Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/05/2025, n. 2640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2640 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli - Sezione Persona, Famiglia e Minori - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Efisia Gaviano Presidente relatore
Dott.ssa Silvana Sica Consigliere
Dott. Stefano Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2804 del R.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto: appello avverso sentenza in materia di divorzio, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] ( cf ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa in virtù di procura in atti dall'avvocato Giorgio Gritti ( cf ) ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto in Napoli alla Via G. Verdi n. 18.
Per le comunicazioni telefax n. 081/5511901; pec: Email_1
Appellante
E
nato a [...] il [...] ( cf ), elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliato in Napoli alla Via Duomo n. 348 presso lo studio dell'Avvocato Olga Porta (c.f.
, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti. C.F._4
Per le comunicazioni, pec: Email_2
Appellato proponente appello incidentale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso insistendo per l'accoglimento delle richieste formulate nei rispettivi atti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 31.8.2021 aveva proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Napoli Parte_1
e nello stesso aveva premesso:
Controparte_1
- che i predetti coniugi non avevano figli minori;
- che il Tribunale di Napoli, in data 24.03.2009, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni ivi indicate ed il si era tra l'altro impegnato a versare alla CP_1 Pt_1
l'importo mensile di euro 600,00, di cui € 250,00 in favore della moglie ed € 350,00 in favore del figlio (ormai economicamente autonomo);
- che, sin da epoca precedente alla separazione, i coniugi avevano cessato ogni comunione sia morale che materiale, non avevano più convissuto e nemmeno si erano più incontrati.
Tanto premesso, la aveva chiesto che il Presidente del Tribunale, fissata l'udienza di Pt_1
comparizione personale dei coniugi ed esperito il rituale tentativo di conciliazione, volesse - all'esito negativo dello stesso e valutata la sussistenza dei presupposti di legge: 1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di Napoli l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile o necessario;
3) porre a carico del un assegno divorzile di € 500,00 mensili in favore della CP_1
coniuge, casalinga e non percettrice di alcun reddito, neanche assistenziale.
Si era costituito il quale in via preliminare aveva eccepito l'assoluta Controparte_1 inammissibilità dell'avversa richiesta di revisione dell'assegno di mantenimento stabilito con l'omologa della separazione emessa dal Tribunale di Napoli. La proposizione del procedimento previsto dall'art. 710 c.p.c. richiedeva difatti quale requisito indispensabile la sopravvenienza di fatti nuovi rispetto alle circostanze già valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti contenuti nella sentenza di separazione o divorzio, mentre nella specie difettava un mutamento dello stato dei fatti tale da incidere concretamente sulle condizioni patrimoniali dei coniugi e determinare uno squilibrio importante da appianare con il menzionato procedimento.
La controparte nel ricorso in esame aveva difatti chiesto un assegno divorzile ammontante ad euro
500,00 e quindi maggiorato rispetto all'assegno di mantenimento fissato in sede di omologa in
€250,00, tuttavia la condizione reddituale del TE aveva subito un peggioramento in quanto egli aveva svolto l'attività lavorativa di vigile urbano fino all'anno 2020, ma allo stato risultava disoccupato perché era stato dapprima sospeso e successivamente licenziato dal posto di lavoro. Il predetto inoltre non era pensionato, nè era percettore di alcun reddito e quindi non sussistevano i presupposti per la maggiorazione ad € 500,00 dell'assegno dovuto alla . Pt_1
Ancora, il resistente aveva rilevato che la controparte risiedeva nella casa familiare di proprietà della stesa ed inoltre percepiva il reddito di cittadinanza, mentre il non disponeva di alcuna CP_1
proprietà immobiliare, risiedeva in una abitazione sita in Villaricca a lui concessa in locazione per la quale pagava un canone pari ad €370,00, oltre alle spese di condominio ed a tutte le utenze accessorie. Era quindi evidente che le sue condizioni patrimoniali ed economiche erano peggiorate, per cui l'aumento dell'assegno di mantenimento come richiesto da parte avversa non trovava giustificazione.
Tanto rilevato, il aveva concluso chiedendo il rigetto della domanda di parte ricorrente CP_1
ed in via riconvenzionale che si ritenesse e dichiarasse che egli aveva conseguito un peggioramento reddituale, con conseguente riduzione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge, dalla somma di euro 250,00 a quella di euro 150,00, oltre rivalutazione istat. In subordine aveva richiesto la rideterminazione del predetto assegno in favore del coniuge in una somma comunque inferiore agli attuali euro 250,00.
Il tutto, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, nonché per lite temeraria ex. art. 97 c.p.c. per i motivi indicati in narrativa.
Il Tribunale, con la sentenza n. 11503/23 aveva accolto la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e ed aveva posto a carico del l'obbligo di corrispondere a
[...] Controparte_1 CP_1
a titolo di assegno di divorzio, la somma mensile di € 250,00 oltre adeguamento Parte_1
secondo gli indici Istat.
Spese compensate.
Avverso detta decisione ha proposto gravame la , la quale ha lamentato l'erroneità della Pt_1
sentenza di primo grado:
- per aver determinato in € 250,00 l'assegno divorzile;
- per aver omesso l'esame della domanda attorea ( di cui al punto 3 della memoria integrativa ), avente ad oggetto il diritto della ricorrente a percepire la quota parte ad essa spettante del T.F.R. al momento della maturazione del relativo diritto da parte del , con decorrenza dalla data del CP_1
matrimonio alla data della cessazione degli effetti civile dello stesso.
La predetta ha quindi concluso chiedendo in via principale che: accertata la reale e concreta situazione patrimoniale e reddituale delle parti, venisse stabilito l'assegno divorzile in favore della ricorrente nell'importo di € 500,00 mensili e venisse inoltre dichiarato il suo diritto a percepire la quota parte pari al 40 % del TFR riconosciuto al , dalla data del matrimonio a quella della Controparte_1
cessazione degli effetti civili dello stesso.
Inoltre, nel caso in cui il predetto avesse già incassato l'importo del TFR, doveva essere condannato al versamento in favore dell'appellante della quota suindicata.
Il tutto, con condanna del resistente al pagamento delle spese e competenze professionali del presente giudizio.
Si è costituito , il quale ha preliminarmente eccepito che l'appello notificato era Controparte_1 privo dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., per cui doveva essere dichiarato inammissibile. Ancora, l'appello proposto era inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., non avendo ragionevole probabilità di essere accolto.
Nel merito l'appellato ha argomentato in ordine alla infondatezza di quanto richiesto dalla , Pt_1 evidenziando che la richiesta di rideterminazione dell'assegno divorzile risultava carente dei presupposti che la giustificavano, in ragione del fatto che la già precaria situazione economica dell'appellato rispetto al giudizio di primo grado ed alla documentazione allegata, si era evoluta in peius.
Il era difatti attualmente pensionato e percepiva una pensione netta di € 1.662,64; risiedeva CP_1 in un'abitazione sita in Villaricca a lui concessa in locazione, per la quale versava un canone pari ad
€ 350,00 (Trecentocinquanta/00) oltre alle spese di condominio ed a tutte le utenze accessorie.
A ciò si doveva aggiungere che aveva dovuto ricorrere ad un prestito da restituire in anni 10 con una rata mensile di € 315,00 che veniva decurtata direttamente dalla pensione (cessione del quinto) ed inoltre versava un importo mensile pari ad € 230,00 per il mantenimento di un bambino di nazionalità polacca da lui riconosciuto, nato dalla sua relazione con la sig.ra . Per_1 Parte_2
Ad oggi, quindi, al residuavano € 517,22 mensili dai quali andavano sottratti gli importi CP_1
relativi alle utenze ed alle spese di condominio.
Nello stesso tempo la viveva nell'immobile di sua proprietà, per cui non pagava alcun Pt_1
canone di locazione e, per quanto era dato sapere, oltre a percepire il cosiddetto reddito di inclusione svolgeva anche lavori saltuari che le permettevano di avere entrate extra. Ad ogni buon conto la predetta avrebbe potuto adoperarsi per aumentare il proprio reddito personale cercando un'occupazione stabile, in assenza di impedimenti o patologie ed anche in ragione del fatto che i figli erano ormai maggiorenni, autosufficienti e non risiedevano più da anni presso la casa familiare.
Alla luce di quanto sopra era evidente che le condizioni patrimoniali ed economiche del CP_1 risultavano peggiorate, per cui non era giustificato l'aumento dell'assegno di mantenimento richiesto da parte avversa.
La richiesta di controparte appariva quindi pretestuosa, fermo restando che la situazione economica dell'appellato giustificava anche la revoca dell'assegno in questione, che il ha richiesto in CP_1
via incidentale.
Con riferimento inoltre alla richiesta formulata dalla , volta al riconoscimento della quota Pt_1
pari al 40% del trattamento di fine rapporto, il ha evidenziato che -presupposto CP_1
fondamentale per poter richiedere tale riconoscimento, oltre alla qualità di coniuge divorziato- era che il richiedente fosse titolare di un assegno di divorzio in forza di sentenza passata in giudicato (e, pertanto, definitiva). Nel caso di specie non si era formato il giudicato, in quanto la sentenza che aveva disposto l'assegno divorzile era allo stato sub iudice, pertanto alcuna richiesta poteva essere avanzata, essendo pacifico che il mancato riconoscimento dell'assegno divorzile in virtù dell'appello incidentale finalizzato alla revoca dello stesso, escludesse qualsiasi pretesa sul TFR dell'ex coniuge.
Il predetto ha quindi concluso chiedendo alla Corte di:
- dichiarare l'appello proposto da avverso la sentenza di primo grado del Tribunale Parte_1
di Napoli, n. 11503/2023 inammissibile ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.;
- rigettare il suddetto appello in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni esposte;
- accogliere l'appello incidentale proposto e per l'effetto riformare la sentenza n. 11503/2023 nella parte in cui riconosceva “a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
, a titolo di assegno di divorzio, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile
[...] di € 250,00 (duecentocinquanta/00) dalla data del deposito de ricorso”, con conseguente revoca dell'assegno divorzile;
- accertare che alla sig.ra non era dovuta alcuna quota parte del TFR;
Parte_1
- in subordine, disporre la riduzione dell'assegno di mantenimento a seguito della variazione dei presupposti stabiliti in sede di divorzio, con effetto a partire dalla data della presente domanda;
- condanna della alla refusione delle spese processuali, con attribuzione al procuratore Pt_1
costituito.
Il presente procedimento si è svolto con le modalità della trattazione scritta e quindi, depositate le note nelle quali le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive richieste, questo Collegio ha riservato la causa in decisione senza termini, in quanto non previsti dal rito.
Tanto premesso, ritiene questa Corte di dover anzitutto esaminare l'eccezione sollevata da parte appellata avente ad oggetto l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c.
Orbene, sull'argomento si deve anzitutto rilevare che la Suprema Corte ( cfr. l'ordinanza resa a
Sez.Un. n.36481/22 ) ha avuto modo di chiarire che: “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Ancora, la stessa Corte ( cfr. Cass. ord. n. 2320/23 ) ha sottolineato che: “Essendo
l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti ed ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure”.
Orbene, all'esito di tali considerazioni ritiene questa Corte che la suddetta eccezione debba essere disattesa, in quanto dal gravame in esame ben possono evincersi gli elementi sopra richiamati, avendo la sufficientemente individuato i punti della decisione del primo giudice che intendeva Pt_1
confutare ed argomentato sostenendo la propria tesi finalizzata ad ottenerne la riforma.
Tanto rilevato, si deve ora esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello fondata sul disposto di cui all'art. 348 bis c.p.c. Ritiene questa Corte che nemmeno detta eccezione sia fondata in quanto le questioni oggetto di esame in questa sede, aventi ad oggetto l'assegno divorzile sotto il profilo del quantum, nonché il diritto dell'appellante a vedersi riconosciuta una quota del TFR, necessitano di una verifica processuale. Ciò in quanto le suddette problematiche presentano margini di incertezza, per cui si ritiene imprescindibile la valutazione delle stesse nell'ambito di una cognizione ordinaria.
Ciò posto si devono ora esaminare sia il motivo di cui al gravame principale avente ad oggetto la quantificazione dell'assegno divorzile, che la ha chiesto rideterminarsi Pt_1
in euro 500,00, sia le richieste formulate dal , volte ad ottenere che lo stesso venisse ridotto CP_1
alla somma di euro 150,00 o comunque ad una somma inferiore ad euro 250,00 o - come riportato nell'appello incidentale – che venisse revocato del tutto.
Orbene, ritiene questa Corte che al fine di esaminare compiutamente le questioni in esame si debba anzitutto ricordare che le parti erano addivenute alla separazione consensuale e che in detta sede avevano tra l'altro concordemente stabilito che il avrebbe versato alla la somma CP_1 Pt_1
mensile complessiva di euro 600,00 oltre rivalutazione istat, così composta: euro 350,00 per il figlio ed euro 250,00 per la . Pt_1
Ciò posto va a questo punto chiarito che, con il ricorso finalizzato alla cessazione degli effetti civili del matrimonio proposto in primo grado dalla , quest'ultima aveva chiesto riconoscersi in Pt_1
suo favore l'assegno divorzile, per un ammontare pari ad euro 500,00. In ragione di quanto sopra non può trovare applicazione, come invece ritenuto dall'appellato, l'art. 710 c.p.c. che afferisce alla modificazione dei provvedimenti relativi alla separazione ( e quindi eventualmente all'assegno di mantenimento) , né invero detta norma è stata invocata dalla . Pt_1
Si deve inoltre evidenziare che i presupposti dell'assegno di separazione e di quello divorzile sono diversi, in quanto il primo presuppone la permanenza del vincolo coniugale e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi rispetto al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, mentre tale parametro non rileva con riferimento all'assegno divorzile, dovendo lo stesso essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (cfr.
Cass. Ord. n. 5605/20 ).
Tanto rilevato, si deve ora esaminare il motivo posto a fondamento del gravame di cui si tratta avente ad oggetto la quantificazione dell'assegno divorzile riconosciuto alla dal giudice di primo Pt_1
grado.
Orbene, a tal fine si deve anzitutto sottolineare che il nel corso del giudizio dinanzi al CP_1
Tribunale si era limitato a dedurre un peggioramento delle proprie condizioni economiche, inficiante la possibilità di contribuire alle spese della resistente con la propria attività lavorativa.
In ragione di quanto sopra il predetto aveva difatti chiesto in via riconvenzionale la riduzione dell'importo dell'assegno disposto in favore del coniuge, dalla somma di euro 250,00 a quella di euro
150,00.
Va inoltre ricordato che il primo giudice, dopo aver preso espressamente atto della circostanza che la domanda relativa al riconoscimento dell'assegno divorzile non era stata contestata nell'an dal
, aveva poi quantificato l'importo dell'assegno divorzile tenendo conto della durata della CP_1
convivenza coniugale pari a 24 anni e, dunque, del contributo alla formazione del patrimonio familiare dato dalla moglie con il suo lavoro domestico.
Ancora, il primo giudice aveva dato atto della pacifica assenza di una propria disponibilità economica da parte della , nonché della complessiva situazione economica del coniuge che aveva subìto Pt_1
un licenziamento disciplinare, ma che successivamente era andato in pensione con un importo non documentato.
Ciò posto si deve ancora evidenziare che nel presente grado di giudizio il non ha confutato CP_1
la decisione del primo giudice, né per la parte in cui nella stessa si era evidenziato che non era stato da egli contestato l'an del diritto della controparte all'assegno di cui si discute e nemmeno per la parte in cui, nel riconoscere l'assegno divorzile alla , si era fatto riferimento alla lunga durata della Pt_1
convivenza coniugale ed al contributo dato dalla predetta alla formazione del patrimonio familiare.
Il si è difatti limitato a sottolineare - al fine di sostenere le sue richieste di riduzione o CP_1 revoca dell'assegno riconosciuto alla controparte - l'evolversi in “peius” della sua situazione economica ed a rapportare la stessa a quella della , evidenziando che quest'ultima viveva Pt_1 nell'immobile di sua proprietà e pertanto non pagava alcun canone di locazione ed inoltre che per quanto era dato sapere, oltre a percepire il cosiddetto reddito di inclusione svolgeva anche lavori saltuari che le permettevano di avere entrate extra, ben potendosi comunque adoperare per aumentare il proprio reddito personale cercando un'occupazione stabile.
Tanto rilevato si devono quindi esaminare le posizioni economico - reddituali delle parti, ricordando anzitutto che il è pensionato e percepisce una pensione netta di € 1.662,64; risiede in CP_1 un'abitazione sita in Villaricca per la quale versa un canone pari ad € 350,00; ha fatto ricorso ad un prestito presso l'Istituto di credito da restituire in anni 10 con una rata mensile di € CP_2
315,00 che viene decurtata direttamente dalla pensione (cessione del quinto). Egli è inoltre padre di un bambino di nazionalità polacca nato dalla relazione con la sig.ra , a cui Parte_3 versa un importo mensile pari ad € 230,00 in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Cracovia RC
533/15N.
In ordine alla va rilevato che, sulla scorta di quanto emerge compiutamente dagli atti, vive Pt_1
in un immobile di sua proprietà e percepisce il cosiddetto reddito di inclusione che ammonta a circa
500,00 euro;
è casalinga, nè risulta provato che svolga attività lavorativa.
Orbene, all'esito della comparata valutazione delle risorse economiche delle parti, ritiene questa
Corte che sussista uno squilibrio reddituale tra le stesse, tale da determinare il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della appellante;
tanto si afferma in ragione della lunga durata del matrimonio e dell'incontestato contributo dato dalla predetta - con il suo lavoro domestico - alla formazione del patrimonio familiare.
Ciò posto va a questo punto rilevato che detto squilibrio non risulta di entità tale da far ritenere sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda formulata dalla volta ad ottenere Pt_1
l'aumento dell'importo dell'assegno divorzile a lei già riconosciuto in primo grado nell'ammontare di euro 250,00. Tanto si afferma in quanto tale importo si ritiene congruo, non potendosi trascurare che la predetta è proprietaria dell'immobile in cui vive e risulta allo stato percepire il reddito di inclusione.
Nello stesso tempo si deve rigettare anche la domanda del finalizzata alla revoca o alla CP_1 riduzione dell'assegno in questione, dovendosi anzitutto sottolineare a tal proposito che il predetto
(diversamente da quanto era emerso nel corso del giudizio di primo grado circa il fatto che non percepiva più lo stipendio di vigile urbano, ma il solo reddito di cittadinanza ), ad oggi usufruisce regolarmente della pensione. Ancora va rilevato che lo squilibrio reddituale tra le parti sussiste anche ove si considerino gli oneri dai quali il è gravato, dai quali si ritiene invero di dover CP_1 escludere l'importo di euro 315,00 corrispondente ad un prestito dallo stesso contratto per finalità non documentate in data 24.4.2024 e quindi poco prima che venisse introdotto il presente giudizio.
Si rileva infine “ad adiuvandum” che la attuale situazione economica del appare in realtà CP_1 sostanzialmente rapportabile a quella risalente all'epoca dell'omologa della separazione, nel senso che, se è vero che all'epoca il predetto lavorava e quindi percepiva lo stipendio, si era reso disponibile a versare la somma complessiva di euro 600,00 per il mantenimento di moglie e figlio;
ad oggi, se da un lato il predetto percepisce la pensione e quindi una somma inferiore rispetto allo stipendio, non è più onerato del mantenimento per il figlio oramai indipendente, all'epoca quantificato in euro 350,00.
Sulla scorta di quanto sin qui evidenziato devono essere pertanto disattese le richieste formulate da entrambe le parti relativamente all'assegno divorzile, che va pertanto confermato nei termini stabiliti dal primo giudice.
Tanto rilevato, si deve ora esaminare la richiesta formulata dalla volta al riconoscimento in Pt_1
suo favore della quota del TFR spettante al . CP_1
Orbene, a tal proposito si deve anzitutto considerare che, come rilevato dalla Suprema Corte:
“Condizione per il riconoscimento della quota del trattamento di fine rapporto spettante all'ex coniuge, è che quest'ultimo sia già titolare di assegno divorzile o abbia presentato la relativa domanda al momento in cui l'altro ex coniuge abbia maturato il diritto alla corresponsione del trattamento, essendo irrilevante che la domanda di attribuzione della quota sia stata presentata dopo che l'assegno divorzile sia stato revocato, poiché la revoca opera "ex nunc" e non può incidere, elidendoli, tanto sul pregresso positivo accertamento del diritto all'assegno - su cui è caduto il giudicato "rebus sic stantibus" -, quanto sul correlato diritto alla quota del trattamento di fine rapporto” ( cfr Cass. Ord.
n. 4499 del 19/02/2021 ).
Ancora si deve ricordare che: “ Il diritto del coniuge divorziato, che sia anche titolare dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6 della l. n. 898 del 1970, ad ottenere la quota del trattamento di fine rapporto dell'ex coniuge sorge nel momento in cui quest'ultimo matura il diritto a percepire detto trattamento e, dunque, al tempo della cessazione del rapporto di lavoro, anche se il relativo credito è esigibile solo quando - e nei limiti in cui - l'importo è effettivamente erogato;
una volta cessato il rapporto di lavoro, non ha, dunque, alcuna incidenza sulla debenza della menzionata quota la presentazione, nel corso del giudizio instaurato per la relativa liquidazione, della richiesta di revoca dell'assegno divorzile, il cui eventuale accoglimento, anche se disposto dalla data della domanda, è successivo all'insorgenza del diritto previsto dall'art. 12 bis della l. n. 898 del 1970 ( cfr. Cass. Ord. n 24403/2022).
Ciò posto, il presente procedimento va rimesso sul ruolo con apposita ordinanza al fine di acquisire dall' gli elementi necessari ai fini del decidere in ordine alla suddetta richiesta. CP_3
Spese al definitivo
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona, Famiglia e Minori – non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1 avverso la sentenza n. 11503/23 emessa dal Tribunale di Napoli, limitatamente all'assegno
[...]
divorzile così provvede:
-rigetta l'appello principale e quello incidentale e per l'effetto conferma la sentenza gravata;
rimette la causa sul ruolo con apposita ordinanza;
spese al definitivo.
Napoli, c.c. del 16.4.2025.
Il Presidente
(dott.ssa Efisia Gaviano)