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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/09/2025, n. 4113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4113 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
1
Sentenza n.
Ruolo Generale n. 3689/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Fulvio Dacomo Presidente
dr. Antonio Mungo Consigliere Estensore
dr. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3689/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto “Altri istituti relativi alle persone giuridiche”, riservata in decisione all'esito di trattazione scritta all'udienza collegiale del 7.05.2025, e vertente
TRA
Parte_1
in persona del
[...]
Presidente e legale rapp.te pro - tempore, Avv. Giuseppe Romano, con sede in alla Via Domenico Morelli n. 75, c.f. , P.IVA: Pt_1 P.IVA_1
, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in calce all'atto di P.IVA_2
appello ed in virtù di decreto di incarico n. 22 dell'1.8.2022, dall'Avv. Luigi
Imperlino, c.f. , con studio in alla Via F. Cilea CodiceFiscale_1 Pt_1 2
n. 145, presso il quale elettivamente domicilia;
PEC:
Email_1
APPELLANTE
E
, c.f. e iscrizione al Registro Controparte_1
P.IVA_ delle Imprese di . , nonché iscrizione al R.E.A. n. , Pt_1 P.IVA_3
con sede in Afragola (NA), Via S. Maria n. 2, in persona del legale rappresentante pro - tempore, rappresentato e difeso giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione dall'avv. Emanuele Antonio Natale, c.f.
[...]
, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in C.F._2
alla Via Stendhal n. 23 e che dichiara di volere ricevere le Pt_1
comunicazioni e le notifiche relative al presente procedimento alla PEC:
Email_2
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
(brevemente , in persona del
[...] Parte_1
legale rappresentante pro – tempore, come da note depositate ai fini della trattazione scritta dell'udienza del 7.5.2025 e, quindi, per la modifica della sentenza di primo grado n. 6691/2022 del Tribunale civile di Napoli -
depositata nel giudizio n. 26363/2020 R.G. in data 30.06.2022 - pubblicata in data 4.7.2022, e notificata ex adverso a mezzo P.E.C. in data 11.07.2022, con conseguente riforma della stessa come di seguito indicato:
Nel merito ed in via principale:
● accertare e dichiarare l'infondatezza del credito che si assume 3
vantato dalla atteso che il non Controparte_1 Parte_1
è più socio della medesima da luglio del 2011, con ogni conseguenza del caso;
● accertare e dichiarare l'assoluta inefficacia delle clausole statutarie di da n.
7.3. a n.
7.6 e, pertanto, la piena validità ed Controparte_1
efficacia del recesso esercitato dal in data 20.07.2011 Parte_1
con il suindicato decreto del Commissario Straordinario n. 39, comunicato con raccomandata a.r. del 4.08.2011, Prot. n. 3076, con effetti ex tunc;
● accertare e dichiarare la totale infondatezza dell'avversa pretesa creditoria, in ordine quantomeno alle quote degli anni 2009 e 2010 (pari complessivamente ad € 30.613,93), per quanto sopra esposto;
● in ogni caso accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal
[...]
in favore della per le Parte_1 Controparte_1
ragioni e/o causali di cui al credito azionato;
In via riconvenzionale:
● previo accertamento e declaratoria sul punto, reiterando la domanda di condanna dell'appellata al pagamento in via riconvenzionale della somma di somma di € 35.980,18, pari al controvalore della partecipazione azionaria del alla Parte_1 Controparte_1
(pari al 5,16% del capitale sociale), a seguito del recesso
[...]
correttamente esercitato a luglio 2011, somma rivalutata dalla data di sottoscrizione (7.03.2003) al momento del recesso, oltre interessi legali dal momento del recesso all'effettivo soddisfo;
In via istruttoria:
Qualora il valore della partecipazione azionaria del Parte_1
alla non sia facilmente determinabile,
[...] Controparte_1 4
reiterando la richiesta di ammissione di C.T.U. tecnico-contabile al fine di poterlo quantificare in maniera sufficientemente precisa.
Per l'appellata , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro – tempore, come da note depositate ai fini della trattazione scritta dell'udienza del 7.5.2025 e, quindi per la dichiarazione di inammissibilità dell'appello ovvero il rigetto dello stesso in quanto infondato in fatto ed in diritto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e compensi di causa oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con decreto n. 5901/2020 dell'8.10.2020, emesso in forma immediatamente esecutiva a seguito di ricorso della Controparte_1
liquidazione, in persona del suo legale rapp.te pro -tempore, il Tribunale di
Napoli ingiungeva al Parte_1
(brevemente , in persona del
[...] Parte_1
legale rappresentante pro – tempore, quale socio della predetta società
consortile, il pagamento dell'importo di complessivi € 251.451,81, oltre
interessi legali e spese del procedimento; ciò sul presupposto che la parte intimata non avesse provveduto al versamento delle quote del fondo dovute per gli anni dal 2009 al 2019, come risultanti dai rendiconti degli esercizi 2012,
2013 e 2014, dai verbali del C.d.A., dai verbali dell'assemblea dei soci e dal budget gestionale.
Con atto del 7.12.2020 l'intimato proponeva Parte_1
opposizione al predetto provvedimento monitorio, deducendo che, con provvedimento commissariale n. 39 del 20.07.2011, comunicato con raccomandata a.r. del 4.8.2011, Prot. n. 3076, e non oggetto di alcuna 5
impugnativa o contestazione, aveva compiutamente esercitato il diritto di recesso, con conseguente dismissione della partecipazione societaria, dalla ai sensi e per gli effetti dello Statuto societario, nonché Controparte_1
dell'art. 2355 bis c.c. attraverso le seguenti modalità: 1) la cessione a titolo oneroso delle azioni detenute con diritto di prelazione dei soci (art.
7.3 dello
Statuto); 2) l'esercizio del diritto di recesso, nelle forme e nei modi di cui all'art. 2355 bis c.c. (art.
7.6 dello Statuto); a partire dalla data della comunicazione del suddetto recesso si era quindi determinata l'interruzione del rapporto sociale e, pertanto, la cessazione della qualità di socio in capo al non essendo dallo stesso dovuta la somma richiesta. Parte_1
L'opponente deduceva peraltro che, nella specie, le clausole contenute nello Statuto, che limitavano la libera circolazione delle azioni sociali all'interno della - vale a dire gli artt. da 7.3 a 7.6 - non Controparte_1
prevedendo la possibilità di far acquistare le azioni da parte dei soci, nel caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci, mirano a far restare intrappolato il socio nella compagine sociale - peraltro in perdita
- senza possibilità di liberarsi delle sue quote, erano da considerarsi del tutto inefficaci ai sensi dell'art. 2355 bis, II comma, c.c., o comunque nulle e/o illegittime.
Inoltre, ferma restando a dire dell'opponente l'assoluta infondatezza del credito vantato ex adverso non essendo più il socio Parte_1
di dal 2011, deduceva l'intimato che la pretesa Controparte_1
creditoria azionata nei propri confronti per il presunto mancato versamento di quote consortili traeva origine - per gli anni 2009 e 2010 - non già da una norma statutaria, bensì dalla delibera di un'assemblea straordinaria dei soci 6
del 29.11.2010, allegata ante Statuto della , con la quale era stato CP_1
istituito un Fondo consortile solo in data successiva sia al 2009 che al 2010,
inapplicabile quindi a tali annualità.
Il chiedeva quindi revocarsi l'opposto decreto Parte_1
- previa revoca della sua provvisoria efficacia esecutiva - e, comunque., in via riconvenzionale, condannarsi l'opposta al pagamento della somma di €
35.980,18, pari al controvalore della partecipazione azionaria del
[...]
alla (pari al 5,16% del capitale sociale), a Parte_1 Controparte_1
seguito del recesso correttamente esercitato a luglio 2011, somma rivalutata dalla data di sottoscrizione (7.3.2003) al momento del recesso, oltre interessi legali dal momento del recesso all'effettivo soddisfo.
Con comparsa del 19.4.2021 si costituiva l'opposta Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro – tempore, deducendo
[...]
innanzitutto che la regolamentazione del recesso del socio di una società
consortile per azioni andava desunta esclusivamente dalle disposizioni previste dal relativo tipo societario, salvo che le previsioni statutarie,
nell'ambito del recesso, non avessero espressamente previsto specifiche norme di tutela;
nella specie, lo statuto della non Controparte_1
precedeva alcuna specifica clausola in tema di recesso del socio, limitandosi ad un unico marginale accenno relativo all'ipotesi - nella ipotesi in esame non realizzatasi - di mancato assenso del Consiglio di Amministrazione alla cessione delle azioni.
Pertanto l'opponente, travisando il contenuto del decreto n. 39/2011,
pretendeva erroneamente di aver manifestato una volontà di unilaterale di recesso ad nutum dal rapporto consortile, non solo inesistente nei fatti, ma 7
non prevista né dallo statuto, né dalla legge.
L'opposta aggiungeva che la delibera dell'assemblea straordinaria dei soci della del 29.11.2010 aveva avuto ad oggetto Controparte_1
l'adozione del “nuovo statuto sociale”, e non certamente la richiesta delle quote consortili;
lo statuto che aveva istituito il fondo consortile già
precedeva in precedenza lo stesso, al quale i soci versavano i contributi.
La comparente quindi, oltre a chiedere il rigetto della proposta opposizione, deduceva l'inammissibilità della spiegata domanda riconvenzionale, non essendo intervenuto alcun valido recesso del Parte_1
il quale, perdurando lo status di socio del non poteva Parte_1
pertanto pretendere la liquidazione delle proprie azioni, essendo peraltro l'importo di € 35.980,18 sproporzionato e, comunque, carente di qualsivoglia elemento utile per la relativa determinazione.
Rigettata la richiesta di revoca della provvisoria efficacia esecutiva per provvedimento monitorio e concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., le parti venivano invitate a precisare le loro conclusioni ed il Tribunale, con sentenza n. 6691/2022 del 4.7.2022, rigettava la proposta opposizione e condannava il
[...]
al pagamento delle spese di lite, come Parte_1
ivi liquidate.
Avverso detta decisione, con citazione del 7.9.2022 il
[...]
(brevemente Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro – tempore, Parte_1
proponeva impugnazione, convenendo innanzi all'intestata Corte di Appello
la predetta in persona del legale Controparte_1 8
rappresentante pro – tempore, e chiedendo, in riforma della gravata sentenza e per le motivazioni ivi meglio indicate, nonché previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa, l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Con comparsa del 19.1.2023 si costituiva la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro – tempore, eccependo
[...]
l'inammissibilità dell'appello e, comunque, contestando per le ragioni ivi meglio indicate il fondamento dello stesso, chiedendo il relativo rigetto,
previo diniego della richiesta sospensione dell'efficacia esecutiva della gravata decisione, con vittoria di spese e competenze.
All'esito della trattazione, nonché dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 7.5.2025, per la quale veniva disposta la trattazione scritta - ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. - la causa veniva assegnata a sentenza, con concessione dei termini ordinari di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va pertanto rigettato, nei termini e per le ragioni di seguito indicate, con conseguente conferma dell'impugnata decisione.
Ed invero, con il primo motivo di gravame l'appellante contesta innanzitutto l'affermazione contenuta a pag. 8 della gravata sentenza,
secondo cui “…dalla lettura delle disposizione statutarie non può assolutamente
desumersi introdotta/legittimata sul piano pattizio alcuna possibilità di recesso ad
nutum, bensì si prevede soltanto la possibilità di avvalersi del recesso ex art.2355
nell'ipotesi di mancato assenso da parte del Consiglio di amministrazione alla 9
cessione di azioni.
