e IM Parte_1
RU s.l. ammontava nel complesso ad € 1.500.000,00 (e non al milione di euro cui si riferisce testualmente il contratto de quo),
[...]
arebbe stata delegata per fatti concludenti a versare alla Controparte_1
società iberica, creditrice del suo creditore, l'ulteriore somma di € 500.000,00.
Avendovi provveduto, come da documentazione agli atti,
[...]
aveva adempiuto alla sua obbligazione verso Controparte_1 [...]
di talché la domanda di pagamento di saldo prezzo formulata Parte_1
dal andava – come in effetti, fu – rigettata. Parte_1
pag. 6/16 Quest'ultimo proponeva appello, chiedendo l'integrale riforma della sentenza impugnata, per i seguenti motivi.
1. Con il primo motivo di appello si deduce la “violazione dell'art. 1269 c.p.c. in materia di delegazione di pagamento. Violazione dell'art. 2729 c.c. in materia di presunzioni semplici”. Secondo l'appellante, il Tribunale ha ritenuto provata in via presuntiva la delegazione di pagamento contenuta nell'atto di compravendita dell'8.9.2017: Parte_1
(delegante) avrebbe incaricato (delegato) di Controparte_1
effettuare il pagamento di € 500.000,00 in favore di IM
RU S.L. (delegatario), con la conseguenza che legittimamente i relativi assegni sarebbero stati intestati a IM RU S.L. e dalla stessa incassati. Parte appellante rileva come in primo grado vesse chiesto di provare con testimoni Controparte_1
la circostanza dell'avvenuta delegazione di pagamento, ma il relativo capitolo di prova non sia stato ammesso dal Giudice, “in quanto contrario al disposto ex art. 2722 c.c. e vertente su circostanza da provarsi documentalmente”.
Sennonché, rileva l'appellante, la sentenza impugnata sovverte detto principio, considerando provata per presunzioni la delegazione di pagamento. Secondo il FALLIMENTO tale operazione ermeneutica è peraltro errata non solo nell'an – per quanto appena ricordato – ma anche nel quomodo e vengono criticati tutti i passaggi motivazionali valorizzati dal primo Giudice quali indizi della delegazione per facta concludentia: in particolare, il contesta – richiamando le Parte_1
circostanze valorizzate nel ragionamento presuntivo del primo Giudice
– a) la ritenuta “identità tra la somma effettivamente versata dalla
[...]
alla IM RU S.L. e il residuo credito ipotecario”; Controparte_1
b) “il riferimento fatto dall'art. 8 del contratto di vendita al pagamento del prezzo
pag. 7/16 mediante – tra l'altro – l'assegno bancario n. 5007172888-03 di € 100.000,00,
l'assegno circolare n. 2200079381-06 di € 200.000,00 e l'assegno circolare n.
2200079382-07 di € 200.000,00, che risultano emessi alla data del rogito (cfr. art. 10 e docc. 4, 5 e 6 di parte convenuta) e che indicano come beneficiario
IM RU S.L., circostanza che doveva pertanto ritenersi nota alla
; c) “il fatto che la società spagnola abbia Parte_1
effettivamente incassato gli assegni”; d) “il fatto che parte venditrice, all'art. 8 del contratto, abbia rilasciato ampia e liberatoria quietanza al pagamento del prezzo di euro 1.200.000,00”; e) “la comunicazione con cui lo stesso Notaio rogante ha dato atto del fatto che il pagamento eseguito dalla convenuta alla IM RU
S.L. è, in effetti, valso a corrispondere una parte del prezzo della compravendita”.
2. Con il secondo motivo di appello il lamenta la Parte_1
violazione degli art. 1418, 1419 e 1344 c.c., in materia di contratto in frode alla legge, in combinato con l'art. 216, comma 1, n. 1, l. fall. in materia di bancarotta fraudolenta per distrazione e deduce la nullità della delegazione di pagamento e nullità del contratto di compravendita dell'8 settembre 2017.
3. Con il terzo motivo di impugnazione si rileva la violazione dell'art. 1419
c.c., in materia di nullità parziale del contratto, in combinato con l'art. 216, comma 1, n. 1, l. fall. in materia di bancarotta fraudolenta per distrazione e l'art. 1453 c.c. in materia di inadempimento. Nullità della delegazione di pagamento e nullità parziale del contratto.
4. Con il quarto motivo di appello, parte appellante lamenta la violazione dell'art. 2901 c.c. in relazione alla delegazione di pagamento contenuta nell'atto dell'8.9.2017.
pag. 8/16 5. Il quinto motivo di impugnazione critica la violazione, da parte del primo Giudice, degli artt. 1414 e 2901 c.c. in relazione alla quietanza contenuta nell'atto dell'8.9.2017.
6. Con il sesto motivo si rileva che ove la sentenza di prime cure fosse, in denegata ipotesi, confermata, sussisterebbero giusti motivi di compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c. anche per violazione avversaria dell'art. 88 c.p.c.
Parte appellante chiede pertanto l'integrale riforma della sentenza impugnata, sui presupposti e con le declaratorie e condanne richiamate in epigrafe. Vinte le spese del doppio grado del giudizio.
L'appellata insta per il rigetto del gravame, siccome infondato, con ogni conseguenziale statuizione. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi e condanna avversaria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Sulle conclusioni come in atti precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
Rimesso al prosieguo il suo eventuale apprezzamento ai fini del decidere, va preliminarmente autorizzata la produzione della sentenza del Tribunale di
Venezia n. 1099 del 3.3.2025, richiesta dall'appellante nella prima difesa utile rispetto alla sua formazione, per l'appunto successiva alla conclusione del giudizio di primo grado e finanche all'introduzione del presente gravame.
*
Nel merito, l'appello è fondato e va accolto, nei termini che seguono.
Va innanzitutto condiviso il primo motivo di appello, per le ragioni che seguono.
pag. 9/16 Ebbene, la delegazione di pagamento dei 500.000,00 € da
[...]
a IM RU non è prevista nel testo della CP_1
compravendita, di talché la si dovrebbe qualificare – in ipotesi – come “patto aggiunto” al contenuto del documento e contestuale alla sua formazione.
Tale accordo – nella prospettazione di parte appellata siglato per facta concludentia – si pretenderebbe da questa comprovabile per testimoni o attraverso presunzioni semplici.
Il primo Giudice, che correttamente ha escluso la prova testimoniale, non ha invece fatto buon governo delle stesse norme a tal fine richiamate (artt. 2722 ss. c.c.) ritenendo provata la delegazione di pagamento – ossia, il patto aggiunto al documento e ad esso contemporaneo – mediante presunzioni, in violazione dell'art. 2729, II co. c.c.
Tale disposizione prevede infatti espressamente che “le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni”. Che quest'ultimo mezzo di prova, nel caso di specie, andasse escluso con riferimento ad una delegazione di pagamento contestuale al rogito e ad esso aggiunta si desume in primis dalla natura dell'atto – riferito ad un'ingente somma, pari a quasi un quarto dell'intero prezzo di vendita – ed inoltre dalla natura delle parti, tutte società di capitali (cfr. art. 2722 c.c.); né una siffatta pattuizione verbale, anzi per facta concludentia appare verosimile alla stregua dei criteri di cui all'art. 2723
c.c. – negletti finanche dalle difese delle parti.
Ne deriva che non emergendo per tabulas la prova della delegazione di pagamento, ne va esclusa tout court la sussistenza.
Per un verso, dunque, non può ritenersi che il l.r. di in Parte_1
bonis abbia delegato di pagare a IM € Controparte_1
500.000,00 in più rispetto al milione oggetto di cessione del credito;
per altro pag. 10/16 verso, tale somma non è mai stata incassata da che Parte_1
pertanto fondatamente ne chiede in questa sede il pagamento alla convenuta.
Ed infatti, nell'atto di compravendita (art. 8) si legge che la somma di €
1.200.000,00 è già stata corrisposta alla venditrice che ne rilascia quietanza con la sottoscrizione della compravendita.
Diversamente da quanto argomentato dall'appellante, trattandosi di dichiarazione che presuppone un pagamento già avvenuto prima del rogito – come si evince dal suo tenore letterale – essa costituisce una quietanza in senso proprio, in quanto riferita ad un pagamento, ossia a somme effettivamente incassate, quantunque a suo tempo corrisposte mediante assegni bancari.
Dal tenore della dichiarazione, in altri termini, deve ritenersi che essa si collochi “a valle” dell'intervenuta soddisfazione del credito e dunque essa configura una vera e propria quietanza.
Tale quietanza, tuttavia, non prova il regolare adempimento di
[...]
Controparte_1
Sul piano sostanziale, va ricordato che come chiarito dalla stessa Corte di
Cassazione (cfr. C. Cass. Sez. II, sent. 25 giugno 2025 n. 17033) la quietanza – ancorché rilasciata «a saldo» – costituisce una mera dichiarazione di scienza e non un atto di rinuncia o di transazione, salvo che sia dimostrata – nel testo o mediante elementi esterni – una volontà inequivoca di abdicare ai propri diritti.
Sul piano processuale, inoltre, la quietanza rilasciata dal debitore in bonis e per lui avente portata confessoria dell'intervenuto pagamento, non esplica tale effetto nei confronti del curatore fallimentare, perché questi agisce a tutela della massa dei creditori e non solo del fallito.
pag. 11/16 Ciò posto, la quietanza del l.r. di è liberamente Parte_1
apprezzabile dal Giudice adìto dal curatore fallimentare, che costituisce una parte processuale diversa dal fallito medesimo, con la conseguenza che – per consolidato orientamento anche di legittimità – non trova applicazione quanto previsto dall'art. 2735 c.c. in tema di confessione stragiudiziale (v. C. Cass. sez.
VI civ. ord. 15591/2018 e i precedenti ivi citati).
Entro il perimetro del primo motivo di appello – e senza poter fare riferimento, per quanto si accennerà, agli istituti di cui agli artt. 1414 e 2901
c.c. – occorre innanzitutto chiedersi se il primo Giudice abbia correttamente valutato – ritenendone validità ed efficacia – la quietanza de qua come un altro
“indizio” del perfezionamento di una delegazione di pagamento per facta concludentia.
Successivamente, ove sia esclusa questa causa obligandi del pagamento di €
500.000,00 a IM piuttosto che direttamente a – Parte_1
occorre verificare se la sussistenza del debito di € 500.000,00 tra
[...]
e (il ) si possa ritenere CP_1 Parte_1 Parte_1
sulla base della regola generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. in tema di inadempimento contrattuale (come ricostruito da C. Cass. SS.UU.
13533/2001), ossia valorizzando il fatto che essendo venuta meno, con riferimento al versamento di tale somma, l'efficacia confessoria della quietanza rilasciata dal l.r. di nell'atto di compravendita e non Parte_1
essendo stata data da la prova di avere pagato bene Controparte_1
la stessa somma a IM, questa sia ancora dovuta da
[...]
a (FALLIMENTO) . CP_1 Parte_1
Ritiene innanzitutto il Collegio che dagli elementi a disposizione del Giudice fin dal primo grado si debba escludere che la quietanza rilasciata al rogito dal legale rappresentante di faccia piena prova nei confronti Parte_1
pag. 12/16 del curatore fallimentare dell'effettivo incasso di tutta la somma cui si riferisce
(1.200.000,00 €) comprensiva, quindi, dei 500.000,00 € qui in contesa.
La delegazione di pagamento – che rappresenta l'unica plausibile “ragione” dello spostamento economico di 500.000,00 € da a Parte_1
IM – non può ipotizzarsi assumendo – invero, erroneamente – che il credito da questa vantato verso la prima fosse di importo pari al valore dell'ipoteca menzionata in atti (1.500.000,00 € - cfr. art. 6 contratto di compravendita); inoltre, la stessa causa concreta dell'ipotetica delegazione è smentita dalla circostanza che IM si è detta soddisfatta dalla cessione
– oltretutto, pro soluto – della minor somma di € 1.000.000,00 senza alcun riferimento ad una transazione o rinuncia o altro termine consimile, evocativo di un'operazione novativa o comunque di riduzione di una pretesa originaria d'importo superiore al debito ceduto.
Infine, non è superfluo notare come il Notaio rogante non abbia preso visione degli assegni menzionati come già pagati a – ma abbia Parte_1
riportato un'autocertificazione delle parti ex d.P.R. 445/2000 ss.mm.ii. circa i mezzi di pagamento della parte di prezzo corrisposta a (in Parte_1
quanto non oggetto di cessione del credito): il Pubblico Ufficiale non ha, in altri termini, riscontrato personalmente l'intestatario degli assegni cui si riferisce la quietanza rilasciata nel rogito dal l.r. ; anche per Parte_1
tale motivo, la dichiarazione successiva rilasciata dal Notaio rogante alla curatela fallimentare (doc. 14 att. – fasc. I grado) non è corretta laddove identifica l'ammontare del credito vantato da verso Parte_1
IM col valore dell'ipoteca di cui alla nota allegata alla stessa email doc.
14, cit.
Le assorbenti considerazioni che precedono esimono il Collegio dall'approfondimento della possibile nullità assoluta o parziale della pag. 13/16 compravendita e della delegazione di pagamento (argomentati nel secondo e terzo motivo di appello) e consentono di prescindere dalla pur chiesta declaratoria di simulazione o inefficacia ex art. 2901 c.c. della quietanza di pagamento: questa, come detto già di per sé inopponibile al curatore del appellante, è dunque inidonea a comprovare il pagamento a Parte_1
di € 1.200.000,00, con assorbimento del quarto e quinto Parte_1
motivo di appello.
Peraltro, non possono essere prese in considerazione né l'allegata simulazione della quietanza, dedotta in primo grado per la prima volta nella I memoria ex art. 183 c.p.c. – ossia oltre la prima difesa utile dopo la costituzione di e dunque tardiva ed inammissibile;
né la Controparte_1
sussistenza di un negozio (incidentalmente) revocabile ai sensi dell'art. 2901
c.c. i cui presupposti sono stati richiamati tempestivamente all'udienza di prima comparizione, ma in termini inemendabilmente generici, rendendo anche tale domanda di accertamento incidentale anch'essa inammissibile come la precedente.
Si deve invero concludere che, diversamente da quanto dichiarato al rogito dal suo legale rappresentante, non abbia incassato € Parte_1
1.200.000,00 ma 500.000,00 € di meno, che non sono stati pagati “bene” – ossia, con effetto liberatorio – da a IM Controparte_1
RU, difettando una valida causa obligandi del corrispondente versamento: la parte del prezzo di vendita eccedente l'oggetto della cessione del credito testualmente convenuta (pari ad € 1.000.000,00) è stata, in altri termini, pagata non a , ma ad IM, , senza tuttavia un titolo che Parte_1
consenta di imputarla al residuo prezzo della compravendita in contesa.
Dunque, , non potendosi giovare verso il curatore Controparte_1
– per quanto sopra espresso – della portata confessoria della quietanza pag. 14/16 rilasciata dal debitore in bonis, non ha provato di avere adempiuto al versamento dell'intero prezzo della compravendita e pertanto va dichiarata tenuta e condannata, in favore del appellante, al relativo Parte_1
saldo.
Ne deriva che è tuttora debitrice di € 500.000,00 Controparte_1
verso il quale saldo prezzo della Controparte_5
compravendita immobiliare tra loro stipulata l'8 settembre 2017 e va condannata al relativo pagamento, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese legali di ambo le fasi seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo conto del valore della causa, della sua media complessità
e dell'attività processuale svolta – con esclusione dell'istruttoria in appello e sua limitazione nei valori tabellari minimi per il primo grado, dove essa si è sostanziata nel solo deposito delle memorie ex art. 183, VI co. c.p.c. e con rigetto dei mezzi istruttori richiesti.
Esclusa la soccombenza di parte appellante, non se ne può disporre la condanna ex art. 96 c.p.c. chiesta dalla controparte nelle note scritte per la rimessione della causa in decisione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Sez. III Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di VERONA n. 556/2024, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa o comunque assorbita, dichiara tenuta e condanna al pagamento, in Controparte_1
favore di e per il titolo di cui in Parte_1
motivazione, della somma di € 500.000,00 oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
pag. 15/16 condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
elle spese legali di entrambi i gradi Parte_1
che liquida, per compensi, in € 17.000,00 in relazione al giudizio di prime cure ed in € 14.500,00 per l'appello, oltre per entrambi al rimborso delle spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
rigetta l'istanza di condanna avversaria ex art. 96 c.p.c. formulata dall'appellata.
Venezia, 17 novembre 2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. ssa Silvia Barison Dott. Luca Boccuni
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
R.G. 1647/2024
La Corte D'Appello di Venezia, Sezione Terza Civile, in persona dei magistrati: dott. Luca Boccuni Presidente dott. ssa Silvia Barison Consigliere relatore dott. ssa Silvia Franzoso Consigliere ha pronunciato
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del curatore avv. Ilaria Andreoli
Con l'Avv. ALBERTO RINALDI appellante
e
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
Con l'Avv. ANTHONY HERNEST ALIANO appellato avente ad oggetto: vendita di beni immobili – appello contro la sentenza
Tribunale di Verona, n. 556/2024, pubblicata il 5.3.2024
posta in decisione il 27 ottobre 2025 sulle
CONCLUSIONI di parte appellante, che ha chiesto: - “rimettersi in termini il Parte_1
autorizzando la produzione della sentenza del Tribunale di Venezia n. 1099 del
[...]
3.3.2025;
riformare, per i motivi esposti, la sentenza del Tribunale di Verona, n. 556/2024,
Repert. 733/2024, pubblicata il 5.3.2024 nel procedimento 9273/2021 R.G. e pertanto nel merito:
- in via principale: previa dichiarazione di simulazione ex art. 1414 c.c. o di inefficacia ex art. 2901 c.c., anche parziale, nei confronti del anche in via Parte_1
di eccezione, della quietanza contenuta nell'atto nel notaio rep. 47915 Per_1
dell'8.9.2017 e previa eventuale dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti del anche in via di eccezione, della delegazione di pagamento tra Parte_1 Parte_1
in bonis e condannarsi a pagare al
[...] Controparte_1 Controparte_1
la somma di € 500.000,00, o la diversa somma, maggiore o Parte_1
minore, che risulterà in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi legali dal giorno
8.9.2017 al saldo;
- in via alternativa graduata:
1) dichiararsi la nullità ai sensi degli artt. art. 1418, 1419 e 1344 c.c., in combinato con
l'art. 216, comma 1, n. 1, l.fall., del contratto di compravendita dell'8.9.2017, n. repertorio 47915, n. raccolta 18249, del Notaio di Roma, con il quale Persona_2
trasferiva a la piena proprietà dell'immobile in Parte_1 CP_1 Controparte_1
Selargius (CA), via del Lavoro, così identificato: Catasto Fabbricato del Comune di
Selargius: foglio 25, particella 1531, subalterno 25 e subalterno 14 e i 3/5 dell'intero sul bene comune non censibile così identificato: Catasto Fabbricato del Comune di Selargius: foglio 25, particella 1531, subalterno 29; con ordine, se dovuto, al competente Conservatore dei registri immobiliari della trascrizione della sentenza;
conseguentemente condannarsi all'immediato rilascio in favore del Controparte_1 Parte_2
del compendio immobiliare sopra descritto;
[...]
pag. 2/16 2) dichiararsi la nullità parziale ai sensi degli artt. art. 1419, in combinato con l'art. 216, comma 1, n. 1, l. fall. e l'art. 1453 c.c., del contratto di compravendita dell'8.9.2017, n. repertorio 47915, n. raccolta 18249, del Notaio di Roma;
Persona_2
conseguentemente condannarsi a pagare al Controparte_1 Parte_1
la somma di € 500.000,00, o la diversa somma, maggiore o minore, che
[...]
risulterà in corso di causa, oltre riva-lutazione ed interessi legali dal giorno 8.9.2017 al saldo;
- in via istruttoria: si chiede che vengano ammessi per testi i … capitoli di prova” riprodotti nella citazione in appello e nella nota di precisazione delle conclusioni;
di parte appellata, che ha chiesto: - “che la causa sia decisa, insistendo per il rigetto integrale dell'appello e per la condanna alle spese del doppio grado di giudizio e al risarcimento del danno per lite temeraria ex art 96 cpc”; per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 556/2024 il Tribunale di VERONA ha rigettato la domanda di condanna al pagamento di € 500.000,00 proposta da
[...]
(inde: FALLIMENTO) contro Parte_1 [...]
quale saldo prezzo del contratto di compravendita tra Controparte_1
loro stipulato con rogito dell'8 settembre 2017 sull'immobile commerciale – di proprietà di allora in bonis – specificato in atti e Parte_1
condannato l'attrice soccombente alla refusione delle spese processuali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Il Tribunale premetteva, per l'effetto, che il aveva convenuto Parte_1
in giudizio deducendo che, sebbene nel Controparte_1
contratto di compravendita si desse atto dell'intervenuto pagamento di parte del prezzo (€ 1.200.000,00 su complessivi € 2.200.000,00) alla venditrice, dopo pag. 3/16 la sua dichiarazione di fallimento – intervenuta il 3 ottobre 2018 (doc. 1 appellante) – era emerso che tre degli assegni a tal fine menzionati nel contratto, per complessivi € 500.000,00, erano stati emessi da
[...]
non in favore della venditrice, ma di una società terza, Controparte_1
la spagnola IM RU (inde: IM) s.l.
Il aveva chiesto al Tribunale di Parte_1
Verona la condanna di al pagamento, in suo Controparte_1
favore, della somma di € 500.000,00, oltre rivalutazione ed interessi, in quanto nei conti correnti bancari di non risultava il Parte_1
versamento di assegni per il totale di € 500.000,00, che invece l'ex amministratore sosteneva di avere incassato. L'importo era Controparte_2
dovuto in conseguenza dell'inadempimento parziale da parte di
[...]
all'obbligazione contenuta nell'atto di compravendita Controparte_1
dell'8.9.2017, con il quale vendeva a Pt_1 Parte_1 Controparte_1
l'immobile commerciale, adibito a supermercato, sito in Selargius (CA),
[...]
via del Lavoro, al corrispettivo totale di € 2.200.000,00. L'atto prevedeva, all'art. 8, che il corrispettivo venisse pagato, quanto a € 1.200.000,00 (lettera a), mediante assegni bancari e, quanto a € 1.000.000,00 (lettera b), in sei rate semestrali. Gli assegni bancari erano descritti al successivo art. 10, che prevedeva che “il prezzo pagato dalla parte acquirente alla parte venditrice è stato corrisposto con i seguenti mezzi di pagamento”: seguiva la descrizione di cinque assegni, uno bancario di € 200.000,00; uno bancario di € 100.000,00; uno bancario di € 500.000,00; uno circolare di € 200.000,00 e un ulteriore assegno circolare di € 200.000,00, per un totale di € 1.200.000,00. Quanto all'importo di € 1.000.000,00, l'atto prevedeva la contestuale cessione del credito alla società spagnola IM RU S.L., con sede in Barcellona (Spagna), come testualmente previsto dall'art. 8 lettera b: “la CP_3
pag. 4/16 in soddisfacimento del credito vantato dalla IM RU Parte_1
S.L. di cui all'iscrizione ipotecaria n. 67 del 9 gennaio 2017 citata all'art. 6 del presente atto, cede alla stessa IM RU S.L. il credito derivante dal prezzo dilazionato di cui al punto b) del presente art.
8. Per effetto della presente cessione la
IM RU S.L. dichiara di non avere più nulla a che pretendere dalla
. Parte_1
Con riferimento alla citata iscrizione ipotecaria, era risultato che, con atto del
17.12.2016 (all. 6 ad atto di citazione), – ancora in Parte_1
bonis – aveva costituito sull'immobile successivamente venduto a
[...]
ipoteca volontaria di € 1.500.000,00 a favore di Controparte_1
IM RU S.L., a garanzia del credito di quest'ultima per l'importo capitale di € 980.276,47, oltre ad € 519.723,53 a titolo di interessi. Con l'atto dell'8.9.2017 IM RU S.L., a fronte della cessione del credito di €
1.000.000,00, dichiarava di non avere più alcuna pretesa nei confronti di
Parte_1
Contrariamente a quanto previsto nel contratto di compravendita sopra richiamato, era invece accaduto che non tutto l'importo € 1.200.000,00, di cui agli assegni citati fosse stato versato nel conto corrente della società fallita dato che in corso di causa erano risultati intestati a Parte_1
IM RU S.L. tre assegni per complessivi € 500.000,00 (all. 9, cit. I grado): assegno bancario n. 5007172888-03 di € 100.000,00; assegno circolare n. 2200079381-06 di € 200.000,00; assegno circolare n. 2200079382-07 di €
200.000,00.
Dopo la costituzione da che aveva ricostruito Controparte_1
diversamente i fatti di causa, sostenendo che correttamente gli assegni sopra ricordati erano stati emessi in favore di IM S.L. in forza di delegazione di pagamento e che quindi nulla più fosse dovuto a Pt_1
pag. 5/16 la controversia tra le parti si era appuntata sull'attitudine o Parte_1
meno del pagamento di 500.000,00 € da ad Controparte_1
a soddisfare il credito da questa vantato verso Controparte_4 [...]
Parte_1
Secondo il , infatti, per un verso il credito di Parte_1 CP_4
era stato estinto mediante cessione – per il minor importo di €
1.000.000,00 – del credito vantato da verso Parte_1 [...]
saldo prezzo della vendita e pacificamente corrisposto Controparte_1
da questa alla società spagnola;
per altro verso, la quietanza con cui al momento del rogito l'allora legale rappresentante della società in bonis dichiarava di avere già ricevuto € 1.200.000,00 non poteva considerarsi tale o comunque non valeva come confessione per il curatore fallimentare od ancora doveva ritenersi simulata o revocabile ex art. 2901 c.c.
Il Giudice di prime cure – istruita la causa documentalmente, con rigetto delle istanze di prova testimoniale della delegazione di pagamento per inammissibilità ex artt. 2722 ss. c.c. – rigettava la domanda attorea, ritenendo dimostrata presuntivamente, in aggiunta alle clausole contrattuali formalizzate nella compravendita d.d. 8.9.2017, anche una coeva delegazione di pagamento in forza della quale, posto che il credito tra e IM Parte_1
RU s.l. ammontava nel complesso ad € 1.500.000,00 (e non al milione di euro cui si riferisce testualmente il contratto de quo),
[...]
arebbe stata delegata per fatti concludenti a versare alla Controparte_1
società iberica, creditrice del suo creditore, l'ulteriore somma di € 500.000,00.
Avendovi provveduto, come da documentazione agli atti,
[...]
aveva adempiuto alla sua obbligazione verso Controparte_1 [...]
di talché la domanda di pagamento di saldo prezzo formulata Parte_1
dal andava – come in effetti, fu – rigettata. Parte_1
pag. 6/16 Quest'ultimo proponeva appello, chiedendo l'integrale riforma della sentenza impugnata, per i seguenti motivi.
1. Con il primo motivo di appello si deduce la “violazione dell'art. 1269 c.p.c. in materia di delegazione di pagamento. Violazione dell'art. 2729 c.c. in materia di presunzioni semplici”. Secondo l'appellante, il Tribunale ha ritenuto provata in via presuntiva la delegazione di pagamento contenuta nell'atto di compravendita dell'8.9.2017: Parte_1
(delegante) avrebbe incaricato (delegato) di Controparte_1
effettuare il pagamento di € 500.000,00 in favore di IM
RU S.L. (delegatario), con la conseguenza che legittimamente i relativi assegni sarebbero stati intestati a IM RU S.L. e dalla stessa incassati. Parte appellante rileva come in primo grado vesse chiesto di provare con testimoni Controparte_1
la circostanza dell'avvenuta delegazione di pagamento, ma il relativo capitolo di prova non sia stato ammesso dal Giudice, “in quanto contrario al disposto ex art. 2722 c.c. e vertente su circostanza da provarsi documentalmente”.
Sennonché, rileva l'appellante, la sentenza impugnata sovverte detto principio, considerando provata per presunzioni la delegazione di pagamento. Secondo il FALLIMENTO tale operazione ermeneutica è peraltro errata non solo nell'an – per quanto appena ricordato – ma anche nel quomodo e vengono criticati tutti i passaggi motivazionali valorizzati dal primo Giudice quali indizi della delegazione per facta concludentia: in particolare, il contesta – richiamando le Parte_1
circostanze valorizzate nel ragionamento presuntivo del primo Giudice
– a) la ritenuta “identità tra la somma effettivamente versata dalla
[...]
alla IM RU S.L. e il residuo credito ipotecario”; Controparte_1
b) “il riferimento fatto dall'art. 8 del contratto di vendita al pagamento del prezzo
pag. 7/16 mediante – tra l'altro – l'assegno bancario n. 5007172888-03 di € 100.000,00,
l'assegno circolare n. 2200079381-06 di € 200.000,00 e l'assegno circolare n.
2200079382-07 di € 200.000,00, che risultano emessi alla data del rogito (cfr. art. 10 e docc. 4, 5 e 6 di parte convenuta) e che indicano come beneficiario
IM RU S.L., circostanza che doveva pertanto ritenersi nota alla
; c) “il fatto che la società spagnola abbia Parte_1
effettivamente incassato gli assegni”; d) “il fatto che parte venditrice, all'art. 8 del contratto, abbia rilasciato ampia e liberatoria quietanza al pagamento del prezzo di euro 1.200.000,00”; e) “la comunicazione con cui lo stesso Notaio rogante ha dato atto del fatto che il pagamento eseguito dalla convenuta alla IM RU
S.L. è, in effetti, valso a corrispondere una parte del prezzo della compravendita”.
2. Con il secondo motivo di appello il lamenta la Parte_1
violazione degli art. 1418, 1419 e 1344 c.c., in materia di contratto in frode alla legge, in combinato con l'art. 216, comma 1, n. 1, l. fall. in materia di bancarotta fraudolenta per distrazione e deduce la nullità della delegazione di pagamento e nullità del contratto di compravendita dell'8 settembre 2017.
3. Con il terzo motivo di impugnazione si rileva la violazione dell'art. 1419
c.c., in materia di nullità parziale del contratto, in combinato con l'art. 216, comma 1, n. 1, l. fall. in materia di bancarotta fraudolenta per distrazione e l'art. 1453 c.c. in materia di inadempimento. Nullità della delegazione di pagamento e nullità parziale del contratto.
4. Con il quarto motivo di appello, parte appellante lamenta la violazione dell'art. 2901 c.c. in relazione alla delegazione di pagamento contenuta nell'atto dell'8.9.2017.
pag. 8/16 5. Il quinto motivo di impugnazione critica la violazione, da parte del primo Giudice, degli artt. 1414 e 2901 c.c. in relazione alla quietanza contenuta nell'atto dell'8.9.2017.
6. Con il sesto motivo si rileva che ove la sentenza di prime cure fosse, in denegata ipotesi, confermata, sussisterebbero giusti motivi di compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c. anche per violazione avversaria dell'art. 88 c.p.c.
Parte appellante chiede pertanto l'integrale riforma della sentenza impugnata, sui presupposti e con le declaratorie e condanne richiamate in epigrafe. Vinte le spese del doppio grado del giudizio.
L'appellata insta per il rigetto del gravame, siccome infondato, con ogni conseguenziale statuizione. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi e condanna avversaria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Sulle conclusioni come in atti precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
Rimesso al prosieguo il suo eventuale apprezzamento ai fini del decidere, va preliminarmente autorizzata la produzione della sentenza del Tribunale di
Venezia n. 1099 del 3.3.2025, richiesta dall'appellante nella prima difesa utile rispetto alla sua formazione, per l'appunto successiva alla conclusione del giudizio di primo grado e finanche all'introduzione del presente gravame.
*
Nel merito, l'appello è fondato e va accolto, nei termini che seguono.
Va innanzitutto condiviso il primo motivo di appello, per le ragioni che seguono.
pag. 9/16 Ebbene, la delegazione di pagamento dei 500.000,00 € da
[...]
a IM RU non è prevista nel testo della CP_1
compravendita, di talché la si dovrebbe qualificare – in ipotesi – come “patto aggiunto” al contenuto del documento e contestuale alla sua formazione.
Tale accordo – nella prospettazione di parte appellata siglato per facta concludentia – si pretenderebbe da questa comprovabile per testimoni o attraverso presunzioni semplici.
Il primo Giudice, che correttamente ha escluso la prova testimoniale, non ha invece fatto buon governo delle stesse norme a tal fine richiamate (artt. 2722 ss. c.c.) ritenendo provata la delegazione di pagamento – ossia, il patto aggiunto al documento e ad esso contemporaneo – mediante presunzioni, in violazione dell'art. 2729, II co. c.c.
Tale disposizione prevede infatti espressamente che “le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni”. Che quest'ultimo mezzo di prova, nel caso di specie, andasse escluso con riferimento ad una delegazione di pagamento contestuale al rogito e ad esso aggiunta si desume in primis dalla natura dell'atto – riferito ad un'ingente somma, pari a quasi un quarto dell'intero prezzo di vendita – ed inoltre dalla natura delle parti, tutte società di capitali (cfr. art. 2722 c.c.); né una siffatta pattuizione verbale, anzi per facta concludentia appare verosimile alla stregua dei criteri di cui all'art. 2723
c.c. – negletti finanche dalle difese delle parti.
Ne deriva che non emergendo per tabulas la prova della delegazione di pagamento, ne va esclusa tout court la sussistenza.
Per un verso, dunque, non può ritenersi che il l.r. di in Parte_1
bonis abbia delegato di pagare a IM € Controparte_1
500.000,00 in più rispetto al milione oggetto di cessione del credito;
per altro pag. 10/16 verso, tale somma non è mai stata incassata da che Parte_1
pertanto fondatamente ne chiede in questa sede il pagamento alla convenuta.
Ed infatti, nell'atto di compravendita (art. 8) si legge che la somma di €
1.200.000,00 è già stata corrisposta alla venditrice che ne rilascia quietanza con la sottoscrizione della compravendita.
Diversamente da quanto argomentato dall'appellante, trattandosi di dichiarazione che presuppone un pagamento già avvenuto prima del rogito – come si evince dal suo tenore letterale – essa costituisce una quietanza in senso proprio, in quanto riferita ad un pagamento, ossia a somme effettivamente incassate, quantunque a suo tempo corrisposte mediante assegni bancari.
Dal tenore della dichiarazione, in altri termini, deve ritenersi che essa si collochi “a valle” dell'intervenuta soddisfazione del credito e dunque essa configura una vera e propria quietanza.
Tale quietanza, tuttavia, non prova il regolare adempimento di
[...]
Controparte_1
Sul piano sostanziale, va ricordato che come chiarito dalla stessa Corte di
Cassazione (cfr. C. Cass. Sez. II, sent. 25 giugno 2025 n. 17033) la quietanza – ancorché rilasciata «a saldo» – costituisce una mera dichiarazione di scienza e non un atto di rinuncia o di transazione, salvo che sia dimostrata – nel testo o mediante elementi esterni – una volontà inequivoca di abdicare ai propri diritti.
Sul piano processuale, inoltre, la quietanza rilasciata dal debitore in bonis e per lui avente portata confessoria dell'intervenuto pagamento, non esplica tale effetto nei confronti del curatore fallimentare, perché questi agisce a tutela della massa dei creditori e non solo del fallito.
pag. 11/16 Ciò posto, la quietanza del l.r. di è liberamente Parte_1
apprezzabile dal Giudice adìto dal curatore fallimentare, che costituisce una parte processuale diversa dal fallito medesimo, con la conseguenza che – per consolidato orientamento anche di legittimità – non trova applicazione quanto previsto dall'art. 2735 c.c. in tema di confessione stragiudiziale (v. C. Cass. sez.
VI civ. ord. 15591/2018 e i precedenti ivi citati).
Entro il perimetro del primo motivo di appello – e senza poter fare riferimento, per quanto si accennerà, agli istituti di cui agli artt. 1414 e 2901
c.c. – occorre innanzitutto chiedersi se il primo Giudice abbia correttamente valutato – ritenendone validità ed efficacia – la quietanza de qua come un altro
“indizio” del perfezionamento di una delegazione di pagamento per facta concludentia.
Successivamente, ove sia esclusa questa causa obligandi del pagamento di €
500.000,00 a IM piuttosto che direttamente a – Parte_1
occorre verificare se la sussistenza del debito di € 500.000,00 tra
[...]
e (il ) si possa ritenere CP_1 Parte_1 Parte_1
sulla base della regola generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. in tema di inadempimento contrattuale (come ricostruito da C. Cass. SS.UU.
13533/2001), ossia valorizzando il fatto che essendo venuta meno, con riferimento al versamento di tale somma, l'efficacia confessoria della quietanza rilasciata dal l.r. di nell'atto di compravendita e non Parte_1
essendo stata data da la prova di avere pagato bene Controparte_1
la stessa somma a IM, questa sia ancora dovuta da
[...]
a (FALLIMENTO) . CP_1 Parte_1
Ritiene innanzitutto il Collegio che dagli elementi a disposizione del Giudice fin dal primo grado si debba escludere che la quietanza rilasciata al rogito dal legale rappresentante di faccia piena prova nei confronti Parte_1
pag. 12/16 del curatore fallimentare dell'effettivo incasso di tutta la somma cui si riferisce
(1.200.000,00 €) comprensiva, quindi, dei 500.000,00 € qui in contesa.
La delegazione di pagamento – che rappresenta l'unica plausibile “ragione” dello spostamento economico di 500.000,00 € da a Parte_1
IM – non può ipotizzarsi assumendo – invero, erroneamente – che il credito da questa vantato verso la prima fosse di importo pari al valore dell'ipoteca menzionata in atti (1.500.000,00 € - cfr. art. 6 contratto di compravendita); inoltre, la stessa causa concreta dell'ipotetica delegazione è smentita dalla circostanza che IM si è detta soddisfatta dalla cessione
– oltretutto, pro soluto – della minor somma di € 1.000.000,00 senza alcun riferimento ad una transazione o rinuncia o altro termine consimile, evocativo di un'operazione novativa o comunque di riduzione di una pretesa originaria d'importo superiore al debito ceduto.
Infine, non è superfluo notare come il Notaio rogante non abbia preso visione degli assegni menzionati come già pagati a – ma abbia Parte_1
riportato un'autocertificazione delle parti ex d.P.R. 445/2000 ss.mm.ii. circa i mezzi di pagamento della parte di prezzo corrisposta a (in Parte_1
quanto non oggetto di cessione del credito): il Pubblico Ufficiale non ha, in altri termini, riscontrato personalmente l'intestatario degli assegni cui si riferisce la quietanza rilasciata nel rogito dal l.r. ; anche per Parte_1
tale motivo, la dichiarazione successiva rilasciata dal Notaio rogante alla curatela fallimentare (doc. 14 att. – fasc. I grado) non è corretta laddove identifica l'ammontare del credito vantato da verso Parte_1
IM col valore dell'ipoteca di cui alla nota allegata alla stessa email doc.
14, cit.
Le assorbenti considerazioni che precedono esimono il Collegio dall'approfondimento della possibile nullità assoluta o parziale della pag. 13/16 compravendita e della delegazione di pagamento (argomentati nel secondo e terzo motivo di appello) e consentono di prescindere dalla pur chiesta declaratoria di simulazione o inefficacia ex art. 2901 c.c. della quietanza di pagamento: questa, come detto già di per sé inopponibile al curatore del appellante, è dunque inidonea a comprovare il pagamento a Parte_1
di € 1.200.000,00, con assorbimento del quarto e quinto Parte_1
motivo di appello.
Peraltro, non possono essere prese in considerazione né l'allegata simulazione della quietanza, dedotta in primo grado per la prima volta nella I memoria ex art. 183 c.p.c. – ossia oltre la prima difesa utile dopo la costituzione di e dunque tardiva ed inammissibile;
né la Controparte_1
sussistenza di un negozio (incidentalmente) revocabile ai sensi dell'art. 2901
c.c. i cui presupposti sono stati richiamati tempestivamente all'udienza di prima comparizione, ma in termini inemendabilmente generici, rendendo anche tale domanda di accertamento incidentale anch'essa inammissibile come la precedente.
Si deve invero concludere che, diversamente da quanto dichiarato al rogito dal suo legale rappresentante, non abbia incassato € Parte_1
1.200.000,00 ma 500.000,00 € di meno, che non sono stati pagati “bene” – ossia, con effetto liberatorio – da a IM Controparte_1
RU, difettando una valida causa obligandi del corrispondente versamento: la parte del prezzo di vendita eccedente l'oggetto della cessione del credito testualmente convenuta (pari ad € 1.000.000,00) è stata, in altri termini, pagata non a , ma ad IM, , senza tuttavia un titolo che Parte_1
consenta di imputarla al residuo prezzo della compravendita in contesa.
Dunque, , non potendosi giovare verso il curatore Controparte_1
– per quanto sopra espresso – della portata confessoria della quietanza pag. 14/16 rilasciata dal debitore in bonis, non ha provato di avere adempiuto al versamento dell'intero prezzo della compravendita e pertanto va dichiarata tenuta e condannata, in favore del appellante, al relativo Parte_1
saldo.
Ne deriva che è tuttora debitrice di € 500.000,00 Controparte_1
verso il quale saldo prezzo della Controparte_5
compravendita immobiliare tra loro stipulata l'8 settembre 2017 e va condannata al relativo pagamento, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese legali di ambo le fasi seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo conto del valore della causa, della sua media complessità
e dell'attività processuale svolta – con esclusione dell'istruttoria in appello e sua limitazione nei valori tabellari minimi per il primo grado, dove essa si è sostanziata nel solo deposito delle memorie ex art. 183, VI co. c.p.c. e con rigetto dei mezzi istruttori richiesti.
Esclusa la soccombenza di parte appellante, non se ne può disporre la condanna ex art. 96 c.p.c. chiesta dalla controparte nelle note scritte per la rimessione della causa in decisione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Sez. III Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di VERONA n. 556/2024, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa o comunque assorbita, dichiara tenuta e condanna al pagamento, in Controparte_1
favore di e per il titolo di cui in Parte_1
motivazione, della somma di € 500.000,00 oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
pag. 15/16 condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
elle spese legali di entrambi i gradi Parte_1
che liquida, per compensi, in € 17.000,00 in relazione al giudizio di prime cure ed in € 14.500,00 per l'appello, oltre per entrambi al rimborso delle spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
rigetta l'istanza di condanna avversaria ex art. 96 c.p.c. formulata dall'appellata.
Venezia, 17 novembre 2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. ssa Silvia Barison Dott. Luca Boccuni
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