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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
n. rg15319 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in
Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15319 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto:
Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
[...]
rappresentata e difesa, giusta Parte_1
procura in atti, dall'avv. MASTROMAURO ROSALINA presso il quale elettivamente domicilia in Roma alla Via
Dardanelli, n. 37,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_2
atti, dall'avv. MASTROMAURO ROSALINA presso il quale elettivamente domicilia in Roma alla Via Dardanelli, n. 37,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/09/2024
[...]
e premettendo di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in OZ il 06/10/2008 e che dalla loro unione nasceva il minore il 22.10.2009 Per_1
riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale di Napoli in data 07.10.2020, era intervenuta separazione in forza di del 29.10.2020 Pt_3
resa nel procedimento RG 1056/2020, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il
Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L. 1.12.1970
n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla
L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento con il proprio reddito.
2) La casa familiare di OL (RM) Fonte Calamaro, n. 7, di proprietà esclusiva del Sig. resta assegnata e nella disponibilità di Pt_2
quest'ultimo unitamente a tutti i beni mobili e gli arredi in essa contenuti;
2 3) Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori con Per_1
affido condiviso e collocato presso la madre nella casa di OZ (NA) via Cuma Licola, 259/260 con il diritto-dovere per il padre di vederlo e tenerlo con sé, compatibilmente con i suoi impegni scolastici, durante i fine settimana, in maniera alternata con la madre, ogni 15 giorni dal venerdì fino alla domenica sera con le seguenti modalità : la madre, ogni venerdì di spettanza del padre si impegna a portare il minore a EP (FR) - luogo di incontro scelto di comune accordo dai genitori in considerazione delle distanze tra le rispettive abitazioni - intorno alle ore 18.00, affinché il Sig. possa prelevarlo e trascorrere il weekend con lo stesso. La domenica Pt_2
sera il Sig. si impegna ad accompagnare il figlio a EP (FR) Pt_2
alle ore 18.00 per riconsegnarlo alla madre. Il padre, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, potrà, altresì, tenere il figlio con sé: - ogni anno nelle vacanze estive dal 01 al 16 Agosto oppure dal 17 al 31 Agosto ad anni alterni con la madre;
- durante le vacanze natalizie dal 23 dicembre al 29 dicembre nonché dal
30 dicembre sino al rientro a scuola, ad anni alterni con la madre;
- durante le vacanze pasquali in alternanza a quelle dei giorni del 25
Aprile, del 1° Maggio e del 2 Giugno, sempre ad anni alterni con la madre. Detti periodi di vacanze col figlio, potranno essere sostituiti con altri periodi di eguale durata, sempre concordati con la madre, nel caso in cui il padre non potesse usufruire di ferie. I ricorrenti concordano di ritenere sospeso il diritto di visita del padre durante le settimane di vacanza che il figlio trascorrerà con la madre. Inoltre per il periodo estivo i genitori potranno, in maniera concordata, stabilire che il padre possa usufruire di ulteriori due o più settimane da trascorrere con il figlio. Infine, il padre
3 potrà tenere con sé il figlio per una settimana durante il periodo invernale, sempre su preventivo accordo con l'altro genitore e tenuto conto del profitto scolastico del figlio stesso.
- Entrambi i genitori prenderanno le decisioni di maggior interesse per il figlio, relative all'istruzione, educazione ed alla salute, di comune accordo, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni del medesimo.
Invece per quel che concernono le decisioni di ordinaria amministrazione, sempre riguardo al minore, la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente da ciascun genitore nei rispettivi periodi di permanenza del figlio presso di loro.
- Il Sig. si impegna a corrispondere, entro e non oltre il giorno 5 Pt_2
d'ogni mese, alla Sig.ra quale assegno di mantenimento del figlio Parte_1
la somma di € 250,00. Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dallo scadere dell'anno successivo alla data della emissione della sentenza di divorzio, prendendo a base la data di quest'ultima. Il padre, altresì, corrisponderà alla madre il 50% delle spese straordinarie così come stabilite dal protocollo adottato dall'intestato
Tribunale.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il
Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme
4 imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a OZ il
06/10/2008 (atto n.65, parte II, s. C, reg. Atti
Matrimonio anno 2008);
• omologa le condizioni pattuite dai coniugi
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di OZ per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt.
134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
5 Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in
Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15319 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto:
Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
[...]
rappresentata e difesa, giusta Parte_1
procura in atti, dall'avv. MASTROMAURO ROSALINA presso il quale elettivamente domicilia in Roma alla Via
Dardanelli, n. 37,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_2
atti, dall'avv. MASTROMAURO ROSALINA presso il quale elettivamente domicilia in Roma alla Via Dardanelli, n. 37,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/09/2024
[...]
e premettendo di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in OZ il 06/10/2008 e che dalla loro unione nasceva il minore il 22.10.2009 Per_1
riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale di Napoli in data 07.10.2020, era intervenuta separazione in forza di del 29.10.2020 Pt_3
resa nel procedimento RG 1056/2020, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il
Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L. 1.12.1970
n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla
L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento con il proprio reddito.
2) La casa familiare di OL (RM) Fonte Calamaro, n. 7, di proprietà esclusiva del Sig. resta assegnata e nella disponibilità di Pt_2
quest'ultimo unitamente a tutti i beni mobili e gli arredi in essa contenuti;
2 3) Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori con Per_1
affido condiviso e collocato presso la madre nella casa di OZ (NA) via Cuma Licola, 259/260 con il diritto-dovere per il padre di vederlo e tenerlo con sé, compatibilmente con i suoi impegni scolastici, durante i fine settimana, in maniera alternata con la madre, ogni 15 giorni dal venerdì fino alla domenica sera con le seguenti modalità : la madre, ogni venerdì di spettanza del padre si impegna a portare il minore a EP (FR) - luogo di incontro scelto di comune accordo dai genitori in considerazione delle distanze tra le rispettive abitazioni - intorno alle ore 18.00, affinché il Sig. possa prelevarlo e trascorrere il weekend con lo stesso. La domenica Pt_2
sera il Sig. si impegna ad accompagnare il figlio a EP (FR) Pt_2
alle ore 18.00 per riconsegnarlo alla madre. Il padre, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, potrà, altresì, tenere il figlio con sé: - ogni anno nelle vacanze estive dal 01 al 16 Agosto oppure dal 17 al 31 Agosto ad anni alterni con la madre;
- durante le vacanze natalizie dal 23 dicembre al 29 dicembre nonché dal
30 dicembre sino al rientro a scuola, ad anni alterni con la madre;
- durante le vacanze pasquali in alternanza a quelle dei giorni del 25
Aprile, del 1° Maggio e del 2 Giugno, sempre ad anni alterni con la madre. Detti periodi di vacanze col figlio, potranno essere sostituiti con altri periodi di eguale durata, sempre concordati con la madre, nel caso in cui il padre non potesse usufruire di ferie. I ricorrenti concordano di ritenere sospeso il diritto di visita del padre durante le settimane di vacanza che il figlio trascorrerà con la madre. Inoltre per il periodo estivo i genitori potranno, in maniera concordata, stabilire che il padre possa usufruire di ulteriori due o più settimane da trascorrere con il figlio. Infine, il padre
3 potrà tenere con sé il figlio per una settimana durante il periodo invernale, sempre su preventivo accordo con l'altro genitore e tenuto conto del profitto scolastico del figlio stesso.
- Entrambi i genitori prenderanno le decisioni di maggior interesse per il figlio, relative all'istruzione, educazione ed alla salute, di comune accordo, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni del medesimo.
Invece per quel che concernono le decisioni di ordinaria amministrazione, sempre riguardo al minore, la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente da ciascun genitore nei rispettivi periodi di permanenza del figlio presso di loro.
- Il Sig. si impegna a corrispondere, entro e non oltre il giorno 5 Pt_2
d'ogni mese, alla Sig.ra quale assegno di mantenimento del figlio Parte_1
la somma di € 250,00. Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dallo scadere dell'anno successivo alla data della emissione della sentenza di divorzio, prendendo a base la data di quest'ultima. Il padre, altresì, corrisponderà alla madre il 50% delle spese straordinarie così come stabilite dal protocollo adottato dall'intestato
Tribunale.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il
Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme
4 imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a OZ il
06/10/2008 (atto n.65, parte II, s. C, reg. Atti
Matrimonio anno 2008);
• omologa le condizioni pattuite dai coniugi
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di OZ per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt.
134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
5 Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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