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Sentenza 16 febbraio 2024
Sentenza 16 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/02/2024, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 9311/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nelle persone dei magistrati: dr.ssa Silvia MIGLIORI Presidente rel. dr.ssa Sonia PORRECA Giudice dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9.311/2021 R.G. promossa da: (C.F. ), nata a [...] il 14 Parte_1 C.F._1 dicembre 1984, rappresentata e difesa dall'Avv. Elisa BATTAGLIA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bologna (BO), via IV Novembre n. 14 ATTRICE contro (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 nato in [...] il [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Dario EUGENI ed elettivamente domiciliato nel suo studio sito in Bologna (BO), in via Dè Carbonesi n. 6 CONVENUTO
CONCLUSIONI L'attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 23 novembre 2023:
“il Tribunale Civile di Bologna, in Camera di Consiglio, Voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI:
1) assegnare la casa familiare, sita a Bologna, via Toscana n. 58/4, alla ricorrente, con mobili ed arredi ivi contenuti;
2) disporre l'affido esclusivo delle minori alla madre, mantenendo collocamento e residenza presso l'abitazione materna, e mantenendo collocamento e residenza presso l'abitazione materna;
3) disporre che il padre possa vedere le figlie secondo le indicazioni del Servizio Sociale e comunque per un ulteriore periodo in forma protetta;
4) conferire incarico al Servizio Sociale di regolamentare gli incontri padre-figlie;
5) disporre che il padre contribuisca al mantenimento delle figlie, mediante: a) versamento dell'importo mensile pari a euro 750,00 (settecentocinquanta) o la maggior somma ritenuta di giustizia dal Tribunale, anticipatamente, al primo di ogni mese, mediante bonifico nel conto corrente della moglie, importo revisionabile secondo gli indici Istat della Camera di Commercio di Bologna;
b) pagina 1 di 10 anticipazione o rimborso del 60% delle spese straordinarie, di cui al Protocollo del Tribunale di
Bologna in particolare mediche (comprese spese farmaceutiche, visite specialistiche, cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche e quant'altro necessario), scolastiche (comprese rette, tasse, libri, lezioni private, gite scolastiche, materiale didattico e quant'altro necessario) e sportive;
6) disporre il divieto di espatrio delle minori con il padre con comunicazione di detto divieto alla Questura di Bologna, Polizia di Frontiera;
7) La ricorrente formalmente rinuncia alla richiesta di contribuzione al mantenimento della moglie;
Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
Il convenuto ha concluso come da verbale di udienza del 23 novembre 2023 e prima memoria ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c.:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni domanda, contraria istanza ed eccezione:
“NEL MERITO
- Dichiarare l'affidamento condiviso dei figli.
- Superato il periodo di visite protette ai figli presso i competenti S.S., autorizzare il padre a vedere la prole secondo il seguente calendario, modificato rispetto a quello proposto in fase presidenziale stante la nuova abitazione del padre: il padre, a settimane alterne, potrà tenere con sé i figli dal venerdì pomeriggio, andando a prendere i bambini presso l'abitazione della madre e con l'impegno di accompagnarli a scuola (o dalla madre se non c'è scuola) il lunedì mattina;
il padre, inoltre, potrà vedere i figli il mercoledì di ogni settimana con pernottamento, andando a prendere i bambini presso l'abitazione della madre il pomeriggio e con l'impegno di accompagnarli a scuola (o dalla madre se non c'è scuola) il giovedì mattina;
il padre trascorrerà, inoltre, con i figli sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, ricomprendendo, alternativamente, di anno in anno, Natale e/o Capodanno, segnatamente dal 23 al 30 dicembre, oppure dal 31 dicembre al 06 gennaio.
Anche nel corso di detti periodi la madre potrà vedere liberamente i bambini previa comunicazione telefonica al padre degli stessi. Inoltre il padre, sempre ad anni alterni, potrà frequentare i figli tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, ed infine, ogni anno, una settimana, durante le vacanze estive, tenuto peraltro sempre conto delle esigenze dei minori.
I genitori di comune accordo potranno concordare diversi periodi ed orari di visita tenendo in considerazione le esigenze dei bambini, le ricorrenze religiose e gli impegni lavorativi.
- Disporre il contributo al mantenimento dei figli da parte del sig. nella misura di CP_1 complessivi € 750,00, o della minor somma venga ritenuta di giustizia, nonché disporre a carico del sig, il 50% delle spese straordinarie, comprese quelle mediche e odontoiatriche non coperte CP_1 dal SSN, scolastiche comprese le attività ad essa complementari, ricreative e sportive, necessarie per il figlio, facendo rimando, per quanto non espressamente stabilito, al Protocollo adottato dall'intestato Tribunale;
- Disporre il rimborso da parte della madre al padre della somma equivalente al 50% dell'assegno
Unico di cui alla Legge di Bilancio n. 234/2021;
- Dichiarare che nulla è dovuto dal sig. a titolo di mantenimento in favore della moglie. CP_1
Sempre e comunque con vittoria di compensi professionali oltre accessori di legge”
Il P.M. è intervenuto.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione 1. e si sono Parte_1 Controparte_1 uniti in matrimonio il 7 luglio 2007 a Castel Maggiore (BO). pagina 2 di 10 Dalla loro unione sono nati il 15 novembre Persona_1
2007, il 18 luglio 2010 e Persona_2 Parte_2 il 25 maggio 2020.
[...]
Il 26 marzo 2021 il convenuto ha lasciato la casa coniugale in seguito a un intervento dei Carabinieri su chiamata della figlia primogenita delle parti, trasferendosi prima a casa di un suo fratello e poi in un appartamento in locazione a Riola di Vergato.
