Sentenza breve 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 04/03/2026, n. 4074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4074 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04074/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01061/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1061 del 2026, proposto da DA IN, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Leone e Simona Fell, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Lungotevere Marzio, 3;
contro
Ministero della Giustizia, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, Commissione Interministeriale Ripam e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia
- dell’elenco degli esiti della prova scritta del « Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia », Codice 02, nella parte in cui l’odierno ricorrente ha ottenuto il punteggio di 20,5 punti, viziato dalla presenza di alcuni quesiti errati nel proprio questionario;
- dell’avviso del 28 ottobre u.s., con cui la p.a. ha comunicato gli esiti della prova scritta del concorso de quo , nella parte in cui è stato attribuito all’odierno ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti;
- del provvedimento con cui è stato comunicato al ricorrente il mancato superamento della prova scritta, con conseguente sua esclusione dal concorso de quo ;
- dell’elenco dei candidati idonei alla prova scritta (sebbene allo stato non pubblicato e non conosciuto), per la parte in cui non ricomprende il ricorrente;
- dell’esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, conosciuto dalla stessa in data 28 ottobre u.s., nella parte in cui gli è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti;
- del punteggio riportato da parte ricorrente all'esito della prova scritta pari a 20,5 punti, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti all’interno del proprio questionario;
- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo , con particolare riferimento ai quesiti nn. 4, 17 e 26;
- dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso de quo , e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4, 17 e 26, del questionario della prova scritta di parte ricorrente, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti;
- del bando di concorso de quo , nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente;
- dei verbali di correzione della prova scritta del ricorrente, sebbene allo stato non conosciuti;
- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso de quo ;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi e contenuto non conosciuto, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti, nella parte in cui siano potenzialmente lesivi degli interessi dell’odierna parte ricorrente;
per l’adozione di idonee misure cautelari volte a disporre la rettifica in aumento del punteggio assegnato all’odierna parte ricorrente nella prova scritta del « Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia », Codice 02, con riconoscimento del punteggio legittimamente spettante a e/o l'adozione di ogni altra misura idonea a consentirle di poter essere inclusa nella graduatoria finale di merito del concorso de quo , tra i candidati idonei;
nonché per l’accertamento dell’interesse di parte ricorrente alla rettifica in aumento del punteggio della prova scritta sostenuta, con relativa inclusione nella graduatoria finale del concorso, tra i candidati idonei;
e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica in aumento del punteggio conseguito da parte ricorrente per la prova scritta e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua , ai fini della relativa inclusione nella graduatoria, tra i candidati idonei.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 il dott. UC BI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Dato atto che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato articolo 60, comma 1, c.p.a., stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l’espletamento delle formalità ivi previste.
Rilevato che il ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia, di cui n. 2.600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria (che è quanto rileva nel presente giudizio, avendo la ricorrente presentato domanda per tale profilo), non essendo risultato idoneo per aver conseguito un punteggio pari a 20,5/30, inferiore a quello minimo stabilito dal bando, pari a 21/30;
Considerato che:
- il ricorrente con la proposizione del ricorso in esame affidato a tre distinti motivi, ha contestato la legittimità dei quesiti nn. 4, 17 e 26 della prova scritta della testé menzionata procedura concorsuale ad esso somministrata, asserendo che la stessa fosse inficiata per “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost. e dell’art. 35 del d.lgs. 165/2001 – Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis – Eccesso di potere per arbitrarietà ed irragionevolezza manifesta dell’azione amministrativa – Difetto dei presupposti di fatto e di diritto ”;
- la parte ricorrente, con il primo motivo di ricorso, ha prospettato l’illegittimità dell’operato delle Amministrazioni intimate quanto al quesito n. 4, recante la seguente formulazione “ Quale file NON può essere elaborato da un OCR ” e rispetto al quale le tre possibili opzioni di risposta sono “ a) Un’immagine in formato jpg; b) Un documento in formato Word; c) Un PDF ”, di cui quella sub b) corrispondente alla risposta ritenuta corretta dall’Amministrazione. Secondo la prospettazione del ricorrente, che a tale quesito ha erroneamente risposto scegliendo l’opzione sub a) , detto quesito sarebbe illegittimo in quanto formulato in modo tale da non ammettere una sola risposta indubitabilmente corretta. L’Amministrazione, infatti, ha impiegato una espressione assoluta “NON può essere elaborato da un OCR” e non ha definito l’oggetto tecnico della valutazione, non avendo specificato cosa debba intendersi per “elaborato” e non avendo chiarito quale natura del file “PDF” debba essere presupposta (immagine o nativo testuale). Siccome i file in formato JPG rappresentano l’oggetto tipico di un OCR, mentre i file in formato PDF sono trattati tramite OCR, l’impostazione del quesito sarebbe stata tale da indurre i candidati a selezionare una risposta sulla base di un criterio non esplicitato dall’esaminatore, non essendo stato chiarito se si stesse domandando la “non necessità dell’OCR” o la “impossibilità” di eseguirlo;
- con il secondo motivo di ricorso è stata prospettata l’illegittimità dell’operato delle Amministrazioni intimate quanto al quesito n. 17, recante la seguente formulazione “ Ai sensi del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali triennio 2022 – 2024, il lavoro da remoto è realizzabile con l’ausilio di dispositivi tecnologici: ” e rispetto al quale le tre possibili opzioni di risposta sono “ a) solo ed esclusivamente di proprietà del dipendente; b) messi a disposizione dall’amministrazione; c) messi a disposizione dall’amministrazione oppure di proprietà del dipendente ”, di cui quella sub b) corrispondente alla risposta ritenuta corretta dall’Amministrazione. Ad avviso del ricorrente, che a tale quesito ha erroneamente risposto scegliendo l’opzione sub c) , detto quesito risulterebbe illegittimo in quanto formulato in modo tale da non consentire l’individuazione di una sola risposta indubitabilmente esatta. In particolare, tale quesito non richiede ai candidati di individuare quale sia la regola generale, né quale sia l’obbligo principale gravante sull’Amministrazione, bensì in quale modo il lavoro da remoto sia realizzabile, espressione, questa, che per il suo significato letterale e giuridico, evocherebbe una possibilità astratta e giuridicamente consentita e non, invece, una modalità esclusiva o necessaria. Di conseguenza, il perimetro semantico della domanda risulterebbe più ampio rispetto a quello presupposto dalla Commissione che, di contro, si è limitata a considerare l’obbligo ordinario gravante sull’Amministrazione in ordine alla fornitura ai dipendenti della dotazione tecnologica per lo svolgimento del lavoro da remoto. Secondo la tesi della parte ricorrente, ciò risulterebbe illegittimo poiché l’assolvimento di tale obbligo non preclude altre lecite e giuridicamente possibili modalità di svolgimento della prestazione lavorativa presa in considerazione dal contestato quesito;
- con il terzo motivo di ricorso è stata prospettata l’illegittimità dell’operato delle Amministrazioni intimate quanto al quesito n. 26, recante la seguente formulazione “ In base all’art. 60 del codice di procedura civile, il cancelliere, se compie un atto nullo: ” e rispetto al quale le tre possibili opzioni di risposta sono “ a) non è mai civilmente responsabile; b) è civilmente responsabile se l’ha compiuto con dolo; c) è sempre civilmente responsabile ”, di cui quella sub b) corrispondente alla risposta ritenuta corretta dall’Amministrazione. Secondo la tesi del ricorrente, che a tale quesito ha erroneamente risposto scegliendo l’opzione sub a) , detto quesito risulterebbe illegittimo in quanto la risposta ritenuta corretta dall’Amministrazione risulterebbe incompleta alla luce di quanto previsto dall’articolo 60 cod. proc. civ., che prevede la responsabilità del cancelliere anche in caso di colpa grave. La risposta sub b) , pertanto, omettendo un dato normativo essenziale presenterebbe un carattere decettivo, poiché i candidati con una preparazione accurata (al pari del ricorrente), essendo consapevoli che la responsabilità del cancelliere è legata sia al dolo, sia alla colpa grave, verrebbero indotti a considerare errata anche l’opzione di risposta che contempla solamente la responsabilità per dolo, stante la sua incompletezza;
Rilevato che le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, eccependo il difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia e della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, nonché l’infondatezza del ricorso, concludendo per la sua reiezione;
Dato atto che all’udienza camerale del 17 febbraio 2026, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’articolo 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione;
Ritenuto, quanto alle eccezioni di rito sollevate dalle Amministrazioni resistenti, che: i) l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia sia infondata, in quanto tale Ministero è l’ente con il quale i vincitori sono destinati ad instaurare il rapporto di servizio e, come tale, non può ritenersi estraneo al procedimento, indipendentemente dall’imputazione degli effetti degli atti censurati; ii) l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica sia fondata in quanto trattasi di una Amministrazione che risulta del tutto estranea all’ iter concorsuale per cui è causa, il quale coinvolge esclusivamente la Commissione Ripam, cui risultano imputabili gli atti della procedura selettiva, e il Ministero della Giustizia, ente con il quale i vincitori sono destinati ad instaurare il rapporto di servizio (cfr., ex multis , T.A.R. Lazio, sez. IV- ter , sent. n. 14185 del 12 luglio 2024);
Ritenuto che il ricorso in esame non sia meritevole di favorevole considerazione e, quindi, debba essere respinto per le seguenti ragioni di diritto;
Considerato, in via generale, che l’ambito di discrezionalità dell’Amministrazione nella formulazione dei quiz da sottoporre ai candidati in sede di procedure concorsuali è particolarmente ampio e che la scelta delle domande da somministrare, così come la successiva valutazione delle risposte fornite, in ragione di tale ampia discrezionalità, è sindacabile dal giudice amministrativo solo a condizione che risulti evidente l’assoluta incomprensibilità del quesito o la irragionevolezza della risposta prescelta, oppure che sia fornita la prova, o quanto meno un principio di prova, per contestare, sotto l’aspetto della irragionevolezza, arbitrarietà o illogicità, la correttezza della soluzione proposta dall’Amministrazione (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. VII, sent. n. 5242 dell’11 giugno 2024; tale orientamento pretorio è costantemente seguito anche da questa Sezione, si veda, di recente, T.A.R. Lazio, sez. IV- ter , sent. n. 23744 del 24 dicembre 2025);
Considerato altresì che, secondo pacifica giurisprudenza, in sede di pubblico concorso, ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l’obbligo per l’Amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta indubitabilmente esatta. La commissione, invero, non deve tendere tranelli e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la “meno errata” o la “approssimativamente più accettabile”, per così dire, anziché quella – l’unica, incontestabilmente – corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto e inaccettabile proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo;
Ritenuto, in particolare, quanto al quesito n. 4 che la legittimità dello stesso è stata già accertata da questa Sezione con la sentenza n. 250 dell’8 gennaio 2026. Il Collegio, non ravvisando ragioni per discostarsi da quanto affermato in tale pronuncia, ritiene di poterla richiamare con valore di precedente conforme ai sensi degli articoli 74, comma 1, e 88, comma 2, lett. d) , c.p.a. In particolare, con detta pronuncia è stata esclusa la decettività del quesito contestato dalla parte ricorrente sulla scorta delle seguenti considerazioni “ l’OCR (acronimo di ‘Optical Character Recognition’, ovvero riconoscimento ottico dei caratteri), è un programma grazie al quale è possibile convertire immagini, documenti scansionati o PDF in testo digitale e modificabile; contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, detto software non può essere utilizzato per la conversione tout court di un documento Word, per sua natura editabile e modificabile, ma soltanto per l’estrazione del testo dalle immagini, eventualmente nello stesso presenti in formato non modificabile ”;
Ritenuto, quanto al quesito n. 17, che la legittimità dello stesso sia stata del pari accertata da questa Sezione con la sentenza n. 1349 del 23 gennaio 2026 che, per le medesime ragioni innanzi esposte, può essere parimenti richiamata con valore di precedente conforme. In proposito, occorre preliminarmente evidenziare che la Sezione ha ripetutamente affermato come “ per le prove concorsuali scritte a risposta multipla o ‘a quiz’ in materie giuridiche, allorché lo sviluppo del quesito sia preceduto da formule quali ‘a norma di’, ‘secondo l’articolo’, ‘dispone l’articolo’ e simili, la risposta esatta non può che essere sempre quella congruente con il diritto positivo vigente. Tali prove, caratterizzate da un taglio maggiormente nozionistico, si distinguono radicalmente da quelle definite generalmente “critiche” – quali, ad esempio, la redazione di un parere ovvero di una dissertazione problematica su di una questione giuridica – non soltanto perché è la stessa formulazione dei quesiti a fare riferimento, di regola, al testo di una particolare disposizione normativa, ma anche perché la scelta del legislatore o dell’amministrazione, nell’ambito di una particolare procedura di reclutamento del personale, di prevedere siffatte modalità di svolgimento risponde ad una precisa volontà di soddisfare fondamentali esigenze riconducibili al principio di buon andamento dell’amministrazione tutelato dall’art. 97, secondo comma della Costituzione. Infatti, esse favoriscono una particolare celerità nei tempi di correzione e di instaurazione del rapporto di servizio con i vincitori, assicurata anche da una limitazione della discrezionalità in sede di valutazione, per mezzo della quale viene garantita anche una maggiore par condicio tra i concorrenti, essendo preclusa tanto al candidato, quanto all’amministrazione, qualsivoglia operazione di tipo interpretativo/manipolativo, con l’ulteriore effetto (auspicato) di deflazionare il contenzioso ” (cfr., ex multis , T.A.R. Lazio, sez. IV- ter , sent. n. 16212 del 6 settembre 2024). Tali considerazioni, ad avviso del Collegio, valgono anche nel caso in cui il quesito richiami una fonte senza indicarne l’articolo (con formule quali “ In base alla legge n. ... ” o “ in base al regolamento n. ... ”): tale tecnica di formulazione, pur presentando un tasso di difficoltà maggiore, è da ritenersi corretta, fermo il principio in base al quale la risposta esatta deve essere congruente con la fonte richiamata (cfr. T.A.R. Lazio, sez. IV- ter , sent. n. 4511 del 3 marzo 2025). Nella fattispecie in esame, la risposta individuata come corretta dalla Commissione al quesito n. 17 (“ Ai sensi del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali triennio 2022 –2024 [...]”) riproduce testualmente il secondo comma dell’articolo 15 del CCNL (rubricato “ lavoro da remoto ”) in base al quale “ Il lavoro da remoto di cui al comma 1 - realizzabile con l’ausilio di dispositivi tecnologici, messi a disposizione dall’amministrazione [...]”, mentre la risposta fornita dalla parte ricorrente si fonda su un’articolata interpretazione del sistema ordinamentale che risulta estranea all’oggetto specifico del contestato quesito e che confligge con il taglio prevalentemente nozionistico della prova concorsuale in questione, che trova conforto nella formulazione del quesito n. 17, che fa esplicito riferimento al CCNL comparto funzioni centrali per il triennio 2022-2024 e non all’ordinamento giuridico oggettivo complessivamente considerato;
Ritenuto, quanto al quesito n. 26, che la legittimità dello stesso sia stata del pari accertata da questa Sezione con la già citata sentenza n. 250/2026 che, per le medesime ragioni innanzi esposte, può essere parimenti richiamata con valore di precedente conforme. In particolare, è stato a riguardo statuito che “ non sussiste il lamentato profilo di incompletezza della domanda in quanto rientra nella discrezionalità tecnica della Commissione la scelta di includere nella risposta esatta soltanto una delle ipotesi di responsabilità civile del cancelliere contemplate dall’art. 60 c.p.c. (diversamente, il quesito sarebbe stato erroneo se la Commissione avesse indicato la responsabilità a titolo di dolo come unica ipotesi di responsabilità del cancelliere prevista dalla disposizione in commento) ” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. IV- ter , sent. n. 250/2026, cit. ); Ad avvalorare l’infondatezza delle censure specificamente mosse dalla parte ricorrente nel caso di specie, milita anche la circostanza per cui la risposta fornita dal candidato è palesemente erronea in quanto esclude qualsiasi tipo di responsabilità civile del cancelliere per il compimento di atti nulli, in contrasto con il disposto dell’articolo 60 cod. proc. civ. espressamente richiamato nel testo del quesito n. 26. Alla luce della totale erroneità della risposta fornita dal ricorrente al predetto quesito, si appalesano del tutto inconferenti le argomentazioni ricorsuali svolte per sostenere il carattere decettivo dello stesso, in quanto fondate su un benchmark non invocabile nel caso di specie, ossia “un candidato con una preparazione accurata, al pari del ricorrente, consapevole che la responsabilità del cancelliere è legata sia al dolo sia alla colpa grave” (cfr. pag. 15 del ricorso). Orbene, nella fattispecie in esame, il ricorrente, avendo escluso con la propria risposta che sia configurabile una responsabilità civile del cancelliere in caso di compimento di atti nulli, non può certamente essere ascritto alla categoria dei candidati debitamente a conoscenza di quanto previsto dall’articolo 60 cod. proc. civ. in ordine alla responsabilità civile dei cancellieri, il che conferma l’infondatezza delle doglianze in esame;
Ritenuto, in definitiva, che il presente ricorso sia infondato e, quindi, meriti di essere respinto;
Ritenuto, infine, che le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, debbano essere poste a carico della parte ricorrente e liquidate in favore delle Amministrazioni resistenti nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dichiara il difetto di legittimazione processuale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle Amministrazioni resistenti, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
IT IC, Presidente
UC BI, Primo Referendario, Estensore
Valerio Bello, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC BI | IT IC |
IL SEGRETARIO