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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 19/11/2025, n. 1618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1618 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice
Dott. Giuseppe AMOROSO, all'esito dell'udienza del 23.10.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, il giorno 19.11.2025, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 319 del ruolo generale per l'anno 2024, promossa da
(c.f. ), nata a [...], residente in Parte_1 C.F._1
PI ed elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo Studio dell'Avv.
Stefano Caredda che la rappresenta e la difende, unitamente all'avv. Stabilio
Antonio LA, in forza di procura speciale allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
(P. IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'Assessore pro tempore, con sede in Villacidro ed elettivamente domiciliata in
Cagliari, presso lo studio degli avv. Giuseppe Macciotta e Paolo Carta che la rappresenta e la difende in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione;
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
pagina 1 “In via preliminare:
Si insiste per ammissione dei mezzi istruttori dedotti nella ricorso introduttivo,
In via ulteriore preliminare e principale:
Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento del Verbale di Conciliazione
sottoscritto in data 07.07.2023, per tutti i motivi esposti in atti.
Nel merito:
Accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inefficacia e/o invalidità del
licenziamento intimato alla ricorrente in data 22.06.2023, per non essere stato
superato il periodo di comporto, stante la non computabilità delle assenze per
malattia imputabile a responsabilità del datore di lavoro.
Per l'effetto, ordinare alla società in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, la reintegrazione della sig.ra nel Parte_1
posto di lavoro precedentemente occupato e condannare la medesima società al
risarcimento del danno, corrispondendo alla ricorrente un'indennità
commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, dal
giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto
l'aliunde perceptum, e comunque in misura non inferiore a sei mensilità, oltre al
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo,
con interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del
sottoscritto procuratore antistatario”.
Nell'interesse del resistente:
“In via preliminare:
per i motivi di cui all'espositiva che precede dichiarare il ricorso e tutte le
domande formulate dalla ricorrente inammissibili e/o improcedibili e per l'effetto
rigettarlo in toto, mandando assolta la convenuta da ogni pretesa.
pagina 2
con cpon rocedersi alla divisione dei beni della comunione legale, ripartendo in parti uguali tra i coniugi l'attivo e il passivo;
In via principale, nel merito:
rigettare in toto tutte le domande proposte dalla ricorrente, mandando assolta la
società convenuta da ogni avversa pretesa.
In via riconvenzionale condizionata e subordinata:
solo condizionatamente e subordinatamente all'accoglimento della domanda
avversaria formulata al capo 1) delle conclusioni del ricorso, si domanda che la
signora sia condannata a ripetere in favore della Parte_1 CP_1
la somma pari a € 6.494,00 ovvero la differente somma ritenuta di giustizia.
[...]
In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari anche con condanna ai sensi
dell'art. 96 c.p.c., in favore della convenuta, da distrarsi in favore dei sottoscritti
procuratori antistatari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In data 1.02.2024 ha proposto ricorso davanti all'intestato Parte_1
Tribunale nei confronti della al fine di ottenere: Controparte_1
I. l'accertamento della nullità del Verbale di Conciliazione sottoscritto dalla ricorrente, in sede protetta ex art. 411 c.p.c., in data 07.07.2023;
II. l'accertamento della nullità del licenziamento per superamento del periodo di comporto, intimato in data 22.06.2023, stante la non computabilità nel suddetto arco temporale dei giorni di malattia di cui aveva usufruito la ricorrente;
III. la reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna della società resistente al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento versata alla ricorrente e, comunque, non inferiore a sei mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo, con interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
pagina 3
2. A sostegno delle proprie richieste, la ricorrente ha esposto, per quanto di rilevo nella presente sede:
− di aver lavorato presso i punti vendita del Gruppo NN SA dal
30.04.1998 al 20.12.2007;
− di esser stata successivamente assunta dalla società con Controparte_1
contratto a tempo indeterminato e part time di 30 ore settimanali, con applicazione del livello IV° del C.C.N.L. Commercio Confcommercio e la qualifica di Operaio (periodo di impiego: dal 20.12.2007 al 22.06.2023);
− di aver svolto la propria attività presso il reparto ortofrutta del punto vendita del supermercato NN SA, sito in PI, via XXV Aprile, Loc. Is
Arais, con mansioni di gestione della clientela, organizzazione della merce in esposizione e pulizia del reparto;
− di aver trovato – in data 28.10.2023, durante il servizio presso il punto vendita di – il proprio banco espositivo in disordine;
Controparte_2
− che, nella medesima giornata, era venuto in visita presso il punto vendita di NN SA di PI il signor Presidente del Gruppo ISA, il Persona_1
quale l'aveva rimproverata per le condizioni del reparto, accusandola di non starsi adoperando per guadagnare il suo stipendio (“mi stai rubando lo stipendio, non
vali un cazzo!” cfr. p. 2 e 3 del ricorso in atti);
− che, a seguito dell'accaduto, la ricorrente era stata sottoposta ad un formale richiamo disciplinare;
− che la lettera di richiamo – che si era rifiutata di firmare Parte_1
– prevedeva l'addebito alla ricorrente della merce danneggiata reperita presso il banco ortofrutta del supermercato;
− che, in data 23.10.2023, il signor – tornato in visita nel Persona_1
punto vendita di PI – si era nuovamente rivolto alla ricorrente in modo
pagina 4 irrispettoso, criticando aspramente il suo operato e scagliando a terra una scatola di cartone trovata presso il reparto ortofrutticolo gestito da Parte_1
− che, già dal giorno successivo, la ricorrente era stata trasferita presso il punto vendita NN SA, sito nel centro commerciale “Sant'Ignazio” di
Villacidro;
− che, a seguito dell'accaduto, alla ricorrente era stato diagnosticata una sindrome ansioso depressiva di tipo reattivo legata a situazioni stressogene vissute sul posto di lavoro;
− che, a causa di tale disturbo, era stata assente dal lavoro Parte_1
per malattia nei seguenti periodi: dal 31.10.2022 al 30.11.2022 (giorni 30), dal
30.11.2022 al 13.01.2023 (giorni 44), dal 12.01.2023 al 10.02.2023 (giorni 29),
dal 11.02.2023 al 25.02.2023 (giorni 14), dal 25.02.2023 al 27.03.2023 (giorni
30), dal 28.03.2023 al 16.04.2023 (giorni 19), dal 17.04.2023 al 31.05.2023
(giorni 44) e dal 19.06.2023 al 23.06.2023 (giorni 4);
− che, in data 12.04.2023, la ricorrente aveva comunicato via PEC alla società resistente l'intenzione di usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita (ex art. 192 del C.C.N.L. di riferimento), al fine di evitare il superamento del periodo di comporto, quantificato dall'art. 186 del C.C.N.L. in
180 giorni;
− che la società resistente non aveva mai dato riscontro alla missiva di
Parte_1
− che, in data 06.06.2023, la ricorrente aveva comunicato via PEC alla società resistente di voler riprendere a lavorare a partire dal 12.06.2023;
− che, anche la suddetta comunicazione era rimasta priva di riscontro;
− che, in data 22.06.2023, la ricorrente era stata licenziata per superamento del periodo di comporto;
pagina 5 − che, in data 7.07.2023, la ricorrente aveva firmato, presso gli uffici della di San Gavino Monreale – davanti alla delegata del sindacato Cgil, CP_3 Per_2
– un verbale di accordo in sede protetta ex art. 410 c.c.;
[...]
− che, sottoscrivendo tale accordo, aveva rinunciato ad Persona_3
impugnare il licenziamento, ottenendo la liquidazione delle competenze di fine rapporto e la somma, a titolo di incentivo all'esodo, di euro 6.494,00 lordi;
− che il sindacalista designato dalla come conciliatore, CP_4 [...]
, e la Procuratrice speciale della , Per_4 Controparte_1 Parte_2
avevano sottoscritto il verbale prima dell'incontro in sede sindacale, presso gli uffici amministrativi della siti in Villacidro (e, quindi, al di Controparte_1
fuori della c.d. “sede protetta”);
− che il verbale non era stato preventivamente discusso con la ricorrente e che l'assistenza sindacale non era stata effettiva;
− che la ricorrente, al momento della sottoscrizione del verbale, versava in una condizione di vulnerabilità e minore consapevolezza di sé, in quanto ancora affetta da un “…disturbo ansioso-depressivo secondario da stress in ambito
lavorativo, che ha necessitato di un trattamento farmacologico specifico”;
− che tale condizione aveva compromesso, in modo rilevante, le capacità di di comprendere il significato dell'accordo sottoscritto;
Parte_1
− che, pertanto, il verbale di conciliazione stipulato in sede protetta doveva ritenersi nullo;
− che il licenziamento comminato dal datore di lavoro in data 22.06.2023 era invalido, nullo e/o annullabile, in quanto il periodo di comporto indicato dal
C.C.N.L. di categoria non era mai stato superato.
3. Su tali basi, la ricorrente ha domandato l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, con vittoria di spese legali e oneri del giudizio.
pagina 6
4. In data 11.04.2024, si è costituita in giudizio la resistente la Controparte_1
quale ha contestato, in fatto ed in diritto, le argomentazioni di controparte deducendo, in via preliminare, la decadenza dal diritto di impugnare il verbale di conciliazione ai sensi degli artt. 2113 c.c. e 411 c.p.c. e, nel merito,
l'inconfigurabilità di un vizio di nullità dovuto allo stato depressivo della ricorrente (riconducibile esclusivamente ad un'ipotesi di annullabilità ex art. 428
c.c.)
La società resistente ha, altresì, domandato in via riconvenzionale – in caso di accoglimento delle domande di parte avversa – la restituzione della somma di euro 6.494,00 lordi, corrisposta a titolo di incentivo all'esodo.
5. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
6. Le domande di parte ricorrente sono infondate.
In via preliminare, nel merito, occorre soffermarsi sull'eccezione di decadenza ex art. 2113 c.c. avanzata dalla resistente.
L'eccezione è fondata nei termini che seguono.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di merito, le conciliazioni raggiunte in sede sindacale, pur risultando sottratte all'impugnativa semestrale prevista dall'art. 2113 c.c., possono essere oggetto delle ordinarie azioni di nullità
e/o di annullamento previste dalla disciplina codicistica dei contratti (Tribunale
sez. lav. - Cosenza, 11/09/2019, n. 1475; Corte appello L'Aquila sez. lav.,
10/03/2016; cfr. anche Cassazione civile sez. lav. - 18/08/2004, n. 16168).
Tale interpretazione trova riscontro anche nell'ambito della giurisprudenza di legittimità la quale ha recentemente osservato quanto segue: “Invero, questa
Corte ha avuto modo di pronunciarsi sulla stessa vicenda già in altre pronunce
(cfr. 9555 del 24 e 9617/24), ove si è evidenziato che l'art. 2113 non importa
inoppugnabilità in relazione ai motivi di annullamento dei negozi generali (v.
pagina 7 anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 12929 del 03/12/1991, Rv. 474853-01, secondo la
quale perfino la conciliazione giudiziale in materia di diritti del lavoratore
garantiti da disposizioni inderogabili di legge si sottrae all'impugnazione prevista
dall'art. 2113 cod. civ., ma non ai mezzi ordinariamente concessi alle parti di un
contratto per farne valere i vizi che possono inficiarlo, ivi compresi quelli
incidenti sulla formazione del consenso). Cass. Sez. L ord. 9617/2024, in
particolare, rileva che "dal combinato disposto dell'art. 2113 c.c. e dell'art. 411
c.p.c. non è dato rinvenire, come viceversa opinato dalla odierna ricorrente,
limitazioni attinenti ai motivi di impugnazione da parte del lavoratore del negozio
giuridico di rinunzia o transazione;
la disciplina dettata dall'art. 2113 c.c. in
tema di rinunzie e transazioni aventi ad oggetto diritti derivanti da disposizioni
inderogabili della legge e dei contratti e accordi collettivi rende inoppugnabili
tali negozi in caso di conciliazioni avvenute in sede protetta ma non limita in
relazione a tale ambito la rilevanza dei vizi della volontà alla base del negozio
stipulato" (Cassazione civile sez. lav. - 21/07/2025, n. 20457).
Nello specifico, il primo comma dell'art. 2113 c.c. (nel testo introdotto dall'art. 6
legge n. 533/1973) sancisce la generale invalidità delle rinunzie e delle transazioni aventi ad oggetto i diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili di legge e/o dei contratti collettivi.
Il secondo comma dell'art. 2113 c.c. individua, in tale prospettiva, un preciso termine decadenziale, onerando il lavoratore che abbia partecipato ad una transazione avente ad oggetto i propri diritti inderogabili ad impugnare – con qualsiasi atto, anche stragiudiziale – la rinuncia e/o la transazione entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro o dalla data della rinunzia/transazione (qualora quest'ultima sia successiva al termine del rapporto di impiego).
pagina 8 La mancata impugnazione – entro il termine di sei mesi – determina l'inoppugnabilità delle transazioni o delle rinunce stipulate al di fuori della c.d.
“sede protetta”.
L'ordinamento giuridico consente, pertanto, una forma indiretta di disposizione dei diritti inderogabili da parte del lavoratore (ritenuta costituzionalmente legittima da Corte Cost. n. 77 del 1974): tali diritti, infatti, sono assistiti da un regime di indisponibilità relativa in forza del quale l'atto di rinunzia e/o la transazione acquista validità definitiva soltanto a seguito della mancata impugnazione nei termini di cui all'art. 2113 c.c..
A tale peculiare regime sono espressamente sottratte – ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2113 c.c. – le conciliazioni raggiunte in sede giudiziale, amministrativa e sindacale: queste ultime, infatti, sono ritenute dal legislatore valide ab origine
anche qualora contengano rinunce o transazione aventi ad oggetto i diritti indisponibili o parzialmente indisponibili del lavoratore.
In particolare, l'intervento di un soggetto terzo con funzione di garanzia
(costituito, nel caso di specie, da un rappresentante dell'associazione sindacale)
costituisce – in base alla ratio legis – una misura idonea ad escludere il rischio di coazione da parte del datore di lavoro, consentendo al lavoratore una scelta libera a consapevole (Cass. Civ., sez. lav., n. 11107/02; Cass. Civ., sez. lav. n. 2244/95).
7. Le conciliazioni nella c.d. “sede protetta” – pur essendo sottratte al regime di impugnazione di cui all'art. 2113 c.c. – sono, comunque, assoggettabili alle ordinarie azione di nullità e/o di annullamento previste dalla disciplina codicistica dei contratti, ricadendo nella categoria del negozio giuridico.
Nello specifico, secondo l'opinione giurisprudenziale maggioritaria – condivisa dallo scrivente – nelle c.d. “conciliazioni in sede protetta” il lavoratore potrà
domandare l'annullamento dell'accordo contenuto nel verbale di conciliazione ex art. 411 c.p.c. per incapacità naturale (artt. 1425, II comma e 428 c.c.), per
pagina 9 incapacità legale (art. 1425 comma I c.c.) e per un vizio della volontà (errore,
violenza e dolo ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c.), con l'esclusione del solo errore di diritto relativo alle questioni oggetto di transazione ex art. 1969 c.c..
Del pari, il lavoratore potrà esperire l'ordinaria azione di nullità ex art. 1418 c.c. e impugnare l'accordo sotteso alla conciliazione in sede protetta per contrarietà alle norme imperative, mancanza dei requisiti ex art. 1325 c.c., illiceità della causa,
illiceità dei motivi ex art. 1345, mancanza nell'oggetto dei requisiti di cui all'art. 1346 c.c. nonché per nullità testuale.
8. Tale quadro normativo determina la necessità di distinguere tra due diverse tipologie di vizi:
1. I vizi relativi alla mancanza di un'effettiva assistenza sindacale e/o alla violazione dei requisiti di validità degli cui all'art. 411, ultimo comma c.p.c.;
2. I vizi ricadenti nell'ordinario regime di invalidità disciplinato dal codice civile.
La prima categoria di vizi è soggetta al termine decadenziale di cui all'art. 2113
c.c.
Si tratta, infatti, di vizi che afferiscono a profili in presenza dei quali la legge consente che le transazioni e gli atti di rinuncia stipulati in sede protetta deroghino sia al divieto di negoziabilità dei diritti fondamentali del lavoratore, sia al regime di decadenza semestrale di cui all'art. 2113 c.c.: le censure relative alla mancanza di un'effettiva assistenza sindacale o al venir meno del requisito della sede protetta non potranno, pertanto, che ricadere nella comune disciplina dell'art. 2113 comma 1 c.c..
Un'opzione interpretativa di segno diverso, del resto, darebbe luogo ad un quadro disciplinare contraddittorio in quanto l'impugnazione delle transazioni o delle
pagina 10 rinunce effettuate ai sensi dell'art. 411 c.p.c. sarebbe possibile per un lasso di tempo più ampio di quelle stipulate al di fuori della c.d. “sede protetta”.
Una simile lettura trova conforto nella giurisprudenza di prossimità la quale ha affermato: “Il negozio conciliativo ha il contenuto di una transazione e quindi di
un negozio, con il quale le parti, per espressa definizione codicistica, pongono
fine ad una lite già cominciata o potenziale, facendosi reciproche concessioni. La
validità della conciliazione sindacale, e quindi del relativo accordo conciliativo,
contenente rinunzie o transazioni, pur svolgendosi in sede "protetta", è
subordinata alla sussistenza di determinati requisiti. Peraltro è ammessa
l'impugnabilità del verbale entro 6 mesi per il mancato rispetto dei seguenti
requisiti minimi: a) la partecipazione del sindacato alla conciliazione, che deve
essere effettiva e non solo formale;
b) il mancato rispetto della procedura
conciliativa stabilita nei CCNL. In altre ipotesi invece il verbale è impugnabile, a
norma dell'art. 1346 c.c., per mancanza degli elementi che rendono valido il
contratto: la transazione in questi casi è nulla ai sensi dell'art. 1418 c.c.”
(Tribunale sez. lav. - Roma, 25/06/2019, n. 6268).
9. La seconda categoria di vizi non è, invece, soggetta ad alcun termine decadenziale e ricade nell'ordinaria disciplina stabilita dal codice civile per le ipotesi di nullità ed invalidità dei negozi giuridici.
Applicando le suddette coordinate teoriche al caso di specie deve concludersi per l'inammissibilità delle censure, avanzate dalla ricorrente, afferenti i vizi di irritualità della procedura per violazione del requisito della c.d. “sede protetta” e la contestata mancanza di un'effettiva assistenza sindacale: il verbale di conciliazione in sede protetta è stato, infatti, sottoscritto il giorno 07.07.2023
mentre il ricorso è stato depositato in atti in data 01.02.2024.
Il termine di sei mesi di cui all'art. 2113 c.c. non risulta, quindi, rispettato.
pagina 11 Tali doglianze dovranno, pertanto, essere rigettate mediante pronuncia in rito,
stante l'omessa impugnazione del verbale di conciliazione ex art. 411 c.p.c. nel termine di sei mesi dalla sua sottoscrizione.
10. Le censure inerenti l'invalidità del verbale sottoscritto in sede protetta per l'incapacità a contrarre della ricorrente sono, invece, ammissibili, ma infondate.
Il vizio dedotta dalla difesa di ricade, infatti, nell'ambito della Parte_1
disciplina di cui agli artt. 1425, II comma e 428 c.c. che non prevede termini decadenziali.
La rinuncia della ricorrente al diritto di impugnare il licenziamento è, tuttavia,
avvenuta nell'ambito di una transazione, in cui, a fronte dell'impegno assunto dalla lavoratrice, la si è impegnata a versare a Controparte_1 Pt_1
– oltre alla competenze di fine rapporto – l'importo di euro 6.494,00
[...]
lordi, a titolo di incentivo all'esodo.
Tale circostanza non può che portare l'interprete a ritenere che il verbale sottoscritto in data 7.07.2023 ex art. 411 c.c. non abbia natura di rinuncia unilaterale, ma di vera e propria intesa transattiva e, quindi, di contratto.
Dovrà, pertanto, trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 428, comma II
c.c. secondo cui affinché un contratto stipulato da un soggetto incapace possa essere annullato deve sussistere sia il requisito del grave pregiudizio per l'incapace, sia quello della mala fede dell'altro contraente.
Nel caso di specie, tale secondo requisito non solo non risulta provato, ma non è
stato neanche analiticamente allegato dalla difesa di parte ricorrente che si è
limitata a dedurre l'irregolarità formale della procedura (sub specie di sottoscrizione del verbale, da parte del conciliatore sindacale e del rappresentante dell'azienda, al di fuori della sede protetta) e l'assenza di un'assistenza sindacale idonea a sopperire alla situazione di accentuata vulnerabilità della lavoratrice.
pagina 12 Tale mancata allegazione preclude l'esercizio dei poteri istruttori attribuiti, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., al Giudice del Lavoro che possono esplicarsi solo nel solco delle deduzioni rese dalle parti nei rispettivi atti difensivi.
In nessun caso, inoltre, il Giudice può sostituirsi nella ricerca degli elementi di prova sottesi alle domande delle parti in quanto ciò comporterebbe la perdita,
definitiva e non rimediabile, dello status di terzietà proprio dell'organo giudicante.
Sul punto è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della Suprema
Corte secondo cui: “Nel rito del lavoro, i poteri istruttori officiosi di cui all'art.
421 c.p.c. - il cui esercizio è del tutto discrezionale e come tale sottratto al
sindacato di legittimità - non possono sopperire alle carenze probatorie delle
parti, così da porre il giudice in funzione sostitutiva degli oneri delle parti
medesime e da tradurre i poteri officiosi anzidetti in poteri d'indagine e di
acquisizione del tipo di quelli propri del procedimento penale” (Cassazione civile sez. lav. - 28/05/2024, n. 14923).
Il ricorso presentato dalla ricorrente dovrà, pertanto, essere Parte_1
integralmente rigettato.
Attesa la valenza dirimente dei profili affrontati ogni ulteriore, domanda, difesa o eccezione deve ritenersi assorbita.
11. In forza del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., deve Parte_1
essere condannata a rifondere alla resistente le Controparte_1
spese del presente giudizio rapportate ai valori minimi dello scaglione di riferimento (dai 26.001 ai 52.000 euro) in ragione della indubbia complessità
teorica della materia trattata, dell'assenza di attività istruttoria e dell'attività
processuale effettivamente svolta, secondo le previsioni del d.m. 10.03.2014, n.
55.
PER QUESTI MOTIVI
pagina 13 Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. rigetta tutte le domande proposte da Parte_1
2. condanna a rifondere alla resistente Parte_1 Controparte_1
le spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro
[...]
3.689,00 per compensi di Avvocato, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Cagliari, 19.11.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe AMOROSO
pagina 14