Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/01/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N________/_______ Reg. Sent N________/_______ Reg. Cron
N 6365/2022 Ruolo Cont Oggetto: Controversia di Lav / Prev
Decisa il 29/1/2025
Depositata il 29/1/2025
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa CA CO, in funzione di Giudice del Lavoro, nella pubblica udienza del 29.1.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappr e difeso dall' avv Colonna Lorenzo e Mulino Cristian Parte_1
RICORRENTE contro in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappr e difesa dall' avv Carla Filograna
RESISTENTE
nonchè
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappr e difeso CP_2 dall' avv M.T.Petrucci
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione avverso comunicazione di iscrizione ipotecaria n
05920191460000582002
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14.6.2022 il ricorrente in epigrafe indicato esponeva che in data 25.05.2022 aveva ricevuto a mezzo posta comunicazione di iscrizione di ipoteca n 05920191460000582002 eseguita da
[...] per l' importo di euro 44.522,19; che tra i crediti Controparte_1 riportati nella predetta comunicazione di iscrizione ipotecaria vi erano i seguenti avvisi di addebito di competenza di questo Tribunale: n 1) CP_2
2012, 2) 35920140001280700000 per contributi IVS e somme aggiuntive anno
2013; 3) 35920140003115224000 per contributi IVS e somme aggiuntive anno
2013; 4)35920140005931104000 per contributi IVS e somme aggiuntive anno
2014; 5)35920150001804311000 per contributi IVS e somme aggiuntive anno
2014; 6) 35920160001461002000 per contributi IVS e somme aggiuntive anno
2015; 7) 35920160004378467000 per contributi IVS e somme aggiuntive anno
2015; 8)35920170003067756000 per contributi IVS e somme aggiuntive anno
2016; 9)35920180002188481000 per contributi IVS e somme aggiuntive anno
2017; 10) 35920180005779400000 per contributi IVE e somme aggiuntive anni
2017 e 2018; che l' atto di iscrizione ipotecaria doveva ritenersi illegittimo a) per omessa notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria;
b) per difetto di motivazione dell' atto impugnato;
c) per omessa notifica degli atti presupposti;
per prescrizione del credito.
Concludeva chiedendo dichiararsi l'illegittimità del provvedimento di iscrizione ipotecaria, limitatamente alla parte riguardante il credito
, con vittoria di spese e competenze di giudizio. CP_2
Integrato il contradditorio, le parti resistenti eccepivano la infondatezza della pretesa e insisteva per il rigetto del ricorso.
ALl' udienza odierna la causa è stata decisa con sentenza ex art 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente risulta infondata l' eccezione relativa al difetto di motivazione dell' atto impugnato atteso che l' atto indica chiaramente i motivi dell' iscrizione ipotecaria consentendo al contribuente di svolgere le proprie difese (ed invero vengono precisate le ragioni dell' iscrizione ipotecaria consistenti nel mancato pagamento del carico complessivo scaduto
“meglio precisato nel prospetto allegato” contenente un dettagliato elenco degli importi dovuti con la precisazione del numero di cartella e/o avviso di addebito, della data di notifica, dell' ente impositore, del tipo di contributo, dell' importo di ciascun contributo e dell' importo residuo o accessorio).
Risulta altresì infondata l' eccezione di illegittimità dell' iscrizione ipotecaria per omessa notifica degli atti presupposti, atteso che non sussiste la nullità dell' iscrizione ipotecaria per omessa notifica delle cartelle esattoriali e/o degli avvisi di addebito sottostanti ma l' opponente è rimesso in termine per proporre ogni eccezione processuale e di merito relativa a tali atti. Risulta inoltre infondata l' eccezione relativa alla omessa notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria che dagli atti risulta regolarmente notificato in data 30.1.2020 (preavviso n 05976201900002651000).
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Va invece parzialmente accolta l' eccezione di prescrizione formulata dall' opponente in relazione al credito riportato negli avvisi di addebito n 1) 35920130004405517000 (limitatamente agli importi di euro 800,25 e
55,34 relativi a contributi IVS e somme aggiuntive terza rata 2012, 2)
35920140001280700000, 3) 35920140003115224000, 5) 35920150001804311000 atteso il trascorrere dei cinque anni tra la data di scadenza dei contributi richiesti e il primo atto interruttivo notificato dall' costituito CP_2 dall' intimazione di pagamento n 05920179007893045000 (notificata il
13.1.2018) in relazione all' avviso di addebito n 1) 35920130004405517000
e dal preavviso di iscrizione ipotecaria notificato il 30.01.2020 in relazione agli avvisi di addebito sub n 2) 35920140001280700000, 3)
35920140003115224000, 5) 35920150001804311000.
Va infatti ricordato che l' regolarmente costituto, non ha CP_2 documentato la regolare notifica degli avvisi di addebito opposti.
Di contro con riferimento al credito di cui agli avvisi di addebito sopra indicati ai n 1) 35920130004405517000 (limitatamente agli importi relativi a contributi IVS e somme aggiuntive quarta rata 2012), n 4)
35920140005931104000, 6) 35920160001461002000, 7) 35920160004378467000,
8)35920170003067756000, 9)35920180002188481000, 10) 35920180005779400000
l' eccezione di prescrizione non appare fondata atteso che non risulta trascorso il termine di prescrizione quinquennale tra la data di scadenza dei contributi richiesti e la data di notifica del primo atto interruttivo costituito dall' intimazione di pagamento 05920179007893045000 (notificata il 13.1.2018) per l' avviso di addebito n 4) 35920140005931104000; dall' intimazione di pagamento 05920199003419206000 (notificata il 22.8.2019) per gli avvisi di addebito n 6) 35920160001461002000, 7)
35920160004378467000, 8)35920170003067756000 e dal preavviso di iscrizione ipotecaria notificato il 30.01.2020 per gli avvisi di addebito sub n
9)35920180002188481000, 10) 35920180005779400000.
Sicchè l' opposizione è solo parzialmente accolta e va dichiarata illegittima l' iscrizione ipotecaria limitatamente alle somme richieste a titolo di contributi e somme aggiuntive in relazione agli avvisi di CP_2 addebito n 1) 35920130004405517000 (limitatamente agli importi relativi a contributi IVS e somme aggiuntive terza rata 2012, 2) 35920140001280700000,
3) 35920140003115224000, 5) 35920150001804311000.
Le spese possono essere compensate attesa la reciproca soccombenza tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 14.6.2022, così decide:
- Accoglie parzialmente l' opposizione proposta da e per l' Parte_1 effetto, dichiara l' illegittimità della iscrizione ipotecaria impugnata n 05920191460000582002 in relazione ai crediti di cui agli avvisi di addebito n 1) 35920130004405517000 (limitatamente agli importi relativi a contributi IVS e somme aggiuntive terza rata 2012, 2) 35920140001280700000,
3) 35920140003115224000, 5) 35920150001804311000 perché estinti per intervenuta prescrizione.
- Rigetta per il resto l'opposizione.
- Compensa le spese processuali.
Lecce, 29.1.2025 Il Giudice
Dott. ssa CA CO