Articolo 18 della Legge 29 luglio 1971, n. 578
Articolo 17Articolo 19
Versione
26 agosto 1971
Art. 18.
L'Ente e' autorizzato a contrarre mutui con istituti di credito.
L'ammontare annuale complessivo delle relative quote di ammortamento non puo' comunque superare il 25 per cento del contributo statale di cui al successivo articolo 20.
Entrata in vigore il 26 agosto 1971