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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 13/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 1117/2020
Dott. Vittoria Gabriele Presidente rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1117/2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 23 dicembre 2020 e posta in decisione all'udienza collegiale del 12
giugno 2024
OGGETTO: d a
Prestazione d'opera AVVOCATO , in proprio Parte_1
intellettuale APPELLANTE
CODICE: c o n t r o
P.IVA_1
, con il patrocinio dell'avv. Cinzia Menabò, Controparte_1
dall'avv. Alessandra Mazzocchi e dall'avv. Andrea Manerba, quest'ultimo procuratore domiciliatario
APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello a ordinanza del Tribunale di Mantova, depositata in data 1°
dicembre 2020, n. 1719/2020. CONCLUSIONI
Dell'appellante
“…contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello, in riforma dell'ordinanza n. 1719/2020 emessa il 30.11.2020 dal Tribunale di Mantova e pubblicata in data 1° dicembre 2020, per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti in atti
- in via principale, accertato e dichiarato l'inadempimento di CP_1
al contratto del 25/02/2019, come precisato in atti, condannarla a
[...]
corrispondere all'Avv. la somma di euro 218.868,00, oltre Parte_1
interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. dal dì della domanda al momento del pagamento;
- in subordine, condannare a corrispondere all'Avv. Controparte_1 [...]
euro 140.075,52, o la diversa minor somma che dovesse essere Pt_1
accertata in corso di giudizio, oltre interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c.
dal dì della domanda al momento del pagamento.
- in ogni caso, rigettare le domande ed istanze di siccome Controparte_1
infondate in fatto e diritto e respingere l'appello incidentale avversario siccome infondato in fatto e diritto. In ogni caso con vittoria di spese e di compensi professionali del primo grado di giudizio e del presente giudizio,
oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali come per legge”.
Dell'appellante incidentale
“…contrariis reiectis
- in via preliminare:
-dichiarare inammissibili le eccezioni e le domande nuove e/o tardivamente proposte con l'atto d'appello;
- nel merito e in via di appello incidentale:
in principalità:
- respingere integralmente, siccome infondato in fatto ed in diritto, l'appello ex adverso proposto;
- in riforma dell'ordinanza del Tribunale di Mantova n. 1719/2020 del
30.11.2020, pubblicata in data 01.12.2020, assolvere dalle Controparte_1
domande tutte di controparte, e comunque rigettare le istanze tutte dell'Avv.
in quanto infondate in fatto e in diritto. Parte_1
In subordine:
- respingere integralmente, siccome infondato in fatto ed in diritto, l'appello ex adverso proposto;
- confermare l'ordinanza del Tribunale di Mantova n. 1719/2020 del
30.11.2020, pubblicata in data 01.12.2020.
In ogni caso con vittoria di spese, compensi professionali dei due gradi giudizio, oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali come per legge.
- in via istruttoria:
- dichiararsi inammissibile la produzione in giudizio in giudizio dei documenti 13, 14, 15, 16 e 17 allegati alle note di trattazione scritta in data
25.03.2021 in quanto non indispensabili ai fini della decisione della causa e quindi prodotti in violazione del disposto di cui all'art. 702 quater c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'avvocato con ricorso ex art. 702 bis cod.proc.civ., ha Parte_1
chiesto la condanna della resistente al pagamento della somma di €
218.868,00, oltre interessi dalla data della domanda al saldo, o alla diversa minor somma che dovesse essere accertata, avendo egli agito in giudizio nei confronti di quest'ultima, esponendo di averla assistita, come da contratto stipulato il 25 febbraio 2019, in due procedimenti tributari dinanzi alla Corte
di Cassazione nei quali è subentrata, unitamente a quale Controparte_2
erede di Persona_1
Il ricorrente ha dedotto che: tali giudizi riguardavano una serie di avvisi di accertamento e atti di contestazione emessi nei confronti del de cuius, inerenti la debenza di maggiori tributi per circa € 1.000.000,00 e di sanzioni per circa
€ 1.600.000,00; aveva ottemperato alla condanna al Persona_1
pagamento in via provvisoria della somma di € 3.091.447,75, proponendo tempestivi ricorsi per Cassazione;
a seguito del suo decesso Controparte_1
(così come la sorella) gli avevano conferito mandato difensivo in data 25
febbraio 2019, stabilendo un onorario di € 10.000,00 per la redazione dell'atto di intervento in giudizio ed un “premio” di € 150.000,00 in caso di raggiungimento degli obiettivi perseguiti;
la Corte di Cassazione aveva rigettato i ricorsi proposti dal de cuius ed accolto solamente il motivo di ricorso delle eredi, cassando senza rinvio sul punto;
pertanto, il 27 marzo
2020 esse avevano ottenuto il rimborso di € 1.677.516,30 per le sanzioni sgravate, oltre interessi, e, mentre il 1° aprile 2020, aveva Controparte_2
corrisposto al difensore quanto pattuito, nonostante i Controparte_1
solleciti, nulla aveva corrisposto.
1.2. Costituendosi in giudizio, la resistente ha dedotto che la Suprema Corte
ha rigettato interamente il ricorso in relazione ai primi dieci motivi proposti,
mentre ha accolto, cassando senza rinvio, l'undicesimo motivo limitatamente alle sanzioni ritenute non dovute, perché intrasmissibili alle eredi. Ha poi rappresentato che, riferendosi il punto 4 del contratto d'opera a “obiettivi
perseguiti da intendersi come vittoria nel merito”, che non sono stati raggiunti, nulla sarebbe dovuto al difensore a titolo di “premio” e comunque esso, per come convenuto, sarebbe comunque eccessivo perché
sproporzionato rispetto all'attività svolta, in quanto, qualora le eredi non fossero autonomamente intervenute nei giudizi di Cassazione, il decesso del padre avrebbe comunque determinato il venir meno delle sanzioni erogate,
avendo queste natura personale ed essendo intrasmissibili agli eredi ex art. 8
D.lgs. n. 472/1997.
1.3. Con ordinanza n. 1719/2020 depositata in data 1° dicembre 2020, il
Tribunale di Mantova ha parzialmente accolto la domanda di Parte_1
condannando al pagamento della somma di € 17.341,00 Controparte_1
oltre rimborso forfettario, accessori di legge ed interessi legali fino al saldo effettivo.
In particolare, il Tribunale ha osservato che la resistente non ha contestato l'esistenza nell'art. 4 del contratto di un accordo relativo al compenso del difensore, ove si legge che “…sarò lieto di fornire la consulenza
professionale per un importo forfettario di Euro 10.000,00 ed in aggiunta a
quanto pattuito, si concorda un premio per il professionista proporzionato al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, da intendersi come vittoria nel
merito, per un importo non superiore a Euro 150.000,00”, ed ha interpretato l'espressione “vittoria nel merito”, in base ai principi di buona fede e di globale valutazione del contratto, come raggiungimento del risultato sostanziale perseguito, a prescindere dal tipo di pronuncia.
Ha ritenuto irrilevante, ai fini del diritto al compenso, che la Suprema Corte
abbia emesso un'ordinanza di rigetto e cessata materia del contendere, in quanto a seguito della cassazione senza rinvio della sentenza impugnata solo vi è stato per le assistite un risultato sostanziale, ossia la restituzione delle sanzioni corrisposte. Del pari ha ritenuto irrilevante la doglianza per cui le eredi, se non fossero intervenute in giudizio, avrebbero comunque ottenuto il medesimo risultato, avendo esse liberamente scelto di conferire mandato difensivo all'avv. il quale, avendolo espletato, ha maturato il diritto Pt_1
al compenso oppure mettere egli prima di ha maturato.
Circa il quantum pattuito, il Tribunale ha osservato che la resistente si è
costituita riproponendo tutte le domande del de cuius e non solo per ottenere una pronuncia sulle sanzioni, e che il compenso pattuito all'art. 4 si riferisce in generale agli obiettivi perseguiti, dunque a tutte le domande proposte.
Alla luce di tali considerazioni, il Giudice ha ritenuto l'obiettivo solo parzialmente raggiunto e, pertanto, ha rideterminato l'entità del “premio”:
essendo stato previsto tra le parti solo un ammontare massimo, tale importo
è stato riferito al completo raggiungimento degli obiettivi, mentre, mancando una quantificazione per il raggiungimento parziale, ha applicato la determinazione sussidiaria in base al D.m. n. 55/2014, aggiornato dal D.m.
n. 37/2018, facendo riferimento allo scaglione di valore compreso tra €
1.000.001,00 ed € 2.000.000,00, giungendo ad un importo di € 17.341,00
oltre agli € 10.000,00 pattuiti per la sola consulenza e già corrisposti.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello sulla Parte_1
scorta di due motivi.
3. Si è costituita in giudizio proponendo appello Controparte_1
incidentale e chiedendo il rigetto del gravame.
4. All'udienza del 31 marzo 2021, la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
5. All'udienza del 12 giugno 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa, assegnati i termini ex art. 190
cod.proc.civ., è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante contesta la valutazione operata dal
Tribunale in merito agli obiettivi perseguiti per mezzo dell'attività difensiva,
al cui raggiungimento è subordinata la corresponsione del “premio”. Deduce
di avere assunto la difesa di quale erede del padre Controparte_1 Per_1
pattuendo il pagamento di un premio proporzionato al raggiungimento degli scopi prefissati per un importo massimo di € 150.000,00, deducendo come le eredi fossero consapevoli che gli obiettivi perseguiti mediante la loro costituzione volontaria in giudizio consistevano nella restituzione di tutte le sanzioni versate dal de cuius.
L'appellante critica la decisione del Tribunale, in quanto contraddittoria,
perché, da un lato, ha ritenuto raggiunto il risultato sostanziale con la difesa prestata, e, dall'altro, non ha valutato che il risultato sarebbe derivato dalla costituzione volontaria, limitandosi a far coincidere gli obiettivi perseguiti con le domande delle eredi. Il Giudice, per apprezzare il reale fine perseguito con l'intervento volontario, avrebbe dovuto valutare i possibili esiti dei giudizi di Cassazione;
interpretando la clausola contrattuale secondo buona fede, l'obiettivo prefissato andrebbe valutato considerando “l'utilità
autonomamente conseguibile dalle eredi attraverso gli atti di intervento” alla luce dei possibili esiti dei procedimenti. Inoltre, la costituzione delle eredi sarebbe stata volontaria e facoltativa, non interrompendosi il giudizio di cassazione per morte della parte e proseguendo il giudizio tra le parti originarie, e la strategia difensiva di insistere per l'accoglimento del ricorso e formulare in via autonoma una domanda ad hoc di accertamento d'intrasmissibilità delle sanzioni, avrebbe permesso di ottenere il rimborso,
poiché se le eredi non si fossero costituite, in caso di rigetto del ricorso del
de cuius, non avrebbero conseguito alcunché.
Circa i possibili esiti dei procedimenti, se la Corte di Cassazione avesse integralmente o parzialmente accolto i ricorsi del de cuius, la restituzione delle somme sarebbe conseguita all'accoglimento dei ricorsi principali, senza una particolare statuizione sulla domanda relativa alle sanzioni. In caso di rigetto dei ricorsi principali e accoglimento della domanda di intrasmissibilità
delle sanzioni, si sarebbe potuta ottenere autonomamente la restituzione delle sanzioni, come avvenuto in specie. Pertanto, l'obiettivo perseguito dalle eredi con il proprio intervento sarebbe stato il solo recupero delle sanzioni.
Il richiamo dei motivi già formulati nel ricorso proposto in difesa del padre avrebbe avuto il solo fine di evitare un'implicita rinuncia delle eredi agli stessi;
tale circostanza sarebbe stata valutata dal Tribunale, senza, però,
considerare i risultati in concreto ottenibili in caso di accoglimento dei ricorsi del de cuius e quelli, invece, autonomamente ottenibili dalle eredi con le costituzioni volontarie.
Evidenzia, quindi, che la Suprema Corte si è pronunciata sia sul ricorso del
de cuius sia sulla domanda delle eredi e, in riferimento a tale domanda, vi sarebbe stata l'incognita dell'ammissibilità dell'intervento volontario;
inoltre, l'intrasmissibilità delle sanzioni riguarderebbe il caso in cui queste non siano ancora state versate, cosa che non è nel caso di specie, essendo il rimborso avvenuto e l'iscrizione provvisoria a ruolo per il giudizio di appello sarebbe stata travolta dal passaggio in giudicato delle ordinanze di legittimità.
L'appellante, in ogni caso, precisa che, per recuperare le sanzioni sarebbe stato necessario un titolo giudiziale definitivo ed esecutivo e deduce che la prova che l'obiettivo perseguito dalle eredi fosse la restituzione di tutte le sanzioni sarebbe evincibile dalla corresponsione al difensore da parte di sorella dell'appellata, del premio pattuito. Controparte_2
2. Con il secondo motivo, l'appellante eccepisce in via subordinata l'erroneità della quantificazione degli onorari operata dal Tribunale.
In base al dato letterale dell'art. 4 del contratto, il premio dovrebbe essere proporzionato al raggiungimento degli obiettivi per un importo massimo di € 150.000,00. Le parole “proporzionato” e “non superiore” implicano che il
“premio”, in caso di parziale raggiungimento degli obiettivi, andrebbe ridotto proporzionalmente al risultato conseguito. La stessa controparte avrebbe in primo grado affermato che “il premio dovrà essere parametrato ai risultati
realisticamente raggiunti, ben più modesti rispetto a quelli originariamente
previsti e perseguiti” e che “L'Avv. invece, lungi dal parametrare il Pt_1
“premio” al risultato ottenuto ha chiesto a ciascuna delle eredi la somma
massima prevista di Euro 150.000,00”, chiedendo la rideterminazione proporzionale del compenso in base ai risultati ottenuti.
Secondo l'art. 1362 co. 2 c.c. sarebbe pacifico che l'interpretazione di controparte dell'art. 4 intenda il premio parametrato e proporzionato ai risultati ottenuti, fino ad un massimo di € 150.000,00; pertanto, qualora si ritenesse la restituzione delle sanzioni un risultato parziale, l'appellante chiede che il premio venga proporzionalmente ridotto del 36%,
quantificandolo in € 96.000,00 oltre rimborso forfettario, spese generali al
15%, Iva e cpa, per un totale di € 140.075,52.
Inoltre, secondo l'appellante, il Giudice sarebbe incorso in ultra/extra in quanto la controparte non ha mai proposto l'eccezione di per cui il CP_1
“premio” sarebbe stato previsto nell'ammontare massimo e per il solo completo raggiungimento degli obiettivi.
Inoltre, il Tribunale non avrebbe correttamente applicato l'art. 2233 c.c.
facendo riferimento alla “determinazione sussidiaria secondo i parametri di
cui al Dm 55/2014, come aggiornato dal dm 37/2018, dovendosi fare
riferimento allo scaglione di valore tra € 1.000.001 e € 2.000.000, così per un importo di € 17.341”, e sarebbe, altresì, contraddittoria, in quanto, avendo il Giudice ritenuto raggiunto lo scopo sostanziale della difesa, ciò avrebbe dovuto comportare l'integrale applicazione della clausola 4. La pronuncia sarebbe poi errata, perché secondo l'art. 2233 c.c. le pattuizioni tra contraenti hanno carattere preferenziale per la determinazione del compenso, pertanto solo in loro assenza si potrebbe ricorrere alle tariffe, agli usi o, in subordine,
alla determinazione del giudice;
dunque, in specie, si sarebbe dovuta applicare la clausola 4.
3. Con un unico motivo l'appellante incidentale deduce come il Tribunale
abbia mal interpretato il contratto di cui è causa, non avendo considerato che l'avv. avrebbe condizionato l'attribuzione del “premio” non al Pt_1
“risultato sostanziale”, bensì alla vittoria della causa nel merito, ossia in caso di accoglimento dei ricorsi e cassazione senza rinvio delle sentenze impugnate con contestuale decisione nel merito ex art. 384 co. 2 c.p.c., ipotesi non avveratasi, avendo ottenuto una sentenza di rigetto per i primi dieci motivi e di accoglimento con cassazione senza rinvio dell'undicesimo motivo, con dichiarazione di cessata materia del contendere, dunque una pronuncia non di merito, ma di rito. Non sarebbe stato, quindi, raggiunto l'obiettivo “da intendersi come vittoria nel merito” che avrebbe giustificato il premio per il professionista, oltre al pagamento del compenso,
legittimamente riconosciuto e corrisposto.
Inoltre, il Tribunale avrebbe errato nell'escludere rilievo alla “… doglianza
relativa alla circostanza che un medesimo risultato si sarebbe ottenuto anche
senza l'intervento in giudizio delle eredi, in quanto queste hanno liberamente scelto di affidare incarico al difensore, il quale ha espletato il suo mandato
maturando così il diritto al compenso come pattuito”, poiché l'espletamento del mandato da parte dell'avv. non comporterebbe automaticamente Pt_1
il diritto al premio: l'onorario pattuito di € 10.000,00 è stato regolarmente versato mentre la corresponsione del “premio” è stato subordinato al raggiungimento degli obiettivi da intendersi come vittoria nel merito o in via proporzionata all'effettivo raggiungimento dello scopo, in specie non raggiunto integralmente.
4. A fronte della proposizione dell'esposto motivo d'appello incidentale, la
Corte ritiene di procedere, in primo luogo, alla disamina dello stesso in quanto contenente una questione logicamente preliminare, attinente all'interpretazione della clausola n. 4 del contratto di prestazione d'opera intellettuale ed alla spettanza o meno del “premio” in essa previsto per la prestazione dell'avv. in caso del raggiungimento degli obiettivi. Pt_1
Il motivo è infondato.
4.1. La clausola di cui all'art. 4 del contratto, rubricata “onorari”, dispone quanto segue: “…sarò lieto di fornire la consulenza professionale per un
importo forfettario di Euro 10.000,00 ed in aggiunta a quanto pattuito, si
concorda un premio per il professionista proporzionato al raggiungimento
degli obiettivi perseguiti, da intendersi come vittoria nel merito, per un
importo non superiore a Euro 150.000,00; in ogni caso le parti prendono
atto che detta pattuizione non comporta per l'avvocato alcuna promessa di
raggiungimento del risultato né trasforma l'obbligazione di mezzi del
professionista in obbligazione di risultato”. Tale clausola, come osservato dal Tribunale, prevede, oltre ad un compenso forfettario di € 10.000,00 per l'espletamento dell'incarico professionale (pacificamente già versato al difensore), la corresponsione di un “premio” proporzionato al raggiungimento degli obiettivi prefissati il cui importo massimo è stato fissato dalle parti in € 150.000,00.
Il risultato perseguito indicato nella “vittoria nel merito” non può essere inteso nel senso formale dell'ottenimento di una pronuncia di merito, come pretenderebbe l'appellante incidentale, bensì nel raggiungimento dello scopo prefissato dalle parti, ossia, da un lato, l'accoglimento dei due ricorsi instaurati dal de cuius in cui le eredi sono subentrate, e, dall'altro lato, la dichiarazione di non trasmissibilità delle sanzioni irrogate e provvisoriamente già versate dal signor con relativa dichiarazione di CP_1
cessazione della materia del contendere sul punto.
Che l'obiettivo perseguito dalle parti con la proposizione del ricorso sia stato anche quello di conseguire la declaratoria di cessazione della materia del contendere sulle sanzioni è stato oggetto di deduzione sin dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado: “Alla morte di i Persona_2
due ricorsi per cassazione… erano pendenti. Lo scrivente legale… ha
suggerito alle eredi Signore quale strategia difensiva, di intervenire CP_1
volontariamente nei giudizi di cassazione in qualità di eredi e formulare una
autonoma domanda di declaratoria di cessazione della materia del
contendere in punto di sanzioni Così facendo le eredi avrebbero avuto una
autonoma chance: in ipotesi di rigetto dei ricorsi del de cuius, e qualora la
Corte di Cassazione avesse accolto il loro autonomo motivo, avrebbero potuto recuperare le sanzioni pagate a titolo provvisorio da Persona_1
possibilità che diversamente, in assenza dell'atto di intervento, non
avrebbero avuto”.
E' quindi, evidente che la interpretazione della clausola n. 4 va compiuta considerando tale circostanza che non è stata oggetto di contestazione da la quale piuttosto, ha invocato la interpretazione letterale Controparte_1
della clausola n. 4 laddove si fa riferimento agli “obiettivi perseguiti da
intendersi come vittoria nel merito”.
Tuttavia, come correttamente ritenuto dal Tribunale, tale clausola dev'essere interpretata secondo i principi di buona fede e del risultato utile e non in senso meramente letterale, come pretenderebbe l'appellante incidentale, in quanto
<
assumendo funzione fondamentale nella ricerca della effettiva volontà delle parti, deve invero essere riguardato alla stregua degli ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, di quelli dell'interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. e dell'interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c., avuto riguardo allo "scopo pratico" perseguito dalle parti con la stipulazione del contatto, e quindi della relativa "causa concreta">> (Cass. n. 34795/2021).
Inoltre, l'appellante incidentale non ha fornito a questa Corte argomenti idonei per ritenere che l'interpretazione meramente letterale fosse maggiormente rispondente alla volontà delle parti ed agli scopi che queste si erano prefissate, scopi che, per quanto dedotto e non contestato,
comprendevano anche il conseguimento della pronuncia di cessazione della materia del contendere in ordine alle sanzioni. era, quindi, sin dal principio conscia di quali fossero i Controparte_1
risultati cui l'attività del difensore mirava e tale risultato è stato conseguito attesa la restituzione delle sanzioni pagate dal padre per la somma di €
1.677.516,30.
4.2. Sulla scorta delle statuizioni contenute nelle ordinanze la Corte di
Cassazione <
ricorrente, rigetta il ricorso in relazione ai primi dieci motivi e cassa la sentenza impugnata relativamente all'undicesimo motivo, limitatamente alle sanzioni, che dichiara non dovute, in quanto non trasmissibili alle eredi>>.
L'ottenimento della declaratoria di non trasmissibilità delle sanzioni è stato reso possibile attraverso l'attività difensiva prestata dall'Avv. non Pt_1
potendo le sorelle intervenire nel giudizio senza l'assistenza di un CP_1
difensore ex art. 82 c.p.c. e potendo essere pronunciata la declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere riguardo alle sanzioni in sede di legittimità solo ove il decesso sia documentato ex art. 372 c.p.c.
Proprio nelle pronunce in questione si dà atto << in via preliminare … che le signore e hanno, con memoria depositata il 5 CP_1 Controparte_2
marzo 2019, con relativa documentazione allegata, comprovato ciascuna la loro qualità di successore a titolo universale dell'originario ricorrente sig.
deceduto in pendenza di giudizio di legittimità in data 25 Persona_1
agosto 2017. Con il decesso del de cuius si è aperta la successione testamentaria del medesimo. La signora figlia di Controparte_2 Per_1
istituita erede con testamento del 21 agosto 2017, ha accettato
[...]
l'eredità paterna in data 26 giugno 2018. L'altro figlio del de cuius sig. ha invece, rinunciato all'eredità paterna, subentrandogli ex Parte_2
lege nella qualità di erede l'unica figlia che ha accettato Controparte_1
l'eredità dell'avo paterno in data 26 giugno 2018. Essendo stata la memoria,
con la relativa documentazione ad essa allegata, previamente notificata alla controricorrente Agenzia delle Entrate in data 4 marzo 2019, risultano rispettati i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass. SU 22 aprile 2013, n. 9692; Cass. SU ord. 3novembre 2017, n.
26145, par.5, in motivazione, e Cass. sez. 5, ord. 30 gennaio 2019, n. 2607,
pagg.
4 -5 in motivazione), secondo cui, non essendo esclusa espressamente la disciplina dell'art. 110 cod. proc. civ. per il giudizio di legittimità, né
apparendo incompatibile con le forme proprie dello stesso, occorre che il soggetto che ivi intenda proseguire il giudizio quale successore a titolo universale di parte già costituita, deve allegare e documentare, mediante le produzioni consentite dall'art. 372 cod. proc. civ. detta sua qualità per mezzo di atto che, assumendo la natura sostanziale di intervento, sia partecipato mediante notifica alla controparte, al fine di assicurarle il contraddittorio sulla sopravvenuta innovazione soggettiva consistente nella sostituzione della legittimazione della parte originaria, non risultando all'uopo sufficiente il mero deposito dell'atto. Nella fattispecie in esame, come si è detto, la memoria per mezzo della quale le predette e hanno CP_2 Controparte_1
allegato e documentato la propria qualità di eredi dell'originario ricorrente
è stata ritualmente notificata all'Avvocatura dello Stato in Persona_1
data 4 marzo 2019 e quindi depositata presso la cancelleria della Corte il giorno successivo, nel rispetto del termine di cui all'art. 380 bis. 1, cod. proc. civ., anche per il deposito di conclusioni scritte da parte del pubblico ministero, risultando quindi rituale la loro costituzione>>.
La Corte ha, quindi, esaminato l'undicesimo motivo contenuto nell'atto d'intervento delle eredi <
d'illegittimità del procedimento d'irrogazione delle sanzioni pecuniarie>>,
rilevando che <
ricorrente, cui ha fatto seguito l'intervento nel giudizio di legittimità delle succitate eredi del ex art. 110 cod. proc. civ., comporta CP_1
l'intrasmissibilità delle sanzioni nei confronti delle eredi, ai sensi dell'art. 8
del d. lgs. n. 472/1997 (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, 9 novembre 2018, n.
28684), con sopravvenuta cessazione della materia del contendere stante l'estinzione della relativa obbligazione. 14. Ciò comporta che, rigettato nel resto il ricorso, la sentenza della CTR debba essere cassata senza rinvio limitatamente alla non debenza delle sanzioni, non trasmettendosi la relativa obbligazione alle eredi>>.
L'intervento nel giudizio di legittimità, con la prova del decesso e della qualità di eredi, ha, quindi consentito l'accertamento della non trasmissibilità
delle sanzioni alle eredi, con accoglimento del motivo al riguardo formulato e la cassazione sul punto della sentenza impugnata, determinandosi,
altrimenti, unicamente una pronuncia sui motivi di ricorso a suo tempo proposti dal de cuius.
Per tali ragioni, la Corte ritiene sussistere l'elemento dell'an debeatur, a fronte della intervenuta restituzione delle sanzioni alle eredi, comportando ciò il raggiungimento di uno degli obiettivi prefissati, in quanto in tal senso individuati all'atto del conferimento dell'incarico, e quindi che il “premio”
previsto dalla clausola di cui all'art. 4 del contratto sia dovuto.
Con conseguente rigetto dell'appello incidentale proposto sul punto.
5. Dev'essere ora esaminato l'aspetto del quantum debeatur, procedendo con la disamina dei motivi proposti dall'appellante principale.
6. Esaminando il primo motivo d'appello principale, il Collegio rileva che,
avendo riguardo a quanto già osservato circa l'esito dei giudizi di legittimità,
il risultato conseguito circa il rigetto dei ricorsi principali e la pronuncia di estinzione della obbligazione inerente le sanzioni nei confronti delle eredi dà
diritto al pagamento del “premio” pattuito, ma in via proporzionale,
esattamente come pattuito in contratto tra le parti, non essendo stati integramente conseguiti tutti gli scopi prefissati con l'incarico conferito.
Si sarebbe potuto configurare una vittoria integrale qualora, considerati i due ricorsi nella loro globalità, e quindi non solo il motivo autonomamente proposto dalle eredi ma anche i motivi di ricorso proposti dal de cuius e riproposti dalle eredi, essi avessero trovato accoglimento. È priva di pregio l'affermazione dell'appellante per cui “Il richiamo negli atti di intervento ai
motivi di ricorso del de cuius è avvenuto per mero tuziorismo difensivo, al
solo fine di evitare che la mancata riproposizione delle domande principali
potesse comportare l'implicita rinuncia delle eredi ai ricorsi del de cuius”,
dal momento che l'incarico assunto dall'avv. in base alle stesse Pt_1
deduzioni sulla base delle quali ha agito in giudizio, non prescindeva dai motivi di ricorso a suo tempo proposti nell'interesse del de cuius e dall'auspicato accoglimento degli stessi. Egli stesso ha infatti indicato il prospettato ottenimento della pronuncia in merito alle sanzioni come
“ulteriore chance”, rispetto, evidentemente, al conseguimento di un esito vittorioso della controversia in relazione ai motivi attinenti agli accertamenti tributari che avrebbe determinato, ex se, la caducazione anche delle sanzioni.
La favorevole pronuncia relativa ai motivi di ricorso non poteva che rientrare tra gli obiettivi prefissati.
Pertanto, il motivo è infondato, non essendo il premio dovuto nel suo importo massimo, bensì in un importo inferiore, da quantificarsi, in conformità agli accordi delle parti, in via proporzionale in base al risultato ottenuto.
7. Per le ragioni esposte trova, invece, accoglimento il secondo motivo proposto dall'appellante principale, con cui viene contestato il metodo utilizzato dal Tribunale per rideterminare l'entità del premio previsto.
Le parti hanno esplicitamente pattuito in contratto il “premio”
“proporzionato al raggiungimento degli obiettivi perseguiti”, “per un
importo non superiore a euro 150.000,00”; si tratta, quindi, di un importo massimo suscettibile di riduzione proporzionale rapportata al risultato utile in concreto conseguito.
Non può quindi ritenersi condivisibile la determinazione quantitativa dal
“premio” operata dal Tribunale in via sussidiaria sulla base del D.m. n.
55/2014, aggiornato dal D.m. n. 37/2018, avendo le parti chiaramente espresso la volontà di ricorrere ad un diverso criterio di quantificazione, che deve, perciò trovare applicazione, essendo l'espressione della volontà delle parti preferita dall'ordinamento, qualora resa nota. Infatti <
prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa, ed adeguato all'importanza dell'opera, solo ove non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di sua determinazione, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti e poi, esclusivamente in mancanza di quest'ultima, ed in ordine successivo, alle tariffe ed agli usi ed, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all'art. 36,
comma 1, Cost., applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato. La
violazione dei precetti normativi che impongono l'inderogabilità dei minimi tariffari non importa la nullità, ex art. 1418, comma 1, c.c., del patto in deroga, in quanto trattasi di precetti non riferibili ad un interesse generale,
cioè dell'intera collettività, ma solo ad un interesse della categoria professionale>> (Cass. n. 1900/2017).
Sicché, in conformità alla pattuizione delle parti sul punto, occorre operare la riduzione proporzionale del “premio” previsto nel suo tetto massimo alla luce del parziale esito positivo conseguito.
7.1. Il criterio matematico, proposto dall'appellante, che indica l'importo dovuto in € 96.000,00, è quello matematico che ha riguardo all'importo totale che le eredi avrebbero potuto conseguire con la restituzione sia delle imposte che delle sanzioni per € 2.615.398,70 ed all'importo che in concreto queste hanno conseguito, ossia € 1.677.516,30, a titolo di sole sanzioni pari al 64%.
Si tratta di un criterio oggettivo che appare conforme alla volontà delle parti espressa attraverso l'enunciazione del criterio della proporzionalità del premio pattuito nell'importo massimo e che quindi è condivisibile.
8. Pertanto, in accoglimento del secondo motivo di appello principale la sentenza impugnata va parzialmente riformata e va Controparte_1
condannata al pagamento in favore di della ulteriore somma Parte_1
di € 78.659,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, ed agli interessi legali dalla domanda al saldo.
9. Con riferimento al regime delle spese di lite, la parziale riforma della sentenza appellata comporta che occorre procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera,
ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Va ricordato che <
ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.>> (Cass. S.U. 32061/2022).
Benché sia risultata infondata la domanda di pagamento della integrale somma pretesa, l'appellante ha comunque conseguito in esito al presente giudizio di appello un importo ulteriore rispetto a quello già accertato dal
Tribunale, mentre l'appello incidentale, volto all'accertamento che alcun importo sia dovuto, è risultato infondato. Pertanto, in applicazione del criterio della soccombenza, l'appellante incidentale va condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in conformità ai parametri minimi di liquidazione di cui al D.M. n. 147/2022 dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00) fatta eccezione per la “fase di trattazione”,
liquidata in conformità al parametro minimo in relazione ad entrambi i gradi tenuto conto dell'attività difensiva svolta in merito a tale fase.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Mantova n. 1719/2020
[...]
pubblicata in data 1° dicembre 2020 ed in parziale riforma delle predetta sentenza, condanna al pagamento in favore Controparte_1
dell'appellante della ulteriore somma di € € 78.659,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge ed agli interessi legali dalla domanda al saldo;
2) rigetta nel resto l'appello principale;
3) rigetta l'appello incidentale;
3) condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida, per il primo grado, in €
2.552,00 per la “fase di studio”, € 1.628,00 per la “fase introduttiva”, €
2.835,00 per la “fase di trattazione” ed € 4.253,00 per la “fase decisionale”
oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge, e, per il secondo, in €
2.977,00 per la “fase di studio”, € 1.911,00 per la “fase introduttiva”, €
2.163,00 per la “fase di trattazione” ed € 5.103,00 per la “fase decisionale”
oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 04 dicembre 2024.
Il Presidente est.
Vittoria Gabriele
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 1117/2020
Dott. Vittoria Gabriele Presidente rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1117/2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 23 dicembre 2020 e posta in decisione all'udienza collegiale del 12
giugno 2024
OGGETTO: d a
Prestazione d'opera AVVOCATO , in proprio Parte_1
intellettuale APPELLANTE
CODICE: c o n t r o
P.IVA_1
, con il patrocinio dell'avv. Cinzia Menabò, Controparte_1
dall'avv. Alessandra Mazzocchi e dall'avv. Andrea Manerba, quest'ultimo procuratore domiciliatario
APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello a ordinanza del Tribunale di Mantova, depositata in data 1°
dicembre 2020, n. 1719/2020. CONCLUSIONI
Dell'appellante
“…contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello, in riforma dell'ordinanza n. 1719/2020 emessa il 30.11.2020 dal Tribunale di Mantova e pubblicata in data 1° dicembre 2020, per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti in atti
- in via principale, accertato e dichiarato l'inadempimento di CP_1
al contratto del 25/02/2019, come precisato in atti, condannarla a
[...]
corrispondere all'Avv. la somma di euro 218.868,00, oltre Parte_1
interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. dal dì della domanda al momento del pagamento;
- in subordine, condannare a corrispondere all'Avv. Controparte_1 [...]
euro 140.075,52, o la diversa minor somma che dovesse essere Pt_1
accertata in corso di giudizio, oltre interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c.
dal dì della domanda al momento del pagamento.
- in ogni caso, rigettare le domande ed istanze di siccome Controparte_1
infondate in fatto e diritto e respingere l'appello incidentale avversario siccome infondato in fatto e diritto. In ogni caso con vittoria di spese e di compensi professionali del primo grado di giudizio e del presente giudizio,
oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali come per legge”.
Dell'appellante incidentale
“…contrariis reiectis
- in via preliminare:
-dichiarare inammissibili le eccezioni e le domande nuove e/o tardivamente proposte con l'atto d'appello;
- nel merito e in via di appello incidentale:
in principalità:
- respingere integralmente, siccome infondato in fatto ed in diritto, l'appello ex adverso proposto;
- in riforma dell'ordinanza del Tribunale di Mantova n. 1719/2020 del
30.11.2020, pubblicata in data 01.12.2020, assolvere dalle Controparte_1
domande tutte di controparte, e comunque rigettare le istanze tutte dell'Avv.
in quanto infondate in fatto e in diritto. Parte_1
In subordine:
- respingere integralmente, siccome infondato in fatto ed in diritto, l'appello ex adverso proposto;
- confermare l'ordinanza del Tribunale di Mantova n. 1719/2020 del
30.11.2020, pubblicata in data 01.12.2020.
In ogni caso con vittoria di spese, compensi professionali dei due gradi giudizio, oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali come per legge.
- in via istruttoria:
- dichiararsi inammissibile la produzione in giudizio in giudizio dei documenti 13, 14, 15, 16 e 17 allegati alle note di trattazione scritta in data
25.03.2021 in quanto non indispensabili ai fini della decisione della causa e quindi prodotti in violazione del disposto di cui all'art. 702 quater c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'avvocato con ricorso ex art. 702 bis cod.proc.civ., ha Parte_1
chiesto la condanna della resistente al pagamento della somma di €
218.868,00, oltre interessi dalla data della domanda al saldo, o alla diversa minor somma che dovesse essere accertata, avendo egli agito in giudizio nei confronti di quest'ultima, esponendo di averla assistita, come da contratto stipulato il 25 febbraio 2019, in due procedimenti tributari dinanzi alla Corte
di Cassazione nei quali è subentrata, unitamente a quale Controparte_2
erede di Persona_1
Il ricorrente ha dedotto che: tali giudizi riguardavano una serie di avvisi di accertamento e atti di contestazione emessi nei confronti del de cuius, inerenti la debenza di maggiori tributi per circa € 1.000.000,00 e di sanzioni per circa
€ 1.600.000,00; aveva ottemperato alla condanna al Persona_1
pagamento in via provvisoria della somma di € 3.091.447,75, proponendo tempestivi ricorsi per Cassazione;
a seguito del suo decesso Controparte_1
(così come la sorella) gli avevano conferito mandato difensivo in data 25
febbraio 2019, stabilendo un onorario di € 10.000,00 per la redazione dell'atto di intervento in giudizio ed un “premio” di € 150.000,00 in caso di raggiungimento degli obiettivi perseguiti;
la Corte di Cassazione aveva rigettato i ricorsi proposti dal de cuius ed accolto solamente il motivo di ricorso delle eredi, cassando senza rinvio sul punto;
pertanto, il 27 marzo
2020 esse avevano ottenuto il rimborso di € 1.677.516,30 per le sanzioni sgravate, oltre interessi, e, mentre il 1° aprile 2020, aveva Controparte_2
corrisposto al difensore quanto pattuito, nonostante i Controparte_1
solleciti, nulla aveva corrisposto.
1.2. Costituendosi in giudizio, la resistente ha dedotto che la Suprema Corte
ha rigettato interamente il ricorso in relazione ai primi dieci motivi proposti,
mentre ha accolto, cassando senza rinvio, l'undicesimo motivo limitatamente alle sanzioni ritenute non dovute, perché intrasmissibili alle eredi. Ha poi rappresentato che, riferendosi il punto 4 del contratto d'opera a “obiettivi
perseguiti da intendersi come vittoria nel merito”, che non sono stati raggiunti, nulla sarebbe dovuto al difensore a titolo di “premio” e comunque esso, per come convenuto, sarebbe comunque eccessivo perché
sproporzionato rispetto all'attività svolta, in quanto, qualora le eredi non fossero autonomamente intervenute nei giudizi di Cassazione, il decesso del padre avrebbe comunque determinato il venir meno delle sanzioni erogate,
avendo queste natura personale ed essendo intrasmissibili agli eredi ex art. 8
D.lgs. n. 472/1997.
1.3. Con ordinanza n. 1719/2020 depositata in data 1° dicembre 2020, il
Tribunale di Mantova ha parzialmente accolto la domanda di Parte_1
condannando al pagamento della somma di € 17.341,00 Controparte_1
oltre rimborso forfettario, accessori di legge ed interessi legali fino al saldo effettivo.
In particolare, il Tribunale ha osservato che la resistente non ha contestato l'esistenza nell'art. 4 del contratto di un accordo relativo al compenso del difensore, ove si legge che “…sarò lieto di fornire la consulenza
professionale per un importo forfettario di Euro 10.000,00 ed in aggiunta a
quanto pattuito, si concorda un premio per il professionista proporzionato al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, da intendersi come vittoria nel
merito, per un importo non superiore a Euro 150.000,00”, ed ha interpretato l'espressione “vittoria nel merito”, in base ai principi di buona fede e di globale valutazione del contratto, come raggiungimento del risultato sostanziale perseguito, a prescindere dal tipo di pronuncia.
Ha ritenuto irrilevante, ai fini del diritto al compenso, che la Suprema Corte
abbia emesso un'ordinanza di rigetto e cessata materia del contendere, in quanto a seguito della cassazione senza rinvio della sentenza impugnata solo vi è stato per le assistite un risultato sostanziale, ossia la restituzione delle sanzioni corrisposte. Del pari ha ritenuto irrilevante la doglianza per cui le eredi, se non fossero intervenute in giudizio, avrebbero comunque ottenuto il medesimo risultato, avendo esse liberamente scelto di conferire mandato difensivo all'avv. il quale, avendolo espletato, ha maturato il diritto Pt_1
al compenso oppure mettere egli prima di ha maturato.
Circa il quantum pattuito, il Tribunale ha osservato che la resistente si è
costituita riproponendo tutte le domande del de cuius e non solo per ottenere una pronuncia sulle sanzioni, e che il compenso pattuito all'art. 4 si riferisce in generale agli obiettivi perseguiti, dunque a tutte le domande proposte.
Alla luce di tali considerazioni, il Giudice ha ritenuto l'obiettivo solo parzialmente raggiunto e, pertanto, ha rideterminato l'entità del “premio”:
essendo stato previsto tra le parti solo un ammontare massimo, tale importo
è stato riferito al completo raggiungimento degli obiettivi, mentre, mancando una quantificazione per il raggiungimento parziale, ha applicato la determinazione sussidiaria in base al D.m. n. 55/2014, aggiornato dal D.m.
n. 37/2018, facendo riferimento allo scaglione di valore compreso tra €
1.000.001,00 ed € 2.000.000,00, giungendo ad un importo di € 17.341,00
oltre agli € 10.000,00 pattuiti per la sola consulenza e già corrisposti.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello sulla Parte_1
scorta di due motivi.
3. Si è costituita in giudizio proponendo appello Controparte_1
incidentale e chiedendo il rigetto del gravame.
4. All'udienza del 31 marzo 2021, la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
5. All'udienza del 12 giugno 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa, assegnati i termini ex art. 190
cod.proc.civ., è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante contesta la valutazione operata dal
Tribunale in merito agli obiettivi perseguiti per mezzo dell'attività difensiva,
al cui raggiungimento è subordinata la corresponsione del “premio”. Deduce
di avere assunto la difesa di quale erede del padre Controparte_1 Per_1
pattuendo il pagamento di un premio proporzionato al raggiungimento degli scopi prefissati per un importo massimo di € 150.000,00, deducendo come le eredi fossero consapevoli che gli obiettivi perseguiti mediante la loro costituzione volontaria in giudizio consistevano nella restituzione di tutte le sanzioni versate dal de cuius.
L'appellante critica la decisione del Tribunale, in quanto contraddittoria,
perché, da un lato, ha ritenuto raggiunto il risultato sostanziale con la difesa prestata, e, dall'altro, non ha valutato che il risultato sarebbe derivato dalla costituzione volontaria, limitandosi a far coincidere gli obiettivi perseguiti con le domande delle eredi. Il Giudice, per apprezzare il reale fine perseguito con l'intervento volontario, avrebbe dovuto valutare i possibili esiti dei giudizi di Cassazione;
interpretando la clausola contrattuale secondo buona fede, l'obiettivo prefissato andrebbe valutato considerando “l'utilità
autonomamente conseguibile dalle eredi attraverso gli atti di intervento” alla luce dei possibili esiti dei procedimenti. Inoltre, la costituzione delle eredi sarebbe stata volontaria e facoltativa, non interrompendosi il giudizio di cassazione per morte della parte e proseguendo il giudizio tra le parti originarie, e la strategia difensiva di insistere per l'accoglimento del ricorso e formulare in via autonoma una domanda ad hoc di accertamento d'intrasmissibilità delle sanzioni, avrebbe permesso di ottenere il rimborso,
poiché se le eredi non si fossero costituite, in caso di rigetto del ricorso del
de cuius, non avrebbero conseguito alcunché.
Circa i possibili esiti dei procedimenti, se la Corte di Cassazione avesse integralmente o parzialmente accolto i ricorsi del de cuius, la restituzione delle somme sarebbe conseguita all'accoglimento dei ricorsi principali, senza una particolare statuizione sulla domanda relativa alle sanzioni. In caso di rigetto dei ricorsi principali e accoglimento della domanda di intrasmissibilità
delle sanzioni, si sarebbe potuta ottenere autonomamente la restituzione delle sanzioni, come avvenuto in specie. Pertanto, l'obiettivo perseguito dalle eredi con il proprio intervento sarebbe stato il solo recupero delle sanzioni.
Il richiamo dei motivi già formulati nel ricorso proposto in difesa del padre avrebbe avuto il solo fine di evitare un'implicita rinuncia delle eredi agli stessi;
tale circostanza sarebbe stata valutata dal Tribunale, senza, però,
considerare i risultati in concreto ottenibili in caso di accoglimento dei ricorsi del de cuius e quelli, invece, autonomamente ottenibili dalle eredi con le costituzioni volontarie.
Evidenzia, quindi, che la Suprema Corte si è pronunciata sia sul ricorso del
de cuius sia sulla domanda delle eredi e, in riferimento a tale domanda, vi sarebbe stata l'incognita dell'ammissibilità dell'intervento volontario;
inoltre, l'intrasmissibilità delle sanzioni riguarderebbe il caso in cui queste non siano ancora state versate, cosa che non è nel caso di specie, essendo il rimborso avvenuto e l'iscrizione provvisoria a ruolo per il giudizio di appello sarebbe stata travolta dal passaggio in giudicato delle ordinanze di legittimità.
L'appellante, in ogni caso, precisa che, per recuperare le sanzioni sarebbe stato necessario un titolo giudiziale definitivo ed esecutivo e deduce che la prova che l'obiettivo perseguito dalle eredi fosse la restituzione di tutte le sanzioni sarebbe evincibile dalla corresponsione al difensore da parte di sorella dell'appellata, del premio pattuito. Controparte_2
2. Con il secondo motivo, l'appellante eccepisce in via subordinata l'erroneità della quantificazione degli onorari operata dal Tribunale.
In base al dato letterale dell'art. 4 del contratto, il premio dovrebbe essere proporzionato al raggiungimento degli obiettivi per un importo massimo di € 150.000,00. Le parole “proporzionato” e “non superiore” implicano che il
“premio”, in caso di parziale raggiungimento degli obiettivi, andrebbe ridotto proporzionalmente al risultato conseguito. La stessa controparte avrebbe in primo grado affermato che “il premio dovrà essere parametrato ai risultati
realisticamente raggiunti, ben più modesti rispetto a quelli originariamente
previsti e perseguiti” e che “L'Avv. invece, lungi dal parametrare il Pt_1
“premio” al risultato ottenuto ha chiesto a ciascuna delle eredi la somma
massima prevista di Euro 150.000,00”, chiedendo la rideterminazione proporzionale del compenso in base ai risultati ottenuti.
Secondo l'art. 1362 co. 2 c.c. sarebbe pacifico che l'interpretazione di controparte dell'art. 4 intenda il premio parametrato e proporzionato ai risultati ottenuti, fino ad un massimo di € 150.000,00; pertanto, qualora si ritenesse la restituzione delle sanzioni un risultato parziale, l'appellante chiede che il premio venga proporzionalmente ridotto del 36%,
quantificandolo in € 96.000,00 oltre rimborso forfettario, spese generali al
15%, Iva e cpa, per un totale di € 140.075,52.
Inoltre, secondo l'appellante, il Giudice sarebbe incorso in ultra/extra in quanto la controparte non ha mai proposto l'eccezione di per cui il CP_1
“premio” sarebbe stato previsto nell'ammontare massimo e per il solo completo raggiungimento degli obiettivi.
Inoltre, il Tribunale non avrebbe correttamente applicato l'art. 2233 c.c.
facendo riferimento alla “determinazione sussidiaria secondo i parametri di
cui al Dm 55/2014, come aggiornato dal dm 37/2018, dovendosi fare
riferimento allo scaglione di valore tra € 1.000.001 e € 2.000.000, così per un importo di € 17.341”, e sarebbe, altresì, contraddittoria, in quanto, avendo il Giudice ritenuto raggiunto lo scopo sostanziale della difesa, ciò avrebbe dovuto comportare l'integrale applicazione della clausola 4. La pronuncia sarebbe poi errata, perché secondo l'art. 2233 c.c. le pattuizioni tra contraenti hanno carattere preferenziale per la determinazione del compenso, pertanto solo in loro assenza si potrebbe ricorrere alle tariffe, agli usi o, in subordine,
alla determinazione del giudice;
dunque, in specie, si sarebbe dovuta applicare la clausola 4.
3. Con un unico motivo l'appellante incidentale deduce come il Tribunale
abbia mal interpretato il contratto di cui è causa, non avendo considerato che l'avv. avrebbe condizionato l'attribuzione del “premio” non al Pt_1
“risultato sostanziale”, bensì alla vittoria della causa nel merito, ossia in caso di accoglimento dei ricorsi e cassazione senza rinvio delle sentenze impugnate con contestuale decisione nel merito ex art. 384 co. 2 c.p.c., ipotesi non avveratasi, avendo ottenuto una sentenza di rigetto per i primi dieci motivi e di accoglimento con cassazione senza rinvio dell'undicesimo motivo, con dichiarazione di cessata materia del contendere, dunque una pronuncia non di merito, ma di rito. Non sarebbe stato, quindi, raggiunto l'obiettivo “da intendersi come vittoria nel merito” che avrebbe giustificato il premio per il professionista, oltre al pagamento del compenso,
legittimamente riconosciuto e corrisposto.
Inoltre, il Tribunale avrebbe errato nell'escludere rilievo alla “… doglianza
relativa alla circostanza che un medesimo risultato si sarebbe ottenuto anche
senza l'intervento in giudizio delle eredi, in quanto queste hanno liberamente scelto di affidare incarico al difensore, il quale ha espletato il suo mandato
maturando così il diritto al compenso come pattuito”, poiché l'espletamento del mandato da parte dell'avv. non comporterebbe automaticamente Pt_1
il diritto al premio: l'onorario pattuito di € 10.000,00 è stato regolarmente versato mentre la corresponsione del “premio” è stato subordinato al raggiungimento degli obiettivi da intendersi come vittoria nel merito o in via proporzionata all'effettivo raggiungimento dello scopo, in specie non raggiunto integralmente.
4. A fronte della proposizione dell'esposto motivo d'appello incidentale, la
Corte ritiene di procedere, in primo luogo, alla disamina dello stesso in quanto contenente una questione logicamente preliminare, attinente all'interpretazione della clausola n. 4 del contratto di prestazione d'opera intellettuale ed alla spettanza o meno del “premio” in essa previsto per la prestazione dell'avv. in caso del raggiungimento degli obiettivi. Pt_1
Il motivo è infondato.
4.1. La clausola di cui all'art. 4 del contratto, rubricata “onorari”, dispone quanto segue: “…sarò lieto di fornire la consulenza professionale per un
importo forfettario di Euro 10.000,00 ed in aggiunta a quanto pattuito, si
concorda un premio per il professionista proporzionato al raggiungimento
degli obiettivi perseguiti, da intendersi come vittoria nel merito, per un
importo non superiore a Euro 150.000,00; in ogni caso le parti prendono
atto che detta pattuizione non comporta per l'avvocato alcuna promessa di
raggiungimento del risultato né trasforma l'obbligazione di mezzi del
professionista in obbligazione di risultato”. Tale clausola, come osservato dal Tribunale, prevede, oltre ad un compenso forfettario di € 10.000,00 per l'espletamento dell'incarico professionale (pacificamente già versato al difensore), la corresponsione di un “premio” proporzionato al raggiungimento degli obiettivi prefissati il cui importo massimo è stato fissato dalle parti in € 150.000,00.
Il risultato perseguito indicato nella “vittoria nel merito” non può essere inteso nel senso formale dell'ottenimento di una pronuncia di merito, come pretenderebbe l'appellante incidentale, bensì nel raggiungimento dello scopo prefissato dalle parti, ossia, da un lato, l'accoglimento dei due ricorsi instaurati dal de cuius in cui le eredi sono subentrate, e, dall'altro lato, la dichiarazione di non trasmissibilità delle sanzioni irrogate e provvisoriamente già versate dal signor con relativa dichiarazione di CP_1
cessazione della materia del contendere sul punto.
Che l'obiettivo perseguito dalle parti con la proposizione del ricorso sia stato anche quello di conseguire la declaratoria di cessazione della materia del contendere sulle sanzioni è stato oggetto di deduzione sin dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado: “Alla morte di i Persona_2
due ricorsi per cassazione… erano pendenti. Lo scrivente legale… ha
suggerito alle eredi Signore quale strategia difensiva, di intervenire CP_1
volontariamente nei giudizi di cassazione in qualità di eredi e formulare una
autonoma domanda di declaratoria di cessazione della materia del
contendere in punto di sanzioni Così facendo le eredi avrebbero avuto una
autonoma chance: in ipotesi di rigetto dei ricorsi del de cuius, e qualora la
Corte di Cassazione avesse accolto il loro autonomo motivo, avrebbero potuto recuperare le sanzioni pagate a titolo provvisorio da Persona_1
possibilità che diversamente, in assenza dell'atto di intervento, non
avrebbero avuto”.
E' quindi, evidente che la interpretazione della clausola n. 4 va compiuta considerando tale circostanza che non è stata oggetto di contestazione da la quale piuttosto, ha invocato la interpretazione letterale Controparte_1
della clausola n. 4 laddove si fa riferimento agli “obiettivi perseguiti da
intendersi come vittoria nel merito”.
Tuttavia, come correttamente ritenuto dal Tribunale, tale clausola dev'essere interpretata secondo i principi di buona fede e del risultato utile e non in senso meramente letterale, come pretenderebbe l'appellante incidentale, in quanto
<
assumendo funzione fondamentale nella ricerca della effettiva volontà delle parti, deve invero essere riguardato alla stregua degli ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, di quelli dell'interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. e dell'interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c., avuto riguardo allo "scopo pratico" perseguito dalle parti con la stipulazione del contatto, e quindi della relativa "causa concreta">> (Cass. n. 34795/2021).
Inoltre, l'appellante incidentale non ha fornito a questa Corte argomenti idonei per ritenere che l'interpretazione meramente letterale fosse maggiormente rispondente alla volontà delle parti ed agli scopi che queste si erano prefissate, scopi che, per quanto dedotto e non contestato,
comprendevano anche il conseguimento della pronuncia di cessazione della materia del contendere in ordine alle sanzioni. era, quindi, sin dal principio conscia di quali fossero i Controparte_1
risultati cui l'attività del difensore mirava e tale risultato è stato conseguito attesa la restituzione delle sanzioni pagate dal padre per la somma di €
1.677.516,30.
4.2. Sulla scorta delle statuizioni contenute nelle ordinanze la Corte di
Cassazione <
ricorrente, rigetta il ricorso in relazione ai primi dieci motivi e cassa la sentenza impugnata relativamente all'undicesimo motivo, limitatamente alle sanzioni, che dichiara non dovute, in quanto non trasmissibili alle eredi>>.
L'ottenimento della declaratoria di non trasmissibilità delle sanzioni è stato reso possibile attraverso l'attività difensiva prestata dall'Avv. non Pt_1
potendo le sorelle intervenire nel giudizio senza l'assistenza di un CP_1
difensore ex art. 82 c.p.c. e potendo essere pronunciata la declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere riguardo alle sanzioni in sede di legittimità solo ove il decesso sia documentato ex art. 372 c.p.c.
Proprio nelle pronunce in questione si dà atto << in via preliminare … che le signore e hanno, con memoria depositata il 5 CP_1 Controparte_2
marzo 2019, con relativa documentazione allegata, comprovato ciascuna la loro qualità di successore a titolo universale dell'originario ricorrente sig.
deceduto in pendenza di giudizio di legittimità in data 25 Persona_1
agosto 2017. Con il decesso del de cuius si è aperta la successione testamentaria del medesimo. La signora figlia di Controparte_2 Per_1
istituita erede con testamento del 21 agosto 2017, ha accettato
[...]
l'eredità paterna in data 26 giugno 2018. L'altro figlio del de cuius sig. ha invece, rinunciato all'eredità paterna, subentrandogli ex Parte_2
lege nella qualità di erede l'unica figlia che ha accettato Controparte_1
l'eredità dell'avo paterno in data 26 giugno 2018. Essendo stata la memoria,
con la relativa documentazione ad essa allegata, previamente notificata alla controricorrente Agenzia delle Entrate in data 4 marzo 2019, risultano rispettati i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass. SU 22 aprile 2013, n. 9692; Cass. SU ord. 3novembre 2017, n.
26145, par.5, in motivazione, e Cass. sez. 5, ord. 30 gennaio 2019, n. 2607,
pagg.
4 -5 in motivazione), secondo cui, non essendo esclusa espressamente la disciplina dell'art. 110 cod. proc. civ. per il giudizio di legittimità, né
apparendo incompatibile con le forme proprie dello stesso, occorre che il soggetto che ivi intenda proseguire il giudizio quale successore a titolo universale di parte già costituita, deve allegare e documentare, mediante le produzioni consentite dall'art. 372 cod. proc. civ. detta sua qualità per mezzo di atto che, assumendo la natura sostanziale di intervento, sia partecipato mediante notifica alla controparte, al fine di assicurarle il contraddittorio sulla sopravvenuta innovazione soggettiva consistente nella sostituzione della legittimazione della parte originaria, non risultando all'uopo sufficiente il mero deposito dell'atto. Nella fattispecie in esame, come si è detto, la memoria per mezzo della quale le predette e hanno CP_2 Controparte_1
allegato e documentato la propria qualità di eredi dell'originario ricorrente
è stata ritualmente notificata all'Avvocatura dello Stato in Persona_1
data 4 marzo 2019 e quindi depositata presso la cancelleria della Corte il giorno successivo, nel rispetto del termine di cui all'art. 380 bis. 1, cod. proc. civ., anche per il deposito di conclusioni scritte da parte del pubblico ministero, risultando quindi rituale la loro costituzione>>.
La Corte ha, quindi, esaminato l'undicesimo motivo contenuto nell'atto d'intervento delle eredi <
d'illegittimità del procedimento d'irrogazione delle sanzioni pecuniarie>>,
rilevando che <
ricorrente, cui ha fatto seguito l'intervento nel giudizio di legittimità delle succitate eredi del ex art. 110 cod. proc. civ., comporta CP_1
l'intrasmissibilità delle sanzioni nei confronti delle eredi, ai sensi dell'art. 8
del d. lgs. n. 472/1997 (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, 9 novembre 2018, n.
28684), con sopravvenuta cessazione della materia del contendere stante l'estinzione della relativa obbligazione. 14. Ciò comporta che, rigettato nel resto il ricorso, la sentenza della CTR debba essere cassata senza rinvio limitatamente alla non debenza delle sanzioni, non trasmettendosi la relativa obbligazione alle eredi>>.
L'intervento nel giudizio di legittimità, con la prova del decesso e della qualità di eredi, ha, quindi consentito l'accertamento della non trasmissibilità
delle sanzioni alle eredi, con accoglimento del motivo al riguardo formulato e la cassazione sul punto della sentenza impugnata, determinandosi,
altrimenti, unicamente una pronuncia sui motivi di ricorso a suo tempo proposti dal de cuius.
Per tali ragioni, la Corte ritiene sussistere l'elemento dell'an debeatur, a fronte della intervenuta restituzione delle sanzioni alle eredi, comportando ciò il raggiungimento di uno degli obiettivi prefissati, in quanto in tal senso individuati all'atto del conferimento dell'incarico, e quindi che il “premio”
previsto dalla clausola di cui all'art. 4 del contratto sia dovuto.
Con conseguente rigetto dell'appello incidentale proposto sul punto.
5. Dev'essere ora esaminato l'aspetto del quantum debeatur, procedendo con la disamina dei motivi proposti dall'appellante principale.
6. Esaminando il primo motivo d'appello principale, il Collegio rileva che,
avendo riguardo a quanto già osservato circa l'esito dei giudizi di legittimità,
il risultato conseguito circa il rigetto dei ricorsi principali e la pronuncia di estinzione della obbligazione inerente le sanzioni nei confronti delle eredi dà
diritto al pagamento del “premio” pattuito, ma in via proporzionale,
esattamente come pattuito in contratto tra le parti, non essendo stati integramente conseguiti tutti gli scopi prefissati con l'incarico conferito.
Si sarebbe potuto configurare una vittoria integrale qualora, considerati i due ricorsi nella loro globalità, e quindi non solo il motivo autonomamente proposto dalle eredi ma anche i motivi di ricorso proposti dal de cuius e riproposti dalle eredi, essi avessero trovato accoglimento. È priva di pregio l'affermazione dell'appellante per cui “Il richiamo negli atti di intervento ai
motivi di ricorso del de cuius è avvenuto per mero tuziorismo difensivo, al
solo fine di evitare che la mancata riproposizione delle domande principali
potesse comportare l'implicita rinuncia delle eredi ai ricorsi del de cuius”,
dal momento che l'incarico assunto dall'avv. in base alle stesse Pt_1
deduzioni sulla base delle quali ha agito in giudizio, non prescindeva dai motivi di ricorso a suo tempo proposti nell'interesse del de cuius e dall'auspicato accoglimento degli stessi. Egli stesso ha infatti indicato il prospettato ottenimento della pronuncia in merito alle sanzioni come
“ulteriore chance”, rispetto, evidentemente, al conseguimento di un esito vittorioso della controversia in relazione ai motivi attinenti agli accertamenti tributari che avrebbe determinato, ex se, la caducazione anche delle sanzioni.
La favorevole pronuncia relativa ai motivi di ricorso non poteva che rientrare tra gli obiettivi prefissati.
Pertanto, il motivo è infondato, non essendo il premio dovuto nel suo importo massimo, bensì in un importo inferiore, da quantificarsi, in conformità agli accordi delle parti, in via proporzionale in base al risultato ottenuto.
7. Per le ragioni esposte trova, invece, accoglimento il secondo motivo proposto dall'appellante principale, con cui viene contestato il metodo utilizzato dal Tribunale per rideterminare l'entità del premio previsto.
Le parti hanno esplicitamente pattuito in contratto il “premio”
“proporzionato al raggiungimento degli obiettivi perseguiti”, “per un
importo non superiore a euro 150.000,00”; si tratta, quindi, di un importo massimo suscettibile di riduzione proporzionale rapportata al risultato utile in concreto conseguito.
Non può quindi ritenersi condivisibile la determinazione quantitativa dal
“premio” operata dal Tribunale in via sussidiaria sulla base del D.m. n.
55/2014, aggiornato dal D.m. n. 37/2018, avendo le parti chiaramente espresso la volontà di ricorrere ad un diverso criterio di quantificazione, che deve, perciò trovare applicazione, essendo l'espressione della volontà delle parti preferita dall'ordinamento, qualora resa nota. Infatti <
prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa, ed adeguato all'importanza dell'opera, solo ove non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di sua determinazione, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti e poi, esclusivamente in mancanza di quest'ultima, ed in ordine successivo, alle tariffe ed agli usi ed, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all'art. 36,
comma 1, Cost., applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato. La
violazione dei precetti normativi che impongono l'inderogabilità dei minimi tariffari non importa la nullità, ex art. 1418, comma 1, c.c., del patto in deroga, in quanto trattasi di precetti non riferibili ad un interesse generale,
cioè dell'intera collettività, ma solo ad un interesse della categoria professionale>> (Cass. n. 1900/2017).
Sicché, in conformità alla pattuizione delle parti sul punto, occorre operare la riduzione proporzionale del “premio” previsto nel suo tetto massimo alla luce del parziale esito positivo conseguito.
7.1. Il criterio matematico, proposto dall'appellante, che indica l'importo dovuto in € 96.000,00, è quello matematico che ha riguardo all'importo totale che le eredi avrebbero potuto conseguire con la restituzione sia delle imposte che delle sanzioni per € 2.615.398,70 ed all'importo che in concreto queste hanno conseguito, ossia € 1.677.516,30, a titolo di sole sanzioni pari al 64%.
Si tratta di un criterio oggettivo che appare conforme alla volontà delle parti espressa attraverso l'enunciazione del criterio della proporzionalità del premio pattuito nell'importo massimo e che quindi è condivisibile.
8. Pertanto, in accoglimento del secondo motivo di appello principale la sentenza impugnata va parzialmente riformata e va Controparte_1
condannata al pagamento in favore di della ulteriore somma Parte_1
di € 78.659,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, ed agli interessi legali dalla domanda al saldo.
9. Con riferimento al regime delle spese di lite, la parziale riforma della sentenza appellata comporta che occorre procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera,
ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Va ricordato che <
ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.>> (Cass. S.U. 32061/2022).
Benché sia risultata infondata la domanda di pagamento della integrale somma pretesa, l'appellante ha comunque conseguito in esito al presente giudizio di appello un importo ulteriore rispetto a quello già accertato dal
Tribunale, mentre l'appello incidentale, volto all'accertamento che alcun importo sia dovuto, è risultato infondato. Pertanto, in applicazione del criterio della soccombenza, l'appellante incidentale va condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in conformità ai parametri minimi di liquidazione di cui al D.M. n. 147/2022 dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00) fatta eccezione per la “fase di trattazione”,
liquidata in conformità al parametro minimo in relazione ad entrambi i gradi tenuto conto dell'attività difensiva svolta in merito a tale fase.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Mantova n. 1719/2020
[...]
pubblicata in data 1° dicembre 2020 ed in parziale riforma delle predetta sentenza, condanna al pagamento in favore Controparte_1
dell'appellante della ulteriore somma di € € 78.659,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge ed agli interessi legali dalla domanda al saldo;
2) rigetta nel resto l'appello principale;
3) rigetta l'appello incidentale;
3) condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida, per il primo grado, in €
2.552,00 per la “fase di studio”, € 1.628,00 per la “fase introduttiva”, €
2.835,00 per la “fase di trattazione” ed € 4.253,00 per la “fase decisionale”
oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge, e, per il secondo, in €
2.977,00 per la “fase di studio”, € 1.911,00 per la “fase introduttiva”, €
2.163,00 per la “fase di trattazione” ed € 5.103,00 per la “fase decisionale”
oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 04 dicembre 2024.
Il Presidente est.
Vittoria Gabriele