2. Con ricorso depositato il 22 luglio 2021 ha chiesto che: a) Parte_1 sia pronunciata la separazione personale dal marito;
b) sia disposto l'affido in via esclusiva a lei delle figlie minorenni;
c) le stesse siano collocate presso di lei e di conseguenza le sia assegnata la casa coniugale;
d) sia stabilito che il padre possa vedere la prole secondo le indicazioni del servizio sociale in forma protetta;
e) sia posto a carico del NO l'obbligo di corrisponderle, a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento delle figlie, la somma mensile di 750,00 euro o quella maggiore ritenuta di giustizia, oltre al 60% delle spese straordinarie;
f) sia disposto che il marito contribuisca al suo mantenimento mediante il versamento dell'importo mensile di 150,00 euro o la maggior somma ritenuta di giustizia. Si è costituito in giudizio , il quale Controparte_1 non si è opposto alla separazione, ma ha domandato che: a) sia disposto l'affido in via condivisa delle minori;
b) sia regolamentato il diritto di visita del genitore non allocatario;
c) sia posto a suo carico un contributo complessivo di 750,00 euro (o del minore importo ritenuto di giustizia) per il mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie;
c) sia previsto il rimborso da parte della NOa e a Pt_1 proprio favore della somma equivalente al 50% dell'assegno unico;
d) sia dichiarato che nulla è da lui dovuto a titolo di mantenimento in favore della moglie. Nell'udienza di comparizione, celebrata il 1° dicembre 2021, entrambe le parti si sono presentate e hanno confermato il contenuto dei rispettivi atti. All'esito di quest'ultima la Presidente delegata:
- ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
- ha disposto che i minori siano affidate in maniera condivisa ai genitori e collocate presso la madre, alla quale, per l'effetto, ha assegnato la casa familiare;
- ha incaricato i servizi sociali di predisporre un calendario di incontri protetti tra il padre e le figlie e di vigilare sulla attuazione dello stesso;
- ha stabilito che il NO versi alla NOa , Controparte_1 Pt_1 quale contributo al mantenimento delle figlie, la somma mensile di euro 750,00 con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, oltre al 60% delle spese straordinarie. Ha inoltre nominato il Giudice istruttore. Con sentenza 768/22 del 19 marzo 2022 il Tribunale ha dichiarato la separazione dei coniugi. All'udienza del 23 novembre 2023 la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio. Il Pubblico Ministero è intervenuto.
pagina 3 di 10 3. Tanto premesso in fatto si può passare alla disamina delle questioni sottoposte alla valutazione del Collegio. 3a. In questa sede nulla verrà disposto in relazione al vincolo, essendo già stata pronunciata la separazione tra i coniugi con la sentenza n. 768/22. 3b. I servizi sociali hanno monitorato le condizioni delle minori per tutto l'arco dello svolgimento del giudizio, redigendo ben quattro relazioni. Nella prima, datata 25 febbraio 2022, hanno dato atto che:
- e frequentavano con regolarità e buon rendimento Persona_1 Persona_2 rispettivamente il liceo delle scienze umane “ e la scuola secondaria di primo Per_3 grado “Il ”; era iscritta al nido “ nel quale si era bene Org_1 Parte_2 Per_4 inserita e dimostrava una buona autonomia;
- la madre era una genitrice attenta ai bisogni delle figlie, in grado di rispondere alle loro esigenze e desiderosa di evitare che la separazione dal marito si ripercuotesse sulla serenità delle stesse;
- il padre si era sempre presentato agli incontri vigilati con puntualità e non aveva mai tenuto comportamenti inadeguati;
pur essendo “poco abituato a confrontarsi in maniera diretta con i bisogni delle figlie”, negli incontri protetti effettuati si era dimostrato capace di accogliere e di mettere in pratica suggerimenti e consigli degli educatori;
- le due figlie maggiori si erano mostrate disponibili a recuperare un rapporto maggiormente complice con il padre e le modalità protette degli incontri sembravano avere agevolato un riavvicinamento tra la figura paterna e le figlie. Nella seconda relazione, datata 10 gennaio 2023, oltre a confermare la situazione descritta nella precedente è stato evidenziato che le condizioni di personali, familiari e scolastiche delle minori erano buone e il rapporto era le stesse e i genitori era positivo grazie all'impegno degli adulti e alla disponibilità delle ragazze. Hanno suggerito di confermare il collocamento della prole presso la madre e le modalità protette delle visite con possibilità, in caso di buon esito, di valutare l'introduzione di soggiorni presso il padre nei fine settimana. Nella relazione datata 5 aprile 2023 è stato esposto che:
- le due figlie più grandi si erano dimostrate mature e disponibili al dialogo;
nei confronti del padre erano emerse rabbia, sfiducia e poca confidenza, soprattutto quando nell'incontro del 29 dicembre 2022 il NO si era presentato Controparte_1 con i suoi genitori, provocando nelle ragazze una forte agitazione, pianto e rifiuto di vicinanza e contato con i nonni, poiché, a quanto avevano riferito all'educatrice, dopo la nascita di e l'allontanamento del padre da casa questa parte della famiglia era Pt_2
“sparita” e aveva smesso di cercarle;
- il NO in occasione del primo incontro successivo al suo rientro CP_1 da un viaggio in Africa si era presentato con mezz'ora di ritardo e, oltre a non avere portato alcun regalo alle figlie, le quali pure inizialmente erano ben disposte, aveva esordito con tono recriminatorio chiedendo ad perché non si era fatta Persona_1 sentire durante il mese in cui era stato all'estero;
pagina 4 di 10 - in ogni caso, il padre si era dimostrato disponibile a seguire i suggerimenti dell'educatrice lasciando che quest'ultima favorisse le comunicazioni tra lui e le ragazze nei momenti in cui erano faticose. Tuttavia l'uomo faticava a relazionarsi le figlie in maniera semplice e spontanea e la sua comunicazione con loro era “rigida e mai fluida”. Il clima degli incontri era ulteriormente appesantito dal fatto che il NO CP_1 assumeva costantemente nei confronti delle minori un atteggiamento vittimistico e risentito, a tratti di pretesa. Nonostante la cordialità e la buona disposizione delle ragazze al dialogo, anche con il padre, era necessario l'intervento dell'educatrice per superare i momenti di silenzio;
- data la fatica del padre a rapportarsi alle minori, mancavano i presupposti per aumentare il tempo degli incontri e anche modificarne i tempi e i luoghi è difficoltoso. Infine nella relazione di aggiornamento del 6 novembre 2023 i servizi sociali hanno dato atto che:
- e frequentano rispettivamente il terzo anno del liceo Persona_1 Persona_2 delle scienze umane “ e della scuola media “ ” con buoni risultati, Per_3 Org_1 mentre è iscritta alla scuola materna;
Parte_2 Per_5
- la primogenita dimostra un'ottima maturità emotiva e una buna capacità relazionale e costituisce la figura di riferimento per le sorelle minori;
è più introversa e Persona_2 restia a esporsi e tende inoltre ad allinearsi ad , insieme alla quale porta Persona_1 una visione comune;
è estremamente estroversa ed esuberante e quando è Parte_2 messa a suo agio tende ad affermarsi accentrando le attenzioni su di sé in maniera molto decisa;
- la madre è la figura di riferimento nel contesto familiare e ha con le figlie un rapporto molto intenso, quasi simbiotico;
esprime considerazione per la figura dell'educatrice, di cui riconosce l'importanza nella mediazione con il padre
- permangono le difficoltà del padre -il quale pure ha instaurato un rapporto di collaborazione e disponibilità con l'educatrice, di cui accetta l'aiuto e la mediazione- a essere espansivo e loquace con le figlie e i colloqui risultano ancora costellati da lunghi silenzi che l'educatrice cerca di riempire rivolgendo domande alle ragazze;
nelle occasioni in cui è stato capace di entrare in maggiore sintonia con le figlie, essendo più giocoso e affabile e scherzando, ne è stata contenta, si è allineata alla Persona_1 modalità giocosa e si è aperta a maggiore confidenza e ha seguito la scia Persona_2 della sorella;
invece negli ultimi tempi ha cominciato a esprimere disagio Parte_2 tramite comportamenti sovraeccitati e atipici, proprio nelle occasioni in cui il padre si è mostrato più affettuoso;
- il 14 settembre 2023 il NO non si è presentato all'appuntamento CP_1
e, contattato telefonicamente dalle figlie, ha asserito di essersene dimenticato;
le due ragazze più grandi hanno commentato che la cosa non le aveva particolarmente colpite e che anzi erano sollevate, ma hanno evidenziato un distacco emotivo dal padre;
- dato che gli incontri tra il padre e le figlie risultavano molto vuoti di contenuti e caratterizzati da lunghi silenzi, ne è stata ridotta la frequenza a uno al mese di due ore con la cena perché ci fossero più argomenti da portare;
pagina 5 di 10 - non è stata accolta la richiesta del NO di svolgere le visite a casa CP_1 sua in quanto attualmente ospita un fratello agli arresti domiciliari. I redattori della relazione hanno concluso che è importante continuare a mediare nel rapporto tra il padre e le figlie sono le condizioni, continuando a supportarli nella lettura e interpretazione dei comportamenti reciproci e sostenendo il NO sia CP_1 nell'accettazione delle dinamiche che nel ripensamento del suo ruolo.
3c. Alla luce di quanto emerso dalle relazioni dei servizi sociali e dall'istruttoria compiuta si deve disporre l'affidamento esclusivo rafforzato delle tre minori alla madre. Stante il principio generale della bigenitorialità e la preferenza dell'ordinamento per l'affido condiviso, la legge stabilisce che “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater c.c.). Come ha chiarito la Corte Cassazione, dunque, la scelta del Giudice deve cadere sull'affido condiviso “…tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. 27/2017). È dunque in relazione all'interesse dei minori che deve essere considerata la possibilità di un affido esclusivo alla madre, alla luce del vaglio dell'idoneità del padre a concorrere all'esercizio della responsabilità genitoriale. Nel caso di specie si deve evidenziare che in almeno due occasioni il NO
ha tenuto comportamenti violenti e aggressivi nei confronti Controparte_1 della moglie in presenza delle figlie. In particolare, il 20 gennaio 2017 la NOa si è dovuta recare al Pronto Pt_1
Soccorso per medicare una ferita lacerocontusa all'arcata sopracciliare sinistra che le era stata provocata, a quanto la stessa ha riferito ai sanitari, dal marito. La circostanza che l'aggressione sia stata perpetrata dal convenuto è stata confermata dalla deposizione del teste , il quale escusso Testimone_1 nell'udienza del 3 novembre 2022 ha riferito che nel gennaio 2017 era stato contattato telefonicamente da la quale gli aveva detto che il padre aveva picchiato Persona_1 la madre e che quest'ultima era andata al Pronto Soccorso. Orbene, non vi è motivo di ritenere che la figlia primogenita delle parti abbia mentito al vicino sulla responsabilità del NO , tanto più che nel corso del procedimento non ha Controparte_1 mai dimostrato astio nei confronti del genitore, ma al più una sofferta rassegnazione per i suoi comportamenti. Inoltre nella denuncia querela sporta il 26 marzo 2021 l'attrice ha esposto un ulteriore comportamento aggressivo del marito perpetrato nei suoi confronti in presenza delle figlie, che erano in lacrime, specificando che era stata a chiamare i Persona_1
Carabinieri. Sebbene di questo episodio non vi siano conferme estrinseche, si deve pagina 6 di 10 tuttavia osservare che la rilevanza dell'accaduto appare confermata dal fatto che da quel giorno il convenuto ha lasciato la casa coniugale per non farvi più ritorno. Pertanto, si può concludere che il NO in almeno due occasioni non CP_1 si è fatto scrupolo di tenere comportamenti aggressivi e violenti nei confronti della moglie in presenza delle figlie, spaventandole e sconvolgendole. Una tale condotta è univocamente sintomatica di inadeguatezza genitoriale, atteso che ha comportato l'esposizione della prole a un grave trauma. Inoltre, dalle relazioni dei servizi sociali emerge che il convenuto, nonostante abbia tenuto un atteggiamento collaborativo e disponibile con l'educatrice, ha mostrato gravi limiti nel relazionarsi con le figlie, mantenendo un atteggiamento rigido e rivendicativo e non riuscendo a sintonizzarsi con le ragazze, tanto che, a fronte dell'iniziale progetto di aumentare la frequenza degli incontri e di liberalizzarli, si è stati costretti a ridurli da quindicinali a mensili nella speranza di facilitare il dialogo e ridurre i lunghi silenzi. Al contrario, la madre si è dimostrata persona capace di prendersi adeguatamente cura delle figlie, che sono bene integrate socialmente e -le maggiori- hanno un ottimo rendimento scolastico. Date le lunghe permanenze in Africa del padre, che ha riferito di recarsi in Patria una volta all'anno, appare inoltre necessario attribuire all'attrice la facoltà di adottare autonomamente le scelte in materia scolastica e sanitaria relative alle minori. Va confermata l'allocazione delle tre figlie presso la madre, atteso che fino ad ora tale sistemazione si è rilevata pienamente aderente ai bisogni e alle esigenze delle ragazze. Debbono essere altresì confermate le attuali modalità di incontro tra il padre e le ragazze, atteso che la vigilanza dell'educatrice appare necessaria per facilitare i dialoghi tra il primo e le seconde e supportare il convenuto nella relazione con le figlie. Del resto, anche e sentite nell'udienza del 13 gennaio 2023 hanno Persona_1 Persona_6 dichiarato che desiderano mantenere le vigenti forme delle visite non perché abbiano paura del padre, ma perché l'educatrice favorisce le comunicazioni aiutandoli a trovare argomenti di cui parlare. 3d. Al collocamento della prole presso di sé consegue l'assegnazione alla NOa
della casa coniugale. Pt_1
3e. Per quanto riguarda il contributo da porre a carico del padre per il mantenimento ordinario delle figlie si deve ritenere congruo quantificarlo in 660,00 euro complessivi (220,00 per ognuna), tenuto conto da un lato che il convenuto ha chiesto che fosse determinato in 750,00 euro o nella minor somma ritenuta di giustizia e dall'altro lato che ha domandato di ricevere il 50% dell'assegno unico, che invece spetterà integralmente alla madre in quanto affidataria esclusiva. Le spese straordinarie debbono essere invece suddivise al 50% tra le parti. Invero, le condizioni economiche della NOa sono decisamente Pt_1 migliorate rispetto all'epoca dell'ordinanza presidenziale. In particolare l'attrice:
pagina 7 di 10 - vive con le figlie in un appartamento in locazione per il quale paga un canone di 550,00 euro;
- nel 2020 ha percepito un reddito netto di 7.843,00 euro dalla “ , società Org_2 di cui è stata dipendente dal 1° giugno 2019 al 30 aprile 2021; a tale somma vanno aggiunti una naspi di 859,00 euro, l'assegno di natalità 2020 di 1.344,00 euro, il premio nascita ex L. 232/16 di 800,00 euro e un contributo comunale di 1.500,00 euro;
in totale ha dunque avuto entrate di 12.346,00 euro, corrispondenti a 1.029,00 mensili;
- nel 2021 -esercizio in cui ha lavorato prima per e poi dal 1° maggio Org_2 per “ - ha avuto un reddito netto di 7.869,00, un assegno di natalità Organizzazione_3
2020 di 960,00 euro, un contributo ANF Comuni ex art. 65 L. 448/98 di 2.201,00 euro e un contributo del di 1.500,00 euro;
ha pertanto avuto entrate Org_4 complessive di 12.530,00 euro pari a 1.044,00 euro mensili;
- nel 2022 -anno in cui è stata assunta il 14 giugno da “ dapprima a Pt_3 tempo determinato e poi indeterminato- ha avuto un reddito netto di 17.272,00 euro, oltre a contributo di 943,00 da di 191,00 a titolo di bonus asio nido e di Org_5
6.465,00 di assegno unico;
in totale ha quindi percepito 24.871,00 euro corrispondenti a 2.073,00 mensili. Dal canto suo il convenuto:
- vive con il fratello in un appartamento in locazione per il quale sostiene un canone di 300,00 euro che sostiene interamente in quanto il congiunto è agli arresti domiciliari;
- il 26 febbraio 2020 è stato assunto come magazziniere presso la “ ”; Org_6
- nell'esercizio 2020 ha percepito un reddito netto di 15.521,00, oltre a 859,00 euro di naspi, per complessivi 16.380,00 (1.365,00 mensili); nel 2022 ha denunciato un reddito netto di 18.091,00 euro (1.508,00 mensili); non è noto quanto abbia guadagnato nel 2021, ma si deve ritenere che le sue entrate di quell'esercizio non si discostino significativamente da quelle dell'anno successivo, essendo dipendente a tempo pieno e indeterminato della medesima azienda. 3f. Deve infine essere respinta la richiesta dell'attrice di disporre il divieto di espatrio delle minori con il padre non essendo emerso alcun elemento che induca a ritenere che il convenuto intenda uscire dal Territorio Nazionale portando con sé le figlie.
4. Le spese di lite debbono essere integralmente compensate, data la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, 1) affida e in via esclusiva alla madre, Persona_1 Persona_2 Parte_2 attribuendo a quest'ultima la facoltà di assumere autonomamente le decisioni di maggiore interesse in materia scolastica e sanitaria, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori, nonché di provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche (rilascio della carta di identità valida per l'espatrio, ecc.); pagina 8 di 10 2) colloca le figlie presso la madre alla quale per l'effetto assegna la casa coniugale;
3) dispone che il padre incontri le minori alla presenza di un educatore inizialmente una volta al mese, ma con la facoltà per i servizi sociali di modificare la forma vigilata delle visite, la frequenza e la durata delle stesse a seconda del loro andamento, nonché di sospenderle se disturbanti per le figlie;
4) dà mandato ai servizi sociali di vigilare sul nucleo per la durata di due anni dalla data di pubblicazione della presente sentenza con il compito di:
- organizzare con le modalità indicate nel punto precedente gli incontri tra il padre e le figlie, facilitando il dialogo tra il primo e le seconde e l'uomo a rapportarsi con le minori;
- segnalare prontamente alla competente autorità (Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni) eventuali situazioni di pregiudizio che rilevino a danno delle minori;
5) dalla data di deposito del ricorso, pone a carico del NO Controparte_1
l'obbligo di versare alla NOa , a titolo di contributo al mantenimento Pt_1 ordinario delle figlie, la somma complessiva mensile di 660,00 euro (220,00 per ciascuna), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della prole (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona); 6) a partire dalla data di deposito del ricorso, pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di sostenere, in misura pari al 50%, le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse delle figlie a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
pagina 9 di 10 e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi:
Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7) ai sensi dell'art. 337 septies, comma secondo, c.c. dispone che ciascuno dei genitori sia obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di 30 giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio, avvertendo che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a danno del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
8) compensa integralmente le spese processuali. Si comunichi ai Servizi Sociali. Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 14 febbraio 2024.
Il Presidente est. dr.ssa Silvia Migliori
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nelle persone dei magistrati: dr.ssa Silvia MIGLIORI Presidente rel. dr.ssa Sonia PORRECA Giudice dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9.311/2021 R.G. promossa da: (C.F. ), nata a [...] il 14 Parte_1 C.F._1 dicembre 1984, rappresentata e difesa dall'Avv. Elisa BATTAGLIA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bologna (BO), via IV Novembre n. 14 ATTRICE contro (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 nato in [...] il [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Dario EUGENI ed elettivamente domiciliato nel suo studio sito in Bologna (BO), in via Dè Carbonesi n. 6 CONVENUTO
CONCLUSIONI L'attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 23 novembre 2023:
“il Tribunale Civile di Bologna, in Camera di Consiglio, Voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI:
1) assegnare la casa familiare, sita a Bologna, via Toscana n. 58/4, alla ricorrente, con mobili ed arredi ivi contenuti;
2) disporre l'affido esclusivo delle minori alla madre, mantenendo collocamento e residenza presso l'abitazione materna, e mantenendo collocamento e residenza presso l'abitazione materna;
3) disporre che il padre possa vedere le figlie secondo le indicazioni del Servizio Sociale e comunque per un ulteriore periodo in forma protetta;
4) conferire incarico al Servizio Sociale di regolamentare gli incontri padre-figlie;
5) disporre che il padre contribuisca al mantenimento delle figlie, mediante: a) versamento dell'importo mensile pari a euro 750,00 (settecentocinquanta) o la maggior somma ritenuta di giustizia dal Tribunale, anticipatamente, al primo di ogni mese, mediante bonifico nel conto corrente della moglie, importo revisionabile secondo gli indici Istat della Camera di Commercio di Bologna;
b) pagina 1 di 10 anticipazione o rimborso del 60% delle spese straordinarie, di cui al Protocollo del Tribunale di
Bologna in particolare mediche (comprese spese farmaceutiche, visite specialistiche, cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche e quant'altro necessario), scolastiche (comprese rette, tasse, libri, lezioni private, gite scolastiche, materiale didattico e quant'altro necessario) e sportive;
6) disporre il divieto di espatrio delle minori con il padre con comunicazione di detto divieto alla Questura di Bologna, Polizia di Frontiera;
7) La ricorrente formalmente rinuncia alla richiesta di contribuzione al mantenimento della moglie;
Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
Il convenuto ha concluso come da verbale di udienza del 23 novembre 2023 e prima memoria ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c.:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni domanda, contraria istanza ed eccezione:
“NEL MERITO
- Dichiarare l'affidamento condiviso dei figli.
- Superato il periodo di visite protette ai figli presso i competenti S.S., autorizzare il padre a vedere la prole secondo il seguente calendario, modificato rispetto a quello proposto in fase presidenziale stante la nuova abitazione del padre: il padre, a settimane alterne, potrà tenere con sé i figli dal venerdì pomeriggio, andando a prendere i bambini presso l'abitazione della madre e con l'impegno di accompagnarli a scuola (o dalla madre se non c'è scuola) il lunedì mattina;
il padre, inoltre, potrà vedere i figli il mercoledì di ogni settimana con pernottamento, andando a prendere i bambini presso l'abitazione della madre il pomeriggio e con l'impegno di accompagnarli a scuola (o dalla madre se non c'è scuola) il giovedì mattina;
il padre trascorrerà, inoltre, con i figli sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, ricomprendendo, alternativamente, di anno in anno, Natale e/o Capodanno, segnatamente dal 23 al 30 dicembre, oppure dal 31 dicembre al 06 gennaio.
Anche nel corso di detti periodi la madre potrà vedere liberamente i bambini previa comunicazione telefonica al padre degli stessi. Inoltre il padre, sempre ad anni alterni, potrà frequentare i figli tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, ed infine, ogni anno, una settimana, durante le vacanze estive, tenuto peraltro sempre conto delle esigenze dei minori.
I genitori di comune accordo potranno concordare diversi periodi ed orari di visita tenendo in considerazione le esigenze dei bambini, le ricorrenze religiose e gli impegni lavorativi.
- Disporre il contributo al mantenimento dei figli da parte del sig. nella misura di CP_1 complessivi € 750,00, o della minor somma venga ritenuta di giustizia, nonché disporre a carico del sig, il 50% delle spese straordinarie, comprese quelle mediche e odontoiatriche non coperte CP_1 dal SSN, scolastiche comprese le attività ad essa complementari, ricreative e sportive, necessarie per il figlio, facendo rimando, per quanto non espressamente stabilito, al Protocollo adottato dall'intestato Tribunale;
- Disporre il rimborso da parte della madre al padre della somma equivalente al 50% dell'assegno
Unico di cui alla Legge di Bilancio n. 234/2021;
- Dichiarare che nulla è dovuto dal sig. a titolo di mantenimento in favore della moglie. CP_1
Sempre e comunque con vittoria di compensi professionali oltre accessori di legge”
Il P.M. è intervenuto.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione 1. e si sono Parte_1 Controparte_1 uniti in matrimonio il 7 luglio 2007 a Castel Maggiore (BO). pagina 2 di 10 Dalla loro unione sono nati il 15 novembre Persona_1
2007, il 18 luglio 2010 e Persona_2 Parte_2 il 25 maggio 2020.
[...]
Il 26 marzo 2021 il convenuto ha lasciato la casa coniugale in seguito a un intervento dei Carabinieri su chiamata della figlia primogenita delle parti, trasferendosi prima a casa di un suo fratello e poi in un appartamento in locazione a Riola di Vergato.
2. Con ricorso depositato il 22 luglio 2021 ha chiesto che: a) Parte_1 sia pronunciata la separazione personale dal marito;
b) sia disposto l'affido in via esclusiva a lei delle figlie minorenni;
c) le stesse siano collocate presso di lei e di conseguenza le sia assegnata la casa coniugale;
d) sia stabilito che il padre possa vedere la prole secondo le indicazioni del servizio sociale in forma protetta;
e) sia posto a carico del NO l'obbligo di corrisponderle, a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento delle figlie, la somma mensile di 750,00 euro o quella maggiore ritenuta di giustizia, oltre al 60% delle spese straordinarie;
f) sia disposto che il marito contribuisca al suo mantenimento mediante il versamento dell'importo mensile di 150,00 euro o la maggior somma ritenuta di giustizia. Si è costituito in giudizio , il quale Controparte_1 non si è opposto alla separazione, ma ha domandato che: a) sia disposto l'affido in via condivisa delle minori;
b) sia regolamentato il diritto di visita del genitore non allocatario;
c) sia posto a suo carico un contributo complessivo di 750,00 euro (o del minore importo ritenuto di giustizia) per il mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie;
c) sia previsto il rimborso da parte della NOa e a Pt_1 proprio favore della somma equivalente al 50% dell'assegno unico;
d) sia dichiarato che nulla è da lui dovuto a titolo di mantenimento in favore della moglie. Nell'udienza di comparizione, celebrata il 1° dicembre 2021, entrambe le parti si sono presentate e hanno confermato il contenuto dei rispettivi atti. All'esito di quest'ultima la Presidente delegata:
- ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
- ha disposto che i minori siano affidate in maniera condivisa ai genitori e collocate presso la madre, alla quale, per l'effetto, ha assegnato la casa familiare;
- ha incaricato i servizi sociali di predisporre un calendario di incontri protetti tra il padre e le figlie e di vigilare sulla attuazione dello stesso;
- ha stabilito che il NO versi alla NOa , Controparte_1 Pt_1 quale contributo al mantenimento delle figlie, la somma mensile di euro 750,00 con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, oltre al 60% delle spese straordinarie. Ha inoltre nominato il Giudice istruttore. Con sentenza 768/22 del 19 marzo 2022 il Tribunale ha dichiarato la separazione dei coniugi. All'udienza del 23 novembre 2023 la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio. Il Pubblico Ministero è intervenuto.
pagina 3 di 10 3. Tanto premesso in fatto si può passare alla disamina delle questioni sottoposte alla valutazione del Collegio. 3a. In questa sede nulla verrà disposto in relazione al vincolo, essendo già stata pronunciata la separazione tra i coniugi con la sentenza n. 768/22. 3b. I servizi sociali hanno monitorato le condizioni delle minori per tutto l'arco dello svolgimento del giudizio, redigendo ben quattro relazioni. Nella prima, datata 25 febbraio 2022, hanno dato atto che:
- e frequentavano con regolarità e buon rendimento Persona_1 Persona_2 rispettivamente il liceo delle scienze umane “ e la scuola secondaria di primo Per_3 grado “Il ”; era iscritta al nido “ nel quale si era bene Org_1 Parte_2 Per_4 inserita e dimostrava una buona autonomia;
- la madre era una genitrice attenta ai bisogni delle figlie, in grado di rispondere alle loro esigenze e desiderosa di evitare che la separazione dal marito si ripercuotesse sulla serenità delle stesse;
- il padre si era sempre presentato agli incontri vigilati con puntualità e non aveva mai tenuto comportamenti inadeguati;
pur essendo “poco abituato a confrontarsi in maniera diretta con i bisogni delle figlie”, negli incontri protetti effettuati si era dimostrato capace di accogliere e di mettere in pratica suggerimenti e consigli degli educatori;
- le due figlie maggiori si erano mostrate disponibili a recuperare un rapporto maggiormente complice con il padre e le modalità protette degli incontri sembravano avere agevolato un riavvicinamento tra la figura paterna e le figlie. Nella seconda relazione, datata 10 gennaio 2023, oltre a confermare la situazione descritta nella precedente è stato evidenziato che le condizioni di personali, familiari e scolastiche delle minori erano buone e il rapporto era le stesse e i genitori era positivo grazie all'impegno degli adulti e alla disponibilità delle ragazze. Hanno suggerito di confermare il collocamento della prole presso la madre e le modalità protette delle visite con possibilità, in caso di buon esito, di valutare l'introduzione di soggiorni presso il padre nei fine settimana. Nella relazione datata 5 aprile 2023 è stato esposto che:
- le due figlie più grandi si erano dimostrate mature e disponibili al dialogo;
nei confronti del padre erano emerse rabbia, sfiducia e poca confidenza, soprattutto quando nell'incontro del 29 dicembre 2022 il NO si era presentato Controparte_1 con i suoi genitori, provocando nelle ragazze una forte agitazione, pianto e rifiuto di vicinanza e contato con i nonni, poiché, a quanto avevano riferito all'educatrice, dopo la nascita di e l'allontanamento del padre da casa questa parte della famiglia era Pt_2
“sparita” e aveva smesso di cercarle;
- il NO in occasione del primo incontro successivo al suo rientro CP_1 da un viaggio in Africa si era presentato con mezz'ora di ritardo e, oltre a non avere portato alcun regalo alle figlie, le quali pure inizialmente erano ben disposte, aveva esordito con tono recriminatorio chiedendo ad perché non si era fatta Persona_1 sentire durante il mese in cui era stato all'estero;
pagina 4 di 10 - in ogni caso, il padre si era dimostrato disponibile a seguire i suggerimenti dell'educatrice lasciando che quest'ultima favorisse le comunicazioni tra lui e le ragazze nei momenti in cui erano faticose. Tuttavia l'uomo faticava a relazionarsi le figlie in maniera semplice e spontanea e la sua comunicazione con loro era “rigida e mai fluida”. Il clima degli incontri era ulteriormente appesantito dal fatto che il NO CP_1 assumeva costantemente nei confronti delle minori un atteggiamento vittimistico e risentito, a tratti di pretesa. Nonostante la cordialità e la buona disposizione delle ragazze al dialogo, anche con il padre, era necessario l'intervento dell'educatrice per superare i momenti di silenzio;
- data la fatica del padre a rapportarsi alle minori, mancavano i presupposti per aumentare il tempo degli incontri e anche modificarne i tempi e i luoghi è difficoltoso. Infine nella relazione di aggiornamento del 6 novembre 2023 i servizi sociali hanno dato atto che:
- e frequentano rispettivamente il terzo anno del liceo Persona_1 Persona_2 delle scienze umane “ e della scuola media “ ” con buoni risultati, Per_3 Org_1 mentre è iscritta alla scuola materna;
Parte_2 Per_5
- la primogenita dimostra un'ottima maturità emotiva e una buna capacità relazionale e costituisce la figura di riferimento per le sorelle minori;
è più introversa e Persona_2 restia a esporsi e tende inoltre ad allinearsi ad , insieme alla quale porta Persona_1 una visione comune;
è estremamente estroversa ed esuberante e quando è Parte_2 messa a suo agio tende ad affermarsi accentrando le attenzioni su di sé in maniera molto decisa;
- la madre è la figura di riferimento nel contesto familiare e ha con le figlie un rapporto molto intenso, quasi simbiotico;
esprime considerazione per la figura dell'educatrice, di cui riconosce l'importanza nella mediazione con il padre
- permangono le difficoltà del padre -il quale pure ha instaurato un rapporto di collaborazione e disponibilità con l'educatrice, di cui accetta l'aiuto e la mediazione- a essere espansivo e loquace con le figlie e i colloqui risultano ancora costellati da lunghi silenzi che l'educatrice cerca di riempire rivolgendo domande alle ragazze;
nelle occasioni in cui è stato capace di entrare in maggiore sintonia con le figlie, essendo più giocoso e affabile e scherzando, ne è stata contenta, si è allineata alla Persona_1 modalità giocosa e si è aperta a maggiore confidenza e ha seguito la scia Persona_2 della sorella;
invece negli ultimi tempi ha cominciato a esprimere disagio Parte_2 tramite comportamenti sovraeccitati e atipici, proprio nelle occasioni in cui il padre si è mostrato più affettuoso;
- il 14 settembre 2023 il NO non si è presentato all'appuntamento CP_1
e, contattato telefonicamente dalle figlie, ha asserito di essersene dimenticato;
le due ragazze più grandi hanno commentato che la cosa non le aveva particolarmente colpite e che anzi erano sollevate, ma hanno evidenziato un distacco emotivo dal padre;
- dato che gli incontri tra il padre e le figlie risultavano molto vuoti di contenuti e caratterizzati da lunghi silenzi, ne è stata ridotta la frequenza a uno al mese di due ore con la cena perché ci fossero più argomenti da portare;
pagina 5 di 10 - non è stata accolta la richiesta del NO di svolgere le visite a casa CP_1 sua in quanto attualmente ospita un fratello agli arresti domiciliari. I redattori della relazione hanno concluso che è importante continuare a mediare nel rapporto tra il padre e le figlie sono le condizioni, continuando a supportarli nella lettura e interpretazione dei comportamenti reciproci e sostenendo il NO sia CP_1 nell'accettazione delle dinamiche che nel ripensamento del suo ruolo.
3c. Alla luce di quanto emerso dalle relazioni dei servizi sociali e dall'istruttoria compiuta si deve disporre l'affidamento esclusivo rafforzato delle tre minori alla madre. Stante il principio generale della bigenitorialità e la preferenza dell'ordinamento per l'affido condiviso, la legge stabilisce che “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater c.c.). Come ha chiarito la Corte Cassazione, dunque, la scelta del Giudice deve cadere sull'affido condiviso “…tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. 27/2017). È dunque in relazione all'interesse dei minori che deve essere considerata la possibilità di un affido esclusivo alla madre, alla luce del vaglio dell'idoneità del padre a concorrere all'esercizio della responsabilità genitoriale. Nel caso di specie si deve evidenziare che in almeno due occasioni il NO
ha tenuto comportamenti violenti e aggressivi nei confronti Controparte_1 della moglie in presenza delle figlie. In particolare, il 20 gennaio 2017 la NOa si è dovuta recare al Pronto Pt_1
Soccorso per medicare una ferita lacerocontusa all'arcata sopracciliare sinistra che le era stata provocata, a quanto la stessa ha riferito ai sanitari, dal marito. La circostanza che l'aggressione sia stata perpetrata dal convenuto è stata confermata dalla deposizione del teste , il quale escusso Testimone_1 nell'udienza del 3 novembre 2022 ha riferito che nel gennaio 2017 era stato contattato telefonicamente da la quale gli aveva detto che il padre aveva picchiato Persona_1 la madre e che quest'ultima era andata al Pronto Soccorso. Orbene, non vi è motivo di ritenere che la figlia primogenita delle parti abbia mentito al vicino sulla responsabilità del NO , tanto più che nel corso del procedimento non ha Controparte_1 mai dimostrato astio nei confronti del genitore, ma al più una sofferta rassegnazione per i suoi comportamenti. Inoltre nella denuncia querela sporta il 26 marzo 2021 l'attrice ha esposto un ulteriore comportamento aggressivo del marito perpetrato nei suoi confronti in presenza delle figlie, che erano in lacrime, specificando che era stata a chiamare i Persona_1
Carabinieri. Sebbene di questo episodio non vi siano conferme estrinseche, si deve pagina 6 di 10 tuttavia osservare che la rilevanza dell'accaduto appare confermata dal fatto che da quel giorno il convenuto ha lasciato la casa coniugale per non farvi più ritorno. Pertanto, si può concludere che il NO in almeno due occasioni non CP_1 si è fatto scrupolo di tenere comportamenti aggressivi e violenti nei confronti della moglie in presenza delle figlie, spaventandole e sconvolgendole. Una tale condotta è univocamente sintomatica di inadeguatezza genitoriale, atteso che ha comportato l'esposizione della prole a un grave trauma. Inoltre, dalle relazioni dei servizi sociali emerge che il convenuto, nonostante abbia tenuto un atteggiamento collaborativo e disponibile con l'educatrice, ha mostrato gravi limiti nel relazionarsi con le figlie, mantenendo un atteggiamento rigido e rivendicativo e non riuscendo a sintonizzarsi con le ragazze, tanto che, a fronte dell'iniziale progetto di aumentare la frequenza degli incontri e di liberalizzarli, si è stati costretti a ridurli da quindicinali a mensili nella speranza di facilitare il dialogo e ridurre i lunghi silenzi. Al contrario, la madre si è dimostrata persona capace di prendersi adeguatamente cura delle figlie, che sono bene integrate socialmente e -le maggiori- hanno un ottimo rendimento scolastico. Date le lunghe permanenze in Africa del padre, che ha riferito di recarsi in Patria una volta all'anno, appare inoltre necessario attribuire all'attrice la facoltà di adottare autonomamente le scelte in materia scolastica e sanitaria relative alle minori. Va confermata l'allocazione delle tre figlie presso la madre, atteso che fino ad ora tale sistemazione si è rilevata pienamente aderente ai bisogni e alle esigenze delle ragazze. Debbono essere altresì confermate le attuali modalità di incontro tra il padre e le ragazze, atteso che la vigilanza dell'educatrice appare necessaria per facilitare i dialoghi tra il primo e le seconde e supportare il convenuto nella relazione con le figlie. Del resto, anche e sentite nell'udienza del 13 gennaio 2023 hanno Persona_1 Persona_6 dichiarato che desiderano mantenere le vigenti forme delle visite non perché abbiano paura del padre, ma perché l'educatrice favorisce le comunicazioni aiutandoli a trovare argomenti di cui parlare. 3d. Al collocamento della prole presso di sé consegue l'assegnazione alla NOa
della casa coniugale. Pt_1
3e. Per quanto riguarda il contributo da porre a carico del padre per il mantenimento ordinario delle figlie si deve ritenere congruo quantificarlo in 660,00 euro complessivi (220,00 per ognuna), tenuto conto da un lato che il convenuto ha chiesto che fosse determinato in 750,00 euro o nella minor somma ritenuta di giustizia e dall'altro lato che ha domandato di ricevere il 50% dell'assegno unico, che invece spetterà integralmente alla madre in quanto affidataria esclusiva. Le spese straordinarie debbono essere invece suddivise al 50% tra le parti. Invero, le condizioni economiche della NOa sono decisamente Pt_1 migliorate rispetto all'epoca dell'ordinanza presidenziale. In particolare l'attrice:
pagina 7 di 10 - vive con le figlie in un appartamento in locazione per il quale paga un canone di 550,00 euro;
- nel 2020 ha percepito un reddito netto di 7.843,00 euro dalla “ , società Org_2 di cui è stata dipendente dal 1° giugno 2019 al 30 aprile 2021; a tale somma vanno aggiunti una naspi di 859,00 euro, l'assegno di natalità 2020 di 1.344,00 euro, il premio nascita ex L. 232/16 di 800,00 euro e un contributo comunale di 1.500,00 euro;
in totale ha dunque avuto entrate di 12.346,00 euro, corrispondenti a 1.029,00 mensili;
- nel 2021 -esercizio in cui ha lavorato prima per e poi dal 1° maggio Org_2 per “ - ha avuto un reddito netto di 7.869,00, un assegno di natalità Organizzazione_3
2020 di 960,00 euro, un contributo ANF Comuni ex art. 65 L. 448/98 di 2.201,00 euro e un contributo del di 1.500,00 euro;
ha pertanto avuto entrate Org_4 complessive di 12.530,00 euro pari a 1.044,00 euro mensili;
- nel 2022 -anno in cui è stata assunta il 14 giugno da “ dapprima a Pt_3 tempo determinato e poi indeterminato- ha avuto un reddito netto di 17.272,00 euro, oltre a contributo di 943,00 da di 191,00 a titolo di bonus asio nido e di Org_5
6.465,00 di assegno unico;
in totale ha quindi percepito 24.871,00 euro corrispondenti a 2.073,00 mensili. Dal canto suo il convenuto:
- vive con il fratello in un appartamento in locazione per il quale sostiene un canone di 300,00 euro che sostiene interamente in quanto il congiunto è agli arresti domiciliari;
- il 26 febbraio 2020 è stato assunto come magazziniere presso la “ ”; Org_6
- nell'esercizio 2020 ha percepito un reddito netto di 15.521,00, oltre a 859,00 euro di naspi, per complessivi 16.380,00 (1.365,00 mensili); nel 2022 ha denunciato un reddito netto di 18.091,00 euro (1.508,00 mensili); non è noto quanto abbia guadagnato nel 2021, ma si deve ritenere che le sue entrate di quell'esercizio non si discostino significativamente da quelle dell'anno successivo, essendo dipendente a tempo pieno e indeterminato della medesima azienda. 3f. Deve infine essere respinta la richiesta dell'attrice di disporre il divieto di espatrio delle minori con il padre non essendo emerso alcun elemento che induca a ritenere che il convenuto intenda uscire dal Territorio Nazionale portando con sé le figlie.
4. Le spese di lite debbono essere integralmente compensate, data la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, 1) affida e in via esclusiva alla madre, Persona_1 Persona_2 Parte_2 attribuendo a quest'ultima la facoltà di assumere autonomamente le decisioni di maggiore interesse in materia scolastica e sanitaria, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori, nonché di provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche (rilascio della carta di identità valida per l'espatrio, ecc.); pagina 8 di 10 2) colloca le figlie presso la madre alla quale per l'effetto assegna la casa coniugale;
3) dispone che il padre incontri le minori alla presenza di un educatore inizialmente una volta al mese, ma con la facoltà per i servizi sociali di modificare la forma vigilata delle visite, la frequenza e la durata delle stesse a seconda del loro andamento, nonché di sospenderle se disturbanti per le figlie;
4) dà mandato ai servizi sociali di vigilare sul nucleo per la durata di due anni dalla data di pubblicazione della presente sentenza con il compito di:
- organizzare con le modalità indicate nel punto precedente gli incontri tra il padre e le figlie, facilitando il dialogo tra il primo e le seconde e l'uomo a rapportarsi con le minori;
- segnalare prontamente alla competente autorità (Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni) eventuali situazioni di pregiudizio che rilevino a danno delle minori;
5) dalla data di deposito del ricorso, pone a carico del NO Controparte_1
l'obbligo di versare alla NOa , a titolo di contributo al mantenimento Pt_1 ordinario delle figlie, la somma complessiva mensile di 660,00 euro (220,00 per ciascuna), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della prole (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona); 6) a partire dalla data di deposito del ricorso, pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di sostenere, in misura pari al 50%, le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse delle figlie a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
pagina 9 di 10 e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi:
Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7) ai sensi dell'art. 337 septies, comma secondo, c.c. dispone che ciascuno dei genitori sia obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di 30 giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio, avvertendo che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a danno del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
8) compensa integralmente le spese processuali. Si comunichi ai Servizi Sociali. Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 14 febbraio 2024.
Il Presidente est. dr.ssa Silvia Migliori
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