Art. 18.
L'Ente e' autorizzato a contrarre mutui con istituti di credito.
L'ammontare annuale complessivo delle relative quote di ammortamento non puo' comunque superare il 25 per cento del contributo statale di cui al successivo articolo 20.
L'Ente e' autorizzato a contrarre mutui con istituti di credito.
L'ammontare annuale complessivo delle relative quote di ammortamento non puo' comunque superare il 25 per cento del contributo statale di cui al successivo articolo 20.