Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 03/04/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 03/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 507 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dagli Avv.ti Domenico Circosta e Giovanni Mento, con i quali è elettivamente domiciliata in Locri (RC), Via G. Matteotti n. 39
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'Avv. Lilia Bonicioli, con la quale è elettivamente domiciliato in Locri
(RC), Via Matteotti n. 48, presso la locale agenzia operativa CP_1
Resistente
OGGETTO: liquidazione TFR e mensilità di retribuzione
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/02/2022, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che ha lavorato alle dipendenze della società “Coninvest srl” di
Roccella Ionica (RC), dal 12/09/2007 al 16/09/2012 ed è stata adibita alle seguenti mansioni: lavapiatti;
pulizia e rassettamento delle camere e di tutti i locali dell'albergo; cambio della biancheria;
- che, con nota del 28/08/2012, la società datrice di lavoro ha comunicato un preavviso di licenziamento per riduzione di lavoro, con conseguente cessazione del rapporto dal 16/09/2012;
- che, con sentenza n. 12/2013, il Tribunale di Locri ha dichiarato il fallimento della società “Coninvest srl”;
- che, in data 20/01/2016, la ricorrente ha presentato dinanzi al
Tribunale di Locri - Sezione fallimentare ricorso per l'ammissione al passivo del fallimento, ex art. 101 L.F. nei confronti della fallita società, in virtù del credito relativo al rapporto lavorativo intercorso tra le parti dal 12/09/2007 al
16/09/2012, per un importo complessivo di € 69.133,43 a titolo di differenze retributive, straordinario, tredicesima, quattordicesima, festività, ferie e permessi maturati e non goduti, con consequenziali emolumenti;
- che il credito vantato si articola in: euro 26.302,52 per paga oraria;
euro 21.494,58 per straordinario diurno 30%; euro 4.952,96 per tredicesima;
euro 588,05 per tredicesima ratei;
euro 4.091,72 per quattordicesima;
euro
1.131,43 per quattordicesima ratei;
euro 663,45 per festività ore;
euro 137,99 per festività gg. riposo;
euro 2.320,65 per ferie;
euro 140,10 per ferie non godute;
euro 5,95 per permessi;
euro 1.915,67 per permessi non goduti;
euro
5.499,62 a titolo di T.F.R., oltre alle ulteriori somme maturate e/o maturande, interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dovuto e sino all'effettivo soddisfo, in sede privilegiata, ai sensi dell'art. 2751 bis, comma 1, n. 1, c.c.;
- che, all'udienza del 19/02/2018, il Giudice delegato dell'esame e di formazione dello stato passivo, ha ammesso il credito della ricorrente per le 3
seguenti somme: euro 4.026,99 nella categoria privilegiati generali ante 1 grado per le indennità dovute della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n 1 c.c.; euro 3.601,01 nella categoria privilegiati generali ante 1 grado per crediti da retribuzione dei lavoratori dipendenti per le retribuzioni degli ultimi tre mesi ex art. 2751 bis, n. 1, c.c. e art. 2, D. Lgs.
27.01.1992 n. 80; euro 36.877,22 per crediti da retribuzione dei lavoratori dipendenti diversi da quelli che possono essere anticipati all' , al lordo CP_1
delle ritenute fiscali ed al netto di quelli previdenziali e per la somma dovuta a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi prefallimentari (interessi maturati per l'anno in corso alla data del fallimento e per l'anno precedente), oltre rivalutazione monetaria ed interessi per il periodo post fallimento, rivalutazione sino alla data di esecutività dello stato passivo ed interessi legali sino alla data del deposito del P.D.R. in cui il credito sia soddisfatto anche parzialmente;
- che lo stato passivo è stato dichiarato esecutivo con provvedimento del
26/04/2018 e comunicato dal curatore fallimentare in data 02/04/2020;
- che l'ammissione del credito è divenuta definitiva in data 03/05/2020, come si evince dall'attestazione del cancelliere dirigente del 20/08/2020;
- che, in data 10/02/2021, la ricorrente ha richiesto al Fondo di Garanzia costituito presso l' il pagamento del TFR pari ad euro 4.026,99 e il CP_1
pagamento delle ultime tre mensilità pari ad euro 3.601,01;
- che, in data 23/02/2021, l' ha richiesto alla ricorrente una CP_2
integrazione documentale ai fini della definizione della pratica, che è stata trasmessa in data 12/04/2021;
- che, tuttavia, l' non ha liquidato le prestazioni richieste, in CP_1
violazione dell'art. 2, comma 5, L. n. 297/1982;
- che ricorrono i presupposti per l'intervento del Fondo di Garanzia
; CP_1
- che ha diritto ad ottenere il riconoscimento della somma complessiva 4
di euro 7.628,00.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ritenuto il buon diritto della ricorrente alla corresponsione del TFR pari ad euro 4.026,99 e delle ultime tre mensilità pari ad euro 3.601,01 per un totale complessivo di euro 7.628,00, dichiarare e condannare l' , in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, a pagare ad essa ricorrente la somma complessiva di euro
7.628,00 con rivalutazione monetaria ed interessi fino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre ive e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l CP_1
eccependo:
- che l'Istituto ha legittimamente respinto la domanda amministrativa della sig.ra per mancanza della documentazione richiesta;
Parte_1
- che non sussiste alcun obbligo per l' di sollecitare l'interessato a CP_1
fornire i documenti necessari ai fini dell'istruttoria;
- che, a fronte di una domanda amministrativa incompleta, non può che scaturire l'inammissibilità della domanda giudiziale spiegata;
- che incombe sulla ricorrente l'onere probatorio relativo al possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto preteso;
- che, in ogni caso, è maturata la prescrizione annuale del diritto, ex art.2, comma 5, D. Lgv. n. 80/1992;
- che il quantum della pretesa creditoria supera il massimale di legge, ai sensi dell'art.2, comma 2, del decreto legislativo citato.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura. 5
***
Va parzialmente dichiarata la cessazione della materia del contendere, limitatamente alla parte della domanda relativa alla liquidazione del TFR.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, per cui viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza,
d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso,
a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98
n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: 6
l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo.
Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento, costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia
(cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630;
Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di 7
contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass.,
7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95,
n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.,
8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126;).
Nel caso di specie, è venuta meno la materia del contendere limitatamente alla domanda avente ad oggetto la liquidazione del TFR, in quanto, con provvedimento del 13/05/2023, successivo all'instaurazione del presente giudizio e depositato dai difensori della ricorrente in data 1/06/2023,
l' ha liquidato in favore della ricorrente la somma di € 3491,17, al netto CP_1
delle ritenute fiscali.
Del resto, anche i difensori della ricorrente hanno chiesto che, con riferimento a tale porzione di domanda, venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invece, permane l'interesse ad agire con riferimento alla domanda avente ad oggetto la liquidazione delle ultime tre mensilità di retribuzione, pari ad euro 3.601,01, che l' non ha provato di aver liquidato. CP_1
In materia di trattamento di fine rapporto, il legislatore del 1982 ha riconfermato l'assetto previgente sotto il profilo della conservazione a favore del lavoratore di una rilevante prestazione economica, caratterizzata da una maturazione correlata alla prestazione dell'attività lavorativa (o all'operare di determinate cause di sospensione del rapporto) e da 8
un'erogazione differita fino alla conclusione del rapporto, ribadendo e rinforzando la connotazione retributiva di tale prestazione, già costituente ius receptum sulla base della giurisprudenza costituzionale ed ordinaria.
Contemporaneamente, però, ha evidenziato e appositamente disciplinato la concorrente natura di risparmio forzoso dell'accantonamento operato a favore del lavoratore (cfr. le norme sulle modalità di applicazione degli interessi e della rivalutazione e quelle - peraltro piuttosto restrittive, a tutela delle esigenze delle imprese - sulle anticipazioni in caso di sussistenza di particolari ragioni di bisogno del lavoratore), implicitamente dando riconoscimento alla circostanza che, tra le ragioni del mantenimento dell'istituto del trattamento di fine rapporto, vi sono anche considerazioni di politica economica generale: in particolare, vi è l'esigenza di non far venire meno una fonte importante di finanziamento delle imprese, disponibile a condizioni vantaggiose a prescindere dalla dimensione e dalla forza economica di ciascuna di esse (in termini analoghi, sulla ratio della disciplina in esame, anche sulla scorta dei lavori preparatori cfr. Cass. n. 9233-1995,oltre a Cass. n. 5606-1994).
Invero, quest'ultima circostanza è alla base del pericolo, per una parte, a priori non determinabile, che i lavoratori non siano concretamente in grado di riscuotere quella importante quota dei loro risparmi costituita dal trattamento di fine rapporto.
Pertanto, il legislatore ha ritenuto logico ed equo, in considerazione anche della direttiva costituzionale sulla tutela del risparmio (art. 47, primo comma, Cost.), delineare un sistema che, quanto al trattamento di fine rapporto - nel quale possono essere incorporati i risparmi di una intera vita lavorativa del singolo lavoratore -, garantisca nella maniera più ampia ed efficace possibile la soddisfazione integrale dei diritti maturati.
Per tale ragione, ha dato luogo ad una speciale forma di assicurazione sociale (che l'istituto sia qualificabile in tali termini - diversamente da 9
quanto ritenuto da Cass. n. 5606-1994, secondo cui si tratta di tutela di tipo privatistico – può affermarsi in base alla sua funzione, ai soggetti che ne assicurano la gestione, alla natura giuridica dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, ecc.), in cui l'interesse del lavoratore è conseguito non attraverso l'erogazione di un'autonoma indennità, ma mediante l'assunzione, in caso di insolvenza del datore di lavoro, della responsabilità solidale per l'erogazione del trattamento di fine rapporto da parte dell'istituto previdenziale indicato come competente dalla legge.
Pertanto , ai sensi del d.lgs. n. 80 del 1992 , art. 1, comma 1, e art. 2 , comma 1, nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere, a domanda, il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della L. n. 297 del
1982, dei crediti di lavoro non corrisposti diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto.
L'art. 2, comma 1 di tale legge prevede che, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è istituito il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2120 c.c., spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
Ciò premesso, la Suprema Corte, con riferimento al TFR, ha ribadito
(Cass. n. 16617 del 2011, n. 8265 del 2010) che, com'è stato ritenuto dalla giurisprudenza (tra le tante Cass. n. 27917 del 19/12/2005), mutando il precedente indirizzo, il diritto del lavoratore di ottenere dall' , in caso di CP_1
insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del T.F.R. a carico dello speciale fondo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale.
Pertanto, si tratta di un diritto distinto ed autonomo rispetto al credito 10
vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), che si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge
(insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva).
Infatti, il Fondo di garanzia costituisce attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria (con relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro), con la sola particolarità che l'interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l'assunzione da parte dell'ente previdenziale, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, di un'obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo.
Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo - previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge: insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata.
La qualificazione si pone in perfetta coerenza con la disciplina specifica dell'istituto, dettata dalla L. 29 maggio 1982, n. 297, art.
2. Il Fondo di garanzia è istituito presso l' con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro CP_1
in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2120 c.c., spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
Il finanziamento avviene mediante contribuzione obbligatoria a carico dei datori di lavoro.
Per ottenere la prestazione è necessaria una domanda amministrativa, che può essere presentata solo dopo la verifica dell'esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in caso di datore di lavoro non assoggettato a 11
procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e l'esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell'esecuzione forzata.
Pertanto, è evidente che la prescrizione del diritto alla prestazione non possa decorrere, ai sensi dell'art. 2935 c.c., prima del perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona la proponibilità della domanda all CP_1
(Cassazione Civile, n. 3939/2004; Cassazione civile sez. VI, 12971/2014.;
Cassazione civile sez. lav. n.16617/2011).
La natura previdenziale dell'obbligazione assunta dal è stata CP_3
affermata dalla Corte con riguardo all'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
(Cass. 23 dicembre 2004, n. 23930); alla necessità del previo esperimento del procedimento amministrativo e alla conseguente sospensione della prescrizione durante il suo svolgersi (Cass. 15 novembre 2004, n. 21595); soprattutto, per evidenziarne la totale autonomia rispetto a quella del datore di lavoro, con la conseguente inapplicabilità della disciplina delle obbligazioni in solido e, in particolare, dell'art. 1310 c.c., non trattandosi di un'unica obbligazione con pluralità di debitori, ma di distinte obbligazioni di diversa natura (Cass. 18 aprile 2001, n. 5663).
Come si è accennato, la Corte, nella citata sentenza n. 27917 del 2005, deduceva come il complesso delle considerazioni svolte e il richiamo dei più recenti arresti della giurisprudenza della Corte, giustificano l'abbandono degli orientamenti in precedenza espressi sulla questione, secondo i quali, l'accollo ex lege comporterebbe l'aggiunta del Fondo al datore di lavoro per l'adempimento della medesima obbligazione, con applicazione di tutte le regole delle obbligazioni solidali, e affermava il seguente principio di diritto:
"il diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso d'insolvenza del datore CP_1
di lavoro, la corresponsione del TFR a carico dello speciale Fondo di cui alla
L. n. 297 del 1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale;
pertanto, è distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di 12
obbligazione solidale) e si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva).
Conseguentemente, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all e, dunque, non CP_1
può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del
Fondo di garanzia" (cfr. in termini e su fattispecie identica Cass Civile N.
12852/2012 ed nn. 10875 e 20675 del 2013; Cassazione civile sez. lav.
n.10824/2015)
Ne discende che nessuna prescrizione é maturata in capo alla ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto ed eccepito dall' nella memoria di CP_1
costituzione.
Nondimeno, essendo il credito nei confronti del Fondo di garanzia di natura previdenziale, trova applicazione, nel caso di specie, anche il termine decadenziale di cui all'art. 47, comma 3, del Decreto del Presidente della repubblica n. 639/1970, che dispone che, per le controversie in materia di prestazioni della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti,
l'azione giudiziaria va proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione e che si applica anche per le prestazioni erogate dal Fondo di garanzia, in quanto rientranti nella "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" di cui alla legge n. 1989 del 1988, art. 24, richiamato nel D.P.R. n.
639 del 1970, art. 47, comma 3 (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.
19992/2009; Cassazione, n. 15531/2014; Cassazione n. 24730/2015). 13
Nel caso che ci occupa, tale termine è stato rispettato, con la conseguenza che la ricorrente non è incorsa in nessuna decadenza.
Invero, parte ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto i provvedimenti di rigetto.
L' nel costituirsi in giudizio, ha allegato i provvedimenti di CP_1
rigetto sia con riferimento al TFR che alle ultime tre mensilità di retribuzione, notificati in data 7/03/2022 e 18/03/2022, come si evince dalle cartoline di ricevimento versate in atti, successivamente all'iscrizione a ruolo del presente giudizio, avvenuta in data 8/02/2022, a fronte di una domanda presentata in data 10/02/2021 (secondo quanto allegato da parte ricorrente).
Dal momento che l' nulla deduce in merito (ma, al contrario, con CP_1
provvedimento del 13/04/2023, successivo all'introduzione del presente giudizio e nonostante le difese spiegate in sede di costituzione, ha provveduto alla all'accoglimento della domanda di accesso al fondo di garanzia, limitatamente alla liquidazione del TFR), eccependo soltanto la prescrizione del diritto con riferimento al fondo di garanzia, per le ragioni esposte, il ricorso va accolto.
Ed infatti, la domanda è stata rigettata per insufficienza della documentazione prodotta.
Orbene, in caso di fallimento, liquidazione giudiziale, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa è necessario allegare alla domanda: la copia autentica dello stato passivo esecutivo (anche per estratto); la dichiarazione sostitutiva del certificato del tribunale che attesta che il credito non è stato oggetto di opposizione o di impugnazione ai sensi dell'articolo 98, Legge Fallimentare o dell'articolo 206 del CCII;
il modello
SR52 debitamente compilato e firmato dal responsabile della procedura concorsuale (in caso di comprovato rifiuto di compilazione da parte del responsabile della procedura di concorsuale, le informazioni utili alla liquidazione dovranno essere fornite direttamente dal lavoratore tramite la 14
produzione di idonea documentazione - come l'istanza di ammissione al passivo completa di documentazione - e del modello SR54); la copia autentica del decreto che ha deciso l'eventuale azione di opposizione o impugnazione
(articolo 99 della Legge Fallimentare o articolo 207 del CCII); la copia della domanda di ammissione al passivo completa di documentazione.
Tale documentazione è stata allegata dal ricorrente al momento del deposito del ricorso.
Del resto, l'istituto, successivamente all'introduzione del presente giudizio, ha accolto la domanda di intervento del fondo di garanzia, con riferimento al TFR e non ha allegato ragioni ostative alla liquidazione della somma spettante per le ultime tre mensilità di retribuzione.
La domanda deve, pertanto, essere accolta, con la conseguente condanna dell' al pagamento in favore della ricorrente delle ultime tre CP_1
mensilità di retribuzione, nell'importo ammesso al passivo del fallimento pari a € 3601,01, oltre interessi e rivalutazione, come per legge.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, anche in applicazione del principio della soccombenza virtuale, con riferimento alla domanda relativa alla liquidazione del TFR, considerando che l' si è pronunciato con un provvedimento di accoglimento CP_1
successivamente all'introduzione del presente giudizio.
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da Parte_1
N.RG. 507 / 2022, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna l' in CP_1
persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 3601,01, a titolo di retribuzione per le ultime tre mensilità di 15
lavoro, oltre interessi e rivalutazione, come per legge, dalla maturazione al soddisfo;
-Dichiara cessata la materia del contendere, con riferimento alla domanda volta alla liquidazione del TFR;
- Condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., alla CP_1
refusione delle spese di lite, che liquida in € 2697,00, oltre spese generali IVA
e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dei difensori della ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Locri, 03/04/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci