Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 22/01/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 22/01/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 3567 2023 R.G.
Per parte ricorrente è comparso l'Avv.BENINCASA MAURIZIO che discute la causa riportandosi alle difese spiegate in ricorso con il riconoscimento del diritto a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa avvenuta il 6.3.2023 per come accertato dal ctu con condanna al pagamento delle spese di lite con distrazione e deposita nota spese di cui riserva il deposito telematico.
Per l'Asp è presente l'Avv. Antonio Sala che insiste nella memoria e nelle eccezioni ivi formulate e chiede il rigetto del ricorso
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio alle ore 14,15
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 22/01/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 3567/2023 R.G. promossa da e n.q. di Genitri esercenti la responsabilità genitoriale sul Parte_1 Parte_2
minore rappresentati e difesi dall' Avv. Maurizio Benincasa giusta procura Persona_1
in atti;
- ricorrente
dall'Avv. Giuseppe Licata
- resistente
Svolgimento del Processo
I ricorrenti n.q., genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore , hanno Per_1
proposto ricorso ex art. 442 cpc, depositato il 1.12.2023, al fine di ottenere in capo al predetto il riconoscimento del requisito sanitario dello stato e condizione di disabile gravissimo al fine di accedere ai benefici economici e socio sanitari ex art.3 del D.M, 26-09-2016 premettendo
Cont che, a seguito di domanda del 19.10.2021 presentata all' di al fine di accedere CP_1
all'assegno di cura, veniva loro comunicato il rigetto della domanda sebbene il minore fosse stato riconosciuto affetto da grave livello di autismo 3; ripresentata la domanda, in data
19.10.2022 veniva rigettata. Assumevano i ricorrenti che l Dipartimento di Controparte_1
Salute Mentale aveva riconosciuto il minore affetto da disturbo di spettro autistico (F84.0) con livello di gravità 3. Insisteva per l'accoglimento del ricorso.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' che contestava le Controparte_1
difese avversarie deduceva la legittimità dell'operato dell' atteso che in via Controparte_2
preliminare eccepiva l'inammissibilità del ricorso in quanto non era stato proposto tempestivamente ossia entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla comunicazione di esito negativo della Valutazione UVM ricevuta in data 28.10.2022; nel merito la legittimità
Cont dell'operato dell atteso che il provvedimento reso era stato ampiamente motivato ed il minore era privo delle condizioni previste per lo status di disabilità gravissima di cui all'art. 3 del D.M. 26/16, pertanto insisteva nel rigetto del ricorso.
In corso di causa prestava giuramento il CTU dott. al fine di “accertare la Persona_2
sussistenza in capo al minore le condizioni di disabilità gravissima di cui all'art. 3 Per_1
co. 2 D.M 26.09.2016 lett. alla a) alla i) e la decorrenza”.
Il ctu depositava nei termini assegnati l'eleborato peritale.-legale.
Istruita la causa mediante produzione documentale, espletata la ctu medico la causa all'udienza odierna viene discussa e decisa come da dispositivo in atti e contestuale motivazione.
Motivi della decisione
In punto di diritto il decidente osserva:
In via preliminare, in ordine alla eccepita decadenza, deve disattendersi l'eccezione per i motivi le ragioni di cui all'ordinanza 20.32024 che in questa sede deve intendersi trasritta. Ciò posto, nel merito, si rileva che i ricorrenti n.q. hanno avanzato, con ricorso ex art. 442 cpc, domanda mirante al riconoscimento delle condizioni di disabilità gravissima, del figlio minore, al fine di accedere ai benefici economici e socio sanitari previsti dalla legge.
Con D.M. del 29.06.2016 e L.R. n. 4/2017, la regione Sicilia regolamenta le condizioni per il riconoscimento della condizione di disabile gravissimo, finanzia le prestazioni ed i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, non sostitutivi di quelli sanitari.
Il suddetto decreto, poi, regola le procedure per l'accesso all'assistenza: le istanze vanno presentate congiuntamente al Comune di residenza ed all'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente.
Per accedere ai benefici, ciascun soggetto o suo rappresentante, dovrà sottoscrivere un patto di cura, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n 445/2000 in cui dichiarerà di utilizzare le risorse economiche esclusivamente per la cura della persona disabile.
Sussiste interesse ad agire dei ricorrenti n.q. atteso che hanno promosso il presente giudizio al fine di ottenere lo status di disabile gravissimo del figlio ai sensi della richiamata normativa per poi accedere ai benefici economici e socio sanitari ivi previsti.
Nel caso che ci occupa, deve rilevarsi che il CTU ha accertato che “Il complesso sintomatologico accertato nel corso del lungo iter diagnostico-riabilitativo da parte delle
Cont strutture specialistiche della stessa di può integralmente essere confermato CP_1
anche alla luce della odierna osservazione clinica che ha confermato un deficit persistente della comunicazione sociale e della interazione sociale in molteplici contesti, deficit della comunicazione verbale e non verbale, anomalie del contatto visivo, della reciprocità socio- emotiva, della condivisione di interessi, emozioni e sentimenti, difficoltà di adattare il proprio comportamento per adeguarsi ai diversi contesti sociali, a condividere giochi, ed una condizione di iperattività.
Considerato che
l'istanza all' per il riconoscimento Controparte_1 della condizione di disabilità gravissima e conseguente riconoscimento del diritto all' assegno di cura è datata 19.10.2021, si ritiene che in tale data, come peraltro certificato dall'
[...]
, fossero presenti le condizioni di disturbo Controparte_3
dello spettro autistico con livello di gravità 3 e pertanto ricorressero le condizioni per il riconoscimento di disabilità gravissima di cui all'art. 3 co. 2 D.M 26.09.2016 già dalla data della domanda”
La relazione del CTU appare ben motivata in relazione ai requisiti legittimanti la domanda avanzata in ricorso e non suscettibile di censure;
pertanto, non si ritiene necessario dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass. Sez. L.,
Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Peraltro, la relazione del ctu non è stata contestata dalle parti.
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso merita accoglimento, ed il provvedimento impugnato deve essere annullato e per l'effetto deve essere accertato e dichiarato che è persona disabile gravissima ex art. 3, co. 2 del D.M. Persona_1
26/09/2016 a far data dalla domanda 19.10.2021 con diritto dello stesso ad accedere ai benefici di legge connessi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ex DM 55/14 e successive modificazioni in ragione del valore della causa ( indeterminabile complessità-bassa) delle questioni giuridiche affrontate, de difese svolte dalle parti da distarrsi in favore dell'Avv.
Maurizio Benincasa.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, devono porsi definitivamente a carico dell' convenuta Controparte_2
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione.
-Accoglie il ricorso ed annulla il provvedimento impugnato e per l'effetto dichiara che
è persona disabile gravissima ex art. 3, co. 2 del D.M. 26/09/2016 a far data Persona_1
dalla domanda del 19.10.2021 con diritto dello stesso ad accedere ai benefici di legge connessi.
-Condanna l , in persona del legale rappresentante p. tempore- al pagamento Controparte_1
delle spese di lite che liquida complessivamente in €. 4.638,00 oltre accessori di legge da distrarsi in favore dell'Avv. Maurizio Benincasa.
Pone le spese di CTU a carico dell' Controparte_1
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa 22.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna