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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/07/2025, n. 3461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3461 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N.3969/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO Sezione Lavoro in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Camilla Stefanizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1
con gli Avv.ti Giovanni Grillo e Anna Maggiani
ricorrente contro
Controparte_1
[...]
con l'Avv.to Umberto Bobbio
resistenti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 26/03/2024, ha convenuto in giudizio avanti Parte_1 al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – Controparte_1 Controparte_1
chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“1. accertato che e rappresentano un unico centro di Controparte_1 Controparte_1 imputazione di interessi e/o di fatto un'unica Società, accertare che anche Controparte_1 oltre a ha rivestito la qualifica di datrice di lavoro del ricorrente e, pertanto, Controparte_1 dichiarare entrambe le resistenti responsabili, anche in solido, delle obbligazioni derivanti dal rapporto lavorativo per cui è causa;
2. accertare che il licenziamento irrogato al sig. è ingiustificato per assenza e/o Parte_1 infondatezza e/o insussistenza del giustificato motivo oggettivo posto alla base dello stesso e per mancato assolvimento dell'obbligo di repêchage; 3. per l'effetto, in via principale, dichiarare la nullità del licenziamento poiché ritorsivo e condannare
e/o e/o entrambe, anche in via solidale, alla Controparte_1 Controparte_1 reintegrazione del sig. sul posto di lavoro, con condanna all'indennità risarcitoria Parte_1 prevista dalla legge, pari alla misura minima di cinque mensilità;
4. in via subordinata, pronunciare l'estinzione del rapporto di lavoro e condannare CP_1
e/o e/o entrambe, anche in via solidale, al pagamento dell'indennità
[...] Controparte_1 risarcitoria nella misura prevista dalla legge, da sei a trentasei mensilità, e in via subordinata, da tre a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, ovvero alle somme maggiori o minori ritenute congrue dal Giudice adito, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
5. in ogni caso, condannare e/o e/o entrambe, anche in Controparte_1 Controparte_1 via solidale, al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dal ricorrente a causa del licenziamento per cui è causa”.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.
e si costituivano in giudizio, Controparte_1 Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta ed esperita la prova testimoniale e l'interrogatorio formale del legale rappresentante di parte convenuta, all'udienza odierna, dopo la discussione, il Giudice la decideva pronunciando sentenza ex art. 429 primo comma c.p.c.
2. In punto di fatto, il ricorrente ha dedotto di essere stato assunto da con contratto Controparte_1 di lavoro a tempo pieno e determinato e orario full-time inquadrato nella categoria di Operaio, V livello C.C.N.L. Commercio, con retribuzione mensile di € 1.757,15 lordi per quattordici mensilità.
Egli veniva sin dall'inizio adibito ai magazzini in Milano, Via Rho n. 13 e in Rho, Via Magenta n.
77, quale addetto alla movimentazione delle merci con muletto, all'organizzazione logistica del magazzino, carico e scarico merci, all'imballaggio e montaggio di mobili e allestimenti, piccoli lavori da elettricista (doc. 1 e 2 ricorso). La datrice di lavoro, era una società operativa nell'ambito dell'ideazione, Controparte_1 realizzazione e allestimenti di arredi di interni, mobili e complementi d'arredo con sede legale in
Milano, Via Solferino n. 11 e unità locale in Rho, Via Magenta n. 77.
Il contratto a tempo determinato sino al 31/3/2022 veniva convertito in tempo indeterminato con lettera del 31/3/2022 (doc. 3 ricorso).
Parte ricorrente ha inoltre dedotto che, in realtà, nel corso del rapporto di lavoro riceveva ordini e direttive non solo da ma altresì dal personale dipendente di Controparte_1 Controparte_1
anche questa con sede in Milano, e perciò il rapporto di lavoro risultava gestito da entrambe le
[...] società. Veniva inoltre dedotta dal ricorrente la circostanza che è proprietaria Controparte_1 dell'intero capitale sociale di . CP_1
Sempre, secondo la prospettazione attorea, successivamente a tre richiami disciplinari di lieve entità irrogati nel corso del 2022 e alla circostanza che le richieste del lavoratore restavano prive di riscontro, il rapporto con i superiori si faceva sempre più teso fin quando in data 8/9/2023 veniva aggredito verbalmente al telefono dal sig. e di tale grave fatto il ricorrente riportava Persona_1
Per_ via email al presidente della società, sig. ed al sig. (doc. 21 ricorso). A tale episodio Per_2 seguiva la comunicazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con lettera ricevuta il
14/9/2023 ma datata 25 luglio 2023 e avente il seguente tenore letterale:
“la nostra Società, alla luce delle difficoltà economiche note a Lei da tempo, ha deciso di riorganizzare il reparto a cui Lei è addetto.
Dall'analisi di bilancio 2022 risulta una diminuzione del fatturato di prossima Controparte_1 al 50% e un aggravio dei costi generali, in particolare dei tassi di interesse e dei costi energetici.
Purtroppo, anche le previsioni a medio termine si mantengono negative e non consentono di sperare in una inversione di tendenza.
In tale prospettiva, per affrontare più efficacemente le crescenti difficoltà di mercato e salvaguardare la sopravvivenza stessa della Società, riteniamo essenziale insistere in una drastica per riduzione dei costi in generale, e dei costi del personale in particolare con una riorganizzazione interna delle fanzioni operative.
Quante sopra comporta di conseguenza la riorganizzazione del reparto a cui Lei è assegnato. In considerazione dell'anzianità di servizio, dei catichi familiati e delle esigenze tecnico-produttive,
Le intimiamo con la presente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Si precisa che non sussistono, all'intero dell'organigramma aziendale, posizioni di lavoro comportanti lo svolgimento di mansioni equivalenti o inferiori a quelle sin qui da lei svolte ed a Lei proficuamente affidabili” (doc. 22 ricorso).
In data 3/10/2023 il ricorrente, per il tramite dei propri legali, inviava la lettera di impugnazione del licenziamento e messa a disposizione della prestazione che però rimaneva priva di riscontro (doc. 23 ricorso).
3. Tanto premesso in punto di fatto, occorre esaminare il merito delle domande avanzate da parte ricorrente.
Al Tribunale è stato chiesto innanzitutto l'accertamento di un unico centro d'imputazione in riferimento alle due società originariamente convenute in giudizio, e Controparte_1 [...]
CP_1
A tal proposito si deve rilevare che nel corso del presente giudizio è intervenuta la incorporazione della prima società menzionata, per fusione con Risulta Controparte_1 Controparte_1 quindi del tutto superflua ogni valutazione da parte del Giudice in ordine all'identità soggettiva delle convenute, posto che la domanda di parte ricorrente risulta assorbita dall'intervenuta fusione delle due società e dunque l'unico soggetto chiamato a rispondere ai fini del presente giudizio è costituito unicamente da Controparte_1
4. Passando dunque all'impugnativa del licenziamento, secondo la prospettazione attorea, non sussisterebbe nessuna ragione oggettiva alla base del licenziamento impugnato e il lavoratore sarebbe stato estromesso dall'azienda a fini meramente ritorsivi.
E' appena caso di rammentare che il motivo ritorsivo costituisce causa di nullità solo ove, secondo il dettato dell'art. 1345 c.c., costituisca la ragione unica e determinante del recesso datoriale. Pertanto, il sindacato sulla legittimità del licenziamento deve muovere previamente dall'effettiva sussistenza della ragione addotta dalla datrice di lavoro, ovverosia, nel caso di specie, la sussistenza o meno del giustificato motivo oggettivo. La accertata sussistenza del giustificato motivo oggettivo determina infatti l'irrilevanza del motivo ritorsivo, non potendo essere questo considerato unico e determinante, con conseguente esclusione del denunciato vizio di nullità del licenziamento. Solo ove il Tribunale accerti l'insussistenza del gmo, può procedere a vagliare la sussistenza del motivo ritorsivo del licenziamento irrogato. Tanto chiarito in merito all'iter logico-giuridico che occorre seguire, bisogna rammentare che, secondo giurisprudenza consolidata, non è necessario ravvisare uno stato di crisi aziendale alla base di un recesso per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3, l. 604/66, in quanto l'effettività e la non pretestuosità del riassetto riorganizzativo operato dal datore di lavoro e il suo legame causale con il licenziamento sono gli unici elementi necessari per valutarne la validità.
Le motivazioni addotte da parte della società convenuta alla base del licenziamento sono: diminuzione di fatturato, aggravio dei costi generali, perdurare della situazione negativa nel medio periodo “le previsioni a medio termine si mantengono negative”, la conseguente riduzione dei costi del personale, la conseguente riorganizzazione del reparto, la mancanza di posizioni equivalenti o inferiori alle quali adibire il ricorrente, la scelta “obbligata” di licenziare il ricorrente tra tutti i dipendenti per carichi familiari, anzianità di servizio e generiche esigenze tecnico- produttive.
Com'è noto, gravava su parte convenuta l'onere di dimostrare la fondatezza del licenziamento in riferimento ai motivi organizzativi e il nesso eziologico tra quest'ultima e il recesso dal rapporto di lavoro.
Tale onere non può dirsi assolto in quanto le motivazioni fornite dalla società nella lettera di licenziamento sopra riportate appaiono oltremodo generiche e inconferenti rispetto al recesso nel rapporto di lavoro de quo, e pertanto del tutto inidonee a fornirne una motivazione concreta.
Parte datoriale non ha dedotto alcun elemento a sua difesa in grado di dimostrare che il provvedimento espulsivo del dipendente sia stato determinato da esplicite scelte imprenditoriali, limitandosi a contestare una generica situazione di crisi aziendale, che risulta del tutto insufficiente a giustificare il licenziamento.
Secondo consolidata giurisprudenza, “La dimostrazione del "giustificato motivo" di licenziamento non può limitarsi alla esistenza delle esigenze obiettive di cui all'art. 3, della legge citata, ma deve riguardare anche l'esistenza di un nesso di consequenzialità necessaria tra tali esigenze e la risoluzione del singolo rapporto di lavoro riguardante un particolare dipendente, la cui permanenza in azienda non è più compatibile con quelle esigenze. In altre parole, la prova deve riguardare anche le ragioni della scelta del singolo lavoratore licenziato” (Cass. n. 14663 del 2001).
In sostanza, uno stato di crisi, quand'anche comprovato, non spiega in che modo il licenziamento del lavoratore sia funzionale alla risoluzione o al miglioramento dello stato di crisi. Sotto tale profilo, non è possibile evincere alcun elemento dalla lettera di licenziamento ed alcun chiarimento è stato fornito da parte convenuta nelle proprie difese. Non è stato, ad esempio, neanche chiarito in che cosa consisterebbe la riorganizzazione del reparto che, peraltro, non risulta neanche precisamente individuato.
In altri termine, tutte le allegazioni e produzioni su bilanci in perdita, pignoramenti subiti, contratti cessati sono deduzioni di fatto del tutto inadeguate a chiarire la prospettata riorganizzazione del reparto ed a motivare la scelta organizzativa di disporre il licenziamento del lavoratore ricorrente.
Alla luce di quanto fin qui osservato, deve essere accertata nel presente giudizio l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo posto alla base del licenziamento, con conseguente illegittimità del provvedimento espulsivo.
Accertata l'insussistenza del motivo oggettivo, è ora possibile verificare la eventuale sussistenza del carattere ritorsivo del licenziamento.
Il Tribunale ritiene che gli elementi addotti da parte ricorrente non consentano di ritenere integrata la prova di un intento ritorsivo alla base delle recesso datoriale. Infatti, a ben vedere la circostanza che il provvedimento sia stato comunicato pochi giorni dopo la denuncia da parte del lavoratore di un abuso verbale da parte del suo superiore ma con una lettera datata due mesi prima, al contrario di quanto argomentato nel ricorso, evidenzia l'intenzione della società di irrogare il licenziamento indipendentemente da tale evento. Allo stesso modo i richiami disciplinari per fatti di lieve entità succedutisi nel 2022 e i mancati riscontri da parte della società sulle richieste avanzate dal dipendente non sono elementi probatori sufficienti a dimostrare la sussistenza di un motivo illecito qualificabile come rappresaglia alle rivendicazioni del lavoratore.
Individuata la fattispecie di invalidità del licenziamento, ossia la dimostrata insussistenza del motivo oggettivo posto a base del licenziamento, occorre ora soffermarsi sulla tutela spettante al lavoratore.
Nelle conclusioni del ricorso, è stato chiesta, in via subordinata, in caso di accertamento dell'insussistenza del giustificato motivo alla base del licenziamento, la tutela risarcitoria prevista dall'art. 3, comma 1, d.ls. 23/2015.
Successivamente alla proposizione del presente giudizio, la Corte Costituzionale, con la sentenza n.
128 del 20 giugno - 4 luglio 2024 ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (…), nella parte in cui non prevede che si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore".
Rilevata d'ufficio l'evoluzione del quadro normativo di riferimento a seguito dell'intervento della
Corte Costituzionale, è stato sollecitato dunque il contraddittorio e parte ricorrente ha chiesto di integrare la domanda, chiedendo al giudice, in caso di accertata insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, ovvero di insussistenza del giustificato motivo oggettivo, il riconoscimento della tutela reintegratoria, secondo quando previsto nella sentenza della Corte costituzionale sopra richiamata.
Pur a fronte dell'opposizione manifestata dalla parte convenuta, non resta al Tribunale, una volta individuata la fattispecie in cui inquadrare il licenziamento, che applicare la disciplina vigente tenendo conto della pronuncia della Consulta. Si deve quindi riconoscere il diritto del lavoratore ad essere reintegrato nel posto di lavoro precedentemente occupato e a percepire un'indennità risarcitoria pari alle mensilità maturate dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, in misura comunque non superiore a 12 mensilità, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. La mensilità cui fare riferimento è pari all'importo – non contestato in giudizio – di euro 1.757,15.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato in data al ricorrente e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna a reintegrare nel posto Controparte_1 Parte_1 di lavoro precedentemente occupato e a corrispondergli un'indennità risarcitoria corrispondente alle retribuzioni maturate dalla data di licenziamento a quella dell'effettiva reintegra, commisurato all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, pari a € 1.757,15, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
2) Condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente che liquida in complessivi € 3.771,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.
Sentenza esecutiva. Milano, 17/07/2025
Il Giudice Camilla Stefanizzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO Sezione Lavoro in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Camilla Stefanizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1
con gli Avv.ti Giovanni Grillo e Anna Maggiani
ricorrente contro
Controparte_1
[...]
con l'Avv.to Umberto Bobbio
resistenti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 26/03/2024, ha convenuto in giudizio avanti Parte_1 al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – Controparte_1 Controparte_1
chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“1. accertato che e rappresentano un unico centro di Controparte_1 Controparte_1 imputazione di interessi e/o di fatto un'unica Società, accertare che anche Controparte_1 oltre a ha rivestito la qualifica di datrice di lavoro del ricorrente e, pertanto, Controparte_1 dichiarare entrambe le resistenti responsabili, anche in solido, delle obbligazioni derivanti dal rapporto lavorativo per cui è causa;
2. accertare che il licenziamento irrogato al sig. è ingiustificato per assenza e/o Parte_1 infondatezza e/o insussistenza del giustificato motivo oggettivo posto alla base dello stesso e per mancato assolvimento dell'obbligo di repêchage; 3. per l'effetto, in via principale, dichiarare la nullità del licenziamento poiché ritorsivo e condannare
e/o e/o entrambe, anche in via solidale, alla Controparte_1 Controparte_1 reintegrazione del sig. sul posto di lavoro, con condanna all'indennità risarcitoria Parte_1 prevista dalla legge, pari alla misura minima di cinque mensilità;
4. in via subordinata, pronunciare l'estinzione del rapporto di lavoro e condannare CP_1
e/o e/o entrambe, anche in via solidale, al pagamento dell'indennità
[...] Controparte_1 risarcitoria nella misura prevista dalla legge, da sei a trentasei mensilità, e in via subordinata, da tre a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, ovvero alle somme maggiori o minori ritenute congrue dal Giudice adito, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
5. in ogni caso, condannare e/o e/o entrambe, anche in Controparte_1 Controparte_1 via solidale, al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dal ricorrente a causa del licenziamento per cui è causa”.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.
e si costituivano in giudizio, Controparte_1 Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta ed esperita la prova testimoniale e l'interrogatorio formale del legale rappresentante di parte convenuta, all'udienza odierna, dopo la discussione, il Giudice la decideva pronunciando sentenza ex art. 429 primo comma c.p.c.
2. In punto di fatto, il ricorrente ha dedotto di essere stato assunto da con contratto Controparte_1 di lavoro a tempo pieno e determinato e orario full-time inquadrato nella categoria di Operaio, V livello C.C.N.L. Commercio, con retribuzione mensile di € 1.757,15 lordi per quattordici mensilità.
Egli veniva sin dall'inizio adibito ai magazzini in Milano, Via Rho n. 13 e in Rho, Via Magenta n.
77, quale addetto alla movimentazione delle merci con muletto, all'organizzazione logistica del magazzino, carico e scarico merci, all'imballaggio e montaggio di mobili e allestimenti, piccoli lavori da elettricista (doc. 1 e 2 ricorso). La datrice di lavoro, era una società operativa nell'ambito dell'ideazione, Controparte_1 realizzazione e allestimenti di arredi di interni, mobili e complementi d'arredo con sede legale in
Milano, Via Solferino n. 11 e unità locale in Rho, Via Magenta n. 77.
Il contratto a tempo determinato sino al 31/3/2022 veniva convertito in tempo indeterminato con lettera del 31/3/2022 (doc. 3 ricorso).
Parte ricorrente ha inoltre dedotto che, in realtà, nel corso del rapporto di lavoro riceveva ordini e direttive non solo da ma altresì dal personale dipendente di Controparte_1 Controparte_1
anche questa con sede in Milano, e perciò il rapporto di lavoro risultava gestito da entrambe le
[...] società. Veniva inoltre dedotta dal ricorrente la circostanza che è proprietaria Controparte_1 dell'intero capitale sociale di . CP_1
Sempre, secondo la prospettazione attorea, successivamente a tre richiami disciplinari di lieve entità irrogati nel corso del 2022 e alla circostanza che le richieste del lavoratore restavano prive di riscontro, il rapporto con i superiori si faceva sempre più teso fin quando in data 8/9/2023 veniva aggredito verbalmente al telefono dal sig. e di tale grave fatto il ricorrente riportava Persona_1
Per_ via email al presidente della società, sig. ed al sig. (doc. 21 ricorso). A tale episodio Per_2 seguiva la comunicazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con lettera ricevuta il
14/9/2023 ma datata 25 luglio 2023 e avente il seguente tenore letterale:
“la nostra Società, alla luce delle difficoltà economiche note a Lei da tempo, ha deciso di riorganizzare il reparto a cui Lei è addetto.
Dall'analisi di bilancio 2022 risulta una diminuzione del fatturato di prossima Controparte_1 al 50% e un aggravio dei costi generali, in particolare dei tassi di interesse e dei costi energetici.
Purtroppo, anche le previsioni a medio termine si mantengono negative e non consentono di sperare in una inversione di tendenza.
In tale prospettiva, per affrontare più efficacemente le crescenti difficoltà di mercato e salvaguardare la sopravvivenza stessa della Società, riteniamo essenziale insistere in una drastica per riduzione dei costi in generale, e dei costi del personale in particolare con una riorganizzazione interna delle fanzioni operative.
Quante sopra comporta di conseguenza la riorganizzazione del reparto a cui Lei è assegnato. In considerazione dell'anzianità di servizio, dei catichi familiati e delle esigenze tecnico-produttive,
Le intimiamo con la presente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Si precisa che non sussistono, all'intero dell'organigramma aziendale, posizioni di lavoro comportanti lo svolgimento di mansioni equivalenti o inferiori a quelle sin qui da lei svolte ed a Lei proficuamente affidabili” (doc. 22 ricorso).
In data 3/10/2023 il ricorrente, per il tramite dei propri legali, inviava la lettera di impugnazione del licenziamento e messa a disposizione della prestazione che però rimaneva priva di riscontro (doc. 23 ricorso).
3. Tanto premesso in punto di fatto, occorre esaminare il merito delle domande avanzate da parte ricorrente.
Al Tribunale è stato chiesto innanzitutto l'accertamento di un unico centro d'imputazione in riferimento alle due società originariamente convenute in giudizio, e Controparte_1 [...]
CP_1
A tal proposito si deve rilevare che nel corso del presente giudizio è intervenuta la incorporazione della prima società menzionata, per fusione con Risulta Controparte_1 Controparte_1 quindi del tutto superflua ogni valutazione da parte del Giudice in ordine all'identità soggettiva delle convenute, posto che la domanda di parte ricorrente risulta assorbita dall'intervenuta fusione delle due società e dunque l'unico soggetto chiamato a rispondere ai fini del presente giudizio è costituito unicamente da Controparte_1
4. Passando dunque all'impugnativa del licenziamento, secondo la prospettazione attorea, non sussisterebbe nessuna ragione oggettiva alla base del licenziamento impugnato e il lavoratore sarebbe stato estromesso dall'azienda a fini meramente ritorsivi.
E' appena caso di rammentare che il motivo ritorsivo costituisce causa di nullità solo ove, secondo il dettato dell'art. 1345 c.c., costituisca la ragione unica e determinante del recesso datoriale. Pertanto, il sindacato sulla legittimità del licenziamento deve muovere previamente dall'effettiva sussistenza della ragione addotta dalla datrice di lavoro, ovverosia, nel caso di specie, la sussistenza o meno del giustificato motivo oggettivo. La accertata sussistenza del giustificato motivo oggettivo determina infatti l'irrilevanza del motivo ritorsivo, non potendo essere questo considerato unico e determinante, con conseguente esclusione del denunciato vizio di nullità del licenziamento. Solo ove il Tribunale accerti l'insussistenza del gmo, può procedere a vagliare la sussistenza del motivo ritorsivo del licenziamento irrogato. Tanto chiarito in merito all'iter logico-giuridico che occorre seguire, bisogna rammentare che, secondo giurisprudenza consolidata, non è necessario ravvisare uno stato di crisi aziendale alla base di un recesso per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3, l. 604/66, in quanto l'effettività e la non pretestuosità del riassetto riorganizzativo operato dal datore di lavoro e il suo legame causale con il licenziamento sono gli unici elementi necessari per valutarne la validità.
Le motivazioni addotte da parte della società convenuta alla base del licenziamento sono: diminuzione di fatturato, aggravio dei costi generali, perdurare della situazione negativa nel medio periodo “le previsioni a medio termine si mantengono negative”, la conseguente riduzione dei costi del personale, la conseguente riorganizzazione del reparto, la mancanza di posizioni equivalenti o inferiori alle quali adibire il ricorrente, la scelta “obbligata” di licenziare il ricorrente tra tutti i dipendenti per carichi familiari, anzianità di servizio e generiche esigenze tecnico- produttive.
Com'è noto, gravava su parte convenuta l'onere di dimostrare la fondatezza del licenziamento in riferimento ai motivi organizzativi e il nesso eziologico tra quest'ultima e il recesso dal rapporto di lavoro.
Tale onere non può dirsi assolto in quanto le motivazioni fornite dalla società nella lettera di licenziamento sopra riportate appaiono oltremodo generiche e inconferenti rispetto al recesso nel rapporto di lavoro de quo, e pertanto del tutto inidonee a fornirne una motivazione concreta.
Parte datoriale non ha dedotto alcun elemento a sua difesa in grado di dimostrare che il provvedimento espulsivo del dipendente sia stato determinato da esplicite scelte imprenditoriali, limitandosi a contestare una generica situazione di crisi aziendale, che risulta del tutto insufficiente a giustificare il licenziamento.
Secondo consolidata giurisprudenza, “La dimostrazione del "giustificato motivo" di licenziamento non può limitarsi alla esistenza delle esigenze obiettive di cui all'art. 3, della legge citata, ma deve riguardare anche l'esistenza di un nesso di consequenzialità necessaria tra tali esigenze e la risoluzione del singolo rapporto di lavoro riguardante un particolare dipendente, la cui permanenza in azienda non è più compatibile con quelle esigenze. In altre parole, la prova deve riguardare anche le ragioni della scelta del singolo lavoratore licenziato” (Cass. n. 14663 del 2001).
In sostanza, uno stato di crisi, quand'anche comprovato, non spiega in che modo il licenziamento del lavoratore sia funzionale alla risoluzione o al miglioramento dello stato di crisi. Sotto tale profilo, non è possibile evincere alcun elemento dalla lettera di licenziamento ed alcun chiarimento è stato fornito da parte convenuta nelle proprie difese. Non è stato, ad esempio, neanche chiarito in che cosa consisterebbe la riorganizzazione del reparto che, peraltro, non risulta neanche precisamente individuato.
In altri termine, tutte le allegazioni e produzioni su bilanci in perdita, pignoramenti subiti, contratti cessati sono deduzioni di fatto del tutto inadeguate a chiarire la prospettata riorganizzazione del reparto ed a motivare la scelta organizzativa di disporre il licenziamento del lavoratore ricorrente.
Alla luce di quanto fin qui osservato, deve essere accertata nel presente giudizio l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo posto alla base del licenziamento, con conseguente illegittimità del provvedimento espulsivo.
Accertata l'insussistenza del motivo oggettivo, è ora possibile verificare la eventuale sussistenza del carattere ritorsivo del licenziamento.
Il Tribunale ritiene che gli elementi addotti da parte ricorrente non consentano di ritenere integrata la prova di un intento ritorsivo alla base delle recesso datoriale. Infatti, a ben vedere la circostanza che il provvedimento sia stato comunicato pochi giorni dopo la denuncia da parte del lavoratore di un abuso verbale da parte del suo superiore ma con una lettera datata due mesi prima, al contrario di quanto argomentato nel ricorso, evidenzia l'intenzione della società di irrogare il licenziamento indipendentemente da tale evento. Allo stesso modo i richiami disciplinari per fatti di lieve entità succedutisi nel 2022 e i mancati riscontri da parte della società sulle richieste avanzate dal dipendente non sono elementi probatori sufficienti a dimostrare la sussistenza di un motivo illecito qualificabile come rappresaglia alle rivendicazioni del lavoratore.
Individuata la fattispecie di invalidità del licenziamento, ossia la dimostrata insussistenza del motivo oggettivo posto a base del licenziamento, occorre ora soffermarsi sulla tutela spettante al lavoratore.
Nelle conclusioni del ricorso, è stato chiesta, in via subordinata, in caso di accertamento dell'insussistenza del giustificato motivo alla base del licenziamento, la tutela risarcitoria prevista dall'art. 3, comma 1, d.ls. 23/2015.
Successivamente alla proposizione del presente giudizio, la Corte Costituzionale, con la sentenza n.
128 del 20 giugno - 4 luglio 2024 ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (…), nella parte in cui non prevede che si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore".
Rilevata d'ufficio l'evoluzione del quadro normativo di riferimento a seguito dell'intervento della
Corte Costituzionale, è stato sollecitato dunque il contraddittorio e parte ricorrente ha chiesto di integrare la domanda, chiedendo al giudice, in caso di accertata insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, ovvero di insussistenza del giustificato motivo oggettivo, il riconoscimento della tutela reintegratoria, secondo quando previsto nella sentenza della Corte costituzionale sopra richiamata.
Pur a fronte dell'opposizione manifestata dalla parte convenuta, non resta al Tribunale, una volta individuata la fattispecie in cui inquadrare il licenziamento, che applicare la disciplina vigente tenendo conto della pronuncia della Consulta. Si deve quindi riconoscere il diritto del lavoratore ad essere reintegrato nel posto di lavoro precedentemente occupato e a percepire un'indennità risarcitoria pari alle mensilità maturate dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, in misura comunque non superiore a 12 mensilità, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. La mensilità cui fare riferimento è pari all'importo – non contestato in giudizio – di euro 1.757,15.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato in data al ricorrente e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna a reintegrare nel posto Controparte_1 Parte_1 di lavoro precedentemente occupato e a corrispondergli un'indennità risarcitoria corrispondente alle retribuzioni maturate dalla data di licenziamento a quella dell'effettiva reintegra, commisurato all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, pari a € 1.757,15, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
2) Condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente che liquida in complessivi € 3.771,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.
Sentenza esecutiva. Milano, 17/07/2025
Il Giudice Camilla Stefanizzi