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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 04/11/2024, n. 1348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1348 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA
in persona dei magistrati:
dr. Nicoletta Orlandi - Presidente rel. dr. Carla Ciofani - Consigliera dr. Andrea Dell'Orso - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 446 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
(c.f. , in persona del Sindaco PA P.IVA_1 pro tempore Avv. Sandro Marinelli, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia D'Aloisio come da procura allegata alla comparsa di costituzione in primo grado appellante
e
(C.F.: ), con sede in Spoltore (PE), PA P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore dott. CP_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Federica De Robertis
[...] come da procura allegata alla comparsa di costituzione appellata
1 e
(C.F.: , con sede Controparte_3 P.IVA_3 in Spoltore (PE), in persona del legale rappresentante pro- tempore e liquidatore rappresentato e difeso Parte_2 dall'Avv. Elio Di Filippo come da procura allegata alla comparsa di costituzione appellata
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale
Ordinario di Pescara n. 420 pubblicata il 05/04/2022, in materia di appalto di servizi
Conclusioni dell'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, contrariis reiectis ed in riforma integrale dell'impugnata sentenza del
Tribunale di Pescara: preliminarmente, disporre immediatamente, inaudita altera parte, ricorrendo i giusti motivi di urgenza, ovvero in Camera di Consiglio nel contraddittorio tra le parti, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, sussistendo gravi e fondati motivi ex art 283 c.p.c., relativi sia al debitore sia alla creditrice, che è in liquidazione, inaudita altera parte ovvero previa fissazione di udienza;
nel merito: - 1) ritenere che nulla è dovuto dal PA alle appellate ovvero che alle stesse è dovuta una somma di gran lunga inferiore a quella azionata;
- 2) ritenere che sul credito azionato in giudizio non sono dovuti gli interessi ex D.Lgs. n.
231/02; - 3) in ogni caso, condannare le appellate, solidalmente tra loro, al pagamento delle spese di lite dei due gradi del giudizio, oltre che a quelle dell' ” CP_4
2 Conclusioni delle appellate
“In primis chiede che tutte le motivazioni di gravame, nessuna esclusa, poste in essere dall'Ente appellante vengano rigettate
e/o respinte e correlativamente Voglia l'On.le Corte di Appello confermare nella sua interezza quanto statuito in primo grado dal Tribunale di Pescara con la sentenza n.420 del 2022,
“Condanna parte convenuta, in persona del PA
Sindaco pro tempore, al pagamento, in favore di parte attrice,
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 ed in persona del legale rappresentante pro CP_3 tempore, della somma di euro 90.897,84, comprensiva di IVA, oltre interessi moratori, ex D. Lgs. n.231/2002, e ciò dal 27 aprile
2017 e sino al soddisfo;
con vittoria e compensi dei due gradi di giudizio nonché delle spese sostenute nel precedente accertamento tecnico preventivo (C.T.U.), rubricato sul ruolo generale del Tribunale di Pescara al n. 4679/2018 R.G. Tribunale di Pescara”.
Fatti di causa e ragioni della decisione
1. Con sentenza n. 420, pubblicata il 5 aprile 2022, il
Tribunale Ordinario di Pescara, in accoglimento della domanda proposta congiuntamente da ed , PA Controparte_3 condannava il al pagamento della somma di € PA
90.897,84, comprensiva di IVA, oltre ad interessi moratori calcolati ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2002, a titolo di adeguamento alle variazioni ISTAT del canone relativo alle annualità 2010/2011 e 2011/2012 per lo svolgimento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, affidati dal Controparte_5 società in house providing costituita dai Comuni dell'ATO della
Provincia di Pescara, tra cui il convenuto, subappaltati Pt_1
3 da ad Il Tribunale dichiarava il CP_1 Controparte_3 Pt_1 decaduto ai sensi dell'art. 1667 c.c. dall'azione di risarcimento dei danni proposta nei confronti delle controparti e lo condannava alla refusione delle spese di lite, comprensive di quelle relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo espletato ante causam.
1.1. Il giudice esponeva che aveva dedotto PA di avere stipulato in data 10/9/2007 con il PA un contratto avente ad oggetto la gestione in house providing dei servizi di igiene urbana;
di avere subappaltato ad CP_3
l'esecuzione di tali servizi con scrittura privata in
[...] data 15/11/2007 e di averle conferito in data 28 luglio 2009 mandato irrevocabile all'incasso a tempo indeterminato dei relativi compensi;
di avere stipulato nel 2009 con l'ente committente un accordo aggiuntivo per il perfezionamento del metodo di raccolta dei rifiuti, nel quale era prevista la medesima clausola già contenuta nel contratto del 2007 di adeguamento del canone alle variazioni annuali registrate dall'ISTAT dei prezzi alla produzione industriale;
di avere quindi emesso la fattura n. 65/2012 per l'importo di complessivi
€ 81.145,02 avente ad oggetto le somme dovutele per l'adeguamento del canone per le annualità 2010/2011 e 2011/2012, non pagata;
di avere promosso dinanzi al Tribunale di Pescara un procedimento per accertamento tecnico preventivo nel quale la consulente aveva calcolato in euro 90.897,84 l'adeguamento ISTAT dovutole per le predette annualità.
1.2. Il giudice esponeva che il aveva PA evidenziato che la fattura n. 65/2012 era riferita all'adeguamento del canone per le annualità settembre 2009 - settembre 2010 e settembre 2010 – settembre 2011; che per la prima annualità non era dovuto adeguamento in base alle previsioni contrattuali e che il diritto di e di CP_1
4 di ottenere l'adeguamento del canone per l'annualità CP_3
2011/2012 era prescritto, giacché il relativo pagamento era stato richiesto per la prima volta con il ricorso per accertamento tecnico preventivo;
che le controparti erano tenute a risarcirgli i danni per le carenze del servizio espletato.
1.3. Il Tribunale, per quello che ancora interessa, dava atto che con contratto sottoscritto in data 10 settembre 2007 il aveva affidato ad la gestione PA PA del servizio in house providing per la gestione dei servizi di igiene urbana per l'importo di euro 2.986.333,80, pattuendo all'art. 7 che i “corrispettivi saranno assoggettati altresì a revisione nella misura del 100% delle variazioni annuali rilevate dall'ISTAT dell'indice generale dei prezzi alla produzione industriale intervenute rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente”; che la medesima clausola di adeguamento dei prezzi del servizio era ribadita nel patto aggiuntivo del 18 marzo 2009 in cui era stabilito che “le maggiori somme relative alle diverse modalità di esecuzione dei servizi saranno assoggettate, insieme alle precedenti, a revisione nella misura del 100% delle variazioni annuali rilevate dall'ISTAT dell'indice generale dei prezzi alla produzione industriale intervenute rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con esclusione della prima annualità di validità del contratto”; che la fattura n. 65/2012 emessa da per l'importo PA di complessivi € 81.145,02 doveva ritenersi riferita alle annualità settembre 2010 – agosto 2011 (per € 33.994,56) e settembre 2011 – agosto 2012 (per € 39.773,64), mentre risultava esclusa la quantificazione relativa al periodo 2009-2010, che non era dovuta in quanto l'adeguamento per tale annualità era espressamente escluso dal contratto.
1.4. Il giudice rilevava che il termine quinquennale della prescrizione era stato interrotto con la lettera di messa in
5 mora inviata da al Comune in data 27/04/2017, Controparte_3 nella quale la società aveva sollecitato il pagamento della fattura n. 65/2012, e con la notifica del ricorso per accertamento tecnico preventivo;
riteneva inoltre dovuti dal gli interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231 del Pt_1
2002, qualificando i rapporti intercorsi fra le parti come transazioni commerciali tra pubblica amministrazione e società
a partecipazione pubblica.
2. Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 5 maggio
2022 il proponeva appello avverso la sentenza PA sopra indicata, notificatagli il giorno 5 aprile 2022, sulla base di tre motivi articolati in varie censure, formulando le conclusioni riportate in epigrafe. L'appellante chiedeva inoltre la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
2.1. Si costituivano in giudizio ed PA
chiedendo il rigetto Controparte_3 dell'appello proposto dalla controparte con condanna dell'appellante alla refusione delle spese.
2.2. Con decreto inaudita altera parte in data 26/05/2022 veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, confermata con ordinanza in data
05/07/2022 eccetto che in riferimento all'importo di euro
39.773,36, oltre ad IVA al 10% ed interessi al tasso legale sulla predetta somma decorrenti dal 27/4/2017 e sino al saldo.
2.3. L'udienza di precisazione delle conclusioni del
21/11/2023 veniva svolta in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti nelle memorie depositate concludevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
2.3.1. Con ordinanza in data 23/11/2023 la causa veniva quindi trattenuta in decisione, con concessione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse
6 conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
3. Con il primo motivo di gravame, articolato in tre punti,
l'appellante deduce che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, la fattura n. 65/2012, posta alla base della pretesa creditoria delle controparti, era riferita all'aggiornamento del canone per le annualità settembre 2009 - settembre 2010 e settembre 2010 – settembre 2011; che la prima di tali annualità non era dovuta, perché l'adeguamento ISTAT era espressamente escluso per essa dal contratto integrativo del
2009, e che il diritto delle appellate di ottenere l'adeguamento per l'annualità settembre 2011/settembre 2012 era prescritto, essendo stato richiesto per la prima volta con la proposizione del ricorso per accertamento tecnico preventivo.
3.1. L'appellante eccepisce inoltre che sulla non debenza degli adeguamenti del canone, quali accessori del credito principale, si era formato giudicato interno, giacché in un separato giudizio, introdotto con ricorso per decreto ingiuntivo, ed avevano PA Controparte_3 richiesto solo la sorte capitale.
3.2. Il lamenta, inoltre, che il giudice PA di primo grado non aveva tenuto conto delle sue contestazioni in ordine alla consulenza tecnica espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, avendo la consulente calcolato l'adeguamento del canone per tredici mesi anziché dodici, giungendo così ad un risultato superiore a quanto richiesto dalle società ricorrenti.
4. Il motivo è parzialmente fondato.
4.1. Risulta inammissibile l'eccezione di giudicato, formulata dal in termini generici, non avendo Pt_1
l'appellante prodotto il ricorso per decreto ingiuntivo al quale ha fatto riferimento e la sentenza pronunciata dal Tribunale di
Pescara nell'ambito del giudizio di opposizione, impedendo a
7 questo Collegio di valutare l'interferenza fra tale pronuncia e l'oggetto della presente controversia, sicché l'acquisizione d'ufficio di tali documenti sarebbe meramente esplorativa.
4.2. E' invece fondata, ai sensi dell'art. 2948, comma 1 n.
4), c.c. l'eccezione di prescrizione sollevata dal con Pt_1 riferimento alla pretesa delle odierne appellate di adeguamento del canone per l'annualità settembre 2011 - agosto 2012.
4.2.1. La fattura n. 65 del 1° settembre 2012 emessa da nei confronti del aveva ad PA PA oggetto l'adeguamento del canone in base agli indici generali dei prezzi alla produzione industriale per il periodo settembre
2009/agosto 2010, quantificato in euro 33.994,56, e per il periodo settembre 2010/agosto 2011, quantificato in euro
39.773,64.
4.2.2. Nessun riferimento era contenuto nella predetta fattura all'adeguamento del canone per l'annualità settembre
2011/agosto 2012, che venne richiesto per la prima volta al dalle odierne appellate mediante il ricorso per Pt_1 accertamento tecnico preventivo, depositato presso il Tribunale di Pescara il 16/10/2017 e notificato al unitamente al Pt_1 decreto di fissazione di udienza a mezzo del servizio postale con raccomandata ricevuta il 14/11/2017, decorsi cinque anni dalla data del 30/9/2012, nella quale il pagamento era divenuto esigibile, in base alla previsione contenuta nell'art. 6 del contratto del 10/9/2007 e nell'atto aggiuntivo, che stabilivano il termine di trenta giorni per il per il pagamento degli Pt_1 importi dovuti (sugli effetti interruttivi della prescrizione a seguito della notificazione del ricorso per accertamento tecnico preventivo vedi Cass. n. 8637 del 2020).
4.3. Priva di rilievo è la deduzione delle appellate, secondo le quali il mancato riferimento all'annualità 2011/2012 nella fattura citata era frutto di un mero errore materiale.
8 Tale errore non risulta infatti evincibile dalla lettura del predetto atto unilaterale.
4.4. Inidonea ad interrompere la prescrizione risulta la raccomandata inviata al in data 27/04/2017 da Pt_1 CP_3 di sollecito di pagamento della fattura n. 65/2012,
[...] giacché tale fattura, come detto, non contiene riferimenti all'annualità 2011/2012.
4.5. Analogamente priva di efficacia interruttiva risulta la corrispondenza intercorsa fra le parti al fine del bonario componimento della controversia, non contenendo alcun espresso riconoscimento da parte del della debenza Pt_1 dell'adeguamento del canone per l'annualità 2011/2012 ed alcuna rinuncia dell'amministrazione a far valere la prescrizione del diritto delle controparti.
4.6. L'unico riferimento all'annualità 2011/2012 è contenuto nell'email in data 8/5/2017 inviata dal legale di al in risposta alla contestazione Controparte_3 Pt_1 dell'ente pubblico in ordine alla raccomandata del 27/4/2017 di sollecito di pagamento della fattura n. 65/2012. Nella predetta email il legale spiega che la fattura era riferita al pagamento delle annualità 2010/2011 e 2011/2012.
4.6.1. Tale email non contiene alcuna richiesta di pagamento, limitandosi il legale a fornire chiarimenti alla controparte, ed è quindi inidonea ad interrompere la prescrizione. Come reiteratamente evidenziato dalla Corte di
Cassazione, infatti, per assolvere tale finalità un atto deve contenere l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, manifestando l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (ex plurimis, Cass. n. 15140 del 2021).
9 4.7. Quanto all'annualità settembre 2009/agosto 2010, indicata nella fattura n. 65/2012, l'adeguamento del canone non
è dovuto, non essendo contrattualmente previsto, e non è stato richiesto dalle odierne appellate nel presente giudizio.
4.8. E' invece dovuto dal sulla base della Pt_1 previsione dell'art. 7 del contratto del 10/9/2007 e nell'accordo aggiuntivo del 18/3/2009, l'adeguamento del canone per l'annualità 2010/2011, indicato nella fattura n. 65 del 2012 in euro 39.773,64, calcolato dalla consulente in euro 35.928,00 per dodici mesi e richiesto da Parte_3
nel presente giudizio nella minor somma di euro 33.994,56.
[...]
5. Con il secondo motivo di appello il lamenta Pt_1
l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto applicabili nella fattispecie in esame gli interessi moratori previsti per le transazioni commerciali, nonostante si vertesse in tema di rapporti fra l'ente pubblico e la società in house providing, costituita per lo svolgimento di servizi dell'amministrazione.
5.1. Il motivo non può essere accolto.
5.2. Sul punto, controverso nella giurisprudenza di merito, si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione con riferimento ai rapporti intercorsi fra le società d'ambito costituite per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e l'ente territoriale partecipante, ritenendo la debenza degli interessi moratori al tasso previsto dall'art. 4 del d.lgs.
n. 231 del 2002, in caso di ritardato pagamento “configurandosi la predetta prestazione non già come il rimborso delle spese sopportate da un'articolazione organizzativa dell'Amministrazione, ma come la contropartita dovuta per un servizio reso in esecuzione di un contratto di appalto stipulato tra soggetti diversi” (Cass. n. 23386 del 2024).
10 6. Sulla base di quanto esposto, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, il deve essere condannato al pagamento ad PA
, in forza del mandato all'incasso conferito da Controparte_3
alla predetta società, della somma di euro 33.994,56, CP_1 oltre IVA al 10%, con interessi al tasso previsto dal d.lgs. n.
231 del 2002 decorrenti dal 27/4/2017 e sino al saldo, come statuito nella sentenza di primo grado, senza contestazioni sul punto.
7. Tenuto conto della reciproca soccombenza appare equo compensare nella misura del 50% le spese del giudizio, liquidate, in base al decisum, secondo i parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147 del 2022 per le cause di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, con condanna del PA
a rifondere la residua quota della metà alle
[...] controparti, in solido fra loro, avendo i loro procuratori versato in atti i medesimi scritti difensivi, sottoscritti da entrambi.
7.1. Per le medesime ragioni le spese liquidate in favore della consulente in sede di accertamento tecnico preventivo vanno poste a carico del nella misura del 50% PA ed a carico di e di Parte_3 Controparte_3
per la residua quota della metà, in solido fra loro,
[...] ferma la responsabilità solidale di tutte le parti nei confronti della consulente.
7.2. Risulta pertanto parzialmente accolto il terzo motivo di appello, con il quale il ha chiesto la riforma della Pt_1 sentenza di primo grado nella parte in cui ha posto integralmente a suo carico le spese del presente giudizio e quelle del procedimento di accertamento tecnico preventivo.
11
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) condanna l'appellante al pagamento ad Controparte_3
della somma di € 33.994,56, oltre IVA al 10%, con
[...] interessi moratori al tasso previsto dal d.lgs. n. 231 del 2002 decorrenti dal 27/4/2017 e sino al saldo;
2) compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna l'appellante alla refusione ad ed PA [...]
, in solido fra loro, della residua quota Controparte_3 di un mezzo, che liquida per il procedimento di accertamento tecnico preventivo in euro 1.528,00, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15%; per il primo grado in euro 203,25 per esborsi ed euro
3.808,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, e per il presente giudizio di appello in euro 4.995,50 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%;
3) pone definitivamente a carico del in PA misura del 50%, e di E_
, in solido fra loro, per la residua quota di un
[...] mezzo, le spese dell'accertamento tecnico preventivo, come liquidate dal Tribunale Ordinario di Pescara in favore della dr.
ferma la responsabilità solidale di tutte le CP_7 parti nei confronti della consulente.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 17/10/2024
La Presidente estensora dr. Nicoletta Orlandi
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