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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/06/2025, n. 4756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4756 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli, DOTT.SSA MARIA GAIA MAJORANO, in funzione di
Giudice del Lavoro, all' udienza del 12.6.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 3115/2025
Tra
, nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
Maria Briganti n. 350, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Piero C.F._1
Ferrara, C.F. , elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2
Portici (NA) alla via Libertà n. 218 bis.
RICORRENTE
E
CENTRO CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.2.2025 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe agiva in giudizio, deducendo:
1) di essere dipendente, dal 2/12/1980, della , con sede legale in Controparte_2
Napoli (NA) alla via Strada Comunale del Principe 13/a;
2) di essere inquadrato nel livello D6 del CCNL del personale delle Aziende Sanitarie del 07/04/1999, con la qualifica di Collaboratore professionale sanitario infermiere presso l'Ospedale Capilupi di Capri;
pagina1 di 6 3) che svolgeva un turno di lavoro articolato su cinque giorni, ovvero: mattina dalle
08:00 alle 14:00, pomeriggio dalle 14:00 alle 20:00, notte dalle 20:00 alle 08:00 del giorno seguente e riposo, come da cartellini sanitari, agli atti;
4) che, in ragione delle mansioni svolte e dei turni di servizio effettuati, aveva sempre percepito la “indennità giornaliera di turno”, disciplinata dall'art. 86, comma 3, del CCNL
Comparto Sanità 2016 – 2018, indicata in busta paga con il codice 601 e la descrizione
“IND. PRES. 8700 ART. 44 C.3” nella misura giornaliera di € 4,49;
5) che, tuttavia, la retribuzione corrisposta dall'amministrazione convenuta, per le giornate in cui aveva goduto delle ferie, era pari alla somma dello stipendio base e della indennità professionale specifica (IPS);
6) che, pertanto, come evincibile dalle buste paga, in detta retribuzione per il periodo feriale non veniva computata nella base di calcolo della retribuzione dovuta la indennità giornaliera (IND. PRES. 8000 ART. 44 C.6);
7) che a nulla erano valse le formali costituzioni in mora inoltrate al datore di lavoro.
Il ricorrente allegava giurisprudenza di merito e di legittimità a sostegno della propria tesi, così concludendo: “- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità giornaliera” di cui all'art. 86, comma 3, CCNL 2016-2018, previa declaratoria di nullità o disapplicazione delle disposizioni della contrattazione collettiva confliggenti con la
“nozione europea di retribuzione” e, più precisamente, degli artt. 33, comma 1, e 86, comma 3, del CCNL del 21 maggio 2018; dell'art. 19, comma 1, CCNL del 1° settembre
1995; dell'art. 23, comma 4, CCNL del 19 aprile 2004; dell'art. 37 CCNL Integrativo del 20 settembre 2001, e per l'effetto: - Condannare la , in persona del Controparte_2
Direttore Generale pro tempore, ad inserire nella base di calcolo della retribuzione delle ferie gli importi giornalieri della “indennità giornaliera di turno” pari ad € 4,49, e a corrispondere al ricorrente le differenze maturate a tale titolo per il periodo dal 12/09/2019 fino alla data di deposito del presente ricorso, oltre interessi legali;
- Condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
pagina2 di 6
Pur correttamente evocata in giudizio, non si costituiva la e ne va Controparte_2
dichiarata la contumacia.
All'udienza del 12.6.25, tenutasi ex art. 127ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con la presente sentenza depositata telematicamente.
Il ricorso è fondato, secondo le argomentazioni già espresse da altri giudici di questa sezione lavoro cui questo giudicante intende aderire, richiamandone ex art. 118 disp. att.
c.p.c. il percorso motivazionale.
Parte ricorrente ha lamentato l'inadeguatezza di quanto corrispostogli a titolo di retribuzione feriale annuale per l'ingiusta decurtazione della indennità di turno dalla base di calcolo utile alla determinazione del trattamento retributivo feriale.
A tal proposito, richiamando i canoni ermeneutici tracciati dalla giurisprudenza della
S.C. (Cass. n. 13425/2019; Cass. n. 22401/2020), ha ritenuto la sussistenza di una cd. nozione europea di retribuzione, comprensiva, quest'ultima, di qualsiasi elemento retributivo che si pone in rapporto di collegamento funzionale all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore.
Dirimente ai fini del decidere è valutare la natura della indennità in oggetto e la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate.
Nella specie, l'art. 86, co. 3, CCNL Comparto Sanità 2016-2018, prevede che: “Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'Azienda o Ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi”. L'art. 106, comma
2, CCNL Comparto Sanità 2019-2021, statuisce: “Al personale di tutti i ruoli e di tutte le aree, con esclusione dell'area del personale di elevata qualificazione, operante in servizi attivati, in base alla programmazione dell'Azienda o Ente, per un minimo di dodici ore
pagina3 di 6 giornaliere ed effettivamente articolati su almeno due turni, compete una indennità giornaliera, ivi incluso il giorno montante e smontante il turno notturno, pari a euro 2,07 per ogni giornata di effettivo lavoro. Tale indennità non è corrisposta per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata”.
Dall'analisi della fonte collettiva, ritiene questo giudicante che la domanda sia fondata, in quanto una corretta interpretazione tanto della giurisprudenza nazionale e comunitaria, quanto della fonte collettiva, determina la riconducibilità dell'odierna fattispecie all'interno dei confini tracciati per la nozione eurounitaria di ferie retribuite.
Premesso che l'emolumento in questione è pacificamente previsto dalla fonte negoziale per comporre la cd. parte variabile della retribuzione, viene in rilievo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza sovranazionale (C155/10–Williams), secondo cui:
“laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”.
Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
Inoltre, come precisato dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza, non può ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie in quanto, malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali.
Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che, non svolgendo nel periodo feriale la mansione, non devono mutare i relativi incentivi/indennità, essendo proprio questa ripercussione finanziaria negativa che è capace di produrre il potenziale effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie che si intende evitare.
In relazione alla scarsa incidenza delle differenze sulla retribuzione occorre, poi, ribadire che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla pagina4 di 6 Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo
“quantitativo”, ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo
“teleologico” (Cass. 20216/2022 cit.).
Seguendo questa prospettiva, al giudice nazionale non spetta valutare, in concreto, se vi sia stato o meno un effetto dissuasivo. L'esistenza di quest'ultimo, infatti, è già stata apprezzata a monte dalle norme dell'Unione Europea, come interpretate dalla Corte di
Giustizia, con la conseguenza che, al fine di evitare, in radice, il rischio di rinuncia, viene stabilito l'obbligo – a carico delle parti datoriali – di mantenere la medesima retribuzione già corrisposta in costanza di lavoro effettivo.
L'unica indagine da dover svolgere, pertanto, è e resta quella relativa alle singole voci retributive (“è compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri”), restando estraneo alla fattispecie la valutazione dell'effetto dissuasivo, mera potenziale conseguenza del mancato rispetto dei principi di cui sopra.
Venendo all'analisi specifica della indennità in questione, trattasi di indennità caratterizzata da una stretta connessione (rectius: “nesso intrinseco” C155/10–Williams) con le mansioni svolte dal lavoratore, in qualità di infermiere professionale;
connessione, peraltro, deducibile anche dalla decisione di rubricare l'art. 86 del CCNL sanità “Indennità per particolari condizioni di lavoro” e che, dunque, non consente l'adozione di un'interpretazione restrittiva.
Del resto, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione (punto principale su cui muove la prospettazione di parte resistente), nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione, ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione.
In altri termini, muovendo da un'interpretazione sistematica delle clausole della fonte negoziale esaminate, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., deve concludersi che la indennità in esame è senza dubbio collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro.
Tanto basta perché possa rientrare a pieno titolo nel calcolo della retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
Alla luce di tutto quanto sopraesposto, ed in conformità all'orientamento giurisprudenziale espresso da codesto Tribunale, il ricorso va accolto e l CP_2
va condannata ad inserire nella base di calcolo della retribuzione delle ferie
[...]
pagina5 di 6 l'importo giornaliero della “indennità giornaliera di turno”, pari ad € 4,49 per il periodo dal
12/09/2019 al 31/12/2022 ex art. 86, comma 3, CCNL 2016-2018, e pari ad € 2,07 ex art. 106, comma 2, CCNL 2019-2021, per il periodo dal 01/01/2023 fino al 10/02/2025 (data di deposito del ricorso), e a corrispondere a le differenze maturate a tale Parte_1 titolo per l'intero periodo dal 12/09/2019 fino al 10/02/2025, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole voci del credito al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Gaia Majorano, definitivamente pronunciando:
- condanna l ad inserire nella base di calcolo della Controparte_2 retribuzione delle ferie l'importo giornaliero della “indennità giornaliera di turno”, pari ad € 4,49 per il periodo dal 12/09/2019 al 31/12/2022 ex art. 86, comma 3, CCNL
2016-2018, e pari ad € 2,07 ex art. 106, comma 2, CCNL 2019-2021, per il periodo dal 01/01/2023 fino al 10/02/2025 (data di deposito del ricorso), e a corrispondere a le differenze maturate a tale titolo per l'intero periodo dal Parte_1
12/09/2019 fino al 10/02/2025, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole voci del credito al soddisfo;
- condanna l al pagamento delle spese di lite, che liquida Controparte_2 in € 1.200,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi.
Napoli, 12.6.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Gaia Majorano
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