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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 22/12/2025, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
RG n. 2501 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il RIunale, nella persona del Giudice dott.ssa ME ER ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2501/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Parte_1 C.F._1
EF e dall'Avv. Gianna Sammicheli, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dei difensori agli indirizzi pec: e pec: Email_1
Email_2
ATTORE
Contro
P.IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Controparte_1 P.IVA_1
Gallai del Foro di Arezzo, ed elettivamente domiciliata in RM, Vicolo dei Mulini 6, presso lo studio dell'Avv. Giandomenico Pitaro
CONVENUTO
E
Controparte_2
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
In punto a: giudizio di merito opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi (artt. 615 e 617 comma II, c.p.c.)
CONCLUSIONI
Per l'attore, come da note depositate in data 16.09.2025:
“Voglia l'Ill.mo RIunale adito, in accoglimento del presente ricorso, previa verifica della legittimazione e ius postulandi di controparte, contrariis reiectis:
1 - In via preliminare e inaudita altera parte, sospendere l'esecuzione della presente procedura attesa la fondatezza delle eccezioni sollevate,
- In via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'improcedibilità della procedura ovvero l'infondatezza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, per le argomentazioni indicate in fatto e in diritto
In via istruttoria, si chiede - Nomina di CTU contabile, da porsi a carico di controparte e solo in subordine a carico di entrambi, al fine di:- accertare la presenza di interessi usurari, ultralegali, anatocistici, nonché di ogni altra anomalia e al Taeg Isc.- verificare se il tasso di interesse effettivo sia superiore a quello nominale;
- verificare la legittimità di tutte le clausole come da Sentenza Sezioni Unite 6 aprile 2023 n.- 9479/23.- determinare in ogni caso l'effettivo rapporto debito – credito tra le parti.
- Istanza di esibizione ex art. 210 -213 cpc, relativa alla integrale documentazione bancaria ed ai documenti di sintesi inviati alla ricorrente dall'inizio del rapporto ad oggi anche ai sensi dell'art. art. 119, n. 4, T.U.B. o ex art. 15 del Regolamento GDPR In ogni caso, con integrale vittoria di spese e compensi da distrarsi”.
Per il convenuto come da note depositate in data 16.09.2025: Controparte_1
“Voglia l'Ecc.mo RIunale adito ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
Nel rito In via principale dichiarare improcedibile l'opposizione per nullità dell'atto di integrazione del contraddittorio per i motivi di cui ai propri scritti difensivi;
In via subordinata dichiarare inammissibile l'opposizione a pignoramento promossa dal debitore
[...]
perché proposta dopo il termine di cui all'art. 617 c.p.c. Pt_1
Nel merito respingere tutte le domande di controparte perché infondate in fatto e diritto per i motivi di cui ai propri scritti difensivi con conferma dell'ordinanza del RIunale di RM, Sez. Esecuzioni Mobiliari, nella persona del G.E. Dott. Giuseppe Monaco, emessa in data 4 maggio 2023, nella procedura esecutiva presso terzi iscritta al R.G.E. n. 1927/2022.
Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, introduceva la fase di merito del Parte_1 giudizio di opposizione successiva all'esecuzione promosso con ricorso in data 05.02.2023 avanti il Giudice dell'Esecuzione nella procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. R.G.E.
1927/2022 RI. RM, dopo lo svolgimento della fase sommaria conclusasi con ordinanza del
04.05.2023 di rigetto della istanza di sospensione della esecuzione e riproponendo le medesime doglianze sollevate nella fase cautelare.
A sostegno dell'opposizione l'attore – debitore esecutato nella sopra indicata procedura esecutiva promossa dal creditore procedente deduceva: Controparte_1
1) la nullità della notifica del pignoramento;
2 2) la carenza di legittimazione attiva e di ius postulandi;
3) l'improcedibilità per omesso esperimento della mediazione obbligatoria;
4) l'incertezza e l'illegittimità del credito, sia in relazione al conteggio della sorte capitale e degli interessi sia per la richiesta di interessi superiori al tasso soglia usura ex L. 108/1996;
5) la violazione del limite di pignorabilità dello stipendio.
Concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo RIunale adito, in accoglimento del presente ricorso, previa verifica della legittimazione e jus postulandi di controparte, contrariis reiectis: - In via preliminare e urgente inaudita altera parte, ovvero previa fissazione di eventuale udienza, sospendere l'esecuzione della presente procedura attesa la fondatezza delle eccezioni sollevate, - In via principale e nel merito, accertare e dichiarare
l'improcedibilità della procedura ovvero l'infondatezza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, per le argomentazioni indicate in fatto e in diritto Con riserva di mutare, modificare e/o integrare la domanda a seguito dell'esame del comportamento processuale del convenuto, nonché di richiedere i mezzi istruttori e depositare ulteriore documentazione nei termini previsti per legge. Con integrale vittoria di spese e compensi da distrarsi”.
Con comparsa di costituzione depositata in data 14.09.2023 si costituiva in giudizio
[...] eccependo l'inammissibilità del motivo di opposizione relativo alla nullità della CP_1 notifica del pignoramento in quanto tardivo e contestando integralmente l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto. Concludeva chiedendone il rigetto, con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 18 ottobre 2023 si ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato rinviando al 31.01.2024. A tale udienza, il Controparte_2 procuratore di parte attrice deduceva (ma non depositava) l'intervenuta revoca del mandato difensivo da parte di insisteva come in atti e chiedeva i termini per il deposito Parte_1 delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c.; parte convenuta eccepiva l'invalidità della chiamata in causa notificata al terzo chiedendo l'estinzione del giudizio e, in subordine, insisteva come in atti. Previa assegnazione dei termini richiesti per il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, n. 1, 2 e 3 c.p.c., la causa veniva rinviata al 29.05.2024 e, a tale data, rigettate le istanze istruttorie, veniva infine fissata l'udienza del 07.05.2025 per la precisazione delle conclusioni, poi rinviata dal GOP Dott. Luigi Ferrarini, subentrato nel ruolo del Giudice titolare durante il periodo di congedo della stessa, al 17 settembre 2025. A tale udienza, svolta con modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione di termine di trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
3 2. Osservato che nessuno si costituiva in giudizio per in via Controparte_2 preliminare deve dichiararsi la contumacia della terza chiamata, dovendo rigettarsi l'eccezione di invalidità dell'atto di chiamata in causa sollevata dal convenuto e ritenersi la regolarità della notifica eseguita da parte attrice, anche attraverso il richiamo per relationem agli atti di causa, riprodotti nell'atto notificato.
3. Fatte queste premesse, l'opposizione non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate e con le precisazioni che seguono in relazione al quarto motivo di opposizione.
4. Occorre in primo luogo osservare che l'eccezione di invalidità della notifica del pignoramento, di difetto di jus postulandi e di improcedibilità per omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, devono essere qualificati come motivi di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e, come tali, sono inammissibili in quanto proposti tardivamente (con ricorso dinanzi al G.E. in data 05.02.2023), oltre il termine perentorio di venti giorni previsto da detta norma, decorrente dalla notificazione dell'atto di pignoramento
(01.12.2022).
Trattasi in ogni caso di censure infondate, per le ragioni di seguito esposte.
5. Con il primo motivo di opposizione, l'attore lamenta la nullità dell'atto di pignoramento per invalidità della relativa notifica, eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., limitandosi a richiamare tale disposizione normativa e ad invocare in modo altrettanto generico il
“disconoscimento della sottoscrizione”.
Occorre tuttavia evidenziare che dagli atti risulta che in data 24.11.2022 l'Ufficiale
Giudiziario, non avendo trovato il destinatario né altra persona prevista dall'art. 139 c.p.c., depositava copia dell'atto presso la casa comunale di RM, affiggendo alla porta il relativo avviso e spedendo altro avviso al destinatario per informarlo dell'avvenuto deposito. Parte convenuta ha inoltre depositato l'avviso di ricevimento della raccomandata inviata al destinatario, , dalla quale la notifica risulta essere stata ricevuta dalla di lui figlia Parte_1 in data 01.12.2022.
Pertanto, l'eccezione di nullità della notifica, oltre ad essere tardiva come sopra indicato (sub.
4), risulta infondata, in quanto parte convenuta ha fornito prova della regolarità del procedimento notificatorio.
In ogni caso, poi, l'attore non ha dedotto un concreto pregiudizio al proprio diritto di difesa verificatosi prima di avere avuto conoscenza dell'espropriazione forzata;
ne consegue che ogni asserito vizio di notifica dell'atto di pignoramento deve ritenersi sanato dalla proposizione dell'opposizione (in termini: Cass., Sez. III, 12.06.2020, n. 11290; Cass., Sez. III, Cass., Sez. III,
Ord. 17.12.2019, n. 33466).
4 6. Con riguardo alla eccepita “insussistenza di prova idonea al conferimento della rappresentanza legale, carenza di legittimazione attiva e ius postulandi” si osserva che l'atto di precetto e l'atto di pignoramento risultano sottoscritti dall'Avv. Gianfranco Gallai in forza di procura alle liti rilasciata in calce al ricorso per ingiunzione e decreto ingiuntivo n.
844/2021 RI. RM (titolo esecutivo azionato dall'Istituto di Credito con la procedura esecutiva per cui oggi è causa) e sottoscritta da indicato quale funzionario Controparte_3 di . CP_1
Nella procura, nel ricorso per ingiunzione, nel precetto e nel pignoramento viene precisato che è “munito dei necessari poteri in virtù di procura conferita con atto in Controparte_3 data 9 gennaio 2020, n. 173.064 Rep. N. 32.127 Racc. Notaio di Milano Persona_1 rilasciata dal Dott. nella sua qualità di Consigliere Delegato e legale Persona_2 rappresentante della , (cfr. Doc. A, C, , D, E comparsa di Parte_2 costituzione e risposta), con cui ha conferito i necessari poteri per Parte_3 rappresentare l'Istituto, incluso quello di promuovere procedimenti di ingiunzione e
“rappresentare la società nelle cause civili relative all'attività di recupero coattivo delle creditorie derivanti dalla erogazione di crediti al consumo, carte di credito e mutui ipotecari erogati a persone fisiche” (cfr. doc.
C4 parte convenuta).
Pertanto, l'eccezione sollevata risulta infondata.
7. Anche l'eccezione di “improcedibilità per mediazione obbligatoria” deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi a norma dell'art. 617, c.p.c., poiché con essa si contesta il quomodo dell'esecuzione e, dunque, deve considerarsi tardiva come i primi due motivi di ricorso sopra esaminati.
In ogni caso, la stessa è infondata, non vertendosi in materia per la quale è obbligatoriamente prevista la suddetta procedura deflattiva del contenzioso.
Inoltre, l'art. 5, comma 6, lett. e) D.Lgs 28/2010, nella formulazione applicabile ratione temporis, dispone che il comma 1 e l'art. 5 quater non si applicano “nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata”.
8. Infine è infondato e sfornito di qualsivoglia supporto probatorio il quinto motivo di opposizione, integrante un motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma
II, c.p.c.
Come già rilevato dal Giudice dell'esecuzione con il provvedimento di rigetto della istanza di sospensione, infatti, l'opponente si limita a “dissertazioni astratte di norme e riferimenti giurisprudenziali”; dopo aver riportato la normativa in materia, ha genericamente dedotto la violazione dei limiti di pignorabilità dello stipendio previsti dall'art. 545 c.p.c. in quanto
5 “l'opponente, che risulta anche avere due figli a carico, destina mensilmente 1/5 dello stipendio ad altri creditore antecedenti”, senza tuttavia fornire prova di detta (generica) circostanza.
9. Passando, infine, all'esame del quarto motivo di opposizione, il debitore esecutato ed odierno attore ha contestato la nullità e/o improcedibilità dell'esecuzione forzata promossa nei propri confronti per incertezza ed illegittimità del credito vantato da , in CP_1 relazione ai criteri ed alle modalità di calcolo sia della sorte capitale sia degli interessi, ed eccependo la usurarietà e nullità del contratto alla base del titolo esecutivo azionato dal creditore procedente per la richiesta di interessi superiori al tasso soglia usura ex L. 108/1996, invocando poi con memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c. del 13.03.2024 (da considerarsi tempestivamente depositata, avuto riguardo, quale dies a quo, al giorno della comunicazione alle parti del provvedimento di concessione del termine per il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. e, dunque, il 13.02.2024) l'applicazione dei principi di diritto espressi dalla Corte di cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza del 9479/2023.
9.1. Va premesso che il titolo esecutivo azionato dal creditore ed odierno convenuto Parte_3
è costituito dal decreto ingiuntivo n. 844/2021 emesso dal RIunale di RM in data
[...]
08.06.2021.
Come noto, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa (come nella specie) in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame (cfr., sul punto, Cass. 3277/2015).
Corollario di tale principio, nel giudizio di opposizione a precetto basato su un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, è quello in forza del quale debbono essere fatte valere mediante opposizione al decreto ingiuntivo le ragioni di nullità del decreto stesso, mentre debbono essere fatte valere con l'opposizione a precetto le ragioni che si traducono nella stessa mancanza del titolo esecutivo od in altri vizi del procedimento esecutivo;
infatti il titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione potrà essere preso in esame dal giudice dell'opposizione solo sotto l'aspetto della sua valida ed efficace esistenza o per verificare se il medesimo, originariamente esistente, sia poi venuto a mancare per fatti estintivi o modificativi successivi alla sua formazione, essendo la delibazione sui fatti anteriori riservata al giudice dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. (cfr. Cass. 24752/2008; Cass., 12251/07).
6 Ebbene, applicando tali principi alla vicenda in esame, poiché il quarto motivo di opposizione attiene ad una circostanza astrattamente idonea ad incidere sul contratto fonte del credito ingiuntivo (illegittimità dell'importo richiesto ed usurarietà del mutuo), l'unica sede in cui esso può trovare ingresso è il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, restando esclusa la possibilità di proporre opposizione all'esecuzione per detto motivo.
9.2. Ciò premesso, occorre tuttavia considerare l'incidenza, nella fattispecie che ci occupa, della disciplina elaborata dalla Corte di Giustizia con le sentenze del 17 maggio 2022 ed i successivi principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza del
6 aprile 2023, richiamati dall'attore con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c. e con le deduzioni rese nel corso delle udienze.
Come noto, ed in estrema sintesi, con tale sentenza la Suprema Corte ha chiarito che, ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, quando il titolo azionato è un decreto ingiuntivo non opposto e non motivato sul carattere non abusivo delle clausole del contratto che è fonte del credito ingiunto, il giudice dell'esecuzione ha il dovere di controllare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole che incidono sulla sussistenza o sull'entità del credito azionato, nel contraddittorio e previa instaurazione di una sommaria istruttoria. Inoltre, le Sezioni Unite hanno individuato nell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. il meccanismo processuale attraverso cui deve operare la tutela del consumatore e, interrogandosi sulle possibili ricadute di detta pronuncia sulle opposizioni già pendenti (come nel caso in esame), hanno elaborato i seguenti (per quanto qui interessa) principi di diritto: “ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva
93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, quando il titolo azionato è un decreto ingiuntivo non opposto e non motivato sul carattere non abusivo delle clausole del contratto che è fonte del credito ingiunto, ferma la rilevabilità d'ufficio della nullità di protezione, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. proposta dal debitore per far valere l'abusività delle clausole va riqualificata come opposizione tardiva ex art. 650
c.p.c. e rimessa alla decisione del giudice di questa, operando la translatio iudicii;
nella medesima ipotesi, se il debitore ha proposto l'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. per far valere l'abusività di una clausola, il giudice dell'esecuzione deve dare termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. (se del caso anche rilevando l'abusività di
7 altre clausole), senza procedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell'opposizione tardiva sull'istanza ex art. 649 c.p.c.”.
Con particolare riferimento alle opposizioni esecutive in corso (come la presente), la sentenza in esame ha precisato (§ 8.2.1.2.) che “se sia, allo stato, già in corso un'opposizione esecutiva ed emerga un problema di abusività delle clausole del contratto concluso tra consumatore e professionista, il giudice dell'opposizione rileverà d'ufficio la questione e interpellerà il consumatore se intende avvalersi della nullità di protezione. Ove il consumatore voglia avvalersene, il giudice darà al consumatore termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.”.
Tali principi, ed in particolare quello da ultimo precisato, devono trovare applicazione nel caso di specie, posto che l'esecuzione è stata promossa in base a titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo (a sua volta emesso nei confronti dell'odierno opponente sulla scorta di un contratto di finanziamento – cfr. doc. C e C1 parte convenuta) non motivato sul carattere non abusivo delle clausole del contratto che è fonte del credito ingiunto e non opposto dall'odierno attore, la cui qualificazione come consumatore non è stata contestata dalla convenuta.
Inoltre in epoca antecedente alla pubblicazione della sentenza n. 9479 del 2023 Parte_1
(dovendo a tali fini avere riguardo alla data di deposito del ricorso in opposizione dinanzi al
G.E., in ragione della struttura bifasica del giudizio di opposizione esecutiva), ha proposto una opposizione all'esecuzione anche per contestare il diritto del creditore ad agire in suo danno in ragione della asserita abusività di talune clausole contrattuali.
In ragione di ciò, devono ritenersi applicabili i principi espressi dalla sentenza n. 9479/2023 delle Sezioni Unite in relazione al quarto motivo di opposizione senza necessità di previo interpello dell'attore, che ha già espresso nei propri scritti difensivi e nelle deduzioni a verbale la volontà di avvalersi dei principi affermati con tale pronuncia nomofilattica (né tantomeno parte convenuta ne ha contestato l'applicazione a seguito delle difese svolte in tal senso dall'attore, sia negli scritti difensivi sia nel corso delle udienze).
Né ciò può ritenersi precluso dalla circostanza che la procedura esecutiva si è conclusa con ordinanza di assegnazione del Giudice dell'Esecuzione ben prima della instaurazione del presente giudizio di merito;
si ritiene, infatti, che non si possano per ciò solo disattendere le ragioni di effettività della tutela apprestata nei confronti del debitore/consumatore dalla disciplina eurounitaria e dalla pronuncia delle Sezioni Unite,
Ne consegue la facoltà per l'attore/consumatore di introdurre una opposizione Parte_1 supertardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., per veicolare in un diverso e successivo giudizio le medesime prospettive e azioni difensive relative alla abusività delle clausole del contratto,
8 fonte del credito ingiunto, da incardinare nel termine perentorio di quaranta giorni dinanzi all'intestato RIunale, competente a deciderla.
10. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'opposizione deve essere rigettata, con la precisazione che, in relazione al quarto motivo di opposizione, in analogia con i principi enunciati dalla Suprema Corte, la questione potrà essere rimessa alla decisione del giudice dell'eventuale opposizione ex art. 650 c.p.c., da instaurarsi nel termine di quaranta giorni.
11. L'esito decisorio raggiunto comporta l'assorbimento delle ulteriori istanze, anche istruttorie, delle parti.
12. La questione su cui sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione giustifica la compensazione delle spese di giudizio, promosso prima della pronuncia della Suprema
Corte, nella misura del 30%. Per la restante parte, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M.
147/2022, secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento per la fase studio, introduttiva e decisionale e secondo i parametri minimi per la fase istruttoria, tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria.
Dichiara non doversi provvedere sulle spese nel rapporto processuale tra l'attore soccombente e la terza chiamata contumace.
P.Q.M.
Il RIunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
- assegna all'attore, per le ragioni di cui in parte motiva ed in relazione al quarto motivo di opposizione, termine di giorni 40, decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza, per proporre davanti al RIunale di RM opposizione ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 844/2021, emesso dal RIunale di RM in data 08.06.2021, in relazione ai dedotti profili di abusività del contratto fonte del credito ingiunto e rigetta, nel resto, l'opposizione proposta da Parte_4
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite dell'odierno giudizio nella misura del 30% e, per la restante parte, condanna rimborsare a e Parte_4 Controparte_1 spese di lite pari ad €. 2.965,90 per compensi, oltre IVA, CPA e 15 % per generali.
-nulla sulle spese tra Parte_4 Controparte_2
RM, 22 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa ME ER
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il RIunale, nella persona del Giudice dott.ssa ME ER ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2501/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Parte_1 C.F._1
EF e dall'Avv. Gianna Sammicheli, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dei difensori agli indirizzi pec: e pec: Email_1
Email_2
ATTORE
Contro
P.IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Controparte_1 P.IVA_1
Gallai del Foro di Arezzo, ed elettivamente domiciliata in RM, Vicolo dei Mulini 6, presso lo studio dell'Avv. Giandomenico Pitaro
CONVENUTO
E
Controparte_2
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
In punto a: giudizio di merito opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi (artt. 615 e 617 comma II, c.p.c.)
CONCLUSIONI
Per l'attore, come da note depositate in data 16.09.2025:
“Voglia l'Ill.mo RIunale adito, in accoglimento del presente ricorso, previa verifica della legittimazione e ius postulandi di controparte, contrariis reiectis:
1 - In via preliminare e inaudita altera parte, sospendere l'esecuzione della presente procedura attesa la fondatezza delle eccezioni sollevate,
- In via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'improcedibilità della procedura ovvero l'infondatezza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, per le argomentazioni indicate in fatto e in diritto
In via istruttoria, si chiede - Nomina di CTU contabile, da porsi a carico di controparte e solo in subordine a carico di entrambi, al fine di:- accertare la presenza di interessi usurari, ultralegali, anatocistici, nonché di ogni altra anomalia e al Taeg Isc.- verificare se il tasso di interesse effettivo sia superiore a quello nominale;
- verificare la legittimità di tutte le clausole come da Sentenza Sezioni Unite 6 aprile 2023 n.- 9479/23.- determinare in ogni caso l'effettivo rapporto debito – credito tra le parti.
- Istanza di esibizione ex art. 210 -213 cpc, relativa alla integrale documentazione bancaria ed ai documenti di sintesi inviati alla ricorrente dall'inizio del rapporto ad oggi anche ai sensi dell'art. art. 119, n. 4, T.U.B. o ex art. 15 del Regolamento GDPR In ogni caso, con integrale vittoria di spese e compensi da distrarsi”.
Per il convenuto come da note depositate in data 16.09.2025: Controparte_1
“Voglia l'Ecc.mo RIunale adito ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
Nel rito In via principale dichiarare improcedibile l'opposizione per nullità dell'atto di integrazione del contraddittorio per i motivi di cui ai propri scritti difensivi;
In via subordinata dichiarare inammissibile l'opposizione a pignoramento promossa dal debitore
[...]
perché proposta dopo il termine di cui all'art. 617 c.p.c. Pt_1
Nel merito respingere tutte le domande di controparte perché infondate in fatto e diritto per i motivi di cui ai propri scritti difensivi con conferma dell'ordinanza del RIunale di RM, Sez. Esecuzioni Mobiliari, nella persona del G.E. Dott. Giuseppe Monaco, emessa in data 4 maggio 2023, nella procedura esecutiva presso terzi iscritta al R.G.E. n. 1927/2022.
Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, introduceva la fase di merito del Parte_1 giudizio di opposizione successiva all'esecuzione promosso con ricorso in data 05.02.2023 avanti il Giudice dell'Esecuzione nella procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. R.G.E.
1927/2022 RI. RM, dopo lo svolgimento della fase sommaria conclusasi con ordinanza del
04.05.2023 di rigetto della istanza di sospensione della esecuzione e riproponendo le medesime doglianze sollevate nella fase cautelare.
A sostegno dell'opposizione l'attore – debitore esecutato nella sopra indicata procedura esecutiva promossa dal creditore procedente deduceva: Controparte_1
1) la nullità della notifica del pignoramento;
2 2) la carenza di legittimazione attiva e di ius postulandi;
3) l'improcedibilità per omesso esperimento della mediazione obbligatoria;
4) l'incertezza e l'illegittimità del credito, sia in relazione al conteggio della sorte capitale e degli interessi sia per la richiesta di interessi superiori al tasso soglia usura ex L. 108/1996;
5) la violazione del limite di pignorabilità dello stipendio.
Concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo RIunale adito, in accoglimento del presente ricorso, previa verifica della legittimazione e jus postulandi di controparte, contrariis reiectis: - In via preliminare e urgente inaudita altera parte, ovvero previa fissazione di eventuale udienza, sospendere l'esecuzione della presente procedura attesa la fondatezza delle eccezioni sollevate, - In via principale e nel merito, accertare e dichiarare
l'improcedibilità della procedura ovvero l'infondatezza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, per le argomentazioni indicate in fatto e in diritto Con riserva di mutare, modificare e/o integrare la domanda a seguito dell'esame del comportamento processuale del convenuto, nonché di richiedere i mezzi istruttori e depositare ulteriore documentazione nei termini previsti per legge. Con integrale vittoria di spese e compensi da distrarsi”.
Con comparsa di costituzione depositata in data 14.09.2023 si costituiva in giudizio
[...] eccependo l'inammissibilità del motivo di opposizione relativo alla nullità della CP_1 notifica del pignoramento in quanto tardivo e contestando integralmente l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto. Concludeva chiedendone il rigetto, con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 18 ottobre 2023 si ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato rinviando al 31.01.2024. A tale udienza, il Controparte_2 procuratore di parte attrice deduceva (ma non depositava) l'intervenuta revoca del mandato difensivo da parte di insisteva come in atti e chiedeva i termini per il deposito Parte_1 delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c.; parte convenuta eccepiva l'invalidità della chiamata in causa notificata al terzo chiedendo l'estinzione del giudizio e, in subordine, insisteva come in atti. Previa assegnazione dei termini richiesti per il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, n. 1, 2 e 3 c.p.c., la causa veniva rinviata al 29.05.2024 e, a tale data, rigettate le istanze istruttorie, veniva infine fissata l'udienza del 07.05.2025 per la precisazione delle conclusioni, poi rinviata dal GOP Dott. Luigi Ferrarini, subentrato nel ruolo del Giudice titolare durante il periodo di congedo della stessa, al 17 settembre 2025. A tale udienza, svolta con modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione di termine di trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
3 2. Osservato che nessuno si costituiva in giudizio per in via Controparte_2 preliminare deve dichiararsi la contumacia della terza chiamata, dovendo rigettarsi l'eccezione di invalidità dell'atto di chiamata in causa sollevata dal convenuto e ritenersi la regolarità della notifica eseguita da parte attrice, anche attraverso il richiamo per relationem agli atti di causa, riprodotti nell'atto notificato.
3. Fatte queste premesse, l'opposizione non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate e con le precisazioni che seguono in relazione al quarto motivo di opposizione.
4. Occorre in primo luogo osservare che l'eccezione di invalidità della notifica del pignoramento, di difetto di jus postulandi e di improcedibilità per omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, devono essere qualificati come motivi di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e, come tali, sono inammissibili in quanto proposti tardivamente (con ricorso dinanzi al G.E. in data 05.02.2023), oltre il termine perentorio di venti giorni previsto da detta norma, decorrente dalla notificazione dell'atto di pignoramento
(01.12.2022).
Trattasi in ogni caso di censure infondate, per le ragioni di seguito esposte.
5. Con il primo motivo di opposizione, l'attore lamenta la nullità dell'atto di pignoramento per invalidità della relativa notifica, eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., limitandosi a richiamare tale disposizione normativa e ad invocare in modo altrettanto generico il
“disconoscimento della sottoscrizione”.
Occorre tuttavia evidenziare che dagli atti risulta che in data 24.11.2022 l'Ufficiale
Giudiziario, non avendo trovato il destinatario né altra persona prevista dall'art. 139 c.p.c., depositava copia dell'atto presso la casa comunale di RM, affiggendo alla porta il relativo avviso e spedendo altro avviso al destinatario per informarlo dell'avvenuto deposito. Parte convenuta ha inoltre depositato l'avviso di ricevimento della raccomandata inviata al destinatario, , dalla quale la notifica risulta essere stata ricevuta dalla di lui figlia Parte_1 in data 01.12.2022.
Pertanto, l'eccezione di nullità della notifica, oltre ad essere tardiva come sopra indicato (sub.
4), risulta infondata, in quanto parte convenuta ha fornito prova della regolarità del procedimento notificatorio.
In ogni caso, poi, l'attore non ha dedotto un concreto pregiudizio al proprio diritto di difesa verificatosi prima di avere avuto conoscenza dell'espropriazione forzata;
ne consegue che ogni asserito vizio di notifica dell'atto di pignoramento deve ritenersi sanato dalla proposizione dell'opposizione (in termini: Cass., Sez. III, 12.06.2020, n. 11290; Cass., Sez. III, Cass., Sez. III,
Ord. 17.12.2019, n. 33466).
4 6. Con riguardo alla eccepita “insussistenza di prova idonea al conferimento della rappresentanza legale, carenza di legittimazione attiva e ius postulandi” si osserva che l'atto di precetto e l'atto di pignoramento risultano sottoscritti dall'Avv. Gianfranco Gallai in forza di procura alle liti rilasciata in calce al ricorso per ingiunzione e decreto ingiuntivo n.
844/2021 RI. RM (titolo esecutivo azionato dall'Istituto di Credito con la procedura esecutiva per cui oggi è causa) e sottoscritta da indicato quale funzionario Controparte_3 di . CP_1
Nella procura, nel ricorso per ingiunzione, nel precetto e nel pignoramento viene precisato che è “munito dei necessari poteri in virtù di procura conferita con atto in Controparte_3 data 9 gennaio 2020, n. 173.064 Rep. N. 32.127 Racc. Notaio di Milano Persona_1 rilasciata dal Dott. nella sua qualità di Consigliere Delegato e legale Persona_2 rappresentante della , (cfr. Doc. A, C, , D, E comparsa di Parte_2 costituzione e risposta), con cui ha conferito i necessari poteri per Parte_3 rappresentare l'Istituto, incluso quello di promuovere procedimenti di ingiunzione e
“rappresentare la società nelle cause civili relative all'attività di recupero coattivo delle creditorie derivanti dalla erogazione di crediti al consumo, carte di credito e mutui ipotecari erogati a persone fisiche” (cfr. doc.
C4 parte convenuta).
Pertanto, l'eccezione sollevata risulta infondata.
7. Anche l'eccezione di “improcedibilità per mediazione obbligatoria” deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi a norma dell'art. 617, c.p.c., poiché con essa si contesta il quomodo dell'esecuzione e, dunque, deve considerarsi tardiva come i primi due motivi di ricorso sopra esaminati.
In ogni caso, la stessa è infondata, non vertendosi in materia per la quale è obbligatoriamente prevista la suddetta procedura deflattiva del contenzioso.
Inoltre, l'art. 5, comma 6, lett. e) D.Lgs 28/2010, nella formulazione applicabile ratione temporis, dispone che il comma 1 e l'art. 5 quater non si applicano “nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata”.
8. Infine è infondato e sfornito di qualsivoglia supporto probatorio il quinto motivo di opposizione, integrante un motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma
II, c.p.c.
Come già rilevato dal Giudice dell'esecuzione con il provvedimento di rigetto della istanza di sospensione, infatti, l'opponente si limita a “dissertazioni astratte di norme e riferimenti giurisprudenziali”; dopo aver riportato la normativa in materia, ha genericamente dedotto la violazione dei limiti di pignorabilità dello stipendio previsti dall'art. 545 c.p.c. in quanto
5 “l'opponente, che risulta anche avere due figli a carico, destina mensilmente 1/5 dello stipendio ad altri creditore antecedenti”, senza tuttavia fornire prova di detta (generica) circostanza.
9. Passando, infine, all'esame del quarto motivo di opposizione, il debitore esecutato ed odierno attore ha contestato la nullità e/o improcedibilità dell'esecuzione forzata promossa nei propri confronti per incertezza ed illegittimità del credito vantato da , in CP_1 relazione ai criteri ed alle modalità di calcolo sia della sorte capitale sia degli interessi, ed eccependo la usurarietà e nullità del contratto alla base del titolo esecutivo azionato dal creditore procedente per la richiesta di interessi superiori al tasso soglia usura ex L. 108/1996, invocando poi con memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c. del 13.03.2024 (da considerarsi tempestivamente depositata, avuto riguardo, quale dies a quo, al giorno della comunicazione alle parti del provvedimento di concessione del termine per il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. e, dunque, il 13.02.2024) l'applicazione dei principi di diritto espressi dalla Corte di cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza del 9479/2023.
9.1. Va premesso che il titolo esecutivo azionato dal creditore ed odierno convenuto Parte_3
è costituito dal decreto ingiuntivo n. 844/2021 emesso dal RIunale di RM in data
[...]
08.06.2021.
Come noto, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa (come nella specie) in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame (cfr., sul punto, Cass. 3277/2015).
Corollario di tale principio, nel giudizio di opposizione a precetto basato su un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, è quello in forza del quale debbono essere fatte valere mediante opposizione al decreto ingiuntivo le ragioni di nullità del decreto stesso, mentre debbono essere fatte valere con l'opposizione a precetto le ragioni che si traducono nella stessa mancanza del titolo esecutivo od in altri vizi del procedimento esecutivo;
infatti il titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione potrà essere preso in esame dal giudice dell'opposizione solo sotto l'aspetto della sua valida ed efficace esistenza o per verificare se il medesimo, originariamente esistente, sia poi venuto a mancare per fatti estintivi o modificativi successivi alla sua formazione, essendo la delibazione sui fatti anteriori riservata al giudice dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. (cfr. Cass. 24752/2008; Cass., 12251/07).
6 Ebbene, applicando tali principi alla vicenda in esame, poiché il quarto motivo di opposizione attiene ad una circostanza astrattamente idonea ad incidere sul contratto fonte del credito ingiuntivo (illegittimità dell'importo richiesto ed usurarietà del mutuo), l'unica sede in cui esso può trovare ingresso è il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, restando esclusa la possibilità di proporre opposizione all'esecuzione per detto motivo.
9.2. Ciò premesso, occorre tuttavia considerare l'incidenza, nella fattispecie che ci occupa, della disciplina elaborata dalla Corte di Giustizia con le sentenze del 17 maggio 2022 ed i successivi principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza del
6 aprile 2023, richiamati dall'attore con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c. e con le deduzioni rese nel corso delle udienze.
Come noto, ed in estrema sintesi, con tale sentenza la Suprema Corte ha chiarito che, ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, quando il titolo azionato è un decreto ingiuntivo non opposto e non motivato sul carattere non abusivo delle clausole del contratto che è fonte del credito ingiunto, il giudice dell'esecuzione ha il dovere di controllare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole che incidono sulla sussistenza o sull'entità del credito azionato, nel contraddittorio e previa instaurazione di una sommaria istruttoria. Inoltre, le Sezioni Unite hanno individuato nell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. il meccanismo processuale attraverso cui deve operare la tutela del consumatore e, interrogandosi sulle possibili ricadute di detta pronuncia sulle opposizioni già pendenti (come nel caso in esame), hanno elaborato i seguenti (per quanto qui interessa) principi di diritto: “ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva
93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, quando il titolo azionato è un decreto ingiuntivo non opposto e non motivato sul carattere non abusivo delle clausole del contratto che è fonte del credito ingiunto, ferma la rilevabilità d'ufficio della nullità di protezione, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. proposta dal debitore per far valere l'abusività delle clausole va riqualificata come opposizione tardiva ex art. 650
c.p.c. e rimessa alla decisione del giudice di questa, operando la translatio iudicii;
nella medesima ipotesi, se il debitore ha proposto l'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. per far valere l'abusività di una clausola, il giudice dell'esecuzione deve dare termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. (se del caso anche rilevando l'abusività di
7 altre clausole), senza procedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell'opposizione tardiva sull'istanza ex art. 649 c.p.c.”.
Con particolare riferimento alle opposizioni esecutive in corso (come la presente), la sentenza in esame ha precisato (§ 8.2.1.2.) che “se sia, allo stato, già in corso un'opposizione esecutiva ed emerga un problema di abusività delle clausole del contratto concluso tra consumatore e professionista, il giudice dell'opposizione rileverà d'ufficio la questione e interpellerà il consumatore se intende avvalersi della nullità di protezione. Ove il consumatore voglia avvalersene, il giudice darà al consumatore termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.”.
Tali principi, ed in particolare quello da ultimo precisato, devono trovare applicazione nel caso di specie, posto che l'esecuzione è stata promossa in base a titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo (a sua volta emesso nei confronti dell'odierno opponente sulla scorta di un contratto di finanziamento – cfr. doc. C e C1 parte convenuta) non motivato sul carattere non abusivo delle clausole del contratto che è fonte del credito ingiunto e non opposto dall'odierno attore, la cui qualificazione come consumatore non è stata contestata dalla convenuta.
Inoltre in epoca antecedente alla pubblicazione della sentenza n. 9479 del 2023 Parte_1
(dovendo a tali fini avere riguardo alla data di deposito del ricorso in opposizione dinanzi al
G.E., in ragione della struttura bifasica del giudizio di opposizione esecutiva), ha proposto una opposizione all'esecuzione anche per contestare il diritto del creditore ad agire in suo danno in ragione della asserita abusività di talune clausole contrattuali.
In ragione di ciò, devono ritenersi applicabili i principi espressi dalla sentenza n. 9479/2023 delle Sezioni Unite in relazione al quarto motivo di opposizione senza necessità di previo interpello dell'attore, che ha già espresso nei propri scritti difensivi e nelle deduzioni a verbale la volontà di avvalersi dei principi affermati con tale pronuncia nomofilattica (né tantomeno parte convenuta ne ha contestato l'applicazione a seguito delle difese svolte in tal senso dall'attore, sia negli scritti difensivi sia nel corso delle udienze).
Né ciò può ritenersi precluso dalla circostanza che la procedura esecutiva si è conclusa con ordinanza di assegnazione del Giudice dell'Esecuzione ben prima della instaurazione del presente giudizio di merito;
si ritiene, infatti, che non si possano per ciò solo disattendere le ragioni di effettività della tutela apprestata nei confronti del debitore/consumatore dalla disciplina eurounitaria e dalla pronuncia delle Sezioni Unite,
Ne consegue la facoltà per l'attore/consumatore di introdurre una opposizione Parte_1 supertardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., per veicolare in un diverso e successivo giudizio le medesime prospettive e azioni difensive relative alla abusività delle clausole del contratto,
8 fonte del credito ingiunto, da incardinare nel termine perentorio di quaranta giorni dinanzi all'intestato RIunale, competente a deciderla.
10. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'opposizione deve essere rigettata, con la precisazione che, in relazione al quarto motivo di opposizione, in analogia con i principi enunciati dalla Suprema Corte, la questione potrà essere rimessa alla decisione del giudice dell'eventuale opposizione ex art. 650 c.p.c., da instaurarsi nel termine di quaranta giorni.
11. L'esito decisorio raggiunto comporta l'assorbimento delle ulteriori istanze, anche istruttorie, delle parti.
12. La questione su cui sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione giustifica la compensazione delle spese di giudizio, promosso prima della pronuncia della Suprema
Corte, nella misura del 30%. Per la restante parte, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M.
147/2022, secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento per la fase studio, introduttiva e decisionale e secondo i parametri minimi per la fase istruttoria, tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria.
Dichiara non doversi provvedere sulle spese nel rapporto processuale tra l'attore soccombente e la terza chiamata contumace.
P.Q.M.
Il RIunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
- assegna all'attore, per le ragioni di cui in parte motiva ed in relazione al quarto motivo di opposizione, termine di giorni 40, decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza, per proporre davanti al RIunale di RM opposizione ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 844/2021, emesso dal RIunale di RM in data 08.06.2021, in relazione ai dedotti profili di abusività del contratto fonte del credito ingiunto e rigetta, nel resto, l'opposizione proposta da Parte_4
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite dell'odierno giudizio nella misura del 30% e, per la restante parte, condanna rimborsare a e Parte_4 Controparte_1 spese di lite pari ad €. 2.965,90 per compensi, oltre IVA, CPA e 15 % per generali.
-nulla sulle spese tra Parte_4 Controparte_2
RM, 22 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa ME ER
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