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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 21/11/2025, n. 2399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2399 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4047/2025
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro MA BI CE all'udienza del 21/11/2025 ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4047/2025 del Ruolo Generale
Lavoro vertente
TRA
avv. RIZZI ORONZO, Parte_1 ricorrente
E
(M.I.M.), Controparte_1 resistente
Motivi della decisione
All'esito della camera di consiglio, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. (parti assenti alla lettura) va dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale, non essendo stata depositata la relata di notifica del ricorso introduttivo del giudizio alla parte convenuta che, peraltro, non risulta costituita.
La mancanza della vocatio in ius integra una violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.), precludendo l'adozione di qualsivoglia statuizione sul merito della controversia e sulle spese processuali (cfr. SU.
20604/2008).
Si consideri che il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 415 c.p.c. risulta comunicato al ricorrente da parte della Cancelleria e che, pertanto, non sussistono ragioni per disporre una rinnovazione della notifica al fine di salvaguardare l'effettività della tutela giurisdizionale (cfr. Cass. 1483/2015).
P.Q.M.
1 disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-dichiara l'improcedibilità della domanda;
-nulla per le spese processuali.
Trani, 21/11/2025 Il Giudice del Lavoro
MA BI CE
2
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro MA BI CE all'udienza del 21/11/2025 ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4047/2025 del Ruolo Generale
Lavoro vertente
TRA
avv. RIZZI ORONZO, Parte_1 ricorrente
E
(M.I.M.), Controparte_1 resistente
Motivi della decisione
All'esito della camera di consiglio, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. (parti assenti alla lettura) va dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale, non essendo stata depositata la relata di notifica del ricorso introduttivo del giudizio alla parte convenuta che, peraltro, non risulta costituita.
La mancanza della vocatio in ius integra una violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.), precludendo l'adozione di qualsivoglia statuizione sul merito della controversia e sulle spese processuali (cfr. SU.
20604/2008).
Si consideri che il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 415 c.p.c. risulta comunicato al ricorrente da parte della Cancelleria e che, pertanto, non sussistono ragioni per disporre una rinnovazione della notifica al fine di salvaguardare l'effettività della tutela giurisdizionale (cfr. Cass. 1483/2015).
P.Q.M.
1 disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-dichiara l'improcedibilità della domanda;
-nulla per le spese processuali.
Trani, 21/11/2025 Il Giudice del Lavoro
MA BI CE
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