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31 dicembre 2019
31 dicembre 2019
Art. 177. Locazione finanziaria 1. In caso di apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio dell'utilizzatore, quando il curatore decide di sciogliersi dal contratto di locazione finanziaria a norma dell'articolo 172, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed e' tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale, determinato ai sensi dell'articolo 97, comma 12, primo periodo; per le somme gia' riscosse si applica l'articolo 166, comma 3, lettera a).
2. Il concedente ha diritto di insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data di apertura della liquidazione giudiziale e quanto ricavabile dalla nuova allocazione del bene secondo la stima disposta dal giudice delegato.
3. In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di societa' autorizzata alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria, il contratto prosegue.
L'utilizzatore conserva la facolta' di acquistare, alla scadenza del contratto, la proprieta' del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito.
2. Il concedente ha diritto di insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data di apertura della liquidazione giudiziale e quanto ricavabile dalla nuova allocazione del bene secondo la stima disposta dal giudice delegato.
3. In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di societa' autorizzata alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria, il contratto prosegue.
L'utilizzatore conserva la facolta' di acquistare, alla scadenza del contratto, la proprieta' del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito.
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 2061 del 28https://www.laleggepertutti.it/ · 3.3323555
[…] Fall., introdotto dal D.Lgs. n. 5 del 2006 (dal 1 settembre 2021, D.Lgs. n. 14 del 2019, art. 177 recante “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della L. 19 ottobre 2017, n. 155”) ovvero gli effetti dello scioglimento del medesimo contratto nell'ambito del concordato preventivo (art. 169 bis, comma 5, L. […]
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Giurisprudenza • 9
- 1. Trib. Ancona, sentenza 07/06/2021, n. 741Provvedimento: […] 4.5. - La legge del 2017 è stata preceduta, comunque, da taluni interventi legislativi, ma di portata eminentemente settoriale, volti a regolare aspetti o modelli peculiari del leasing finanziario, come gli effetti dello scioglimento del contratto a seguito del fallimento dell'utilizzatore (art. 72-quater L. Fall., introdotto dal D.Lgs. n. 5 del 2006 (dal 1 settembre 2021, D.Lgs. n. 14 del 2019, art. 177 recanteLeggi di più...
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