Il recesso dei soci è implicitamente consentito nelle sole ipotesi di sussistenza
di una giusta causa ex art 2437 c.c. al cui verificarsi sarà possibile avvalersi del
semplice atto unilaterale recettizio”.
Il Tribunale affermava sul punto che, “…A causa del rinvio implicito
nella disposizione dell'art. 2615-ter, va osservato che le società consortili, fatti salvi i
temperamenti suscettibili di venire arrecati (statutariamente) alla disciplina
societaria in dipendenza dell'assunzione dello scopo consortile (specie rispetto a quelle
disposizioni societarie che si rivelino incompatibili con i caratteri essenziali del
fenomeno consortile), rimangono pur sempre rette dalle norme societarie inderogabili
qualificanti il “tipo” societario prescelto e che presiedono alla regolamentazione della
relativa organizzazione corporativa e quindi al funzionamento dei suoi organi. Si
deve pertanto affermare l'intangibilità delle norme societarie dettate a tutela degli
interessi dei terzi o di interessi generali, così inquadrabili come norme di applicazione
necessaria”.
Secondo il primo giudice, “Nella controversia in esame, la disciplina
statutaria invocata dall'opponente, vale a dire l'art.
7.3 disciplina non già il recesso
ma la cessione a titolo oneroso delle azioni consortili previo riconoscimento della
prelazione ai soci, difatti il tenore letterale della disposizione dello statuto prevede “
in caso di cessione di azioni a titolo oneroso spetta agli altri soci il diritto di prelazione
- Il socio che desidera trasferire in tutto o in parte, le azioni di sua proprietà è tenuto
a darne comunicazione all'Organo amministrativo a mezzo raccomandata A.R.,
indicando nel dettaglio le condizioni dell'atto di trasferimento ed il nominativo del
proposto acquirente. - L'Organo amministrativo provvederà, in caso di assenso di cui
all'articolo 7.5 dello Statuto, a comunicare tempestivamente tale proposta agli altri 10
soci, che potranno esercitare la prelazione entro n. 20 giorni dal ricevimento della
proposta stessa. - Qualora vi fosse un solo socio interessato all'acquisto delle azioni
il trasferimento verrà effettuato in suo favore alle condizioni comunicate. Nell'ipotesi
in cui i soci interessati all'acquisto fossero più di uno e non vi fosse accordo tra di
loro, ciascuno avrà diritto di acquistare le azioni oggetto di trasferimento in
proporzione alle azioni rispettivamente possedute- Il trasferimento delle azioni ha
efficacia di fronte alla solo quando siano state effettuate le relative iscrizioni CP_2
nel libro dei soci (art.
7.4 dello Statuto).”
Ed il successivo art.
7.6 dispone ”La cessione di azioni o di diritti di opzione
è subordinata all'assenso del Consiglio di Amministrazione, da esprimere entro
sessanta giorni dalla comunicazione. L'assenso è però limitato all'accertamento
dell'esistenza dei requisiti per essere soci (così come richiesto dal punto "7.2."). In
caso di mancato assenso, al socio alienante compete il diritto di recesso da esercitarsi
nelle forme e nei modi previsti dall'art. 2355 bis c.c. e dalle altre norme in esso
richiamate”.
Per cui dalla lettura delle disposizione statutarie non può assolutamente
desumersi introdotta/legittimata sul piano pattizio alcuna possibilità di recesso ad
nutum, bensì si prevede soltanto la possibilità di avvalersi del recesso ex art.2355
nell'ipotesi di mancato assenso da parte del Consiglio di amministrazione alla
cessione di azioni”.
A dire dell'appellante, erroneamente il Tribunale avrebbe affermato l'avvenuto recesso da parete propria “ad nutum”, posto che esso istante, con il provvedimento commissariale n. 39 del 20.07.2011, comunicato con raccomandata a.r. del 4.08.2011, Prot. n. 3076, aveva inteso in realtà esercitare il proprio diritto di cessione delle quote sociali di Controparte_1 11
come previsto dallo Statuto sociale e, poiché nessuno dei soci aveva esercitato il diritto di prelazione nei tempi previsti, al fine di non restare “imprigionato”
nella compagine sociale, aveva quindi esercitato il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2355 bis c.c. (art.
7.6 dello Statuto).
Orbene, con il decreto in premessa, in atti allegato, il Parte_1
decideva di dismettere la propria partecipazione societaria nella
[...]
società consortile appellata, stabilendo che le azioni di sua proprietà
sarebbero state cedute a titolo oneroso con riconoscimento agli altri soci del diritto di prelazione, autorizzando in subordine il proprio esercizio del diritto di recesso nelle forme e nei modi previsto dal c.c. e dallo Statuto della
[...]
Controparte_1
Orbene, come correttamente rileva parte appellata, l'art.
7.3 dello
Statuto di detta società prevedeva effettivamente la possibilità di recesso, ma esclusivamente all'esito non solo dell'effettiva cessione agli altri soci prelazionari delle azioni da dismettere con le modalità dettagliatamente ivi disciplinate, ma, soprattutto, dell'eventuale mancato assenso alla cessione da parte del Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'art.
7.6 dello
Statuto.
Nella specie, non si è verificata né la cessione i soci prelazionari né
l'eventuale diniego da parte del Consiglio di Amministrazione, risolvendosi pertanto il recesso di parte appellante in un atto di scioglimento unilaterale
ad nutum del rapporto sociale, non consentito né dalla legge e né dallo Statuto,
come appunto precisato correttamente dal primo giudice.
Il primo giudice, quindi, non solo ha correttamente e pienamente motivato la propria decisione sul punto ma, diversamente da quanto ritenuto 12
da parte appellante, ha chiaramente fondato la stessa sull'efficacia delle clausole statutarie oggetto di contestazione, non potendosi pertanto l'impugnata decisione ritenere viziata a causa delal mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, come viene sostenuto nel primo motivo di gravame, da reputarsi quindi infondato.
Con ulteriore motivo di censura l'appellante sottopone a critica la decisione del Tribunale nella parte in cui (v. pag. 9 della sentenza impugnata)
afferma quanto segue: “Si ritiene ulteriormente priva di riscontro la censura
relativa alla fondatezza del credito per gli anni 2009 e 2010: parte opponente sostiene
che gli oneri consortili relati alle annualità 2009 e 2010 siano stati determinati in
virtù di una delibera straordinari e non già dallo statuto. Nella delibera invocata dalla
parte opponente viene testé indicato che la finalità è “adottare quale nuovo statuto
sociale che da oggi regolerà la vita sociale …. Di prendere atto che il nuovo testo dello
statuto sociale testé adottato risulta adeguato alle prescrizioni legislative inderogabili
intervenute in epoca successiva alla prima stesura, approvata il 3 maggio 2007”.
Pertanto è chiaro che con la delibera invocata del 28 giugno 2010 da parte
istante non veniva predisposta la costituzione del fondo consortile bensì la sola
modifica ed integrazione del precedente statuto”.
A dire del la pretesa creditoria azionata ex Parte_1
adverso nei propri confronti traeva infatti origine dal presunto mancato versamento di quote consortili dell'Ente appellante istituite in base ad una delibera di assemblea straordinaria dei soci di del Controparte_1
29.11.2010, istitutiva di una modifica statutaria (doc. affoliato sub n. 5 della produzione di primo grado), con la quale era stato istituito un Fondo
consortile, che prevedeva una quota fissa di € 6.000 ed una variabile in 13
proporzione alla quota di partecipazione azionaria a carico dei soci.
Tale delibera, tuttavia, poiché assunta in data successiva sia al 2009
sia al 2010 era inapplicabile alle relative annualità, che erano state invece azionate da controparte;
in effetti, invece, prima della data del 29.11.2010
mancava una previsione statutaria specifica che prevedesse l'istituzione di un Fondo consortile.
Orbene, il motivo di gravame deve ritenersi del tutto inammissibile,
consistendo, come correttamente rileva parte appellata, nella mera riproposizione delle eccezioni sollevate in primo grado, non essendosi l'appellante confrontato con la motivazione adottata dal giudice di primo grado, come sopra peraltro, almeno in parte, riportata;
ciò soprattutto con riferimento alla chiara affermazione (v. pag. 9 della sentenza impugnata)
secondo cui “…..A ciò si aggiunge, che dalla documentazione versata in atti dalla
parte opponente ( doc 1) la stessa prevede “ con decreto commissariale 72 del
3/08/2011 è stato disposto il pagamento della somma di € 30.613,93 a saldo delle
quote consortili per gli anni 2009 e 2010”, (senza tuttavia predisporne il pagamento)
per cui la medesima ricorrente riconosceva l'importo dovuto”.
Quanto al terzo motivo di gravame, l'appellante deduce ancora una volta una presunta violazione del principio del chiesto e pronunciato, non avendo a suo dire il Tribunale preso in esame la domanda riconvenzionale avanzata nell'atto di opposizione riguardante la richiesta di pagamento della somma di somma di € 35.980,18, pari al controvalore della partecipazione azionaria del alla (pari al Parte_1 Controparte_1
5,16% del capitale sociale), a seguito del recesso correttamente esercitato a luglio 2011, somma rivalutata dalla data di sottoscrizione (7.03.2003) al 14
momento del recesso, oltre interessi legali dal momento del recesso all'effettivo soddisfo;
illegittimamente non sarebbe stata neanche disposta la chiesta consulenza tecnica sul punto.
In realtà, del tutto correttamente, il Tribunale ha ritenuto assorbita detta domanda, avendo affermato che “..Ritendo sulla base delle argomentazioni
suesposte invalido il recesso dalla CDF, nulla è dovuto per le azioni in suo possesso”.
Quanto poi all'ulteriore motivo di gravame, secondo cui si sarebbe verificata la nullità della sentenza in quanto il primo giudice, nel corso dell'istruttoria, con ordinanza del 27.5.2021 - senza considerare il diverso provvedimento in precedenza sul punto adottato - aveva rigettato la richiesta di revoca/sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e concesso i termini ex art 183, comma VI c.p.c., si tratta di affermazione del tutto immotivata, riguardando detto provvedimento il solo aspetto dell'efficacia esecutiva dell'originario provvedimento monitorio, del tutto irrilevante in questa sede.
Sulla base delle considerazioni che precedono, dunque, essendo risultati tutti i motivi di censura del tutto infondati, l'appello va rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Napoli n.
6691/2022 del 4.7.2022.
Le spese e competenze di lite anticipate per il presente grado di giudizio dall'appellata , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro – tempore, seguono la soccombenza dell'appellante
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro – tempore,
[...]
e si liquidano in favore della prima come da dispositivo che segue, tenendo 15
conto dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 recante:
"Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la
professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre
2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione
temporis, in base all'importo in contestazione (da € 52.001,00 ad €
260.000,00), nonché considerando il grado di difficoltà delle questioni trattate;
nulla viene liquidato quanto al presente grado per l'attività istruttoria, non essendosi la stessa svolta.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante Parte_1
in persona del legale rappresentante pro
[...]
– tempore, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto,
con citazione notificata in data 7.9.2022, dal
[...]
in persona del Parte_1
legale rappresentante pro – tempore, nei confronti della
[...]
in persona del legale rappresentante pro – tempore, Controparte_1
nonché avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6691/2022 del 4.7.2022,
così provvede
1) Rigetta l'appello, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
2) Condanna il Controparte_3 [...]
in persona del legale
[...]
rappresentante pro – tempore, al pagamento in favore della
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
– tempore, di spese e competenze di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida, in complessivi € 8.000,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché
Iva e Cpa, se dovute.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante Parte_1
in persona del legale
[...]
rappresentante pro – tempore, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 3.9.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE.
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo
Sentenza n.
Ruolo Generale n. 3689/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Fulvio Dacomo Presidente
dr. Antonio Mungo Consigliere Estensore
dr. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3689/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto “Altri istituti relativi alle persone giuridiche”, riservata in decisione all'esito di trattazione scritta all'udienza collegiale del 7.05.2025, e vertente
TRA
Parte_1
in persona del
[...]
Presidente e legale rapp.te pro - tempore, Avv. Giuseppe Romano, con sede in alla Via Domenico Morelli n. 75, c.f. , P.IVA: Pt_1 P.IVA_1
, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in calce all'atto di P.IVA_2
appello ed in virtù di decreto di incarico n. 22 dell'1.8.2022, dall'Avv. Luigi
Imperlino, c.f. , con studio in alla Via F. Cilea CodiceFiscale_1 Pt_1 2
n. 145, presso il quale elettivamente domicilia;
PEC:
Email_1
APPELLANTE
E
, c.f. e iscrizione al Registro Controparte_1
P.IVA_ delle Imprese di . , nonché iscrizione al R.E.A. n. , Pt_1 P.IVA_3
con sede in Afragola (NA), Via S. Maria n. 2, in persona del legale rappresentante pro - tempore, rappresentato e difeso giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione dall'avv. Emanuele Antonio Natale, c.f.
[...]
, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in C.F._2
alla Via Stendhal n. 23 e che dichiara di volere ricevere le Pt_1
comunicazioni e le notifiche relative al presente procedimento alla PEC:
Email_2
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
(brevemente , in persona del
[...] Parte_1
legale rappresentante pro – tempore, come da note depositate ai fini della trattazione scritta dell'udienza del 7.5.2025 e, quindi, per la modifica della sentenza di primo grado n. 6691/2022 del Tribunale civile di Napoli -
depositata nel giudizio n. 26363/2020 R.G. in data 30.06.2022 - pubblicata in data 4.7.2022, e notificata ex adverso a mezzo P.E.C. in data 11.07.2022, con conseguente riforma della stessa come di seguito indicato:
Nel merito ed in via principale:
● accertare e dichiarare l'infondatezza del credito che si assume 3
vantato dalla atteso che il non Controparte_1 Parte_1
è più socio della medesima da luglio del 2011, con ogni conseguenza del caso;
● accertare e dichiarare l'assoluta inefficacia delle clausole statutarie di da n.
7.3. a n.
7.6 e, pertanto, la piena validità ed Controparte_1
efficacia del recesso esercitato dal in data 20.07.2011 Parte_1
con il suindicato decreto del Commissario Straordinario n. 39, comunicato con raccomandata a.r. del 4.08.2011, Prot. n. 3076, con effetti ex tunc;
● accertare e dichiarare la totale infondatezza dell'avversa pretesa creditoria, in ordine quantomeno alle quote degli anni 2009 e 2010 (pari complessivamente ad € 30.613,93), per quanto sopra esposto;
● in ogni caso accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal
[...]
in favore della per le Parte_1 Controparte_1
ragioni e/o causali di cui al credito azionato;
In via riconvenzionale:
● previo accertamento e declaratoria sul punto, reiterando la domanda di condanna dell'appellata al pagamento in via riconvenzionale della somma di somma di € 35.980,18, pari al controvalore della partecipazione azionaria del alla Parte_1 Controparte_1
(pari al 5,16% del capitale sociale), a seguito del recesso
[...]
correttamente esercitato a luglio 2011, somma rivalutata dalla data di sottoscrizione (7.03.2003) al momento del recesso, oltre interessi legali dal momento del recesso all'effettivo soddisfo;
In via istruttoria:
Qualora il valore della partecipazione azionaria del Parte_1
alla non sia facilmente determinabile,
[...] Controparte_1 4
reiterando la richiesta di ammissione di C.T.U. tecnico-contabile al fine di poterlo quantificare in maniera sufficientemente precisa.
Per l'appellata , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro – tempore, come da note depositate ai fini della trattazione scritta dell'udienza del 7.5.2025 e, quindi per la dichiarazione di inammissibilità dell'appello ovvero il rigetto dello stesso in quanto infondato in fatto ed in diritto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e compensi di causa oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con decreto n. 5901/2020 dell'8.10.2020, emesso in forma immediatamente esecutiva a seguito di ricorso della Controparte_1
liquidazione, in persona del suo legale rapp.te pro -tempore, il Tribunale di
Napoli ingiungeva al Parte_1
(brevemente , in persona del
[...] Parte_1
legale rappresentante pro – tempore, quale socio della predetta società
consortile, il pagamento dell'importo di complessivi € 251.451,81, oltre
interessi legali e spese del procedimento; ciò sul presupposto che la parte intimata non avesse provveduto al versamento delle quote del fondo dovute per gli anni dal 2009 al 2019, come risultanti dai rendiconti degli esercizi 2012,
2013 e 2014, dai verbali del C.d.A., dai verbali dell'assemblea dei soci e dal budget gestionale.
Con atto del 7.12.2020 l'intimato proponeva Parte_1
opposizione al predetto provvedimento monitorio, deducendo che, con provvedimento commissariale n. 39 del 20.07.2011, comunicato con raccomandata a.r. del 4.8.2011, Prot. n. 3076, e non oggetto di alcuna 5
impugnativa o contestazione, aveva compiutamente esercitato il diritto di recesso, con conseguente dismissione della partecipazione societaria, dalla ai sensi e per gli effetti dello Statuto societario, nonché Controparte_1
dell'art. 2355 bis c.c. attraverso le seguenti modalità: 1) la cessione a titolo oneroso delle azioni detenute con diritto di prelazione dei soci (art.
7.3 dello
Statuto); 2) l'esercizio del diritto di recesso, nelle forme e nei modi di cui all'art. 2355 bis c.c. (art.
7.6 dello Statuto); a partire dalla data della comunicazione del suddetto recesso si era quindi determinata l'interruzione del rapporto sociale e, pertanto, la cessazione della qualità di socio in capo al non essendo dallo stesso dovuta la somma richiesta. Parte_1
L'opponente deduceva peraltro che, nella specie, le clausole contenute nello Statuto, che limitavano la libera circolazione delle azioni sociali all'interno della - vale a dire gli artt. da 7.3 a 7.6 - non Controparte_1
prevedendo la possibilità di far acquistare le azioni da parte dei soci, nel caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci, mirano a far restare intrappolato il socio nella compagine sociale - peraltro in perdita
- senza possibilità di liberarsi delle sue quote, erano da considerarsi del tutto inefficaci ai sensi dell'art. 2355 bis, II comma, c.c., o comunque nulle e/o illegittime.
Inoltre, ferma restando a dire dell'opponente l'assoluta infondatezza del credito vantato ex adverso non essendo più il socio Parte_1
di dal 2011, deduceva l'intimato che la pretesa Controparte_1
creditoria azionata nei propri confronti per il presunto mancato versamento di quote consortili traeva origine - per gli anni 2009 e 2010 - non già da una norma statutaria, bensì dalla delibera di un'assemblea straordinaria dei soci 6
del 29.11.2010, allegata ante Statuto della , con la quale era stato CP_1
istituito un Fondo consortile solo in data successiva sia al 2009 che al 2010,
inapplicabile quindi a tali annualità.
Il chiedeva quindi revocarsi l'opposto decreto Parte_1
- previa revoca della sua provvisoria efficacia esecutiva - e, comunque., in via riconvenzionale, condannarsi l'opposta al pagamento della somma di €
35.980,18, pari al controvalore della partecipazione azionaria del
[...]
alla (pari al 5,16% del capitale sociale), a Parte_1 Controparte_1
seguito del recesso correttamente esercitato a luglio 2011, somma rivalutata dalla data di sottoscrizione (7.3.2003) al momento del recesso, oltre interessi legali dal momento del recesso all'effettivo soddisfo.
Con comparsa del 19.4.2021 si costituiva l'opposta Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro – tempore, deducendo
[...]
innanzitutto che la regolamentazione del recesso del socio di una società
consortile per azioni andava desunta esclusivamente dalle disposizioni previste dal relativo tipo societario, salvo che le previsioni statutarie,
nell'ambito del recesso, non avessero espressamente previsto specifiche norme di tutela;
nella specie, lo statuto della non Controparte_1
precedeva alcuna specifica clausola in tema di recesso del socio, limitandosi ad un unico marginale accenno relativo all'ipotesi - nella ipotesi in esame non realizzatasi - di mancato assenso del Consiglio di Amministrazione alla cessione delle azioni.
Pertanto l'opponente, travisando il contenuto del decreto n. 39/2011,
pretendeva erroneamente di aver manifestato una volontà di unilaterale di recesso ad nutum dal rapporto consortile, non solo inesistente nei fatti, ma 7
non prevista né dallo statuto, né dalla legge.
L'opposta aggiungeva che la delibera dell'assemblea straordinaria dei soci della del 29.11.2010 aveva avuto ad oggetto Controparte_1
l'adozione del “nuovo statuto sociale”, e non certamente la richiesta delle quote consortili;
lo statuto che aveva istituito il fondo consortile già
precedeva in precedenza lo stesso, al quale i soci versavano i contributi.
La comparente quindi, oltre a chiedere il rigetto della proposta opposizione, deduceva l'inammissibilità della spiegata domanda riconvenzionale, non essendo intervenuto alcun valido recesso del Parte_1
il quale, perdurando lo status di socio del non poteva Parte_1
pertanto pretendere la liquidazione delle proprie azioni, essendo peraltro l'importo di € 35.980,18 sproporzionato e, comunque, carente di qualsivoglia elemento utile per la relativa determinazione.
Rigettata la richiesta di revoca della provvisoria efficacia esecutiva per provvedimento monitorio e concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., le parti venivano invitate a precisare le loro conclusioni ed il Tribunale, con sentenza n. 6691/2022 del 4.7.2022, rigettava la proposta opposizione e condannava il
[...]
al pagamento delle spese di lite, come Parte_1
ivi liquidate.
Avverso detta decisione, con citazione del 7.9.2022 il
[...]
(brevemente Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro – tempore, Parte_1
proponeva impugnazione, convenendo innanzi all'intestata Corte di Appello
la predetta in persona del legale Controparte_1 8
rappresentante pro – tempore, e chiedendo, in riforma della gravata sentenza e per le motivazioni ivi meglio indicate, nonché previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa, l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Con comparsa del 19.1.2023 si costituiva la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro – tempore, eccependo
[...]
l'inammissibilità dell'appello e, comunque, contestando per le ragioni ivi meglio indicate il fondamento dello stesso, chiedendo il relativo rigetto,
previo diniego della richiesta sospensione dell'efficacia esecutiva della gravata decisione, con vittoria di spese e competenze.
All'esito della trattazione, nonché dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 7.5.2025, per la quale veniva disposta la trattazione scritta - ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. - la causa veniva assegnata a sentenza, con concessione dei termini ordinari di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va pertanto rigettato, nei termini e per le ragioni di seguito indicate, con conseguente conferma dell'impugnata decisione.
Ed invero, con il primo motivo di gravame l'appellante contesta innanzitutto l'affermazione contenuta a pag. 8 della gravata sentenza,
secondo cui “…dalla lettura delle disposizione statutarie non può assolutamente
desumersi introdotta/legittimata sul piano pattizio alcuna possibilità di recesso ad
nutum, bensì si prevede soltanto la possibilità di avvalersi del recesso ex art.2355
nell'ipotesi di mancato assenso da parte del Consiglio di amministrazione alla 9
cessione di azioni.
Il recesso dei soci è implicitamente consentito nelle sole ipotesi di sussistenza
di una giusta causa ex art 2437 c.c. al cui verificarsi sarà possibile avvalersi del
semplice atto unilaterale recettizio”.
Il Tribunale affermava sul punto che, “…A causa del rinvio implicito
nella disposizione dell'art. 2615-ter, va osservato che le società consortili, fatti salvi i
temperamenti suscettibili di venire arrecati (statutariamente) alla disciplina
societaria in dipendenza dell'assunzione dello scopo consortile (specie rispetto a quelle
disposizioni societarie che si rivelino incompatibili con i caratteri essenziali del
fenomeno consortile), rimangono pur sempre rette dalle norme societarie inderogabili
qualificanti il “tipo” societario prescelto e che presiedono alla regolamentazione della
relativa organizzazione corporativa e quindi al funzionamento dei suoi organi. Si
deve pertanto affermare l'intangibilità delle norme societarie dettate a tutela degli
interessi dei terzi o di interessi generali, così inquadrabili come norme di applicazione
necessaria”.
Secondo il primo giudice, “Nella controversia in esame, la disciplina
statutaria invocata dall'opponente, vale a dire l'art.
7.3 disciplina non già il recesso
ma la cessione a titolo oneroso delle azioni consortili previo riconoscimento della
prelazione ai soci, difatti il tenore letterale della disposizione dello statuto prevede “
in caso di cessione di azioni a titolo oneroso spetta agli altri soci il diritto di prelazione
- Il socio che desidera trasferire in tutto o in parte, le azioni di sua proprietà è tenuto
a darne comunicazione all'Organo amministrativo a mezzo raccomandata A.R.,
indicando nel dettaglio le condizioni dell'atto di trasferimento ed il nominativo del
proposto acquirente. - L'Organo amministrativo provvederà, in caso di assenso di cui
all'articolo 7.5 dello Statuto, a comunicare tempestivamente tale proposta agli altri 10
soci, che potranno esercitare la prelazione entro n. 20 giorni dal ricevimento della
proposta stessa. - Qualora vi fosse un solo socio interessato all'acquisto delle azioni
il trasferimento verrà effettuato in suo favore alle condizioni comunicate. Nell'ipotesi
in cui i soci interessati all'acquisto fossero più di uno e non vi fosse accordo tra di
loro, ciascuno avrà diritto di acquistare le azioni oggetto di trasferimento in
proporzione alle azioni rispettivamente possedute- Il trasferimento delle azioni ha
efficacia di fronte alla solo quando siano state effettuate le relative iscrizioni CP_2
nel libro dei soci (art.
7.4 dello Statuto).”
Ed il successivo art.
7.6 dispone ”La cessione di azioni o di diritti di opzione
è subordinata all'assenso del Consiglio di Amministrazione, da esprimere entro
sessanta giorni dalla comunicazione. L'assenso è però limitato all'accertamento
dell'esistenza dei requisiti per essere soci (così come richiesto dal punto "7.2."). In
caso di mancato assenso, al socio alienante compete il diritto di recesso da esercitarsi
nelle forme e nei modi previsti dall'art. 2355 bis c.c. e dalle altre norme in esso
richiamate”.
Per cui dalla lettura delle disposizione statutarie non può assolutamente
desumersi introdotta/legittimata sul piano pattizio alcuna possibilità di recesso ad
nutum, bensì si prevede soltanto la possibilità di avvalersi del recesso ex art.2355
nell'ipotesi di mancato assenso da parte del Consiglio di amministrazione alla
cessione di azioni”.
A dire dell'appellante, erroneamente il Tribunale avrebbe affermato l'avvenuto recesso da parete propria “ad nutum”, posto che esso istante, con il provvedimento commissariale n. 39 del 20.07.2011, comunicato con raccomandata a.r. del 4.08.2011, Prot. n. 3076, aveva inteso in realtà esercitare il proprio diritto di cessione delle quote sociali di Controparte_1 11
come previsto dallo Statuto sociale e, poiché nessuno dei soci aveva esercitato il diritto di prelazione nei tempi previsti, al fine di non restare “imprigionato”
nella compagine sociale, aveva quindi esercitato il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2355 bis c.c. (art.
7.6 dello Statuto).
Orbene, con il decreto in premessa, in atti allegato, il Parte_1
decideva di dismettere la propria partecipazione societaria nella
[...]
società consortile appellata, stabilendo che le azioni di sua proprietà
sarebbero state cedute a titolo oneroso con riconoscimento agli altri soci del diritto di prelazione, autorizzando in subordine il proprio esercizio del diritto di recesso nelle forme e nei modi previsto dal c.c. e dallo Statuto della
[...]
Controparte_1
Orbene, come correttamente rileva parte appellata, l'art.
7.3 dello
Statuto di detta società prevedeva effettivamente la possibilità di recesso, ma esclusivamente all'esito non solo dell'effettiva cessione agli altri soci prelazionari delle azioni da dismettere con le modalità dettagliatamente ivi disciplinate, ma, soprattutto, dell'eventuale mancato assenso alla cessione da parte del Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'art.
7.6 dello
Statuto.
Nella specie, non si è verificata né la cessione i soci prelazionari né
l'eventuale diniego da parte del Consiglio di Amministrazione, risolvendosi pertanto il recesso di parte appellante in un atto di scioglimento unilaterale
ad nutum del rapporto sociale, non consentito né dalla legge e né dallo Statuto,
come appunto precisato correttamente dal primo giudice.
Il primo giudice, quindi, non solo ha correttamente e pienamente motivato la propria decisione sul punto ma, diversamente da quanto ritenuto 12
da parte appellante, ha chiaramente fondato la stessa sull'efficacia delle clausole statutarie oggetto di contestazione, non potendosi pertanto l'impugnata decisione ritenere viziata a causa delal mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, come viene sostenuto nel primo motivo di gravame, da reputarsi quindi infondato.
Con ulteriore motivo di censura l'appellante sottopone a critica la decisione del Tribunale nella parte in cui (v. pag. 9 della sentenza impugnata)
afferma quanto segue: “Si ritiene ulteriormente priva di riscontro la censura
relativa alla fondatezza del credito per gli anni 2009 e 2010: parte opponente sostiene
che gli oneri consortili relati alle annualità 2009 e 2010 siano stati determinati in
virtù di una delibera straordinari e non già dallo statuto. Nella delibera invocata dalla
parte opponente viene testé indicato che la finalità è “adottare quale nuovo statuto
sociale che da oggi regolerà la vita sociale …. Di prendere atto che il nuovo testo dello
statuto sociale testé adottato risulta adeguato alle prescrizioni legislative inderogabili
intervenute in epoca successiva alla prima stesura, approvata il 3 maggio 2007”.
Pertanto è chiaro che con la delibera invocata del 28 giugno 2010 da parte
istante non veniva predisposta la costituzione del fondo consortile bensì la sola
modifica ed integrazione del precedente statuto”.
A dire del la pretesa creditoria azionata ex Parte_1
adverso nei propri confronti traeva infatti origine dal presunto mancato versamento di quote consortili dell'Ente appellante istituite in base ad una delibera di assemblea straordinaria dei soci di del Controparte_1
29.11.2010, istitutiva di una modifica statutaria (doc. affoliato sub n. 5 della produzione di primo grado), con la quale era stato istituito un Fondo
consortile, che prevedeva una quota fissa di € 6.000 ed una variabile in 13
proporzione alla quota di partecipazione azionaria a carico dei soci.
Tale delibera, tuttavia, poiché assunta in data successiva sia al 2009
sia al 2010 era inapplicabile alle relative annualità, che erano state invece azionate da controparte;
in effetti, invece, prima della data del 29.11.2010
mancava una previsione statutaria specifica che prevedesse l'istituzione di un Fondo consortile.
Orbene, il motivo di gravame deve ritenersi del tutto inammissibile,
consistendo, come correttamente rileva parte appellata, nella mera riproposizione delle eccezioni sollevate in primo grado, non essendosi l'appellante confrontato con la motivazione adottata dal giudice di primo grado, come sopra peraltro, almeno in parte, riportata;
ciò soprattutto con riferimento alla chiara affermazione (v. pag. 9 della sentenza impugnata)
secondo cui “…..A ciò si aggiunge, che dalla documentazione versata in atti dalla
parte opponente ( doc 1) la stessa prevede “ con decreto commissariale 72 del
3/08/2011 è stato disposto il pagamento della somma di € 30.613,93 a saldo delle
quote consortili per gli anni 2009 e 2010”, (senza tuttavia predisporne il pagamento)
per cui la medesima ricorrente riconosceva l'importo dovuto”.
Quanto al terzo motivo di gravame, l'appellante deduce ancora una volta una presunta violazione del principio del chiesto e pronunciato, non avendo a suo dire il Tribunale preso in esame la domanda riconvenzionale avanzata nell'atto di opposizione riguardante la richiesta di pagamento della somma di somma di € 35.980,18, pari al controvalore della partecipazione azionaria del alla (pari al Parte_1 Controparte_1
5,16% del capitale sociale), a seguito del recesso correttamente esercitato a luglio 2011, somma rivalutata dalla data di sottoscrizione (7.03.2003) al 14
momento del recesso, oltre interessi legali dal momento del recesso all'effettivo soddisfo;
illegittimamente non sarebbe stata neanche disposta la chiesta consulenza tecnica sul punto.
In realtà, del tutto correttamente, il Tribunale ha ritenuto assorbita detta domanda, avendo affermato che “..Ritendo sulla base delle argomentazioni
suesposte invalido il recesso dalla CDF, nulla è dovuto per le azioni in suo possesso”.
Quanto poi all'ulteriore motivo di gravame, secondo cui si sarebbe verificata la nullità della sentenza in quanto il primo giudice, nel corso dell'istruttoria, con ordinanza del 27.5.2021 - senza considerare il diverso provvedimento in precedenza sul punto adottato - aveva rigettato la richiesta di revoca/sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e concesso i termini ex art 183, comma VI c.p.c., si tratta di affermazione del tutto immotivata, riguardando detto provvedimento il solo aspetto dell'efficacia esecutiva dell'originario provvedimento monitorio, del tutto irrilevante in questa sede.
Sulla base delle considerazioni che precedono, dunque, essendo risultati tutti i motivi di censura del tutto infondati, l'appello va rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Napoli n.
6691/2022 del 4.7.2022.
Le spese e competenze di lite anticipate per il presente grado di giudizio dall'appellata , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro – tempore, seguono la soccombenza dell'appellante
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro – tempore,
[...]
e si liquidano in favore della prima come da dispositivo che segue, tenendo 15
conto dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 recante:
"Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la
professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre
2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione
temporis, in base all'importo in contestazione (da € 52.001,00 ad €
260.000,00), nonché considerando il grado di difficoltà delle questioni trattate;
nulla viene liquidato quanto al presente grado per l'attività istruttoria, non essendosi la stessa svolta.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante Parte_1
in persona del legale rappresentante pro
[...]
– tempore, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto,
con citazione notificata in data 7.9.2022, dal
[...]
in persona del Parte_1
legale rappresentante pro – tempore, nei confronti della
[...]
in persona del legale rappresentante pro – tempore, Controparte_1
nonché avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6691/2022 del 4.7.2022,
così provvede
1) Rigetta l'appello, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
2) Condanna il Controparte_3 [...]
in persona del legale
[...]
rappresentante pro – tempore, al pagamento in favore della
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
– tempore, di spese e competenze di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida, in complessivi € 8.000,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché
Iva e Cpa, se dovute.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante Parte_1
in persona del legale
[...]
rappresentante pro – tempore, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 3.9.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE.
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo