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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 09/04/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1670/2023 RG trattata all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 09.04.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, Parte_1 dall' avv. BASILE ANGELA
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Controparte_1
l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. CALABRO' VANESSA e dall'avv. Fortunato Sgro
Resistente
nonché contro in persona del l.r.pt., rappresentata e difesa con mandato in atti dall'avv Maria CP_2
Grazia Carnovale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.7.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio il datore di lavoro, , per sentirlo Controparte_1 condannare al pagamento degli ANF, relativi al periodo dall'1.2.2014 al 26.7.2016, per la somma di €. 4.846,83; deduceva di aver prestato attività lavorativa, con la qualifica di marinaio, dall'1.2.2014 al 26.7.2016; che il datore lavoro non aveva mai corrisposto gli assegni familiari, richiesti per la minore e, per l'anno 2016, per il minore Persona_1
; che la madre dei minori non aveva svolto attività lavorativa e non Persona_2 aveva percepito alcun reddito;
di aver richiesto l'intervento dell'ispettorato del lavoro, con esito negativo;
di aver richiesto, senza alcun esito, al datore di lavoro, il pagamento degli assegni con missiva del 24.2.2023.
Tanto premesso, così concludeva “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ssegno per Parte_2 ilnucleo familiare per il periodo01.02.2014 al 26.07.2016di lavoro prestato alle dipendenze
per l'effetto condannare la resistente, Controparte_3 Controparte_4 pagamento in favore dello stesso del complessivo importo €4.846,83o di quella maggiore o minore
[...] che risulterà di giustizia, anche secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 36 Cost.e 2099
c.c.; Con condanna della medesima Società al pagamento delle spese e competenze della presente procedura da distrarsi ex art.93 cpc.”
La datrice di lavoro, nel costituirsi in giudizio, contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito così concludendo “IN VIA PRINICIPALE 1) Rigettare la richiesta avanzata da di erogazione degli assegni familiari non corrisposti per il periodo 01.02.2014 Parte_1 al 26.07.2016, poiché del tutto infondata sia in fatto che in diritto, poiché regolarmente corrisposti durante
l'arco dellintero rapporto lavorativo;
IN VIA GRADATA 1) Dichiarare la prescrizione del diritto al riconoscimento degli assegni familiari per il periodo 01.02.2014 al 01.05.2015, stando il decorso dei termini di legge;
Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori ex art. 93 c.p.c..”
All'udienza del 17.1.2024 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' che, nel costituirsi in giudizio, insisteva per l'inammissibilità del ricorso, ovvero, CP_2 in subordine, per il rigetto dello stesso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa veniva istruita documentalmente e all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.pc.
è così decisa.
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Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di decadenza sollevata dall' ai sensi CP_2 dell'art. 47 del d.p.r.639/1970 in quanto non vi è prova della data in cui la prestazione sarebbe stata richiesta dal ricorrente all'Istituto previdenziale.
L'eccezione di prescrizione, invece, sollevata da entrambe le parti convenute, è parzialmente fondata.
In particolare, il ricorrente lamenta il mancato pagamento degli assegni al nucleo familiare per il periodo dall'1.2.2014 al 26.7.2016. Ebbene, ai sensi dell'art.23 del R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048, “Il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di cinque anni. Tale termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce. La prescrizione è interrotta nel caso di richiesta scritta all'Istituto nazionale della previdenza sociale o all'ispettorato del lavoro. La prescrizione è interrotta altresì dalla intimazione dell'ispettorato del lavoro”.
Conseguentemente, considerato che il primo atto interruttivo della prescrizione è rappresentato dalla denuncia presentata avanti l'ispettorato del Lavoro in data 4.6.2020 ( cfr. all. 8 fascicolo ricorrente in atti), devono ritenersi prescritti i crediti maturati dall'1-2-
2014 al 3.6.2015.
Quanto ai crediti maturati per il periodo dal 4.6.2015 al 26.7.2016 si osserva quanto segue.
L'assegno per il nucleo familiare è una prestazione assistenziale temporanea che ha la duplice finalità di integrare il salario o la pensione e di sovvenire ai maggiori oneri rappresentati dai carichi di famiglia.
A decorrere dal 1° gennaio 1988 esso viene erogato a richiesta dei lavoratori dipendenti, dei titolari di pensione e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, dei dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 2 del d.l. n. 69/88, convertito in l. n. 153/88.
Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 69/88, convertito in legge n. 153/88, l'assegno per il nucleo familiare “compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con effetto dal 1° luglio 1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due o più figli, l'importo mensile dell'assegno spettante è aumentato di lire 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo”. L'art. 37, comma 1, così come modificato dall'articolo 8 della legge 17 ottobre 1961, 1038, dispone che “gli assegni familiari sono corrisposti agli aventi diritto a cura del datore di lavoro alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione", fermo restando il successivo conguaglio da parte dell delle somme versate. CP_2
Come noto, infatti, il datore di lavoro assume la qualità di mero anticipatore delle somme dovute al lavoratore a titolo di prestazione familiare (adiectus solutionis causa), in quanto il soggetto obbligato ex lege al pagamento è sempre e solo l “ne consegue che nella controversia CP_2
CP_ promossa dalla lavoratrice per ottenere il pagamento della suddetta indennità è l' il soggetto legittimato passivo, non rilevando in contrario la circostanza che il datore di lavoro, adducendo di aver corrisposto
l'indennità in questione, abbia già effettuato il conguaglio fra la somma ad essa corrispondente ed i contributi dovuti. Nel caso di mancato pagamento dell'indennità da parte del datore di lavoro incombe infatti sull' CP_2 che dovrebbe chiedere al datore di lavoro, che ponga a conguaglio dei contributi dovuti le prestazioni asseritamente anticipate al lavoratore per conto dell'Istituto, la prova dell'avvenuta erogazione, e cioè la quietanza delle somme ricevute dalla dipendente- l'onere di rivalersi nei confronti di quest'ultimo, dopo aver corrisposto all'avente diritto la prestazione dovuta” ( cfr. Cass. 639/1997).
Ciò posto, l'eccezione sollevata dall' in ordine al difetto del requisito reddituale deve CP_2 essere accolta in quanto il richiedente non ha provato in giudizio il possesso del requisito reddituale in misura non inferiore al 70% del reddito complessivo del gruppo familiare (art. 2, co.10 del d.l. n. 69 del 1988).
L'assegno al nucleo familiare, infatti, si riferisce al reddito familiare considerato nel suo complesso, costituito, cioè, dalla somma di quanto apportato da ciascuno dei suoi componenti alla condizione economica della famiglia, ai fini del raggiungimento della soglia reddituale che dà diritto alla prestazione. Il reddito così individuato è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'IRPEF, conseguiti nell'anno solare precedente il 1 luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo.
Pertanto, la sola allegazione del CUD relativo al reddito percepito dal richiedente, non può ritenersi idonea ad assolvere l'onere di provare l'entità dei redditi del complessivo nucleo familiare ( cass. 6953/2023).
Posto che il possesso del requisito reddituale in capo all'intero nucleo familiare costituisce un elemento costitutivo del diritto preteso, deve quindi ritenersi che la parte ricorrente non abbia adeguatamente assolto il proprio onere probatorio, con conseguente rigetto del ricorso ( cfr. in questo senso C.d.a Catanzaro sentenza n. 981/2021).
Il tenore della controversia giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c. definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1670/2023, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese compensate
Crotone, 09/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei