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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 05/05/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1860 del 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1860 del 2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Maria Concetta Belli Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Latina (LT), via Amaseno, n. 36 e in
Roma, Via Farfa, n. 8, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Amleto Coronella CP_1 C.F._2
e dell'Avv. Rita Gabriella Videa ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in
Latina (LT), Via Pastrengo, 34, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni di parte ricorrente all'udienza di p.c. tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.: “Nel riportarsi a tutte le conclusioni depositate in atti che in tale atto si intendono riportate e trascritte, si rileva, anche negli accertamenti depositati, la movimentazione che il IG. fa con le CP_1
associazioni a lui connesse sono evidente esempio di una gestione personale del denaro anche ricavato dagli immobili di comune proprietà. La IG.ra , senza usufruire di alcun vantaggio Pt_1
dalla comproprietà si è vista solo arrivare le tasse imposte sugli immobili. Si insiste nelle rassegnate conclusioni .”; conclusioni di cui al ricorso introduttivo: “RICORRE / Alla S.V.Ill.ma
Pagina 1 affinché, previa la comparizione personale dei coniugi Voglia dettare i provvedimenti provvisori autorizzando gli stessi a vivere separati;
/ Assegnare la casa coniugale alla IG.ra sino a Pt_1
quando la stessa non troverà altra ed idonea collocazione poiché è suo interesse non rimanere all'interno dell'abitazione; / riconoscere alla IG.ra un assegno di mantenimento non Pt_1 inferiore ad euro 1.000,00 oltre adeguamento ISTAT annuale:”; conclusioni di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.: “Si insiste dunque nella pronuncia della separazione giudiziale e nella richiesta di un assegno di mantenimento non inferiore ad euro 1.000,00 e che il Giudice
Voglia disporre che, causa il mancato godimento dei beni, le imposte fiscali siano ad esclusivo carico del IG. come il dovuto mantenimento.”; CP_1
Conclusioni di parte resistente all'udienza di p.c. tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.: “La scrivente difesa per il sig. conclude come da memoria integrativa depositata CP_1
telematicamente il giorno 11 maggio 2018 e comparsa di risposta ivi richiamata, da intendersi in questa sede integralmente riportata e trascritta. Chiede che la causa venga assunta in decisione con i termini di cui all'art 190 cpc”; conclusioni di cui alla memoria di costituzione: “Si chiede che l'Ill.mo Tribunale ogni contraria istanza ed eccezione disattesa voglia così provvedere /
Rigettare il ricorso e in via / RICONVENZIONALE / Dichiarare la separazione dei coniugi, anche con sentenza parziale, per fatto ascrivibile alla moglie. / Nulla statuire sulla casa coniugale in regime di comunione pro indiviso tra i coniugi stante l'assenza di figli con loro conviventi non economicamente autosufficienti / Nulla per il mantenimento della ricorrente atteso che il patrimonio di cui dispone il marito è in comune con la moglie. / Vittoria di spese competenze e onorari.”; conclusioni di cui alla memoria di costituzione per la fase dinanzi al G.I. depositata
l'11 maggio 2018: “Si insiste nelle conclusioni di cui alla comparsa, ferma la riserva di istanza di modifica all'esito della decisione della corte di appello”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. che non ha formulato osservazioni.
Va rilevato che nel corso del giudizio, parte resistente ha proposto reclamo in Corte di Appello avverso l'ordinanza presidenziale che aveva disposto a favore della ricorrente un assegno di mantenimento mensile di € 600,00 oltre rivalutazione Istat, (v. atto di reclamo in allegato alla memoria di costituzione per la fase dinanzi al G.I. di parte resistente depositata l'11 maggio 2018), reclamo rigettato, come dedotto da parte resistente nell'istanza che ha originato l'apertura del subprocedimento n. r.g. 1860/2017 sub 1 e documentato dalla nel sub-procedimento. Pt_1
Pagina 2 Si rileva, altresì, che il subprocedimento n. r.g. 1860/2017 sub 1 con cui parte resistente ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento per la ricorrente previsto a suo carico con ordinanza presidenziale è stato definito con provvedimento del G.I. del 15 maggio 2020 del seguente tenore:
“Ritenuto che il procedimento in oggetto debba essere deciso allo stato degli atti, e che solo nell'ambito del procedimento principale possano essere valutate le richieste di integrazione alla relazione della G.d. F. effettuata da parte resistente;
/ Rilevato che non è questa la sede per accertare eventuali distrazioni di denaro nell'ambito del conto cointestato;
/ Rilevato inoltre che le parti danno una versione discordante sulla percezione dei canoni di locazione: il ricorrente nel ricorso introduttivo evidenzia come era rimasto in essere il solo contratto di locazione con la
e che quest'ultima aveva autorizzato l'istituto bancario a pagare la relativa quota di CP_2
appartenenza alla salvo poi, in sede di prima udienza, dare atto che nelle more il contratto di Pt_1
locazione era cessato;
la resistente nella nota conclusiva insiste a rilevare come il ricorrente continui “a godere in maniera esclusiva dei beni immobili in comproprietà senza nulla riconoscere alla utilizzandoli per fini propri, anche quali sedi delle proprie attività economiche, e non ha Pt_1 mai regolarizzato i canoni”; / Rilevato che non è questa la sede per poter verificare se i frutti dei beni comuni siano effettivamente ripartiti in pari quota tra i coniugi;
/ Ritenuto altresì che pure ove la resistente non avesse le chiavi degli immobili in comproprietà, circostanza che rimane indimostrata in quanto contestata da parte ricorrente, la scelta della stessa di non attivare le iniziative giudiziarie nelle opportune sedi, è da ascrivere alla sua volontà e della stessa non può tenersi conto nel procedimento in esame;
/ Ritenuto ad ogni modo che è una sopravvenienza fattuale di cui debba tenersi conto il fatto che è agli atti l'autorizzazione da parte della a CP_2
pagare la quota di canone di relativa spettanza alla e quanto emerso in sede di prima udienza Pt_1
sulla cessazione del rapporto suddetto;
/ Ritenuto alla stregua di tutta la documentazione in atti e anche di quanto acclarato dalla G.d.F., tenendo conto del patrimonio immobiliare non in comunione delle parti, dei redditi e dei rapporti societari ed assicurativi evidenziati dalla CP_3 che sia congruo diminuire l'assegno di mantenimento a carico della resistente in € 300,00 a decorrere dal 12 novembre 2018. / Ritenuto in merito alla richiesta ex art. 156 c.c. formulata da parte resistente nella memoria di costituzione che la mancata reiterazione della stessa nella memoria depositata il 9 gennaio 2020, a cui solo ha fatto riferimento il procuratore di parte resistente nel precisare le conclusioni in sede di ultima udienza, debbano fare intendere l'istanza rinunciata;
/
P.Q.M.
/ Riduce l'assegno di mantenimento mensile a carico di e a CP_1 favore di in € 300,00, somma soggetta a rivalutazione Istat, con decorrenza dal 12 Parte_1
novembre 2018. / Spese al definitivo. / Latina, 15 maggio 2020”.
Pagina 3 La causa è stata istruita con assunzione di prove testimoniali ed indagine tributaria. All'udienza di precisazione delle conclusioni, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato come in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Va rilevato, preliminarmente, che, dal riesame di tutti gli atti di causa, si evince che non è corretto quanto riferito in sede di comparsa conclusionale da parte ricorrente e cioè che con “ricorso iscritto
a ruolo il 24 marzo del 2017 Rg. N. 1860/2023 la IG.ra conveniva presso l'intestato Parte_1
Tribunale il marito, IG. per ivi sentir dichiarare la separazione giudiziale tra loro CP_1 coniugi con addebito al resistente”.
Nello scarno ricorso introduttivo, pur avendo la ricorrente dedotto che era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi principalmente a causa del carattere del marito che da sempre avrebbe autonomamente gestito il patrimonio di entrambi e da tempo si era allontanato dalla ricorrente, che già quattro anni prima, per le asserite aggressioni verbali del marito si era rivolta al
Centro Donna Lilith, la ricorrente si è limitata a chiedere “Alla S.V.Ill.ma affinché, previa la comparizione personale dei coniugi Voglia dettare i provvedimenti provvisori autorizzando gli stessi a vivere separati;
Assegnare la casa coniugale alla IG.ra sino a quando la stessa non Pt_1
troverà altra ed idonea collocazione poiché è suo interesse non rimanere all'interno dell'abitazione; riconoscere alla IG.ra un assegno di mantenimento non inferiore ad euro Pt_1
1.000,00 oltre adeguamento ISTAT annuale.”
Costituendosi tempestivamente per la fase presidenziale, parte resistente ha contestato le allegazioni di parte ricorrente e ha formulato domanda di addebito della separazione alla moglie.
Ciononostante, parte ricorrente non ha depositato alcuna memoria integrativa, sicché è palese che parte ricorrente non abbia formulato alcuna domanda di addebito di separazione al resistente, non potendosi ritenere dalle allegazioni contenute nel corpo del ricorso introduttivo che le stesse siano sufficientemente specifiche e univoche per poter ritenere la domanda implicitamente formulata e desumibile dal tenore complessivo del ricorso.
1. SULLO STATUS.
Il matrimonio trova conferma nell'estratto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso in Latina (LT) in data 24 giugno 1973, trascritto al Reg. Atti di Matrimonio del suddetto Comune al n. 230, parte II, serie A, anno 1973, in regime di comunione dei beni.
Il fallito tentativo di conciliazione in sede presidenziale e le allegazioni di entrambe le parti inducono il Tribunale a ritenere che sussistano con evidenza i presupposti di legge per dichiarare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.p.c.
Pagina 4 Va pertanto pronunciata la separazione personale delle parti.
2. SULLA DOMANDA DI ADDEBITO FORMULATA DA PARTE RESISTENTE.
Il coniuge che intende chiedere l'addebito all'altro della separazione, ai sensi dell'art. 151 c.c., in base a orientamento ormai pacifico della Suprema Corte, del tutto condiviso da questo Collegio, ha l'onere di provare non solo l'esistenza di una violazione degli obblighi tra coniugi sorti dal matrimonio, ai sensi dell'art. 143 c.c., ma anche quella di uno stretto nesso di causalità tra tale violazione e l'elemento dell'intollerabilità della convivenza.
Ciò in generale per qualsiasi violazione degli obblighi, ivi compreso quello relativo all'assistenza morale e materiale al coniuge e ai figli (cfr., tra le molte, Cass. ord. n. 25966 del 2016, Cass. sent.
2059 del 2012, Cass. sent. 9074 del 2011, da ultimo Cass. ord. 3923 del 2018).
In sede di memoria di costituzione il resistente ha imputato la crisi del matrimonio alla ricorrente, rilevando che “da circa quattro o cinque anni la signora deciso di dedicarsi alla vita CP_4
mondana notturna con un gruppo di amici escludendone il marito. Ancora oggi è solita rientrare alle prime luci dell'alba e ormai da tempo rifiuta qualsiasi rapporto sessuale con il marito. Di recente è assente anche durante il giorno, non prepara più da mangiare, ed è totalmente assorbita dai corsi ballo e” dalle “feste che organizza anche in casa” (v. memoria di costituzione depositata il
29.11.2017, pag. 5). Ha sostenuto, inoltre, che la moglie aveva prosciugato il conto cointestato, facendolo andare in passivo, ragione per cui era stato chiuso su richiesta della (v. memoria di Pt_2
costituzione cit., pag 5).
In sede di comparsa conclusionale la difesa del resistente ha dedotto che parte ricorrente “ha dichiarato, in ricorso, di aver deciso autonomamente di allontanarsi dalla ex casa coniugale, mentre è rimasto indimostrato che lo abbia fatto per sottrarsi alle millantate violenze del marito, ovvero che l'unione tra i coniugi fosse già naufragata quanto la ricorrente si determinò ad andarsene” (v. comparsa conclusionale, pag. 7). Ciò non corrisponde al vero, la ricorrente nel ricorso introduttivo ha solo riferito che i coniugi non dormivano più nello stesso letto e che lei dormiva con la nipote. Nella memoria di costituzione depositata il 29.11.2017 da parte resistente, come sopra anticipato, il resistente non imputa affatto la crisi matrimoniale all'allontanamento dalla casa coniugale della ricorrente, che nemmeno cita, ma al fatto che da circa quattro o cinque anni la ricorrente facesse vita autonoma mondana e anche notturna con un gruppo di amici escludendo il marito, con il quale si rifiutava di intrattenere rapporti sessuali.
Solo in sede di udienza presidenziale, la ricorrente ha dichiarato di essersi allontanata dalla casa coniugale, asserendo di essere scappata per timore di violenze del marito.
Pertanto, non è in alcun modo condivisibile ritenere, come fa la difesa di parte resistente in sede di comparsa conclusionale, che la crisi del matrimonio sia da imputare all'allontanamento dalla casa
Pagina 5 coniugale della ricorrente, avvenuto quando quest'ultima già aveva depositato il ricorso di separazione e già da quattro o cinque anni, secondo quanto dedotto dal marito, conduceva vita autonoma.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che dall'istruttoria espletata, il resistente non abbia provato che la crisi matrimoniale sia da addebitare alla resistente. Il resistente (v. interrogatorio formale, cap. 3), ha dedotto che la moglie dal 2016 dormiva in stanza diversa dal marito per propria scelta, e tale circostanza è stata confermata, con valenza confessoria, dalla ricorrente. E tuttavia, dalle stesse allegazioni del marito contenute nella comparsa di costituzione depositata il 29.11.2017, si legge che l'allontanamento tra i coniugi era già iniziato da circa quattro o cinque anni, tanto che la ricorrente, sostanzialmente, conduceva una vita sociale autonoma.
Ebbene ritiene il Collegio che, sebbene dall'istruttoria espletata non possa ritenersi provato per il resistente abbia commesso agiti violenti, anche solo verbalmente, nei confronti della ricorrente, non essendo in tal senso idonea la deposizione testimoniale dei testi della ricorrente che non ha nemmeno allegato specifici episodi in cui sarebbero state commesse tali aggressioni;
nemmeno, dalla suddetta istruttoria, si ritiene che sia stata data prova del fatto che il matrimonio sia da addebitare alla ricorrente. Lo stesso figlio delle parti, , ha dedotto di non ricordare da Persona_1
quando i genitori non dormivano più insieme, riferendo che ciò accadeva da diversi anni;
lo stesso ha riferito che la madre uscisse spesso, anche di sera, ma ciò non può, di per sé, essere considerato motivo di addebito.
Il figlio ha riferito di aver fatto un viaggio con la madre, la fidanzata dell'epoca, con la sorella e i nipotini, prima del 2013, e non appare irrilevante che già all'epoca il resistente non viene menzionato. Appare, pertanto verosimile, che il rapporto tra le parti si sia progressivamente deteriorato e i coniugi si siano sempre più allontanati, senza, tuttavia, che possa ritenersi che la crisi matrimoniale sia in nesso di causalità con specifiche condotte poste in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio da parte della ricorrente. Anche le questioni economiche che si addebitano reciprocamente le parti in relazione ai beni in comunione paiono la conseguenza e non la causa della crisi matrimoniale.
La domanda di addebito del resistente, dunque, va rigettata in quanto non provata.
3. SULLA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE FORMULATA
DA PARTE RICORRENTE.
La domanda è inammissibile atteso che presupposto indefettibile per tale provvedimento è la convivenza con prole minorenne o maggiorenne non economicamente autosufficiente (v. tra le molte Cass. ord. 772 del 2018), mentre, nel caso di specie, è pacifico inter partes che i figli delle parti siano entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Pagina 6
4. SULLA DOMANDA DI ASSEGNO DI MANTENIMENTO FORMULATA DA PARTE
RICORRENTE.
Per quanto attiene alla richiesta di assegno di mantenimento formulata da parte della ricorrente, come noto l'art. 156 c.c., stabilisce, a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al proprio mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità della somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'articolo sopra citato va interpretato considerando che la separazione personale ha solo l'effetto di sospendere gli obblighi di natura personale, quale quello di fedeltà, convivenza e collaborazione, mentre permane il vincolo coniugale, così come l'obbligo di assistenza materiale, sicché l'assegno di mantenimento in sede di separazione ha natura del tutto differente da quello divorzile, e i “redditi adeguati” summenzionati, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (cfr. Cass. sent. 28938 del 2017). Pure bisogna tenere presente che, per utilizzare le parole della Suprema Corte, “Se è vero che nella separazione personale i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Cass. n. 12196/2017), è anche vero che la prova della ricorrenza dei presupposti dell'assegno incombe su chi chiede il mantenimento (v., tra le tante, Cass. n. 1691/1987) e che tale prova ha ad oggetto anche
l'incolpevolezza del coniuge richiedente.” (Cass. ord. n. 6886 del 2018), sicché nel caso di specie la
Cassazione non ha riconosciuto il diritto all'assegno ad un coniuge disoccupato che non si era attivato doverosamente per reperire un'occupazione confacente alle sue attitudini.
Al fine di avere adeguata contezza delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti è stata svolta, come anticipato, indagine tributaria.
Da quanto prodotto e allegato dalla G.d.F è emerso, per quel che più rileva, che parte ricorrente risulta aver percepito nel 2016 un reddito imponibile di € 8.040,00 con imposta netta di € 1.849,00; nel 2017 un reddito imponibile di € 8.056,00 con imposta netta di € 1.811,00 e nel 2018 un reddito imponibile di € 6.488,00 con imposta netta pari a 1.273,00. Dall'indagine è emerso che la suddetta è proprietaria, oltre agli immobili in regime di comunione dei beni con il resistente, per 30/12960 di due immobili siti in Ragusa, l'uno categoria F/2, l'altra categoria A/7 e consistenza 5 vani e di due terreni siti in Ragusa (classamento: seminativo irriguo) di 16 are e 20 ca e 17 are e 8 ca;
risultano a suo nome due atti di compravendita, uno del 20 settembre 2017, in qualità di dante causa insieme ad altri tre soggetti, con valore dichiarato del fabbricato di € 2.029,00 e prezzo valor di € 5.000,00 e l'altro del 12 settembre 2019, in qualità di avente causa, valore dichiarato € 57.102,00 e prezzo
Pagina 7 valore di € 170.000,00; è proprietaria di un veicolo Renault Clio acquistato nuovo nel 2006 dal valore dichiarato di € 16.000,00; ha stipulato, per quel che maggiormente interessa, diverse polizze assicurative, ramo vita con componente finanziaria e altre polizze assicurative come quella per responsabilità civile generale e per infortuni;
risultano premi versati per la polizza di responsabilità civile autoveicoli terrestri stipulata nel 2014, senza componente finanziari, per cui risulta, relativamente al 2016, un premio versato di € 657,00, con durata del contratto di un anno;
per una polizza assicurativa accesa nel 2016 per responsabilità civile generale, senza componente finanziaria, risultano versati premi di € 123,00 nel 2016, nel 2017, nel 2018; risulta aver versato nel
2018 un premio di € 120,00 per una polizza decennale accesa nel 2018 per infortuni, senza componenti finanziaria, con 77 euro detraibili per rischio di morte o invalidità permanente.
Dalla comunicazione proveniente da datata 24 giugno 2019 la ricorrente risulta Controparte_5
aver stipulato una polizza vita a tariffa di assicurazione mista con capitale rivalutabile a premi ricorrenti e premi unici aggiuntivi collegata eventualmente a fondi interni, emessa con decorrenza dal 6 luglio 2016 e con scadenza al 6 luglio 2026, i cui premi complessivamente versati risultavano a quella data pari a € 17.068,60 e il cui valore di riscatto, a quella data, era pari a € 15.417,90 lordi, nonché una polizza vita a tariffa di assicurazione a vita intera con capitale rivalutabile a premio unico e premi unici aggiuntivi emessa con decorrenza dal 27 novembre 2014 e liquidata per riscatto il 17 ottobre 2017 per l'importo netto di € 2.348,78; sempre con risulta aver Controparte_5
contratto anche una polizza vita a tariffa di assicurazione a vita a premio unico e premi unici aggiuntivi emessa con decorrenza 30 marzo 2015 e liquidata per riscatto in data 6 maggio 2019 per l'importo netto di € 61.147,47.
La ricorrente intrattiene dei rapporti con l'Istituto Monte dei Paschi di Siena, presso la quale ha acceso una carta di debito Nuova Geca MasterCard Platinum utilizzata per pagamenti vari come da documentazione allegata dalla cui movimentazione prodotta non risultano elementi significativi. La ricorrente è titolare presso di un rapporto di conto corrente aperto il 1° settembre 2014 CP_6
e di un deposito valori aperto in pari data;
dall'esame della documentazione inerente al conto corrente suindicato, avente saldo al 31 marzo 2019 pari a € 16.227, risultano entrate derivanti da operazioni di investimento e da riscatto di polizze assicurative: a titolo esemplificativo, in data 5 dicembre 2016 risulta un accredito per rimborso di fondi comuni per € 9.945,55 e liquidazione per riscatto parziale della polizza contratta con n. 0307 43986 per € 7.000,00 in Controparte_5
data 18 maggio 2017, nonché ulteriori accrediti in entrata per riscatto di polizze o rimborso di fondi comuni, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un accredito di € 2.348,78 da Controparte_5 in data 18 ottobre 2017, un accredito di € 9.917,09 in data 20 ottobre 2017 per rimborso fondi
[...] comuni Arca, un accredito di € 6.945,23 in data 21 dicembre 2017 per rimborso fondi comuni
Pagina 8 Arca;
€ 4.973,54 in data 9 marzo 2018 per rimborso fondi comuni Arca, € 4.853,77 in data 19 aprile
2018 per rimborso fondi comuni Arca;
risultano, pure, in data 22 settembre 2017 un versamento di assegni per € 2.500,00 e in data 10 novembre 2017 un bonifico in entrata da parte di Parte_3 di € 7.500,00 a titolo di legato;
infine, risultano in data 27 novembre 2018 un bonifico in
[...] entrata di € 12.354,45 da parte di Eurovita spa con causale “scadenza capitale”; in data 14 dicembre
2018 un accredito per versamento assegni fuori piazza e titoli postali per € 14.460,00, in data 13 febbraio 2019 risulta un'entrata di € 8.026,41, da in data 4 marzo 2019 risulta Controparte_7 un'entrata di € 9.997,63 da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena in esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Latina del 4 febbraio 2019, in data 30 aprile 2019 risulta un bonifico estero in entrata di € 19.850,00 da parte di AW and Company Adjusters. Con riferimento al deposito valori risultano al 31 marzo 2019 titoli del controvalore totale di € 59.994,19; è titolare presso
[...]
di un buono postale emesso il 27 settembre 2011 del valore di 500,000; di un rapporto CP_7
nominativo ordinario acceso il 26 aprile 2002, di una polizza ramo vita accesa il 16 aprile 2013 e di una polizza assicurativa accesa l'8 agosto 2016; quanto al rapporto nominativo ordinario, dall'esame della documentazione allegata, risulta in data 12 gennaio 2016 un saldo di € 5.030,46 e saldo finale al 15 marzo 2019 pari a € 213,75, eroso sino a tale importo da una serie di prelievi resi possibili da varie entrate, tra cui l'entrata avvenuta in data 2 agosto 2016 di € 7.897,79 per rimborso polizze vita ed entrata avvenuta in data 24 luglio 2018 per rimborso polizze danni di € 800,00.
Dall'indagine effettuata risulta che la ricorrente ha sottoscritto delle quote di fondi comuni di investimento con Arca, in particolare il suddetto rapporto, all'ultimo “valore quota disponibile” all'11 giugno 2019, presentava un saldo pari a € 65.148,47; ha sottoscritto e rimborsato, insieme a e , quote di fondi comuni di investimento, rapporto che all'ultimo Parte_4 Parte_5
“valore quota disponibile” all'11 giugno 2019 ha un saldo pari a 0; ha posto in essere, infine, investimenti per l'importo lordo di € 2.500,00 ciascuno in data 11 marzo 2019 nei Fondi Etica
Azionario ed Etica Bilanciato con saldo, alla data del 6 giugno 2019, di € 2.504,58 per il Fondo
Etica Azionario e di € 2.509,86 per il Fondo Etica Bilanciato;
ha posto in essere, altresì, in data 24 maggio 2019 due investimenti di € 20.000,00 lordi ciascuno nei Fondi Etica Obbligazionario Misto ed Etica Rendita Bilanciata con saldo, alla data del 6 giugno 2019, di € 20.053,07 per il Fondo Etica
Obbligazionario Misto e di € 20.024,99 per il Fondo Etica Rendita Bilanciata.
Va rilevato che la ricorrente ha prodotto un contratto di locazione da lei stipulato n.q. di conduttore da cui risulta un canone mensile di 650,00 di cui, tuttavia, non risulta documentata la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, e difatti, non risulta dalla relazione d'indagine prodotta tra gli atti registrati (v all. 10, alla relazione depositata il 10 dicembre 2019). Ad ogni modo, come sopra
Pagina 9 rilevato, la ricorrente risulta aver acquistato in corso di giudizio, come avente causa, un immobile il
2 settembre 2019 per il prezzo di € 170.000,00.
La ricorrente risulta aver ceduto un'azienda con affitto/comodato e aver ceduto con compravendita due aziende (v. all. 15 a prima relazione depositata dalla G.d.F), ma si tratta di trasferimenti risalenti avvenuti, rispettivamente nel 2000, nel 2001 e nel 2002 e dunque irrilevanti ai fini della presente causa.
Per quanto riguarda, invece, il resistente, risulta che per l'anno d'imposta 2016 ha CP_1
dichiarato un reddito imponibile di € 8.040,00 con imposta netta pari a 1.849,00; per l'anno d'imposta 2017 un reddito imponibile di € 13.598,00 con imposta netta pari a 2.175,00; per l'anno d'imposta 2018 un reddito imponibile di € 13.959,00 con imposta netta pari a 1.827,00. Il resistente, poi, risulta comproprietario in regime di comunione dei beni di quattro immobili siti in Latina, rispettivamente categoria A/7 e consistenza 6 vani, categoria A/7 e consistenza 6 vani, categoria C/6
e consistenza 38 mq, categoria A/7 e consistenza 14 vani;
risulta proprietario per 500/1000 di due immobili siti in Latina, entrambi categoria F/3, in corso di costruzione;
risulta titolare di altri diritti reali su otto immobili siti in Latina rispettivamente categoria C/2 e consistenza 7 mq, categoria C/1
e consistenza 125 mq, categoria C/1 e consistenza 156 mq, categoria C/1 e consistenza 29 mq, categoria C/1 e consistenza 148 mq, di tre immobili ciascuno categoria A/4 con consistenza 3,5 vani;
risulta proprietario per 6/144 di cinque immobili (quota indicata come in “regime di separazione dei beni”, benché le parti fossero in comunione) siti in Latina rispettivamente categoria
C/2 e consistenza 36 mq, categoria A/4 e consistenza 2,5 vani, categoria C/2 e consistenza 94 mq, categoria A/5 e consistenza 2 vani, categoria A/3 e consistenza 9,5 vani. Il resistente risulta altresì proprietario per 6/144 “in regime di separazione dei beni” di un terreno sito in Latina, con classamento orto irriguo di 2 are;
per un mezzo di otto terreni siti in Latina;
uno con classamento bosco ceduo di 1 ara e 40 ca, un altro con classamento seminativo arboreo di 2 are e 10 ca;
uno con classamento seminativo di 1 ara e 35 ca, uno con classamento frutteto di 2 ha, 23 are e 39 ca, uno con classamento seminativo di 2 are 60 ca;
un altro con classamento seminativo di 4 are e 37 ca, un altro con classamento seminativo e 20 are e 29 ca, un altro con classamento seminativo con 4 are e
80 ca;
risulta proprietario della quota di un quarto di tre terreni siti in Latina in comunione dei beni;
uno con classamento seminativo arboreo di 80 ca, un altro con classamento seminativo di 15 are e
20 ca, l'ultimo con classamento seminativo di 34 are;
risulta proprietario, infine, di un terreno sito a
Sermoneta con classamento a seminativo di 84 are e 15 ca.
Risulta proprietario di una berlina Alfa Romeo immatricolata nel 1975 e acquistata nel 2013 dal valore dichiarato di € 100,00 e di una berlina Mercedes Classe C immatricolata nel 2007 e acquistata nel 2009 per un valore dichiarato di € 29.300,00; risultano registrati a nome del
Pagina 10 resistente: un negozio di costituzione di associazione ed ente senza conferimenti in data 28 dicembre 2018, in qualità di dante causa insieme ad altri sette soggetti, con valore dichiarato e prezzo valore pari a 0; un negozio di conferimento per costituzione della piena proprietà di denaro, in data 7 agosto 2019, in qualità di dante causa insieme ad altri cinque soggetti, per un valore dichiarato € 50.000,00 e prezzo valore pari a 0; un negozio di conferimento per costituzione della piena proprietà di denaro, in data 4 settembre 2019, in qualità di dante causa insieme ad altro soggetto giuridico, con valore dichiarato € 20.000,00 e prezzo valore pari a 0; un contratto di comodato, in qualità di dante causa, del 14 settembre 2018; un atto di compravendita del 16 maggio
2018, in qualità di avente causa insieme ad altri diciassette soggetti, valore dichiarato € 6.639,50; ha stipulato, per quel che più interessa, diverse polizze assicurative ramo vita con componente finanziaria e altre polizze assicurative come quella per responsabilità civile generale, infortuni e malattia;
in particolare risultano premi versati nel 2016 di € 1445,00 (con premio detraibile in caso di morte o invalidità permanente di € 382,00) e nel 2017 di € 1.486,00 per una polizza assicurativa ramo vita accesa nel 2003 con componente finanziaria dalla durata di quindici anni;
risulta versato nel 2016 un premio di € 13.812,00 e nel 2017 di € 7.227,00 per una polizza assicurativa malattia senza componenti finanziarie accesa nel 2008 con durata decennale;
risulta versato nel 2016 un premio di € 2.264,00 e di € 1.132 nel 2017 per la polizza assicurativa infortuni senza componenti finanziari stipulata nel 2009 dalla durata di dieci anni;
un premio versato nel 2016 di € 1.406,00, nel
2017 di € 703,00 e nel 2018 di € 703,00 per una polizza assicurativa accesa nel 2012 per “altri danni ai beni” dalla durata contrattuale di undici anni;
risulta un premio versato nel 2016 di €
840,00, nel 2017 di € 864,00 e nel 2018 si rinvengono due comunicazioni di premi pagati, ciascuna per l'importo di € 438,00, per una polizza assicurativa di responsabilità civile autoveicoli terrestri accesa nel 2014 e dalla durata di un anno;
nel 2016 risulta versato un premio assicurativo di €
100.010,00 e nel 2018 un premio versato di € 149.554,00 per una polizza assicurativa ramo vita con componente finanziaria accesa nel 2016 dalla durata di novantanove anni e che risulta ceduta il
16.10.2018; un premio versato nel 2017 di € 2.500,00 per una polizza assicurativa stipulata nel
2017 per malattia senza componenti finanziaria dalla durata di cinque anni;
un premio versato nel
2017 di € 1.015,00 e un premio versato nel 2018 di € 3.542,00 per una polizza assicurativa malattie senza componente finanziaria stipulata nel 2017 dalla durata di 5 anni;
risulta versato nel 2018 un premio di € 130.000,00 per una polizza assicurativa ramo vita con componente finanziaria accesa nel 2008 dalla durata di novantanove anni;
risulta versato un premio di € 5.010,00 nel 2018 per una polizza ramo vita con componente finanziaria accesa nel 2018; un premio versato nel 2018 di €
1.355,00 per una polizza infortuni senza componente finanziaria accesa nel 2018; un premio
Pagina 11 versato di € 4.800,00 nel 2018 per una polizza malattie stipulata nel 2018 dalla durata di cinque anni.
Dalla comunicazione datata 24 giugno 2019 proveniente da risulta aver stipulato Controparte_5
una polizza vita a tariffa di assicurazione mista con capitale rivalutabile a premi ricorrenti emessa con decorrenza 26 gennaio 2018 i cui premi versati ammontano a € 5.010,00 e che, alla data della comunicazione, non aveva maturato alcun valore di riscatto perché non erano state versate le tre annualità di premio contrattualmente previste;
risulta aver stipulato con anche Controparte_5
una polizza vita a tariffa di assicurazione mista a premi unici e a premi ricorrenti collegata alle gestioni patrimoniali Euroforte ed Euroforte Re emessa con decorrenza 21 marzo 2008 e liquidata per riscatto in data 17 gennaio 2018 per l'importo netto di € 36.553,61; nonché di una polizza vita a tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale costante e a premio annuo emessa con decorrenza 27 gennaio 2009 e non più in vigore essendo stato interrotto il pagamento dei premi;
risulta, infine, solamente assicurato e non contraente della polizza prodotto VALORE FUTURO giornaliero, polizza vita a tariffa di assicurazione a vita intera a premio unico e premi unici aggiuntivi con capitale in parte rivalutabile e in parte collegato a Oicr esterni, emessa con decorrenza dal 26 gennaio 2018 e con contraente il RO
, il cui valore di riscatto alla data del 24 giugno 2019 è pari a € 255.552,15 lordi e polizza vita
[...]
a tariffa di assicurazione a vita intera a premi unici emessa con decorrenza dal 6 maggio 2008 con Co contraente Na. L. C. Comitato Provinciale di Roma il cui valore di riscatto alla data del 24 giugno 2019 è pari a € 221.814,09 lordi;
dalla risposta pervenuta da Controparte_10
risulta altresì accesa a nome del resistente la polizza n. 2136925 Multiramo Tariffa IM18 con
[...] valore lordo al 19 settembre 2019 di € 82.232,513; risulta titolare di rapporti di varia natura (conto corrente, prodotti assicurativi, titoli, depositi a risparmio nominativi) con l'Istituto Monte dei Paschi di Siena, sia in proprio, sia in qualità di legale rappresentante del Controparte_11
Roma, della della Controparte_12 Controparte_13
e del CP;
dall'esame della
[...] RO
documentazione inerente al rapporto di conto corrente cointestato con la ricorrente acceso presso
Contr
estinto in data 30 ottobre 2017, risultano, per quel che più rileva, vari accrediti per rimborso da parte della al resistente, nonché un'operazione di versamento contanti per € 10.000,00 in CP_2
data 22 febbraio 2017, su tale conto risultano gli accrediti per il pagamento del canone di locazione di € 1.310,40 da parte di e da aprile 2016 i canoni di € 800,00 (per due mensilità) da parte di CP_2
(contratto di locazione che risulta terminato il 24.12.2017) e in data 7 aprile Parte_6
2016 un accredito di € 8.600,00 da per liquidazione riscatto parziale, sul conto Controparte_5
risultano versati anche degli assegni;
il resistente risulta titolare presso di un Controparte_7
Pagina 12 rapporto di conto corrente acceso il 3 marzo 2017, dalla cui documentazione allegata risulta un saldo al 30 giugno 2019 pari a € 1.396,36, sul quale viene accreditata la pensione pari a € 578,17 mensili e bonifici in entrata da parte della prima di € 1.310,40, Controparte_12 poi di € 655,20 mensili, (gli importi del canone di locazione convogliato su tale conto corrente postale, successivamente accreditato sul conto solo per la metà dell'importo spettante al resistente, anche se, successivamente, come pacifico inter partes e dichiarato personalmente dalla stessa Pt_1 all'udienza del 29 gennaio 2019 nell'ambito del sub-procedimento, tale contratto è scaduto e non è stato rinnovato;
peraltro il contratto non risulta tra gli atti registrati presso l'Agenza delle Entrate dall'indagine effettuata dalla G.d.F., v all. 10, alla relazione depositata il 10 dicembre 2019) e pagamenti per rimborso spese da parte della degni di CP_12 Controparte_12 menzione sono gli accrediti di € 3.300,00 e di € 15.150,00, entrambi avvenuti in data 13 luglio 2017
e di € 1.403,10 in data 25 luglio 2017 da parte di . Il resistente è titolare presso Controparte_5
l'Istituto BNL di una carta di debito accesa il 19 dicembre 2016.
Va considerato che il resistente dalla relazione della G.d.f. risulta aver ricoperto in passato una carica societaria presso otto imprese, mentre risulta ancora amministratore unico e socio unico di avente ad oggetto la locazione immobiliare di beni propri o Controparte_13
in leasing, nonché Amministratore Unico di avente ad oggetto confezioni di CP_14
abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari. Detiene partecipazioni sociali in quattro società, in particolare il 100% del capitale di il 15% di Controparte_13
il 15% di che tuttavia risulta CP_15 Controparte_16
inattiva, il 10% di che risulta inattiva. Controparte_17
Il resistente ha rivestito e riveste anche molte cariche di rappresentante legale di enti non societari;
in particolare, soffermandosi sui rapporti non cessati, dalla relazione della risulta CP_3
rappresentante della rappresentante legale del Controparte_12
, del Comitato Provinciale Fenalc di Roma;
RO
Con riguardo alla F E N A L C. come da integrazione della Controparte_12
G.D.F. depositata il 31 agosto 2023, risulta che detto ente è iscritto al Registro Unico Nazionale del
Terzo Settore sicché, come già rilevato dal G.I. con ordinanza del 6 novembre 2021, “deve ritenersi che ove si faccia riferimento a rapporti intestati ad associazioni di cui lo è CP_1
Presidente/rappresentante legale, tali enti possono essere ricondotti allo solo ove CP_1 associazioni non riconosciute, e ciò in virtù del fatto che ai sensi dell'art. 38 c.c, si tratta di enti non dotati di perfetta autonomia patrimoniale con il rappresentante legale, mentre tale presupposto non è ravvisabile ove l'associazione sia riconosciuta ed iscritta nel Registro delle persone giuridiche tenuto dalla prefettura”, ne consegue che non rilevano ai fini del presente giudizio gli
Pagina 13 estratti conto dei conti correnti intestati alla su cui il resistente è delegato a operare CP_2
prodotti dalla e i rapporti finanziari stipulati da . CP_3 CP_2
Con riferimento alla la su richiesta di integrazione del G.I., Controparte_18 CP_3
ha fatto pervenire documentazione inerente alle operazioni di investimento effettuate dalla suddetta società e riconducibili al resistente: in particolare risulta aver sottoscritto quote di fondi comuni d'investimento di da cui risultano i rimborsi alla società; ancora, è stata allegata CP_19
documentazione da cui risulta che la ha sottoscritto in data 24 Controparte_18 gennaio 2018 quote di fondi comuni Arca per l'importo netto di € 29.996,50, rimborsate in data 22 maggio 2018 per l'importo netto di € 29.594,03; infine, è stata allegata la documentazione bancaria relativa al conto corrente di corrispondenza intestato a detta società 000000000013079 con saldo al
1° giugno 2016 di € 2.697,61 e saldo finale al 20.11.2018 di € 4.390,11, dalla cui lettura risultano, per quel che più rileva, operazioni di versamento di denaro contante e, in data 2 gennaio 2018, un'entrata di € 390.140,98; risultano, altresì, operazioni di investimento per importi di rilevante valore (solo il 26 gennaio 2018 risultano due uscite complessive di € 50.000,00: un'uscita di €
30.000,00 per la sottoscrizione dei fondi di quote comuni Arca e di € 20.000,00 per la sottoscrizione dei fondi di quote comuni di cui si è detto sopra); risultano due addebiti per assegni di CP_19 rilevante importo in data 31 gennaio 2018: di € 108.000,00 e di € 140.000,00; il 24 maggio 2018 risulta in entrata l'accredito di € 29.594,03 per rimborso quote Arca;
risulta, infine, in data 23 ottobre 2018 un bonifico in uscita di € 41.004,00 in favore del resistente a titolo di restituzione finanziamento socio. Dalla lettura della documentazione inerente all'altro conto corrente di corrispondenza intestato alla citata società (quello n. 000000000014665 con saldo iniziale al
25.10.2018 pari a 0 e saldo finale al 30.09.2019 di € 17.093,75), risultano movimentazioni in entrata e in uscita rilevanti, con rimborsi di strumenti finanziari e sottoscrizioni di nuovi investimenti (v. ad. es. uscita di € 80.000,00 per sottoscrizione di polizza il 12.11.2018); risultano anche entrate come quelle per canoni di affitto di € 1.300,00 mensili corrisposti da per pagamento affitti CP_2
ICOS s.r.l. e. ancora, entrate di € 15.000,00 e € 60.000,00 a titolo di restituzione anticipazione;
la risulta, altresì, titolare di una polizza assicurativa, accesa il Controparte_13
5 novembre 2018, polizza InvestiMix n. 2136924 con beneficiari i figli e CP_20 CP_21
dall'importo iniziale di € 80.000,00, emessa il 12 novembre 2018, nonché titolare di altra polizza assicurativa CP_10
Il resistente, in proprio, risulta, altresì titolare di una polizza assicurativa, accesa il 25 ottobre 2018, polizza InvestiMix n. 2133794 con beneficiari i figli e dall'importo CP_20 CP_21 iniziale di € 40.000,00.
Pagina 14 Va rilevato che da quanto allegato da entrambe le parti è pendente presso il Tribunale di Latina una causa per la divisione degli immobili in comunione.
Rileva il Tribunale che dalle allegazioni e dalla documentazione in atti, si evince come la ricorrente abbia, durante il matrimonio, goduto di un alto tenore di vita, per cui, pure in assenza di attività lavorativa, è riuscita a maturare crediti rilevanti per l'attività locativa e a effettuare notevoli investimenti, di cui ha potuto trarre i frutti. Dalla disamina effettuata sulle indagini espletate nel corso del lungo procedimento, è emerso che la ricorrente non si trovi affatto in una situazione di difficoltà economica, e tuttavia è innegabile che lo si trovi in una situazione economica CP_1 migliore, anche considerata l'attività imprenditoriale esercitata e la pensione mensile goduta.
D'altro canto, la ricorrente non è certamente in giovane età, essendo nata il [...], sicché già al momento dell'introduzione del ricorso, il 24 marzo 2017, aveva sessantaquattro anni.
E' notorio che per una donna di tale età è oltremodo difficile accostarsi a una attività lavorativa regolare e dignitosa.
Ritiene pertanto il Collegio, alla luce di tutta la documentazione prodotta, considerata anche la causa pendente per la divisione della comunione legale, che sia congruo confermare per il periodo decorrente dalla domanda sino al mese di novembre 2018, l'assegno a carico dello e da Per_1 versare alla ricorrente a titolo di mantenimento, entro il 5 di ogni mese, di € 600,00, con adeguamento annuale Istat;
e con decorrenza dal mese di dicembre 2018, di aumentare (rispetto all'assegno di € 300,00 come statuito all'esito del sub-procedimento) l'assegno di mantenimento, alla luce delle integrazioni della G.d.F. pervenute, ad € 400,00, oltre rivalutazione annuale Istat.
5. SULLA DOMANDA DI IMPORRE LE IMPOSTE FISCALI A CARICO DEL SOLO
SPELDA.
Non è questa la sede, come già rilevato, per le contestazioni relative al godimento degli immobili in comunione legale. In ogni caso la domanda è palesemente inammissibile, non rientrando nelle facoltà del Tribunale adito quanto richiesto.
6. SULLE SPESE DI LITE.
Stante la soccombenza reciproca tra le parti, si ritiene congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 1860 del 2017, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Pronuncia la separazione personale di e che hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio con rito religioso in Latina (LT) in data 24 giugno 1973, trascritto al Reg. Atti di Matrimonio del suddetto comune al n. 230, parte II, serie A, anno 1973, in regime di comunione dei beni.
Pagina 15 2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Latina (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Rigetta la domanda di addebito formulata da parte resistente.
4. Rileva l'inammissibilità della domanda di assegnazione della casa coniugale.
5. Dispone che per il periodo decorrente dalla domanda sino al mese di novembre 2018, l'obbligo a carico dello di versare alla ricorrente entro il 5 di ogni mese la somma di € 600,00 con Per_1
adeguamento annuale Istat e che, con decorrenza dal mese di dicembre 2018, il resistente sia obbligato a versare alla ricorrente la somma di € 400,00, oltre rivalutazione annuale Istat.
6. Rileva l'inammissibilità della domanda inerente alle imposte.
7. Compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Latina (LT) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 2 maggio 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti.
Pagina 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1860 del 2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Maria Concetta Belli Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Latina (LT), via Amaseno, n. 36 e in
Roma, Via Farfa, n. 8, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Amleto Coronella CP_1 C.F._2
e dell'Avv. Rita Gabriella Videa ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in
Latina (LT), Via Pastrengo, 34, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni di parte ricorrente all'udienza di p.c. tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.: “Nel riportarsi a tutte le conclusioni depositate in atti che in tale atto si intendono riportate e trascritte, si rileva, anche negli accertamenti depositati, la movimentazione che il IG. fa con le CP_1
associazioni a lui connesse sono evidente esempio di una gestione personale del denaro anche ricavato dagli immobili di comune proprietà. La IG.ra , senza usufruire di alcun vantaggio Pt_1
dalla comproprietà si è vista solo arrivare le tasse imposte sugli immobili. Si insiste nelle rassegnate conclusioni .”; conclusioni di cui al ricorso introduttivo: “RICORRE / Alla S.V.Ill.ma
Pagina 1 affinché, previa la comparizione personale dei coniugi Voglia dettare i provvedimenti provvisori autorizzando gli stessi a vivere separati;
/ Assegnare la casa coniugale alla IG.ra sino a Pt_1
quando la stessa non troverà altra ed idonea collocazione poiché è suo interesse non rimanere all'interno dell'abitazione; / riconoscere alla IG.ra un assegno di mantenimento non Pt_1 inferiore ad euro 1.000,00 oltre adeguamento ISTAT annuale:”; conclusioni di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.: “Si insiste dunque nella pronuncia della separazione giudiziale e nella richiesta di un assegno di mantenimento non inferiore ad euro 1.000,00 e che il Giudice
Voglia disporre che, causa il mancato godimento dei beni, le imposte fiscali siano ad esclusivo carico del IG. come il dovuto mantenimento.”; CP_1
Conclusioni di parte resistente all'udienza di p.c. tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.: “La scrivente difesa per il sig. conclude come da memoria integrativa depositata CP_1
telematicamente il giorno 11 maggio 2018 e comparsa di risposta ivi richiamata, da intendersi in questa sede integralmente riportata e trascritta. Chiede che la causa venga assunta in decisione con i termini di cui all'art 190 cpc”; conclusioni di cui alla memoria di costituzione: “Si chiede che l'Ill.mo Tribunale ogni contraria istanza ed eccezione disattesa voglia così provvedere /
Rigettare il ricorso e in via / RICONVENZIONALE / Dichiarare la separazione dei coniugi, anche con sentenza parziale, per fatto ascrivibile alla moglie. / Nulla statuire sulla casa coniugale in regime di comunione pro indiviso tra i coniugi stante l'assenza di figli con loro conviventi non economicamente autosufficienti / Nulla per il mantenimento della ricorrente atteso che il patrimonio di cui dispone il marito è in comune con la moglie. / Vittoria di spese competenze e onorari.”; conclusioni di cui alla memoria di costituzione per la fase dinanzi al G.I. depositata
l'11 maggio 2018: “Si insiste nelle conclusioni di cui alla comparsa, ferma la riserva di istanza di modifica all'esito della decisione della corte di appello”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. che non ha formulato osservazioni.
Va rilevato che nel corso del giudizio, parte resistente ha proposto reclamo in Corte di Appello avverso l'ordinanza presidenziale che aveva disposto a favore della ricorrente un assegno di mantenimento mensile di € 600,00 oltre rivalutazione Istat, (v. atto di reclamo in allegato alla memoria di costituzione per la fase dinanzi al G.I. di parte resistente depositata l'11 maggio 2018), reclamo rigettato, come dedotto da parte resistente nell'istanza che ha originato l'apertura del subprocedimento n. r.g. 1860/2017 sub 1 e documentato dalla nel sub-procedimento. Pt_1
Pagina 2 Si rileva, altresì, che il subprocedimento n. r.g. 1860/2017 sub 1 con cui parte resistente ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento per la ricorrente previsto a suo carico con ordinanza presidenziale è stato definito con provvedimento del G.I. del 15 maggio 2020 del seguente tenore:
“Ritenuto che il procedimento in oggetto debba essere deciso allo stato degli atti, e che solo nell'ambito del procedimento principale possano essere valutate le richieste di integrazione alla relazione della G.d. F. effettuata da parte resistente;
/ Rilevato che non è questa la sede per accertare eventuali distrazioni di denaro nell'ambito del conto cointestato;
/ Rilevato inoltre che le parti danno una versione discordante sulla percezione dei canoni di locazione: il ricorrente nel ricorso introduttivo evidenzia come era rimasto in essere il solo contratto di locazione con la
e che quest'ultima aveva autorizzato l'istituto bancario a pagare la relativa quota di CP_2
appartenenza alla salvo poi, in sede di prima udienza, dare atto che nelle more il contratto di Pt_1
locazione era cessato;
la resistente nella nota conclusiva insiste a rilevare come il ricorrente continui “a godere in maniera esclusiva dei beni immobili in comproprietà senza nulla riconoscere alla utilizzandoli per fini propri, anche quali sedi delle proprie attività economiche, e non ha Pt_1 mai regolarizzato i canoni”; / Rilevato che non è questa la sede per poter verificare se i frutti dei beni comuni siano effettivamente ripartiti in pari quota tra i coniugi;
/ Ritenuto altresì che pure ove la resistente non avesse le chiavi degli immobili in comproprietà, circostanza che rimane indimostrata in quanto contestata da parte ricorrente, la scelta della stessa di non attivare le iniziative giudiziarie nelle opportune sedi, è da ascrivere alla sua volontà e della stessa non può tenersi conto nel procedimento in esame;
/ Ritenuto ad ogni modo che è una sopravvenienza fattuale di cui debba tenersi conto il fatto che è agli atti l'autorizzazione da parte della a CP_2
pagare la quota di canone di relativa spettanza alla e quanto emerso in sede di prima udienza Pt_1
sulla cessazione del rapporto suddetto;
/ Ritenuto alla stregua di tutta la documentazione in atti e anche di quanto acclarato dalla G.d.F., tenendo conto del patrimonio immobiliare non in comunione delle parti, dei redditi e dei rapporti societari ed assicurativi evidenziati dalla CP_3 che sia congruo diminuire l'assegno di mantenimento a carico della resistente in € 300,00 a decorrere dal 12 novembre 2018. / Ritenuto in merito alla richiesta ex art. 156 c.c. formulata da parte resistente nella memoria di costituzione che la mancata reiterazione della stessa nella memoria depositata il 9 gennaio 2020, a cui solo ha fatto riferimento il procuratore di parte resistente nel precisare le conclusioni in sede di ultima udienza, debbano fare intendere l'istanza rinunciata;
/
P.Q.M.
/ Riduce l'assegno di mantenimento mensile a carico di e a CP_1 favore di in € 300,00, somma soggetta a rivalutazione Istat, con decorrenza dal 12 Parte_1
novembre 2018. / Spese al definitivo. / Latina, 15 maggio 2020”.
Pagina 3 La causa è stata istruita con assunzione di prove testimoniali ed indagine tributaria. All'udienza di precisazione delle conclusioni, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato come in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Va rilevato, preliminarmente, che, dal riesame di tutti gli atti di causa, si evince che non è corretto quanto riferito in sede di comparsa conclusionale da parte ricorrente e cioè che con “ricorso iscritto
a ruolo il 24 marzo del 2017 Rg. N. 1860/2023 la IG.ra conveniva presso l'intestato Parte_1
Tribunale il marito, IG. per ivi sentir dichiarare la separazione giudiziale tra loro CP_1 coniugi con addebito al resistente”.
Nello scarno ricorso introduttivo, pur avendo la ricorrente dedotto che era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi principalmente a causa del carattere del marito che da sempre avrebbe autonomamente gestito il patrimonio di entrambi e da tempo si era allontanato dalla ricorrente, che già quattro anni prima, per le asserite aggressioni verbali del marito si era rivolta al
Centro Donna Lilith, la ricorrente si è limitata a chiedere “Alla S.V.Ill.ma affinché, previa la comparizione personale dei coniugi Voglia dettare i provvedimenti provvisori autorizzando gli stessi a vivere separati;
Assegnare la casa coniugale alla IG.ra sino a quando la stessa non Pt_1
troverà altra ed idonea collocazione poiché è suo interesse non rimanere all'interno dell'abitazione; riconoscere alla IG.ra un assegno di mantenimento non inferiore ad euro Pt_1
1.000,00 oltre adeguamento ISTAT annuale.”
Costituendosi tempestivamente per la fase presidenziale, parte resistente ha contestato le allegazioni di parte ricorrente e ha formulato domanda di addebito della separazione alla moglie.
Ciononostante, parte ricorrente non ha depositato alcuna memoria integrativa, sicché è palese che parte ricorrente non abbia formulato alcuna domanda di addebito di separazione al resistente, non potendosi ritenere dalle allegazioni contenute nel corpo del ricorso introduttivo che le stesse siano sufficientemente specifiche e univoche per poter ritenere la domanda implicitamente formulata e desumibile dal tenore complessivo del ricorso.
1. SULLO STATUS.
Il matrimonio trova conferma nell'estratto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso in Latina (LT) in data 24 giugno 1973, trascritto al Reg. Atti di Matrimonio del suddetto Comune al n. 230, parte II, serie A, anno 1973, in regime di comunione dei beni.
Il fallito tentativo di conciliazione in sede presidenziale e le allegazioni di entrambe le parti inducono il Tribunale a ritenere che sussistano con evidenza i presupposti di legge per dichiarare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.p.c.
Pagina 4 Va pertanto pronunciata la separazione personale delle parti.
2. SULLA DOMANDA DI ADDEBITO FORMULATA DA PARTE RESISTENTE.
Il coniuge che intende chiedere l'addebito all'altro della separazione, ai sensi dell'art. 151 c.c., in base a orientamento ormai pacifico della Suprema Corte, del tutto condiviso da questo Collegio, ha l'onere di provare non solo l'esistenza di una violazione degli obblighi tra coniugi sorti dal matrimonio, ai sensi dell'art. 143 c.c., ma anche quella di uno stretto nesso di causalità tra tale violazione e l'elemento dell'intollerabilità della convivenza.
Ciò in generale per qualsiasi violazione degli obblighi, ivi compreso quello relativo all'assistenza morale e materiale al coniuge e ai figli (cfr., tra le molte, Cass. ord. n. 25966 del 2016, Cass. sent.
2059 del 2012, Cass. sent. 9074 del 2011, da ultimo Cass. ord. 3923 del 2018).
In sede di memoria di costituzione il resistente ha imputato la crisi del matrimonio alla ricorrente, rilevando che “da circa quattro o cinque anni la signora deciso di dedicarsi alla vita CP_4
mondana notturna con un gruppo di amici escludendone il marito. Ancora oggi è solita rientrare alle prime luci dell'alba e ormai da tempo rifiuta qualsiasi rapporto sessuale con il marito. Di recente è assente anche durante il giorno, non prepara più da mangiare, ed è totalmente assorbita dai corsi ballo e” dalle “feste che organizza anche in casa” (v. memoria di costituzione depositata il
29.11.2017, pag. 5). Ha sostenuto, inoltre, che la moglie aveva prosciugato il conto cointestato, facendolo andare in passivo, ragione per cui era stato chiuso su richiesta della (v. memoria di Pt_2
costituzione cit., pag 5).
In sede di comparsa conclusionale la difesa del resistente ha dedotto che parte ricorrente “ha dichiarato, in ricorso, di aver deciso autonomamente di allontanarsi dalla ex casa coniugale, mentre è rimasto indimostrato che lo abbia fatto per sottrarsi alle millantate violenze del marito, ovvero che l'unione tra i coniugi fosse già naufragata quanto la ricorrente si determinò ad andarsene” (v. comparsa conclusionale, pag. 7). Ciò non corrisponde al vero, la ricorrente nel ricorso introduttivo ha solo riferito che i coniugi non dormivano più nello stesso letto e che lei dormiva con la nipote. Nella memoria di costituzione depositata il 29.11.2017 da parte resistente, come sopra anticipato, il resistente non imputa affatto la crisi matrimoniale all'allontanamento dalla casa coniugale della ricorrente, che nemmeno cita, ma al fatto che da circa quattro o cinque anni la ricorrente facesse vita autonoma mondana e anche notturna con un gruppo di amici escludendo il marito, con il quale si rifiutava di intrattenere rapporti sessuali.
Solo in sede di udienza presidenziale, la ricorrente ha dichiarato di essersi allontanata dalla casa coniugale, asserendo di essere scappata per timore di violenze del marito.
Pertanto, non è in alcun modo condivisibile ritenere, come fa la difesa di parte resistente in sede di comparsa conclusionale, che la crisi del matrimonio sia da imputare all'allontanamento dalla casa
Pagina 5 coniugale della ricorrente, avvenuto quando quest'ultima già aveva depositato il ricorso di separazione e già da quattro o cinque anni, secondo quanto dedotto dal marito, conduceva vita autonoma.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che dall'istruttoria espletata, il resistente non abbia provato che la crisi matrimoniale sia da addebitare alla resistente. Il resistente (v. interrogatorio formale, cap. 3), ha dedotto che la moglie dal 2016 dormiva in stanza diversa dal marito per propria scelta, e tale circostanza è stata confermata, con valenza confessoria, dalla ricorrente. E tuttavia, dalle stesse allegazioni del marito contenute nella comparsa di costituzione depositata il 29.11.2017, si legge che l'allontanamento tra i coniugi era già iniziato da circa quattro o cinque anni, tanto che la ricorrente, sostanzialmente, conduceva una vita sociale autonoma.
Ebbene ritiene il Collegio che, sebbene dall'istruttoria espletata non possa ritenersi provato per il resistente abbia commesso agiti violenti, anche solo verbalmente, nei confronti della ricorrente, non essendo in tal senso idonea la deposizione testimoniale dei testi della ricorrente che non ha nemmeno allegato specifici episodi in cui sarebbero state commesse tali aggressioni;
nemmeno, dalla suddetta istruttoria, si ritiene che sia stata data prova del fatto che il matrimonio sia da addebitare alla ricorrente. Lo stesso figlio delle parti, , ha dedotto di non ricordare da Persona_1
quando i genitori non dormivano più insieme, riferendo che ciò accadeva da diversi anni;
lo stesso ha riferito che la madre uscisse spesso, anche di sera, ma ciò non può, di per sé, essere considerato motivo di addebito.
Il figlio ha riferito di aver fatto un viaggio con la madre, la fidanzata dell'epoca, con la sorella e i nipotini, prima del 2013, e non appare irrilevante che già all'epoca il resistente non viene menzionato. Appare, pertanto verosimile, che il rapporto tra le parti si sia progressivamente deteriorato e i coniugi si siano sempre più allontanati, senza, tuttavia, che possa ritenersi che la crisi matrimoniale sia in nesso di causalità con specifiche condotte poste in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio da parte della ricorrente. Anche le questioni economiche che si addebitano reciprocamente le parti in relazione ai beni in comunione paiono la conseguenza e non la causa della crisi matrimoniale.
La domanda di addebito del resistente, dunque, va rigettata in quanto non provata.
3. SULLA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE FORMULATA
DA PARTE RICORRENTE.
La domanda è inammissibile atteso che presupposto indefettibile per tale provvedimento è la convivenza con prole minorenne o maggiorenne non economicamente autosufficiente (v. tra le molte Cass. ord. 772 del 2018), mentre, nel caso di specie, è pacifico inter partes che i figli delle parti siano entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Pagina 6
4. SULLA DOMANDA DI ASSEGNO DI MANTENIMENTO FORMULATA DA PARTE
RICORRENTE.
Per quanto attiene alla richiesta di assegno di mantenimento formulata da parte della ricorrente, come noto l'art. 156 c.c., stabilisce, a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al proprio mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità della somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'articolo sopra citato va interpretato considerando che la separazione personale ha solo l'effetto di sospendere gli obblighi di natura personale, quale quello di fedeltà, convivenza e collaborazione, mentre permane il vincolo coniugale, così come l'obbligo di assistenza materiale, sicché l'assegno di mantenimento in sede di separazione ha natura del tutto differente da quello divorzile, e i “redditi adeguati” summenzionati, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (cfr. Cass. sent. 28938 del 2017). Pure bisogna tenere presente che, per utilizzare le parole della Suprema Corte, “Se è vero che nella separazione personale i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Cass. n. 12196/2017), è anche vero che la prova della ricorrenza dei presupposti dell'assegno incombe su chi chiede il mantenimento (v., tra le tante, Cass. n. 1691/1987) e che tale prova ha ad oggetto anche
l'incolpevolezza del coniuge richiedente.” (Cass. ord. n. 6886 del 2018), sicché nel caso di specie la
Cassazione non ha riconosciuto il diritto all'assegno ad un coniuge disoccupato che non si era attivato doverosamente per reperire un'occupazione confacente alle sue attitudini.
Al fine di avere adeguata contezza delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti è stata svolta, come anticipato, indagine tributaria.
Da quanto prodotto e allegato dalla G.d.F è emerso, per quel che più rileva, che parte ricorrente risulta aver percepito nel 2016 un reddito imponibile di € 8.040,00 con imposta netta di € 1.849,00; nel 2017 un reddito imponibile di € 8.056,00 con imposta netta di € 1.811,00 e nel 2018 un reddito imponibile di € 6.488,00 con imposta netta pari a 1.273,00. Dall'indagine è emerso che la suddetta è proprietaria, oltre agli immobili in regime di comunione dei beni con il resistente, per 30/12960 di due immobili siti in Ragusa, l'uno categoria F/2, l'altra categoria A/7 e consistenza 5 vani e di due terreni siti in Ragusa (classamento: seminativo irriguo) di 16 are e 20 ca e 17 are e 8 ca;
risultano a suo nome due atti di compravendita, uno del 20 settembre 2017, in qualità di dante causa insieme ad altri tre soggetti, con valore dichiarato del fabbricato di € 2.029,00 e prezzo valor di € 5.000,00 e l'altro del 12 settembre 2019, in qualità di avente causa, valore dichiarato € 57.102,00 e prezzo
Pagina 7 valore di € 170.000,00; è proprietaria di un veicolo Renault Clio acquistato nuovo nel 2006 dal valore dichiarato di € 16.000,00; ha stipulato, per quel che maggiormente interessa, diverse polizze assicurative, ramo vita con componente finanziaria e altre polizze assicurative come quella per responsabilità civile generale e per infortuni;
risultano premi versati per la polizza di responsabilità civile autoveicoli terrestri stipulata nel 2014, senza componente finanziari, per cui risulta, relativamente al 2016, un premio versato di € 657,00, con durata del contratto di un anno;
per una polizza assicurativa accesa nel 2016 per responsabilità civile generale, senza componente finanziaria, risultano versati premi di € 123,00 nel 2016, nel 2017, nel 2018; risulta aver versato nel
2018 un premio di € 120,00 per una polizza decennale accesa nel 2018 per infortuni, senza componenti finanziaria, con 77 euro detraibili per rischio di morte o invalidità permanente.
Dalla comunicazione proveniente da datata 24 giugno 2019 la ricorrente risulta Controparte_5
aver stipulato una polizza vita a tariffa di assicurazione mista con capitale rivalutabile a premi ricorrenti e premi unici aggiuntivi collegata eventualmente a fondi interni, emessa con decorrenza dal 6 luglio 2016 e con scadenza al 6 luglio 2026, i cui premi complessivamente versati risultavano a quella data pari a € 17.068,60 e il cui valore di riscatto, a quella data, era pari a € 15.417,90 lordi, nonché una polizza vita a tariffa di assicurazione a vita intera con capitale rivalutabile a premio unico e premi unici aggiuntivi emessa con decorrenza dal 27 novembre 2014 e liquidata per riscatto il 17 ottobre 2017 per l'importo netto di € 2.348,78; sempre con risulta aver Controparte_5
contratto anche una polizza vita a tariffa di assicurazione a vita a premio unico e premi unici aggiuntivi emessa con decorrenza 30 marzo 2015 e liquidata per riscatto in data 6 maggio 2019 per l'importo netto di € 61.147,47.
La ricorrente intrattiene dei rapporti con l'Istituto Monte dei Paschi di Siena, presso la quale ha acceso una carta di debito Nuova Geca MasterCard Platinum utilizzata per pagamenti vari come da documentazione allegata dalla cui movimentazione prodotta non risultano elementi significativi. La ricorrente è titolare presso di un rapporto di conto corrente aperto il 1° settembre 2014 CP_6
e di un deposito valori aperto in pari data;
dall'esame della documentazione inerente al conto corrente suindicato, avente saldo al 31 marzo 2019 pari a € 16.227, risultano entrate derivanti da operazioni di investimento e da riscatto di polizze assicurative: a titolo esemplificativo, in data 5 dicembre 2016 risulta un accredito per rimborso di fondi comuni per € 9.945,55 e liquidazione per riscatto parziale della polizza contratta con n. 0307 43986 per € 7.000,00 in Controparte_5
data 18 maggio 2017, nonché ulteriori accrediti in entrata per riscatto di polizze o rimborso di fondi comuni, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un accredito di € 2.348,78 da Controparte_5 in data 18 ottobre 2017, un accredito di € 9.917,09 in data 20 ottobre 2017 per rimborso fondi
[...] comuni Arca, un accredito di € 6.945,23 in data 21 dicembre 2017 per rimborso fondi comuni
Pagina 8 Arca;
€ 4.973,54 in data 9 marzo 2018 per rimborso fondi comuni Arca, € 4.853,77 in data 19 aprile
2018 per rimborso fondi comuni Arca;
risultano, pure, in data 22 settembre 2017 un versamento di assegni per € 2.500,00 e in data 10 novembre 2017 un bonifico in entrata da parte di Parte_3 di € 7.500,00 a titolo di legato;
infine, risultano in data 27 novembre 2018 un bonifico in
[...] entrata di € 12.354,45 da parte di Eurovita spa con causale “scadenza capitale”; in data 14 dicembre
2018 un accredito per versamento assegni fuori piazza e titoli postali per € 14.460,00, in data 13 febbraio 2019 risulta un'entrata di € 8.026,41, da in data 4 marzo 2019 risulta Controparte_7 un'entrata di € 9.997,63 da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena in esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Latina del 4 febbraio 2019, in data 30 aprile 2019 risulta un bonifico estero in entrata di € 19.850,00 da parte di AW and Company Adjusters. Con riferimento al deposito valori risultano al 31 marzo 2019 titoli del controvalore totale di € 59.994,19; è titolare presso
[...]
di un buono postale emesso il 27 settembre 2011 del valore di 500,000; di un rapporto CP_7
nominativo ordinario acceso il 26 aprile 2002, di una polizza ramo vita accesa il 16 aprile 2013 e di una polizza assicurativa accesa l'8 agosto 2016; quanto al rapporto nominativo ordinario, dall'esame della documentazione allegata, risulta in data 12 gennaio 2016 un saldo di € 5.030,46 e saldo finale al 15 marzo 2019 pari a € 213,75, eroso sino a tale importo da una serie di prelievi resi possibili da varie entrate, tra cui l'entrata avvenuta in data 2 agosto 2016 di € 7.897,79 per rimborso polizze vita ed entrata avvenuta in data 24 luglio 2018 per rimborso polizze danni di € 800,00.
Dall'indagine effettuata risulta che la ricorrente ha sottoscritto delle quote di fondi comuni di investimento con Arca, in particolare il suddetto rapporto, all'ultimo “valore quota disponibile” all'11 giugno 2019, presentava un saldo pari a € 65.148,47; ha sottoscritto e rimborsato, insieme a e , quote di fondi comuni di investimento, rapporto che all'ultimo Parte_4 Parte_5
“valore quota disponibile” all'11 giugno 2019 ha un saldo pari a 0; ha posto in essere, infine, investimenti per l'importo lordo di € 2.500,00 ciascuno in data 11 marzo 2019 nei Fondi Etica
Azionario ed Etica Bilanciato con saldo, alla data del 6 giugno 2019, di € 2.504,58 per il Fondo
Etica Azionario e di € 2.509,86 per il Fondo Etica Bilanciato;
ha posto in essere, altresì, in data 24 maggio 2019 due investimenti di € 20.000,00 lordi ciascuno nei Fondi Etica Obbligazionario Misto ed Etica Rendita Bilanciata con saldo, alla data del 6 giugno 2019, di € 20.053,07 per il Fondo Etica
Obbligazionario Misto e di € 20.024,99 per il Fondo Etica Rendita Bilanciata.
Va rilevato che la ricorrente ha prodotto un contratto di locazione da lei stipulato n.q. di conduttore da cui risulta un canone mensile di 650,00 di cui, tuttavia, non risulta documentata la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, e difatti, non risulta dalla relazione d'indagine prodotta tra gli atti registrati (v all. 10, alla relazione depositata il 10 dicembre 2019). Ad ogni modo, come sopra
Pagina 9 rilevato, la ricorrente risulta aver acquistato in corso di giudizio, come avente causa, un immobile il
2 settembre 2019 per il prezzo di € 170.000,00.
La ricorrente risulta aver ceduto un'azienda con affitto/comodato e aver ceduto con compravendita due aziende (v. all. 15 a prima relazione depositata dalla G.d.F), ma si tratta di trasferimenti risalenti avvenuti, rispettivamente nel 2000, nel 2001 e nel 2002 e dunque irrilevanti ai fini della presente causa.
Per quanto riguarda, invece, il resistente, risulta che per l'anno d'imposta 2016 ha CP_1
dichiarato un reddito imponibile di € 8.040,00 con imposta netta pari a 1.849,00; per l'anno d'imposta 2017 un reddito imponibile di € 13.598,00 con imposta netta pari a 2.175,00; per l'anno d'imposta 2018 un reddito imponibile di € 13.959,00 con imposta netta pari a 1.827,00. Il resistente, poi, risulta comproprietario in regime di comunione dei beni di quattro immobili siti in Latina, rispettivamente categoria A/7 e consistenza 6 vani, categoria A/7 e consistenza 6 vani, categoria C/6
e consistenza 38 mq, categoria A/7 e consistenza 14 vani;
risulta proprietario per 500/1000 di due immobili siti in Latina, entrambi categoria F/3, in corso di costruzione;
risulta titolare di altri diritti reali su otto immobili siti in Latina rispettivamente categoria C/2 e consistenza 7 mq, categoria C/1
e consistenza 125 mq, categoria C/1 e consistenza 156 mq, categoria C/1 e consistenza 29 mq, categoria C/1 e consistenza 148 mq, di tre immobili ciascuno categoria A/4 con consistenza 3,5 vani;
risulta proprietario per 6/144 di cinque immobili (quota indicata come in “regime di separazione dei beni”, benché le parti fossero in comunione) siti in Latina rispettivamente categoria
C/2 e consistenza 36 mq, categoria A/4 e consistenza 2,5 vani, categoria C/2 e consistenza 94 mq, categoria A/5 e consistenza 2 vani, categoria A/3 e consistenza 9,5 vani. Il resistente risulta altresì proprietario per 6/144 “in regime di separazione dei beni” di un terreno sito in Latina, con classamento orto irriguo di 2 are;
per un mezzo di otto terreni siti in Latina;
uno con classamento bosco ceduo di 1 ara e 40 ca, un altro con classamento seminativo arboreo di 2 are e 10 ca;
uno con classamento seminativo di 1 ara e 35 ca, uno con classamento frutteto di 2 ha, 23 are e 39 ca, uno con classamento seminativo di 2 are 60 ca;
un altro con classamento seminativo di 4 are e 37 ca, un altro con classamento seminativo e 20 are e 29 ca, un altro con classamento seminativo con 4 are e
80 ca;
risulta proprietario della quota di un quarto di tre terreni siti in Latina in comunione dei beni;
uno con classamento seminativo arboreo di 80 ca, un altro con classamento seminativo di 15 are e
20 ca, l'ultimo con classamento seminativo di 34 are;
risulta proprietario, infine, di un terreno sito a
Sermoneta con classamento a seminativo di 84 are e 15 ca.
Risulta proprietario di una berlina Alfa Romeo immatricolata nel 1975 e acquistata nel 2013 dal valore dichiarato di € 100,00 e di una berlina Mercedes Classe C immatricolata nel 2007 e acquistata nel 2009 per un valore dichiarato di € 29.300,00; risultano registrati a nome del
Pagina 10 resistente: un negozio di costituzione di associazione ed ente senza conferimenti in data 28 dicembre 2018, in qualità di dante causa insieme ad altri sette soggetti, con valore dichiarato e prezzo valore pari a 0; un negozio di conferimento per costituzione della piena proprietà di denaro, in data 7 agosto 2019, in qualità di dante causa insieme ad altri cinque soggetti, per un valore dichiarato € 50.000,00 e prezzo valore pari a 0; un negozio di conferimento per costituzione della piena proprietà di denaro, in data 4 settembre 2019, in qualità di dante causa insieme ad altro soggetto giuridico, con valore dichiarato € 20.000,00 e prezzo valore pari a 0; un contratto di comodato, in qualità di dante causa, del 14 settembre 2018; un atto di compravendita del 16 maggio
2018, in qualità di avente causa insieme ad altri diciassette soggetti, valore dichiarato € 6.639,50; ha stipulato, per quel che più interessa, diverse polizze assicurative ramo vita con componente finanziaria e altre polizze assicurative come quella per responsabilità civile generale, infortuni e malattia;
in particolare risultano premi versati nel 2016 di € 1445,00 (con premio detraibile in caso di morte o invalidità permanente di € 382,00) e nel 2017 di € 1.486,00 per una polizza assicurativa ramo vita accesa nel 2003 con componente finanziaria dalla durata di quindici anni;
risulta versato nel 2016 un premio di € 13.812,00 e nel 2017 di € 7.227,00 per una polizza assicurativa malattia senza componenti finanziarie accesa nel 2008 con durata decennale;
risulta versato nel 2016 un premio di € 2.264,00 e di € 1.132 nel 2017 per la polizza assicurativa infortuni senza componenti finanziari stipulata nel 2009 dalla durata di dieci anni;
un premio versato nel 2016 di € 1.406,00, nel
2017 di € 703,00 e nel 2018 di € 703,00 per una polizza assicurativa accesa nel 2012 per “altri danni ai beni” dalla durata contrattuale di undici anni;
risulta un premio versato nel 2016 di €
840,00, nel 2017 di € 864,00 e nel 2018 si rinvengono due comunicazioni di premi pagati, ciascuna per l'importo di € 438,00, per una polizza assicurativa di responsabilità civile autoveicoli terrestri accesa nel 2014 e dalla durata di un anno;
nel 2016 risulta versato un premio assicurativo di €
100.010,00 e nel 2018 un premio versato di € 149.554,00 per una polizza assicurativa ramo vita con componente finanziaria accesa nel 2016 dalla durata di novantanove anni e che risulta ceduta il
16.10.2018; un premio versato nel 2017 di € 2.500,00 per una polizza assicurativa stipulata nel
2017 per malattia senza componenti finanziaria dalla durata di cinque anni;
un premio versato nel
2017 di € 1.015,00 e un premio versato nel 2018 di € 3.542,00 per una polizza assicurativa malattie senza componente finanziaria stipulata nel 2017 dalla durata di 5 anni;
risulta versato nel 2018 un premio di € 130.000,00 per una polizza assicurativa ramo vita con componente finanziaria accesa nel 2008 dalla durata di novantanove anni;
risulta versato un premio di € 5.010,00 nel 2018 per una polizza ramo vita con componente finanziaria accesa nel 2018; un premio versato nel 2018 di €
1.355,00 per una polizza infortuni senza componente finanziaria accesa nel 2018; un premio
Pagina 11 versato di € 4.800,00 nel 2018 per una polizza malattie stipulata nel 2018 dalla durata di cinque anni.
Dalla comunicazione datata 24 giugno 2019 proveniente da risulta aver stipulato Controparte_5
una polizza vita a tariffa di assicurazione mista con capitale rivalutabile a premi ricorrenti emessa con decorrenza 26 gennaio 2018 i cui premi versati ammontano a € 5.010,00 e che, alla data della comunicazione, non aveva maturato alcun valore di riscatto perché non erano state versate le tre annualità di premio contrattualmente previste;
risulta aver stipulato con anche Controparte_5
una polizza vita a tariffa di assicurazione mista a premi unici e a premi ricorrenti collegata alle gestioni patrimoniali Euroforte ed Euroforte Re emessa con decorrenza 21 marzo 2008 e liquidata per riscatto in data 17 gennaio 2018 per l'importo netto di € 36.553,61; nonché di una polizza vita a tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale costante e a premio annuo emessa con decorrenza 27 gennaio 2009 e non più in vigore essendo stato interrotto il pagamento dei premi;
risulta, infine, solamente assicurato e non contraente della polizza prodotto VALORE FUTURO giornaliero, polizza vita a tariffa di assicurazione a vita intera a premio unico e premi unici aggiuntivi con capitale in parte rivalutabile e in parte collegato a Oicr esterni, emessa con decorrenza dal 26 gennaio 2018 e con contraente il RO
, il cui valore di riscatto alla data del 24 giugno 2019 è pari a € 255.552,15 lordi e polizza vita
[...]
a tariffa di assicurazione a vita intera a premi unici emessa con decorrenza dal 6 maggio 2008 con Co contraente Na. L. C. Comitato Provinciale di Roma il cui valore di riscatto alla data del 24 giugno 2019 è pari a € 221.814,09 lordi;
dalla risposta pervenuta da Controparte_10
risulta altresì accesa a nome del resistente la polizza n. 2136925 Multiramo Tariffa IM18 con
[...] valore lordo al 19 settembre 2019 di € 82.232,513; risulta titolare di rapporti di varia natura (conto corrente, prodotti assicurativi, titoli, depositi a risparmio nominativi) con l'Istituto Monte dei Paschi di Siena, sia in proprio, sia in qualità di legale rappresentante del Controparte_11
Roma, della della Controparte_12 Controparte_13
e del CP;
dall'esame della
[...] RO
documentazione inerente al rapporto di conto corrente cointestato con la ricorrente acceso presso
Contr
estinto in data 30 ottobre 2017, risultano, per quel che più rileva, vari accrediti per rimborso da parte della al resistente, nonché un'operazione di versamento contanti per € 10.000,00 in CP_2
data 22 febbraio 2017, su tale conto risultano gli accrediti per il pagamento del canone di locazione di € 1.310,40 da parte di e da aprile 2016 i canoni di € 800,00 (per due mensilità) da parte di CP_2
(contratto di locazione che risulta terminato il 24.12.2017) e in data 7 aprile Parte_6
2016 un accredito di € 8.600,00 da per liquidazione riscatto parziale, sul conto Controparte_5
risultano versati anche degli assegni;
il resistente risulta titolare presso di un Controparte_7
Pagina 12 rapporto di conto corrente acceso il 3 marzo 2017, dalla cui documentazione allegata risulta un saldo al 30 giugno 2019 pari a € 1.396,36, sul quale viene accreditata la pensione pari a € 578,17 mensili e bonifici in entrata da parte della prima di € 1.310,40, Controparte_12 poi di € 655,20 mensili, (gli importi del canone di locazione convogliato su tale conto corrente postale, successivamente accreditato sul conto solo per la metà dell'importo spettante al resistente, anche se, successivamente, come pacifico inter partes e dichiarato personalmente dalla stessa Pt_1 all'udienza del 29 gennaio 2019 nell'ambito del sub-procedimento, tale contratto è scaduto e non è stato rinnovato;
peraltro il contratto non risulta tra gli atti registrati presso l'Agenza delle Entrate dall'indagine effettuata dalla G.d.F., v all. 10, alla relazione depositata il 10 dicembre 2019) e pagamenti per rimborso spese da parte della degni di CP_12 Controparte_12 menzione sono gli accrediti di € 3.300,00 e di € 15.150,00, entrambi avvenuti in data 13 luglio 2017
e di € 1.403,10 in data 25 luglio 2017 da parte di . Il resistente è titolare presso Controparte_5
l'Istituto BNL di una carta di debito accesa il 19 dicembre 2016.
Va considerato che il resistente dalla relazione della G.d.f. risulta aver ricoperto in passato una carica societaria presso otto imprese, mentre risulta ancora amministratore unico e socio unico di avente ad oggetto la locazione immobiliare di beni propri o Controparte_13
in leasing, nonché Amministratore Unico di avente ad oggetto confezioni di CP_14
abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari. Detiene partecipazioni sociali in quattro società, in particolare il 100% del capitale di il 15% di Controparte_13
il 15% di che tuttavia risulta CP_15 Controparte_16
inattiva, il 10% di che risulta inattiva. Controparte_17
Il resistente ha rivestito e riveste anche molte cariche di rappresentante legale di enti non societari;
in particolare, soffermandosi sui rapporti non cessati, dalla relazione della risulta CP_3
rappresentante della rappresentante legale del Controparte_12
, del Comitato Provinciale Fenalc di Roma;
RO
Con riguardo alla F E N A L C. come da integrazione della Controparte_12
G.D.F. depositata il 31 agosto 2023, risulta che detto ente è iscritto al Registro Unico Nazionale del
Terzo Settore sicché, come già rilevato dal G.I. con ordinanza del 6 novembre 2021, “deve ritenersi che ove si faccia riferimento a rapporti intestati ad associazioni di cui lo è CP_1
Presidente/rappresentante legale, tali enti possono essere ricondotti allo solo ove CP_1 associazioni non riconosciute, e ciò in virtù del fatto che ai sensi dell'art. 38 c.c, si tratta di enti non dotati di perfetta autonomia patrimoniale con il rappresentante legale, mentre tale presupposto non è ravvisabile ove l'associazione sia riconosciuta ed iscritta nel Registro delle persone giuridiche tenuto dalla prefettura”, ne consegue che non rilevano ai fini del presente giudizio gli
Pagina 13 estratti conto dei conti correnti intestati alla su cui il resistente è delegato a operare CP_2
prodotti dalla e i rapporti finanziari stipulati da . CP_3 CP_2
Con riferimento alla la su richiesta di integrazione del G.I., Controparte_18 CP_3
ha fatto pervenire documentazione inerente alle operazioni di investimento effettuate dalla suddetta società e riconducibili al resistente: in particolare risulta aver sottoscritto quote di fondi comuni d'investimento di da cui risultano i rimborsi alla società; ancora, è stata allegata CP_19
documentazione da cui risulta che la ha sottoscritto in data 24 Controparte_18 gennaio 2018 quote di fondi comuni Arca per l'importo netto di € 29.996,50, rimborsate in data 22 maggio 2018 per l'importo netto di € 29.594,03; infine, è stata allegata la documentazione bancaria relativa al conto corrente di corrispondenza intestato a detta società 000000000013079 con saldo al
1° giugno 2016 di € 2.697,61 e saldo finale al 20.11.2018 di € 4.390,11, dalla cui lettura risultano, per quel che più rileva, operazioni di versamento di denaro contante e, in data 2 gennaio 2018, un'entrata di € 390.140,98; risultano, altresì, operazioni di investimento per importi di rilevante valore (solo il 26 gennaio 2018 risultano due uscite complessive di € 50.000,00: un'uscita di €
30.000,00 per la sottoscrizione dei fondi di quote comuni Arca e di € 20.000,00 per la sottoscrizione dei fondi di quote comuni di cui si è detto sopra); risultano due addebiti per assegni di CP_19 rilevante importo in data 31 gennaio 2018: di € 108.000,00 e di € 140.000,00; il 24 maggio 2018 risulta in entrata l'accredito di € 29.594,03 per rimborso quote Arca;
risulta, infine, in data 23 ottobre 2018 un bonifico in uscita di € 41.004,00 in favore del resistente a titolo di restituzione finanziamento socio. Dalla lettura della documentazione inerente all'altro conto corrente di corrispondenza intestato alla citata società (quello n. 000000000014665 con saldo iniziale al
25.10.2018 pari a 0 e saldo finale al 30.09.2019 di € 17.093,75), risultano movimentazioni in entrata e in uscita rilevanti, con rimborsi di strumenti finanziari e sottoscrizioni di nuovi investimenti (v. ad. es. uscita di € 80.000,00 per sottoscrizione di polizza il 12.11.2018); risultano anche entrate come quelle per canoni di affitto di € 1.300,00 mensili corrisposti da per pagamento affitti CP_2
ICOS s.r.l. e. ancora, entrate di € 15.000,00 e € 60.000,00 a titolo di restituzione anticipazione;
la risulta, altresì, titolare di una polizza assicurativa, accesa il Controparte_13
5 novembre 2018, polizza InvestiMix n. 2136924 con beneficiari i figli e CP_20 CP_21
dall'importo iniziale di € 80.000,00, emessa il 12 novembre 2018, nonché titolare di altra polizza assicurativa CP_10
Il resistente, in proprio, risulta, altresì titolare di una polizza assicurativa, accesa il 25 ottobre 2018, polizza InvestiMix n. 2133794 con beneficiari i figli e dall'importo CP_20 CP_21 iniziale di € 40.000,00.
Pagina 14 Va rilevato che da quanto allegato da entrambe le parti è pendente presso il Tribunale di Latina una causa per la divisione degli immobili in comunione.
Rileva il Tribunale che dalle allegazioni e dalla documentazione in atti, si evince come la ricorrente abbia, durante il matrimonio, goduto di un alto tenore di vita, per cui, pure in assenza di attività lavorativa, è riuscita a maturare crediti rilevanti per l'attività locativa e a effettuare notevoli investimenti, di cui ha potuto trarre i frutti. Dalla disamina effettuata sulle indagini espletate nel corso del lungo procedimento, è emerso che la ricorrente non si trovi affatto in una situazione di difficoltà economica, e tuttavia è innegabile che lo si trovi in una situazione economica CP_1 migliore, anche considerata l'attività imprenditoriale esercitata e la pensione mensile goduta.
D'altro canto, la ricorrente non è certamente in giovane età, essendo nata il [...], sicché già al momento dell'introduzione del ricorso, il 24 marzo 2017, aveva sessantaquattro anni.
E' notorio che per una donna di tale età è oltremodo difficile accostarsi a una attività lavorativa regolare e dignitosa.
Ritiene pertanto il Collegio, alla luce di tutta la documentazione prodotta, considerata anche la causa pendente per la divisione della comunione legale, che sia congruo confermare per il periodo decorrente dalla domanda sino al mese di novembre 2018, l'assegno a carico dello e da Per_1 versare alla ricorrente a titolo di mantenimento, entro il 5 di ogni mese, di € 600,00, con adeguamento annuale Istat;
e con decorrenza dal mese di dicembre 2018, di aumentare (rispetto all'assegno di € 300,00 come statuito all'esito del sub-procedimento) l'assegno di mantenimento, alla luce delle integrazioni della G.d.F. pervenute, ad € 400,00, oltre rivalutazione annuale Istat.
5. SULLA DOMANDA DI IMPORRE LE IMPOSTE FISCALI A CARICO DEL SOLO
SPELDA.
Non è questa la sede, come già rilevato, per le contestazioni relative al godimento degli immobili in comunione legale. In ogni caso la domanda è palesemente inammissibile, non rientrando nelle facoltà del Tribunale adito quanto richiesto.
6. SULLE SPESE DI LITE.
Stante la soccombenza reciproca tra le parti, si ritiene congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 1860 del 2017, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Pronuncia la separazione personale di e che hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio con rito religioso in Latina (LT) in data 24 giugno 1973, trascritto al Reg. Atti di Matrimonio del suddetto comune al n. 230, parte II, serie A, anno 1973, in regime di comunione dei beni.
Pagina 15 2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Latina (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Rigetta la domanda di addebito formulata da parte resistente.
4. Rileva l'inammissibilità della domanda di assegnazione della casa coniugale.
5. Dispone che per il periodo decorrente dalla domanda sino al mese di novembre 2018, l'obbligo a carico dello di versare alla ricorrente entro il 5 di ogni mese la somma di € 600,00 con Per_1
adeguamento annuale Istat e che, con decorrenza dal mese di dicembre 2018, il resistente sia obbligato a versare alla ricorrente la somma di € 400,00, oltre rivalutazione annuale Istat.
6. Rileva l'inammissibilità della domanda inerente alle imposte.
7. Compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Latina (LT) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 2 maggio 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti.
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