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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/11/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 472/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. NL ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 3 agosto 2023 da
(C.F.: Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore Dott. P.IVA_1
, rappresentato e difeso per delega depositata Controparte_1
contestualmente al presente ricorso ed ex lege, dai funzionari delegati ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 149/2015 e con domicilio presso la sede dell' di in Venezia Mestre, Parte_1 Pt_1
via Piave n. 7, PEC: t Email_1
-appellante- contro
(c.f.: ), rappresentato e Controparte_2 C.F._1
difeso dall'Avv. Nicola Facchin, in forza di procura in calce allegata al ricorso in appello, con domicilio digitale PEC:
Email_2
-appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 418/23 del Tribunale di Venezia – sezione Lavoro
In punto: opposizione ordinanza ingiunzione.
Causa trattata all'udienza del 25 settembre 2025
Conclusioni per parte appellante: “In riforma dell'appellata sentenza n.
418/2023 del Tribunale di Venezia - Sezione Lavoro, respingere le opposizioni proposte in primo grado in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare l'ordinanza ingiunzione impugnata.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio, in adempimento a quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs.
149/2015.”
Conclusioni per parte appellata: “in via preliminare: - dichiarare
l'inammissibilità dell'appello in quanto tardivo;
nel merito: - respingere
l'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, e confermare la sentenza
n. 418/2023 del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, pubblicata il
14/06/2023; nel merito, in via subordinata: - nella denegata ipotesi in cui, in riforma della sentenza impugnata, sia dichiarato fondato l'accertamento di cui all'ordinanza-ingiunzione dell' Parte_1
n. 90-0/2021-60/2020 - prot. 21997 del 30/06/2021, considerate le
[...]
circostanze di fatto e le risultanze istruttorie (supra, par. 2), disporre la riduzione della sanzione irrogata al minimo di legge;
in ogni caso: - con vittoria di spese e competenze del giudizio. In via istruttoria:”
pag. 2/17 Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 3 agosto 2023 l'
[...]
ha impugnato la sentenza n.418/23 del Parte_1
giudice del lavoro del Tribunale di Venezia con la quale ha accolto l'opposizione ad ordinanza ingiunzione promossa da Controparte_2
per la sanzione amministrativa a carico del medesimo nella qualità di legale rappresentante della nella misura di €.9.000,00. Controparte_3
Al signor era addebitata l'avere omesso gli adempimenti CP_2
procedurali (per la violazione dell'art. 3, commi 3 e 3-ter d.l. n.12/2002) relativi all'assunzione di tre lavoratori, ritenuti subordinati, da parte di
. Parte_2
Con memoria depositata il 31 dicembre 2024 si è costituito l'appellato chiedendo di respingere l'impugnazione.
La causa, a seguito di un rinvio per ragioni di carattere organizzativo, è stata discussa all'udienza del 25 settembre 2025 e contestualmente decisa, sulla base delle conclusioni in epigrafe indicate, con lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) La sanzione trae origine da un accertamento ispettivo svolto dalla
Guardia di Finanza con accesso il 4 settembre 2018 in occasione di una manifestazione - “Caorle Street Food And Sound Festival” – nell'ambito della quale, per quanto interessa in questa sede, era stata verificata la presenza di tre persone, che i militari aveva ritenuto operassero alle dirette dipendenze della (oltre ad ulteriori 28 lavoratori suoi Controparte_3
dipendenti): si trattava di tre soci ( e Parte_3 Parte_4 [...]
dell'associazione culturale “Gabbiano”, associazione Parte_5
pag. 3/17 culturale promotrice ed organizzatrice dell'iniziativa che aveva affidato la gestione di alcuni chioschi utilizzati per l'evento alla Controparte_3
Il primo giudice ha rilevato che l'ammissione come soci risultava da richieste di ammissione dagli stessi firmate, ma non datate e dalla loro registrazione a libro soci con decorrenza 20 luglio 2018.
Era pure stata documentata la convenzione intercorsa tra la stessa società e l'associazione culturale Gabbiano, aggiudicataria da parte del Comune di
Caorle di parte dell'organizzazione dell'evento previsto in Caorle dal 4 al 9 settembre 2018.
Secondo quanto descritto nel verbale di accertamento, al momento dell'accesso ispettivo i tre soci erano stati rinvenuti intenti a somministrare bevande ( e a svolgere attività di cassa ( e Parte_3 Parte_4
, indossando una maglietta bianca con scritta “STAFF” Parte_5
in colore rosso, medesimo abbigliamento dei dipendenti della società
utilizzati nei medesimi chioschi-bar in attività di Controparte_3
somministrazione di bevande.
Ha dato atto dei contenuti della loro audizione in sede ispettiva avendo dichiarato la di non conoscere l'associazione, e di Pt_3 Pt_4 Pt_5
essere soci dell'associazione e di operare per conto della stessa quali supervisori dello stand ove erano stati rinvenuti, peraltro senza aver mai partecipato ad assemblee o di conoscere gli scopi dell'associazione medesima.
Ha rammentato che gli stessi soci erano stati sentiti in veste di testimoni: all'esito di tale attività e di quella svolta in sede accertativa ha ritenuto provato:
pag. 4/17 “- che , al momento Parte_3 Parte_4 Parte_5
dell'accertamento erano intenti a svolgere attività lavorativa;
- che il rapporto sociale con non era Controparte_4
consapevole né genuino;
- che l'attività dagli stessi svolta riguardava un ambito di pertinenza di che, in forza del contratto con associazione culturale Controparte_3
Gabbiano, aveva assunto la gestione dei 10 chioschi-bar all'interno dell'evento “Caorle Street Food And Sound Festival”;
- che gli accordi vennero presi con soggetti - i coniugi Persona_1
e/o - cui di fatto faceva capo l'attività sia di Controparte_2
che di Controparte_4 Controparte_3
Un tanto - a prescindere dal problema relativo all'imputabilità del rapporto di lavoro, del caso, all'associazione Gabbiano ovvero a
- non è tuttavia sufficiente a fare ritenere fondati gli Controparte_3
addebiti a base dell'ordinanza-ingiunzione opposta, non potendo dirsi dimostrato il carattere subordinato dell'attività lavorativa prestata dai soggetti in questione, legati da rapporti di amicizia/conoscenza con i coniugi ed in relazione ai quali non è provata con Persona_2
sufficiente specificazione la quantità e qualità di impegno richiesta. Nulla Con infatti è stato dedotto dall né dimostrato circa la continuità del rapporto - che anzi pare limitato per tuti e 3 i lavoratori alla serata del
4.9.2018 - e la sussistenza, se non di poteri disciplinari e direttivi del datore di lavoro, quanto meno degli elementi sintomatici della subordinazione.”.
In conclusione, ha annullato l'ordinanza ingiunzione con aggravio delle spese del grado a carico dell' . Parte_1
pag. 5/17 2) Appella la decisione l'organo ispettivo sulla scorta dei seguenti motivi.
Con l'unico articolato motivo deduce che ha errato il giudice di primo grado in relazione al mancato positivo accertamento dell'imputabilità del rapporto alla . Nel verbale di accertamento era puntualizzato CP_3
che l'associazione culturale Gabbiano aveva affidato alla Controparte_3
la gestione di 10 chioschi-bar nel corso della citata manifestazione (per un corrispettivo di €.30.000,00), prevedendo la convenzione che la società affidataria del servizio fosse responsabile della CP_3
somministrazione di bevande e alimenti e ogni altro evento connesso, con onere a suo carico di tutte le spese di gestione e obbligo di dotarsi di apposita assicurazione professionale per la copertura dei rischi legati alle attività. Ha richiamato, in particolare, il punto n. 8 della convenzione in base alla quale “gli iscritti al libro soci della Controparte_4
potranno, durante lo svolgimento della manifestazione,
[...]
controllare la regolarità del servizio offerto con questo contratto da parte dei dipendenti di . Controparte_3
Da ciò deriva l'assenza di dubbi circa l'imputabilità dei rapporti alla dal momento che e CP_3 Parte_3 Parte_4 [...]
al momento dell'accertamento erano intenti a svolgere Parte_5
attività lavorativa”. Da ciò anche il rilievo della riferibilità della loro attività al servizio gestito dalla e, di conseguenza, l'attrazione CP_3
del rapporto lavorativo nell'ambito di tale attività organizzata dalla società.
Nello specifico era stata vista dal personale ispettivo Parte_3
intenta a somministrare bevande coerentemente con la mansione di barista, avendo affermato di non conoscere l'associazione e di essere Parte_6
stata occupata “quale cassiera barista e responsabile di stand alla
pag. 6/17 manifestazione … al mio arrivo lì le indicazioni dello stand in cui mettermi me le ha date un ragazzo”, aggiungendo: “credo di aver lavorato due giorni nell'evento … mi è stato dato qualcosa … il denaro che non so quantificare mi è stato dato da . Per_1
L'analisi delle dichiarazioni rilasciate in sede di giudizio dai testi, pure caratterizzate da contraddizioni, ad avviso dell'appellante, ha consentito di accertare una precisa organizzazione del lavoro, indicativa di un rapporto subordinato.
aveva ammesso di non conoscere i fini istituzionali Parte_5
dell'associazione, di non partecipare alle assemblee, di non avere alcuna ricevuta della sua iscrizione o dello statuto, e nel contempo ha confermato di essere stato assegnato a un determinato stand (il numero 7), rilasciando uno scontrino fiscale in qualità di “responsabile stand”.
era stata assegnata a un preciso stand, il numero 3, indossato Parte_4
la divisa, e svolto la stessa mansione degli altri lavoratori (dichiarando alla
Guardia di Finanza di “svolgere la mansione di barista”) venendo vista intenta a somministrare bevande al momento del primo accesso ispettivo.
Sotto un diverso profilo ha contestato il rilievo dato dal primo giudice all'assenza di continuità della prestazione lavorativa.
Richiamata la previsione sanzionatoria (art. 3, commi 3 e 3-ter, d.l. 22 febbraio 2002, n. 12 come sostituito dall'art. 22, comma 1, d.l.vo 14 settembre 2015 n. 151) ha osservato che il personale ispettivo aveva contestato al datore di lavoro la singola giornata di lavoro irregolare accertata a seguito di istruttoria, senza che vi fosse un obbligo di dimostrare alcuna continuità del rapporto, risultando sanzionabile anche il caso di svolgimento della prestazione per una singola giornata di lavoro del pag. 7/17 personale (nel caso di specie più di una, avendo i lavoratori parlato di due giorni).
Peraltro, ha rilevato che l'indice della continuità non è uno degli elementi essenziali dei rapporti di lavoro subordinato.
Quanto all'alternativa prospettazione secondo la quale , la qualità di socio dei tre lavoratori costituirebbe un dato sintomatico della riferibilità del rapporto all'associazione ha osservato che la stessa sentenza aveva evidenziato l'assenza di data certa nella richiesta di iscrizione a socio dei tre lavoratori, di versamento della quota associativa, di partecipazione ad assemblee e di conoscenza degli obiettivi-organizzazione-statuto dell'associazione.
Con riguardo, invece, alla ritenuta carente specificazione circa la quantità e qualità di impegno richiesta per lo svolgimento dell'attività lavorativa prestata e il legame di amicizia o conoscenza con i coniugi
, ha eccepito che la quantità era dimostrata dalla Persona_2
durata dell'impegno (i due giorni dell'evento o, quantomeno, il giorno del primo accesso ispettivo), mentre la qualità dell'impegno era attestato dallo stesso giudicante che aveva qualifica lo stesso come “attività lavorativa”.
In conclusione, ha valorizzato le dichiarazioni testimoniali dei tre lavoratori avendo il teste ammesso: che “…RO D'AN … mi chiese di Pt_5
dare un occhio, stare lì e controllare i ragazzi…per ragazzi intendo il personale che serviva le birre allo stand … indossavo una maglietta con scritto staff … ho dato io il resto ai clienti e messo i soldi in cassa”. ha testualmente dichiarato: “Confermo che il 4.9.2018 Parte_3
sono stata occupata quale cassiera barista e responsabile di stand alla manifestazione “Caorle Street Food” … indossavo una maglietta che mi
pag. 8/17 era stata data per l'occasione … per quell'attività ero stata contattata da
e … al mio arrivo lì le indicazioni dello stand in cui Per_1 CP_2
mettermi me le ha date un ragazzo”.
Infine, quanto alle dichiarazioni testimoniali rilasciate dalla teste
[...]
erano ritenute non genuine, risultando documentalmente provata, Pt_4
la prestazione lavorativa, di talché il riferimento alla eventuale pretesa gratuità delle prestazioni lavorative subordinate, costituisce per la giurisprudenza tale configurazione ai soli rapporti fra persone legate da vincoli di parentela o affinità, mentre nel caso di specie nessuno dei lavoratori è risultato avere rapporti familiari o di affinità coi coniugi
Persona_3
3) L'appello è parzialmente fondato con specifico riguardo alle posizioni lavorative di e Pt_4 Pt_3
3.1) L'eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata dalla difesa dell'appellato è infondato. La parte eccipiente premette con la propria deduzione che ai sensi dell'art. 156 c.p.c., la notificazione ritenuta irrituale del ricorso in appello dell' , è sanata a seguito della Parte_1
propria costituzione in giudizio. Sotto un diverso concorrente profilo,
d'altra parte, sostiene che a seguito della notificazione della sentenza con messaggio pec del 20 giugno 2023 a cui era allegata la sentenza e indirizzato all'indirizzo pec dell con sede in era stato Parte_1 Pt_1
intimato il pagamento delle spese di lite. Ha dato atto, poi, che alla prima notificazione era seguita una seconda in data 4 luglio 2023. Su tali premesse, in conclusione, ha ritenuto che rispetto alla prima notificazione il deposito del ricorso in appello solo in data 3 agosto 2023 fosse tardivo per il mancato rispetto del termine breve ex artt.325 e 326 c.p.c..
pag. 9/17 3.2) Il collegio ritiene che l'unica notificazione utile per il decorso del suddetto termine sia quella effettuata il 3 luglio. Tanto si ricava dal tenore della nota notifica con la prima pec che recita: “Vista la sentenza del Tribunale di Venezia - Sez. Lavoro - N.
418/2023, pubblicata il 14/06/2023, ad esito del procedimento N.
1403/2021 R.G., promosso da Si intima l Controparte_2 [...]
di , in esecuzione del provvedimento, ad Parte_1 Pt_1
effettuare il pagamento delle spese di lite liquidate in favore di CP_2
mediante bonifico bancario del complessivo importo di € 3.495,28,
[...]
come specificato nella allegata notula, alle seguenti coordinate:…”.
Allegato alla nota era il conteggio relativo alle spese e la sentenza.
Se ne ricava che l'unico oggetto della comunicazione effettuata mediante la prima notificazione era la richiesta di pagamento delle spese di lite.
3.3) Nel merito va osservato quanto alla sussistenza di un impegno lavorativo, già affermato con la sentenza, in questa sede l'appellato non contesta l'accertamento se non con riguardo alle circostanze in forza delle quali la prestazione per e si era svolta nell'ambito e nello Pt_5 Pt_3
spirito di mera amicizia, mentre in relazione alla posizione di Pt_4
valorizzando il “disconoscimento” delle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni.
Al riguardo il collegio reputa non pertinente il rilievo con riguardo alle posizioni e per l'elementare ragione che la sussistenza di un Pt_5 Per_4
pregresso rapporto amicale non esclude di per sé che tra le parti possa essere instaurato un rapporto lavorativo, quale che sia la sua qualificazione.
Quanto alla posizione il mero disconoscimento di dichiarazioni Pt_3
raccolte dal pubblico ufficiale, come talie fidefacenti, all'evidenza, non pag. 10/17 consente di ritenerle priva di valore in assenza di una querela di falso, mai documentata.
Con riferimento, invece, all'eccepita tardività produzione delle dichiarazioni di la doglianza è fuori centro: in primo grado in sede di Pt_4
costituzione l' aveva indicato nell'elenco anche le dichiarazioni Parte_1
in parola (doc.14), salvo depositare le dichiarazioni di già Pt_3
depositate sub doc.13. nel corso dell'audizione della teste le sue Pt_4
dichiarazioni rese in sede ispettiva erano state esibite alla stessa e, all'esito, il giudice ne aveva disposto l'acquisizione posto “per evidente errore non sono state inserite in PCT al doc. 14 dell'ITL, ove risultano riprodotte quelle di altro soggetto;
ne dispone l'inserimento in PCT entro 10 giorni”.
Ne consegue che la doglianza non era riferibile ad un'attività difensiva d'impulso della parte, bensì, all'iniziativa officiosa del giudice che all'esito della testimonianza aveva disposto l'acquisizione per cui, al più la parte avrebbe dovuto dolersi dell'iniziativa giudiziale attuata ai sensi dell'art.421
c.p.c., del tutto giustificata, invece, alla luce della necessità di valutare l'attendibilità del teste.
Sulla base, quindi, del compendio istruttorio così formatosi il collegio ritiene che, indipendentemente dai rilievi giudiziali circa la continuità, quantità e qualità della prestazione lavorativa, quello che rileva ed è dirimete è la circostanza che in ragione del contenuto elementare delle mansioni svolte, delle dichiarazioni rese in sede ispettiva, dell'assenza di adeguata smentita circa la loro intrinseca veridicità il rapporto intervenuto con e dovesse essere riferito alla società di cui era legale Pt_7 Pt_4
rappresentante il signor e lo stesso avesse natura subordinata. CP_2
pag. 11/17 Nel verbale di primo accesso si dà atto che per diretta percezione dei militari sia l'una che l'altra donna indossavano la “divisa” con la denominazione “staff”; così per “Il soggetto era intento a svolgere la Pt_4
seguente attività: cassiera allo stand numero 3 'Street drink' utilizzando la seguente attrezzatura: cassa. Indossando il seguente abbigliamento: maglietta di colore bianco con scritta. Staff.”; analogamente per Pt_3
“Il soggetto era intento a svolgere la seguente attività: servire bevande allo stand 'street drink' indossando il seguente abbigliamento: maglietta di colore bianco con scritta staff.”.
Quanto alla riferibilità del rapporto alla società valgano le pertinenti osservazioni dell'appellante sopra richiamate: sicuramente la CP_3
stava operando nell'ambito della convenzione stipulata con l'associazione.
Sicuramente le due donne aveva avuto contatti con la Persona_1
cui duplice posizione di legale rappresentante dell'associazione culturale, ma anche di socia (con quota maggioritaria giusta visura camerale: doc. 20 res.) della non consente di ritenere che la stessa operasse nella CP_3
prima veste, come sostenuto, invece, dall'appellato; sulla questione va rimarcato che si trattava della moglie del signor , per cui era CP_2
presumibile che l'assoluta promiscuità dei ruoli fosse agevolata dalla relazione tra i due. Deve anche essere considerato che non viene spiegato quale ruolo operativo rivestisse la società in occasione dell'evento in relazione all'inequivoco contenuto della convenzione che al punto c), dopo la premessa circa l'essere aggiudicataria dell'organizzazione della manifestazione, era precisato che “l' non CP_4 Controparte_4
intende gestire tali 10 bar-chioschi direttamente, ma intende dare in
pag. 12/17 gestione un servizio alla che hai i requisiti in Parte_8
termini di personale, capacità tecnica e professionale.”.
Quanto alla qualificazione dei rapporti lavorativi delle due donne come aventi natura subordinata, ai fini di causa, ossia l'omessa denuncia delle posizioni lavorative1, è indifferente il carattere di continuità del rapporto, come pure l'indicazione della qualità ovvero della quantità della prestazione lavorativa.
Quanto al primo profilo il carattere continuativo del rapporto costituisce solamente uno degli indici sussidiari, sintomatico della natura subordinata del rapporto (in tale senso la costante giurisprudenza di legittimità: Sez. L -
, Ordinanza n. 3314 del 05/02/2019 (Rv. 652868 – 01); ne deriva che il carattere meramente episodico dell'impegno lavorativo non è di per sé eloquente circa una diversa natura dell'attività prestata.
Tanto meno ha rilievo il dato quantitativo dal momento che lo stesso assume pregnanza ad altri eventuali fini (retributivi, contributivi, sui limiti giornalieri della durata della prestazione e così via), senza che la loro determinazione in questa sede consenta un aggiuntivo o diverso apprezzamento circa la natura subordinata.
Altrettanto vale per l'aspetto “qualitativo”, se non con riguardo allo specifico profilo che qui viene evidenza, ossia;
a) l'inserimento nell'organizzazione altrui;
b) il carattere elementare e ripetitivo della prestazione lavorativa, non richiedente, quindi, uno specifico esercizio del potere direttivo. 1 La disposizione sanzionatoria dell'art.3 comma 3 d.l. n.12 del 2002 prevede, infatti: “Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria: a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
” pag. 13/17 In tale senso è conseguente il richiamo alla giurisprudenza di legittimità che ha chiarito come in casi come quello in scrutinio “occorre fare ricorso
a criteri distintivi sussidiari, come la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale
(anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti necessari) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, desunto anche dalla eventuale concomitanza di altri rapporti di lavoro (Cass., sez. lav., 19 aprile 2010, n. 9251, richiamata anche dalla Corte d'appello di Milano a fondamento della decisione, 21 gennaio 2009, n. 1536, e 5 maggio 2004, n. 8569 (in motivazione Cass.
n.29973 del 2022).
Si tratta di una pluralità di indici che non necessariamente devono concorrere dovendo essere valutata la correlazione di quelli individuabili nel caso concreto al fine di consentire di discriminare in ordine all'effettiva natura del rapporto: a) nel caso in esame nessuna alternativa ipotesi è stata allegata dall'opponente che ha negata radicalmente lo svolgimento di attività lavorativa;
b) il carattere meramente fittizio dell'iscrizione come socia all'associazione, funzionale a giustificare la presenza in occasione dell'evento; c) l'inserimento nell'altrui organizzazione dato sia dalla circostanza dello svolgimento di un intero servizio assegnato alla società nell'ambito dell'evento, sia dall'assegnazione di una “divisa”; d) una forma di più pregnante eterodirezione data dall'assegnazione delle lavoratrici a singoli stand;
e) la previsione del diritto ad un compenso2; f) lo 2 In sede di sommarie informazioni la ha dichiarato: “non ho ancora ricevuto compensi… non Pt_3 so chi mi erogherà i compensi per la prestazione resa da oggi fino a domenica”; in sede testimoniale ha aggiunto: “non era stato concordato prima un compenso, poi mi è stato dato qualcosa ma certo non una pag. 14/17 svolgimento di compiti predeterminati ed elementari (cassiera, barista allo stand).
Le contrarie dichiarazioni della tese a smentire le dichiarazioni rese Pt_4
in sede ispettiva, sono del tutto inutilizzabili, in relazione al precedente rilievo circa il carattere fidefacente dell'attività accertativa anche per quanto concerne la ricezione delle sue dichiarazioni e l'avere indossato la
“divisa”, incompatibili con quanto affermato in sede giudiziale.
3.4) Diversa valutazione va operata nei riguardi della posizione di che Pt_5
ha reso dichiarazioni circa la sua presenza del tutto estemporanea e non predeterminata nei compiti: “ che è mia amica - come Persona_1
suo marito - mi chiese di dare un occhio, stare lì e Controparte_2
controllare i ragazzi;
… per ragazzi intendo il personale che serviva le birre allo stand;
io non facevo assolutamente niente;
… indossavo una maglietta con scritto STAFF o qualcosa del genere che non ricordo chi mi avesse dato. ADR: se non ricordo male in una occasione essendo gli addetti impegnati ho dato io il resto ai clienti e messo i soldi in cassa.
ADR: non ero socio di alcuna associazione. ADR: io ero alla manifestazione perché mia figlia lavorava lì in un locale loro a Caorle, trovandomi lì mi è stato chiesto già che c'ero se davo un occhio. … non conosco e , non le ho mai sentite Parte_3 Parte_4
nominare… Faccio presente che una volta arrivati i verbalizzanti io mi sono allontanato dallo stand pur rimanendo alla manifestazione;
ADR: nello stand sono rimasto una o forse due ore”. Pur in presenza di alcuni elementi indiziari (fondamentalmente la divisa), manca quella pluralità e
vera paga;
ADR: il denaro che non so quantificare mi è stato dato da ”. in tale contesto va prue Per_1 apprezzata la dichiarazione della in sede ispettiva: “non ho pattuito alcun pagamento con Pt_4 l'associazione.”, affermazione che lascia impregiudicata l'esistenza di un compenso alla stessa stregua di quanto verificatosi per la Pt_3 pag. 15/17 convergenza di indici sussidiari che, al contrario, connotano la presenza lavorativa delle due donne, tenuto anche conto del ruolo di “supervisore”, teoricamente più qualificante, ma assolutamente indeterminato nei compiti e nelle prerogative, ed occasionale anche in riferimento alla sua durata, senza previsione di compensi.
Posto che l'onere della prova va addossato al soggetto impositore, in conclusione, si deve ritenere che nel caso di questa posizione, non sia stata adeguatamente assolto.
3.5) Quanto alla commisurazione della sanzione, di cui l'appellato in via subordinata ha chiesto la determinazione nella misura minima, si tratta di motivo privo di effettive ragioni giustificative: la parte si limita a dedurre:
“considerate le circostanze di fatto e le risultanze istruttorie (supra, par.
2)”, ma si tratta delle ragioni poste a sostegno della ritenuta infondatezza del gravame). Vanno considerate, inoltre, le modalità con cui il legale rappresentante della società ha operato, con il tentativo di eludere eventuali controlli mediante la fittizia indicazione del personale come socio dell'associazione di cui era legale rappresentante la moglie, come più sopra precisato, socia maggioritaria della , quindi con una sostanziale CP_3
coincidenza degli assetti e degli interessi dele due compagini, unitamente alla pluralità di violazioni, giustifica il mantenimento della misura della sanzione in €..3.000,00 pro quota singola violazione, complessivamente, quindi, €.6.000,00.
4) Le spese del doppio grado vanno compensate per un terzo restando a carico della parte soccombente (trattandosi di un'unica sanzione per una pluralità di condotte di cui solo una ritenuta non sanzionabile: Cass. civ.
Sez. L, Sentenza n. 7638 del 21/04/2004 (Rv. 572225 - 01) per i due terzi pag. 16/17 residui, frazione liquidata in ragione del valore di causa, liquidandole in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 2023 tenuto conto del patrocinio della parte pubblica ad opera di funzionario.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata:
a) dichiara dovuta la sanzione amministrativa limitatamente alle posizioni di e Parte_4 Parte_3
b) per l'effetto condanna al pagamento della sanzione Controparte_2
nella misura di €.6.000,00 in favore della parte appellante;
- compensa per un terzo le spese di lite del doppio grado e condanna l'appellato al pagamento dei 2/3 residui in favore della parte appellante, frazione liquidata quanto al primo grado in €.1.400,00 e quanto al presente grado in €.1.700,00 oltre al rimborso forfetario ex lege.
Venezia, 25 settembre 2025
Il Presidente estensore
NL AL
pag. 17/17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. NL ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 3 agosto 2023 da
(C.F.: Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore Dott. P.IVA_1
, rappresentato e difeso per delega depositata Controparte_1
contestualmente al presente ricorso ed ex lege, dai funzionari delegati ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 149/2015 e con domicilio presso la sede dell' di in Venezia Mestre, Parte_1 Pt_1
via Piave n. 7, PEC: t Email_1
-appellante- contro
(c.f.: ), rappresentato e Controparte_2 C.F._1
difeso dall'Avv. Nicola Facchin, in forza di procura in calce allegata al ricorso in appello, con domicilio digitale PEC:
Email_2
-appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 418/23 del Tribunale di Venezia – sezione Lavoro
In punto: opposizione ordinanza ingiunzione.
Causa trattata all'udienza del 25 settembre 2025
Conclusioni per parte appellante: “In riforma dell'appellata sentenza n.
418/2023 del Tribunale di Venezia - Sezione Lavoro, respingere le opposizioni proposte in primo grado in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare l'ordinanza ingiunzione impugnata.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio, in adempimento a quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs.
149/2015.”
Conclusioni per parte appellata: “in via preliminare: - dichiarare
l'inammissibilità dell'appello in quanto tardivo;
nel merito: - respingere
l'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, e confermare la sentenza
n. 418/2023 del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, pubblicata il
14/06/2023; nel merito, in via subordinata: - nella denegata ipotesi in cui, in riforma della sentenza impugnata, sia dichiarato fondato l'accertamento di cui all'ordinanza-ingiunzione dell' Parte_1
n. 90-0/2021-60/2020 - prot. 21997 del 30/06/2021, considerate le
[...]
circostanze di fatto e le risultanze istruttorie (supra, par. 2), disporre la riduzione della sanzione irrogata al minimo di legge;
in ogni caso: - con vittoria di spese e competenze del giudizio. In via istruttoria:”
pag. 2/17 Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 3 agosto 2023 l'
[...]
ha impugnato la sentenza n.418/23 del Parte_1
giudice del lavoro del Tribunale di Venezia con la quale ha accolto l'opposizione ad ordinanza ingiunzione promossa da Controparte_2
per la sanzione amministrativa a carico del medesimo nella qualità di legale rappresentante della nella misura di €.9.000,00. Controparte_3
Al signor era addebitata l'avere omesso gli adempimenti CP_2
procedurali (per la violazione dell'art. 3, commi 3 e 3-ter d.l. n.12/2002) relativi all'assunzione di tre lavoratori, ritenuti subordinati, da parte di
. Parte_2
Con memoria depositata il 31 dicembre 2024 si è costituito l'appellato chiedendo di respingere l'impugnazione.
La causa, a seguito di un rinvio per ragioni di carattere organizzativo, è stata discussa all'udienza del 25 settembre 2025 e contestualmente decisa, sulla base delle conclusioni in epigrafe indicate, con lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) La sanzione trae origine da un accertamento ispettivo svolto dalla
Guardia di Finanza con accesso il 4 settembre 2018 in occasione di una manifestazione - “Caorle Street Food And Sound Festival” – nell'ambito della quale, per quanto interessa in questa sede, era stata verificata la presenza di tre persone, che i militari aveva ritenuto operassero alle dirette dipendenze della (oltre ad ulteriori 28 lavoratori suoi Controparte_3
dipendenti): si trattava di tre soci ( e Parte_3 Parte_4 [...]
dell'associazione culturale “Gabbiano”, associazione Parte_5
pag. 3/17 culturale promotrice ed organizzatrice dell'iniziativa che aveva affidato la gestione di alcuni chioschi utilizzati per l'evento alla Controparte_3
Il primo giudice ha rilevato che l'ammissione come soci risultava da richieste di ammissione dagli stessi firmate, ma non datate e dalla loro registrazione a libro soci con decorrenza 20 luglio 2018.
Era pure stata documentata la convenzione intercorsa tra la stessa società e l'associazione culturale Gabbiano, aggiudicataria da parte del Comune di
Caorle di parte dell'organizzazione dell'evento previsto in Caorle dal 4 al 9 settembre 2018.
Secondo quanto descritto nel verbale di accertamento, al momento dell'accesso ispettivo i tre soci erano stati rinvenuti intenti a somministrare bevande ( e a svolgere attività di cassa ( e Parte_3 Parte_4
, indossando una maglietta bianca con scritta “STAFF” Parte_5
in colore rosso, medesimo abbigliamento dei dipendenti della società
utilizzati nei medesimi chioschi-bar in attività di Controparte_3
somministrazione di bevande.
Ha dato atto dei contenuti della loro audizione in sede ispettiva avendo dichiarato la di non conoscere l'associazione, e di Pt_3 Pt_4 Pt_5
essere soci dell'associazione e di operare per conto della stessa quali supervisori dello stand ove erano stati rinvenuti, peraltro senza aver mai partecipato ad assemblee o di conoscere gli scopi dell'associazione medesima.
Ha rammentato che gli stessi soci erano stati sentiti in veste di testimoni: all'esito di tale attività e di quella svolta in sede accertativa ha ritenuto provato:
pag. 4/17 “- che , al momento Parte_3 Parte_4 Parte_5
dell'accertamento erano intenti a svolgere attività lavorativa;
- che il rapporto sociale con non era Controparte_4
consapevole né genuino;
- che l'attività dagli stessi svolta riguardava un ambito di pertinenza di che, in forza del contratto con associazione culturale Controparte_3
Gabbiano, aveva assunto la gestione dei 10 chioschi-bar all'interno dell'evento “Caorle Street Food And Sound Festival”;
- che gli accordi vennero presi con soggetti - i coniugi Persona_1
e/o - cui di fatto faceva capo l'attività sia di Controparte_2
che di Controparte_4 Controparte_3
Un tanto - a prescindere dal problema relativo all'imputabilità del rapporto di lavoro, del caso, all'associazione Gabbiano ovvero a
- non è tuttavia sufficiente a fare ritenere fondati gli Controparte_3
addebiti a base dell'ordinanza-ingiunzione opposta, non potendo dirsi dimostrato il carattere subordinato dell'attività lavorativa prestata dai soggetti in questione, legati da rapporti di amicizia/conoscenza con i coniugi ed in relazione ai quali non è provata con Persona_2
sufficiente specificazione la quantità e qualità di impegno richiesta. Nulla Con infatti è stato dedotto dall né dimostrato circa la continuità del rapporto - che anzi pare limitato per tuti e 3 i lavoratori alla serata del
4.9.2018 - e la sussistenza, se non di poteri disciplinari e direttivi del datore di lavoro, quanto meno degli elementi sintomatici della subordinazione.”.
In conclusione, ha annullato l'ordinanza ingiunzione con aggravio delle spese del grado a carico dell' . Parte_1
pag. 5/17 2) Appella la decisione l'organo ispettivo sulla scorta dei seguenti motivi.
Con l'unico articolato motivo deduce che ha errato il giudice di primo grado in relazione al mancato positivo accertamento dell'imputabilità del rapporto alla . Nel verbale di accertamento era puntualizzato CP_3
che l'associazione culturale Gabbiano aveva affidato alla Controparte_3
la gestione di 10 chioschi-bar nel corso della citata manifestazione (per un corrispettivo di €.30.000,00), prevedendo la convenzione che la società affidataria del servizio fosse responsabile della CP_3
somministrazione di bevande e alimenti e ogni altro evento connesso, con onere a suo carico di tutte le spese di gestione e obbligo di dotarsi di apposita assicurazione professionale per la copertura dei rischi legati alle attività. Ha richiamato, in particolare, il punto n. 8 della convenzione in base alla quale “gli iscritti al libro soci della Controparte_4
potranno, durante lo svolgimento della manifestazione,
[...]
controllare la regolarità del servizio offerto con questo contratto da parte dei dipendenti di . Controparte_3
Da ciò deriva l'assenza di dubbi circa l'imputabilità dei rapporti alla dal momento che e CP_3 Parte_3 Parte_4 [...]
al momento dell'accertamento erano intenti a svolgere Parte_5
attività lavorativa”. Da ciò anche il rilievo della riferibilità della loro attività al servizio gestito dalla e, di conseguenza, l'attrazione CP_3
del rapporto lavorativo nell'ambito di tale attività organizzata dalla società.
Nello specifico era stata vista dal personale ispettivo Parte_3
intenta a somministrare bevande coerentemente con la mansione di barista, avendo affermato di non conoscere l'associazione e di essere Parte_6
stata occupata “quale cassiera barista e responsabile di stand alla
pag. 6/17 manifestazione … al mio arrivo lì le indicazioni dello stand in cui mettermi me le ha date un ragazzo”, aggiungendo: “credo di aver lavorato due giorni nell'evento … mi è stato dato qualcosa … il denaro che non so quantificare mi è stato dato da . Per_1
L'analisi delle dichiarazioni rilasciate in sede di giudizio dai testi, pure caratterizzate da contraddizioni, ad avviso dell'appellante, ha consentito di accertare una precisa organizzazione del lavoro, indicativa di un rapporto subordinato.
aveva ammesso di non conoscere i fini istituzionali Parte_5
dell'associazione, di non partecipare alle assemblee, di non avere alcuna ricevuta della sua iscrizione o dello statuto, e nel contempo ha confermato di essere stato assegnato a un determinato stand (il numero 7), rilasciando uno scontrino fiscale in qualità di “responsabile stand”.
era stata assegnata a un preciso stand, il numero 3, indossato Parte_4
la divisa, e svolto la stessa mansione degli altri lavoratori (dichiarando alla
Guardia di Finanza di “svolgere la mansione di barista”) venendo vista intenta a somministrare bevande al momento del primo accesso ispettivo.
Sotto un diverso profilo ha contestato il rilievo dato dal primo giudice all'assenza di continuità della prestazione lavorativa.
Richiamata la previsione sanzionatoria (art. 3, commi 3 e 3-ter, d.l. 22 febbraio 2002, n. 12 come sostituito dall'art. 22, comma 1, d.l.vo 14 settembre 2015 n. 151) ha osservato che il personale ispettivo aveva contestato al datore di lavoro la singola giornata di lavoro irregolare accertata a seguito di istruttoria, senza che vi fosse un obbligo di dimostrare alcuna continuità del rapporto, risultando sanzionabile anche il caso di svolgimento della prestazione per una singola giornata di lavoro del pag. 7/17 personale (nel caso di specie più di una, avendo i lavoratori parlato di due giorni).
Peraltro, ha rilevato che l'indice della continuità non è uno degli elementi essenziali dei rapporti di lavoro subordinato.
Quanto all'alternativa prospettazione secondo la quale , la qualità di socio dei tre lavoratori costituirebbe un dato sintomatico della riferibilità del rapporto all'associazione ha osservato che la stessa sentenza aveva evidenziato l'assenza di data certa nella richiesta di iscrizione a socio dei tre lavoratori, di versamento della quota associativa, di partecipazione ad assemblee e di conoscenza degli obiettivi-organizzazione-statuto dell'associazione.
Con riguardo, invece, alla ritenuta carente specificazione circa la quantità e qualità di impegno richiesta per lo svolgimento dell'attività lavorativa prestata e il legame di amicizia o conoscenza con i coniugi
, ha eccepito che la quantità era dimostrata dalla Persona_2
durata dell'impegno (i due giorni dell'evento o, quantomeno, il giorno del primo accesso ispettivo), mentre la qualità dell'impegno era attestato dallo stesso giudicante che aveva qualifica lo stesso come “attività lavorativa”.
In conclusione, ha valorizzato le dichiarazioni testimoniali dei tre lavoratori avendo il teste ammesso: che “…RO D'AN … mi chiese di Pt_5
dare un occhio, stare lì e controllare i ragazzi…per ragazzi intendo il personale che serviva le birre allo stand … indossavo una maglietta con scritto staff … ho dato io il resto ai clienti e messo i soldi in cassa”. ha testualmente dichiarato: “Confermo che il 4.9.2018 Parte_3
sono stata occupata quale cassiera barista e responsabile di stand alla manifestazione “Caorle Street Food” … indossavo una maglietta che mi
pag. 8/17 era stata data per l'occasione … per quell'attività ero stata contattata da
e … al mio arrivo lì le indicazioni dello stand in cui Per_1 CP_2
mettermi me le ha date un ragazzo”.
Infine, quanto alle dichiarazioni testimoniali rilasciate dalla teste
[...]
erano ritenute non genuine, risultando documentalmente provata, Pt_4
la prestazione lavorativa, di talché il riferimento alla eventuale pretesa gratuità delle prestazioni lavorative subordinate, costituisce per la giurisprudenza tale configurazione ai soli rapporti fra persone legate da vincoli di parentela o affinità, mentre nel caso di specie nessuno dei lavoratori è risultato avere rapporti familiari o di affinità coi coniugi
Persona_3
3) L'appello è parzialmente fondato con specifico riguardo alle posizioni lavorative di e Pt_4 Pt_3
3.1) L'eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata dalla difesa dell'appellato è infondato. La parte eccipiente premette con la propria deduzione che ai sensi dell'art. 156 c.p.c., la notificazione ritenuta irrituale del ricorso in appello dell' , è sanata a seguito della Parte_1
propria costituzione in giudizio. Sotto un diverso concorrente profilo,
d'altra parte, sostiene che a seguito della notificazione della sentenza con messaggio pec del 20 giugno 2023 a cui era allegata la sentenza e indirizzato all'indirizzo pec dell con sede in era stato Parte_1 Pt_1
intimato il pagamento delle spese di lite. Ha dato atto, poi, che alla prima notificazione era seguita una seconda in data 4 luglio 2023. Su tali premesse, in conclusione, ha ritenuto che rispetto alla prima notificazione il deposito del ricorso in appello solo in data 3 agosto 2023 fosse tardivo per il mancato rispetto del termine breve ex artt.325 e 326 c.p.c..
pag. 9/17 3.2) Il collegio ritiene che l'unica notificazione utile per il decorso del suddetto termine sia quella effettuata il 3 luglio. Tanto si ricava dal tenore della nota notifica con la prima pec che recita: “Vista la sentenza del Tribunale di Venezia - Sez. Lavoro - N.
418/2023, pubblicata il 14/06/2023, ad esito del procedimento N.
1403/2021 R.G., promosso da Si intima l Controparte_2 [...]
di , in esecuzione del provvedimento, ad Parte_1 Pt_1
effettuare il pagamento delle spese di lite liquidate in favore di CP_2
mediante bonifico bancario del complessivo importo di € 3.495,28,
[...]
come specificato nella allegata notula, alle seguenti coordinate:…”.
Allegato alla nota era il conteggio relativo alle spese e la sentenza.
Se ne ricava che l'unico oggetto della comunicazione effettuata mediante la prima notificazione era la richiesta di pagamento delle spese di lite.
3.3) Nel merito va osservato quanto alla sussistenza di un impegno lavorativo, già affermato con la sentenza, in questa sede l'appellato non contesta l'accertamento se non con riguardo alle circostanze in forza delle quali la prestazione per e si era svolta nell'ambito e nello Pt_5 Pt_3
spirito di mera amicizia, mentre in relazione alla posizione di Pt_4
valorizzando il “disconoscimento” delle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni.
Al riguardo il collegio reputa non pertinente il rilievo con riguardo alle posizioni e per l'elementare ragione che la sussistenza di un Pt_5 Per_4
pregresso rapporto amicale non esclude di per sé che tra le parti possa essere instaurato un rapporto lavorativo, quale che sia la sua qualificazione.
Quanto alla posizione il mero disconoscimento di dichiarazioni Pt_3
raccolte dal pubblico ufficiale, come talie fidefacenti, all'evidenza, non pag. 10/17 consente di ritenerle priva di valore in assenza di una querela di falso, mai documentata.
Con riferimento, invece, all'eccepita tardività produzione delle dichiarazioni di la doglianza è fuori centro: in primo grado in sede di Pt_4
costituzione l' aveva indicato nell'elenco anche le dichiarazioni Parte_1
in parola (doc.14), salvo depositare le dichiarazioni di già Pt_3
depositate sub doc.13. nel corso dell'audizione della teste le sue Pt_4
dichiarazioni rese in sede ispettiva erano state esibite alla stessa e, all'esito, il giudice ne aveva disposto l'acquisizione posto “per evidente errore non sono state inserite in PCT al doc. 14 dell'ITL, ove risultano riprodotte quelle di altro soggetto;
ne dispone l'inserimento in PCT entro 10 giorni”.
Ne consegue che la doglianza non era riferibile ad un'attività difensiva d'impulso della parte, bensì, all'iniziativa officiosa del giudice che all'esito della testimonianza aveva disposto l'acquisizione per cui, al più la parte avrebbe dovuto dolersi dell'iniziativa giudiziale attuata ai sensi dell'art.421
c.p.c., del tutto giustificata, invece, alla luce della necessità di valutare l'attendibilità del teste.
Sulla base, quindi, del compendio istruttorio così formatosi il collegio ritiene che, indipendentemente dai rilievi giudiziali circa la continuità, quantità e qualità della prestazione lavorativa, quello che rileva ed è dirimete è la circostanza che in ragione del contenuto elementare delle mansioni svolte, delle dichiarazioni rese in sede ispettiva, dell'assenza di adeguata smentita circa la loro intrinseca veridicità il rapporto intervenuto con e dovesse essere riferito alla società di cui era legale Pt_7 Pt_4
rappresentante il signor e lo stesso avesse natura subordinata. CP_2
pag. 11/17 Nel verbale di primo accesso si dà atto che per diretta percezione dei militari sia l'una che l'altra donna indossavano la “divisa” con la denominazione “staff”; così per “Il soggetto era intento a svolgere la Pt_4
seguente attività: cassiera allo stand numero 3 'Street drink' utilizzando la seguente attrezzatura: cassa. Indossando il seguente abbigliamento: maglietta di colore bianco con scritta. Staff.”; analogamente per Pt_3
“Il soggetto era intento a svolgere la seguente attività: servire bevande allo stand 'street drink' indossando il seguente abbigliamento: maglietta di colore bianco con scritta staff.”.
Quanto alla riferibilità del rapporto alla società valgano le pertinenti osservazioni dell'appellante sopra richiamate: sicuramente la CP_3
stava operando nell'ambito della convenzione stipulata con l'associazione.
Sicuramente le due donne aveva avuto contatti con la Persona_1
cui duplice posizione di legale rappresentante dell'associazione culturale, ma anche di socia (con quota maggioritaria giusta visura camerale: doc. 20 res.) della non consente di ritenere che la stessa operasse nella CP_3
prima veste, come sostenuto, invece, dall'appellato; sulla questione va rimarcato che si trattava della moglie del signor , per cui era CP_2
presumibile che l'assoluta promiscuità dei ruoli fosse agevolata dalla relazione tra i due. Deve anche essere considerato che non viene spiegato quale ruolo operativo rivestisse la società in occasione dell'evento in relazione all'inequivoco contenuto della convenzione che al punto c), dopo la premessa circa l'essere aggiudicataria dell'organizzazione della manifestazione, era precisato che “l' non CP_4 Controparte_4
intende gestire tali 10 bar-chioschi direttamente, ma intende dare in
pag. 12/17 gestione un servizio alla che hai i requisiti in Parte_8
termini di personale, capacità tecnica e professionale.”.
Quanto alla qualificazione dei rapporti lavorativi delle due donne come aventi natura subordinata, ai fini di causa, ossia l'omessa denuncia delle posizioni lavorative1, è indifferente il carattere di continuità del rapporto, come pure l'indicazione della qualità ovvero della quantità della prestazione lavorativa.
Quanto al primo profilo il carattere continuativo del rapporto costituisce solamente uno degli indici sussidiari, sintomatico della natura subordinata del rapporto (in tale senso la costante giurisprudenza di legittimità: Sez. L -
, Ordinanza n. 3314 del 05/02/2019 (Rv. 652868 – 01); ne deriva che il carattere meramente episodico dell'impegno lavorativo non è di per sé eloquente circa una diversa natura dell'attività prestata.
Tanto meno ha rilievo il dato quantitativo dal momento che lo stesso assume pregnanza ad altri eventuali fini (retributivi, contributivi, sui limiti giornalieri della durata della prestazione e così via), senza che la loro determinazione in questa sede consenta un aggiuntivo o diverso apprezzamento circa la natura subordinata.
Altrettanto vale per l'aspetto “qualitativo”, se non con riguardo allo specifico profilo che qui viene evidenza, ossia;
a) l'inserimento nell'organizzazione altrui;
b) il carattere elementare e ripetitivo della prestazione lavorativa, non richiedente, quindi, uno specifico esercizio del potere direttivo. 1 La disposizione sanzionatoria dell'art.3 comma 3 d.l. n.12 del 2002 prevede, infatti: “Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria: a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
” pag. 13/17 In tale senso è conseguente il richiamo alla giurisprudenza di legittimità che ha chiarito come in casi come quello in scrutinio “occorre fare ricorso
a criteri distintivi sussidiari, come la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale
(anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti necessari) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, desunto anche dalla eventuale concomitanza di altri rapporti di lavoro (Cass., sez. lav., 19 aprile 2010, n. 9251, richiamata anche dalla Corte d'appello di Milano a fondamento della decisione, 21 gennaio 2009, n. 1536, e 5 maggio 2004, n. 8569 (in motivazione Cass.
n.29973 del 2022).
Si tratta di una pluralità di indici che non necessariamente devono concorrere dovendo essere valutata la correlazione di quelli individuabili nel caso concreto al fine di consentire di discriminare in ordine all'effettiva natura del rapporto: a) nel caso in esame nessuna alternativa ipotesi è stata allegata dall'opponente che ha negata radicalmente lo svolgimento di attività lavorativa;
b) il carattere meramente fittizio dell'iscrizione come socia all'associazione, funzionale a giustificare la presenza in occasione dell'evento; c) l'inserimento nell'altrui organizzazione dato sia dalla circostanza dello svolgimento di un intero servizio assegnato alla società nell'ambito dell'evento, sia dall'assegnazione di una “divisa”; d) una forma di più pregnante eterodirezione data dall'assegnazione delle lavoratrici a singoli stand;
e) la previsione del diritto ad un compenso2; f) lo 2 In sede di sommarie informazioni la ha dichiarato: “non ho ancora ricevuto compensi… non Pt_3 so chi mi erogherà i compensi per la prestazione resa da oggi fino a domenica”; in sede testimoniale ha aggiunto: “non era stato concordato prima un compenso, poi mi è stato dato qualcosa ma certo non una pag. 14/17 svolgimento di compiti predeterminati ed elementari (cassiera, barista allo stand).
Le contrarie dichiarazioni della tese a smentire le dichiarazioni rese Pt_4
in sede ispettiva, sono del tutto inutilizzabili, in relazione al precedente rilievo circa il carattere fidefacente dell'attività accertativa anche per quanto concerne la ricezione delle sue dichiarazioni e l'avere indossato la
“divisa”, incompatibili con quanto affermato in sede giudiziale.
3.4) Diversa valutazione va operata nei riguardi della posizione di che Pt_5
ha reso dichiarazioni circa la sua presenza del tutto estemporanea e non predeterminata nei compiti: “ che è mia amica - come Persona_1
suo marito - mi chiese di dare un occhio, stare lì e Controparte_2
controllare i ragazzi;
… per ragazzi intendo il personale che serviva le birre allo stand;
io non facevo assolutamente niente;
… indossavo una maglietta con scritto STAFF o qualcosa del genere che non ricordo chi mi avesse dato. ADR: se non ricordo male in una occasione essendo gli addetti impegnati ho dato io il resto ai clienti e messo i soldi in cassa.
ADR: non ero socio di alcuna associazione. ADR: io ero alla manifestazione perché mia figlia lavorava lì in un locale loro a Caorle, trovandomi lì mi è stato chiesto già che c'ero se davo un occhio. … non conosco e , non le ho mai sentite Parte_3 Parte_4
nominare… Faccio presente che una volta arrivati i verbalizzanti io mi sono allontanato dallo stand pur rimanendo alla manifestazione;
ADR: nello stand sono rimasto una o forse due ore”. Pur in presenza di alcuni elementi indiziari (fondamentalmente la divisa), manca quella pluralità e
vera paga;
ADR: il denaro che non so quantificare mi è stato dato da ”. in tale contesto va prue Per_1 apprezzata la dichiarazione della in sede ispettiva: “non ho pattuito alcun pagamento con Pt_4 l'associazione.”, affermazione che lascia impregiudicata l'esistenza di un compenso alla stessa stregua di quanto verificatosi per la Pt_3 pag. 15/17 convergenza di indici sussidiari che, al contrario, connotano la presenza lavorativa delle due donne, tenuto anche conto del ruolo di “supervisore”, teoricamente più qualificante, ma assolutamente indeterminato nei compiti e nelle prerogative, ed occasionale anche in riferimento alla sua durata, senza previsione di compensi.
Posto che l'onere della prova va addossato al soggetto impositore, in conclusione, si deve ritenere che nel caso di questa posizione, non sia stata adeguatamente assolto.
3.5) Quanto alla commisurazione della sanzione, di cui l'appellato in via subordinata ha chiesto la determinazione nella misura minima, si tratta di motivo privo di effettive ragioni giustificative: la parte si limita a dedurre:
“considerate le circostanze di fatto e le risultanze istruttorie (supra, par.
2)”, ma si tratta delle ragioni poste a sostegno della ritenuta infondatezza del gravame). Vanno considerate, inoltre, le modalità con cui il legale rappresentante della società ha operato, con il tentativo di eludere eventuali controlli mediante la fittizia indicazione del personale come socio dell'associazione di cui era legale rappresentante la moglie, come più sopra precisato, socia maggioritaria della , quindi con una sostanziale CP_3
coincidenza degli assetti e degli interessi dele due compagini, unitamente alla pluralità di violazioni, giustifica il mantenimento della misura della sanzione in €..3.000,00 pro quota singola violazione, complessivamente, quindi, €.6.000,00.
4) Le spese del doppio grado vanno compensate per un terzo restando a carico della parte soccombente (trattandosi di un'unica sanzione per una pluralità di condotte di cui solo una ritenuta non sanzionabile: Cass. civ.
Sez. L, Sentenza n. 7638 del 21/04/2004 (Rv. 572225 - 01) per i due terzi pag. 16/17 residui, frazione liquidata in ragione del valore di causa, liquidandole in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 2023 tenuto conto del patrocinio della parte pubblica ad opera di funzionario.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata:
a) dichiara dovuta la sanzione amministrativa limitatamente alle posizioni di e Parte_4 Parte_3
b) per l'effetto condanna al pagamento della sanzione Controparte_2
nella misura di €.6.000,00 in favore della parte appellante;
- compensa per un terzo le spese di lite del doppio grado e condanna l'appellato al pagamento dei 2/3 residui in favore della parte appellante, frazione liquidata quanto al primo grado in €.1.400,00 e quanto al presente grado in €.1.700,00 oltre al rimborso forfetario ex lege.
Venezia, 25 settembre 2025
Il Presidente estensore
NL AL
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