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Sentenza 30 maggio 2024
Sentenza 30 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 30/05/2024, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2024 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Luigi D'Ambrosio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 5246 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2019 vertente tra:
(CF ), rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Parte_1 C.F._1
Pizzillo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di Benevento, via Grimoaldo Re n. 24
Attrice
E
(PI ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Renato Magaldi ed elett.te dom.ta presso lo studio di
Napoli, Piazza Carità 32
Convenuta
Avente ad oggetto: Risarcimento danni da cose in custodia.
Lo svolgimento del processo risulta esposto in maniera sintetica in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla L. 69/2009.
Conclusioni delle parti:
Per l'attrice: accoglimento della domanda con vittoria di spese e competenze di lite.
Per l' convenuta: rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze di Controparte_1
lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 20 novembre 2019 conveniva in giudizio davanti a Parte_1 questo Tribunale l' , esponendo che, in data 19 novembre Controparte_1
2017 alle ore 7.45 circa, dopo aver parcheggiato la propria auto nell'area a tal fine dedicata presente all'interno dell'Azienda, della quale era dipendente in qualità di infermiera, sita nelle vicinanze del padiglione d'emergenza denominato e della farmacia ospedaliera, veniva attinta al capo Org_1
da un pezzo di cornicione che si era improvvisamente staccato dalla facciata del predetto padiglione. 2
La Sig.ra proseguiva esponendo di essersi subito recata presso il Pronto Soccorso della Parte_1
stessa struttura ospedaliera, ove le fu riscontrato un trauma cranico non commotivo con presenza di ematoma alla regione frontale di sinistra con prognosi di giorni 20 S.C.; dopo alcuni giorni l'attrice fu costretta nuovamente a recarsi presso la stessa struttura, accusando vertigini e vomito e, dopo iter terapeutico, fu dichiarata clinicamente guarita.
L'attrice riferiva, altresì, di aver esperito inutilmente ogni tentativo in via stragiudiziale per la bonaria composizione della controversia;
pertanto, chiedeva al Tribunale l'emissione di sentenza di condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni da lesioni personali subiti nel descritto evento. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 6 marzo 2020 si costituiva in giudizio l' convenuta sollevando eccezioni inerenti l'inammissibilità e Controparte_1
l'improcedibilità della domanda e sostenendo, nel merito, l'infondatezza della domanda attorea, concludendo per il suo rigetto.
Il GI assegnava alle parti i termini ex art. 183 VI comma cpc, allo spirare dei quali disponeva l'espletamento di CTU a ministero del dott. , il quale assolveva al compito affidatogli Persona_1
depositando relazione peritale;
senza ritenere necessario il raccoglimento di prova testimoniale il GI, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni con successiva concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda attorea è risultata fondata nei limiti che si indicheranno per i seguenti
MOTIVI
Preliminarmente occorre riferire che appaiono assolto tutte le condizioni di legge per la procedibilità della domanda, per cui può procedersi all'esame del merito della vicenda.
Sotto il profilo dell'an debeatur può ritenersi la ricostruzione del fatto storico, nella descrizione fattane dall'attrice, provata dalla circostanza che Ella, nelle immediatezze dell'evento, si recò presso il Pronto Soccorso della stessa e riferì le circostanze nelle quali si era procurata Controparte_1
la lesione presentata;
a ciò può aggiungersi la compatibilità della predetta lesione con la caduta di un calcinaccio come accertata dal CTU nominato, per cui pochi dubbi possono sussistere sull'effettivo verificarsi del fatto storico posto a fondamento della domanda introduttiva.
Esaminando la vicenda sotto il profilo della responsabilità ex art. 2051 cc, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la ratio legis di tale norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta (Cass. civ., Sez. III, 19 maggio 2011, n° 11016).
La radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa, insita nella prospettiva adottata, che rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di 3
responsabilità (piuttosto che di colpa presunta), comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un'attività o una condotta colposa del custode, di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi (cfr. Cass. 19.02.2008 n. 4279).
Il disposto normativo dell'art. 2051 c.c., tuttavia, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale quale elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità, dovendo quindi dimostrare che l'evento dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. (Cass. civ. 11 marzo 2011, n. 5910).
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., richiede, pertanto, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il legame causale escludendo, così, la responsabilità del custode (Cass. civ.,
Sez. III, 5 maggio 2013, n. 2660).
Nello specifico, la giurisprudenza di legittimità, con costante orientamento, ha affermato che “è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass. civ. Ordinanza n. 11526 del
11.05.2017).
Solo una volta che l'attore abbia rigorosamente assolto a tale onere probatorio, potrà riconoscersi la peculiare responsabilità del custode, che potrà essere superata solo mediante la prova del caso fortuito inteso quale causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l'evento dannoso e, dunque, idonea ad interrompere il nesso eziologico fra la res custodita ed il pregiudizio subito. (Cass. n.5658/2010).
Il caso fortuito è quindi un fattore incidente non sull'elemento psicologico dell'illecito, ma sul profilo causale dell'evento, e riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza (ex multis cfr. altresì Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 15383 del 06/07/2006). 4
Su tale responsabilità può, quindi, certamente influire la condotta della stessa vittima, la quale può assumere un rilievo causale esclusivo (con esclusione quindi della responsabilità di cui all'art. 2051
c.c.), ove possa qualificarsi abnorme, e cioè estranea al novero delle possibilità attuali congruamente prevedibili in relazione al contesto e all'utilizzo normale della res (Cass., 22.3.2011, n. 6550).
Conseguentemente, il nesso di causalità và quindi escluso in tutte le ipotesi in cui l'evento dannoso sia riferibile al caso fortuito, da ritenere sussistente anche ove lo stesso evento dannoso sia ascrivibile esclusivamente alla condotta imprudente del danneggiato, che intervenga ad interrompere il nesso causale tra la res custodita e il danno nelle ipotesi in cui il comportamento del privato non si sia improntato a quei canoni di diligenza imposti dal criterio di autoresponsabilità necessario per l'utilizzo di beni (cfr. ex pluribus Cass. n. 5578/2003, Cass. n.4476/11).
Nella fattispecie in esame l'attrice ha dimostrato che l'evento si è verificato senza alcuna sua compartecipazione attiva, perché colpita imprevedibilmente da un calcinaccio staccatosi dalla facciata del ed il danno riportato è stato effetto di un dinamismo interno alla Parte_2
cosa custodita.
Né vale ad escludere la responsabilità custodiale della convenuta il rilievo dimensionale dell'Azienda, poiché la verifica dello stato di manutenzione delle facciate degli edifici, cosicchè essi non presentino situazioni di pericolosità per i terzi, appare come dovere ineludibile ricadente nella ordinaria sfera di controllo periodico di sicurezza.
Passando alla quantificazione del danno subito nell'occorso dall'attrice, possono condividersi le conclusioni cui è pervenuto il CTU dott. , il quale ha riscontrato lesioni quantificabili, Per_1
secondo le note tabelle, in 15 giorni di ITP al 75%, pari ad € 527,40, 25 giorni di ITP al 50% pari ad
€ 586,00, cui vanno a sommarsi 3 punti di danno biologico pari ad € 2.445,13, per un risarcimento complessivo accordabile pari ad € 3.558,53.
Infine, la circostanza che l'attrice non si sia astenuta dal suo lavoro di infermiera presso la stessa struttura convenuta sulla base delle lesioni riportate nell'evento, dimostra una dedizione al proprio ruolo assistenziale e non certo può essere assunta a circostanza a lei sfavorevole nel presente giudizio.
Le suddette argomentazioni assorbono ogni questione indotta in giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento – I Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie, per quanto di ragione la domanda, proposta da nei confronti Parte_1
della , in persona del legale rapp.te p.t., e Controparte_1 5
conseguentemente condanna quest'ultima al pagamento in favore della predetta attrice della somma di € 3.558,53, come specificata in parte motiva, ed oltre interessi legali calcolati dalla data del 19.11.2017 sulla somma dovuta rivalutata anno per anno sino alla presente pronuncia ed oltre interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione all'effettivo saldo.
2) Condanna l' , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 alla refusione in favore di parte attrice delle competenze di giudizio, quantificate in €
264,00 per esborsi ed € 2.552,00 per competenze professionali per tutte le fasi del giudizio, oltre rimborso spese generali 15 % su tali competenze, IVA e contributo CNF come per legge, se dovuti, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
3) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Benevento, li 28 maggio 2024.
Il GOP
Dott. Luigi D'Ambrosio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Luigi D'Ambrosio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 5246 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2019 vertente tra:
(CF ), rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Parte_1 C.F._1
Pizzillo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di Benevento, via Grimoaldo Re n. 24
Attrice
E
(PI ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Renato Magaldi ed elett.te dom.ta presso lo studio di
Napoli, Piazza Carità 32
Convenuta
Avente ad oggetto: Risarcimento danni da cose in custodia.
Lo svolgimento del processo risulta esposto in maniera sintetica in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla L. 69/2009.
Conclusioni delle parti:
Per l'attrice: accoglimento della domanda con vittoria di spese e competenze di lite.
Per l' convenuta: rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze di Controparte_1
lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 20 novembre 2019 conveniva in giudizio davanti a Parte_1 questo Tribunale l' , esponendo che, in data 19 novembre Controparte_1
2017 alle ore 7.45 circa, dopo aver parcheggiato la propria auto nell'area a tal fine dedicata presente all'interno dell'Azienda, della quale era dipendente in qualità di infermiera, sita nelle vicinanze del padiglione d'emergenza denominato e della farmacia ospedaliera, veniva attinta al capo Org_1
da un pezzo di cornicione che si era improvvisamente staccato dalla facciata del predetto padiglione. 2
La Sig.ra proseguiva esponendo di essersi subito recata presso il Pronto Soccorso della Parte_1
stessa struttura ospedaliera, ove le fu riscontrato un trauma cranico non commotivo con presenza di ematoma alla regione frontale di sinistra con prognosi di giorni 20 S.C.; dopo alcuni giorni l'attrice fu costretta nuovamente a recarsi presso la stessa struttura, accusando vertigini e vomito e, dopo iter terapeutico, fu dichiarata clinicamente guarita.
L'attrice riferiva, altresì, di aver esperito inutilmente ogni tentativo in via stragiudiziale per la bonaria composizione della controversia;
pertanto, chiedeva al Tribunale l'emissione di sentenza di condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni da lesioni personali subiti nel descritto evento. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 6 marzo 2020 si costituiva in giudizio l' convenuta sollevando eccezioni inerenti l'inammissibilità e Controparte_1
l'improcedibilità della domanda e sostenendo, nel merito, l'infondatezza della domanda attorea, concludendo per il suo rigetto.
Il GI assegnava alle parti i termini ex art. 183 VI comma cpc, allo spirare dei quali disponeva l'espletamento di CTU a ministero del dott. , il quale assolveva al compito affidatogli Persona_1
depositando relazione peritale;
senza ritenere necessario il raccoglimento di prova testimoniale il GI, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni con successiva concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda attorea è risultata fondata nei limiti che si indicheranno per i seguenti
MOTIVI
Preliminarmente occorre riferire che appaiono assolto tutte le condizioni di legge per la procedibilità della domanda, per cui può procedersi all'esame del merito della vicenda.
Sotto il profilo dell'an debeatur può ritenersi la ricostruzione del fatto storico, nella descrizione fattane dall'attrice, provata dalla circostanza che Ella, nelle immediatezze dell'evento, si recò presso il Pronto Soccorso della stessa e riferì le circostanze nelle quali si era procurata Controparte_1
la lesione presentata;
a ciò può aggiungersi la compatibilità della predetta lesione con la caduta di un calcinaccio come accertata dal CTU nominato, per cui pochi dubbi possono sussistere sull'effettivo verificarsi del fatto storico posto a fondamento della domanda introduttiva.
Esaminando la vicenda sotto il profilo della responsabilità ex art. 2051 cc, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la ratio legis di tale norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta (Cass. civ., Sez. III, 19 maggio 2011, n° 11016).
La radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa, insita nella prospettiva adottata, che rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di 3
responsabilità (piuttosto che di colpa presunta), comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un'attività o una condotta colposa del custode, di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi (cfr. Cass. 19.02.2008 n. 4279).
Il disposto normativo dell'art. 2051 c.c., tuttavia, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale quale elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità, dovendo quindi dimostrare che l'evento dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. (Cass. civ. 11 marzo 2011, n. 5910).
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., richiede, pertanto, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il legame causale escludendo, così, la responsabilità del custode (Cass. civ.,
Sez. III, 5 maggio 2013, n. 2660).
Nello specifico, la giurisprudenza di legittimità, con costante orientamento, ha affermato che “è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass. civ. Ordinanza n. 11526 del
11.05.2017).
Solo una volta che l'attore abbia rigorosamente assolto a tale onere probatorio, potrà riconoscersi la peculiare responsabilità del custode, che potrà essere superata solo mediante la prova del caso fortuito inteso quale causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l'evento dannoso e, dunque, idonea ad interrompere il nesso eziologico fra la res custodita ed il pregiudizio subito. (Cass. n.5658/2010).
Il caso fortuito è quindi un fattore incidente non sull'elemento psicologico dell'illecito, ma sul profilo causale dell'evento, e riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza (ex multis cfr. altresì Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 15383 del 06/07/2006). 4
Su tale responsabilità può, quindi, certamente influire la condotta della stessa vittima, la quale può assumere un rilievo causale esclusivo (con esclusione quindi della responsabilità di cui all'art. 2051
c.c.), ove possa qualificarsi abnorme, e cioè estranea al novero delle possibilità attuali congruamente prevedibili in relazione al contesto e all'utilizzo normale della res (Cass., 22.3.2011, n. 6550).
Conseguentemente, il nesso di causalità và quindi escluso in tutte le ipotesi in cui l'evento dannoso sia riferibile al caso fortuito, da ritenere sussistente anche ove lo stesso evento dannoso sia ascrivibile esclusivamente alla condotta imprudente del danneggiato, che intervenga ad interrompere il nesso causale tra la res custodita e il danno nelle ipotesi in cui il comportamento del privato non si sia improntato a quei canoni di diligenza imposti dal criterio di autoresponsabilità necessario per l'utilizzo di beni (cfr. ex pluribus Cass. n. 5578/2003, Cass. n.4476/11).
Nella fattispecie in esame l'attrice ha dimostrato che l'evento si è verificato senza alcuna sua compartecipazione attiva, perché colpita imprevedibilmente da un calcinaccio staccatosi dalla facciata del ed il danno riportato è stato effetto di un dinamismo interno alla Parte_2
cosa custodita.
Né vale ad escludere la responsabilità custodiale della convenuta il rilievo dimensionale dell'Azienda, poiché la verifica dello stato di manutenzione delle facciate degli edifici, cosicchè essi non presentino situazioni di pericolosità per i terzi, appare come dovere ineludibile ricadente nella ordinaria sfera di controllo periodico di sicurezza.
Passando alla quantificazione del danno subito nell'occorso dall'attrice, possono condividersi le conclusioni cui è pervenuto il CTU dott. , il quale ha riscontrato lesioni quantificabili, Per_1
secondo le note tabelle, in 15 giorni di ITP al 75%, pari ad € 527,40, 25 giorni di ITP al 50% pari ad
€ 586,00, cui vanno a sommarsi 3 punti di danno biologico pari ad € 2.445,13, per un risarcimento complessivo accordabile pari ad € 3.558,53.
Infine, la circostanza che l'attrice non si sia astenuta dal suo lavoro di infermiera presso la stessa struttura convenuta sulla base delle lesioni riportate nell'evento, dimostra una dedizione al proprio ruolo assistenziale e non certo può essere assunta a circostanza a lei sfavorevole nel presente giudizio.
Le suddette argomentazioni assorbono ogni questione indotta in giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento – I Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie, per quanto di ragione la domanda, proposta da nei confronti Parte_1
della , in persona del legale rapp.te p.t., e Controparte_1 5
conseguentemente condanna quest'ultima al pagamento in favore della predetta attrice della somma di € 3.558,53, come specificata in parte motiva, ed oltre interessi legali calcolati dalla data del 19.11.2017 sulla somma dovuta rivalutata anno per anno sino alla presente pronuncia ed oltre interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione all'effettivo saldo.
2) Condanna l' , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 alla refusione in favore di parte attrice delle competenze di giudizio, quantificate in €
264,00 per esborsi ed € 2.552,00 per competenze professionali per tutte le fasi del giudizio, oltre rimborso spese generali 15 % su tali competenze, IVA e contributo CNF come per legge, se dovuti, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
3) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Benevento, li 28 maggio 2024.
Il GOP
Dott. Luigi D'Ambrosio