Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 14/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRENTO
r.g. 537/2024
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dr.ssa Adriana De Tommaso presidente rel. dr.ssa Laura Di Bernardi giudice dr.ssa Alessandra Tolettini giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento n. 537/2024 r.g. introdotto con ricorso depositato il 1°/3/2024 vertente TRA
, rappr. e dif. dall'avv. Michela Faustini Parte_1 per delega in atti;
ricorrente CONTRO
Controparte_1 convenuto contumace e con l'intervento del PM avente ad oggetto: divorzio conclusioni: la ricorrente conclude: “Chiede lo scioglimento del matrimonio contratto col signor in data 28.9.2013 alle seguenti condizioni CP_1
1. Affido super esclusivo delle due figlie minori alla madre;
2. Assegnazione della casa coniugale sita in Roverè della Luna alla ricorrente, che ivi risiederà unitamente alle figlie minori;
con conferma delle condizioni assunte dai coniugi in sede di separazione e di cui ai punti sub 2), 3), 4) 5) della sentenza N. R.G.
2301/2022 dd.19.7.2023 del Tribunale di Trento;
3. Alla luce del mancato totale mantenimento diretto del padre in favore delle figlie, perdurante da quando egli ha lasciato la casa famigliare, disporre che egli contribuisca al loro mantenimento con la somma di €. 400,00 cadauno, che dovrà essere versata sul conto della ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese, e rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie, facendo riferimento per le stesse al protocollo del CNF che si allega;
4. Eventuali visite dal padre alle figlie dovranno essere precedute da un percorso di riavvicinamento che il padre effettuerà per riprendere i rapporti con le minor;
5. Autorizzare, con proprio provvedimento inaudita altera parte, la ricorrente a portare le figlie all'estero in vacanza, ed in particolar modo nel proprio Paese di origine, Romania, alla luce della mancanza di riscontro del signor CP_1
a detta reiterata domanda;
[...]
6. Ogni assegno al nucleo sarà percepito dalla signora;
Parte_1 pagina 1 di 4
7. Con conferma delle condizione sub 10) della sentenza di separazione in merito alla suddivisione in capo ai genitori in eguali quote delle spese di baby sitter per le figlie e delle spese delle colonie estive laddove la madre delle stesse dovesse reperire un lavoro a tempo pieno,
8. Con condanna del sig. al pagamento delle spese legali del CP_1 CP_1 presente procedimento; il PM non si oppone tacitamente come da protocollo Procura-Tribunale del 14/3/2023 MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza dell'11/10/2024 è già stato pronunziato lo scioglimento del matrimonio tra le parti. Residuano da decidere le condizioni del divorzio. Rispetto al regime della separazione consensuale, in cui era stato previsto l'affido condiviso delle figlie (allora entrambe minorenni) al padre e alla madre, già in sede di provvedimenti provvisori e urgenti nell'ambito del presente giudizio di divorzio è stato sancito il regime dell'affido super-esclusivo della figlia ancora minore alla Persona_1 madre. L'ascolto della minore, che non ha un buon ricordo né legame affettivo col padre, ha confermato le circostanze allegate dalla ricorrente circa il disinteresse dell'uomo rispetto alle esigenze delle figlie, che non vede né sente con regolarità, così come riferito dalla ricorrente anche al Servizio sociale. Significativo è che non si sia neppure Controparte_1 presentato per colloquio al Servizio sociale che lo aveva convocato in sede di indagine conoscitiva del nucleo, come da richiesta del giudice. Tale disinteresse, e le difficoltà per la ricorrente di ottenere il consenso del padre della figlia ancora minore per le Persona_1 questioni burocratiche che la riguardano, comporta l'arresto del naturale esercizio della responsabilità genitoriale condivisa, a tutto discapito della minore (basti pensare all'ottenimento dei documenti di identità, alle autorizzazioni da rilasciare alla scuola per gite scolastiche, all'espatrio, visto che i genitori della minore sono rumeni e in Romania vi sono i rispettivi famigliari, da cui l'opportunità per la minore di recarsi in Romania per consolidare i vincoli familiari). Ricorre quindi nella fattispecie il presupposto per derogare alla regola dell'affido condiviso e per disporre l'affido super-esclusivo della minore alla sola madre, come tale unico genitore esercente Persona_1 la responsabilità genitoriale e unica legittimata ad assumere in nome e per conto della figlia ogni decisione, anche quelle di maggior interesse per la stessa (in applicazione della clausola di salvezza contenuta nella disposizione sull'affido esclusivo di cui all'art. 337 quater c.c. co. 3) e ad pagina 2 di 4 interloquire con la P.A. e con ogni altro terzo in nome e per conto della minore Persona_1
Va per il resto confermata la collocazione della minore con la madre e alla stessa assegnata l'abitazione familiare di Roverè della Luna alla via IV Novembre n. 40, affinché vi abiti con le figlie. Quanto alla frequentazione della minore con il padre, considerata la rarefazione dei rapporti e la mancanza di rapporti correnti e consuetudinari, atta a causare disaffezione e perdita di confidenza con il genitore, è opportuno stabilire che la ripresa dei rapporti avvenga con l'ausilio del Servizio sociale, che si attiverà nel supporto della ripresa dei contatti tra e la figlia, previa iniziativa dello stesso Controparte_1
o di Controparte_1 Parte_1
Venendo agli aspetti di contenuto economico, mentre nelle condizioni concordate della separazione era stata prevista l'erogazione del contributo per il mantenimento delle figlie a carico del padre in misura di € 300,00 al mese per ciascuna, la ricorrente ne ha chiesto l'aumento ad € 400,00, evidenziando che il coniuge separato non ha provveduto al loro mantenimento diretto da quando ha lasciato la casa famigliare. Il tribunale ritiene che per il breve lasso di tempo intercorso tra la separazione e il divorzio, in mancanza di dati nuovi circa le condizioni economiche del convenuto (la cui ultima dichiarazione dei redditi riguarda redditi del lontano 2018, come riferito dall'Agenzia delle Entrate), e tenuto conto dell'integrale percezione dell'assegno unico e universale da parte della ricorrente, che va confermata in ragione dell'affido super-esclusivo oggi disposto (atteso che la provvidenza pubblica in oggetto compete solo ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale), oltre che dell'assegno provinciale a sostegno del nucleo, non sussistano le condizioni per disporre l'aumento richiesto, e che sia congruo l'ammontare di € 300,00 rivalutato all'attualità e quindi pari ad
€ 303,60 per ciascuna delle figlie. Le spese straordinarie vanno stabilite per il 50% a carico di ciascun genitore, con conferma, sul punto, delle condizioni della separazione allora concordate. Le spese della lite si pongono per metà a carico del convenuto, per l'interesse di entrambi alla regolarizzazione della loro situazione. Si liquidano come da dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 147/2022 per lo scaglione di valore per causa di valore indeterminabile basso, con riduzione del compenso per la fase istruttoria, consistita in acquisizione di informazioni, e dimezzamento per la fase decisoria, tenuto conto della maggiore semplicità derivata dalla contumacia del convenuto e della mancata redazione di scritti conclusivi (per intero: €
pagina 3 di 4 1701,00 per fase di studio, € 1.204,00 per fase introduttiva, € 1.000,00 per fase istruttoria, € 1.452,50 per fase decisoria). Al pagamento della metà delle spese il convenuto va condannato in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 T.U. spese giustizia, trattandosi di ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto da con ricorso depositato il 1°/3/2024 Parte_1
Dispone l'affido super-esclusivo di , nata il Persona_2
10/5/2014, alla madre e la sua residenza e Parte_1 collocazione presso la madre;
Prevede il supporto del Servizio sociale territorialmente competente per la frequentazione tra la minore e il padre su Persona_2 iniziativa del padre o della madre della minore;
manda alla Cancelleria per la comunicazione al Servizio;
Conferma l'assegnazione della casa familiare di Roverè della Luna via IV Novembre n. 40 a perché vi abiti con le Parte_1 figlie;
Conferma l'imposizione a carico di dell'assegno mensile CP_1 di € 300,00 quale contributo al mantenimento di ciascuna delle figlie, da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, come statuito nella sentenza di separazione, dando atto che in forza della rivalutazione l'assegno ascende ad oggi per ciascuna figlia ad € 303,60; Pone a carico delle parti per il 50% su ciascuna le spese straordinarie occorrenti per le figlie in conformità delle previsioni della separazione;
Dispone che ogni provvidenza pubblica a sostegno della famiglia sia incassata esclusivamente da Parte_1
Condanna il convenuto a rifondere allo Stato la metà delle spese del giudizio, frazione che si liquida in € 2.678,75 quale compenso per la difesa, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge. Trento, 8/1/2025 il presidente Adriana De Tommaso
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