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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 30/06/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 858/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 3.6.2025 da
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Rieti, Via Parte_1 C.F._1 delle Mimose n. 2 presso lo studio dell'Avv. Egidio Sabetta che lo rappresenta e difende giusta procura speciale posta in calce al ricorso
E da
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Leonessa (RI) via Parte_2 C.F._2
Brunori Bucarini n. 5, presso lo studio dell'Avv. Maria Luigia Santoni che la rappresenta e difende come da procura speciale in calce al ricorso ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale
Fatto e diritto
e hanno contratto matrimonio in Roma il 26.5.1984, trascritto nel Parte_1 Parte_2
registro degli atti di matrimonio del detto NE (atto n. 312, parte 2, serie A, anno 1984) optando per il regime della comunione dei beni.
Dalla unione coniugale nati: IL 9.8.1984 e il 15.7.1991, Persona_1 Persona_2
entrambi maggiorenni autosufficienti.
Entrambi i coniugi svolgono attività lavorativa e sono autosufficienti. I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. deducendo l'intollerabilità della convivenza, hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) La casa familiare sita in Contigliano, via Belvece n. 33, lett. B, di proprietà comune ai coniugi, viene assegnata al SI. con i relativi arredi. Lo stesso si impegna al pagamento di Parte_1
tutte le spese necessarie per il mantenimento della stessa (giardinaggio, manutenzione, ecc…);
2) A fronte dell'assegnazione della casa familiare al IG. ed in considerazione della mancata Parte_1
partecipazione al pagamento del canone di locazione sostenuto dalla IG.ra , il SI. Pt_2 [...] provvederà al pagamento dell'intera rata di mutuo, sino alla sua completa estinzione, Parte_1
sollevando dalla relativa obbligazione la SI.ra ; Parte_2
3) Il SI. provvederà al pagamento dell'I.M.U. relativo alle unità immobiliari Parte_1
oggetto di comunione con la SI.ra , censite al catasto fabbricati del NE di Contigliano, Pt_2
al foglio 24, part. 390, sub 2 ed al catasto terreni del NE di Contigliano, al foglio 24, part. 324, sollevando dalla relativa obbligazione la SI.ra per le scadenze successive Parte_2 all'omologa;
4) i ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano, reciprocamente,
a qualsivoglia assegno di mantenimento e/o a titolo di alimenti;
5) I ricorrenti si danno reciprocamente atto che i rapporti patrimoniali sono stati integralmente definiti e quindi di non avere nulla più a pretendere l'una dall'altro a qualsiasi titolo.
Con note scritte depositate per l'udienza del 12.6.2025 il giudice ha riservato la decisione al
Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole in data 17.6.2025.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Le condizioni concordate sono congrue.
Le spese di lite sono compensate vista la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi da che Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio in Roma il 26.5.1984, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del detto NE (atto n. 312, parte 2, serie A, anno 1984); prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Roma (RM) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 26 giugno 2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 3.6.2025 da
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Rieti, Via Parte_1 C.F._1 delle Mimose n. 2 presso lo studio dell'Avv. Egidio Sabetta che lo rappresenta e difende giusta procura speciale posta in calce al ricorso
E da
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Leonessa (RI) via Parte_2 C.F._2
Brunori Bucarini n. 5, presso lo studio dell'Avv. Maria Luigia Santoni che la rappresenta e difende come da procura speciale in calce al ricorso ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale
Fatto e diritto
e hanno contratto matrimonio in Roma il 26.5.1984, trascritto nel Parte_1 Parte_2
registro degli atti di matrimonio del detto NE (atto n. 312, parte 2, serie A, anno 1984) optando per il regime della comunione dei beni.
Dalla unione coniugale nati: IL 9.8.1984 e il 15.7.1991, Persona_1 Persona_2
entrambi maggiorenni autosufficienti.
Entrambi i coniugi svolgono attività lavorativa e sono autosufficienti. I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. deducendo l'intollerabilità della convivenza, hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) La casa familiare sita in Contigliano, via Belvece n. 33, lett. B, di proprietà comune ai coniugi, viene assegnata al SI. con i relativi arredi. Lo stesso si impegna al pagamento di Parte_1
tutte le spese necessarie per il mantenimento della stessa (giardinaggio, manutenzione, ecc…);
2) A fronte dell'assegnazione della casa familiare al IG. ed in considerazione della mancata Parte_1
partecipazione al pagamento del canone di locazione sostenuto dalla IG.ra , il SI. Pt_2 [...] provvederà al pagamento dell'intera rata di mutuo, sino alla sua completa estinzione, Parte_1
sollevando dalla relativa obbligazione la SI.ra ; Parte_2
3) Il SI. provvederà al pagamento dell'I.M.U. relativo alle unità immobiliari Parte_1
oggetto di comunione con la SI.ra , censite al catasto fabbricati del NE di Contigliano, Pt_2
al foglio 24, part. 390, sub 2 ed al catasto terreni del NE di Contigliano, al foglio 24, part. 324, sollevando dalla relativa obbligazione la SI.ra per le scadenze successive Parte_2 all'omologa;
4) i ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano, reciprocamente,
a qualsivoglia assegno di mantenimento e/o a titolo di alimenti;
5) I ricorrenti si danno reciprocamente atto che i rapporti patrimoniali sono stati integralmente definiti e quindi di non avere nulla più a pretendere l'una dall'altro a qualsiasi titolo.
Con note scritte depositate per l'udienza del 12.6.2025 il giudice ha riservato la decisione al
Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole in data 17.6.2025.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Le condizioni concordate sono congrue.
Le spese di lite sono compensate vista la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi da che Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio in Roma il 26.5.1984, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del detto NE (atto n. 312, parte 2, serie A, anno 1984); prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Roma (RM) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 26 giugno 2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio