Sentenza 11 gennaio 1982
Massime • 2
Nel regolamento di Competenza, la redazione di scrittura difensiva, prevista dall'ultimo comma dell'art. 47 cod. proc. civ., realizza, e normalmente esaurisce, la partecipazione del resistente al procedimento, e, pertanto, non può comprendersi fra le attività che il procuratore costituito della parte può delegare ad altro difensore, ai sensi dell'art. 9 del R.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, il quale limita tale facoltà di delega a singoli e determinati momenti dell'attività difensiva.*
Nelle controversie inerenti al rapporto di lavoro della gente di mare, ed al fine dell'individuazione del giudice territorialmente competente in applicazione dell'art. 413, nuovo testo, cod. proc. civ., abrogativo dell'art. 603 cod. nav., la nave armata, configurando un autonomo nucleo operativo dell'impresa dell'armatore, integra una dipendenza dell'azienda, con la conseguenza che le cause con i marittimi su di essa imbarcati spettano alla cognizione del pretore del luogo di approdo, al momento della proposizione della domanda, a norma del secondo comma di detto art. 413 cod. proc. civ.. peraltro, questa Competenza viene meno con la partenza della nave dall'approdo medesimo, tenuto conto che tale partenza, fatto naturale e necessario nell'Esercizio dell'impresa marittima, non è qualificabile come "trasferimento dell'azienda o della dipendenza", e, quindi, esula dalla previsione del terzo comma del citato art. 413. ( V 6457/79, mass n 403199).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/01/1982, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 1982 |
Testo completo
Nelle controversie inerenti al rapporto di lavoro della gente di mare, ed al fine dell'individuazione del giudice territorialmente competente in applicazione dell'art. 413, nuovo testo, cod. proc. civ., abrogativo dell'art. 603 cod. nav., la nave armata, configurando un autonomo nucleo operativo dell'impresa dell'armatore, integra una dipendenza dell'azienda, con la conseguenza che le cause con i marittimi su di essa imbarcati spettano alla cognizione del pretore del luogo di approdo, al momento della proposizione della domanda, a norma del secondo comma di detto art. 413 cod. proc. civ.. peraltro, questa Competenza viene meno con la partenza della nave dall'approdo medesimo, tenuto conto che tale partenza, fatto naturale e necessario nell'Esercizio dell'impresa marittima, non è qualificabile come "trasferimento dell'azienda o della dipendenza", e, quindi, esula dalla previsione del terzo comma del citato art. 413. ( V 6457/79, mass n 403199).*