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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/10/2025, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 576/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati:
dott. Gianmichele Marcelli Presidente dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
dott. Cesare Marziali Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 576/2024
promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARTOLOMEI Parte_1 C.F._1
AN, elettivamente domiciliato in VIA TOSCANINI 35 GROTTAMMARE presso il difensore avv. BARTOLOMEI AN
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TAGGIO Controparte_1 C.F._2
ZO, elettivamente domiciliato in VIA G. DORSO 171 FOGGIA presso il difensore avv.
TAGGIO ZO
APPELLATO
pagina 1 di 10 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di LI CE in tema di ricognizione di debito
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note telematiche.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1 – proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n°592 del 02/9/2021 Parte_1 emesso dal Tribunale di LI CE con il quale intimava allo stesso il Controparte_1 pagamento della complessiva somma di euro € 65.093,59 oltre interessi e spese in forza di un documento denominato “atto unilaterale di manleva e accollo”, sottoscritto dall' con il quale Pt_1 quest'ultimo si impegnava a tenere indenne e manlevare in relazione al debito Controparte_1 indicato nella cartella esattoriale n°04320100010632162 dell' di euro 65.093,59 Controparte_2
“con conseguente accollo […] del relativo eventuale onere pecuniario che venga escusso in base a tale cartella esattoriale” dall' ” (Fascicolo di primo grado comparsa di costituzione – Controparte_2 doc. b).
Tale debito sorgeva dal mancato pagamento di “presunte indennità per uso di bene demaniale”, riferite all'immobile sito in San Benedetto del Tronto, via G. Marconi n. 76/78, oggetto di un rapporto locatizio tra in qualità di locatore, e in qualità di conduttore. Pt_1 CP_1
L'opponente contestava la legittimità del provvedimento monitorio eccependo la mancata produzione della copia conforme all'originale dell'atto/patto di manleva;
l'inidoneità della documentazione prodotta a supporto della richiesta monitoria, non avendo il prodotto né la cartella di CP_1 pagamento né l'atto d'intervento dell'Agenzia dell'Entrate nell'esecuzione immobiliare subita;
affermava l'assenza di idonea costituzione in mora del debitore, non essendo stata la relativa missiva inviata alla residenza del debitore;
la carenza dei presupposti di legge di cui all'art. 633 e segg. c.p.c.; eccepiva, poi, il minor quantum eventualmente dovuto e riservava l'eccezione di prescrizione del credito all'esito della (asseritamente) dovuta integrazione documentale.
Concludeva chiedendo quanto segue:
pagina 2 di 10 “I. - In via cautelare e d'urgenza: sospendere – anche inaudita altera parte e quindi con dec.to fiss.ne d'ud.za o comunque con ord.za e quindi all'esito di questa - ogni effetto/efficacia del dec.to ing.vo in epigrafe indicato/rubricato e qui opposto/impugnato, ricorrendo tutti i presupposti/condizioni di legge/diritto (oltre al fumus, anche il periculum, attesi i gravi/irreparabili danni anche medio-tempore, prodotti); con ogni ulteriore conseguente statuizione al riguardo.
II. - In via principale e nel merito: dichiarare illegittimo lo stesso atto qui opposto/impugnato e quindi dichiaralo nullo o comunque annullarlo/revocarlo, siccome emesso su ric. monitorio errato in fatto ed infondato in diritto (cfr. all.to n°1); con tutti gli atti antecedenti/susseguenti e comunque presupposti/prodromici/connessi; ivi compresi manleva/accollo datata 07/10/2010; diffida e messa in mora datata 19/5/2021; nonché pedissequi atti di precetto notificati il 23-25/9/2021. Vinte tutte le spese, peritali/legali, quest'ultime da liquidarsi con antistataria distrazione ex art.93 cpc III.
- In via conseguenziale: condannare controparte-opposta, - previa istruttoria volta ad accertare anche la sua malafede (mancata produzione di DERIMENTI atti/doc.ti giustiziali) – a liquidare tutti i danni patiti/patiendi dall'opponente a titolo di responsabilità processuale aggravata ex art. 96 cpc.”.
Si costituiva in giudizio la parte opposta contestando la ricostruzione fornita dall'opponente e sottolineando la correttezza della propria pretesa monitoria, fondata su documentazione sottoscritta dallo stesso opponente.
Parte opposta concludeva chiedendo di
“1. rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, non ricorrendo i gravi motivi né il fumus boni iuris ed il periculum in mora presupposti dall'art. 649 cpc per il suo accoglimento;
2. nel merito rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto;
3. condannare l'opponente al pagamento delle spese e compensi dell'odierno giudizio di opposizione;
4. in via del tutto gradata e per mero scrupolo difensivo, dichiarare comunque dovuta dall'opponente in favore dell'opposto la somma di € 65.093,59 per i titoli e le ragioni dedotte in giudizio, ovvero la diversa somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio, con condanna dell'opponente al pagamento della stessa in favore del , aumentata di interessi legali e rivalutazione monetaria Controparte_1 oltre che delle spese e compensi per la difesa nell'odierno giudizio”.
§ 2 - Il primo Giudice riteneva l'opposizione infondata e confermava il decreto ingiuntivo, condannando l'opponente alle spese di lite liquidate nella somma complessiva di € 11.200,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge, secondo i rilievi e le argomentazioni che di seguito si riassumono:
pagina 3 di 10 1) A fronte della reiterazione della richiesta di sospensione del presente procedimento in attesa della definizione del giudizio di cassazione della sentenza n. 491 pubblicata il 20/3/2023 della Corte di
Appello di Ancona, non andava sospeso il giudizio non essendovi alcun rapporto di pregiudizialità tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dall' ed il giudizio avanti alla Corte di Pt_1
Cassazione, poiché in nessun modo l'accertamento della proprietà privata del bene immobile avrebbe potuto incidere sul diritto del ad essere tenuto indenne di quanto pagato a seguito CP_1 dell'esecuzione subita.
2) In merito alla verifica della idoneità del documento di manleva e accollo del debito a fondare la pretesa del il Giudice di prime cure ha ritenuto circostanza non contestata dalle parti che il CP_1 documento informatico depositato in sede di monitoria sia stato estratto da una copia dell'originale. Nel giudizio di opposizione non aveva disconosciuto espressamente il documento, indicando gli Pt_1 elementi della scrittura ritenuti non conformi all'originale. Pertanto, il Giudice di primo grado considerava tale documento piena prova del credito del ai sensi dell'art. 2712 c.c. CP_1
3) Il Giudice di primo grado riteneva l'atto di accollo e di manleva valido ed efficace in quanto risultava provata con i documenti prodotti l'avvenuta escussione del patrimonio del da parte CP_1 dell' (ex Equitalia Sud s.p.a.), avverandosi così la condizione (“che CP_2 Controparte_3 venga escusso in base a tale cartella esattoriale”) apposta all'atto di manleva. Infatti, aveva CP_1 depositato, già in sede monitoria, oltre all'atto di intervento fondato sul ruolo esattoriale e la cartella di pagamento per cui è causa (doc. 2 e 3 fascicolo monitorio), anche il provvedimento di assegnazione delle somme del GE (cfr. doc. 4 fascicolo monitorio) e l'attestazione dell'avvenuta effettiva assegnazione del credito (cfr. doc. 5 e 6 fascicolo monitorio).
4) Il Giudice di primo grado escludeva la rilevanza della generica, futura ed eventuale eccezione di prescrizione formulata dall'opponente in considerazione dell'assenza di specificità della stessa, non avendo l'opponente specificato i fatti costitutivi dell'eccezione. Ad ogni modo, il Giudice di primo grado precisava che la prescrizione del debito dell' era decennale, non potendosi di certo Pt_1 ricondurre nell'ambito di cui all'art. 2948 n.
3. Pertanto, la prescrizione non poteva di certo essere maturato considerato che la notifica della cartella esattoriale è avvenuta in data 8/9/2010 (all. b comparsa opposto) ed il riconoscimento di debito e la manleva sottoscritta dall' è del Pt_1
7/10/2010 e che l'intervento di Equitalia nella procedura esecutiva immobiliare a carico del CP_1
è avvenuto il 2/1/2012 (all. c comparsa opposto), fatto che ha determinato la sospensione della
[...] prescrizione fino al 20/4/2021, coincidente con l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare n.
120/06 R.G. Trib. di LI CE (cfr. doc. 4 fascicolo monitorio);
pagina 4 di 10 5) Il giudice di primo grado respingeva l'eccezione relativa all'assenza di una valida messa in mora in quanto il aveva più volte richiesto il pagamento all' (all.ti f e g allegati alla CP_1 Pt_1 costituzione) spedendogli le costituzioni in mora in via Gordigiani 60 Firenze, dove l' ancora il Pt_1
14/1/2020, le riceveva (cfr. all. g).
6) Infine, il Giudice di primo grado non riteneva corretta anche l'eccezione dell'opponente sul quantum del credito, in quanto a fronte di un atto di accollo sottoscritto dall' per una somma ben Pt_1 determinata, era chiaro che il debitore non avrebbe potuto in alcun modo pretendere di corrispondere un importo minore. Dalla documentazione depositata in atti dall'opposto si evince che l'
[...]
(ex Equitalia Sud S.p.a.), intervenuta nell'esecuzione immobiliare, a fronte di una Controparte_4 somma disponibile di euro 104.597,77 è stata soddisfatta integralmente in via privilegiata per euro
64.594,84 in relazione al credito per sorte capitale portato dalla cartella esattoriale n.
04320100010632162 ed ha ricevuto una residua assegnazione in via chirografaria di euro 28.411,60 in relazione all'ulteriore credito sempre portato dalla suddetta cartella esattoriale ma relativo ad interessi convenzionali (cfr. doc. 6/a fasc. prod. opponente).
§ 3 – L impugnava la sentenza emessa all'esito del giudizio di primo grado che rigettava la Pt_1 sua opposizione, reiterando in parte i motivi già esposti negli atti del giudizio di primo grado. Nello specifico, l'appellante ritiene errata la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
1) L'appellante ritiene errata la decisione del giudice di confermare il decreto ingiuntivo considerando prova scritta del credito il documento denominato “atto unilaterale di manleva e accollo”, depositato dal ricorrente nel procedimento monitorio, trattandosi della copia fotostatica del documento originale priva dell'attestazione di conformità. Quindi, il giudice di primo grado avrebbe errato nel considerare piena prova del credito tale documento;
3) L'appellante sostiene che il Giudice di primo grado avrebbe errato nella quantificazione del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto, poiché parte opposta nel giudizio di primo grado non avrebbe fornito la prova che l' (ex Equitalia Sud s.p.a.) nella procedura Controparte_5 esecutiva nei confronti di ha recuperato l'intero importo di cui alla cartella esattoriale CP_1 indicata nell'atto di accollo e manleva. Al contrario, l'appellante sostiene che “… i debiti di cui all'intervento d'Equitalia spa risultano MOLTO più di quelli di cui alla sola cartella de qua essendo ivi riportato l'ulteriore importo saldato di € 64.594,84 “privilegiato ex artt. 2752, 2749 e 2778 n.18 cc”, rispetto al chirografario di prefata cartella, infatti incluso in relativa massa di complessivi €
95.651,08, poi però solo in parte escussi (a causa appunto degli altri ipotecari-bancari e privilegiati- pagina 5 di 10 fiscali) nella ben più ridotta e inferiore sorte di €28.411,60 (cfr. 2^e 6^ casella doc.to n°6/a all.to opposizione - fasc.lo n°1778/21RG) il recupero del debito è avvenuto per una somma notevolmente inferiore rispetto a quella indicata nell'atto di manleva e accollo” (cfr atto di appello pag. 4);
4) L'appellante censura la decisione del giudice di primo grado di rigettare l'istanza di sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio di cassazione della sent. n. 491 pubblicata il 20/3/2023 della Corte di Appello di Ancona. L'appellante sostiene, infatti, che al “rigetto dell''avverso erariale ricorso per cassazione (per improcedibilità/inammissibilità), consegue l'automatica inesistenza ovvero radicale nullità della mallevata cartella di cui al DIT opposto, così ab origine priva d'ogni effetto/efficacia” (c.f.r. pag. 12 atto di citazione in appello).
L'odierno appellante rassegnava le seguenti conclusioni:
"Voglia l'Ecc.ma Corte territoriale adita, disattesa/rigettata ogni contraria/diversa deduzione/istanza:
I. - In via preliminare/pregiudiziale: ammettere l'atto d'appello qui proposto/spiegato, sussistendo tutti i presupposti/condizioni d'impugnativa e quindi della domanda di gravame ex art. 348-bis cpc;
II. - In via camerale-cautelare: sospendere, - anche inaudita altera parte o, comunque, rigettata ogni contraria/diversa istanza -, ogni effetto/efficacia dell'impugnato verdetto di prime cure (con quelli di DIT opposto in 1°grado), sussistendo in specie presupposti/condizioni di legge/diritto, come da ultimo sopra esposti, denunciati
e documentati (fumus e periculum);.
III. - In via pregiudiziale: sospendere altresì - ove occorra e possa, sempre previa inibitoria di cui sopra - il giudizio ex art. 295 cpc;
o - in subordine - ex art. 337, comma 2°, cpc;
in attesa di pronuncia del Supremo collegio su procedibilità/ammissibilità d'avverso ricorso in cassazione medio-tempore spiegato dalla difesa erariale (AdS)
d'altra demaniale controparte ( ); CP_6
IV. - In via principale e nel merito: accogliere il presente appello, dichiarando nulla/annullando l'impugnata sentenza (cfr. all.to n°1) - con tutti gli atti antecedenti/conseguenti e comunque prodromici/presupposti/connessi, compreso l'iniziale DIT poi opposto (cfr. all.ti nn.2/a+b); siccome emessa in violazione di legge e in base a palesi
e comunque comprovati errori di fatto e infondate valutazioni di diritto, per i su esposti fondati motivi e di cui ai pregressi atti/doc.ti.
V. Con ogni altra ulteriore/conseguente statuizione al riguardo, compresa l'accessoria condanna alle spese di lite, di precedente e presente grado di stesso giudizio, da liquidarsi con antistataria distrazione ex art. 93 cpc.
VI. - In via istruttoria: ammettere - previa acquisizione di tutti i fasc.li (3) telematici del 1°grado c/o relativo circondariale Tribunale (nn.1532+1778+1778-1/2021RG-TribAP) - gli altri atti/doc.ti sopra richiamati e al presente atto d'appello all.ti; nonché gli ulteriori mezzi istruttori, ossia ogni altra prova costituenda/precostituita (ivi compresi nuovi doc.ti) ritenuta indispensabile alla definizione della lite. Si dichiara indeterminabile il valore del presente gravame d'appello, siccome ancora sub judice di merito (ex TUSG), per cui in sede d'iscrizione si Part attesterà intervenuto versamento di corrispondente CU e dovuta (cfr. lett. B)”.
Si costituiva l'appellato contestava la fondatezza dei motivi posti a base dell'appello proposto da in quanto: Pt_1
1) il Giudice di primo grado ha correttamente ritenuto sussistente la prova scritta del diritto di credito fatto valere in sede monitoria, costituita dall'atto unilaterale di manleva ed accollo depositato nel pagina 6 di 10 fascicolo di parte opposta e mai disconosciuto dall'opponente. La produzione in mera copia non inficia la sua valenza probatoria, non avendo l'opponente disconosciuto la conformità all'originale nei modi di legge;
2) la condizione apposta all'atto di accollo e manleva si è avverata perché ha subito CP_1 un'esecuzione immobiliare da parte dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni proprio per il debito che l' si era accollato, come provato dalla documentazione depositata in primo grado, comportando Pt_1
l'avveramento della condizione apposta all'atto di manleva;
3) le altre eccezioni contenute nell'atto di appello sono irrilevanti ai fini della decisioni poiché l'obbligo di manleva assunto da è del Pt_1 tutto autonomo dalle altre controversie che lo stesso e l' . Controparte_2
Sulla base dei predetti motivi, l'appellato rassegnava le seguenti conclusioni:
“In via principale e nel merito, di rigettare integralmente l'appello proposto dal Sig.
[...]
avverso la sentenza n°1/2024 del Tribunale civile di LI CE, pubblicata/comunicata Parte_1 in data 01-04/1/2024, e per l'effetto, di confermare integralmente la predetta sentenza”.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
L'appello è infondato.
§ 4 - Ai fini della pronuncia del decreto ingiuntivo è necessario che il ricorrente fornisca la prova scritta del credito (artt. 633-634 c.p.c.), che può essere costituita anche da una promessa unilaterale di pagamento o di ricognizione del debito ex art. 1988 c.c.
Nel procedimento monitorio il ricorrente ha depositato un documento denominato “atto unilaterale di manleva e accollo”, sottoscritto dall' con il quale quest'ultimo si impegnava a tenere indenne Pt_1
e manlevare in relazione al debito indicato nella cartella esattoriale Controparte_1
n°04320100010632162 dell' di euro 65.093,59 “con conseguente accollo […] del Controparte_2 relativo eventuale onere pecuniario che venga escusso in base a tale cartella esattoriale” dall'
[...]
” (Fascicolo di primo grado – all. b costituzione opposto). CP_2
Si tratta, quindi, di un negozio inquadrabile giuridicamente nella fattispecie di cui all'art. 1988 c.c., poiché il debitore ha riconosciuto il debito di euro 65.093,59 nei confronti del creditore Pt_1 [...]
Come si è detto, la promessa unilaterale di ricognizione di debito ben può essere considerata CP_1 prova scritta ex art. 634 c.p.c. per la pronuncia di un decreto ingiuntivo.
Tuttavia, l'appellante eccepisce che il documento è stato prodotto in copia senza alcuna attestazione di conformità all'originale (Fascicolo di primo grado – all. n doc. 1 costituzione opposto), rilevandone l'inidoneità a costituire prova scritta del credito. L'eccezione è infondata in quanto, ai sensi dell'art.
pagina 7 di 10 2719 c.c., le copie fotostatiche di scritture hanno la stessa efficacia probatoria delle autentiche, se la loro conformità alle originali non è espressamente disconosciuta dalla parte contro il quale il documento è prodotto.
Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che:
“Il disconoscimento della conformità all'originale della copia informatica, depositata in giudizio con modalità telematiche, di scritture analogiche è disciplinato dall'art. 2719 c.c. e non dalla normativa in tema di processo civile telematico. Tale disconoscimento deve avvenire, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo sufficienti, invece, né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni, e, comunque, non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni”
(Cass., Sez. Lav., ordinanza n. 26200 del 2024).
Nel caso di specie, l'opponente nel giudizio di primo grado si è limitato ad eccepire la mancanza dell'attestazione di conformità all'originale del documento senza disconoscerlo formalmente, indicando in quale parti il documento sarebbe diverso rispetto all'originale. Pertanto, la copia fotostatica del documento denominato “atto unilaterale di manleva e accollo”, depositato telematicamente da parte opposta nel giudizio di primo grado, ben poteva essere utilizzato come prova del credito nel procedimento monitorio.
§ 5 - Risulta altresì infondata la doglianza relativa al quantum del debito assunto dall' Nel Pt_1 documento denominato “atto unilaterale di manleva e accollo” è chiaramente indicato che l' si Pt_1 assumeva il debito relativo alla cartella esattoriale n°04320100010632162 dell' di Controparte_2 euro 65.093,59 a condizione che venisse escusso il patrimonio del per tale importo da parte CP_1 dell' . Controparte_2
Dalla documentazione prodotta da parte opposta risulta che l' per il tramite Controparte_2 dell' (ex Equitalia sud s.p.a.) ha escusso il patrimonio del Controparte_4 CP_1 per recuperare il credito relativo alla cartella esattoriale n°04320100010632162, comportando l'avveramento della condizione apposta al negozio stipulato dalle parti (Fascicolo di primo grado – all.
n. docc. da 2 a 7 comparsa di costituzione). Risulta, infatti, che l' , Controparte_4 intervenendo nella procedura immobiliare R.G.E. 120/2006 per il credito dell' , è Controparte_2
pagina 8 di 10 riuscita ad ottenere la somma di euro 101.169,34, corrispondente all'intero importo della cartella esattoriale n°04320100010632162, maggiorato degli interessi maturati.
Pertanto, è tenuto a pagare il debito indicato nell' “atto unilaterale di manleva e accollo” nel Pt_1 suo intero importo al non avendo l'opponente eccepito e provato nel giudizio di primo grado CP_1
l'estinzione del debito.
§ 6 – Il Giudice di primo grado correttamente non sospendeva il processo in attesa della definizione del giudizio di cassazione della sent. n. 491 pubblicata il 20/3/2023 della Corte di Appello di Ancona in quanto tra i due giudizi non sussiste un rapporto di pregiudizialità/dipendenza. Infatti, anche volendo ipotizzare confermata la sussistenza della proprietà privata in capo ad dell'immobile locato Pt_1
(con conseguente esclusione della demanialità dell'area), ciò non avrebbe comunque alcuna conseguenza sul negozio stipulato dalle parti che espressamente prevede la manleva e accollo da parte di della somma in esso indicata in caso di escussione del patrimonio del Le Donne, Pt_1 circostanza effettivamente verificatasi.
Ed è appena il caso di aggiungere che l'obbligazione dell'appellante è dipendente dalla sola escussione da parte dell'Erario, quindi al solo atto amministrativo, non dipende, quindi, da processi tributari ovvero ordinari che siano pendenti e relativi ad altre vicende.
Si parla di vicende “altre” cioè estranee, in quanto la prospettiva del giudice chiamato a valutare l'obbligazione portata dall'atto unilaterale non risulta essere uscita - perché non attivata la relativa questione da nessuna iniziativa delle due parti - dall'ambito dell' “astrazione processuale dalla causa” sottesa alla ricognizione di debito: né può dirsi che tale astrazione sia superata proprio dal riferimento all'accertamento della proprietà privata o meno del bene che costituisce il presupposto dell'imposizione erariale, per la semplice ragione che ben potrebbe essere altra la ragione per cui l' si è CP_7 vincolato, come ad esempio, una fra tante, la predeterminazione di protezioni concrete, funzionali alla stipulazione nonché regolare attuazione del contratto fra le parti in causa, riferito all'immobile oggetto di un rapporto locatizio proprio tra in qualità di locatore, e in qualità di conduttore Pt_1 CP_1
(quindi, fra l'altro, tendenzialmente parte debole e garantita).
Quanto alle spese di lite, appare corretto applicare i parametri forensi per i compensi dei procuratori valutando l'odierno contenzioso come di complessità media.
p.q.m.
pagina 9 di 10 La Corte definitivamente pronunciando
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato delle spese processuali del grado, spese che si liquidano, per ciascuna di esse: Fase di studio della controversia 2.977 euro, fase introduttiva del giudizio 1911 euro;
fase decisionale 5.103 euro , fase relativa al subprocedimento di inibitoria rigettato, euro 2.000, oltre rimborso forfettario (15%), IVA, cpa come previsto dalla legge.
3) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio, il 25 ottobre 2025
Il Presidente dott. Gianmichele Marcelli
Il Consigliere estensore dott. Cesare Marziali
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati:
dott. Gianmichele Marcelli Presidente dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
dott. Cesare Marziali Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 576/2024
promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARTOLOMEI Parte_1 C.F._1
AN, elettivamente domiciliato in VIA TOSCANINI 35 GROTTAMMARE presso il difensore avv. BARTOLOMEI AN
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TAGGIO Controparte_1 C.F._2
ZO, elettivamente domiciliato in VIA G. DORSO 171 FOGGIA presso il difensore avv.
TAGGIO ZO
APPELLATO
pagina 1 di 10 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di LI CE in tema di ricognizione di debito
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note telematiche.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1 – proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n°592 del 02/9/2021 Parte_1 emesso dal Tribunale di LI CE con il quale intimava allo stesso il Controparte_1 pagamento della complessiva somma di euro € 65.093,59 oltre interessi e spese in forza di un documento denominato “atto unilaterale di manleva e accollo”, sottoscritto dall' con il quale Pt_1 quest'ultimo si impegnava a tenere indenne e manlevare in relazione al debito Controparte_1 indicato nella cartella esattoriale n°04320100010632162 dell' di euro 65.093,59 Controparte_2
“con conseguente accollo […] del relativo eventuale onere pecuniario che venga escusso in base a tale cartella esattoriale” dall' ” (Fascicolo di primo grado comparsa di costituzione – Controparte_2 doc. b).
Tale debito sorgeva dal mancato pagamento di “presunte indennità per uso di bene demaniale”, riferite all'immobile sito in San Benedetto del Tronto, via G. Marconi n. 76/78, oggetto di un rapporto locatizio tra in qualità di locatore, e in qualità di conduttore. Pt_1 CP_1
L'opponente contestava la legittimità del provvedimento monitorio eccependo la mancata produzione della copia conforme all'originale dell'atto/patto di manleva;
l'inidoneità della documentazione prodotta a supporto della richiesta monitoria, non avendo il prodotto né la cartella di CP_1 pagamento né l'atto d'intervento dell'Agenzia dell'Entrate nell'esecuzione immobiliare subita;
affermava l'assenza di idonea costituzione in mora del debitore, non essendo stata la relativa missiva inviata alla residenza del debitore;
la carenza dei presupposti di legge di cui all'art. 633 e segg. c.p.c.; eccepiva, poi, il minor quantum eventualmente dovuto e riservava l'eccezione di prescrizione del credito all'esito della (asseritamente) dovuta integrazione documentale.
Concludeva chiedendo quanto segue:
pagina 2 di 10 “I. - In via cautelare e d'urgenza: sospendere – anche inaudita altera parte e quindi con dec.to fiss.ne d'ud.za o comunque con ord.za e quindi all'esito di questa - ogni effetto/efficacia del dec.to ing.vo in epigrafe indicato/rubricato e qui opposto/impugnato, ricorrendo tutti i presupposti/condizioni di legge/diritto (oltre al fumus, anche il periculum, attesi i gravi/irreparabili danni anche medio-tempore, prodotti); con ogni ulteriore conseguente statuizione al riguardo.
II. - In via principale e nel merito: dichiarare illegittimo lo stesso atto qui opposto/impugnato e quindi dichiaralo nullo o comunque annullarlo/revocarlo, siccome emesso su ric. monitorio errato in fatto ed infondato in diritto (cfr. all.to n°1); con tutti gli atti antecedenti/susseguenti e comunque presupposti/prodromici/connessi; ivi compresi manleva/accollo datata 07/10/2010; diffida e messa in mora datata 19/5/2021; nonché pedissequi atti di precetto notificati il 23-25/9/2021. Vinte tutte le spese, peritali/legali, quest'ultime da liquidarsi con antistataria distrazione ex art.93 cpc III.
- In via conseguenziale: condannare controparte-opposta, - previa istruttoria volta ad accertare anche la sua malafede (mancata produzione di DERIMENTI atti/doc.ti giustiziali) – a liquidare tutti i danni patiti/patiendi dall'opponente a titolo di responsabilità processuale aggravata ex art. 96 cpc.”.
Si costituiva in giudizio la parte opposta contestando la ricostruzione fornita dall'opponente e sottolineando la correttezza della propria pretesa monitoria, fondata su documentazione sottoscritta dallo stesso opponente.
Parte opposta concludeva chiedendo di
“1. rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, non ricorrendo i gravi motivi né il fumus boni iuris ed il periculum in mora presupposti dall'art. 649 cpc per il suo accoglimento;
2. nel merito rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto;
3. condannare l'opponente al pagamento delle spese e compensi dell'odierno giudizio di opposizione;
4. in via del tutto gradata e per mero scrupolo difensivo, dichiarare comunque dovuta dall'opponente in favore dell'opposto la somma di € 65.093,59 per i titoli e le ragioni dedotte in giudizio, ovvero la diversa somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio, con condanna dell'opponente al pagamento della stessa in favore del , aumentata di interessi legali e rivalutazione monetaria Controparte_1 oltre che delle spese e compensi per la difesa nell'odierno giudizio”.
§ 2 - Il primo Giudice riteneva l'opposizione infondata e confermava il decreto ingiuntivo, condannando l'opponente alle spese di lite liquidate nella somma complessiva di € 11.200,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge, secondo i rilievi e le argomentazioni che di seguito si riassumono:
pagina 3 di 10 1) A fronte della reiterazione della richiesta di sospensione del presente procedimento in attesa della definizione del giudizio di cassazione della sentenza n. 491 pubblicata il 20/3/2023 della Corte di
Appello di Ancona, non andava sospeso il giudizio non essendovi alcun rapporto di pregiudizialità tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dall' ed il giudizio avanti alla Corte di Pt_1
Cassazione, poiché in nessun modo l'accertamento della proprietà privata del bene immobile avrebbe potuto incidere sul diritto del ad essere tenuto indenne di quanto pagato a seguito CP_1 dell'esecuzione subita.
2) In merito alla verifica della idoneità del documento di manleva e accollo del debito a fondare la pretesa del il Giudice di prime cure ha ritenuto circostanza non contestata dalle parti che il CP_1 documento informatico depositato in sede di monitoria sia stato estratto da una copia dell'originale. Nel giudizio di opposizione non aveva disconosciuto espressamente il documento, indicando gli Pt_1 elementi della scrittura ritenuti non conformi all'originale. Pertanto, il Giudice di primo grado considerava tale documento piena prova del credito del ai sensi dell'art. 2712 c.c. CP_1
3) Il Giudice di primo grado riteneva l'atto di accollo e di manleva valido ed efficace in quanto risultava provata con i documenti prodotti l'avvenuta escussione del patrimonio del da parte CP_1 dell' (ex Equitalia Sud s.p.a.), avverandosi così la condizione (“che CP_2 Controparte_3 venga escusso in base a tale cartella esattoriale”) apposta all'atto di manleva. Infatti, aveva CP_1 depositato, già in sede monitoria, oltre all'atto di intervento fondato sul ruolo esattoriale e la cartella di pagamento per cui è causa (doc. 2 e 3 fascicolo monitorio), anche il provvedimento di assegnazione delle somme del GE (cfr. doc. 4 fascicolo monitorio) e l'attestazione dell'avvenuta effettiva assegnazione del credito (cfr. doc. 5 e 6 fascicolo monitorio).
4) Il Giudice di primo grado escludeva la rilevanza della generica, futura ed eventuale eccezione di prescrizione formulata dall'opponente in considerazione dell'assenza di specificità della stessa, non avendo l'opponente specificato i fatti costitutivi dell'eccezione. Ad ogni modo, il Giudice di primo grado precisava che la prescrizione del debito dell' era decennale, non potendosi di certo Pt_1 ricondurre nell'ambito di cui all'art. 2948 n.
3. Pertanto, la prescrizione non poteva di certo essere maturato considerato che la notifica della cartella esattoriale è avvenuta in data 8/9/2010 (all. b comparsa opposto) ed il riconoscimento di debito e la manleva sottoscritta dall' è del Pt_1
7/10/2010 e che l'intervento di Equitalia nella procedura esecutiva immobiliare a carico del CP_1
è avvenuto il 2/1/2012 (all. c comparsa opposto), fatto che ha determinato la sospensione della
[...] prescrizione fino al 20/4/2021, coincidente con l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare n.
120/06 R.G. Trib. di LI CE (cfr. doc. 4 fascicolo monitorio);
pagina 4 di 10 5) Il giudice di primo grado respingeva l'eccezione relativa all'assenza di una valida messa in mora in quanto il aveva più volte richiesto il pagamento all' (all.ti f e g allegati alla CP_1 Pt_1 costituzione) spedendogli le costituzioni in mora in via Gordigiani 60 Firenze, dove l' ancora il Pt_1
14/1/2020, le riceveva (cfr. all. g).
6) Infine, il Giudice di primo grado non riteneva corretta anche l'eccezione dell'opponente sul quantum del credito, in quanto a fronte di un atto di accollo sottoscritto dall' per una somma ben Pt_1 determinata, era chiaro che il debitore non avrebbe potuto in alcun modo pretendere di corrispondere un importo minore. Dalla documentazione depositata in atti dall'opposto si evince che l'
[...]
(ex Equitalia Sud S.p.a.), intervenuta nell'esecuzione immobiliare, a fronte di una Controparte_4 somma disponibile di euro 104.597,77 è stata soddisfatta integralmente in via privilegiata per euro
64.594,84 in relazione al credito per sorte capitale portato dalla cartella esattoriale n.
04320100010632162 ed ha ricevuto una residua assegnazione in via chirografaria di euro 28.411,60 in relazione all'ulteriore credito sempre portato dalla suddetta cartella esattoriale ma relativo ad interessi convenzionali (cfr. doc. 6/a fasc. prod. opponente).
§ 3 – L impugnava la sentenza emessa all'esito del giudizio di primo grado che rigettava la Pt_1 sua opposizione, reiterando in parte i motivi già esposti negli atti del giudizio di primo grado. Nello specifico, l'appellante ritiene errata la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
1) L'appellante ritiene errata la decisione del giudice di confermare il decreto ingiuntivo considerando prova scritta del credito il documento denominato “atto unilaterale di manleva e accollo”, depositato dal ricorrente nel procedimento monitorio, trattandosi della copia fotostatica del documento originale priva dell'attestazione di conformità. Quindi, il giudice di primo grado avrebbe errato nel considerare piena prova del credito tale documento;
3) L'appellante sostiene che il Giudice di primo grado avrebbe errato nella quantificazione del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto, poiché parte opposta nel giudizio di primo grado non avrebbe fornito la prova che l' (ex Equitalia Sud s.p.a.) nella procedura Controparte_5 esecutiva nei confronti di ha recuperato l'intero importo di cui alla cartella esattoriale CP_1 indicata nell'atto di accollo e manleva. Al contrario, l'appellante sostiene che “… i debiti di cui all'intervento d'Equitalia spa risultano MOLTO più di quelli di cui alla sola cartella de qua essendo ivi riportato l'ulteriore importo saldato di € 64.594,84 “privilegiato ex artt. 2752, 2749 e 2778 n.18 cc”, rispetto al chirografario di prefata cartella, infatti incluso in relativa massa di complessivi €
95.651,08, poi però solo in parte escussi (a causa appunto degli altri ipotecari-bancari e privilegiati- pagina 5 di 10 fiscali) nella ben più ridotta e inferiore sorte di €28.411,60 (cfr. 2^e 6^ casella doc.to n°6/a all.to opposizione - fasc.lo n°1778/21RG) il recupero del debito è avvenuto per una somma notevolmente inferiore rispetto a quella indicata nell'atto di manleva e accollo” (cfr atto di appello pag. 4);
4) L'appellante censura la decisione del giudice di primo grado di rigettare l'istanza di sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio di cassazione della sent. n. 491 pubblicata il 20/3/2023 della Corte di Appello di Ancona. L'appellante sostiene, infatti, che al “rigetto dell''avverso erariale ricorso per cassazione (per improcedibilità/inammissibilità), consegue l'automatica inesistenza ovvero radicale nullità della mallevata cartella di cui al DIT opposto, così ab origine priva d'ogni effetto/efficacia” (c.f.r. pag. 12 atto di citazione in appello).
L'odierno appellante rassegnava le seguenti conclusioni:
"Voglia l'Ecc.ma Corte territoriale adita, disattesa/rigettata ogni contraria/diversa deduzione/istanza:
I. - In via preliminare/pregiudiziale: ammettere l'atto d'appello qui proposto/spiegato, sussistendo tutti i presupposti/condizioni d'impugnativa e quindi della domanda di gravame ex art. 348-bis cpc;
II. - In via camerale-cautelare: sospendere, - anche inaudita altera parte o, comunque, rigettata ogni contraria/diversa istanza -, ogni effetto/efficacia dell'impugnato verdetto di prime cure (con quelli di DIT opposto in 1°grado), sussistendo in specie presupposti/condizioni di legge/diritto, come da ultimo sopra esposti, denunciati
e documentati (fumus e periculum);.
III. - In via pregiudiziale: sospendere altresì - ove occorra e possa, sempre previa inibitoria di cui sopra - il giudizio ex art. 295 cpc;
o - in subordine - ex art. 337, comma 2°, cpc;
in attesa di pronuncia del Supremo collegio su procedibilità/ammissibilità d'avverso ricorso in cassazione medio-tempore spiegato dalla difesa erariale (AdS)
d'altra demaniale controparte ( ); CP_6
IV. - In via principale e nel merito: accogliere il presente appello, dichiarando nulla/annullando l'impugnata sentenza (cfr. all.to n°1) - con tutti gli atti antecedenti/conseguenti e comunque prodromici/presupposti/connessi, compreso l'iniziale DIT poi opposto (cfr. all.ti nn.2/a+b); siccome emessa in violazione di legge e in base a palesi
e comunque comprovati errori di fatto e infondate valutazioni di diritto, per i su esposti fondati motivi e di cui ai pregressi atti/doc.ti.
V. Con ogni altra ulteriore/conseguente statuizione al riguardo, compresa l'accessoria condanna alle spese di lite, di precedente e presente grado di stesso giudizio, da liquidarsi con antistataria distrazione ex art. 93 cpc.
VI. - In via istruttoria: ammettere - previa acquisizione di tutti i fasc.li (3) telematici del 1°grado c/o relativo circondariale Tribunale (nn.1532+1778+1778-1/2021RG-TribAP) - gli altri atti/doc.ti sopra richiamati e al presente atto d'appello all.ti; nonché gli ulteriori mezzi istruttori, ossia ogni altra prova costituenda/precostituita (ivi compresi nuovi doc.ti) ritenuta indispensabile alla definizione della lite. Si dichiara indeterminabile il valore del presente gravame d'appello, siccome ancora sub judice di merito (ex TUSG), per cui in sede d'iscrizione si Part attesterà intervenuto versamento di corrispondente CU e dovuta (cfr. lett. B)”.
Si costituiva l'appellato contestava la fondatezza dei motivi posti a base dell'appello proposto da in quanto: Pt_1
1) il Giudice di primo grado ha correttamente ritenuto sussistente la prova scritta del diritto di credito fatto valere in sede monitoria, costituita dall'atto unilaterale di manleva ed accollo depositato nel pagina 6 di 10 fascicolo di parte opposta e mai disconosciuto dall'opponente. La produzione in mera copia non inficia la sua valenza probatoria, non avendo l'opponente disconosciuto la conformità all'originale nei modi di legge;
2) la condizione apposta all'atto di accollo e manleva si è avverata perché ha subito CP_1 un'esecuzione immobiliare da parte dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni proprio per il debito che l' si era accollato, come provato dalla documentazione depositata in primo grado, comportando Pt_1
l'avveramento della condizione apposta all'atto di manleva;
3) le altre eccezioni contenute nell'atto di appello sono irrilevanti ai fini della decisioni poiché l'obbligo di manleva assunto da è del Pt_1 tutto autonomo dalle altre controversie che lo stesso e l' . Controparte_2
Sulla base dei predetti motivi, l'appellato rassegnava le seguenti conclusioni:
“In via principale e nel merito, di rigettare integralmente l'appello proposto dal Sig.
[...]
avverso la sentenza n°1/2024 del Tribunale civile di LI CE, pubblicata/comunicata Parte_1 in data 01-04/1/2024, e per l'effetto, di confermare integralmente la predetta sentenza”.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
L'appello è infondato.
§ 4 - Ai fini della pronuncia del decreto ingiuntivo è necessario che il ricorrente fornisca la prova scritta del credito (artt. 633-634 c.p.c.), che può essere costituita anche da una promessa unilaterale di pagamento o di ricognizione del debito ex art. 1988 c.c.
Nel procedimento monitorio il ricorrente ha depositato un documento denominato “atto unilaterale di manleva e accollo”, sottoscritto dall' con il quale quest'ultimo si impegnava a tenere indenne Pt_1
e manlevare in relazione al debito indicato nella cartella esattoriale Controparte_1
n°04320100010632162 dell' di euro 65.093,59 “con conseguente accollo […] del Controparte_2 relativo eventuale onere pecuniario che venga escusso in base a tale cartella esattoriale” dall'
[...]
” (Fascicolo di primo grado – all. b costituzione opposto). CP_2
Si tratta, quindi, di un negozio inquadrabile giuridicamente nella fattispecie di cui all'art. 1988 c.c., poiché il debitore ha riconosciuto il debito di euro 65.093,59 nei confronti del creditore Pt_1 [...]
Come si è detto, la promessa unilaterale di ricognizione di debito ben può essere considerata CP_1 prova scritta ex art. 634 c.p.c. per la pronuncia di un decreto ingiuntivo.
Tuttavia, l'appellante eccepisce che il documento è stato prodotto in copia senza alcuna attestazione di conformità all'originale (Fascicolo di primo grado – all. n doc. 1 costituzione opposto), rilevandone l'inidoneità a costituire prova scritta del credito. L'eccezione è infondata in quanto, ai sensi dell'art.
pagina 7 di 10 2719 c.c., le copie fotostatiche di scritture hanno la stessa efficacia probatoria delle autentiche, se la loro conformità alle originali non è espressamente disconosciuta dalla parte contro il quale il documento è prodotto.
Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che:
“Il disconoscimento della conformità all'originale della copia informatica, depositata in giudizio con modalità telematiche, di scritture analogiche è disciplinato dall'art. 2719 c.c. e non dalla normativa in tema di processo civile telematico. Tale disconoscimento deve avvenire, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo sufficienti, invece, né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni, e, comunque, non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni”
(Cass., Sez. Lav., ordinanza n. 26200 del 2024).
Nel caso di specie, l'opponente nel giudizio di primo grado si è limitato ad eccepire la mancanza dell'attestazione di conformità all'originale del documento senza disconoscerlo formalmente, indicando in quale parti il documento sarebbe diverso rispetto all'originale. Pertanto, la copia fotostatica del documento denominato “atto unilaterale di manleva e accollo”, depositato telematicamente da parte opposta nel giudizio di primo grado, ben poteva essere utilizzato come prova del credito nel procedimento monitorio.
§ 5 - Risulta altresì infondata la doglianza relativa al quantum del debito assunto dall' Nel Pt_1 documento denominato “atto unilaterale di manleva e accollo” è chiaramente indicato che l' si Pt_1 assumeva il debito relativo alla cartella esattoriale n°04320100010632162 dell' di Controparte_2 euro 65.093,59 a condizione che venisse escusso il patrimonio del per tale importo da parte CP_1 dell' . Controparte_2
Dalla documentazione prodotta da parte opposta risulta che l' per il tramite Controparte_2 dell' (ex Equitalia sud s.p.a.) ha escusso il patrimonio del Controparte_4 CP_1 per recuperare il credito relativo alla cartella esattoriale n°04320100010632162, comportando l'avveramento della condizione apposta al negozio stipulato dalle parti (Fascicolo di primo grado – all.
n. docc. da 2 a 7 comparsa di costituzione). Risulta, infatti, che l' , Controparte_4 intervenendo nella procedura immobiliare R.G.E. 120/2006 per il credito dell' , è Controparte_2
pagina 8 di 10 riuscita ad ottenere la somma di euro 101.169,34, corrispondente all'intero importo della cartella esattoriale n°04320100010632162, maggiorato degli interessi maturati.
Pertanto, è tenuto a pagare il debito indicato nell' “atto unilaterale di manleva e accollo” nel Pt_1 suo intero importo al non avendo l'opponente eccepito e provato nel giudizio di primo grado CP_1
l'estinzione del debito.
§ 6 – Il Giudice di primo grado correttamente non sospendeva il processo in attesa della definizione del giudizio di cassazione della sent. n. 491 pubblicata il 20/3/2023 della Corte di Appello di Ancona in quanto tra i due giudizi non sussiste un rapporto di pregiudizialità/dipendenza. Infatti, anche volendo ipotizzare confermata la sussistenza della proprietà privata in capo ad dell'immobile locato Pt_1
(con conseguente esclusione della demanialità dell'area), ciò non avrebbe comunque alcuna conseguenza sul negozio stipulato dalle parti che espressamente prevede la manleva e accollo da parte di della somma in esso indicata in caso di escussione del patrimonio del Le Donne, Pt_1 circostanza effettivamente verificatasi.
Ed è appena il caso di aggiungere che l'obbligazione dell'appellante è dipendente dalla sola escussione da parte dell'Erario, quindi al solo atto amministrativo, non dipende, quindi, da processi tributari ovvero ordinari che siano pendenti e relativi ad altre vicende.
Si parla di vicende “altre” cioè estranee, in quanto la prospettiva del giudice chiamato a valutare l'obbligazione portata dall'atto unilaterale non risulta essere uscita - perché non attivata la relativa questione da nessuna iniziativa delle due parti - dall'ambito dell' “astrazione processuale dalla causa” sottesa alla ricognizione di debito: né può dirsi che tale astrazione sia superata proprio dal riferimento all'accertamento della proprietà privata o meno del bene che costituisce il presupposto dell'imposizione erariale, per la semplice ragione che ben potrebbe essere altra la ragione per cui l' si è CP_7 vincolato, come ad esempio, una fra tante, la predeterminazione di protezioni concrete, funzionali alla stipulazione nonché regolare attuazione del contratto fra le parti in causa, riferito all'immobile oggetto di un rapporto locatizio proprio tra in qualità di locatore, e in qualità di conduttore Pt_1 CP_1
(quindi, fra l'altro, tendenzialmente parte debole e garantita).
Quanto alle spese di lite, appare corretto applicare i parametri forensi per i compensi dei procuratori valutando l'odierno contenzioso come di complessità media.
p.q.m.
pagina 9 di 10 La Corte definitivamente pronunciando
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato delle spese processuali del grado, spese che si liquidano, per ciascuna di esse: Fase di studio della controversia 2.977 euro, fase introduttiva del giudizio 1911 euro;
fase decisionale 5.103 euro , fase relativa al subprocedimento di inibitoria rigettato, euro 2.000, oltre rimborso forfettario (15%), IVA, cpa come previsto dalla legge.
3) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio, il 25 ottobre 2025
Il Presidente dott. Gianmichele Marcelli
Il Consigliere estensore dott. Cesare Marziali
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